(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2006, N. 181 
 
  All'articolo 1; 
  al comma 1, capoverso 1, le parole:  "  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali " sono sostituite dalle seguenti:  "
Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ";  le
parole: " Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  "
sono sostituite dalle  seguenti.  "Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  ";   le   parole:   "Ministero
dell'istruzione " sono sostituite dalle  seguenti:  "Ministero  della
pubblica  istruzione";  le  parole:  "Ministero  dei  beni  e   delle
attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero per i
beni e le attivita' culturali"; 
  il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  "2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite,  con  le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le  funzioni  di  programmazione
economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo  e
di coesione,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  19-bis  del
presente articolo, e per le funzioni della  segreteria  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale.  Sono
trasferiti altresi' alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  con
le inerenti risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  il
Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
regolazione dei  servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS)  e  l'Unita'
tecnica - finanza di progetto (UTPF)  di  cui  all'articolo  7  della
legge 17 maggio 1999, n. 144. 
  2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30  luglio
1999,  n.  300,  sono  soppresse  le   parole:   ",   programmazione,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo  economico,
territoriale e settoriale e politiche di coesione". 
  2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, le parole da: "secondo il principio di" fino  a:
"politica industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi
gli interventi in  favore  delle  aree  sottoutilizzate,  secondo  il
principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione  con  gli  enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali  di
politica industriale". 
  2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n.  48,  il
decimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di  segretario,
un  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri". 
  2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, e'
abrogato "; 
  al comma 3, le parole: " Ministero dello sviluppo economico "  sono
sostituite dalle seguenti: " Ministero delle attivita' produttive "; 
  al comma 5, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "  Il
Ministero dei trasporti propone, di concerto con il  Ministero  delle
infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i
piani di  settore  per  i  trasporti,  compresi  i  piani  urbani  di
mobilita', ed esprime, per quanto di competenza,  il  concerto  sugli
atti di programmazione degli interventi di competenza  del  Ministero
delle infrastrutture. All'articolo  42,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   le   parole:   ";
integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono soppresse "; 
  il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  " 6. E' istituito il Ministero della solidarieta' sociale. A  detto
Ministero sono  trasferiti,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
strumentali e di personale: le funzioni attribuite al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma  1,  lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in  materia  di
politiche sociali e di assistenza, fatto salvo  quanto  disposto  dal
comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi  di
entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera  d)
del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto  legislativo  n.  300
del 1999, e neo comunitari, nonche' i compiti di coordinamento  delle
politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme
le attribuzioni del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente  articolo,
sono individuate le forme  di  esercizio  coordinato  delle  funzioni
aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche'  delle  funzioni
di indirizzo e vigilanza  sugli  enti  di  settore;  possono  essere,
altresi', individuate forme  di  avvalimento  per  l'esercizio  delle
rispettive funzioni. Sono  altresi'  trasferiti  al  Ministero  della
solidarieta' sociale, con  le  inerenti  risorse  finanziarie  e  con
l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze
di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, i compiti in materia  di  politiche  antidroga  attribuiti  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6-bis  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e'  abrogato.  Il  personale  in
servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le  politiche
antidroga e' assegnato alle  altre  strutture  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  fatto  comunque  salvo   quanto   previsto
dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997,  n.
59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero
della solidarieta' sociale le funzioni in materia di Servizio  civile
nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, e al decreto legislativo  5  aprile  2002,  n.  77,  per
l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse
finanziarie,   umane   e   strumentali.   Il    Ministro    esercita,
congiuntamente con il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  le
funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del
programma comunitario gioventu' "; 
  al  comma  7,  nel  primo   periodo,   le   parole:   "   Ministero
dell'istruzione " sono sostituite dalle seguenti: "  Ministero  della
pubblica istruzione " e, nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "
decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300  "  sono  aggiunte  le
seguenti: ", ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui
alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 "; 
  al comma 8, dopo le parole: " decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300 "sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelle  in  materia  di
alta formazione artistica, musicale e coreutica"; 
  dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  "8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il  Ministero  delle
infrastrutture,  il  Ministero  dei  trasporti,  il  Ministero  della
pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, il Ministero dell'universita' e della  ricerca
si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le
strutture di primo livello del Ministero della solidarieta' sociale e
del Ministero del commercio internazionale"; 
  al comma 9, il primo periodo e' soppresso e, nel  secondo  periodo,
le  parole:  "  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali  "  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali "; 
  dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
  " 9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza
sui consorzi agrari di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali,  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.  I  consorzi  agrari  sono
societa' cooperative a responsabilita' limitata, disciplinate a tutti
gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice  civile;  l'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato  esclusivamente
alle societa' cooperative di cui al presente comma.  Le  disposizioni
della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono
abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3  e
5,  e  dell'articolo  6.  E'  abrogato,  altresi',   il   comma   227
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i  consorzi
agrari attualmente in stato di  liquidazione  coatta  amministrativa,
l'autorita' di vigilanza  provvede  alla  nomina  di  un  commissario
unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei  commissari  in  carica  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, con il compito di  chiudere  la  liquidazione  entro  il  31
dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo  che  entro  detto  termine  sia
stata autorizzata una proposta di concordato ai  sensi  dell'articolo
214 del citato  regio  decreto.  Per  tutti  gli  altri  consorzi,  i
commissari in carica provvedono, entro  il  31  dicembre  2006,  alla
ricostituzione degli  organi  statutari  e  cessano,  in  pari  data,
dall'incarico.  I  consorzi  agrari   adeguano   gli   statuti   alle
disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007. 
