(Allegato 1) (parte 1)
                              ALLEGATO 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112 
 
   All'articolo 1: 
 
   al comma 1: 
   all'alinea, le parole: "economica e finanziaria"  sono  sostituite
dalle seguenti: "economico-finanziaria"; 
   la lettera, identificata per la seconda volta con la  lettera  a),
e' ridenominata come lettera: "b)"; 
   dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
   1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per  l'anno  2009
contiene esclusivamente disposizioni strettamente  attinenti  al  suo
contenuto  tipico  con  l'esclusione  di   disposizioni   finalizzate
direttamente al sostegno  o  al  rilancio  dell'economia  nonche'  di
carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico". 
 
   All'articolo 2: 
 
   al comma 3: 
   al primo  e  al  secondo  periodo,  le  parole:  "Garante  per  le
Comunicazioni", ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:
"per le garanzie nelle comunicazioni"; 
   al primo periodo, le parole: "primo comma,  del"  sono  sostituite
dalle  seguenti:   "comma   1,   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al"; 
   al secondo periodo, le  parole:  "di  cui  all'articolo  4,  terzo
comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249," sono soppresse; 
   al comma 5,  le  parole:  "all'articolo  16,  comma  7  del"  sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 16, comma 7, del testo unico
di cui al"; 
   al comma 8, le parole: "comma 1" sono sostituite  dalle  seguenti:
"comma 4"; 
   al  comma  10,  al  primo  periodo,  le  parole:  "comma  3"  sono
sostituite dalle seguenti: "comma 4" e, al secondo periodo,  dopo  le
parole: "con le modifiche" e' inserita la seguente: "e"; 
   al comma 13, al primo  periodo,  le  parole:  "n.  380/2001"  sono
sostituite dalle seguenti: "6 giugno 2001, n. 380, nonche' il  regime
sanzionatorio previsto dal medesimo decreto" e, al  secondo  periodo,
le parole: "Puo'  applicarsi,  ove  ritenuta  piu'  favorevole"  sono
sostituite dalle seguenti: "Possono  applicarsi,  ove  ritenute  piu'
favorevoli"; 
   al comma 14, ultimo periodo, la parola: "necessita" e'  sostituita
dalla seguente: "necessitano". 
   All'articolo  3,  al  comma  1,  capoverso   6-ter,   la   parola:
"precedente" e' sostituita dalla seguente: "6-bis". 
 
   All'articolo 4: 
 
   al comma 1, le parole: "la valorizzazione" sono  sostituite  dalle
seguenti: "alla valorizzazione"; 
 
   dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto di  natura
non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  la
gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'  essere
autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza  pubblica,
ad istituire un apposito fondo,  attraverso  cui  partecipare,  sulla
base  di  un  adeguato  sistema  di  verifica  della   sostenibilita'
economico-finanziaria delle iniziative, nonche' di garanzie  prestate
dagli   stessi   soggetti   beneficiari   diversi   dalla    pubblica
amministrazione, tale da escludere  la  garanzia  dello  Stato  sulle
iniziative medesime,  anche  in  via  sussidiaria,  e  di  intese  da
stipularsi con le amministrazioni locali, regionali  e  centrali  per
l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva  competenza,
a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo  44  del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui
fondi strutturali, e quelli in cui puo' intervenire il Fondo  europeo
per gli investimenti". 
 
   All'articolo 5, al comma 1: 
 
   al  capoverso  198,  secondo  periodo,  le  parole:  "analizza  le
segnalazioni"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "verifica   le
segnalazioni  delle  associazioni   dei   consumatori   riconosciute,
analizza le ulteriori segnalazioni"; 
   al capoverso 199, le parole: "comma precedente"  sotto  sostituite
dalle seguenti: "comma 198"; dopo le parole:  "camere  di  commercio"
sono inserite le seguenti: ", industria, artigianato  e  agricoltura"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel sito sono altresi'
tempestivamente  pubblicati  ed  aggiornati  quadri   di   confronto,
elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei  principali  beni  di
consumo e durevoli, con particolare riguardo ai  prodotti  alimentari
ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica". 
 
