(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 2007, N. 81 
 
   Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
   "Art. 1-bis. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n.  296,  in
materia di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini  del
patto di stabilita' interno). - 1. Dopo il comma 683 dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: 
   "683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile
per il rispetto del patto di stabilita' interno non sono  considerate
le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute  dai  comuni
per il completamento  dell'attuazione  delle  ordinanze  emanate  dal
Presidente del Consiglio dei  ministri  a  seguito  di  dichiarazione
dello stato di emergenza. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo  precedente,
i comuni interessati e  la  misura  riconosciuta  a  favore  di  ogni
singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di  euro  per
l'anno 2007"". 
   All'articolo 2: 
   al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
   "a) nella misura del 17 per cento per le  province  la  cui  media
triennale del periodo 2003-2005 dei saldi  di  cassa,  come  definiti
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
risulta positiva. Per le restanti province la misura e' del  2,6  per
cento; 
   b) nella misura del 18,9 per cento per i  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000  abitanti  la  cui  media
triennale del periodo 2003-2005 dei saldi  di  cassa,  come  definiti
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
risulta  positiva.  Per  i  restanti  comuni  della   stessa   fascia
demografica la misura e' del 2,9 per cento; 
   c) nella misura del 7 per  cento  per  i  comuni  con  popolazione
superiore a 100.000 abitanti  la  cui  media  triennale  del  periodo
2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti  dall'articolo  1,  comma
680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta  positiva.  Per  i
restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e' dell'1,3
per cento". 
   All'articolo 3: 
   al comma 1, lettera a), capoverso 39, e lettera b), capoverso  46,
dopo le parole: "una certificazione" sono inserite le  seguenti:  "da
parte del comune interessato," ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non
siano ridotti i trasferimenti  erariali  in  relazione  all'eventuale
quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto". 
   Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
   "Art. 4-bis. - (Fondi per le esigenze connesse all'acquisizione di
beni e servizi).  -  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse
all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti  da  parte  della
Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma
dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  con  una
dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni
di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco. Alla ripartizione  del  fondo  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro della  difesa.  Entro  il  31  maggio
2008, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento  una  relazione
sull'utilizzo del fondo, nella  quale  e'  indicata  la  destinazione
delle relative risorse. 
   2. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e'
istituito   un   fondo   da   ripartire   per    esigenze    connesse
all'acquisizione  di  beni  e  servizi  da  parte  del  Corpo   delle
capitanerie di porto -  Guardia  costiera,  con  una  dotazione,  per
l'anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla  ripartizione  del  fondo  si
provvede con decreto del Ministro dei trasporti". 
   L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 5. - (Interventi in materia pensionistica). - 1. A decorrere
dall'anno 2007, a favore dei soggetti con eta'  pari  o  superiore  a
sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o  piu'  trattamenti
pensionistici a carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e
delle forme sostitutive, esclusive  ed  esonerative  della  medesima,
gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria,  e'  corrisposta
una somma  aggiuntiva  determinata  come  indicato  nella  tabella  A
allegata al presente decreto in funzione dell'anzianita' contributiva
complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale  e'
liquidato il trattamento principale. Se il soggetto e'  titolare  sia
di pensione diretta sia di pensione ai  superstiti,  si  tiene  conto
della sola anzianita' contributiva relativa ai  trattamenti  diretti.
Se il soggetto e' titolare solo di pensione ai  superstiti,  ai  fini
dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianita' contributiva
complessiva e'  computata  al  60  per  cento,  ovvero  alla  diversa
percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la  determinazione  del
predetto  trattamento  pensionistico.  Tale   somma   aggiuntiva   e'
corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS),
con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilita'
di novembre ovvero della tredicesima mensilita' e, dall'anno 2008, in
sede di erogazione della  mensilita'  di  luglio  ovvero  dell'ultima
mensilita'  corrisposta  nell'anno  e  spetta  a  condizione  che  il
soggetto non possieda un  reddito  complessivo  individuale  relativo
all'anno stesso superiore a una volta e mezza il  trattamento  minimo
annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.  Agli  effetti  delle
disposizioni del presente  comma,  si  tiene  conto  dei  redditi  di
qualsiasi natura, compresi i  redditi  esenti  da  imposte  e  quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno  per
il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e  dall'indennita'
