(Codice) (parte 1)
   D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato con le modifiche introdotte 
dal D.Lgs. 4 aprile 2006 recante disposizioni integrative e 
correttive 
 
                Codice dell'amministrazione digitale. 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della 
Costituzione; 
   Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 
   Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003,  n.  229,  recante
interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto 
normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001; 
   Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 
   Visto il decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39,  recante
norme  in  materia  di  sistemi   informativi   automatizzati   delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera 
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
   Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 
   Visto  il   testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo  A),
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445; 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
   Visto il decreto legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  recante
attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro 
comunitario per le firme elettroniche; 
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante 
codice in materia di protezione dei dati personali; 
   Vista la legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; 
   Visto il decreto legislativo 20  febbraio  2004,  n.  52,  recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le 
modalita' di fatturazione in materia di IVA; 
   Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004; 
   Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di  cui
alla direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998
del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata dalla legge 21 giugno
1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 
novembre 2000, n. 427; 
   Acquisito  il  parere  della  Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
espresso nella riunione del 13 gennaio 2005; 
   Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
   Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; 
   Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 4 marzo 2005; 
   Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,  con  il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive 
e con il Ministro delle comunicazioni; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
 
                               Capo I 
                          Principi generali 
 
 
                              Sezione I 
           Definizioni, finalita' e ambito di applicazione 
 
 
1. Definizioni. 
 
   1. Ai fini del presente codice si intende per: 
    a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento  dei  dati
presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica della 
corrispondenza delle informazioni in essi contenute; 
    b) autenticazione informatica:  la  validazione  dell'insieme  di
dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto,  che  ne
distinguono   l'identita'   nei   sistemi   informativi,   effettuata
attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la 
sicurezza dell'accesso; 
    c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito
di fotografia del titolare rilasciato su supporto  informatico  dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare 
l'identita' anagrafica del suo titolare; 
    d) carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su
supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai 
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; 
    e)  certificati  elettronici:  gli  attestati   elettronici   che
collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati per verificare 
le firme elettroniche; 
    f) certificato qualificato: il certificato  elettronico  conforme
ai requisiti  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva  1999/93/CE,
rilasciato da certificatori che risponde ai requisiti di cui 
all'allegato II della medesima direttiva; 
    g)   certificatore:   il   soggetto   che   presta   servizi   di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi 
connessi con queste ultime; 
    h)  chiave   privata:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si 
appone la firma digitale sul documento informatico; 
    i)  chiave  pubblica:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi
asimmetriche destinato ad essere  reso  pubblico,  con  il  quale  si
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal 
titolare delle chiavi asimmetriche; 
    l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui  conoscibilita'
e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie 
di soggetti; 
    m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o 
comunque trattato da una pubblica amministrazione; 
    n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; 
    o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai dati senza 
restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; 
    p) documento informatico: la rappresentazione informatica di 
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
    q) firma elettronica: l'insieme dei dati  in  forma  elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati 
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; 
    r) firma elettronica qualificata: la firma  elettronica  ottenuta
attraverso una procedura informatica che  garantisce  la  connessione
univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario  puo'
conservare un controllo esclusivo e collegata ai  dati  ai  quali  si
riferisce in modo da consentire di rilevare se i  dati  stessi  siano
stati successivamente modificati, che sia basata  su  un  certificato
qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la 
creazione della firma; 
    s) firma digitale:  un  particolare  tipo  di  firma  elettronica
qualificata basata  su  un  sistema  di  chiavi  crittografiche,  una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare
tramite la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un 
insieme di documenti informatici; 
    t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare il  dato
anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra 
amministrazione; 
    u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle  attivita'
finalizzate alla registrazione e  segnatura  di  protocollo,  nonche'
alla classificazione,  organizzazione,  assegnazione,  reperimento  e
conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti  dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione 
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici; 
    v) originali non unici: i documenti per  i  quali  sia  possibile
risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti  di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; 
    z) pubbliche amministrazioni centrali: le  amministrazioni  dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad
ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non economici nazionali, l'Agenzia per  la  rappresentanza  negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
    aa) titolare: la  persona  fisica  cui  e'  attribuita  la  firma
elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della 
firma elettronica; 
    bb)  validazione  temporale:   il   risultato   della   procedura
informatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti 
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. 
 
 
2. Finalita' e ambito di applicazione. 
 
   1. Lo Stato, le  regioni  e  le  autonomie  locali  assicurano  la
disponibilita',  la  gestione,   l'accesso,   la   trasmissione,   la
conservazione  e  la  fruibilita'  dell'informazione   in   modalita'
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con  le
modalita' piu' appropriate le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. 
   2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  salvo  che  sia  diversamente
stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque
nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della 
Costituzione. 
   3. Le disposizioni di cui  al  capo  11  concernenti  i  documenti
informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i  libri
e le scritture, le disposizioni di cui al  capo  III,  relative  alla
formazione, gestione, alla conservazione, nonche' le disposizioni  di
cui al capo IV relative alla trasmissione dei  documenti  informatici
si applicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
   4. Le disposizioni di cui al  capo  V,  concernenti  l'accesso  ai
documenti informatici, e la fruibilita' delle  informazioni  digitali
si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi 
di diritto pubblico. 
   5. Le disposizioni del presente codice si applicano  nel  rispetto
della  disciplina  rilevante  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia
di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.  I  cittadini  e  le  imprese  hanno,  comunque,
diritto ad ottenere che il trattamento dei dati  effettuato  mediante
l'uso di  tecnologie  telematiche  sia  conformato  al  rispetto  dei
diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' 
dell'interessato. 
   6.  Le  disposizioni  del  presente  codice   non   si   applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni  di  ordine  e
sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni 
elettorali. 
 
 
                             Sezione II 
                Diritti dei cittadini e delle imprese 
 
 
3. Diritto all'uso delle tecnologie. 
 
   1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere
l'uso  delle  tecnologie  telematiche  nelle  comunicazioni  con   le
pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali 
nei limiti di quanto previsto nel presente codice. 
   1-bis.  Il  principio  di  cui  al  comma  1   si   applica   alle
amministrazioni  regionali  e  locali  nei   limiti   delle   risorse
tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro 
autonomia normativa. 
   1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di  cui
al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 
 
 
4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico. 
 
   1. La partecipazione al procedimento amministrativo e  il  diritto
di accesso ai documenti  amministrativi  sono  esercitabili  mediante
l'uso  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della   comunicazione
secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
   2. Ogni atto e documento  puo'  essere  trasmesso  alle  pubbliche
amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e  della
comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente 
normativa. 
 
 
5. Effettuazione dei pagamenti con modalita' informatiche. 
 
   1. A decorrere dal 30 giugno 2007,  le  pubbliche  amministrazioni
centrali con sede nel territorio italiano consentono  l'effettuazione
dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
 
 
6. Utilizzo della posta elettronica certificata. 
 
   1. Le  pubbliche  amministrazioni  centrali  utilizzano  la  posta
elettronica certificata, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di  documenti  e
informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e  che
hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata. 
   2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  anche  alle
pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia 
diversamente stabilito. 
 
 
7. Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza. 
 
   1.  Le  pubbliche   amministrazioni   centrali   provvedono   alla
riorganizzazione ed aggiornamento  dei  servizi  resi;  a  tale  fine
sviluppano  l'uso  delle   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione, sulla base  di  una  preventiva  analisi  delle  reali
esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti 
per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. 
   2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni
centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica  e
al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione 
sulla qualita' dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza. 
 
 
8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini. 
 
   1.   Lo   Stato   promuove    iniziative    volte    a    favorire
l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo
alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire 
l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni. 
 
 
9. Partecipazione democratica elettronica. 
 
   1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per
promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti
all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei 
diritti politici e civili sia individuali che collettivi. 
 