  9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: "ivi  compresi
la registrazione  a  livello  internazionale"  fino  a:  "specialita'
tradizionali garantite" sono soppresse "; 
  dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
  " 10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto  e  al
fine di assicurare il funzionamento delle strutture  trasferite,  gli
incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture
ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  salvo  quanto
previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti
fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di  essi,  anche
in deroga  ai  contingenti  indicati  dai  citati  commi  5-bis  e  6
dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Le
amministrazioni che utilizzano i predetti  contingenti  in  deroga  e
limitatamente  agli  stessi,  possono  conferire,  relativamente   ai
contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007,  alla
rispettiva scadenza, nuovi  incarichi  dirigenziali,  di  durata  non
superiore al 30 giugno 2008. 
  10-ter.  Al  fine  di  assicurare  l'invarianza  della  spesa,   le
amministrazioni  cedenti  rendono  temporaneamente  indisponibili  un
numero di incarichi corrispondente a quello di cui  al  comma  10-bis
del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi  termini.  Con
il provvedimento di cui al comma  10  del  presente  articolo,  e  in
relazione alle strutture trasferite,  si  procede  all'individuazione
degli incarichi dirigenziali conferiti  ai  sensi  dell'articolo  19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  da  parte
delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis "; 
  il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  "  11.  La  denominazione:  "Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e  forestali"  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
presente, la denominazione: "Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali""; 
  al comma 12, le parole: " dal comma  13  "  sono  sostituite  dalle
seguenti: " dai commi 13, 19 e 19-bis"; 
  dopo il comma 13, e' inserito i1 seguente: 
  " 13-bis. La denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare" sostituisce, ad  ogni  effetto  e  ovunque
presente, la denominazione: "Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio" "; 
  al  comma  16,  le  parole:  "  Ministero  dell'istruzione  "  sono
sostituite dalle seguenti: " Ministero della pubblica istruzione "; 
  il comma 19 e' sostituito dai seguenti: 
  " 19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: 
  a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per  i
beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1,  e  53  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in  materia  di  sport.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, lo  statuto  dell'Istituto  per  il
credito sportivo e' modificato al fine di prevedere la  vigilanza  da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per  i
beni e le attivita' culturali; 
  b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari  comunali  e
provinciali nonche' sulla Scuola superiore per  la  formazione  e  la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale; 
  c)  l'iniziativa  legislativa  in  materia  di   individuazione   e
allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e  citta'
metropolitane di cui all'articolo 117,  secondo  comma,  lettera  p),
della Costituzione, nonche' le competenze in materia di promozione  e
coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e
secondo comma, della Costituzione; 
  d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
giovanili, nonche' le funzioni di competenza  statale  attribuite  al
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  dall'articolo  46,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
in  materia  di   coordinamento   delle   politiche   delle   giovani
generazioni, ivi  comprese  le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza
sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario  gioventu',
esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarieta' sociale. 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri  puo'  prendere  parte  alle
attivita' del Forum nazionale dei giovani; 
  e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
per la famiglia nelle sue componenti  e  problematiche  generazionali
nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma  1,  lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in  materia  di
coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di' interventi
per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione
dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure  di
sostegno alla famiglia, alla  genitorialita'  e  alla  natalita',  di
supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri subentra  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  in  tutti  i  suoi  rapporti  con  l'Osservatorio
nazionale  sulla  famiglia  e  tiene  informato  il  Ministero  della
solidarieta' sociale della  relativa  attivita'.  La  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, unitamente al  Ministero  della  solidarieta'
sociale,  fornisce  il   supporto   all'attivita'   dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di  documentazione  e
di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della  legge  23
dicembre  1997,  n.  451,  ed  esercita  altresi'  le   funzioni   di
espressione del concerto in  sede  di  esercizio  delle  funzioni  di
competenza  statale  attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale in materia di "Fondo di previdenza per le  persone
che  svolgono  lavori   di   cura   non   retribuiti   derivanti   da
responsabilita'  familiari",  di  cui  al  decreto   legislativo   16
settembre 1996, n. 565; 
  f) le funzioni di espressione del concerto  in  sede  di  esercizio
delle funzioni di competenza  statale  attribuite  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19,
20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle  pari  opportunita'  tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
  g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero  delle
attivita' produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n.  215,  e  dagli
articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 
  19-bis. Le funzioni di competenza statale  assegnate  al  Ministero
delle attivita'  produttive  dagli  articoli  27  e  28  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e  successive  modificazioni,  in
materia di turismo, sono attribuite al Presidente del  Consiglio  dei
Ministri; il  Ministro  dello  sviluppo  economico  concerta  con  il
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   l'individuazione    e
l'utilizzazione,  anche  residuale,  delle  risorse  finanziarie   da
destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente
del Consiglio dei Ministri si avvale della  struttura  costituita  ai
sensi del  comma  19-ter  del  presente  articolo  e  delle  relative
risorse. 