di accompagnamento, sia del reddito della  casa  di  abitazione,  dei
trattamenti di fine rapporto comunque denominati e  delle  competenze
arretrate sottoposte a tassazione separata. 
   2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di  cui
al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei  trattamenti
pensionistici,  al  netto  dei  trattamenti  di   famiglia,   risulti
superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore
al limite costituito  dal  predetto  limite  reddituale  incrementato
della somma aggiuntiva di cui al comma  1,  la  somma  aggiuntiva  e'
corrisposta fino a concorrenza del predetto limite. 
   3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino  beneficiari
di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale  dei  pensionati
istituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
1971,  n.  1388,  e  successive   modificazioni,   individua   l'ente
incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma  1,
che provvede  negli  stessi  termini  e  con  le  medesime  modalita'
indicati nello stesso comma. 
   4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non  costituisce  reddito
ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione  di  prestazioni
previdenziali e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per  un
importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni  sociali
di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  come
determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo. 
   5. Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in
favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a  5,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo  i  criteri
ivi stabiliti, tenuto conto anche di  quanto  previsto  dall'articolo
39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  fino  a
garantire un reddito proprio pari a 580  euro  al  mese  per  tredici
mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo  di  cui  al
comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38  e'  rideterminato
in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite  di  reddito
annuo di 7.540  euro  e'  aumentato  in  misura  pari  all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti,  rispetto  all'anno  precedente.  Con
effetto  dalla  medesima  data  di  cui  al   presente   comma   sono
conseguentemente incrementati i limiti reddituali e  gli  importi  di
cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 
289. 
   6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici  comprese
tra tre e cinque  volte  il  trattamento  minimo  INPS,  l'indice  di
rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio
2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento. 
   7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro un mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono definite, ove  necessario,  le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.  In
sede di prima applicazione delle disposizioni del  presente  articolo
concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al  comma
1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali  maggiormente
rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di
dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette
disposizioni. 
   8. A  decorrere  dall'anno  2008  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  un
fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni  di
euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di  interventi  e  misure
agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata
legale del corso di  laurea  e  per  la  totalizzazione  dei  periodi
contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare
per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via  esclusiva,  il
regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine  di  migliorare
la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il  principio
di armonizzazione dei sistemi previdenziali di  cui  all'articolo  2,
comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  al  fine  di  garantire
l'applicazione di parametri identici per i diversi enti". 
   All'articolo 6: 
   al comma 1, la cifra:  "239.000"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"68.300"; 
   al comma  2,  le  parole:  "130  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "69 milioni"; 
   al comma 7, al primo periodo, le parole da: "a statuto  ordinario"
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", con una
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di
euro sono destinati ai comuni confinanti con  le  regioni  a  statuto
speciale" e, al secondo periodo, la parola: "sentita"  e'  sostituita
dalla seguente: "sentite" e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", e le competenti Commissioni parlamentari". 
   All'articolo 8: 
   al comma 1, le parole: "il Fondo da ripartire per i  trasferimenti
correnti per le imprese pubbliche" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese"; 
   alla rubrica, le parole: "per le" sono sostituite dalla  seguente:
"alle". 
   Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
   "Art.  8-bis.  -  (Disposizioni  in  materia  di  concessione   di
incentivi alle imprese e di crisi di impresa). - 1. Per  i  programmi
agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,
n. 488, e successive modificazioni, per i quali alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto  non  e'
stato emanato il decreto di concessione definitiva e non  sono  stati
disposti gli accertamenti previsti dall'articolo  10,  comma  1,  del
regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n.  527,  e  successive
modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle
attivita' produttive 1°  febbraio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri,  condizioni
e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni  alle
attivita'  produttive  nelle  aree  sottoutilizzate,  il  decreto  di
concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, e'  sostituito
dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio  emesso  dalle  banche
concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal  Ministero  dello
sviluppo economico. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dello sviluppo economico  sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare  anche
a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento
ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I  relativi
oneri  sono  posti  a  carico  delle   risorse   stanziate   per   le
agevolazioni, comprese quelle accantonate  per  gli  accertamenti  ai
sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  le  cui  disposizioni
relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle  iniziative
di cui al presente  comma.  Con  il  medesimo  decreto  sono  inoltre
stabiliti  i  criteri  per  la  verifica  dello   scostamento   degli
indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del citato regolamento  di
cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e  successive  modificazioni,
ovvero di cui all'articolo 8, commi 9 e 11,  del  citato  decreto  1°
febbraio 2006, prevedendo l'eventuale  differimento  temporale  della
verifica  stessa  e   disciplinando   modalita'   graduali   per   la
restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti
scostamenti. 
   2. All'articolo 61, comma 10, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, le parole: "del 60 per cento" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"del 100 per cento". 
   3.  Per  assicurare  la  coerenza  degli  interventi   agevolativi
previsti dalla normativa vigente con  quelli  da  finanziare  con  il
Fondo per la competitivita' e lo  sviluppo  di  cui  all'articolo  1,
comma 841, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  nonche'  con  gli
indirizzi del Quadro strategico  nazionale  di  cui  all'articolo  1,
comma  864,  della  stessa  legge,  con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti  i
criteri, le condizioni e le modalita',  anche  in  base  ad  apposita
graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 203, lettere  d),
e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale  decreto,  da
emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e,
per quanto riguarda le  attivita'  della  filiera  agricola,  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare,
in particolare, le attivita', le iniziative, le categorie di  imprese
e le spese ammissibili, la  misura  e  la  natura  finanziaria  delle
agevolazioni  concedibili  nei  limiti   consentiti   dalla   vigente
normativa  comunitaria,  gli  indicatori  per  la  formazione   delle
eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei
fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello
sviluppo  economico  di  cui  al  presente  comma  sono  abrogate  le
disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14
maggio  2005,  n.  80,  e  successive  modificazioni,   fatto   salvo
l'eventuale utilizzo della quota del Fondo rotativo per  il  sostegno
alle imprese, di cui  all'articolo  1,  comma  354,  della  legge  30
dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  secondo  le
modalita' stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello  sviluppo
economico. 
   4. All'articolo 1, comma 876, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Le  disponibilita'
rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli  stanziamenti
di cui all'articolo 2, comma 42, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle
regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo
16, comma 1,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  e  successive
modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai  fini  del
cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al  medesimo  articolo
16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Con
la delibera del CIPE di  cui  al  presente  comma  sono  definite  le
modalita' di assegnazione delle predette risorse". 
   5. All'articolo 4 del decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: 
   "4-ter. Nel caso in  cui  al  termine  di  scadenza  il  programma
risulti  eseguito  solo  in  parte,  in  ragione  della   particolare
complessita' delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o  alla
cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficolta' connesse
alla  definizione  dei  problemi  occupazionali,  il  Ministro  dello
sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito
il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine  di
esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi". 
   6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico  in
favore   di   iniziative   imprenditoriali   e    degli    interventi
infrastrutturali compresi nei  patti  territoriali  e  nei  contratti
d'area, risultanti disponibili a seguito di  rinuncia  delle  imprese
ovvero dei  provvedimenti  di  revoca  e  di  rideterminazione  delle
agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria  di  rimodulazioni
gia' autorizzate dei patti territoriali e  dei  contratti  d'area  in
essere, sono utilizzate: 
   a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del
contributo globale al responsabile unico del contratto  d'area  o  al
soggetto responsabile del patto territoriale per lo  svolgimento  dei
compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per  la  copertura
degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7 del  presente
