Allegato (previsto dall'articolo 1, comma 2) DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO Parte prima: Composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori 1. Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'articolo 1 e nei casi previsti agli articoli 7 e 8, e' istituito un organo di rappresentanza conformemente alle seguenti norme: a) l'organo di rappresentanza e' composto da lavoratori della SCE e delle sue affiliate e succursali interessate, eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme dei lavoratori congiuntamente alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di riferimento; b) l'elezione o designazione dei membri dell'organo di rappresentanza avviene conformemente alla normativa vigente, nonche' all'accordo interconfederale del 13 settembre 1994, e successive modifiche, ai contratti collettivi nazionali di riferimento. Qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione le modalita' di nomina, designazione o elezione dei rappresentanti dei lavoratori devono mirare a promuovere l'equilibrio di genere; c) qualora si verifichino modificazioni nella struttura organizzativa della SCE: 1) con allocazione di una o piu' unita' locali nuove situate in uno Stato Membro che in precedenza non era coinvolto nella SCE: i lavoratori di tale unita' devono, nei termini previsti dalle norme nazionali designare o eleggere un loro rappresentante nell'organo di rappresentanza dei lavoratori; 2) con soppressione di una o piu' unita' locali presenti in uno Stato membro: i rappresentanti dei lavoratori delle unita' locali di uno Stato membro decadono dall'organo di rappresentanza e l'organo stesso si ridetermina nella composizione risultante a seguito della avvenuta decadenza; 3) con alterazione della distribuzione dell'occupazione nell'ambito della SCE, sue affiliate o dipendenti interessate per una quota pari almeno al 10% dell'occupazione totale del complesso di tale societa': la rappresentanza dei lavoratori che operano nei singoli stati membri deve essere modificata in relazione alle variazioni intervenute; d) se le sue dimensioni lo giustificano l'organo di rappresentanza elegge al suo interno un comitato ad hoc composto al massimo da tre membri; e) l'organo di rappresentanza adotta il suo regolamento interno; f) i membri dell'organo di rappresentanza sono eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in ciascuno Stato membro dalla SCE, nonche' dalle sue affiliate o succursali interessate, assegnando ad uno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri; g) l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 e' informato della composizione dell'organo di rappresentanza; h) entro quattro anni dalla sua istituzione, l'organo di rappresentanza delibera in merito all'opportunita' di rinegoziare l'accordo di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto legislativo, oppure di mantenere l'applicazione delle disposizioni di riferimento adottate ai sensi del presente allegato. Qualora si decida di negoziare un accordo in conformita' all'art. 4, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 3 (commi da 6 a 10), 4, 5 e 6 e l'espressione: «delegazione speciale di negoziazione» e' sostituita dalla seguente: «organo di rappresentanza». Qualora al termine del negoziato non sia stato concluso alcun accordo, rimangono applicabili le disposizioni inizialmente adottate ai sensi delle disposizioni di riferimento. Parte seconda: Disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione 1. Le competenze e i poteri dell'organo di rappresentanza istituito nella SCE sono disciplinati dalle seguenti norme: a) la competenza dell'organo di rappresentanza si limita alle questioni che riguardano la stessa SCE o qualsiasi sua affiliata o succursale situata in un altro Stato membro ovvero che eccedono i poteri degli organi decisionali in un singolo Stato membro; b) fatte salve le riunioni tenute ai sensi della lettera e), l'organo di rappresentanza ha il diritto di essere informato e consultato in tempo utile, e a tal fine di incontrare l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE almeno una volta l'anno, in base a relazioni periodiche elaborate dall'organo competente, riguardo all'evoluzione delle attivita' e delle prospettive della SCE. Le direzioni locali ne sono informate; c) l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE trasmette all'organo di rappresentanza gli ordini del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione o, se del caso, di direzione e di vigilanza e copia di tutti i documenti presentati all'assemblea generale dei membri; d) la riunione verte in particolare sui seguenti aspetti della SCE: struttura, situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attivita', della produzione e delle vendite, situazione ed evoluzione probabile dell'occupazione, iniziative connesse alla responsabilita' sociale delle imprese, investimenti, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi, e licenziamenti collettivi; e) qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, l'organo di rappresentanza ha il diritto di esserne informato in tempo utile. L'organo di rappresentanza o, se questi decida in tal senso soprattutto per motivi di urgenza, il comitato di cui all'allegato parte prima, comma 1, lettera d), ha il diritto di riunirsi, a sua richiesta, con l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE o qualsiasi altro livello di direzione piu' appropriato nell'ambito della SCE, avente la competenza a prendere autonome decisioni, per essere informato e consultato sulle misure che incidono sugli interessi dei lavoratori; f) qualora l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 decida di non agire conformemente al parere espresso dell'organo di rappresentanza, quest'ultimo dispone della facolta' di riunirsi nuovamente con l'organo competente della SCE nella prospettiva di trovare un accordo. Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ad hoc, hanno il diritto di partecipare anche i membri dell'organo di rappresentanza che rappresentano lavoratori direttamente interessati dalle misure in questione; g) le riunioni di cui sopra lasciano impregiudicate le prerogative dell'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003; h) prima delle riunioni con l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE, l'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc, eventualmente allargato conformemente alla lettera f) della presente parte seconda, puo' riunirsi senza che i rappresentanti dell'organo competente siano presenti; i) fatto salvo l'articolo 10 del presente decreto legislativo, i membri dell'organo di rappresentanza informano i rappresentanti dei lavoratori della SCE e delle sue affiliate o succursali riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e consultazione; l) l'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc puo' farsi assistere da esperti di sua scelta; m) nella misura in cui cio' risulta necessario allo svolgimento dei loro compiti, i membri dell'organo di rappresentanza hanno diritto a un congedo di formazione senza perdita di retribuzione; n) le spese dell'organo di rappresentanza sono sostenute dalla SCE, che fornisce ai membri di quest'ultimo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni e la formazione a cio' finalizzata. In particolare, la SCE prende a proprio carico - salvo diverso accordo con l'organo di rappresentanza - le spese di organizzazione e di interpretazione delle riunioni, le spese relative ad un solo esperto nonche' le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell'organo di rappresentanza e del comitato ad hoc. Parte terza: Disposizioni di riferimento per la partecipazione 1. La partecipazione dei lavoratori alla SCE e' disciplinata dalle seguenti disposizioni: a) nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SCE. A tal fine, e' applicata la lettera b); b) negli altri casi di costituzione di una SCE i lavoratori della SCE e delle sue affiliate o succursali interessate o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, indicare i nominativi o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SCE pari alla piu' alta quota applicabile nelle societa' partecipanti prima dell'iscrizione della SCE; c) se nessuna delle entita' giuridiche partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione della SCE, non vi e' l'obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori; d) la ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le modalita' secondo cui i lavoratori della SCE possono indicare i nominativi dei membri di detti organi od opporvisi, sono decise dall'organo di rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SCE impiegati in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o piu' Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale, l'organo di rappresentanza designa un membro di uno di tali Stati, in particolare, se del caso, dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale; e) la disciplina dei criteri di ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori e' definita dalla contrattazione collettiva a livello nazionale; f) tutti i membri eletti, designati o indicati dall'organo di rappresentanza nell'organo di amministrazione o, se del caso, di vigilanza della SCE, sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano i soci della cooperativa, compreso il diritto di voto.