(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223 
 
  All'articolo 1: 
  dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Le disposizioni di cui al  presente  decreto  si  applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme
di attuazione". 
  All'articolo 2: 
  al comma 1, lettera  a),  le  parole:  "la  fissazione  di  tariffe
obbligatorie" sono sostituite dalle seguenti:  "l'obbligatorieta'  di
tariffe"; 
  al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  "b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa
circa   i   titoli   e   le   specializzazioni   professionali,    le
caratteristiche del servizio offerto, nonche' il  prezzo  e  i  costi
complessivi  delle  prestazioni  secondo  criteri  di  trasparenza  e
veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine"; 
  al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  "c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di  tipo
interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni  tra
professionisti,  fermo  restando  che  l'oggetto   sociale   relativo
all'attivita' libero-professionale  deve  essere  esclusivo,  che  il
medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e
che la specifica prestazione deve essere resa  da  uno  o  piu'  soci
professionisti  previamente  indicati,  sotto  la  propria  personale
responsabilita'"; 
  al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice
provvede alla liquidazione delle spese di  giudizio  e  dei  compensi
professionali, in caso  di  liquidazione  giudiziale  e  di  gratuito
patrocinio, sulla base della tariffa professionale.  Nelle  procedure
ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti  possono  utilizzare  le
tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio  o  base
di riferimento per  la  determinazione  dei  compensi  per  attivita'
professionali"; 
  dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. All'articolo 2233 del codice  civile,  il  terzo  comma  e'
sostituito dal seguente: 
  "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi  tra
gli avvocati ed  i  praticanti  abilitati  con  i  loro  clienti  che
stabiliscono i compensi professionali"". 
  All'articolo 3: 
  al  comma  1,  alinea,  le  parole:  "le  attivita'  economiche  di
distribuzione  commerciale,  ivi  comprese  la  somministrazione   di
alimenti e bevande," sono sostituite dalle  seguenti:  "le  attivita'
commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo  1998,
n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande"; 
  al comma 1, lettera a), le parole: "fatti salvi quelli  riguardanti
la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti"
sono sostituite dalle seguenti: "fatti salvi  quelli  riguardanti  il
settore alimentare e della somministrazione degli  alimenti  e  delle
bevande"; 
  al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
",  fatta  salva  la  distinzione  tra  settore  alimentare   e   non
alimentare"; 
  al comma 1, lettera e), la parola: "generali" e' soppressa; 
  al comma 1, lettera f), dopo la parola: "temporale"  sono  inserite
le seguenti: "o quantitativo" e, in fine, sono aggiunte le  seguenti:
", tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi  di  fine
stagione per i medesimi prodotti"; 
  al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  "f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per
il consumo immediato dei prodotti di gastronomia  presso  l'esercizio
di vicinato, utilizzando i  locali  e  gli  arredi  dell'azienda  con
l'esclusione  del  servizio  assistito  di  somministrazione  e   con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie". 
  All'articolo 4: 
  al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  nonche'
dall'indicazione  del  nominativo  del  responsabile   dell'attivita'
produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime  in  conformita'
alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e  di
sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita' del prodotto finito"; 
  dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti  di  cui  al
comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per
il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi  dell'azienda
con l'esclusione del servizio assistito  di  somministrazione  e  con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 
  2-ter. Entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa  intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana  un  decreto  ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  volto  a
disciplinare, in conformita' al diritto comunitario: 
  a) la denominazione di "panificio" da riservare  alle  imprese  che
svolgono l'intero ciclo di produzione  del  pane,  dalla  lavorazione
delle materie prime alla cottura finale; 
  b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane  prodotto
secondo un processo di produzione  continuo,  privo  di  interruzioni
finalizzate al congelamento, alla surgelazione o  alla  conservazione
prolungata  delle  materie  prime,  dei  prodotti   intermedi   della
panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di  tecniche  di
lavorazione  finalizzate  al  solo  rallentamento  del  processo   di
lievitazione, da porre in vendita entro un termine  che  tenga  conto
delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale; 
  c) l'adozione della dicitura "pane  conservato"  con  l'indicazione
dello  stato  o  del  metodo  di  conservazione   utilizzato,   delle
specifiche modalita' di confezionamento e di vendita,  nonche'  delle
eventuali modalita' di conservazione e di consumo". 
  All'articolo 5: 
  al comma 1, dopo le parole: "a prescrizione medica," sono  inserite
le seguenti: "previa comunicazione al Ministero della salute  e  alla
regione in cui ha sede l'esercizio e"; 
  al comma 2, le parole: "con  l'assistenza"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "alla presenza e con l'assistenza personale  e  diretta  al
cliente"; 
  al comma 3, dopo le parole: "sulla  confezione  del  farmaco"  sono
inserite le seguenti: "rientrante nelle categorie di cui al comma 1"; 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Nella provincia  di  Bolzano  e'  fatta  salva  la  vigente
normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana  e
tedesca  per  le  etichette  e  gli   stampati   illustrativi   delle
specialita' medicinali e dei preparati  galenici  come  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574"; 
  al comma 5, dopo la parola: "distribuzione" e' inserito il segno di
interpunzione: ","; 
  il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7  della  legge  8
novembre 1991, n. 362"; 
  dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  "6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, sono sostituiti dai seguenti: 
  "9.  A  seguito  di  acquisto  a  titolo  di  successione  di   una
partecipazione in una societa' di cui al  comma  1,  qualora  vengano
meno i requisiti di cui al secondo  periodo  del  comma  2,  l'avente
causa cede la  quota  di  partecipazione  nel  termine  di  due  anni
dall'acquisto medesimo. 
  10. Il termine di cui al comma 9  si  applica  anche  alla  vendita
della farmacia privata da parte  degli  aventi  causa  ai  sensi  del
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475". 
  6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Ciascuna delle societa' di  cui  al  comma  1  puo'  essere
titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella
provincia dove ha sede legale.""; 
  il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24  aprile
2006, n. 219, e' abrogato". 
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6. - (Interventi per il potenziamento del servizio di  taxi).
- 1. Al fine di assicurare per il  servizio  di  taxi  il  tempestivo
adeguamento dei livelli  essenziali  di  offerta  del  servizio  taxi
necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla  mobilita',  in
conformita' al principio  comunitario  di  libera  concorrenza  ed  a
quello di liberta' di  circolazione  delle  persone  e  dei  servizi,
nonche'  la  funzionalita'  e  1'efficienza  del  medesimo   servizio
adeguati ai fini della mobilita' urbana ai sensi degli  articoli  43,
49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo  della  Comunita'  europea  e
degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere  e)  e
m), della Costituzione, i comuni, sentite le  commissioni  consultive
di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992,  n.  21,
ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono: 
  a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle  ordinarie,
individuando idonee forme di controllo sistematico circa  l'effettivo
svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del
servizio integrativo di cui alla  presente  lettera,  i  titolari  di
licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di  cui  all'articolo
10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di  sostituti  alla  guida  in
possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. 