 
10. Sportelli per le attivita' produttive. 
 
   1. Lo sportello unico  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e' realizzato in
modalita' informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche 
in via telematica. 
   2.  Gli   sportelli   unici   consentono   l'invio   di   istanze,
dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso  dall'utente  in
via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle 
pubbliche amministrazioni. 
   3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza  dello
sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalita' omogenee di
relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo  Stato,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  individua  uno  o  piu'
modelli tecnico-organizzativi di  riferimento,  tenendo  presenti  le
migliori esperienze realizzate che garantiscano 1'interoperabilita' 
delle soluzioni individuate. 
   4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto  dal  sistema
pubblico di connettivita' di  cui  al  presente  decreto  un  sistema
informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di  competenza
delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto 
all'articolo 11. 
 
 
11. Registro informatico  degli  adempimenti  amministrativi  per  le
imprese. 
 
   1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a
questo scopo del  sistema  informativo  delle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  e'  istituito  il  Registro
informatico degli  adempimenti  amministrativi  per  le  imprese,  di
seguito denominato "Registro", il quale  contiene  l'elenco  completo
degli   adempimenti   amministrativi   previsti    dalle    pubbliche
amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa,
nonche' i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli  archivi
informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale
con apposite sezioni del sito informatico, fornisce,  ove  possibile,
il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa 
modulistica. 
   2. E' fatto obbligo alle  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  ai
concessionari di lavori e  ai  concessionari  e  gestori  di  servizi
pubblici, di  trasmettere  in  via  informatica  al  Ministero  delle
attivita' produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi 
necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa. 
   3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro  delle  attivita'  produttive  e  del  Ministro
delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono  stabilite  le
modalita' di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, 
nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito. 
   4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti telematici, 
individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. 
   5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non 
provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti. 
   6. All'onere derivante dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 
2003, n. 229. 
 
 
                             Sezione III 
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni  rapporti  fra  Stato,
                     regioni e autonomie locali 
 
 
12. Norme generali per l'uso  delle  tecnologie  dell'informazione  e
delle comunicazioni nell'azione amministrativa. 
 
   1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente  la
propria attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e  della
comunicazione per la realizzazione  degli  obiettivi  di  efficienza,
efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione 
e partecipazione. 
   1-bis. Gli organi di governo nell  'esercizio  delle  funzioni  di
indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle  direttive
generali per l'attivita' amministrativa e per la  gestione  ai  sensi
del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente decreto. 
   1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione  delle
disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei  limiti  degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme
restando le eventuali responsabilita' penali, civili e contabili 
previste dalle norme vigenti. 
   2.   Le   pubbliche   amministrazioni   adottano   le   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra  le
diverse  amministrazioni  e  tra  queste  e  i  privati,  con  misure
informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, secondo le 
regole tecniche di cui all'articolo 71. 
   3.   Le   pubbliche   amministrazioni   operano   per   assicurare
l'uniformita'  e  la  graduale  integrazione   delle   modalita'   di
interazione degli utenti con i servizi informatici da  esse  erogati,
qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e 
della specificita' di ciascun erogatore di servizi. 
   4. Lo  Stato  promuove  la  realizzazione  e  l'utilizzo  di  reti
telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche 
amministrazioni ed i privati. 
   5.  Le  pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le   tecnologie
dell'informazione e della  comunicazione,  garantendo,  nel  rispetto
delle   vigenti   normative,   l'accesso   alla   consultazione,   la
circolazione  e  lo  scambio  di   dati   e   informazioni,   nonche'
l'interoperabilita' dei sistemi  e  l'integrazione  dei  processi  di
servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole 
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 
   5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e  consolidano  i
processi  di  informatizzazione  in   atto,   ivi   compresi   quelli
riguardanti l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed 
imprese anche con l'intervento di privati. 
 
 
13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici. 
 
   1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di
cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani  medesimi,
attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate  alla
conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. 
 
 
14. Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali. 
 
   1. In attuazione del disposto dell'articolo  117,  secondo  comma,
lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il  coordinamento
informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale   e
locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei  flussi
informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso 
ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime. 
   2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese
e gli accordi e adottano, attraverso  la  Conferenza  unificata,  gli
indirizzi  utili  per  realizzare  un  processo  di  digitalizzazione
dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per 
l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71. 
   3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce
organismi di cooperazione con  le  regioni  e  le  autonomie  locali,
promuove intese ed accordi  tematici  e  territoriali,  favorisce  la
collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti
a livello locale, in  particolare  mediante  il  trasferimento  delle
soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario  tecnologico
tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione 
territoriale. 
   3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e'  istituita
senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  presso  la
Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce
la  composizione  e  le  specifiche   competenze,   una   Commissione
permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti 
locali con funzioni istruttorie e consultive. 
 
 
15. Digitalizzazione e riorganizzazione. 
 
   1. La riorganizzazione strutturale e  gestionale  delle  pubbliche
amministrazioni  volta  al  perseguimento  degli  obiettivi  di   cui
all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu'
esteso  utilizzo   delle   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca 
il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. 
   2.  In  attuazione  del  comma  1,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono  in  particolare  a  razionalizzare   e   semplificare   i
procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze
da parte dei cittadini e delle imprese,  assicurando  che  l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione  avvenga  in
conformita' alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole 
tecniche di cui all'articolo 71. 
   3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata dalle
pubbliche  amministrazioni  con  modalita'  idonee  a  garantire   la
partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee  per
lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei 
Paesi membri dell'Unione europea. 
 
 
16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  materia
di innovazione e tecnologie. 
 
   1. Per il perseguimento dei fini di cui  al  presente  codice,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato  per
l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita'  di  coordinamento  del
processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione  dei
programmi, dei  progetti  e  dei  piani  di  azione  formulati  dalle
pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi 
informativi: 
    a) definisce con  proprie  direttive  le  linee  strategiche,  la
pianificazione e le aree di intervento  dell'innovazione  tecnologica
nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione; 
    b) valuta, sulla base di criteri e  metodiche  di  ottimizzazione
della spesa, il  corretto  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  per
l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni 
centrali; 
    c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza
strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare 
attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; 
    d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione 
delle nuove tecnologie; 
    e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo 71  e  criteri  in
tema  di  pianificazione,  progettazione,  realizzazione,   gestione,
mantenimento dei sistemi informativi  automatizzati  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche' della
loro qualita' e relativi aspetti organizzativi e della loro 
sicurezza. 
   2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento 
sullo stato di attuazione del presente codice. 
 
 
17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie. 
 
   1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione
delle linee strategiche per la  riorganizzazione  e  digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale  fine  le  predette
amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i 
compiti relativi a: 
    a)  coordinamento   strategico   dello   sviluppo   dei   sistemi
informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard 
tecnici e organizzativi comuni; 
    b) indirizzo e coordinamento  dello  sviluppo  dei  servizi,  sia
interni che esterni, forniti dai sistemi informativi 
dell'amministrazione; 
    c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza 
informatica; 
    d) accesso dei soggetti disabili  agli  strumenti  informatici  e
promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto 
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; 
    e)    analisi     della     coerenza     tra     l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione
e  della  comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione
dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i 
costi dell'azione amministrativa; 
    f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione 
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
    g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione 
prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; 
    h) progettazione e coordinamento delle  iniziative  rilevanti  ai
fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e
imprese mediante gli strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra
pubbliche  amministrazioni,  ivi   inclusa   la   predisposizione   e
l'attuazione di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per  la
realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi 
cooperativi; 
    i)  promozione  delle  iniziative  attinenti  l'attuazione  delle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal 
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; 
    j) pianificazione e coordinamento  del  processo  di  diffusione,
all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di  posta  elettronica,
protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle 
norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'. 
   1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, 
salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro. 
 
