(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 92 
 
  All'articolo 1, comma 1: 
  alla lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, dopo le parole:
«quando lo straniero», sono inserite le  seguenti:  «o  il  cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea»; 
  alla lettera a), capoverso «Art. 235»,  dopo  il  primo  comma,  e'
inserito il seguente: 
  «Ferme restando le disposizioni  in  materia  di  esecuzione  delle
misure di sicurezza personali, l'espulsione  e  l'allontanamento  dal
territorio  dello  Stato  sono  eseguiti  dal  questore  secondo   le
modalita' di cui, rispettivamente,  all'articolo  13,  comma  4,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e
all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6  febbraio  2007,
n. 30»; 
  alla lettera a), capoverso «Art. 235», secondo comma, e'  aggiunto,
infine, il seguente periodo: «In tal caso e'  obbligatorio  l'arresto
dell'autore del fatto, anche  fuori  dei  casi  di  flagranza,  e  si
procede con rito direttissimo»; 
   alla lettera b), capoverso «Art. 312», primo comma, le parole.  «o
il  cittadino  di  Stato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  il
cittadino appartenente ad uno Stato membro» ed e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni  in  materia  di
esecuzione  delle  misure  di  sicurezza  personali,  l'espulsione  e
l'allontanamento  dal  territorio  dello  Stato  sono  eseguiti   dal
questore secondo le modalita' di cui,  rispettivamente,  all'articolo
13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo  6
febbraio 2007, n. 30»; 
  alla lettera b), capoverso «Art. 312», secondo comma, e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «In tal caso e' obbligatorio  l'arresto
dell'autore del fatto, anche  fuori  dei  casi  di  flagranza,  e  si
procede con rito direttissimo»; 
   dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: 
  «b-bis)   all'articolo   416-bis   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    1) al primo comma, le parole:  «da  cinque  a  dieci  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»; 
    2) al secondo comma, le parole: «da sette  a  dodici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»; 
    3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono  sostituite  dalle
seguenti: «da nove» e le parole: «da  dieci»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da dodici»; 
    4)  all'ottavo  comma,  dopo  le  parole:  «comunque   localmente
denominate», sono inserite le seguenti: «anche straniere»; 
    5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Associazioni di tipo
mafioso anche straniere»; 
  b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 495.  (Falsa  attestazione  o  dichiarazione  a  un  pubblico
ufficiale sulla identita'  o  su  qualita'  personali  proprie  o  di
altri).  -  Chiunque  dichiara  o  attesta  falsamente  al   pubblico
ufficiale l'identita', lo stato o  altre  qualita'  della  propria  o
dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 
  La reclusione non e' inferiore a due anni: 
   1 ) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 
   2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul  proprio
stato o  sulle  proprie  qualita'  personali  e'  resa  all'autorita'
giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta  ad  indagini,
ovvero se, per effetto  della  falsa  dichiarazione,  nel  casellario
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome"; 
  b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente: 
  "Art.   495-ter.   -   (Fraudolente   alterazioni   per    impedire
l'identificazione  o  l'accertamento  di  qualita'   personali).   --
Chiunque, al fine di impedire la propria  o  altrui  identificazione,
altera parti del proprio o dell'altrui  corpo  utili  per  consentire
l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e'  punito
con la reclusione da uno a sei anni. 
  Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione
sanitaria"; 
  b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 496. - (False dichiarazioni sulla  identita'  o  su  qualita'
personali proprie o di altri).  Chiunque,  fuori  dei  casi  indicati
negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o
su altre qualita' della propria o  dell'altrui  persona,  fa  mendaci
dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona  incaricata  di  un
pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del  servizio,  e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni"; 
  b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e'  aggiunto  il  seguente
numero: 
  "5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero
un ufficiale o agente di pubblica  sicurezza,  nell'atto  o  a  causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio"»; 
   alla lettera c), numero 1), la parola: «sei» e'  sostituita  dalla
seguente: «sette»; 
   dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
  «c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589,  secondo  e
terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo,  terzo  e
quarto comma"»; 
   alla lettera e), capoverso  «Art.  590-bis»,  le  parole:  «quarto
comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma, ultimo periodo»; 
   alla lettera f), nell'alinea, la parola: «inserito» e'  sostituita
dalla seguente: «aggiunto» e, nel capoverso «11-bis», le parole:  «Se
il fatto e' commesso da soggetto che si trovi» sono sostituite  dalle
seguenti: «l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova»; 
   dopo la lettera f. e' aggiunta la seguente: 
  «f-bis) all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e' aggiunto  il
seguente: 
  "In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri  reati  a
carico del condannato  non  puo'  essere,  per  cio'  solo,  posta  a
fondamento della  concessione  delle  circostanze  di  cui  al  primo
comma"». 
 
  All'articolo 2, comma 1: 
   alla lettera a) sono premesse le seguenti: «0a) all'articolo 51: 
   1) al comma 3-ter, dopo le parole: "Nei casi  previsti  dal  comma
3-bis"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  dai   commi   3-quater   e
3-quinquies"; 
   2) al comma 3-quater, il secondo periodo e' soppresso; 
  0b) all'articolo 328: 
   1) al comma 1-bis, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite  dalle
seguenti: "commi 3-bis e 3-quater"; 
   2) il comma 1-ter e' abrogato; 
   3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "1 -quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati
nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di  giudice  per  le
indagini  preliminari  e  le  funzioni  di  giudice   per   l'udienza
preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di  legge,
da un magistrato del tribunale del capoluogo del  distretto  nel  cui
ambito ha sede il giudice competente"»; 
   alla lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo la parola:
«accertatore» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
   dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
    «a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti
parole: ". Distruzione di cose sequestrate"»; 
   alla lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» e'  aggiunta  la
seguente: «antimafia»; 
   dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
  «b-bis) all'articolo 381, comma  2,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti lettere: 
  "m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico  ufficiale
sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri,  prevista
dall'articolo 495 del codice penale; 
  m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione  o
l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo  495-ter
del codice penale"»; 
   alla lettera c),  capoverso  «4»,  la  parola:  «quindicesimo»  e'
sostituita dalla seguente: «trentesimo»; 
   alla lettera d), e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Al
medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo  periodo,  la  parola:
"quindicesimo" e' sostituita dalla seguente: "trentesimo"»; 
   alla lettera f), le parole: «dalla seguente» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle seguenti»; 
   alla lettera m), le parole: «nonche' di cui agli articoli 423-bis,
600-bis, 624-bis, e 628 del  codice  penale»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «nonche'  di  cui  agli  articoli  423-bis,  624,   quando
ricorrono due o piu' circostanze tra  quelle  indicate  dall'articolo
625, 624-bis del codice penale,  e  per  i  delitti  in  cui  ricorre
l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del
medesimo codice». 
 
  Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2-bis - (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271). -- 1. L'articolo  132-bis  delle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei
processi). - 1.  Nella  formazione  dei  ruoli  di  udienza  e  nella
trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta: 
   a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407,  comma
2, lettera a), del codice e ai delitti di  criminalita'  organizzata,
anche terroristica; 
   b) ai processi relativi ai delitti commessi  in  violazione  delle
norme relative alla prevenzione  degli  infortuni  e  all'igiene  sul
lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai  delitti
di cui al testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti
con la pena della reclusione non  inferiore  nel  massimo  a  quattro
anni; 
   c) ai processi a carico di  imputati  detenuti,  anche  per  reato
diverso da quello per cui si procede; 
   d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto
o a  fermo  di  indiziato  di  delitto,  ovvero  a  misura  cautelare
personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata; 
   e) ai processi nei quali  e'  contestata  la  recidiva,  ai  sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale; 
   f) ai processi  da  celebrare  con  giudizio  direttissimo  e  con
giudizio immediato. 
  2. I dirigenti degli uffici  giudicanti  adottano  i  provvedimenti
organizzativi necessari per  assicurare  la  rapida  definizione  dei
processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria". 
  Art. 2-ter. - (Misure per  assicurare  la  rapida  definizione  dei
processi relativi a reati per i  quali  e'  prevista  la  trattazione
prioritaria). - 1. Al fine di assicurare la  rapida  definizione  dei
processi pendenti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  per  i  quali  e'  prevista  la
trattazione prioritaria, nei  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del
comma  2  dell'articolo  132-bis  delle  norme  di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,   come   sostituito
dall'articolo 2-bis del presente decreto, i  dirigenti  degli  uffici
possono  individuare  i  criteri  e  le  modalita'  di  rinvio  della
trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006  in
ordine  ai  quali  ricorrono   le   condizioni   per   l'applicazione
dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la  pena
eventualmente da infliggere puo' essere contenuta nei limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  della  predetta  legge  n.  241  del  2006.
Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma  i
dirigenti degli uffici tengono,  altresi',  conto  della  gravita'  e
della concreta offensivita'  del  reato,  del  pregiudizio  che  puo'
derivare  dal  ritardo  per  la  formazione   della   prova   e   per
l'accertamento  dei  fatti,  nonche'  dell'interesse  della   persona
offesa. 
  2. Il rinvio della trattazione del processo non puo'  avere  durata
superiore a diciotto mesi e il  termine  di  prescrizione  del  reato
rimane sospeso per tutta la durata del rinvio. 
  3. Il rinvio non puo'  essere  disposto  se  l'imputato  si  oppone
ovvero se e' gia' stato dichiarato chiuso il dibattimento. 
  4.  I  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  sono   tempestivamente
comunicati al Consiglio superiore della  magistratura.  Il  Consiglio
superiore della magistratura e il Ministro della  giustizia  valutano
gli effetti dei provvedimenti adottati  dai  dirigenti  degli  uffici
sull'organizzazione e sul funzionamento  dei  servizi  relativi  alla
giustizia, nonche' sulla trattazione prioritaria e sulla  durata  dei
processi.  In  sede  di  comunicazioni   sull'amministrazione   della
giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di
cui  al  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,   e   successive
modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle  Camere  le
valutazioni effettuate ai sensi del presente comma. 
  5. La parte civile costituita  puo'  trasferire  l'azione  in  sede
civile. In tal caso, i termini per  comparire,  di  cui  all'articolo
163-bis del codice di procedura civile,  sono  abbreviati  fino  alla
meta' e il giudice fissa l'ordine di trattazione  delle  cause  dando
precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si applica
la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del  codice  di  procedura
penale. 
  6. Nel corso dei processi di  primo  grado  relativi  ai  reati  in
ordine ai quali, in caso di condanna, deve  trovare  applicazione  la
legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di
procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono  che  la  pena
possa essere contenuta nei limiti di cui  all'articolo  1,  comma  1,
della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza  successiva
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto possono formulare richiesta  di  applicazione  della
pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice  di  procedura
penale, anche se risulti decorso il  termine  previsto  dall'articolo
446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale. 
  7. La richiesta di cui al  comma  6  puo'  essere  formulata  anche
quando sia gia' stata in precedenza  presentata  altra  richiesta  di
applicazione della pena, ma vi sia stato il  dissenso  da  parte  del
pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal  giudice,
sempre che la nuova richiesta  non  costituisca  mera  riproposizione
della precedente». 
 
  All'articolo 4: 
   al comma 1 e' premesso il seguente: 
    «01. Alla  tabella  allegata  all'articolo  126-bis  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  al
capoverso "Art. 187", le parole: "commi 7 e 8" sono sostituite  dalle
seguenti: "commi 1 e 8"»; 
   al comma 1, lettera b), le parole: «comma 2,  del  codice  penale»
sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, del  codice  penale»;
dopo le parole: «puo' essere affidato in  custodia  al  trasgressore»
sono inserite le seguenti: «, salvo che risulti che abbia commesso in
precedenza altre violazioni della disposizione di cui  alla  presente
lettera» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La procedura
di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui  al
comma 2-bis»; 
   al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la  seguente:  «b-bis)
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  "2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un  incidente
stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e,  fatto  salvo
quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il
fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI,  salvo  che  il  veicolo  appartenga  a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223"»; 
   al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e) al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  "La
condanna per il reato di cui  al  periodo  che  precede  comporta  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da sei mesi a due  anni  e  della  confisca  del
veicolo con le stesse modalita' e procedure  previste  dal  comma  2,
lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona  estranea  alla
violazione"»; 
   dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le  parole:  "ed  e'
disposto il fermo amministrativo del veicolo per  novanta  giorni  ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI," sono  sostituite  dalle
seguenti: "e si applicano le  disposizioni  dell'ultimo  periodo  del
comma 1,"»; 
   al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,» sono inserite
le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,». 
 
  All'articolo 5: 
   al comma 1 e' premesso il seguente: 
    «01. All'articolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il  fatto  e'
commesso in concorso da  due  o  piu'  persone,  ovvero  riguarda  la
permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo
alla meta'"»; 
   al comma l, capoverso «5-bis», il primo periodo e' sostituito  dal
seguente: «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque
a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto,  da'  alloggio
ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui
abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione,
e' punito con la reclusione da sei mesi a tre  anni»  e,  al  secondo
periodo, dopo la parola: «irrevocabile» sono  inserite  le  seguenti:
«ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle  parti  a  norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se  e'  stata
concessa la sospensione condizionale della pena,»; 
   dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. All'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  la  parola:
"quindici" e' sostituita dalla seguente: "sette". 
  1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "con l'arresto da  tre
mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000  euro  per  ogni  lavoratore
impiegato" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da  sei
mesi a tre anni e con la multa di  5.000  euro  per  ogni  lavoratore
impiegato"»; 
   nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche  al»  sono  inserite  le
seguenti: «testo unico di cui al». 
 
  All'articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 54»: 
  nel comma  1,  lettera  c),  dopo  la  parola:  «informandone»,  e'
inserita la seguente: «preventivamente»; 
  nel comma 4, al primo periodo,  le  parole  da:  «adotta»  fino  a:
«urgenti» sono sostituite dalle seguenti: «adotta con  atto  motivato
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi
generali  dell'ordinamento,»  e,  al  secondo  periodo,  la   parola:
«tempestivamente» e' sostituita dalla seguente: «preventivamente»; 
   dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e'  disciplinato
l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  4
anche con riferimento  alle  definizioni  relative  alla  incolumita'
pubblica e alla sicurezza urbana»; 
   nel comma 5, le parole: «di cui ai commi 1 e 4 possano comportare»
sono sostituite dalle seguenti: «adottati dai sindaci  ai  sensi  dei
commi 1 e 4 comportino»; 
   dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria o
di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione  europea,  per
la  eventuale  adozione  di  provvedimenti   di   espulsione   o   di
allontanamento dal territorio dello Stato»; 
   nel comma 11, la parola: «anche» e' soppressa. Dopo l'articolo  6,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis. - (Modifica all'articolo 16 della  legge  24  novembre
1981, n. 689). - 1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge  24
novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente: 
  "Per le violazioni ai regolamenti  ed  alle  ordinanze  comunali  e
provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite
edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire  un
diverso importo del pagamento  in  misura  ridotta,  in  deroga  alle
disposizioni del primo comma"». 
 
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7. - (Collaborazione della polizia municipale  e  provinciale
nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio). - 1. I
piani coordinati di controllo  del  territorio  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 17 della legge 26  marzo  2001,  n.  128,  che  possono
realizzarsi anche per  specifiche  esigenze  dei  comuni  diversi  da
quelli  dei  maggiori  centri  urbani,  determinano  i  rapporti   di
reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia
municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato. 
  2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro  della  giustizia,  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso
dello  svolgimento  di  tali  piani  coordinati  di   controllo   del
territorio,  le  modalita'  di  raccordo  operativo  tra  la  polizia
municipale, la polizia provinciale e  gli  organi  di  Polizia  dello
Stato». 
 
  Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis. - (Concorso  delle  Forze  armate  nel  controllo  del
territorio).  -  1.  Per  specifiche  ed  eccezionali   esigenze   di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un  accresciuto
controllo del territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego
di un contingente  di  personale  militare  appartenente  alle  Forze
armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti  militari  o
comunque  volontari  delle  stesse  Forze   armate   specificatamente
addestrati per i compiti da svolgere.  Detto  personale  e'  posto  a
disposizione  dei   prefetti   delle   province   comprendenti   aree
metropolitane  e  comunque  aree  densamente   popolate,   ai   sensi
dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per  servizi  di
vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche' di  perlustrazione  e
pattuglia in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile
per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita'. 
  2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di  cui  al
comma 1  e'  adottato  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato  nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato
maggiore  della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri.  Il  Ministro  dell'interno  riferisce   in
proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
  3. Nell'esecuzione dei servizi di cui  al  comma  1,  il  personale
delle Forze armate non appartenente all'Arma dei  carabinieri  agisce
con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla
identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e
mezzi di trasporto a norma dell'articolo  4  della  legge  22  maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che
possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o  la  sicurezza
dei  luoghi  vigilati,  con  esclusione  delle  funzioni  di  polizia
giudiziaria.  Ai  fini  di  identificazione,   per   completare   gli
accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria,
il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso
i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei
carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le
disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma
2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni  2008  e  2009,  comprendenti  le  spese  per  il
trasferimento  e  l'impiego  del  personale  e   dei   mezzi   e   la
corresponsione  dei  compensi   per   lavoro   straordinario   e   di
un'indennita' onnicomprensiva determinata ai sensi  dell'articolo  20
della legge 26 marzo 2001,  n.  128,  e  comunque  non  superiore  al
trattamento economico accessorio previsto per le  Forze  di  polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,  allo  scopo
parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno  2008
e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo  al
Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni  di  euro
per  l'anno  2008  e  a  8  milioni  di   euro   per   l'anno   2009,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di  euro  per  l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
 
  All'articolo 8: 
  al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
  «a) al comma  1,  le  parole  da:  "schedario  dei  veicoli  rubati
operante" fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:
"schedario  dei  veicoli  rubati  e  allo  schedario  dei   documenti
d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro  elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il  personale
della polizia municipale in possesso della  qualifica  di  agente  di
pubblica  sicurezza  puo'   altresi'   accedere   alle   informazioni
concernenti i  permessi  di  soggiorno  rilasciati  e  rinnovati,  in
relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni"; 
   b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Il personale di cui  al  comma  1  addetto  ai  servizi  di
polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento, presso il
Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi  ai  veicoli
rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti
autonomamente"»; 
   dopo il comma I, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. I  collegamenti,  anche  a  mezzo  della  rete  informativa
telematica dell'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI),
per l'accesso allo  schedario  dei  documenti  d'identita'  rubati  o
smarriti,  nonche'  alle  informazioni  concernenti  i  permessi   di
soggiorno di cui  al  comma  1,  sono  effettuati  con  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI». 
  Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis.  -  (Accesso  degli  ufficiali  e  agenti  di  polizia
giudiziaria appartenenti al  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  al
Centro elaborazione  dati  del  Ministero  dell'interno).  -  1.  Gli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle
capitanerie di porto, per  finalita'  di  sicurezza  portuale  e  dei
trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del
Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9  della
legge 1° aprile 1981, n. 121,  in  deroga  a  quanto  previsto  dallo
stesso articolo,  limitatamente  a  quelli  correlati  alle  funzioni
attribuite agli stessi ufficiali e  agenti  di  polizia  giudiziaria.
Detto personale  puo'  essere,  altresi',  abilitato  all'inserimento
presso il  medesimo  Centro  dei  corrispondenti  dati  autonomamente
acquisiti. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sono  individuati  i
dati e le informazioni  di  cui  al  comma  1  e  sono  stabilite  le
modalita' per effettuare i collegamenti per il relativo accesso. 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  sono  apportate  le   occorrenti
modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma,
della legge 1" aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378». 
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10. - (Modifiche alla legge 31 maggio 1965,  n.  575).  -  1.
Alla legge 31  maggio  1965,  n.  575,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 1, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
"nonche'  ai  soggetti  indiziati   di   uno   dei   reati   previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale"; 
   b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate  all'articolo  1
possono essere proposte  dal  procuratore  nazionale  antimafia,  dal
procuratore della Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  di
distretto ove dimora la persona, dal questore o dal  direttore  della
Direzione investigativa antimafia,  anche  se  non  vi  e'  stato  il
preventivo  avviso,  le  misure  di  prevenzione  della  sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al  terzo  comma
dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  e  successive
modificazioni. 
  2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente  condannata  per  delitto   non   colposo,   con   la
notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di  cui
all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n.  1423.
Si applicano le disposizioni dei  commi  quarto,  ultimo  periodo,  e
quinto del medesimo articolo 4. 
  3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione  delle
misure di prevenzione richieste ai sensi  della  presente  legge,  le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della 
Repubblica di cui al comma 1" 
 
   c) all'articolo 2-bis: 
  1) al comma 1, dopo le parole: "Il  procuratore  della  Repubblica"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  il   direttore   della   Direzione
investigativa antimafia"; 
  2) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis. Le misure di prevenzione personali e  patrimoniali  possono
essere richieste e applicate disgiuntamente. Le  misure  patrimoniali
possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto  proposto
per la loro applicazione. Nel caso la morte  sopraggiunga  nel  corso
del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o  comunque
degli aventi causa"; 
   d) all'articolo 2-ter: 
    1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore
della Repubblica," sono inserite le seguenti:  "del  direttore  della
Direzione investigativa antimafia,"; 
    2) il primo periodo del terzo comma e' sostituito  dal  seguente:
"Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale  dispone
la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti
e' instaurato il procedimento, non possa  giustificare  la  legittima
provenienza  e  di  cui,  anche  per  interposta  persona  fisica   o
giuridica, risulti  essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'  a
qualsiasi  titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio   reddito,
dichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria
attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto  di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego"; 
    3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del  procuratore
della Repubblica," sono inserite le seguenti:  "del  direttore  della
Direzione investigativa antimafia,"; 
  4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Se  la  persona  nei  cui  confronti  e'  proposta  la  misura  di
prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni  al  fine  di
eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca  su
di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro  o  altri
beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non
possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente,  prima
dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede. 
  La confisca puo' essere proposta, in caso di morte del soggetto nei
confronti del  quale  potrebbe  essere  disposta,  nei  riguardi  dei
successori a titolo universale o particolare,  entro  il  termine  di
cinque anni dal decesso. 
  Quando risulti che beni  confiscati  con  provvedimento  definitivo
dopo l'assegnazione o la  destinazione  siano  rientrati,  anche  per
interposta persona, nella disponibilita' o  sotto  il  controllo  del
soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo' disporre la
revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte  dello  stesso
organo che ha disposto il relativo provvedimento. 
  Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o
trasferiti a terzi, con  la  sentenza  che  dispone  la  confisca  il
giudice dichiara la nullita' dei relativi atti di disposizione. 
  Ai fini di cui al comma  precedente,  fino  a  prova  contraria  si
presumono fittizi: 
   a) i trasferimenti e le  intestazioni,  anche  a  titolo  oneroso,
effettuati nei due anni  antecedenti  la  proposta  della  misura  di
prevenzione  nei  confronti  dell'ascendente,  del  discendente,  del
coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche'  dei  parenti
entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; 
   b)  i  trasferimenti  e  le  intestazioni,  a  titolo  gratuito  o
fiduciario, effettuati nei due anni  antecedenti  la  proposta  della
misura di prevenzione"; 
   e)  all'articolo  3-bis,  settimo  comma,  dopo  le  parole:   "su
richiesta  del  procuratore  della  Repubblica"  sono   inserite   le
seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia"; 
   f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e  5,  dopo  le  parole:  "il
procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti:  "presso  il
tribunale del capoluogo del distretto, il direttore  della  Direzione
investigativa antimafia"; 
   g) all'articolo 10-quater, secondo  comma,  dopo  le  parole:  "su
richiesta  del  procuratore  della  Repubblica"  sono   inserite   le
seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia"». 
 
  Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis. - (Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).  -
1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno  1992,  n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,  n.  356,
dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: 
  "2-ter. Nel caso previsto dal comma  2,  quando  non  e'  possibile
procedere  alla  confisca  in  applicazione  delle  disposizioni  ivi
richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro,  dei
beni e delle altre utilita' delle quali il reo ha la  disponibilita',
anche per interposta persona, per un valore equivalente al  prodotto,
profitto o prezzo del reato. 
  2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano  anche  nel
caso di condanna e di applicazione della pena su  richiesta  a  norma
dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale  per  taluno  dei
delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie
di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonche'
dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli  73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico  delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309"». 
 
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11. - (Modifiche alla legge 22 maggio 1975,  n.  152).  -  1.
Alla legge 22  maggio  1975,  n.  152,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: ",  anche  in  deroga
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55," sono soppresse; 
   b) all'articolo  19,  primo  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Nei casi previsti dal presente comma, le  funzioni
e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31  maggio  1965,  n.
575,  al  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale   del
capoluogo  del  distretto  sono  attribuite  al   procuratore   della
Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. 
Nelle udienze  relative  ai  procedimenti  per  l'applicazione  delle
misure di prevenzione di  cui  al  presente  comma,  le  funzioni  di
pubblico ministero possono essere esercitate  anche  dal  procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente"». 
 
  Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 11-bis. - (Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327). -  1.
All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente: 
  "3-bis.  Quando  e'  stata  applicata  una  misura  di  prevenzione
personale nei confronti dei soggetti  di  cui  all'articolo  1  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione puo' essere richiesta
dopo  cinque  anni  dalla  cessazione  della  misura  di  prevenzione
personale. La riabilitazione comporta, altresi',  la  cessazione  dei
divieti previsti dall'articolo 10 della  legge  31  maggio  1965,  n.
575". 
  Art. 11-ter. - (Abrogazione). - 1. L'articolo  14  della  legge  19
marzo 1990, n. 55, e' abrogato». 
 
  All'articolo 12, al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 1,  il
primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il  procuratore  nazionale
antimafia  puo'  disporre,  nell'ambito  dei   poteri   attribuitigli
dall'articolo 371-bis del codice di procedura  penale  e  sentito  il
competente procuratore  distrettuale,  l'applicazione  temporanea  di
magistrati  della  Direzione   nazionale   antimafia   alle   procure
distrettuali  per  la  trattazione   di   singoli   procedimenti   di
prevenzione patrimoniale». 
 
  Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 12-bis. - (Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48).  -  1.
All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1  e'
aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Le disposizioni di cui al comma  3-quinquies  dell'articolo
51 del codice  di  procedura  penale,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, si applicano solo  ai  procedimenti  iscritti  nel
registro di cui all'articolo  335  del  codice  di  procedura  penale
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". 
  Art. 12-ter. - (Modifiche al testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). -  1.  Al  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva  per
i reati di cui agli articoli 416-bis del  codice  penale,  291-quater
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, 73,  limitatamente  alle  ipotesi  aggravate  ai
sensi dell' articolo 80, e 74, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
nonche' per i reati commessi avvalendosi  delle  condizioni  previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli  fini  del
presente  decreto,  il  reddito  si  ritiene  superiore   ai   limiti
previsti"; 
   b) all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato; 
   c) all'articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero  immediatamente,
se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta  ai
sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice  di  procedura  penale,"
sono soppresse; 
   d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto  conto"  sono
inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,". 
  Art. 12-quater. - (Modifica all'articolo 25 delle  disposizioni  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,  n.
448). - 1. All' articolo 25 delle disposizioni sul processo penale  a
carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 settembre  1988,  n.  448,  dopo  il  comma  2-bis,  e'
aggiunto il seguente: 
  "2-ter. Il  pubblico  ministero  non  puo'  procedere  al  giudizio
direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui  cio'
pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore"».