articolo, nonche'  di  quelli  derivanti  dalla  corresponsione  alle
societa' convenzionate dei compensi per l'attivita' di istruttoria  e
di assistenza tecnica; 
   b) per  la  copertura  finanziaria  di  rimodulazioni  non  ancora
autorizzate di patti territoriali e  di  contratti  d'area  richieste
entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria. 
   7. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico sono determinate le priorita'  di  utilizzo  delle
risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonche' la  misura  e
le modalita' di corresponsione dell'incremento,  nel  limite  massimo
del 25 per cento del contributo globale previsto dall'articolo 4  del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320,  e  successive
modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e
ai contratti d'area  che  subiscono  un  allungamento  dei  tempi  di
realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o  per  effetto
della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative. 
   8. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio  2008,
presenta  al   Parlamento   una   relazione   sull'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo". 
   All'articolo 11: 
   al comma 2, le parole da: "per l'anno accademico" fino  alla  fine
del  comma  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "le   disposizioni
dell'articolo 12 della legge 19 novembre  1990,  n.  341,  nel  testo
vigente il giorno antecedente  la  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano  ad  applicarsi
anche per l'anno accademico 2007-2008". 
   All'articolo 14: 
   al  comma  1,  le  parole:  "e  alla  Corte  dei  conti   per   la
registrazione, si provvede a" sono sostituite dalle seguenti:  ",  da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla
Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate". 
   All'articolo 15: 
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
   "1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il
credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271  a  279,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  esteso  anche  al  settore  della
pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione  europea  in
materia  di  aiuti  nel  settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 229 del  14
settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1  della
citata legge  n.  296  del  2006,  le  parole:  "della  pesca,"  sono
soppresse. 
   1-ter. All'onere derivante dalle  disposizioni  di  cui  al  comma
1-bis, valutato in  200.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2008,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui  all'articolo  5,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
novembre 2005, n. 244"; 
   al  comma  3,  le  parole:  "entro  il  30  settembre  2007"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2007"; 
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
   "3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono inseriti i seguenti: 
   "14-bis. Gli indicatori di normalita' economica di  cui  al  comma
14, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
hanno  natura  sperimentale  e  i   maggiori   ricavi,   compensi   o
corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici. 
   14-ter. I contribuenti che  dichiarano  un  ammontare  di  ricavi,
compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli
indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti  ad  accertamenti
automatici e in caso di accertamento spetta  all'ufficio  accertatore
motivare  e  fornire  elementi   di   prova   per   gli   scostamenti
riscontrati". 
   3-ter.  Per  l'anno  d'imposta  2006,  i  soggetti  in  regime  di
contabilita' semplificata di cui agli articoli 18 e  19  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni, sono esonerati  dall'obbligo  previsto  dal
comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.  La  disposizione
di cui al precedente periodo si applica anche  ai  soggetti  iscritti
nei registri nazionali, regionali e provinciali  istituiti  ai  sensi
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto  1991,  n.
266, e successive modificazioni,  e  per  gli  iscritti  all'anagrafe
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  istituita  ai
sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  e  successive
modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
disciplinati i termini e  le  modalita'  per  la  semplificazione,  a
favore dei soggetti  di  cui  al  periodo  precedente,  relativamente
all'anno d'imposta 2007, degli adempimenti  relativi  all'obbligo  di
cui al presente comma. 
   3-quater. All'articolo 2, comma 38, del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286, le parole: "entro la data  del  30  giugno  2007"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 novembre 2007""; 
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
   "5-bis. Al fine di concorrere al  risanamento  del  settore  e  di
soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese  agricole  e
industriali, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1055, le parole: "30 settembre 2007"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2007"; 
   b) al comma 1056, le parole:  "sei  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sette anni". 
   5-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla  lettera
b) del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°  ottobre  2005,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.
244"; 
   il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
   "6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte
a favorire l'accesso al credito dei giovani di eta'  compresa  tra  i
diciotto e i quaranta anni e'  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  un  apposito  fondo  rotativo,  dotato   di
personalita'  giuridica,  denominato:  "Fondo  per  il   credito   ai
giovani", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie  dirette,
anche fideiussorie, alle banche e agli  intermediari  finanziari.  Al
relativo onere si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo  19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  come  integrato
dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche
giovanili e le  attivita'  sportive,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di organizzazione e  di  funzionamento  del  Fondo  per  il
credito ai giovani, di rilascio  e  di  operativita'  delle  garanzie
nonche' le modalita' di apporto  di  ulteriori  risorse  al  medesimo
Fondo da parte di soggetti pubblici o privati"; 
   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
   "6-bis. All'articolo 1, comma 209, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, le parole: "gli articoli  24  e  26"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'articolo 24". 
   6-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  il
comma 484 e' sostituito dal seguente: 
   "484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera  c),
del  decreto-legge  15  aprile   2002,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  giugno  2002,  n.  112,  e  successive
modificazioni, ovvero una delle societa'  dalla  stessa  controllate,
acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni  liquidatorie  di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive  modificazioni,
per un controvalore non inferiore a  180  milioni  di  euro.  A  tale
compravendita si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del
prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita'  immobiliare,  da
effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla
base delle valutazioni correnti di mercato,  nonche'  l'espletamento,
ove necessario, delle attivita' inerenti all'accatastamento dei  beni
immobili suscettibili  di  trasferimento  e  la  ricostruzione  della
documentazione catastale ad essi relativa sono  affidati  all'Agenzia
del territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di  valutazione  e
di accatastamento sono posti a  carico  delle  gestioni  liquidatorie
interessate sulla base  di  apposita  convenzione  da  stipulare  con
l'Agenzia  del  territorio.   La   convenzione   provvede   anche   a
disciplinare modalita', flussi  informativi  e  tempi  necessari  per
l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia"". 
   Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
   "Art. 15-bis. - (Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi
nel lavoro subordinato privato, nonche' in materia di rimborsi IVA  e
di   deducibilita'   delle   spese   per   veicoli   non   utilizzati
esclusivamente come beni strumentali). - 1. Al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 6: 
   1) al comma 1 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Gli
interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g)  sono
deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare
delle  voci  da  10  a  90  dell'attivo  dello  stato   patrimoniale,
comprensivo della voce 190 del  passivo,  e  l'ammontare  complessivo
delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della
voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le  voci
110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attivita' materiali  e
immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria"; 
   2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
   "1-ter. Nei casi di  cui  al  comma  1-bis,  la  disposizione  del
secondo periodo del comma 1 si applica  prendendo  a  riferimento  le
voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del
codice civile corrispondenti a quelle indicate nel  predetto  secondo
periodo del comma 1"; 
   3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza
l'applicazione del rapporto di deducibilita' degli interessi  passivi
previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma 1"; 
   b) all'articolo 11, comma 1,  lettera  a),  numeri  2)  e  4),  le
parole: "esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese  di
assicurazione e" sono sostituite dalla seguente: "escluse". 
   2. All'articolo 1, comma 267, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296,  le  parole:  ",   subordinatamente   all'autorizzazione   delle
competenti autorita' europee," sono soppresse. 
   3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio  2000,
n. 212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),  del  presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.  Le  disposizioni  di
cui al comma 1, lettera b), si applicano con la  decorrenza  prevista
dal comma 267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
come modificato dal comma 2 del presente articolo. Agli  effetti  dei
versamenti  in  acconto  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1  solo
a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita  al  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Resta  fermo  quanto  previsto  dal  comma  269  del  citato
articolo 1 della legge n. 296 del 2006. 
   4. All'articolo 79, comma 1, del testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a)  alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  "dell'industria,"  sono
inserite le seguenti: "del credito, dell'assicurazione,"; 
   b) alla lettera c), le parole: "del credito, assicurazione e" sono
sostituite dalla seguente: "dei". 
   5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal
1° luglio 2007. 