 
18. Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica. 
 
   1.  E'  istituita  la  Conferenza  permanente  per   l'innovazione
tecnologica con funzioni di consulenza al  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri,  o  al  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e   le
tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione 
tecnologica nelle amministrazioni dello Stato. 
   2. La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  e'
presieduta da un rappresentante della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  dal
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne  fanno  parte
il Presidente del Centro nazionale per l'informatica  nella  pubblica
amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo
del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonche' i 
responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17. 
   3. La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  si
riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di
attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e  del
piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 
febbraio 1993, n. 39. 
   4. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il  Ministro
delegato per l'innovazione e le  tecnologie,  provvede,  con  proprio
decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente 
per l'innovazione tecnologica. 
   5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica puo' 
sentire le organizzazioni produttive e di categoria. 
   6. La Conferenza permanente per  l'innovazione  tecnologica  opera
senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo
dovuti, compreso il trattamento economico di missione;  dal  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
dello Stato. 
 
 
19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego. 
 
   1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, una banca  dati  contenente  la
normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 
   2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della
funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di
cui al comma 1, tenendo conto delle  innovazioni  normative  e  della
contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando 
agli utenti la consultazione gratuita. 
   3. All'onere derivante dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 
2003, n. 229. 
 
 
 
                               Capo II 
             Documento informatico e firme elettroniche; 
                    pagamenti, libri e scritture 
 
 
                              Sezione I 
                        Documento informatico 
 
 
20. Documento informatico. 
 
   1. Il documento informatico da chiunque formato, la  registrazione
su supporto informatico e la trasmissione  con  strumenti  telematici
conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71  sono  validi  e
rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del 
presente codice. 
   1-bis. L 'idoneita' del  documento  informatico  a  soddisfare  il
requisito della forma scritta e' liberamente valutabile in  giudizio,
tenuto  conto  delle  sue  caratteristiche  oggettive  di   qualita',
sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto 
disposto dal comma 2. 
   2. Il documento informatico  sottoscritto  con  firma  elettronica
qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto  delle  regole
tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo  71,  che  garantiscano
l'identificabilita' dell'autore, l'integrita'  e  l'immodificabilita'
del documento, si presume riconducibile al titolare  del  dispositivo
di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa  comunque  il
requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di
nullita', dall 'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del 
codice civile. 
   3.  Le  regole  tecniche  per  la  formazione,  trasmissione,   la
conservazione, la duplicazione,  la  riproduzione  e  la  validazione
temporale  dei  documenti  informatici  sono   stabilite   ai   sensi
dell'articolo 71;  la  data  e  l'ora  di  formazione  del  documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle 
regole tecniche sulla validazione temporale. 
   4. Con  le  medesime  regole  tecniche  sono  definite  le  misure
tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire  l'integrita',
la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel 
documento informatico. 
   5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione 
dei dati personali. 
 
 
21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto. 
 
   1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica,
sul piano probatorio e' liberamente valutabile  in  giudizio,  tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, 
integrita' e immodificabilita'. 
   2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con
un altro  tipo  di  firma  elettronica  qualificata,  ha  l'efficacia
prevista  dall'articolo  2702  del  codice  civile.  L'utilizzo   del
dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che 
questi dia prova contraria. 
   3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale
o di un altro tipo di firma  elettronica  qualificata  basata  su  un
certificato  elettronico  revocato,  scaduto  o  sospeso  equivale  a
mancata  sottoscrizione.  La  revoca  o  la   sospensione,   comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era 
gia' a conoscenza di tutte le parti interessate. 
   4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se  la
firma elettronica e' basata su un certificato qualificato  rilasciato
da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte 
dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 
    a) il certificatore possiede i requisiti di  cui  alla  direttiva
1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, ed e' accreditato in uno Stato membro; 
    b) il certificato qualificato e' garantito  da  un  certificatore
stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla 
medesima direttiva; 
    c)  il  certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra 
l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
   5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed  alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le 
tecnologie. 
 
 
22.  Documenti  informatici   originali   e   copie.   Formazione   e
conservazione. 
 
   1. Gli  atti  formati  con  strumenti  informatici,  i  dati  e  i
documenti informatici delle pubbliche  amministrazioni  costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti 
dalla legge. 
   2.  Nelle  operazioni  riguardanti  le  attivita'  di  produzione,
immissione,  conservazione,  riproduzione  e  trasmissione  di  dati,
documenti  ed  atti  amministrativi   con   sistemi   informatici   e
telematici, ivi compresa  l'emanazione  degli  atti  con  i  medesimi
sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i
dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che 
ha effettuato l'operazione. 
   3. Le copie  su  supporto  informatico  di  documenti  formati  in
origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni  effetto  di
legge, gli originali da cui  sono  tratte,  se  la  loro  conformita'
all'originale  e'  assicurata  dal  funzionario   a   cio'   delegato
nell'ambito   dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione    di
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto 
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 
   4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione  di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni  sono  definite
ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 
23. Copie di atti e documenti informatici. 
 
   1.  All'articolo  2712  del  codice   civile   dopo   le   parole:
"riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", 
informatiche". 
   2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento  informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti 
gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche. 
   2-bis. Le copie su supporto  cartaceo  di  documento  informatico,
anche sottoscritto con firma  elettronica  qualificata  o  con  firma
digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale  da  cui
sono tratte se la loro conformita'  all'originale  in  tutte  le  sue
componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
   3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli  atti
e documenti amministrativi di ogni tipo,  spediti  o  rilasciati  dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile,  se
ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o 
rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. 
   4. Le copie su supporto informatico  di  documenti  originali  non
unici formati in  origine  su  supporto  cartaceo  o,  comunque,  non
informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da
cui sono tratte se la loro conformita'  all'originale  e'  assicurata
dal  responsabile  della  conservazione  mediante  l'utilizzo   della
propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui 
all'articolo 71. 
   5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici,
formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non  informatico
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali  da  cui  sono
tratte se la loro conformita'  all'originale  e'  autenticata  da  un
notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  a  cio'  autorizzato,  con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo 
le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 
   6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui
al  comma  3,   esonera   dalla   produzione   e   dalla   esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni 
effetto di legge. 
   7. Gli obblighi di conservazione  e  di  esibizione  di  documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a  tutti
gli effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se  le
procedure utilizzate sono conformi alle regole  tecniche  dettate  ai
sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze. 
 
 
                             Sezione II 
                 Firme elettroniche e certificatori 
 
 
24. Firma digitale. 
 
   1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un  solo
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o 
associata. 
   2.  L'apposizione  di  firma  digitale   integra   e   sostituisce
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di 
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 
   3. Per la generazione della  firma  digitale  deve  adoperarsi  un
certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non 
risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. 
   4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono  rilevare,
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  71,  la
validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi 
del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. 
 
 
25. Firma autenticata. 
 
   1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del  codice
civile,  la  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma   elettronica
qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a 
cio' autorizzato. 
   2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di  firma
elettronica qualificata  consiste  nell'attestazione,  da  parte  del
pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal
titolare, previo accertamento della sua  identita'  personale,  della
validita' del certificato elettronico utilizzato e del fatto  che  il
documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento 
giuridico. 
   3. L'apposizione della firma digitale o di  altro  tipo  di  firma
elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha 
l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. 
   4. Se al documento informatico autenticato  deve  essere  allegato
altro documento formato in originale su altro tipo  di  supporto,  il
pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata 
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5. 
 
