(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  28
                        DICEMBRE 2006, N. 300 
All'articolo 1: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7  aprile  2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno  2004,  n.
143,  gia'  prorogati  al  31  dicembre  2006  dall'articolo  8   del
decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23   febbraio   2006,   n.   51,   sono
ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007"; 
   al  comma  3  sono  aggiunte,  in  fine,   le   seguenti   parole:
"limitatamente all'assunzione di personale del Ministero degli affari
esteri"; 
   dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
   "4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies  del
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini  per
la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al  comma
3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si
applicano alle promozioni da conferire con decorrenza  successiva  al
31 dicembre 2010"; 
   al comma 6, le parole: "anno 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"anno 2009". 
   dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
   "6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui  all'articolo  16,
comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246,  e'  differito  al  31
dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio  dello  Stato  e
nel rispetto dei  vincoli  previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia di trattamento economico del personale in mobilita'. 
   6-ter.  Nel  rispetto  dei  vincoli  previsti  dalla  legislazione
vigente in materia di assunzioni nel  pubblico  impiego,  il  termine
previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005,  n.
246, e' prorogato al 31 dicembre 2012  per  il  personale  gia'  alle
dipendenze dell'ente CONI, alla data del 7  luglio  2002,  transitato
alle dipendenze della CONI Servizi spa, ai sensi del decreto-legge  8
luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato  in  servizio  presso  le
Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle
dipendenze delle Federazioni  risultasse  in  esubero  a  seguito  di
ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da  procedure  di
mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ferma restando
per tale personale la possibilita'  di  ripristino  del  rapporto  di
lavoro con CONI Servizi spa, sulla base di specifiche  pattuizioni  o
norme contrattuali. 
   6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007  i  comandi  del
personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato
spa. 
   6-quinquies. In relazione a quanto disposto dal comma 6-quater  e'
autorizzata la spesa di 700.000 euro per  l'anno  2007.  Al  relativo
onere    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al  Fondo  per  gli  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   6-sexies. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole da: "In attesa dell'emanazione" fino
a: "comma 618" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui
al comma 618 e' emanato entro il 31 dicembre 2007.  In  attesa  della
sua emanazione" e, dopo le parole: "candidati  del  citato  concorso,
compresi" sono inserite le seguenti: ", successivamente  alla  nomina
dei candidati ammessi pleno jure,". 
   6-septies. Fino al 31 dicembre  2011,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo
presso  gli  organi  costituzionali,  presso  gli   uffici   di   cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni,  nonche'  presso  gli  uffici  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  continua  ad  applicarsi  la
disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e  successive
modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data,  non
si applicano, altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma
1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,
e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133". 
   All'articolo 2: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. All'articolo 96, comma 7, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le parole:  "30  giugno  2006"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2007""; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10  dicembre  2002,  n.
306, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
   "2-bis.  Gli  operatori  iscritti  nella   banca   dati   di   cui
all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007
le  istanze  di  aggiornamento  relative  alla   propria   attivita',
conseguenti a variazioni intervenute prima della data di  entrata  in
vigore della presente disposizione""; 
   al comma 3, le parole: "pari a" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"valutato in"; 
   dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
   "3-bis. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  3,
anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e  trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli  eventuali  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,  numero  2),  della
medesima legge n. 468 del 1978"; 
   al comma 4, secondo periodo, le  parole:  "a  decorrere  dall'anno
2007" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2007"; 
   al comma 5, le parole: "31  luglio  2007"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2007";. 
   dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
"5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10  gennaio  2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,  n.
   81, le parole: "1°gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: 
"1o gennaio 2008""; 
   5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine  agricole,  come
definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, e  successive  modificazioni,  la  disciplina  del  risarcimento
diretto prevista dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a  decorrere  dal
1o febbraio 2008. 
   5-quater. Il termine di cui all'articolo 1,  comma  9-bis,  ultimo
periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  gia'  prorogato
dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalita'
previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile,  e'  prorogato
al 30 aprile 2008"; 
   alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "e  di
pesca". 
   All'articolo 3: 
   al comma 1, le parole: "31  maggio  2007"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2007" ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  sono  abrogati  il
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8,  14  e
16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le
violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al
primo periodo del presente comma"; 
   dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
   "3-bis.  L'articolo  9,  comma  2,  del  decreto  legislativo   20
settembre 1999, n. 354, e successive  proroghe,  si  interpreta  come
applicabile esclusivamente  alle  occupazioni  d'urgenza  preordinate
all'espropriazione"; 
   3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
1030, lettera d), numero 1), capoverso c), della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' differita  al  1o  gennaio  2008,  limitatamente  ai
lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture"; 
   al comma 4, le parole: "30  aprile  2007"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2007". 
   dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
   "4-bis. Il termine di cui  al  comma  2-bis  dell'articolo  5  del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2007. 
Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma,
abbiano affidato lavori o avviato progetti  definitivi  o  esecutivi,
avvalendosi della facolta' di applicare la normativa previgente sulla
medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971,  n.  1086,  e  2
febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione,  le  precedenti
norme   tecniche   continuano   ad   applicarsi   fino   alla    data
dell'intervenuto collaudo". 
   Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 3-bis. - (Interventi a favore del comune di Pietrelcina).  -
1. Gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 
80, possono essere realizzati entro il 31 dicembre 2009. 
   2. Al fine di realizzare gli  interventi  di  cui  all'articolo  1
della legge 14 marzo  2001,  n.  80,  al  comune  di  Pietrelcina  e'
assegnato un contributo di 1.500.000 euro  per  ciascuno  degli  anni
2007, 2008 e 2009. 
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1.500.000 euro per ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
   4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   Art. 3-ter. - (Proroga di termine in tema di  prova  di  idoneita'
per  la  qualifica  di  restauratore  di  beni   culturali).   -   1.
All'articolo 182, comma 1-bis, alinea, del codice dei beni  culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, le parole: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  entro
il 30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto  del
Ministro da emanare di concerto  con  i  Ministri  dell'istruzione  e
dell'universita' e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007". 
   Art. 3-quater. -  (Agevolazioni  fiscali  a  favore  dei  soggetti
danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e dagli eventi
sismici del dicembre 1990). - 1. Per i  contributi  previdenziali,  i
premi assicurativi e  i  tributi  riguardanti  le  imprese,  relativi
all'alluvione del Piemonte del  1994,  il  termine  di  presentazione
delle domande di  cui  all'articolo  4,  comma  90,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e' differito al 31 luglio  2007.  La  presente
disposizione si applica entro il limite di spesa  di  1.500.000  euro
annui a decorrere dall'anno  2007.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2007-2009,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  1.500.000  euro
per l'anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno  2009,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000
euro per l'anno 2008,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale". 
   2. I termini di cui all'articolo  9,  comma  17,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine  di
consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16  dicembre  1990,
che ha  interessato  le  province  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa,
individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro  per
il coordinamento  della  protezione  civile  del  21  dicembre  1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  299  del  24  dicembre  1990,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in  materia  di  versamento
delle somme dovute a  titolo  di  tributi,  di  definire  in  maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. 
   La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre  2007,
l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo  di  capitale,
al netto dei  versamenti  gia'  eseguiti  a  titolo  di  capitale  ed
interessi, diminuito al 30 per cento. 
   Art. 3-quinquies.  -  (Riapertura  dei  termini  per  agevolazioni
finanziarie a favore di soggetti ubicati in zone colpite da calamita'
naturali). - 1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati  di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive  modificazioni,  previsti  dall'articolo  4-quinquies  del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997,  n.  228,  e  alle  agevolazioni  di  cui
all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  3  agosto  2004,   n.   220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e
successive modificazioni, anche  a  favore  dei  soggetti  che  hanno
cessato l'attivita' anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono
ulteriormente prorogati  fino  ad  esaurimento  delle  disponibilita'
finanziarie assegnate. 
   2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies, comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, si applicano altresi' alle aree a
rischio di esondazione  soggette  a  vincolo  derivante  da  delibere
regionali. 
   3. Si  intendono  inclusi  tra  i  soggetti  di  cui  al  comma  5
dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  3  agosto  2004,  n.   220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e
successive modificazioni,  anche  i  titolari  delle  imprese  aventi
insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo. 
   4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del
presente articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  residue  risorse
disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19  dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  febbraio
1995, n. 35, e  successive  modificazioni,  ivi  compresi  gli  oneri
necessari all'attivita' istruttoria da parte di MCC spa". 
   All'articolo 4: 
   dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
   "1-bis. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, le parole: "a far tempo  dal  31  marzo  2007"
sono sostituite dalle seguenti: "a far tempo dal 15 giugno 2007" e le
parole:   "l'inquadramento"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"l'inquadramento del personale". 
   1-ter. All'articolo 1, comma  585,  lettera  f),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
"Il termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto  da  tale
disposizione e' prorogato al 31 dicembre 2008""; 
   il comma 2 e' soppresso. 
   dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
   "4-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.
388, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto
al credito d'imposta negli anni  2005  e  2006,  il  termine  per  il
completamento degli investimenti e' prorogato, rispettivamente, al 31
dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008". 
   4-ter. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, le parole: "31 dicembre  2006"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2007"  e  le  parole:  "31  marzo  2007"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008"". 
   All'articolo 5: 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
   a) all'articolo 224, comma 2, le parole: "Entro dodici mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi"; 
   b) all'articolo 235, comma 17, primo periodo,  le  parole:  "Entro
centottanta  giorni"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Entro
ventiquattro mesi"; 
   c) all'articolo 236, comma 2, primo  periodo,  le  parole:  "Entro
centottanta  giorni"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Entro
ventiquattro mesi"". 
   All'articolo 6: 
   il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   "4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 6 e' inserito il seguente: 
   "6-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche ai cittadini di  Stati  membri  dell'Unione
europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di
pericolo""; 
   dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
   "4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422, e successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007""; 
   al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "il quale  individua"
sono inserite le seguenti: "e autorizza" e sono aggiunte, in fine, le
parole: "e da realizzare entro e non oltre  il  termine  fissato  dal
Ministro dei trasporti con il medesimo decreto"; 
   al comma 7, le parole: "1o febbraio 2007"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "28 febbraio 2007"; 
   dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: 
   "7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del  decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di  accesso
alle prestazioni del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni
immobili da costruire, e' differito al 31 dicembre 2007"; 
   7-ter. Nelle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  non  si
applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della  legge  23
dicembre  2005,  n.  266.  Le  concessioni  di  cui   al   comma   15
dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
marzo 1977, n. 235, scadono il 31  dicembre  2010  e  le  concessioni
diverse da quelle di cui al  predetto  comma  15  scadono  alla  data
risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione"; 
   il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
   "8. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre  2006  sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui  per  essere  versate  in
entrata nell'anno successivo,  ai  fini  della  riassegnazione  nello
stato di previsione del Ministero dei trasporti.  Il  regolamento  di
cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,
e' emanato entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel
predetto termine  il  Fondo  istituito  dal  medesimo  comma  108  e'
interamente destinato alle finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma
920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; 
   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
   "8-bis. Il termine di  cui  all'articolo  1,  secondo  comma,  del
decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione  19  ottobre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998,
relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5,  del  decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 1998, n. 30, e' differito al 31 luglio 2007.  I  relativi
oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. 
   8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della  legge
1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo,  al  31  dicembre  2006
dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. 
   8-quater. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  8-ter,
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
   8-quinquies. Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per gli enti non commerciali di cui  all'articolo  1,  comma
255, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  puo'  essere  prevista
l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 853, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, nonche' la proroga al 31 dicembre 2008, per i  medesimi
enti, della sospensione  dei  termini  di  pagamento  di  contributi,
tributi e  imposte,  anche  in  qualita'  di  sostituto  di  imposta,
prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311  del
2004, nel limite di spesa di 500.000 euro  per  ciascuno  degli  anni
2007 e 2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2007,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
   8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per
l'anno 2006  le  regole  del  patto  di  stabilita'  interno  non  si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
   8-septies. Ai fini del rispetto del patto  di  stabilita'  interno
relativo all'anno 2006, tra le  esclusioni  di  cui  all'articolo  1,
commi 142, lettera c), e 143, lettera a),  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle
istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
   8-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Il  termine
per l'applicazione delle regole del patto di stabilita' interno  agli
enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma
della Sardegna istituite ai sensi della  legge  regionale  2  gennaio
1997, n. 4, e  i  cui  organi  sono  stati  eletti  a  seguito  delle
consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, e' prorogato  al
1o gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le
regole, le risultanze dell'esercizio 2007". 
   8-novies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006,  n.
51, e' abrogato. All'articolo 12-bis  del  decreto-legge  9  novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 2 e' abrogato; 
   b) al comma 3, lettera a), le  parole:  "31  dicembre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008"; 
   c) al comma 3, la lettera b) e' abrogata. 
   8-decies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai numeri
19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera  b),
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146,  acquistano  efficacia
nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte
dal comma 8-novies. 
   8-undecies. Il termine di cui all'articolo  52,  comma  12,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 
   8-duodecies.  All'articolo   21,   comma   10-bis,   del   decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le  parole:  "28  dicembre  2007"
sono sostituite dalle seguenti: "28 dicembre 2009". 
   8-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter
e 8-quinquies, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo  11-ter,
comma  7,  della  legge  5  agosto  1978,  n.   468,   e   successive
modificazioni,  e  trasmette  alle  Camere,  corredati  da   apposite
relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi  dell'articolo  7,
secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468  del  1978.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
   Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 6-bis. - (Proroga di termini per adempimenti  amministrativi
concernenti le province di Monza e  della  Brianza,  di  Fermo  e  di
Barletta-Andria-Trani). - 1. All'articolo 2, comma 2, della legge  11
giugno 2004, n. 146, le parole: "non prima del termine di  tre  anni"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non   prima   del   termine   di
trentaquattro mesi". 
   2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 147, le
parole: "non prima del termine di tre  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi". 
   3. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 148, le
parole: "non prima del termine di tre  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi". 
   4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le
risorse finanziarie  rese  disponibili  dalle  leggi  richiamate  nei
medesimi commi per l'istituzione degli uffici periferici dello  Stato
ed assegnate alle contabilita' speciali istituite presso i commissari
sono mantenute fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilita' stesse. Ai
medesimi fini, le disponibilita' finanziarie  recate  dalle  predette
leggi esistenti nella pertinente unita' previsionale  di  base  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   alla   chiusura
dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate nel conto dei residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 
   "Art. 6-ter. - (Riapertura  dei  termini  per  la  concessione  di
benefici antiracket e antiusura). - 1. Le disposizioni  dell'articolo
24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive
modificazioni, si applicano anche alla richiesta di  concessione  del
mutuo, di  cui  alla  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  e  successive
modificazioni.  In   tali   casi,   fatto   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n.  108
del  1996,  le  domande  di  concessione  del  mutuo  devono   essere
presentate   o   ripresentate,   a   pena   di    decadenza,    entro
duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del  presente  decreto.  Le  disposizioni  del  citato
articolo 24, commi 2 e 3, della legge n. 44 del  1999,  e  successive
modificazioni,  si  applicano  anche  alle  domande  di   concessione
dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data  di  entrata  in
vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di  entrata
in vigore del  regolamento  di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16  agosto  1999,  n.  455,  riferite  ad
eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora  sulle
suddette domande di concessione  dell'elargizione  e  del  mutuo  sia
stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse  possono
essere  ripresentate,  rispettivamente,  nei  termini  di  centoventi
giorni e di centottanta giorni che  ricominciano  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al  presente  comma  i
termini di presentazione  delle  domande  indicati  dall'articolo  13
della citata legge n. 44 del 1999 e  dall'articolo  14  della  citata
legge n. 108 del 1996 fossero in corso o gia' scaduti  alla  data  di
entrata in vigore del citato regolamento  di  attuazione  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le  relative
istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo,  ove  non  siano
state  tempestivamente   presentate,   possono   essere   presentate,
rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
   2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al  comma  1  gravano  interamente  sul  Fondo   unificato   di   cui
all'articolo  18-bis  della  legge  23  febbraio  1999,  n.  44,   ad
invarianza  degli  importi  costituenti  la   dotazione   finanziaria
prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7  marzo  1996,  n.
108, e successive  modificazioni,  e  23  febbraio  1999,  n.  44,  e
successive modificazioni". 
   Art.  6-quater.  -  (Partecipazione  al  costo  delle  prestazioni
sanitarie). - 1. Le disposizioni relative alla  quota  fissa  di  cui
all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre  2006,
n.  296,  si  applicano  fino  al  31  marzo  2007  e  comunque  fino
all'entrata in vigore delle misure o alla  stipulazione  dell'accordo
di cui al comma 2 del presente articolo. 
   2. All'articolo 1, comma 796, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, dopo la lettera p), e' inserita la seguente: 
   "p-bis)   per   le   prestazioni   di   assistenza   specialistica
ambulatoriale, di cui  al  primo  periodo  della  lettera  p),  fermo
restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro  per  l'anno
2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di  euro  per
l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli  effetti  della
complessiva manovra nelle singole  regioni,  definita  dal  Ministero
della salute di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta  pari  a  10
euro, possono alternativamente: 
   1)  adottare  altre  misure  di  partecipazione  al  costo   delle
prestazioni  sanitarie,  la  cui  entrata  in  vigore  nella  regione
interessata e' subordinata alla certificazione del  loro  effetto  di
equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del  Tavolo  tecnico
per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12  dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005; 
   2)  stipulare  con  il  Ministero  della  salute  e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di  altre
misure  di  partecipazione  al  costo  delle  prestazioni  sanitarie,
equivalenti  sotto  il  profilo  del   mantenimento   dell'equilibrio
economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le  misure
individuate dall'accordo si applicano, nella regione  interessata,  a
decorrere  dal  giorno  successivo  alla   data   di   sottoscrizione
dell'accordo medesimo;". 
Nel titolo, sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "e  disposizioni
diverse".