  19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  "  Il  Ministero  si
articola in dipartimenti "; 
  b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole:  "di  cui
all'articolo 53"; 
  c) al comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "d-bis)
turismo". 
  19-quater. Al Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  sono
trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della
direzione generale del turismo gia'  del  Ministero  delle  attivita'
produttive,  che  viene   conseguentemente   soppressa.   In   attesa
dell'emanazione del regolamento previsto dal  comma  23,  l'esercizio
delle funzioni e' assicurato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, d'intesa con il Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  ridefiniti,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e
i compiti della Commissione di cui  all'articolo  38  della  legge  4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata in
carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali  contenute
nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo
39 della citata legge n. 184 del 1983 "; 
  il comma 22 e' sostituito dai seguenti: 
  " 22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del  comma
19: 
  a) quanto alla lettera a),  sono  trasferite  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  le  inerenti  strutture  organizzative  del
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  con  le  relative
risorse finanziarie, umane e strumentali; 
  b) quanto alle lettere b) e c), il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative  del  Ministero
dell'interno. L'utilizzazione del personale  puo'  avvenire  mediante
avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli  9,  comma  2,  e
9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; . 
  c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri
puo' avvalersi del Forum nazionale dei giovani; 
  d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri
si avvale, tra l'altro,  dell'Osservatorio  per  il  contrasto  della
pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17,  comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. 
  22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di' cui all'articolo
3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, e successive modificazioni, sono  soppresse.  Presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con decreto  del
Presidente del Consiglio, una Unita'  per  la  semplificazione  e  la
qualita' della regolazione, con relativa  segreteria  tecnica.  Della
Unita' per la semplificazione e  la  qualita'  della  regolazione  fa
parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e  i  componenti  sono
scelti  tra  professori  universitari,   magistrati   amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari,
avvocati del libero foro  con  almeno  quindici  anni  di  iscrizione
all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche  ed
esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai  ruoli  delle
pubbliche  amministrazioni,  gli  esperti  e   i   componenti   della
segreteria tecnica possono essere collocati in  aspettativa  o  fuori
ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi  ordinamenti.  Per
il funzionamento dell'Unita'  si  utilizza  lo  stanziamento  di  cui
all'articolo 3, comma  6-quaterdecies,  del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, ridotto del  venticinque  per  cento.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  si  provvede,  altresi',  al
riordino delle  funzioni  e  delle  strutture  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni  di  cui
al presente comma e alla  riallocazione  delle  relative  risorse.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del  suddetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri,  e'  abrogato  l'articolo  11,
comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. 
  22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto  1988,  n.
400, e' sostituito dal seguente: 
  "2 Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa  assegni,  anche
in via delegata, compiti specifici ad un Ministro  senza  portafoglio
ovvero  a  specifici  uffici  o  dipartimenti  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque  attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri,  che  puo'
delegarli a un Ministro o a  un  Sottosegretario  di  Stato,  e  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri" "; 
  il comma 23 e' sostituito dai seguenti: 
 "23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente  decreto
e limitatamente alle amministrazioni interessate  dal  riordino,  con
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e  il
numero  massimo  delle  strutture  di  primo  livello,  in  modo   da
assicurare che al termine del processo di  riorganizzazione  non  sia
superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa  previsto  per  i
Ministeri di origine e si resti altresi' entro il limite  complessivo
della spesa sostenuta, alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, per la totalita' delle strutture di cui al presente comma. 