   6. Agli oneri derivanti dai commi  da  1  a  3,  valutati  in  214
milioni di euro per l'anno 2007, in 378 milioni di  euro  per  l'anno
2008 e in  390  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009,  si
provvede: 
   a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, a  58  milioni  di
euro per l'anno 2008 e a 60 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2009, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'INPS  a
titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura  del  fabbisogno
finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate
contributive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4; 
   b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008,  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate tributarie derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma  1,
lettera a), numero 1); 
   c) quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e a 94 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2009,  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate  derivanti,  a  seguito  dell'autorizzazione  accordata   con
decisione  n.  2007/441/CE  del  Consiglio,  del  18   giugno   2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165 del  27
giugno  2007,  dall'applicazione  della  lettera  c)  del   comma   1
dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall'articolo 1,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  15  settembre  2006,  n.  258,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278; 
   d) quanto a  17  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009,
mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento  degli  stanziamenti
di  parte  corrente  relativi  alle  autorizzazioni  di  spesa   come
determinate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
   7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: "50 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"; 
   b) all'articolo 164, comma 1, lettera b): 
   1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nella misura  del
40 per cento relativamente alle autovetture  e  autocaravan,  di  cui
alle citate lettere dell'articolo 54 del citato  decreto  legislativo
n. 285 del 1992, ai  ciclomotori  e  motocicli  il  cui  utilizzo  e'
diverso  da  quello  indicato  alla  lettera  a),  numero  1).   Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati  dai
soggetti esercenti  attivita'  di  agenzia  o  di  rappresentanza  di
commercio"; 
   2) al secondo periodo, le parole: "nella misura del 25 per  cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella suddetta  misura  del  40  per
cento"; 
   c) la lettera b-bis) del medesimo comma  1  dell'articolo  164  e'
sostituita dalla seguente: 
   "b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli  dati  in  uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta". 
   8. Le disposizioni di cui al comma 7  hanno  effetto  dal  periodo
d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007. 
   9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006,
la percentuale di deducibilita'  del  40  per  cento  indicata  dalle
disposizioni di cui al numero 1) della lettera  b)  del  comma  7  e'
fissata al 20 per cento, quella  del  40  per  cento  indicata  dalle
disposizioni di cui al numero 2) della lettera  b)  del  comma  7  e'
fissata al 30 per cento e quella del  90  per  cento  indicata  dalle
disposizioni di cui alla lettera c) del comma 7 e' fissata al 65  per
cento.  I  maggiori  importi  deducibili,  per  il  suddetto  periodo
d'imposta, rispetto a quelli  dedotti  sulla  base  della  disciplina
vigente ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma  71,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono  recuperati
in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del  27  giugno
2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda  o
unica rata di acconto relativa a tale periodo. 
   10. Ai soli fini dei  versamenti  in  acconto  delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  relativi
al periodo d'imposta successivo a quello in corso  alla  data  del  3
ottobre  2006,  il  contribuente  puo'  continuare  ad  applicare  le
disposizioni previgenti all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286. 
   11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede   al
monitoraggio degli oneri  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, anche  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5  agosto
1978, n. 468,  e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo  comma,  numero  2),  della
legge 5 agosto  1978,  n.  468,  prima  dell'entrata  in  vigore  dei
provvedimenti o delle misure  di  cui  al  periodo  precedente,  sono
tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,   corredati   da   apposite
relazioni illustrative. 
   12.  Al  fine  di  consentire   all'Agenzia   delle   entrate   la
liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge  15
settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2006, n.  278,  e'  autorizzata,  a  titolo  di  regolazione
debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2007, 2008 e 2009. 
   13. Alla copertura delle  disposizioni  di  cui  al  comma  12  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
   14. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
   All'articolo 17: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,  ad
esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e  6,  e
15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007
e a 1.504 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2008,  si  provvede
mediante utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate  di  cui
all'articolo 1, comma 1". 
 
   Prima dell'elenco 1 e' inserita la seguente tabella: 
                                                           "Tabella A 
                                                (Articolo 5, comma 1) 
    

+----------------+----------------+-----------------+------------------+
|   Lavoratori   |   Lavoratori   |Somma aggiuntiva |Somma aggiuntiva  |
|dipendenti Anni |autonomi Anni di|(in euro) - Anno |  (in euro) Dal   |
|di contribuzione| contribuzione  |      2007       |      2008        |
+----------------+----------------+-----------------+------------------+
|   Fino a 15    |   Fino a 18    |       262       |       336        |
+----------------+----------------+-----------------+------------------+
|Oltre 15 fino a |Oltre 18 fino a |                 |                  |
|       25       |       28       |       327       |       420        |
+----------------+----------------+-----------------+------------------+
|    Oltre 25    |    Oltre 28    |       392       |      504"        |
+----------------+----------------+-----------------+------------------+

    
 
   All'elenco 1: 
   alla rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" le  parole:
"Legge n. 303 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "Legge n. 296
del 2006, art. 1, comma 1261" ed e' aggiunta, in  fine,  la  seguente
voce: 
    

+---------------------------------------+------+-----+------+-----+--------+
|Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,|      |     |      |     | 700.000|
| convertito, con modificazioni, dalla  |      |     |      |     |        |
| legge 26 febbraio 2007, n. 17, art.   |      |     |      |     |        |
|6, comma 8-quinquies                   |      |     |      |     |        |
+---------------------------------------+------+-----+------+-----+--------+

    
 
   dopo la rubrica  "Ministero  dell'economia  e  delle  finanze"  e'
inserita la seguente: 
   MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
    

+-------------------+-----------+-------------------+-----+-----------+
|Legge n. 7 del 1981|           |                   |     |           |
| e legge n. 49 del |           |  Paesi in via di  |     |           |
|       1987        |09.01.02.02|     sviluppo      |2180 |           |
+-------------------+-----------+-------------------+-----+-----------+
|                   |           |                   |2181,|           |
+-------------------+-----------+-------------------+-----+-----------+
|                   |           |                   |2182,|           |
+-------------------+-----------+-------------------+-----+-----------+
|                   |           |                   |2183,|           |
+-------------------+-----------+-------------------+-----+-----------+
|                   |           |                   |2184,|           |
+-------------------+-----------+-------------------+-----+-----------+
|                   |           |                   |2195 |           |
+-------------------+-----------+-------------------+-----+-----------+
|                   |           |                   |     |10.000.000 |
+-------------------+-----------+-------------------+-----+-----------+
    
 
   dopo la rubrica "Ministero dell'universita' e  della  ricerca"  e'
inserita la seguente: 
   MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE 
    

+------------+-----------+-------------+----+-------------+-----------+
|            |           |             |    |  Spese di   |           |
|            |           |             |    |funzionamento|           |
|            |           |             |    | dell'organo |           |
|            |           |Organismi non|    |di controllo |           |
| Legge 13   |           |lucrativi di |    | degli enti  |           |
|maggio 1999,|           |  attivita'  |    |     non     |           |
|n. 133, art.|           |   sociali   |    |commerciali e|           |
|    14      |04.01.02.04|   (ONLUS)   |3526| delle ONLUS |1.000.000  |
+------------+-----------+-------------+----+-------------+-----------+

    
 
   l'importo  relativo  al  totale  e'   sostituito   dal   seguente:
"775.900.000". 
   All'elenco 2: 
   l'importo   relativo   al   totale   della   rubrica    "Ministero
dell'economia  e  delle  finanze"   e'   sostituito   dal   seguente:
"857.211.899"; 
   l'importo  relativo  alla   voce   "04.01.05.02"   della   rubrica
"Ministero dell'economia e delle finanze" e' sostituito dal seguente: 
"80.000.000"; 
   l'importo relativo al  totale  dei  Ministeri  e'  sostituito  dal
seguente: "1.952.918.320".