I sostituti alla guida devono espletare  l'attivita'  in  conformita'
alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve  essere  trasmesso
al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio; 
  b)  bandire  concorsi  straordinari  in  conformita'  alla  vigente
programmazione numerica,  ovvero  in  deroga  ove  la  programmazione
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un
livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito  o  a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso
dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21  del
1992, fissando, in caso di titolo oneroso,  il  relativo  importo  ed
individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri
selettivi di valutazione automatica o immediata,  che  assicurino  la
conclusione della procedura in tempi  celeri.  I  proventi  derivanti
sono ripartiti in  misura  non  inferiore  all'80  per  cento  tra  i
titolari di licenza di taxi del medesimo comune;  la  restante  parte
degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento
di iniziative volte al controllo e al  miglioramento  della  qualita'
degli  autoservizi  pubblici  non  di  linea  e  alla  sicurezza  dei
conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego  di  tecnologie
satellitari; 
  c) prevedere il rilascio ai  soggetti  in  possesso  dei  requisiti
stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21  del  1992,  e  in
prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere  b)  e
c), della  medesima  legge,  di  titoli  autorizzatori  temporanei  o
stagionali,  non  cedibili,  per  fronteggiare   particolari   eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda  e  in
numero proporzionato alle esigenze dell'utenza; 
  d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente  a
favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b)  e  c),
della citata legge n. 21 del 1992, della possibilita'  di  utilizzare
veicoli sostitutivi  ed  aggiuntivi  per  l'espletamento  di  servizi
diretti a specifiche categorie di utenti. In  tal  caso,  l'attivita'
dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla
lettera a); 
  e) prevedere in  via  sperimentale  forme  innovative  di  servizio
all'utenza,  con  obblighi  di  servizio  e  tariffe   differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza
del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo  7,  comma  1,
lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992; 
  f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi  di  tariffe
predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; 
  g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di
taxi  al   fine   di   favorire   la   regolarita'   e   l'efficienza
dell'espletamento  del  servizio  e  di  orientare  costantemente  le
modalita' di svolgimento del servizio stesso alla domanda  effettiva,
composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilita'  e
di trasporto pubblico e da  rappresentanti  delle  organizzazioni  di
categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di  radiotaxi
e delle associazioni degli utenti. 
  2. Sono fatti salvi il conferimento di  nuove  licenze  secondo  la
vigente programmazione numerica  e  il  divieto  di  cumulo  di  piu'
licenze al medesimo intestatario, ai sensi  della  legge  15  gennaio
1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni". 
  All'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: "l'autenticazione" sono
inserite le seguenti: "della sottoscrizione" e dopo  le  parole:  "di
cui all'articolo 2 del" sono inserite le  seguenti:  "regolamento  di
cui al". 
  All'articolo 8: 
  al comma 1, dopo le parole: "prezzi minimi o di sconti massimi  per
l'offerta" sono inserite le seguenti: "ai consumatori"; 
  dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma  2
sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione  r.c.
auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore
sulle  provvigioni  riconosciutegli  dall'impresa  o,  distintamente,
dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione e'  affissa  nei
locali in cui l'intermediario opera e  risulta  nella  documentazione
rilasciata al contraente. 
  2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato,  il
premio di tariffa,  la  provvigione  dell'intermediario,  nonche'  lo
sconto   complessivamente   riconosciuto   al   sottoscrittore    del
contratto"". 
  All'articolo 9, al comma 1, al capoverso 2-quater, dopo le  parole:
"Ministero delle politiche agricole" il segno di  interpunzione:  ","
e' soppresso e, al capoverso 2-quinquies, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: "e gestori del servizio di telefonia". 
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 10. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). -
1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni  contrattuali).
- 1. Nei contratti di durata puo' essere  convenuta  la  facolta'  di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di
contratto qualora sussista un giustificato  motivo  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. 
  2. Qualunque modifica  unilaterale  delle  condizioni  contrattuali
deve essere comunicata espressamente  al  cliente  secondo  modalita'
contenenti in modo evidenziato  la  formula:  'Proposta  di  modifica
unilaterale del contratto', con preavviso minimo di trenta giorni, in
forma scritta o  mediante  altro  supporto  durevole  preventivamente
accettato dal cliente.  La  modifica  si  intende  approvata  ove  il
cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. 
In tal caso, in sede di liquidazione  del  rapporto,  il  cliente  ha
diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 
  3.  Le  variazioni  contrattuali  per  le  quali  non  siano  state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono  inefficaci,  se
sfavorevoli per il cliente. 
  4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni  di
politica monetaria riguardano contestualmente sia  i  tassi  debitori
che quelli creditori, e si applicano con modalita' tali da non recare
pregiudizio al cliente". 
  2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha  sempre  la
facolta' di recedere dal contratto senza penalita' e senza  spese  di
chiusura". 
  All'articolo 11: 
  ai commi 2, 4 e 5, le parole: "Camere di commercio" sono sostituite
dalle  seguenti:  "camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura"; 
  al comma 3, dopo le parole: "dall'articolo 1 del" sono inserite  le
seguenti: "regolamento di cui al" e le parole: "7  ottobre  1993,  n.
589" sono sostituite dalle seguenti: "21 febbraio  1990,  n.  300,  e
successive modificazioni". 
  All'articolo 12, al comma 2, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: "nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza
del trattamento dei dati personali". 
  L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 13. - (Norme  per  la  riduzione  dei  costi  degli  apparati
pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza).  -  1.  Al
fine di evitare alterazioni o distorsioni  della  concorrenza  e  del
mercato e di assicurare la parita' degli operatori,  le  societa',  a
capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali  per  la  produzione  di
beni e servizi strumentali all'attivita' di  tali  enti  in  funzione
della loro attivita', con esclusione  dei  servizi  pubblici  locali,
nonche',  nei  casi  consentiti  dalla  legge,  per  lo   svolgimento
esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza,  devono
operare esclusivamente con gli  enti  costituenti  o  partecipanti  o
affidanti,  non  possono  svolgere  prestazioni  a  favore  di  altri
soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara,
e non possono partecipare ad altre societa' o enti. Le  societa'  che
svolgono l'attivita'  di  intermediazione  finanziaria  prevista  dal
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' o enti. 
  2. Le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale  esclusivo
e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. 
  3.  Al  fine  di   assicurare   l'effettivita'   delle   precedenti
disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non
consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle  procedure
ad evidenza pubblica, le attivita'  non  consentite  a  terzi  ovvero
scorporarle, anche costituendo una separata societa' da collocare sul
mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31  maggio  1994,  n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  1994,  n.
474,  entro  ulteriori  diciotto  mesi.  I  contratti  relativi  alle
attivita' non cedute o scorporate ai  sensi  del  periodo  precedente
perdono efficacia  alla  scadenza  del  termine  indicato  nel  primo
periodo del presente comma. 
  4. I contratti conclusi, dopo la data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi  1  e  2
sono nulli. Restano validi, fatte salve le  prescrizioni  di  cui  al
comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  ma  in  esito  a  procedure   di   aggiudicazione
perfezionate prima della predetta data". 
  All'articolo 14: 
  al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "capo II" sono inserite  le
seguenti: "del titolo II"; al capoverso  Art.  14-bis,  comma  2,  le
parole: "sono applicabili per un determinato periodo di tempo  e,  se
necessario e opportuno, possono  essere  rinnovate"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "non  possono  essere  in  ogni  caso  rinnovate  o
prorogate"; 
  al comma 1, capoverso Art. 14-ter, le  parole  da:  ""Art.  14-ter"
fino a: "senza accertare l'illecito" sono sostituite dalle  seguenti:
"Art.  14-ter.  (Impegni).  -  1.  Entro  tre  mesi  dalla   notifica
dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento  della  violazione
degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli  81  o  82
del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni  tali  da  far
venire meno i profili  anticoncorrenziali  oggetto  dell'istruttoria.
L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo',  nei  limiti
previsti dall'ordinamento comunitario, renderli  obbligatori  per  le
imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione";  al
medesimo capoverso,  al  comma  2,  le  parole:  "un  sanzione"  sono
sostituite dalle seguenti: "una sanzione"; 
  al comma 2, capoverso 2-bis, le parole:  ""2-bis"  sono  sostituite
dalle seguenti: ""2-bis" e le parole: "puo' essere ridotta in  misura
non superiore alla  meta'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "puo'
essere non applicata ovvero ridotta nelle  fattispecie  previste  dal
diritto comunitario". 
  Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
  "Art. 14-bis. - (Integrazione  dei  poteri  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni). -  1.  Ferme  restando  le  competenze
assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre  1990,
n. 287, all'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato,  la
presentazione di  impegni  da  parte  delle  imprese  interessate  e'
parimenti ammessa nei procedimenti di competenza  dell'Autorita'  per
le  garanzie  nelle  comunicazioni  in  cui  occorra  promuovere   la
concorrenza nella fornitura delle reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del  codice
delle comunicazioni elettroniche di cui  al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli  17  e
seguenti  del  medesimo  codice  per  i  mercati  individuati   nelle
raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti
e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche. 
  2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti  idonei  ai  fini
rispettivamente indicati, puo' approvarli con l'effetto  di  renderli
obbligatori per l'impresa proponente. In caso di  mancata  attuazione
degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le
sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di
impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito,
l'Autorita'  tiene  conto  dell'attuazione   dell'impegno   da   essa
approvato ai fini della decisione circa il trattamento  sanzionatorio
applicabile al caso concreto". 
  All'articolo 15, al comma 1, dopo le  parole:  "15-ter,  del"  sono
inserite le seguenti: "testo unico  di  cui  al"  e  le  parole:  "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  dicembre  2006,
relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007". 
  All'articolo 17, al comma 2, le  parole:  "dall'articolo  1  della"
sono sostituite dalla seguente: "dalla" ed e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: "Le risorse integrative di cui  al  presente  comma
devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti". 
  Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
  "Art. 17-bis. - (Modifiche a disposizioni concernenti le  Autorita'
portuali). - 1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10  gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo  2006,
n. 80, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, le parole: "nei limiti di 30 milioni di  euro  annui
per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle  seguenti:
"nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni  di
euro per l'anno 2007"; 
  b) al comma 3, le parole: "30 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro
per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007". 
  All'articolo 18, al comma 2, dopo la parola: "Fondo" e' inserita la
seguente: "nazionale". 
  Nel capo I del  titolo  II,  dopo  l'articolo  18  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "Art. 18-bis.  -  (Disposizioni  per  il  contrasto  degli  incendi
boschivi). - 1. Per le esigenze operative del Corpo  forestale  dello
Stato connesse alle attivita' antincendi boschivi di  competenza,  e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno  2006  e  di  10
milioni di euro annui a decorrere dal 2007. 
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2006,   allo   scopo
parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno  2006,
quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello  relativo  al
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  a  200.000  euro
quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per
l'anno 2007, quanto a 3.100.000  euro  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000  di  euro
quello relativo al Ministero degli  affari  esteri,  a  500.000  euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche  agricole
e   forestali;   per   l'anno   2008,   quanto   a   5.650.000   euro
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri,   a
1.550.000  euro  quello  relativo   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole  e
forestali. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
  All'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  "3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e  successive  modificazioni,  le  parole:  "Gli
stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A  decorrere  dal
1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11". 
  3-ter. Il  requisito  della  rappresentanza  parlamentare  indicato
nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990,  n.
250, e successive modificazioni, non  e'  richiesto  per  le  imprese
editrici di quotidiani o periodici che risultano  essere  giornali  o
organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31  dicembre
2005 abbiano gia'  maturato  il  diritto  ai  contributi  di  cui  al
medesimo comma 10". 
  All'articolo 21: 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Per il pagamento delle spese di giustizia  non  e'  ammesso  il
ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali,  tranne  che
per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli  atti  di
notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili  quando
i relativi oneri sono a carico dell'erario"; 
  al comma 4, alinea, dopo le parole: "in materia di"  sono  inserite
le seguenti: "spese di"; 
  al comma  4,  al  capoverso  6-bis,  le  parole:  "per  le  istanze
cautelari  di  primo  e  secondo  grado,"  e  le  parole:   "aggiunto
dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205," sono  soppresse;
dopo le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241," sono inserite le
seguenti:  "per  i  ricorsi  aventi  ad   oggetto   il   diritto   di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio
dello Stato"; le parole:  "di  ottemperanza"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "di  esecuzione  della  sentenza  o  di  ottemperanza  del
giudicato" e sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni  caso
dalla parte soccombente, anche nel caso di  compensazione  giudiziale
delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio  in  giudicato
della sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata  legge  n.  241  del  1990  avverso  il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19
agosto  2005,  n.  195,  di  attuazione  della  direttiva   2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"; 
  dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. All'onere derivante dall'attuazione  del  capoverso  6-bis,
introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in  200.000  euro  e  in
500.000 euro a decorrere dall'anno  2007,  si  provvede,  per  l'anno
2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori  entrate  recate  dal
presente decreto, e per gli anni successivi  mediante  corrispondente
utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri."; 
  al comma 5, capoverso 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  All'articolo 22, al comma 1, dopo  le  parole:  ",  degli  Istituti
zooprofilattici sperimentali" sono inserite  le  seguenti:  ",  degli
enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette". 
  Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
  "Art. 22-bis. - (Riduzione della spesa per  incarichi  di  funzione
dirigenziale.    Disposizioni     in     materia     di     attivita'
libero-professionale  intramuraria).  -  1.  La   spesa   complessiva
derivante  dagli  incarichi  di  funzione  dirigenziale  di   livello
generale e' soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per
cento. 
  2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
"fino al 31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti:  "fino  alla
data, certificata dalla  regione  o  dalla  provincia  autonoma,  del
completamento da parte dell'azienda sanitaria di  appartenenza  degli
interventi   strutturali   necessari   ad   assicurare    l'esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria e comunque entro  il
31 luglio 2007". 
  3. L'esercizio  straordinario  dell'attivita'  libero-professionale
intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale,
e' informato  ai  principi  organizzativi  fissati  da  ogni  singola
azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di  Bolzano  e  sulla  base  dei  principi  previsti  nell'atto  di
indirizzo e coordinamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  27  marzo  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000. 
  4. Al fine  di  garantire  il  corretto  equilibrio  tra  attivita'
istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in
riferimento  all'obiettivo  di  ridurre  le  liste  di  attesa,  sono
affidati alle regioni i  controlli  sulle  modalita'  di  svolgimento
dell'attivita'  libero-professionale  della  dirigenza  del  Servizio
sanitario nazionale e  l'adozione  di  misure  dirette  ad  attivare,
previo  congruo  termine  per  provvedere  da  parte  delle   aziende
risultate inadempienti,  interventi  sostitutivi  anche  sotto  forma
della nomina di un commissario ad  acta.  In  ogni  caso  l'attivita'
libero-professionale  non  puo'  superare,  sul  piano   quantitativo
nell'arco dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno precedente". 
  All'articolo 23, al  comma  1,  dopo  le  parole:  "abrogato"  sono
aggiunte le seguenti: "e nell'articolo 2, comma  4,  della  legge  16
gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: ", nonche'  alla  loro
conferma in ruolo"". 
  All'articolo 24, al comma 1, dopo le parole:  "tabella  D  allegata
al" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al". 
  All'articolo 25: 
  al comma 3, la parola: "coesistente" e' sostituita dalla  seguente:
"rispettivo"; 
  al comma 4, la parola:  "manovra"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"legge". 
  All'articolo 29: 
  al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: 
  "e-bis) indicazione di un termine di durata, non  superiore  a  tre
anni,  con  la  previsione  che  alla  scadenza  l'organismo  e'   da
intendersi automaticamente soppresso; 
  e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli  obiettivi
realizzati  dagli  organismi,   da   presentare   all'amministrazione
competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri."; 
  dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. La Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  valuta,  prima
della scadenza del termine di durata degli organismi individuati  dai
provvedimenti  previsti  dai  commi  2   e   3,   di   concerto   con
l'amministrazione  di  settore  competente,  la  perdurante  utilita'
dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative  per  l'eventuale
proroga della durata dello stesso."; 
  il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Gli organismi non individuati dai  provvedimenti  previsti  dai
commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto sono soppressi". 
  All'articolo 30: 
  al comma 1, capoverso 204,  dopo  le  parole:  "Dipartimento  degli
affari  regionali"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  del  Ministero
dell'interno"; 
  al comma 1, dopo il capoverso 204-bis, e' aggiunto il seguente: 
  "204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi  198,  204  e  204-bis,
limitatamente agli enti locali in condizione di  avanzo  di  bilancio
negli ultimi tre esercizi, sono  escluse  dal  computo  le  spese  di
personale riferite a contratti di lavoro a tempo  determinato,  anche
in forma di collaborazione coordinata e continuativa,  stipulati  nel
corso dell'anno 2005". 
  All'articolo  31,  al  comma  2,  sono  soppresse  le  parole:   "e
successive modificazioni,". 
  All'articolo 32, al comma 1, alinea, le parole: "i commi 6, 6-bis e
6-ter sono sostituiti" sono sostituite dalle seguenti: "il comma 6 e'
sostituito" e, al capoverso 6-ter, dopo le  parole:  "comma  6,  del"
sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al". 
  All'articolo 34, al comma 3, dopo la parola: "trasparenza" il segno
di interpunzione: "." e' soppresso. 
  Nel titolo II, dopo l'articolo 34 sono aggiunti i seguenti: 
  "Art.  34-bis.  -   (Autofinanziamento   dei   servizi   anagrafici
informatizzati  del  Ministero  dell'interno).  -   1.   All'articolo
7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono
aggiunti i seguenti periodi: "Con i decreti indicati nel comma  1  e'
determinata, altresi', annualmente e con le modalita'  stabilite  dal
presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le  esigenze
dei comuni, alle competenti unita' previsionali di base  dello  stato
di   previsione   del   Ministero   dell'interno    quali    proventi
specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio.  Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica  il  limite
di cui all'articolo 1, comma 46, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266". 
  Art. 34-ter. - (Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili).  -
1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
dopo le parole: "enti territoriali" sono  inserite  le  seguenti:  "e
degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di  dismissione
disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311". 
  Art.  34-quater.  -  (Controllo  del  costo  del  lavoro).   -   1.
All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  al
comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le  comunicazioni
previste dal presente comma sono  trasmesse,  a  cura  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  all'Unione  delle  province
d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
e all'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani  (UNCEM),  per
via telematica". 
  Art. 34-quinquies.  -  (Proroga  dei  trasferimenti  ai  sensi  del
decreto legislativo 31 marzo 1988, n.  112).  -  1.  All'articolo  6,
comma  1,  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e
successive  modificazioni,  le  parole:  "1°   gennaio   2006"   sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio del  secondo  anno  successivo
all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119  della
Costituzione". Per l'anno 2006 non  si  applica  quanto  previsto  al
primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge  23  dicembre
2005, n. 266". 
  All'articolo 35: 
  al comma 2, le parole: "comma  precedente"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "secondo comma"; 
  al comma 3, le parole: "comma 1" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"primo comma" e, dopo le  parole:  "testo  unico  delle  imposte  sui
redditi" sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"; 
  al  comma  5,  capoverso,  le  parole:  "comma   precedente"   sono
sostituite dalle seguenti: "quinto comma"; 
  al comma 6, le  parole:  "Il  comma  precedente  si  applica"  sono
sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di  cui  al  comma  5  si
applicano" e le parole: "Direttiva 77/388/CEE" sono sostituite  dalle
seguenti: "direttiva 77/388/CEE del Consiglio,"; 
  dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  "6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la  parola:
"quinto" sono inserite le seguenti: "e sesto". 
  6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo
17, sesto comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilita'  di  effettuare  la
compensazione infrannuale ai sensi  dell'articolo  8,  comma  3,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora  il  volume
di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno  precedente  sia
costituito  per  almeno  l'80  per  cento  da  prestazioni  rese   in
esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui  all'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e'  elevato  a
1.000.000 di euro"; 
  al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  "a) all'articolo 10, primo comma: 
  1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti: 
  "8) le locazioni e gli affitti, relative  cessioni,  risoluzioni  e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree  diverse  da  quelle
destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti
urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per  le
loro caratteristiche non sono suscettibili di  diversa  utilizzazione
senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti  dei  soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per  le  quali
nel  relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente   manifestato
l'opzione per l'imposizione; 
  8-bis) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate,
entro quattro anni dalla data  di  ultimazione  della  costruzione  o
dell'intervento, dalle imprese  costruttrici  degli  stessi  o  dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457"; 
  2) dopo il numero 8-bis) e' inserito il seguente: 
  "8-ter) le cessioni di  fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili  di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse: 
  a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di  ultimazione
della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche  tramite  imprese
appaltatrici, gli interventi di cui  all'articolo  31,  primo  comma,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; 
  b) quelle effettuate nei confronti di cessionari  soggetti  passivi
d'imposta che svolgono in via esclusiva o  prevalente  attivita'  che
conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari
o inferiore al 25 per cento; 
  c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che  non  agiscono
nell'esercizio di impresa, arti o professioni; 
  d)  quelle  per  le  quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione""; 
  al comma 8, la lettera c) e' soppressa; 
  al comma 8, lettera d), le parole: "il  n.  127-ter  e'  soppresso"
sono sostituite dalle seguenti: "la voce di cui al numero 127-ter) e'
soppressa"; 
  il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  "9. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 8 in relazione al  mutato  regime  disposto  dall'articolo  10,
primo comma, numeri 8) e 8-bis), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  non  si  effettua  la  rettifica
della detrazione  dell'imposta  prevista  dall'articolo  19-bis2  del
citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai  fabbricati  diversi
da quelli strumentali  che  per  le  loro  caratteristiche  non  sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali  trasformazioni,
posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici
degli stessi e per le imprese che vi hanno  eseguito,  anche  tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui  all'articolo  31,  primo
comma, lettere c), d) ed e), della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,
limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i  quali  il
termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della  costruzione
o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i  beni  immobili
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili  di
diversa utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni,  la  predetta
rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se
nel primo atto stipulato successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto  non  viene
esercitata l'opzione per la imposizione  prevista  dall'articolo  10,
primo comma, numeri 8) e 8-ter), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."; 
  il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  "10. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "operazioni esenti ai  sensi
dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)" sono sostituite dalle  seguenti:
"operazioni esenti e imponibili  ai  sensi  dell'articolo  10,  primo
comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),"; 
  b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Sono soggette  all'imposta  proporzionale  di  registro  le
locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero  8),
del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.
633."; 
  c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5,  comma  1,  dopo  la
lettera a) e' inserita la seguente: 
  "a-bis) quando hanno per oggetto  immobili  strumentali,  ancorche'
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,
primo comma, numero 8), del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento""; 
  dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
  "10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti  le  imposte
ipotecaria e catastale, di cui  al  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
  a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo
2" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  anche  se  relative  a  immobili
strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore  aggiunto,
di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 
  b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento
di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui  all'articolo  10,
primo  comma,  numero  8-ter),  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta
sul valore  aggiunto,  o  costituzione  o  trasferimenti  di  diritti
immobiliari sugli stessi: 3 per cento". 
  10-ter. Per le volture  catastali  e  le  trascrizioni  relative  a
cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo  10,  primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati  all'imposta  sul  valore
aggiunto, di cui siano parte fondi  immobiliari  chiusi  disciplinati
dall'articolo 37 del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, e  successive  modificazioni,  e  dall'articolo
14-bis della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  ovvero  imprese  di
locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui
agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al  riscatto
dei beni  da  concedere  o  concessi  in  locazione  finanziaria,  le
aliquote delle imposte ipotecaria e catastale,  come  modificate  dal
comma  10-bis  del  presente  articolo,  sono  ridotte  della  meta'.
L'efficacia della disposizione di cui al periodo  precedente  decorre
dal 1° ottobre 2006. 
  10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste
per la locazione di fabbricati  si  applicano,  se  meno  favorevoli,
anche  per  l'affitto  di  aziende  il  cui  valore  complessivo  sia
costituito, per  piu'  del  50  per  cento,  dal  valore  normale  di
fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali
di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte  prima,  del  testo  unico
delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  e
successive modificazioni, per i contratti di locazione o  di  affitto
assoggettati  ad  imposta  sul  valore  aggiunto,  sulla  base  delle
disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono
presentare per la registrazione  una  apposita  dichiarazione,  nella
quale puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto  beni
immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  a-bis)
della Tariffa, parte prima, del predetto decreto  n.  131  del  1986,
l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo  comma,
numero 8), del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006.  Con  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da  emanare  entro  il   15
settembre 2006,  sono  stabiliti  le  modalita'  e  i  termini  degli
adempimenti e del versamento dell'imposta. 
  10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di  imposte  proporzionali
di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.
131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se  assoggettati
ad imposta sul valore  aggiunto,  aventi  ad  oggetto  beni  immobili
strumentali di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  a-bis),  della
Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del  1986,  possono
essere portate, nel caso di riscatto della  proprieta'  del  bene,  a
scomputo  di  quanto  dovuto  a  titolo  di  imposte   ipotecaria   e
catastale"; 
  al  comma  11,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "imposte  sui
redditi,"  sono  inserite  le  seguenti:  "di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; 
  al comma 12, la parola: "aggiunti" e'  sostituita  dalla  seguente:
"inseriti"; 
  dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
  "12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, introdotto dal comma 12 del  presente  articolo,  si  applica  a
decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il
limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007  al  30  giugno
2008 il limite e' stabilito in 500 euro"; 
  al comma 13, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui  al";  al  capoverso  5-bis,  all'alinea,  le
parole: "2359, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "2359,  primo
comma"; alla lettera a), la parola: "controllate" e' sostituita dalla
seguente: "controllati" e le parole: "comma 1" dalle seguenti: "primo
comma" e, alla lettera b), la parola: "amministrate" dalla  seguente:
"amministrati"; 
  al comma 14, le parole: "precedente comma"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 13"; 
  al comma 15,  all'alinea,  la  parola:  "del"  e'  soppressa;  alla
lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "che  risultano  applicando"
sono inserite le seguenti:  "le  seguenti  percentuali",  le  parole:
"approvato con" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  al",  le
parole: "8-bis, comma 1" dalle seguenti: "8-bis, primo  comma"  e  le
parole: "dei precedenti periodi" dalle seguenti: "del primo periodo"; 
alla lettera b), capoverso 3, le parole: "articolo  8-bis,  comma  1"
sono sostituite dalle seguenti: "articolo 8-bis, primo  comma";  alla
lettera d), capoverso 4-bis,  le  parole:  "n.  600  del  1973"  sono
sostituite dalle seguenti: "29 settembre 1973, n. 600"; 
  al comma 16, le parole: "comma precedente"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 15"; 
  al comma 17, le  parole:  "approvato  con"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al"; 
  al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: "articolo 37-bis del"
sono inserite le seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica"; 
  al comma 19, le parole: "precedente comma"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 121"; 
  al comma 20, le parole: "comma precedente"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 19"; 
  dopo il comma 22 e' inserito il seguente: 
  "22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' inserita la seguente: 
  "b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a
soggetti di intermediazione immobiliare in  dipendenza  dell'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione  principale  per  un
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'""; 
  dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti: 
  "23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati
mediante mutui  fondiari  o  finanziamenti  bancari,  ai  fini  delle
disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo  periodo,  il
valore normale non puo' essere inferiore all'ammontare  del  mutuo  o
finanziamento erogato. 
  23-ter.  All'articolo  52  del  testo  unico   delle   disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto
il seguente: 
  "5-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  4  e  5  non  si   applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse
da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma  497,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni""; 
  al comma 24, alla lettera a), le parole: "53-bis"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Art. 53-bis", dopo le parole: "n. 600"  e'  inserito
il segno d'interpunzione: ",", le parole: "e  catastale  di  cui  al"
sono sostituite dalle seguenti: "e catastale previste dal testo unico
di cui al" e dopo le parole: "n. 347."" il  segno  di  interpunzione:
"." e' sostituito dal seguente: ";";  alla  lettera  b),  la  parola:
"inserito" e' sostituita dalla seguente: "aggiunto"; 
  al comma 25, le parole: "dal direttore  generale"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dai direttori generali"; 
  al comma 26, le parole: "comma precedente"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 25"; 
  dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti: 
  "26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia  delle
entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli  agenti  della
riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati. 
  26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e  426-bis,  della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  sono  considerati  efficaci   i
versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il  10
luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali,  calcolati  dalla
data di scadenza della rata a quella del pagamento. 
  26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi  426  e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  si  interpretano  nel
senso che  la  sanatoria  ivi  prevista  non  produce  effetti  sulle
responsabilita'  amministrative  delle  societa'  concessionarie  del
servizio nazionale della riscossione  o  dei  commissari  governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione relative: 
  a) ai provvedimenti  sanzionatori  e  di  diniego  del  diritto  al
rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del
30  giugno  2005,  non  era  pendente  un  ricorso  amministrativo  o
giurisdizionale; 
  b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti  redatti  dai
dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima  della
data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004. 
  26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: 
  "e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui  all'articolo
77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, e successive modificazioni; 
  e-ter) il fermo di beni mobili registrati di  cui  all'articolo  86
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, e successive modificazioni""; 
  al comma 27, al primo periodo, le parole: "la causale del  predetto
versamento," sono soppresse; dopo le parole: "1°  ottobre  2006."  e'
aggiunto il seguente periodo: "I dati acquisiti ai sensi del presente
comma sono utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento
effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni  sono  state
valutate  ai  fini  della  quantificazione  della  somma  liquidata";
all'ultimo  periodo,  dopo  le  parole:  "delle  trasmissioni"   sono
inserite le seguenti: "mediante posta elettronica certificata"; 
  al comma 33, le parole: "comma precedente"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 32"; 
  il comma 34 e' sostituito dal seguente: 
  "34. Le disposizioni di cui ai commi  da  28  a  33  si  applicano,
successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, da emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
che stabilisca  la  documentazione  attestante  l'assolvimento  degli
adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di  appalto
e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da  soggetti  che
stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti  ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  con  esclusione
dei committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni caso,
dai soggetti di cui agli articoli 73  e  74  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso  anche
per la responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il  versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente"; 
  al comma 35, terzo periodo, dopo le parole: "articolo 53 del"  sono
inserite le seguenti: "codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al"; 
  dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti: 
  "35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le
societa' di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via
telematica  all'Agenzia  delle  entrate  copia   dei   contratti   di
acquisizione   delle   prestazioni   professionali    degli    atleti
professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali
prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' delegato ad
acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche  estere
per le operazioni effettuate da societa'  sportive  professionistiche
residenti  in  Italia  anche  indirettamente  con  analoghe  societa'
estere. 
  35-ter.  E'  prorogata  per  l'anno  2006,  nella  misura  e   alle
condizioni ivi previste,  l'agevolazione  tributaria  in  materia  di
recupero del patrimonio edilizio relativa  alle  prestazioni  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, fatturate dal 1° ottobre 2006. 
  35-quater. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente: 
  "121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la
quota di cui al comma 121 e' pari al  36  per  cento  nei  limiti  di
48.000 euro per abitazione"". 
  All'articolo 36: 
  al comma 1, le parole da: "sono soppresse" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "e'  soppressa  la  voce  di  cui  al
numero 123-bis"; 
  al comma 2,  dopo  le  parole:  "n.  633,  del"  sono  inserite  le
seguenti: "testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al", dopo le parole: "n. 131 del" sono  inserite  le
seguenti: "testo unico delle imposte sui redditi, di cui al"  e  dopo
le parole: "n. 917" e' inserito il segno d'interpunzione: ","; 
  al comma 3,  le  parole:  "approvato  con"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al"; 
  al comma 4, le parole: "comma  precedente"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 3"; 
  dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  "4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole:  "utili
relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e
agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44,  comma  2,  lettera
a),   corrisposti"   sono   sostituite   dalle    seguenti:    "utili
provenienti""; 
  al comma 5,  le  parole:  "approvato  con"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al"; 
  al comma  6,  dopo  le  parole:  "testo  unico"  sono  inserite  le
seguenti: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  917
del 1986;"; 
  dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  "6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: 
"Per i beni  di  cui  all'articolo  164,  comma  1,  lettera  b),  la
deducibilita' dei  canoni  di  locazione  finanziaria  e'  ammessa  a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore  al  periodo
di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma  del
comma 2". 
  6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica  con  riferimento
ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria  stipulati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto."; 
  al comma 7, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il
costo delle predette aree e' quantificato in misura  pari  al  valore
risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti
agli albi degli ingegneri,  degli  architetti,  dei  geometri  e  dei
periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento  e,
per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo"; 
  al comma 9,  le  parole:  "approvato  con"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al"; 
  al comma 10, le parole:  "medesimo  testo  unico"  sono  sostituite
dalle seguenti: "citato testo unico di cui  al  decreto  n.  917  del
1986"  e  la  parola:  "aggiunte"  e'  sostituita   dalla   seguente:
"inserite"; 
  al comma 12, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al"; alla lettera a), numero 1),  la  parola:
"aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite"; alla lettera b),
la parola: "soppressa" e' sostituita dalla seguente: "abrogata"; 
  al comma 13, le parole:  "predetto  testo  unico"  sono  sostituite
dalle seguenti: "citato testo unico di cui  al  decreto  n.  917  del
1986" e dopo le parole: "comma 12" sono inserite  le  seguenti:  "del
presente articolo"; 
  il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
  "15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
e' abrogato, ad eccezione che per  i  trasferimenti  di  immobili  in
piani  urbanistici  particolareggiati,  diretti  all'attuazione   dei
programmi  prevalentemente  di  edilizia  residenziale  convenzionata
pubblica,  comunque  denominati,  realizzati  in   accordo   con   le
amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione  e
dei canoni di locazione. Il periodo precedente  ha  effetto  per  gli
atti pubblici formati e le scritture private autenticate a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto."; 
  al comma 16, alinea, le parole:  "approvato  con"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui al"; 
  al comma 18, le  parole:  "approvato  con"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al"; 
  al comma 20, le  parole:  "approvato  con"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al" e la parola: "soppresso"  e'  sostituita  dalla
seguente: "abrogato"; 
  al comma 21, le parole: "comma precedente"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 20"; 
  al comma 22, alinea, le parole: "approvato,  con"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", di cui al" e la parola: "settembre" e'  sostituita
dalla seguente: "dicembre"; 
  al comma 23, le  parole:  "approvato  con"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al", la parola:  "settembre"  e'  sostituita  dalla
seguente:  "dicembre"  e  la  parola:  "soppresso"  dalla   seguente:
"abrogato"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi  con
riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di  lavoro
cessati prima della data di entrata in vigore del  presente  decreto,
nonche'  con  riferimento  alle  somme  corrisposte  in  relazione  a
rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti  o  accordi,  aventi
data certa, anteriori alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto."; 
  al comma 24, le parole: "comma 1" sono sostituite  dalle  seguenti:
"primo comma", la parola: "aggiunte" e'  sostituita  dalla  seguente:
"inserite" e dopo la parola: "permettere" il  segno  d'interpunzione:
"," e' soppresso; 
  il comma 25 e' sostituito dai seguenti: 
  "25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "La
disposizione di  cui  alla  lettera  g-bis)  del  comma  2  si  rende
applicabile a condizione che le azioni  offerte  non  siano  comunque
cedute ne' costituite in garanzia prima che  siano  trascorsi  cinque
anni dalla data  dell'assegnazione  e  che  il  valore  delle  azioni
assegnate non sia superiore complessivamente  nel  periodo  d'imposta
alla retribuzione lorda annua  del  dipendente  relativa  al  periodo
d'imposta precedente. Qualora  le  azioni  siano  cedute  o  date  in
garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso  a
formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il
reddito ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in  cui
avviene la cessione ovvero la  costituzione  della  garanzia.  Se  il
valore delle azioni assegnate e' superiore  al  predetto  limite,  la
differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione  e
l'ammontare  corrisposto  dal  dipendente  concorre  a   formare   il
reddito". 
  25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25  rileva
anche  ai  fini   contributivi   con   esclusivo   riferimento   alle
assegnazioni  effettuate  in  virtu'  di  piani   di   incentivazione
deliberati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e con esclusivo riferimento,  ai  fini  del  calcolo
delle prestazioni, alle anzianita' maturate in data  successiva  alla
data di entrata in vigore del presente decreto."; 
  al comma 27, alinea, le parole:  "approvato  con"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui al"; 
  al comma 29, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al"; alla lettera a), numero 1),  alinea,  la
parola: "aggiunti" e' sostituita  dalla  seguente:  "inseriti";  alla
lettera a), numero 2), la  parola:  "aggiunto"  e'  sostituita  dalla
seguente: "inserito"; alla  lettera  b),  la  parola:  "aggiunta"  e'
sostituita dalla seguente: "inserita"; 
  ai commi 30 e 31, le parole: "approvato con" sono sostituite  dalle
seguenti: "di cui al"; 
  al comma 33, dopo le parole: "articolo 13, comma 1" e' inserito  il
segno d'interpunzione: ","; 
  al comma 34, le parole: "ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa'" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dai  soggetti  di  cui
all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive"; 
  dopo il comma 34 e' aggiunto il seguente: 
  "34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n.
212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta  nel  senso  che  i  proventi
illeciti  ivi  indicati,  qualora  non  siano  classificabili   nelle
categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque  considerati  come
redditi diversi". 
  Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
  "Art. 36-bis. - (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero  e
per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Al fine
di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel
settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un  testo
unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando
le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori  di  cui
all'articolo 5, comma 1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  14
agosto  1996,  n.  494,  e  successive  modificazioni,   nonche'   le
competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente
in  materia  di  salute  e  sicurezza,  il  personale  ispettivo  del
Ministero  del  lavoro  e  della   previdenza   sociale,   anche   su
segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)
e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
sul lavoro (INAIL), puo' adottare il provvedimento di sospensione dei
lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego  di
personale non risultante dalle scritture o  da  altra  documentazione
obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento  del  totale
dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in  caso  di
reiterate violazioni della disciplina in materia di  superamento  dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e  settimanale,  di  cui  agli
articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.  66,  e
successive modificazioni.  I  competenti  uffici  del  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  informano  tempestivamente   i
competenti uffici del Ministero  delle  infrastrutture  dell'adozione
del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte  di
questi ultimi di un provvedimento  interdittivo  alla  contrattazione
con le  pubbliche  amministrazioni  ed  alla  partecipazione  a  gare
pubbliche di durata pari  alla  citata  sospensione  nonche'  per  un
eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore  al  doppio  della
durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A  tal
fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale  predispongono  le
attivita'  necessarie  per  l'integrazione  dei  rispettivi   archivi
informativi e per il coordinamento delle attivita'  di  vigilanza  ed
ispettive in materia di prevenzione e sicurezza  dei  lavoratori  nel
settore dell'edilizia. 
  2. E' condizione per la  revoca  del  provvedimento  da  parte  del
personale ispettivo del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale di cui al comma 1: 
  a)  la  regolarizzazione  dei  lavoratori  non   risultanti   dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria; 
  b) l'accertamento  del  ripristino  delle  regolari  condizioni  di
lavoro nelle ipotesi  di  reiterate  violazioni  alla  disciplina  in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo  giornaliero  e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,  e
successive modificazioni.  E'  comunque  fatta  salva  l'applicazione
delle sanzioni penali e amministrative vigenti. 
  3. Nell'ambito dei  cantieri  edili  i  datori  di  lavoro  debbono
munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006,  il  personale  occupato  di
apposita  tessera  di   riconoscimento   corredata   di   fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione  del  datore
di lavoro. I lavoratori sono  tenuti  ad  esporre  detta  tessera  di
riconoscimento. Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai  lavoratori
autonomi  che  esercitano  direttamente  la  propria  attivita'   nei
cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per  proprio  conto.  Nei
casi in cui  siano  presenti  contemporaneamente  nel  cantiere  piu'
datori di lavoro o  lavoratori  autonomi,  dell'obbligo  risponde  in
solido il committente dell'opera. 
  4. I  datori  di  lavoro  con  meno  di  dieci  dipendenti  possono
assolvere all'obbligo di cui al  comma  3  mediante  annotazione,  su
apposito registro di cantiere vidimato  dalla  Direzione  provinciale
del lavoro  territorialmente  competente  da  tenersi  sul  luogo  di
lavoro,  degli  estremi  del  personale  giornalmente  impiegato  nei
lavori.  Ai  fini  del  presente  comma,  nel  computo  delle  unita'
lavorative  si  tiene  conto  di  tutti  i  lavoratori  impiegati   a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di  lavoro  instaurati,  ivi
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni  di
cui al comma 3. 
  5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3  e  4  comporta
l'applicazione,  in  capo  al  datore  di  lavoro,   della   sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500  per  ciascun  lavoratore.  Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al  comma  3
che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione  amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni  non  e'
ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo  13  del  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
  6.  L'articolo  86,  comma  10-bis,  del  decreto  legislativo   10
settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 
  "10-bis. Nei casi  di  instaurazione  di  rapporti  di  lavoro  nel
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione
di cui all'articolo 9-bis, comma  2,  del  decreto-legge  1°  ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni,  il  giorno  antecedente  a
quello   di   instaurazione   dei   relativi    rapporti,    mediante
documentazione avente data certa". 
  7. All'articolo 3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  aprile  2002,  n.  73,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Ferma restando  l'applicazione  delle  sanzioni  gia'  previste
dalla normativa in vigore, l'impiego  di  lavoratori  non  risultanti
dalle scritture o da altra documentazione  obbligatoria  e'  altresi'
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per
ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna  giornata  di
lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a  ciascun  lavoratore  di
cui al periodo precedente non puo' essere  inferiore  a  euro  3.000,
indipendentemente   dalla   durata   della   prestazione   lavorativa
accertata."; 
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al  comma
3 provvede  la  Direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente
competente. Nei confronti della sanzione non e' ammessa la  procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  23  aprile
2004, n. 124". 
  8. Le agevolazioni di cui  all'articolo  29  del  decreto-legge  23
giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto  1995,  n.  341,  trovano  applicazione   esclusivamente   nei
confronti dei datori di lavoro del  settore  edile  in  possesso  dei
requisiti  per  il  rilascio  della  certificazione  di   regolarita'
contributiva  anche  da  parte  delle  Casse   edili.   Le   predette
agevolazioni non trovano applicazione nei  confronti  dei  datori  di
lavoro che abbiano riportato condanne passate  in  giudicato  per  la
violazione della normativa in  materia  di  sicurezza  e  salute  nei
luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla  pronuncia  della
sentenza. 
  9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2005,
n. 266, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le  predette
disposizioni non si applicano, inoltre, al  personale  ispettivo  del
lavoro  del  Ministero  del  lavoro  e  della   previdenza   sociale,
dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL)". 
  10. All'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  23  aprile
2004, n. 124, dopo le parole:  "Centro  nazionale  per  l'informatica
nella pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ",  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,". 
  11. Il termine di prescrizione di  cui  all'articolo  3,  comma  9,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di
contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della  gestione  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335  del  1995,  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2007. 
  12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo  1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  le  risorse
destinate alla finalita' di cui  all'articolo  1,  comma  410,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a
456 milioni di  euro  e  sono  corrispondentemente  aumentate  da  63
milioni di euro a 87  milioni  di  euro  le  risorse  destinate  alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni". 
  All'articolo 37: 
  al comma 1, dopo la parola:  "professioni"  e'  inserito  il  segno
d'interpunzione: ","; 
  al comma 3, le parole: "di cui all'articolo 2 del" sono  sostituite
dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al"; 
  al comma 4, alla lettera a), la parola: "comunicati" e'  sostituita
dalla seguente: "comunicate"; alla lettera b), la parola:  "aggiunte"
e' sostituita dalla seguente: "inserite" e dopo le parole:  "connesse
alla riscossione  mediante  ruolo"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a),  b),
c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.  269,
ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca
e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari,  sia  nelle
fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti  di  carattere
patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste  da  specifiche
disposizioni  di  legge  e  per  l'applicazione   delle   misure   di
prevenzione"; 
  al comma 5, le parole: "comma  precedente"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma  4"  e  le  parole:  "dal  1°  gennaio  2001"  dalle
seguenti: "dal 1° gennaio 2005"; 
  al comma 6, alla lettera a), punto 1, la  parola:  "aggiungere"  e'
sostituita dalle seguenti: "sono inserite le seguenti" e al punto  2,
dopo  le  parole:  "n.   600,   e"   sono   inserite   le   seguenti:
"dell'articolo"; alla lettera b), alinea, la  parola:  "aggiunto"  e'
sostituita dalla seguente: "inserito"; 
  al comma 7, la parola: "aggiunta"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"inserita"; 
  al comma 8, alinea, dopo le parole: "8-bis del"  sono  inserite  le
seguenti: "regolamento di cui al"; 
  al comma 10, all'alinea, dopo la  parola:  "Al"  sono  inserite  le
seguenti: "regolamento di cui al";  alla  lettera  c),  punto  2,  le
parole: "d'affari" sono sostituite dalle seguenti: "di affari";  alla
lettera  f),  prima  delle  parole:  "per  il   tramite"   il   segno
d'interpunzione: "," e' soppresso; 
  al comma 11, dopo la  parola:  "comma  1,  del"  sono  inserite  le
seguenti: "regolamento di cui al"; 
  al comma  12,  alinea,  dopo  la  parola:  "Al"  sono  inserite  le
seguenti: "regolamento di cui al"; 
  al comma 13, dopo le parole: "30 giugno" sono inserite le seguenti:
", ovunque ricorrano,"; 
  al comma  15,  capoverso  Art.  32-bis,  al  comma  3,  le  parole:
"dell'imposta," sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta e" e al
comma 4, dopo le parole: "articolo 10, n. 8)"  le  seguenti:  ",  del
presente decreto" e dopo la parola:  "convertito"  sono  inserite  le
seguenti: ", con modificazioni,"; 
  al comma 18, al capoverso 15-bis, le parole: "e' subordinato  alla"
sono sostituite dalle seguenti: "determina la"; e le parole: "nonche'
all'eventuale preventiva" dalle seguenti: "nonche'  l'eventuale";  al
capoverso 15-ter, lettera b), le parole: "e' subordinato al  rilascio
di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria"  sono  sostituite
dalle seguenti: "determina la possibilita' di effettuare gli acquisti
di cui all'articolo 38 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione  che  sia  rilasciata  polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni  dalla
data del rilascio e per un  importo  rapportato  al  volume  d'affari
presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro" e la lettera  c)  e'
soppressa; 
  al comma 19, le parole: "dal 1°  settembre  2006"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dal 1° novembre 2006"; 
  al comma  21,  le  parole:  "lettera  f),"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "lettera f) del primo comma"; 
  dopo il comma 21 e' inserito il seguente: 
  "21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  da
emanare, ai sensi dell'articolo 71  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello  sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle  entrate,  entro  il  31  dicembre
2006, sono stabilite le specifiche tecniche del  formato  elettronico
elaborabile per la presentazione dei bilanci  di  esercizio  e  degli
altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data,  comunque
non successiva al 31 marzo 2007,  a  decorrere  dalla  quale  diventa
obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione."; 
  al comma 22, le parole: "comma precedente"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 21"; 
  al comma 27, all'alinea, dopo le parole:  "articolo  60"  il  segno
d'interpunzione: ","  e'  soppresso;  alla  lettera  a),  la  parola:
"aggiunta" e' sostituita dalla seguente: "inserita"; alla lettera b),
la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite"; 
  al comma 28, alle lettere a) e b), la parola: "plico" e' sostituita
dalla seguente: "quale"; 
  al comma 30, le parole: "comma precedente"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 29"; 
  al comma 32, lettera a), la parola: "aggiunte" e' sostituita  dalla
seguente: "inserite"; 
  al comma 34, primo periodo, le parole: "e 7 del decreto legislativo
n. 82 del 2005" sono sostituite dalle  seguenti:  "e  71  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82" e le parole: "comma precedente" dalle  seguenti:  "comma
33"; 
  il comma 35 e' sostituito dal seguente: 
  "35. Ai contribuenti che optano  per  l'adattamento  tecnico  degli
apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della  legge  26  gennaio
1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione  telematica  prevista  dal
comma 34 con il misuratore medesimo, e' concesso un credito d'imposta
di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete,  a
seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della
relativa prestazione, indipendentemente  dal  numero  dei  misuratori
adattati"; 
  al comma 36, dopo le  parole:  "registrazione  e"  e'  inserita  la
seguente: "di" e le parole: "dal presente articolo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dai commi 33 e 34"; 
  al comma 37 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La  prima
trasmissione e' effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i
mesi precedenti"; 
  al comma 38, alinea, le parole:  "approvato  con"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui al"; 
  al comma 39, le  parole:  "approvato  con"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al" e dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le
seguenti: "del comma 1"; 
  al comma 40, lettera a), dopo le parole: "e 20 del"  sono  inserite
le seguenti: "testo unico di cui al"; 
  ai commi 41 e 43, le parole: "approvato con" sono sostituite  dalle
seguenti: "di cui al"; 
  al comma 44, primo  periodo,  dopo  le  parole:  "e  16"  il  segno
d'interpunzione: "," e' soppresso; 
  al comma 45, alinea, le parole:  "approvato  con"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui al"; 
  al comma 46, le parole: "comma precedente", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "comma 45"; 
  al comma 47, alinea, le parole:  "approvato  con"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui al"; 
  al comma 51, le parole: "da 518" sono sostituite dalle seguenti: "a
518"; 
  al comma 53, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  "Fino  alla
data  di  effettiva  operativita'  del  sistema  di  circolazione   e
fruizione dei dati catastali,  da  accertare  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo  di
presentazione  della  dichiarazione  ai   fini   dell'ICI,   di   cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo  59,  comma
1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446"; 
  al comma 55, le parole:  "ed  e'  versata"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e puo' essere versata". 
  All'articolo 38: 
  al comma 1, lettera c), dopo le parole: "destinate al  gioco"  sono
inserite le seguenti: "disciplinato dal regolamento"; 
  al  comma  2,  capoverso  287,  alla   lettera   a),   le   parole:
"all'articolo 1, comma 498, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311"
sono sostituite dalle seguenti: "al comma 498"; alla lettera  j),  la
lettera: "j)" e' sostituita dalla seguente: "l)" e  dopo  le  parole:
"disciplinate dal" sono inserite le  seguenti:  "regolamento  di  cui
al"; 
  al comma 3, all'alinea, le parole: "il  punto  3"  sono  sostituite
dalle seguenti: "il numero 3)"; al  capoverso  3),  i  numeri:  "i.",
"ii.", "iii.", "iv."  e  "v."  sono  sostituiti  rispettivamente  dai
seguenti: "3.1)", "3.2)", "3.3)", "3.4)" e "3.5)"; 
  al comma 4, lettera  j),  la  lettera:  "j)"  e'  sostituita  dalla
seguente: "l)" e dopo le parole: "scommesse ippiche" sono inserite le
seguenti: "disciplinate dal regolamento". 
  Dopo l'articolo 39 e' inserito il seguente: 
  "Art. 39-bis. - (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). -
1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma  5-bis  per
il  rimborso  da  attribuire  ai  movimenti  o  partiti  politici  in
relazione alle spese  sostenute  per  le  campagne  elettorali  nella
circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per
l'elezione delle Camere"; 
  b) al comma 4,  le  parole:  "lire  mille"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "un euro"  e  le  parole:  "lire  5  miliardi  annue"  sono
sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285 annui"; 
  c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle
spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i  fondi
di  cui  al  comma  5  relativi,  rispettivamente,  al  Senato  della
Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura
dell'1,5 per cento del  loro  ammontare.  Ciascuno  dei  due  importi
aggiuntivi  di  cui  al  precedente  periodo  e'  suddiviso  tra   le
ripartizioni  della  circoscrizione  Estero   in   proporzione   alla
rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e'
suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti
nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla  ripartizione  della
quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto  nella
ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei  voti
validamente  espressi  nell'ambito  della  ripartizione  stessa.   Si
applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo  15  della
legge 10 dicembre 1993, n. 515."; 
  d) al comma 6, le parole: "commi  1  e  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "commi 1 e 1-bis" e dopo le parole: "entro il 31 luglio  di
ciascun anno" sono inserite le seguenti: "I rimborsi di cui al  comma
4  sono  corrisposti  in  un'unica  soluzione,  entro  il  31  luglio
dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria". 
  2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo
le  parole:  "fondi  medesimi"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ad
eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello  stesso  articolo
1,". 
  3. All'articolo 9 della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' abrogato; 
  b) al comma 3, le parole: "per l'attribuzione della quota di  seggi
da assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse. 
  4. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il  rinnovo
del Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  nelle
elezioni dell'aprile 2006. 
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in 1,5 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2006,  si
provvede  per  l'anno   2006,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per  gli  anni
successivi  mediante  corrispondente  riduzione  dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio". 
  L'articolo 40 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 40. - (Copertura finanziaria). - 1.  Agli  oneri  recati  dal
presente decreto, ad  eccezione  di  quelli  relativi  agli  articoli
18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4 milioni di  euro  per
l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per l'anno 2007  e  a  3.013,7
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo  delle
maggiori entrate e delle  riduzioni  di  spesa  recate  dal  medesimo
decreto. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
  Dopo l'articolo 40 e' inserito il seguente: 
  "Art. 40-bis. - (Norma transitoria). - 1. Gli atti ed i  contratti,
pubblici e privati, emanati, stipulati o  comunque  posti  in  essere
nello stesso giorno della pubblicazione del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale in applicazione  ed  osservanza  della  disciplina
normativa previgente non costituiscono  in  nessun  caso  ipotesi  di
violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali  casi,
le disposizioni del decreto  si  considerano  entrate  in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello   di   pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale". 
  L'elenco n. 1 e' sostituito dal seguente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico