(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE  GRADUATORIE
DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA, VALIDE  PER  IL  CONFERIMENTO
DELLE SUPPLENZE  AL  PERSONALE  DOCENTE  DELLA  SCUOLA  DELL'INFANZIA
PRIMARIA E SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO. 
 
A) Titoli di studio d'accesso. 
    1)  Ai  titoli  di  studio,  ivi  compresi  i  titoli  conseguiti
all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti  per  l'accesso  alla
classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, e' 
attribuito il seguente punteggio: punti 12 
      piu' punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110 
      piu' ulteriori  punti  4  se  il  titolo  di  studio  e'  stato
conseguito con la lode. 
    La votazione del  titolo  medesimo,  di  qualsiasi  livello,  ivi
compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai  Conservatori
di musica statale o da  Istituti  musicali  pareggiati,  deve  essere
rapportata su base 110. 
    Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti)
se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con  cui  sono
stati conseguiti. 
    Nei casi in cui il titolo di accesso principale e' costituito dal
possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli
professionali, purche' congiunto a titolo di studio,  si  attribuisce
il punteggio minimo. 
    Per le classi di concorso per le quali e' previsto un  titolo  di
studio congiunto ad altro titolo di studio  la  valutazione  riguarda
esclusivamente il titolo di studio superiore  mentre  l'altro  titolo
non e' oggetto di alcuna valutazione ne' ai sensi del presente  punto
A) ne' dei successivi punti della tabella di valutazione. 
B) Altri titoli di studio, abilitazioni  e  idoneita'  non  specifici
(fino ad un massimo di 12 punti). 
    1) Per altri titoli di studio  di  livello  pari  o  superiore  a
quelli valutati al precedente punto A); per il superamento  di  altri
concorsi, per titoli ed esami  o  altri  esami  anche  ai  soli  fini
abilitativi relativi ad altre classi di concorso o  ad  altri  posti:
punti 3 per ogni titolo. 
    2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
docente  della  scuola  elementare,  per  le  lauree  in   lingue   e
letterature straniere, che danno titolo all'insegnamento nella scuola
secondaria, di cui al decreto ministeriale n.  39/98,  in  una  delle
lingue straniere previste dal decreto  ministeriale  28  giugno  1991
(francese, inglese, spagnolo, tedesco): punti 6 per ogni titolo. 
    La valutazione dei  titoli  di  laurea  di  cui  al  punto  2  e'
alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi  del  punto
1). 
    3) Limitatamente alla graduatoria  di  strumento  musicale  nella
scuola media (cl. 77/A): 
      per il superamento di  un  concorso  per  esami  e  titoli  nei
Conservatori di musica: punti 3. 
C) Altri titoli culturali e professionali (fino ad un massimo  di  22
punti). 
    Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e  professionali
sono attribuiti i seguenti punteggi: 
      1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo punti  12.
Si valuta un solo titolo. 
      2) Diploma di specializzazione pluriennale: punti 6. Si  valuta
un solo titolo. 
      3) Master universitario di durata  annuale  con  esame  finale,
corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti
cui si riferisce la graduatoria punti 3. 
      4) Attestato di  corso  di  perfezionamento  universitario,  di
durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti
cui si riferisce la graduatoria punti 1. 
    E' possibile valutare per  ogni  anno  accademico  uno  solo  dei
titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4, sino ad un  massimo  di  3
titoli complessivi. 
      5) Limitatamente alla graduatoria di strumento  musicale  nella
scuola media (cl. 77/A), per il diploma di perfezionamento conseguito
presso l'Accademia nazionale di S. Cecilia, relativo  allo  strumento
cui si riferisce la graduatoria: punti 3. 
D) Titoli di servizio. 
    1) Servizio specifico: 
      a) per lo specifico servizio di insegnamento  o  di  istitutore
riferito alla  graduatoria  per  cui  si  procede  alla  valutazione,
prestato rispettivamente in: scuole di ogni ordine e grado statali  o
paritarie o istituzioni convittuali statali: 
        per ogni anno: punti 12; 
        per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino
a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico). 
    Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie e' valutato
per meta'; 
      b) limitatamente alla graduatoria di strumento  musicale  nella
scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato  per  lo
specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale  nella
scuola media: 
        per ogni anno: punti 12; 
        per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino
a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico). 
    2) Servizio non specifico: 
      a) per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico
rispetto alla  graduatoria  per  cui  si  procede  alla  valutazione,
prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente
punto 1): 
        per ogni anno: punti 6; 
        per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino
a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico). 
    Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie e' valutato
per meta'; 
      b) limitatamente alla graduatoria di strumento  musicale  nella
scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato  per  lo
specifico strumento nei Conservatori di musica  o  Istituti  musicali
pareggiati: 
        per ogni anno: punti 6; 
        per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino
a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico). 
    3) Altre attivita' di insegnamento. 
    Per  ogni  altra  attivita'  d'insegnamento  non  curricolare  o,
comunque, di natura prettamente didattica svolta presso: 
      a) le scuole di cui ai punti 1 e 2; 
      b) i corsi di insegnamento nel settore dell'infanzia, primario,
secondario e artistico; 
      c)  gli  istituti  di  istruzione  universitaria   italiani   o
comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore
legale; 
      d) gli  istituti  superiori  di  educazione  fisica  statali  e
pareggiati; 
      e) le Accademie; 
      f) i Conservatori; 
      g) i corsi presso amministrazioni statali; 
      h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi  autorizzati
e controllati: 
        per ogni mese o frazione superiore a 15  giorni:  punti  0,50
(fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico); 
E) Titoli artistici, (limitatamente  alla  graduatoria  di  strumento
musicale nella scuola media) (fino ad un massimo di 66 punti). 
    a) Attivita' concertistica solistica in complessi  di  musica  da
camera (dal duo in poi): 
      per lo stesso strumento cui si  riferisce  la  graduatoria:  da
punti 1 a punti 2; 
      per  strumento  diverso  da  quello   cui   si   riferisce   la
graduatoria: da punti 0,5 a punti 1; 
    b) attivita' professionale,  compresa  quella  di  direzione,  in
orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare: da punti 1
a punti 6; 
    c) primo,  secondo  o  terzo  premio  in  concorsi  nazionali  od
internazionali (per ciascun esito): da punti 1 a punti 3; 
    d) idoneita' in concorsi per orchestre sinfoniche di enti  lirici
o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneita' e fino ad un massimo
di punti 6): da punti 1 a punti 3; 
    e) composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi  e
ricerche  di  carattere  musicale,  metodologico  o   relative   alla
didattica strumentale (per ciascun titolo e fino  ad  un  massimo  di
punti 6): da punti 0,5 a punti 1; 
    f) corsi di perfezionamento  in  qualita'  di  allievi  effettivi
relativi: 
      allo strumento cui si riferisce la graduatoria: da  punti  1  a
punti 2; 
      per  strumento  diverso  da  quello   cui   si   riferisce   la
graduatoria: da punti 0,5 a punti 1; 
    g) Altre attivita' musicali documentate (per ciascun titolo):  da
punti 0,2 a punti 1. 
 
Note al punto D). 
                         TITOLI DI SERVIZIO 
    1) Il servizio valutabile e' quello  effettivamente  prestato  o,
comunque,  quello  relativo  a  periodi,  coperti  da  nomina  o   da
contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. 
    I periodi, invece, per i  quali  e'  esclusivamente  prevista  la
conservazione del  posto  senza  assegni  non  sono  valutabili,  con
eccezione di quelle situazioni, legislativamente  o  contrattualmente
disciplinate (mandato amministrativo, maternita',  servizio  militare
etc.), per le quali il  periodo  di  conservazione  del  posto  senza
assegni e' computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 
    Sono,  altresi',  valutabili,  a  prescindere  da  ogni   effetto
economico, quei periodi  riconosciuti  giuridicamente  al  docente  a
seguito di contenzioso favorevole. 
    2) Il servizio di insegnamento su posti  di  contingente  statale
italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari esteri
nonche' in  scuole  di  Paesi  dell'Unione  europea,  statali  e  non
statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, e' valutato  alle
medesime condizioni dei corrispondenti  insegnamenti  nel  territorio
nazionale. 
    La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e
i servizi svolti nelle scuole italiane  e'  definita  dalla  medesima
Commissione regionale, istituita per la  valutazione  degli  analoghi
servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I
relativi titoli valutabili devono essere  opportunamente  certificati
con dichiarazioni di valore consolare. 
    3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole  straniere
nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui  alla  legge  3  marzo
1971, n. 153, e' valutato come servizio  non  specifico,  di  cui  al
punto 2. 
    4)  Il  servizio  di  insegnamento  nelle  scuole  militari   che
rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati  dalle
scuole  statali  e'   valutato   alle   medesime   condizioni   degli
insegnamenti prestati nelle scuole statali. 
    5) Il servizio di insegnamento effettuato da  cittadini  italiani
nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana  e'
valutato, previa la prescritta certificazione redatta  dall'autorita'
consolare d'intesa con gli uffici scolastici di  Trieste  o  Gorizia,
come il corrispondente servizio prestato in Italia. 
    6)  Il  servizio  relativo   all'insegnamento   della   religione
cattolica o alle attivita'  ad  essa  alternative  e'  valutato  come
servizio non specifico, di cui al punto 2. 
    7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo  determinato
e' valutato come anno scolastico intero, se ha  avuto  la  durata  di
almeno  180  giorni,  oppure  se  il  servizio  sia  stato   prestato
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11,  comma  14,  della  legge  3
maggio 1999, n. 124, ovvero sino al  termine  delle  attivita'  nella
scuola dell'infanzia. 
    8) Il servizio conseguente  a  nomina  in  Commissioni  di  esami
scolastici e' valutato  come  servizio  di  insegnamento  reso  nella
materia per cui e' conferita la predetta nomina. 
    9) Il servizio prestato in qualita' di lettore nelle  Universita'
dei paesi appartenenti all'U.E. e il servizio prestato in qualita' di
assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati  quali
altre attivita' di insegnamento di cui al punto 3. 
    10) Il servizio  militare  di  leva  e  il  servizio  sostitutivo
assimilato per legge al servizio  militare  di  leva  e'  interamente
valutabile, purche' prestato in costanza di nomina. 
    11) Il servizio svolto in  attivita'  di  sostegno  nella  scuola
secondaria e' valutato come servizio specifico, di cui  al  punto  1,
per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da  cui  e'
derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro
che ha dato luogo al servizio medesimo; e' valutato come servizio non
specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie. 
    12) Il servizio svolto in attivita' di sostegno con  il  possesso
del prescritto titolo di studio, e' valutabile anche se reso senza il
possesso   del   relativo   titolo   di   specializzazione,   ovvero,
relativamente agli istituti di istruzione  secondaria  di  II  grado,
anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati  nell'area
di riferimento. 
    13)  I  servizi  di  insegnamento  eventualmente  resi  senza  il
possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilita'
di reperimento di personale  idoneo  -  sono  valutabili  come  altre
attivita' di insegnamento, di cui al punto 3. 
    14) Il servizio prestato in qualita' di  istitutore  e'  valutato
come specifico nella corrispondente graduatoria e come  servizio  non
specifico nelle altre graduatorie di  insegnamento.  Il  servizio  di
insegnamento prestato nelle scuole, di cui al  punto  1  e'  valutato
come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore. 
    15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo
di piu' rapporti di  lavoro,  per  uno  stesso  periodo  coincida  la
prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini
dell'assegnazione del punteggio, va  qualificato  dall'aspirante  con
uno soltanto degli insegnamenti coincidenti. 
    16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi  a  classi
di concorso previste dai precedenti ordinamenti e' effettuata in base
ai criteri  di  corrispondenza  determinati  dalle  apposite  tabelle
annesse all'ordinamento vigente. 
    17) I servizi di  insegnamento  relativi  a  classi  di  concorso
soppresse che non trovano corrispondenza in classi  di  concorso  del
vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di  cui
al punto 2. 
    18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati  servizi  che,
ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni  differenziate,
il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno  scolastico  non
puo', comunque, eccedere i 12 punti. 
    19) I servizi prestati  con  contratti  atipici,  non  da  lavoro
dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali  per  insegnamenti
curricolari rispetto all'ordinamento delle  scuole  stesse  e  svolti
secondo  le  medesime  modalita'  continuative  delle  corrispondenti
attivita'  di  insegnamento   delle   scuole   statali,   debitamente
certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono
valutati per l'intero periodo, secondo i  medesimi  criteri  previsti
per i contratti di lavoro dipendente. 
    I servizi prestati  con  contratti  di  lavoro  atipici  per  gli
insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento
dell'offerta   formativa,    sono    valutati,    previa    specifica
certificazione, computando, esclusivamente,  i  giorni  di  effettiva
prestazione. 
    Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate
per  i  giorni  di  effettiva  prestazione  le  altre  attivita'   di
insegnamento di cui al precedente punto 3. 
    20) La valutazione dei titoli professionali e'  effettuata  dalla
Commissione regionale di cui alla C.M. n. 110 del 14 giugno 2001. 
 
Nota al punto E). 
                          TITOLI ARTISTICI 
    I titoli artistici debbono essere valutati in ragione della  loro
rilevanza dalla specifica Commissione costituita ai sensi dell'art. 5
del presente Regolamento. 
    Ogni attivita'  deve  essere  adeguatamente  documentata  e  deve
essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta. 
    Non sono presi in considerazione dattiloscritti,  ciclostilati  e
pubblicazioni private, sia pure a stampa. 
    Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il
contributo dei singoli interessati, non sono valutabili. 
    Vengono valutati anche i titoli artistici  conseguiti  prima  del
titolo di accesso.