  23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentiti  i
Ministri  interessati,  previa  consultazione  delle   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri  e
le modalita' per l'individuazione delle risorse umane  relative  alle
funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4,  5,  6,  7,  8,  9  e
19-quater"; 
  dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti: 
  "24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il  secondo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:
"All'atto del giuramento  del  Ministro,  tutte  le  assegnazioni  di
personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e
le consulenze e i contratti, anche a termine,  conferiti  nell'ambito
degli uffici di cui al presente comma, decadono  automaticamente  ove
non  confermati  entro  trenta  giorni  dal  giuramento   del   nuovo
Ministro". 
  24-ter. Il termine di cui all'articolo 14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal  comma  24-bis
del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento  dei  Ministri
in carica alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del  presente  decreto,  da  tale  ultima  data.  Sono  fatti  salvi,
comunque, le assegnazioni e gli incarichi  conferiti  successivamente
al 17 maggio 2006. 
  24-quater.  Ai  vice  Ministri  e'  riservato  un  contingente   di
personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari
di Stato.  Tale  contingente  si  intende  compreso  nel  contingente
complessivo del personale  degli  uffici  di  diretta  collaborazione
stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle  risorse
complessive a tal fine previste. 
  24-quinquies.   Il   Ministro,   in   ragione   della   particolare
complessita'  della  delega  attribuita,  puo'  autorizzare  il  vice
Ministro, in deroga al limite di  cui  al  primo  periodo  del  comma
24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa  per  il
personale degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro,  come
rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un  consigliere
giuridico, che e' responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta
collaborazione del  Ministro,  o  un  altro  soggetto  esperto  nelle
materie  delegate,  un  capo  della  segreteria,  il  quale  coordina
l'attivita' del personale di supporto, un segretario particolare,  un
responsabile della segreteria tecnica ovvero  un  altro  esperto,  un
addetto stampa o un portavoce  nonche',  ove  necessario  in  ragione
delle peculiari funzioni delegate, un  responsabile  per  gli  affari
internazionali. Il  vice  Ministro,  per  le  materie  inerenti  alle
funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio
legislativo del Ministero. 
  24-sexies.  Alle  disposizioni  di  cui  ai   commi   24-quater   e
24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino  a  tale
adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di  personale
incompatibili con i  commi  24-quater  e  24-quinquies,  a  qualsiasi
titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano  utilizzati
per gli uffici di diretta collaborazione  del  Ministro,  nei  limiti
delle dotazioni ordinarie di questi ultimi. 
  24-septies. E' abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002,  n.
137. 
  24-octies. All'articolo 3, comma  2,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2001,  n.  258,  e
successive modificazioni, sono soppresse le seguenti  parole:  ",  di
cui  uno  scelto  tra  i  dirigenti  preposti  a  uffici  di  livello
dirigenziale generale del Ministero". 
  24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  le
parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o
deputato della Repubblica, nonche'  di  consigliere  regionale"  sono
soppresse "; 
  al comma 25, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "con
specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in  servizio,
strumentali e finanziarie gia' previste dalla legislazione vigente  e
stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici
quale risultante dall'attuazione dell'articolo  1,  comma  93,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311"; 
  dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti: 
 "25-bis.  Dal  riordino  delle  competenze  dei  Ministeri  e  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e  dal  loro  accorpamento  non
deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto
corrisposti   ai    dipendenti    trasferiti    ovvero    a    quelli
dell'amministrazione di destinazione  che  si  rifletta  in  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato. 
  25-ter. Gli schemi dei decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono  corredati
da relazione tecnica e sottoposti  per  il  parere  alle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e alle Commissioni  bilancio  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili  di
carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della
richiesta, i decreti possono essere comunque adottati. 
  25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di
diretta  collaborazione  dei  Ministri,  dei  vice  Ministri  e   dei
Sottosegretari di Stato  non  deve  essere,  comunque,  superiore  al
limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  25-quinquies.   All'onere   relativo   alla   corresponsione    del
trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari  di
Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19  del  presente  articolo,
pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro  375.000  a  decorrere
dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e
ad  euro  375.000  per  l'anno  2007,   mediante   riduzione,   nella
corrispondente   misura,   dell'autorizzazione   di   spesa    recata
dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies,  del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a  decorrere  dall'anno  2008,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri. 
  25-sexies.  Al  maggiore  onere  derivante   dalla   corresponsione
dell'indennita' prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad
euro 4.576.000 per l'anno  2006  e  ad  euro  6.864.000  a  decorrere
dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2006, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ".