(Allegato)
                                                             Allegato 
                                  (previsto dall'articolo 1, comma 2) 
 
                     DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO 
 
Parte prima: 
 
      Composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori 
 
  1. Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'articolo 1 e  nei
casi previsti agli  articoli  7  e  8,  e'  istituito  un  organo  di
rappresentanza conformemente alle seguenti norme: 
    a) l'organo di rappresentanza e' composto da lavoratori della SCE
e delle sue affiliate e succursali interessate, eletti o designati al
loro interno dai rappresentanti dei  lavoratori  o,  in  mancanza  di
questi,   dall'insieme    dei    lavoratori    congiuntamente    alle
organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi  nazionali
di riferimento; 
    b)  l'elezione  o  designazione   dei   membri   dell'organo   di
rappresentanza avviene conformemente alla normativa vigente,  nonche'
all'accordo interconfederale del  13  settembre  1994,  e  successive
modifiche, ai contratti collettivi nazionali di riferimento.  Qualora
i predetti  accordi  interconfederali  non  trovino  applicazione  le
modalita' di nomina, designazione o elezione dei  rappresentanti  dei
lavoratori devono mirare a promuovere l'equilibrio di genere; 
    c)  qualora  si   verifichino   modificazioni   nella   struttura
organizzativa della SCE: 
      1) con allocazione di una o piu' unita' locali nuove situate in
uno Stato Membro che in precedenza non era  coinvolto  nella  SCE:  i
lavoratori di tale unita' devono, nei termini  previsti  dalle  norme
nazionali designare o eleggere un loro rappresentante nell'organo  di
rappresentanza dei lavoratori; 
      2) con soppressione di una o piu' unita' locali presenti in uno
Stato membro: i rappresentanti dei lavoratori delle unita' locali  di
uno Stato membro decadono dall'organo di  rappresentanza  e  l'organo
stesso si ridetermina nella composizione risultante a  seguito  della
avvenuta decadenza; 
      3)  con  alterazione   della   distribuzione   dell'occupazione
nell'ambito della SCE, sue affiliate o dipendenti interessate per una
quota pari almeno al 10% dell'occupazione  totale  del  complesso  di
tale societa': la  rappresentanza  dei  lavoratori  che  operano  nei
singoli  stati  membri  deve  essere  modificata  in  relazione  alle
variazioni intervenute; 
    d)  se  le   sue   dimensioni   lo   giustificano   l'organo   di
rappresentanza elegge al suo interno un comitato ad hoc  composto  al
massimo da tre membri; 
    e) l'organo di rappresentanza adotta il suo regolamento interno; 
    f) i membri dell'organo di rappresentanza sono eletti o designati
in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in  ciascuno  Stato
membro  dalla  SCE,  nonche'  dalle  sue   affiliate   o   succursali
interessate, assegnando ad uno Stato membro un seggio per ogni quota,
pari al 10% o sua  frazione,  del  numero  dei  lavoratori  impiegati
nell'insieme degli Stati membri; 
    g) l'organo competente ai sensi del Regolamento CE  n.  1435/2003
e' informato della composizione dell'organo di rappresentanza; 
    h)  entro  quattro  anni  dalla  sua  istituzione,  l'organo   di
rappresentanza delibera in  merito  all'opportunita'  di  rinegoziare
l'accordo  di  cui  agli  articoli  4  e  7  del   presente   decreto
legislativo, oppure di mantenere l'applicazione delle disposizioni di
riferimento adottate ai  sensi  del  presente  allegato.  Qualora  si
decida  di  negoziare  un  accordo  in  conformita'  all'art.  4,  si
applicano, per quanto possibile, gli articoli 3 (commi da 6 a 10), 4,
5 e 6 e l'espressione:  «delegazione  speciale  di  negoziazione»  e'
sostituita dalla seguente: «organo  di  rappresentanza».  Qualora  al
termine del negoziato non sia stato concluso alcun accordo, rimangono
applicabili le disposizioni  inizialmente  adottate  ai  sensi  delle
disposizioni di riferimento. 
 
                           Parte seconda: 
 
  Disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione 
 
  1. Le competenze e i poteri dell'organo di rappresentanza istituito
nella SCE sono disciplinati dalle seguenti norme: 
    a) la competenza dell'organo di  rappresentanza  si  limita  alle
questioni che riguardano la stessa SCE o qualsiasi  sua  affiliata  o
succursale situata in un altro Stato membro  ovvero  che  eccedono  i
poteri degli organi decisionali in un singolo Stato membro; 
    b) fatte salve le riunioni tenute  ai  sensi  della  lettera  e),
l'organo di rappresentanza  ha  il  diritto  di  essere  informato  e
consultato in tempo utile,  e  a  tal  fine  di  incontrare  l'organo
competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE  almeno
una  volta  l'anno,  in  base  a   relazioni   periodiche   elaborate
dall'organo competente, riguardo  all'evoluzione  delle  attivita'  e
delle prospettive della SCE. Le direzioni locali ne sono informate; 
    c) l'organo competente ai sensi del Regolamento CE  n.  1435/2003
della SCE trasmette  all'organo  di  rappresentanza  gli  ordini  del
giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione o, se del  caso,
di direzione e di vigilanza e copia di tutti i  documenti  presentati
all'assemblea generale dei membri; 
    d) la riunione verte in particolare sui  seguenti  aspetti  della
SCE:  struttura,  situazione  economica  e  finanziaria,   evoluzione
probabile  delle  attivita',  della  produzione  e   delle   vendite,
situazione  ed  evoluzione  probabile  dell'occupazione,   iniziative
connesse alla responsabilita' sociale  delle  imprese,  investimenti,
cambiamenti fondamentali riguardanti  l'organizzazione,  introduzione
di  nuovi  metodi  di  lavoro  o  di   nuovi   processi   produttivi,
trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni  o
chiusura delle imprese, degli  stabilimenti  o  di  parti  importanti
degli stessi, e licenziamenti collettivi; 
    e) qualora si verifichino circostanze  eccezionali  che  incidano
notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel  caso
di  delocalizzazione,  trasferimento,  chiusura  di  imprese   o   di
stabilimenti   oppure   licenziamenti   collettivi,    l'organo    di
rappresentanza ha il diritto di esserne  informato  in  tempo  utile.
L'organo  di  rappresentanza  o,  se  questi  decida  in  tal   senso
soprattutto per motivi di urgenza, il comitato  di  cui  all'allegato
parte prima, comma 1, lettera d), ha il diritto di  riunirsi,  a  sua
richiesta, con l'organo competente ai sensi  del  Regolamento  CE  n.
1435/2003 della SCE o  qualsiasi  altro  livello  di  direzione  piu'
appropriato nell'ambito della SCE, avente la  competenza  a  prendere
autonome decisioni, per essere informato e  consultato  sulle  misure
che incidono sugli interessi dei lavoratori; 
    f) qualora l'organo competente ai sensi  del  Regolamento  CE  n.
1435/2003 decida  di  non  agire  conformemente  al  parere  espresso
dell'organo di rappresentanza, quest'ultimo dispone della facolta' di
riunirsi  nuovamente  con  l'organo  competente   della   SCE   nella
prospettiva  di  trovare  un  accordo.  Nel  caso  di  una   riunione
organizzata con il comitato ad hoc, hanno il diritto  di  partecipare
anche  i  membri  dell'organo  di  rappresentanza  che  rappresentano
lavoratori direttamente interessati dalle misure in questione; 
    g)  le  riunioni  di  cui  sopra   lasciano   impregiudicate   le
prerogative dell'organo competente ai sensi  del  Regolamento  CE  n.
1435/2003; 
    h) prima delle riunioni con  l'organo  competente  ai  sensi  del
Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE, l'organo di  rappresentanza  o
il  comitato  ad  hoc,  eventualmente  allargato  conformemente  alla
lettera f) della presente parte seconda, puo' riunirsi  senza  che  i
rappresentanti dell'organo competente siano presenti; 
    i) fatto salvo l'articolo 10 del presente decreto legislativo,  i
membri dell'organo di rappresentanza informano i  rappresentanti  dei
lavoratori della SCE e delle sue affiliate o succursali  riguardo  al
contenuto  e  ai  risultati  della  procedura   di   informazione   e
consultazione; 
    l) l'organo di rappresentanza o il comitato  ad  hoc  puo'  farsi
assistere da esperti di sua scelta; 
    m) nella misura in cui cio' risulta necessario  allo  svolgimento
dei loro  compiti,  i  membri  dell'organo  di  rappresentanza  hanno
diritto a un congedo di formazione senza perdita di retribuzione; 
    n) le spese dell'organo di rappresentanza  sono  sostenute  dalla
SCE, che fornisce ai membri di quest'ultimo le risorse finanziarie  e
materiali necessarie a consentire loro di svolgere in  modo  adeguato
le  proprie  funzioni  e  la  formazione  a  cio'   finalizzata.   In
particolare, la SCE prende a proprio carico - salvo  diverso  accordo
con l'organo di rappresentanza - le  spese  di  organizzazione  e  di
interpretazione delle riunioni, le spese relative ad un solo  esperto
nonche' le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell'organo  di
rappresentanza e del comitato ad hoc. 
 
                            Parte terza: 
 
          Disposizioni di riferimento per la partecipazione 
 
  1. La partecipazione dei lavoratori alla SCE e' disciplinata  dalle
seguenti disposizioni: 
    a) nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, se  le
norme vigenti in uno Stato membro in materia  di  partecipazione  dei
lavoratori  all'organo  di  amministrazione   o   di   vigilanza   si
applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti  gli  elementi  della
partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi  alla  SCE.  A
tal fine, e' applicata la lettera b); 
    b) negli altri casi di costituzione di una SCE i lavoratori della
SCE e delle sue affiliate o succursali interessate o il  loro  organo
di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, indicare i
nominativi o ad opporsi alla designazione  di  un  numero  di  membri
dell'organo di amministrazione o di vigilanza  della  SCE  pari  alla
piu'  alta  quota  applicabile  nelle  societa'  partecipanti   prima
dell'iscrizione della SCE; 
    c) se nessuna delle entita' giuridiche partecipanti era  soggetta
a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione della SCE,
non vi e' l'obbligo di introdurre disposizioni per la  partecipazione
dei lavoratori; 
    d) la ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o  di
quello di vigilanza tra i membri rappresentanti  dei  lavoratori  nei
vari Stati membri o le modalita' secondo cui i lavoratori  della  SCE
possono  indicare  i  nominativi  dei  membri  di  detti  organi   od
opporvisi, sono decise  dall'organo  di  rappresentanza  in  funzione
della proporzione di lavoratori della SCE impiegati in ciascuno Stato
membro. Se i lavoratori di uno o piu' Stati membri non sono  soggetti
al criterio proporzionale,  l'organo  di  rappresentanza  designa  un
membro di uno di tali Stati, in particolare, se del caso, dello Stato
membro in cui la SCE ha la sede sociale; 
    e)  la  disciplina  dei  criteri  di   ripartizione   dei   seggi
dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i  membri
rappresentanti  dei  lavoratori  e'  definita  dalla   contrattazione
collettiva a livello nazionale; 
    f) tutti i membri eletti, designati  o  indicati  dall'organo  di
rappresentanza nell'organo di amministrazione  o,  se  del  caso,  di
vigilanza della SCE, sono membri a pieno titolo di tale  organo,  con
gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano
i soci della cooperativa, compreso il diritto di voto.