 
26. Certificatori. 
 
   1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro
Stato membro  dell'Unione  europea  e'  libera  e  non  necessita  di
autorizzazione  preventiva.  Detti  certificatori   o,   se   persone
giuridiche, i loro  legali  rappresentanti  ed  i  soggetti  preposti
all'amministrazione, devono possedere  i  requisiti  di  onorabilita'
richiesti ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo presso le banche di  cui  all'articolo  26  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive 
modificazioni. 
   2. L'accertamento successivo dell'assenza o  del  venir  meno  dei
requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione 
dell'attivita' intrapresa. 
   3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che
hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea  non  si
applicano le norme del presente codice e le relative  norme  tecniche
di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di 
recepimento della direttiva 1999/93/CE. 
 
 
27. Certificatori qualificati. 
 
   1.  I  certificatori  che  rilasciano  al   pubblico   certificati
qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 
26. 
   2. I certificatoci di cui al comma 1, devono inoltre: 
    a) dimostrare l'affidabilita' organizzativa, tecnica e 
finanziaria necessaria per svolgere attivita' di certificazione; 
    b)  utilizzare  personale  dotato  delle  conoscenze  specifiche,
dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi  forniti,
in  particolare  della  competenza  a   livello   gestionale,   della
conoscenza  specifica  nel  settore  della  tecnologia  delle   firme
elettroniche  e  della  dimestichezza  con  procedure  di   sicurezza
appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente 
codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71; 
    c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione 
adeguati e conformi a tecniche consolidate; 
    d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti  da
alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica  e  crittografica
dei procedimenti, in conformita' a criteri di sicurezza  riconosciuti
in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello 
schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5; 
    e)  adottare  adeguate  misure  contro  la   contraffazione   dei
certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrita' e
la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui 
il certificatore generi tali chiavi. 
   3. I certificatori di cui al comma  1,  devono  comunicare,  prima
dell'inizio   dell'attivita',   anche   in   via   telematica,    una
dichiarazione di inizio di attivita' al CNIPA, attestante l'esistenza 
dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice. 
   4. Il CNIPA procede,  d'ufficio  o  su  segnalazione  motivata  di
soggetti pubblici o  privati,  a  controlli  volti  ad  accertare  la
sussistenza dei presupposti e dei  requisiti  previsti  dal  presente
codice  e  dispone,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da
notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita'
e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio'  sia  possibile,
l'interessato provveda a  conformare  alla  normativa  vigente  detta
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli 
dall'amministrazione stessa. 
 
 
28. Certificati qualificati. 
 
   1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti 
informazioni: 
    a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e' un 
certificato qualificato; 
    b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; 
    c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha
rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito; 
    d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come 
tale e codice fiscale del titolare del certificato; 
    e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come
codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati  per  verificare
la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della 
stessa in possesso del titolare; 
    f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di 
validita' del certificato; 
    g) firma elettronica  del  certificatore  che  ha  rilasciato  il
certificato realizzata in conformita' alle regole tecniche ed  idonea
a garantire l'integrita' e la veridicita' di tutte le informazioni 
contenute nel certificato medesimo. 
   2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la
possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, per i  titolari  residenti
all'estero cui non risulti attribuito  il  codice  fiscale,  si  deve
indicare il codice  fiscale  rilasciato  dall'autorita'  fiscale  del
Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice  identificativo,
quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice 
identificativo generale. 
   3. Il certificato qualificato puo' contenere,  ove  richiesto  dal
titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se 
pertinenti allo scopo per il quale il certificato e' richiesto: 
    a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad
ordini o collegi professionali, la qualifica di  pubblico  ufficiale,
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni 
professionali, nonche' poteri di rappresentanza; 
    b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla
titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui 
alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3; 
    c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i 
quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili. 
   4. Il titolare, ovvero il  terzo  interessato  se  richiedente  ai
sensi del comma 3, comunicano  tempestivamente  al  certificatore  il
modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni 
di cui al presente articolo. 
 
 
29. Accreditamento. 
 
   1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento  del
possesso dei requisiti  del  livello  piu'  elevato,  in  termini  di
qualita' e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il 
CNIPA. 
   2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo
27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo
articolo il profilo professionale del  personale  responsabile  della
generazione dei dati per la creazione e per la verifica della  firma,
della emissione dei certificati e della gestione del registro dei 
certificati nonche' l'impegno al rispetto delle regole tecniche. 
   3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto 
previsto dal comma 2, deve inoltre: 
    a) avere forma giuridica di societa' di capitali  e  un  capitale
sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
alla attivita' bancaria ai sensi dell'articolo  14  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    b) garantire il possesso, oltre che da parte  dei  rappresentanti
legali, anche da parte dei soggetti preposti alla  amministrazione  e
dei componenti degli organi preposti al controllo, dei  requisiti  di
onorabilita'  richiesti  ai  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi 
dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
   4. La domanda di accreditamento si considera accolta  qualora  non
venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro 
novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. 
   5. Il termine di cui al comma 4,  puo'  essere  sospeso  una  sola
volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della  domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non  siano  gia'  nella
disponibilita'  del  CNIPA  o  che   questo   non   possa   acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla 
data di ricezione della documentazione integrativa. 
   6. A seguito dell'accoglimento della  domanda,  il  CNIPA  dispone
l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco  pubblico,  tenuto
dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini 
dell'applicazione della disciplina in questione. 
   7. Il certificatore accreditato puo' qualificarsi come tale nei 
rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni. 
   8. Sono equiparati  ai  certificatori  accreditati  ai  sensi  del
presente articolo i certificatori accreditati in altri  Stati  membri
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 1999/93/CE. 
   9. Alle attivita' previste dal  presente  articolo  si  fa  fronte
nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica. 
 
 
30. Responsabilita' del certificatore. 
 
   1. Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato
qualificato  o  che  garantisce  al  pubblico   l'affidabilita'   del
certificato e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa  o
dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento: 
    a)  sull'esattezza  e  sulla   completezza   delle   informazioni
necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data  del
rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i 
certificati qualificati; 
    b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato  il
firmatario  detenesse  i  dati   per   la   creazione   della   firma
corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o 
identificati nel certificato; 
    c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per  la  verifica
della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in 
cui il certificatore generi entrambi; 
    d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti 
dall'articolo 32. 
   2. Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato
qualificato e' responsabile, nei confronti  dei  terzi  che  facciano
affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati  per  effetto
della mancata o non  tempestiva  registrazione  della  revoca  o  non
tempestiva sospensione  del  certificato,  secondo  quanto  previsto,
dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver 
agito senza colpa. 
   3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti  d'uso  ovvero
un valore limite per i negozi  per  i  quali  puo'  essere  usato  il
certificato stesso, purche' i limiti d'uso o il valore  limite  siano
riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati  nel
certificato secondo quanto previsto  dalle  regole  tecniche  di  cui
all'articolo 71. Il  certificatore  non  e'  responsabile  dei  danni
derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti 
posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite. 
 
 
31. Vigilanza sull'attivita' di certificazione. 
 
   1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo 
sull'attivita' dei certificatori qualificati e accreditati. 
 
 
32. Obblighi del titolare e del certificatore. 
 
   1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare la
custodia del dispositivo di firma  e  ad  adottare  tutte  le  misure
organizzative e  tecniche  idonee  ad  evitare  danno  ad  altri;  e'
altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma. 
   2. Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le misure 
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi. 
   3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 29, 
certificati qualificati deve inoltre: 
    a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che 
fa richiesta della certificazione; 
    b) rilasciare e rendere pubblico il certificato  elettronico  nei
modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di  cui  all'articolo
71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
successive modificazioni; 
    c)  specificare,  nel  certificato   qualificato   su   richiesta
dell'istante, e con il consenso del terzo interessato,  i  poteri  di
rappresentanza o altri titoli relativi all'attivita' professionale  o
a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata 
dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi; 
    d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71; 
    e) informare i richiedenti  in  modo  compiuto  e  chiaro,  sulla
procedura di certificazione e sui  necessari  requisiti  tecnici  per
accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle 
firme emesse sulla base del servizio di certificazione; 
    f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma 
del titolare; 
    g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca  e  della
sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte
del titolare o del terzo dal quale derivino  i  poteri  del  titolare
medesimo,  di  perdita  del  possesso  o  della  compromissione   del
dispositivo   di   firma,   di   provvedimento   dell'autorita',   di
acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto 
dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; 
    h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei  certificati
elettronici sicuro e tempestivo nonche'  garantire  il  funzionamento
efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma 
emessi, sospesi e revocati; 
    i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di 
rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici; 
    j)  tenere  registrazione,  anche  elettronica,   di   tutte   le
informazioni relative al certificato qualificato  dal  momento  della
sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova 
della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; 
    k) non copiare, ne' conservare, le chiavi private  di  firma  del
soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di 
certificazione; 
    l) predisporre  su  mezzi  di  comunicazione  durevoli  tutte  le
informazioni  utili  ai  soggetti  che  richiedono  il  servizio   di
certificazione,  tra  cui  in  particolare  gli  esatti   termini   e
condizioni  relative   all'uso   del   certificato,   compresa   ogni
limitazione dell'uso, l'esistenza di  un  sistema  di  accreditamento
facoltativo  e  le  procedure  di  reclamo  e  di  risoluzione  delle
controversie;  dette  informazioni,  che  possono  essere   trasmesse
elettronicamente, devono  essere  scritte  in  linguaggio  chiaro  ed
essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed 
il certificatore; 
    m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei
certificati con modalita' tali da garantire che soltanto  le  persone
autorizzate  possano  effettuare   inserimenti   e   modifiche,   che
l'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati
siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto  nei  casi
consentiti dal titolare  del  certificato  e  che  l'operatore  possa
rendersi conto di qualsiasi evento che  comprometta  i  requisiti  di
sicurezza.  Su  richiesta,  elementi  pertinenti  delle  informazioni
possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul 
certificato. 
   4.  Il  certificatore  e'  responsabile  dell'identificazione  del
soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se 
tale attivita' e' delegata a terzi. 
   5. Il certificatore raccoglie i dati personali  solo  direttamente
dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito  consenso,  e
soltanto nella misura necessaria al rilascio e  al  mantenimento  del
certificato, fornendo l'informativa  prevista  dall'articolo  13  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere
raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della 
persona cui si riferiscono. 
 
 
33. Uso di pseudonimi. 
 
   1. In luogo del nome del titolare il certificatore puo'  riportare
sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. 
Se il certificato e' qualificato, il certificatore  ha  l'obbligo  di
conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare 
per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso. 
 
 
34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni  e  per  altri
soggetti qualificati. 
 
   1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti 
informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: 
    a) possono svolgere  direttamente  l'attivita'  di  rilascio  dei
certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di  accreditarsi
ai  sensi  dell'articolo  29;  tale  attivita'  puo'  essere   svolta
esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche'  di
categorie di terzi, pubblici o  privati.  I  certificati  qualificati
rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere  utilizzati
soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori
dei quali  sono  privi  di  ogni  effetto  ad  esclusione  di  quelli
rilasciati da collegi ed ordini professionali e relativi organi  agli
iscritti nei rispettivi albi e registri, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la  funzione
pubblica  e  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e  dei   Ministri
interessati, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei 
certificati qualificati; 
    b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la 
vigente normativa in materia di contratti pubblici. 
   2. Per la  formazione,  gestione  e  sottoscrizione  di  documenti
informatici  aventi   rilevanza   esclusivamente   interna   ciascuna
amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa,
regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui 
all'articolo 71. 
   3.  Le  regole  tecniche  concernenti  la  qualifica  di  pubblico
ufficiale,  l'appartenenza  ad  ordini   o   collegi   professionali,
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate
con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri
Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi 
generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti. 
   4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di
cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di 
firme digitali. 
   5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee
procedure informatiche e strumenti software  per  la  verifica  delle
firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui 
all'articolo 71. 
 
 
35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma. 
 
   1.  I  dispositivi  sicuri  e  le  procedure  utilizzate  per   la
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali 
da garantire che la chiave privata: 
    a) sia riservata; 
    b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta 
da contraffazioni; 
    c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso 
da parte di terzi. 
   2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al  comma  1  devono
garantire l'integrita' dei documenti informatici a cui  la  firma  si
riferisce.  I  documenti  informatici  devono  essere  presentati  al
titolare, prima dell'apposizione della  firma,  chiaramente  e  senza
ambiguita', e si deve richiedere conferma della volonta' di  generare
la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui 
all'articolo 71. 
   3. Il secondo periodo del  comma  2  non  si  applica  alle  firme
apposte  con  procedura  automatica.  L'apposizione  di   firme   con
procedura automatica  e'  valida  se  l'attivazione  della  procedura
medesima e' chiaramente riconducibile alla volonta' del titolare e lo
stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento 
firmato automaticamente. 
   4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla  valutazione
e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per  la
valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della 
tecnologia dell'informazione di cui al comma 5. 
   5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei  dispositivi  per
la creazione di una firma qualificata  prescritti  dall'allegato  III
della direttiva 1999/93/CE e' accertata,  in  Italia,  in  base  allo
schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel
settore della tecnologia dell'informazione, fissato con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  o,  per  sua  delega,  del
Ministro per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con  i
Ministri  delle   comunicazioni,   delle   attivita'   produttive   e
dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui  attuazione
non deve determinare nuovi o maggiori oneri  per  il  bilancio  dello
Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di  accreditare  i
centri di valutazione e di certificare le valutazioni  di  sicurezza.
Lo schema nazionale puo'  prevedere  altresi'  la  valutazione  e  la
certificazione  relativamente  ad  ulteriori   criteri   europei   ed
internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti 
al settore suddetto. 
   6. La conformita' ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri
per la  creazione  di  una  firma  qualificata  a  quanto  prescritto
dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE e' inoltre  riconosciuta
se certificata da un organismo all'uopo designato da un  altro  Stato
membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera 
b), della direttiva stessa. 
 
 
36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati. 
 
   1. Il certificato qualificato deve essere a cura del 
certificatore: 
    a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del 
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37; 
    b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento 
dell'autorita'; 
    c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare  o  del
terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita' 
previste nel presente codice; 
    d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della 
capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni. 
   2. Il certificato qualificato puo',  inoltre,  essere  revocato  o
sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 
71. 
   3.  La  revoca  o  la  sospensione  del  certificato  qualificato,
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione
della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve 
essere attestato mediante adeguato riferimento temporale. 
   4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole 
tecniche di cui all'articolo 71. 
 
 
37. Cessazione dell'attivita'. 
 
   1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende  cessare
l'attivita'  deve,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  data   di
cessazione, darne  avviso  al  CNIPA  e  informare  senza  indugio  i
titolari dei certificati da  lui  emessi  specificando  che  tutti  i
certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. 
   2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente  la
rilevazione della documentazione da parte di  altro  certificatore  o
l'annullamento  della  stessa.  L'indicazione  di  un   certificatore
sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al 
momento della cessazione. 
   3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del 
registro dei certificati e della relativa documentazione. 
   4. Il CNIPA rende nota la data di  cessazione  dell'attivita'  del
certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, 
comma 6. 
 
 
                             Sezione III 
                    Pagamenti, libri e scritture 
 
 
38. Pagamenti informatici. 
 
   1. Il trasferimento in  via  telematica  di  fondi  tra  pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo
le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo  71  di  concerto
con  i  Ministri  per  la  funzione  pubblica,  della   giustizia   e
dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione 
dei dati personali e la Banca d'Italia. 
 
 
39. Libri e scritture. 
 
   1. I libri, i  repertori  e  le  scritture,  ivi  compresi  quelli
previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e  degli  archivi
notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati  e
conservati su supporti informatici in conformita'  alle  disposizioni
del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi 
dell'articolo 71. 
 
 
 
                              Capo III 
   Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici 
 
 
40. Formazione di documenti informatici. 
 
   1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di  idonee  risorse
tecnologiche formano gli originali dei  propri  documenti  con  mezzi
informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le 
regole tecniche di cui all'articolo 71. 
   2. Fermo restando quanto previsto dal comma  1,  la  redazione  di
documenti  originali  su  supporto  cartaceo,  nonche'  la  copia  di
documenti informatici sul medesimo supporto e'  consentita  solo  ove
risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio 
dell'economicita'. 
   3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro  180  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla  proposta  dei
Ministri delegati per la funzione pubblica, per  l'innovazione  e  le
tecnologie e del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  sono
individuate le categorie  di  documenti  amministrativi  che  possono
essere redatti in originale anche su supporto cartaceo  in  relazione
al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che 
sono idonei ad assumere. 
   4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con  propri  decreti,
fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore  legale  degli
albi, elenchi, pubblici registri  ed  ogni  altra  raccolta  di  dati
concernenti stati, qualita' personali e fatti gia'  realizzati  dalle
amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri 
cartacei. 
 
 
41. Procedimento e fascicolo informatico. 
 
   1.  Le  pubbliche  amministrazioni   gestiscono   i   procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 
   2. La pubblica  amministrazione  titolare  del  procedimento  puo'
raccogliere in un fascicolo informatico gli atti,  i  documenti  e  i
dati del procedimento medesimo da chiunque  formati;  all'atto  della
comunicazione dell'avvio del procedimento ai  sensi  dell'articolo  8
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  comunica  agli  interessati  le
modalita' per esercitare in via telematica i diritti di cui 
all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 
   2-bis.  Il  fascicolo  informatico  e'  realizzato  garantendo  la
possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte
le amministrazioni coinvolte  nel  procedimento.  Le  regole  per  la
costituzione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi  di
una  corretta  gestione  documentale   ed   alla   disciplina   della
formazione, gestione,  conservazione  e  trasmissione  del  documento
informatico,  ivi  comprese  le  regole  concernenti  il   protocollo
informatico ed il  sistema  pubblico  di  connettivita',  e  comunque
rispettano i  criteri  dell'interoperabilita'  e  della  cooperazione
applicativa; regole tecniche specifiche  possono  essere  dettate  ai
sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione 
pubblica. 
   2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
    a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la 
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; 
    b) delle altre amministrazioni partecipanti; 
    c) del responsabile del procedimento; 
    d) dell'oggetto del procedimento; 
    e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal 
comma 2-quater. 
   2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno
accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da  essa
individuati; esso  e'  formato  in  modo  da  garantire  la  corretta
collocazione,  la  facile  reperibilita'  e  la  collegabilita',   in
relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli  documenti;  e'
inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica 
dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990. 
   3. Ai sensi degli articoli da 14  a  14-quinquies  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza dei servizi e' convocata  e  svolta  avvalendosi  degli
strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' 
stabiliti dalle amministrazioni medesime. 
 
 
42.    Dematerializzazione    dei    documenti    delle     pubbliche
amministrazioni. 
 
   1. Le pubbliche amministrazioni valutano in  termini  di  rapporto
tra  costi  e  benefici  il  recupero  su  supporto  informatico  dei
documenti  e  degli  atti  cartacei  dei  quali  sia  obbligatoria  o
opportuna la conservazione  e  provvedono  alla  predisposizione  dei
conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con  archivi
informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi 
dell'articolo 71. 
 
 
43. Riproduzione e conservazione dei documenti. 
 
   1.  I  documenti  degli  archivi,  le  scritture   contabili,   la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la
conservazione per legge o regolamento,  ove  riprodotti  su  supporti
informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge,  se
la riproduzione sia effettuata in modo da  garantire  la  conformita'
dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel 
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 
   2.  Restano  validi  i  documenti  degli  archivi,  le   scritture
contabili, la corrispondenza ed ogni  atto,  dato  o  documento  gia'
conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto
ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita' dei 
documenti agli originali. 
   3. I documenti informatici, di cui e' prescritta la  conservazione
per legge o regolamento, possono essere archiviati  per  le  esigenze
correnti anche con modalita' cartacee e sono conservati in modo 
permanente con modalita' digitali. 
   4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni
e   le   attivita'   culturali   sugli   archivi   delle    pubbliche
amministrazioni  e  sugli  archivi  privati  dichiarati  di  notevole
interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42. 
 
 
44. Requisiti per la conservazione dei documenti informatici. 
 
   1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici 
garantisce: 
    a)  l'identificazione  certa  del  soggetto  che  ha  formato  il
documento e dell'amministrazione o dell'area  organizzativa  omogenea
di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    b) l'integrita' del documento; 
    c) la leggibilita' e  l'agevole  reperibilita'  dei  documenti  e
delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e 
di classificazione originari; 
    d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli  articoli
da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal 
disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto. 
 
 
 
                               Capo IV 
               Trasmissione informatica dei documenti 
 
 
45. Valore giuridico della trasmissione. 
 
   1.  I  documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo  telematico  o  informatico,  ivi
compreso il fax,  idoneo  ad  accertarne  la  fonte  di  provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione 
non deve essere seguita da quella del documento originale. 
   2. Il  documento  informatico  trasmesso  per  via  telematica  si
intende spedito dal mittente se inviato  al  proprio  gestore,  e  si
intende consegnato al destinatario se reso disponibile  all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica 
del destinatario messa a disposizione dal gestore. 
 
 
46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi. 
 
   1. Al fine di garantire  la  riservatezza  dei  dati  sensibili  o
giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  d)  ed  e),  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i  documenti  informatici
trasmessi ad  altre  pubbliche  amministrazioni  per  via  telematica
possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti  e
qualita'  personali  previste   da   legge   o   da   regolamento   e
indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali sono 
acquisite. 
 
 
47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le
pubbliche amministrazioni. 
 
   1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche  amministrazioni
avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica;  esse
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne 
sia verificata la provenienza. 
   2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono 
valide se: 
    a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma 
elettronica qualificata; 
    b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; 
    c)  ovvero  e'  comunque  possibile  accertarne   altrimenti   la
provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle 
regole tecniche di cui all'articolo 71; 
    d) ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica
certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 
febbraio 2005, n. 68. 
   3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: 
    a)  istituire   almeno   una   casella   di   posta   elettronica
istituzionale ed una casella  di  posta  elettronica  certificata  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, 
n. 68, per ciascun registro di protocollo; 
    b) utilizzare la  posta  elettronica  per  le  comunicazioni  tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in
materia di protezione dei dati personali e  previa  informativa  agli
interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti 
utilizzati. 
 
 
48. Posta elettronica certificata. 
 
   1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano  di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene  mediante
la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
   2. La trasmissione del documento informatico per  via  telematica,
effettuata mediante la posta elettronica certificata,  equivale,  nei
casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della 
posta. 
   3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un  documento
informatico trasmesso mediante  posta  elettronica  certificata  sono
opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle 
relative regole tecniche. 
 
 
49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica. 
 
   1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via  telematica
di atti, dati e  documenti  formati  con  strumenti  informatici  non
possono  prendere   cognizione   della   corrispondenza   telematica,
duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a  terzi  a  qualsiasi  titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o
sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o  messaggi  trasmessi
per via telematica, salvo che si  tratti  di  informazioni  per  loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere 
rese pubbliche. 
   2. Agli effetti  del  presente  codice,  gli  atti,  i  dati  e  i
documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei  confronti
del  gestore  del  sistema  di  trasporto  delle   informazioni,   di
proprieta' del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al 
destinatario. 
 
 
 
                               Capo V 
       Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete 
 
 
                              Sezione I 
                Dati delle pubbliche amministrazioni 
 
 
50. Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni. 
 
   1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,  raccolti,
conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  che  ne   consentano   la
fruizione    e    riutilizzazione,    alle     condizioni     fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre  pubbliche  amministrazioni  e
dai privati; restano salvi i  limiti  alla  conoscibilita'  dei  dati
previsti dalle leggi e  dai  regolamenti,  le  norme  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali  ed  il  rispetto  della   normativa
comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore 
pubblico. 
   2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le
esclusioni di cui all'articolo 2, comma  6,  salvi  i  casi  previsti
dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali, e'  reso
accessibile   e   fruibile   alle   altre   amministrazioni    quando
l'utilizzazione del  dato  sia  necessaria  per  lo  svolgimento  dei
compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a
carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento  di  eventuali  costi
eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; e' fatto comunque
salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
   3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via  telematica  dei
dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici
di  altre  amministrazioni  l'amministrazione   titolare   dei   dati
predispone, gestisce  ed  eroga  i  servizi  informatici  allo  scopo
necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di 
connettivita' di cui al presente decreto. 
 
 
51. Sicurezza dei dati. 
 
   1. Le norme di sicurezza definite nelle  regole  tecniche  di  cui
all'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilita', 
l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati. 
   2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni  devono
essere custoditi e controllati  con  modalita'  tali  da  ridurre  al
minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o 
non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. 
 
 
52.  Accesso  telematico  ai  dati  e   documenti   delle   pubbliche
amministrazioni. 
 
   1. L'accesso  telematico  a  dati,  documenti  e  procedimenti  e'
disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le  disposizioni
del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge  e  di
regolamento in materia di protezione dei dati personali,  di  accesso
ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e  di  divieto  di
divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del  diritto
di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via 
telematica. 
 
 
53. Caratteristiche dei siti. 
 
   1.  Le  pubbliche   amministrazioni   centrali   realizzano   siti
istituzionali su  reti  telematiche  che  rispettano  i  principi  di
accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita',  anche
da  parte  delle  persone  disabili,  completezza  di   informazione,
chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione,
qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare resi 
facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54. 
   2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e  di  coordinamento  sulla
realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni 
centrali. 
   3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni  e  le
autonomie locali affinche' realizzino siti istituzionali con le 
caratteristiche di cui al comma 1. 
 
 
54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. 
 
   1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono 
necessariamente i seguenti dati pubblici: 
    a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le  attribuzioni
e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di  livello  dirigenziale
non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei  singoli  uffici,
nonche'   il   settore    dell'ordinamento    giuridico    riferibile
all'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi 
di riferimento; 
    b) l'elenco delle tipologie di  procedimento  svolte  da  ciascun
ufficio di livello dirigenziale  non  generale,  il  termine  per  la
conclusione  di  ciascun   procedimento   ed   ogni   altro   termine
procedimentale, il nome del  responsabile  e  l'unita'  organizzativa
responsabile   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale,  come
individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 
1990, n. 241; 
    c) le scadenze e le modalita'  di  adempimento  dei  procedimenti
individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241; 
    d)  l'elenco  completo  delle  caselle   di   posta   elettronica
istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una  casella
di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
    e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge  7  agosto
1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e di comunicazione 
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; 
    f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; 
    g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'  disponibili  e  dei
servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per 
l'attivazione medesima. 
   2. Le amministrazioni centrali che gia' dispongono di propri  siti
realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla 
data di entrata in vigore del presente codice. 
   2-bis.  Il  principio  di  cui  al  comma  1   si   applica   alle
amministrazioni  regionali  e  locali  nei   limiti   delle   risorse
tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro 
autonomia normativa. 
   3.  I  dati  pubblici   contenuti   nei   siti   delle   pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza 
necessita' di autenticazione informatica. 
   4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che  le  informazioni
contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle  informazioni
contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si 
fornisce comunicazione tramite il sito. 
   4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicita' 
legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento. 
 
 
55. Consultazione delle iniziative normative del Governo. 
 
   1. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  puo'  pubblicare  su
sito telematico le  notizie  relative  ad  iniziative  normative  del
Governo,  nonche'  i  disegni  di  legge  di  particolare  rilevanza,
assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformita'  con
le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' inoltre  pubblicare  atti  legislativi  e
regolamentari in vigore, nonche' i massimari elaborati da organi di 
giurisdizione. 
   2. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
individuate le modalita' di partecipazione del cittadino alla 
consultazione gratuita in via telematica. 
 
 
56.   Dati   identificativi   delle   questioni   pendenti    dinanzi
all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado. 
 
   1. I dati  identificativi  delle  questioni  pendenti  dinanzi  al
giudice amministrativo e contabile sono resi  accessibili  a  chi  vi
abbia  interesse  mediante  pubblicazione  sul  sistema   informativo
interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorita' 
emananti. 
   2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice  amministrativo  e
contabile, rese  pubbliche  mediante  deposito  in  segreteria,  sono
contestualmente inserite nel sistema informativo interno e  sul  sito
istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste 
dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. 
   2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze
e  le  altre  decisioni  depositate  in  cancelleria   o   segreteria
dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine  e  grado  sono,  comunque,
resi accessibili ai sensi dell'art.  51  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 
196 del 2003. 
 
 
57. Moduli e formulari. 
 
   1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a  rendere
disponibili anche per via telematica  l'elenco  della  documentazione
richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i  formulari  validi
ad  ogni  effetto  di  legge,  anche  ai  fini  delle   dichiarazioni
sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di 
notorieta'. 
   2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  codice,  i  moduli  o  i  formulari  che  non  siano  stati
pubblicati sul sito  non  possono  essere  richiesti  ed  i  relativi
procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti 
moduli o formulari. 
 
 
                             Sezione II 
                        Fruibilita' dei dati 
 
 
58. Modalita' della fruibilita' del dato. 
 
   1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un 
altro non modifica la titolarita' del dato. 
   2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  stipulare  tra   loro
convenzioni finalizzate alla fruibilita' informatica dei dati di cui 
siano titolari. 
   3. Il CNIPA,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, definisce schemi generali  di  convenzioni  finalizzate  a
favorire  la  fruibilita'  informatica  dei  dati  tra  le  pubbliche
amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie 
locali. 
 
 
59. Dati territoriali. 
 
   1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione 
geograficamente localizzata. 
   2. E' istituito il  Comitato  per  le  regole  tecniche  sui  dati
territoriali delle  pubbliche  amministrazioni,  con  il  compito  di
definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei  dati
territoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati
stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza
con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema 
pubblico di connettivita'. 
   3. Per agevolare la pubblicita' dei dati  di  interesse  generale,
disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello  nazionale,
regionale e locale, presso il CNIPA e' istituito il Repertorio 
nazionale dei dati territoriali. 
   4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con uno o piu' decreti  sulla  proposta  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  o,  per  sua  delega,  del   Ministro   per
l'innovazione e  le  tecnologie,  previa  intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, sono definite la composizione e le modalita' per il 
funzionamento del Comitato di cui al comma 2. 
   5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con uno o piu' decreti  sulla  proposta  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  o,  per  sua  delega,  del   Ministro   per
l'innovazione e le tecnologie, sentito  il  Comitato  per  le  regole
tecniche sui dati territoriali  delle  pubbliche  amministrazioni,  e
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole  tecniche
per la definizione del contenuto del repertorio  nazionale  dei  dati
territoriali, nonche' delle modalita'  di  prima  costituzione  e  di
successivo  aggiornamento  dello  stesso,  per  la   formazione,   la
documentazione e lo scambio  dei  dati  territoriali  detenuti  dalle
singole amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi  per
l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali 
e locali e da parte dei privati. 
   6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo
di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza.  Gli  eventuali
rimborsi per spese di viaggio sono  a  carico  delle  amministrazioni
direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari 
stanziamenti di bilancio. 
   7. Agli oneri finanziari di cui al comma  3  si  provvede  con  il
fondo  di  finanziamento  per  i  progetti  strategici  del   settore
informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 
2003, n. 3. 
   7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali  di  interesse  nazionale
rientra  la  base  dei  dati  catastali  gestita   dall'Agenzia   del
territorio. Per garantire la circolazione e  la  fruizione  dei  dati
catastali conformemente alle finalita' ed alle  condizioni  stabilite
dall'art. 50, il direttore dell'Agenzia del territorio,  di  concerto
con il Comitato per le regole tecniche sui  dati  territoriali  delle
pubbliche  amministrazioni  e  previa  intesa   con   la   Conferenza
unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30  giugno
2006, in coerenza con le disposizioni  che  disciplinano  il  sistema
pubblico  di  connettivita',  le  regole   tecnico   economiche   per
l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi 
informatici di altre amministrazioni. 
 
 
60. Base di dati di interesse nazionale. 
 
   1. Si definisce base di  dati  di  interesse  nazionale  l'insieme
delle informazioni raccolte e gestite  digitalmente  dalle  pubbliche
amministrazioni,  omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la   cui
conoscenza  e'  utilizzabile  dalle  pubbliche  amministrazioni   per
l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e 
delle normative vigenti. 
   2. Ferme le competenze di ciascuna  pubblica  amministrazione,  le
basi di dati  di  interesse  nazionale  costituiscono,  per  ciascuna
tipologia di dati, un sistema informativo unitario  che  tiene  conto
dei diversi livelli istituzionali e  territoriali  e  che  garantisce
l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da  parte
delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali
sistemi informativi e le  modalita'  di  aggiornamento  sono  attuate
secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di 
cui al presente decreto. 
   3. Le basi di dati di interesse  nazionale  sono  individuate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in
volta interessati,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nelle
materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. Con il  medesimo  decreto  sono  altresi'  individuate  le
strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna  base  di
dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al 
comma 2. 
   4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo  si  provvede
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici  del  settore
informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 
2003, n. 3. 
 
 
61. Delocalizzazione dei registri informatici. 
 
   1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40,  comma  4,  i
pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati  su
supporti informatici in conformita' alle  disposizioni  del  presente
codice, secondo le regole tecniche stabilite  dall'articolo  71,  nel
rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice
civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati 
anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente. 
 
 
62. Indice nazionale delle anagrafi. 
 
   1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo  1
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e'  realizzato  con  strumenti
informatici e nel  rispetto  delle  regole  tecniche  concernenti  il
sistema pubblico di  connettivita',  in  coerenza  con  le  quali  il
Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso
e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi
di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per 
l'attuazione della normativa vigente . 
 
 
                             Sezione III 
                           Servizi in rete 
 
 
63. Organizzazione e finalita' dei servizi in rete. 
 
   1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le  modalita'
di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di
efficacia, economicita' ed utilita' e nel rispetto  dei  principi  di
eguaglianza e  non  discriminazione,  tenendo  comunque  presenti  le
dimensioni  dell'utenza,  la   frequenza   dell'uso   e   l'eventuale
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di 
disagio. 
   2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i
servizi in rete mirando alla migliore  soddisfazione  delle  esigenze
degli  utenti,  in  particolare   garantendo   la   completezza   del
procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado 
di soddisfazione dell'utente. 
   3.  Le  pubbliche  amministrazioni  collaborano  per  integrare  i
procedimenti di  rispettiva  competenza  al  fine  di  agevolare  gli
adempimenti di cittadini ed  imprese  e  rendere  piu'  efficienti  i
procedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei 
sistemi di cooperazione. 
 
 
64. Modalita' di accesso ai servizi erogati in rete  dalle  pubbliche
amministrazioni. 
 
   1. La carta d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei
servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi  erogati  in
rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria 
l'autenticazione informatica. 
   2. Le pubbliche amministrazioni possono  consentire  l'accesso  ai
servizi in rete  da  esse  erogati  che  richiedono  l'autenticazione
informatica anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta  d'identita'
elettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali
strumenti  consentano  di  accertare  l'identita'  del  soggetto  che
richiede l'accesso. L'accesso con  carta  d'identita'  elettronica  e
carta nazionale dei servizi e' comunque consentito  indipendentemente
dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 
   3.  Ferma  restando  la  disciplina  riguardante  le  trasmissioni
telematiche gestite dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e  le  tecnologie,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e  d'intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque  non  successiva
al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e'  piu'  consentito
l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,
con strumenti diversi dalla carta  d'identita'  elettronica  e  dalla
carta nazionale dei servizi.  E'  prorogato  alla  medesima  data  il
termine  relativo  alla  procedura  di  accertamento  preventivo  del
possesso  della  Carta  di  identita'  elettronica  (CIE),   di   cui
all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica
2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste  di  emissione  di
Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non 
residenti nei comuni in cui e' diffusa la CIE. 
 
 
65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni
per via telematica. 
 
   1.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle  pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, sono valide: 
    a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato 
e' rilasciato da un certificatore accreditato; 
    b)  ovvero,  quando  l'autore   e'   identificato   dal   sistema
informatico con l'uso della carta  d'identita'  elettronica  o  della
carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da 
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; 
    c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico
con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2,  nei  limiti
di quanto  stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi  della
normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, 
comma 3. 
   2. Le istanze e le  dichiarazioni  inviate  o  compilate  su  sito
secondo le modalita' previste  dal  comma  1  sono  equivalenti  alle
istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta
in presenza del dipendente addetto al procedimento;  resta  salva  la
facolta' della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e' 
necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale. 
   3. Dalla data di  cui  all'articolo  64,  comma  3,  non  e'  piu'
consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui 
al comma 1, lettera c). 
   4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: 
   "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica  sono
valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82". 
 
 
                             Sezione IV 
                         Carte elettroniche 
 
 
66. Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi. 
 
   1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio  della  carta
d'identita'  elettronica  e  dell'analogo  documento,  rilasciato   a
seguito  della  denuncia  di  nascita  e  prima  del  compimento  del
quindicesimo anno di eta', sono definite con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la  funzione  pubblica,
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la  protezione
dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
   2. Le caratteristiche e le  modalita'  per  il  rilascio,  per  la
diffusione e l'uso della carta nazionale dei  servizi  sono  definite
con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  adottati  su  proposta  congiunta  dei
Ministri  per  la  funzione  pubblica  e  per  l'innovazione   e   le
tecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali  e
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti 
principi: 
    a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su
richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che 
intendono rilasciarla; 
    b)  l'onere  economico  di  produzione  e  rilascio  della  carta
nazionale dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni che 
le emettono; 
    c)  eventuali  indicazioni  di  carattere  individuale   connesse
all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di 
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    d) le pubbliche  amministrazioni  che  erogano  servizi  in  rete
devono consentirne l'accesso ai titolari della  carta  nazionale  dei
servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile 
del suo rilascio; 
    e) la carta nazionale dei servizi puo'  essere  utilizzata  anche
per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche 
amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
   3.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo   documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento 
del quindicesimo anno di eta', devono contenere: 
    a) i dati identificativi della persona; 
    b) il codice fiscale.