   All'articolo 6: 
 
   al comma 3, le parole: "dall'entrata in  vigore"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore"; 
   al comma 5, al primo periodo, le parole: ", ad eccezione altresi'"
sono sostituite dalla seguente: "e" e, al secondo periodo, le parole:
", per altro" sono sostituite dalla seguente: "inoltre". 
 
   Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
 
   "Art. 6-bis. - (Distretti produttivi e reti di imprese). -  1.  Al
fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle  imprese  attraverso
azioni  di  rete  che  ne   rafforzino   le   misure   organizzative,
l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori
tecnologie,  lo  sviluppo  di  servizi  di  sostegno   e   forme   di
collaborazione tra realta' produttive anche  appartenenti  a  regioni
diverse,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le
caratteristiche e le modalita' di  individuazione  delle  reti  delle
imprese e delle catene di fornitura. 
   2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di
fornitura, quali libere aggregazioni  di  singoli  centri  produttivi
coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine
di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le
disposizioni   concernenti   i    distretti    produttivi    previste
dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione
delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali. 
   3. All'articolo  1  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 366, primo periodo,  dopo  le  parole:  "Ministro  per
l'innovazione e le tecnologie," sono inserite  le  seguenti:  "previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e  sentite  le
regioni interessate,"; 
   b) al comma 368, alla lettera a),  i  numeri  da  1)  a  15)  sono
sostituiti dai seguenti: 
   "1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli  oneri
legati  alle   risorse   umane   e   finanziarie   conseguenti   alla
effettuazione degli adempimenti in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e sentite  le  regioni  interessate,
sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al
comma 366, apposite  semplificazioni  contabili  e  procedurali,  nel
rispetto  della  disciplina  comunitaria,  e  in  particolare   della
direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre  2006,   e
successive modificazioni; 
   2) rimane ferma la facolta' per le  regioni  e  gli  enti  locali,
secondo i propri ordinamenti, di stabilire  procedure  amministrative
semplificate per l'applicazione di tributi propri"; 
   c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo  periodo,  dopo  le
parole  "Ministro  per  la  funzione  pubblica,"  sono  inserite   le
seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
e sentite le regioni interessate,"; 
   d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo  periodo,  dopo  le
parole: "Ministro dell'economia e delle  finanze"  sono  inserite  le
seguenti: ",  previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, e sentite le regioni interessate,"; 
   e) il comma 370 e' abrogato. 
   4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge
23 dicembre  2005,  n.  266,  le  parole:  "anche  avvalendosi  delle
strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo  industriale
di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n.  317"
sono soppresse. 
   5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
   Art. 6-ter. - (Banca del Mezzogiorno). - 1. Al fine di  assicurare
la  presenza  nelle  regioni  meridionali  d'Italia  di  un  istituto
bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e  di  favorirne
la  crescita,  e'  costituita  la  societa'  per  azioni  "Banca  del
Mezzogiorno". 
   2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' nominato il  comitato  promotore,  con  oneri  a
carico delle risorse di cui al comma 4. 
   3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati: 
   a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale e' previsto
che  la  Banca  abbia  necessariamente  sede  in  una   regione   del
Mezzogiorno d'Italia; 
   b) le modalita' di composizione dell'azionariato della  Banca,  in
maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso,  e  il
riconoscimento della funzione di  soci  fondatori  allo  Stato,  alle
regioni,  alle  province,  ai  comuni,  alle  camere  di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura e agli altri  enti  e  organismi
pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una
quota di capitale sociale; 
   c) le modalita' per  provvedere,  attraverso  trasparenti  offerte
pubbliche, all'acquisizione di marchi e  di  denominazioni,  entro  i
limiti delle necessita' operative della Banca,  di  rami  di  azienda
gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari; 
   d) le modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti
internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate  da
organismi sopranazionali  per  lo  sviluppo  delle  aree  geografiche
sottoutilizzate. 
   4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  l'anno  2008
per l'apporto al capitale della Banca da  parte  dello  Stato,  quale
soggetto fondatore. Entro cinque anni  dall'inizio  dell'operativita'
della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale cede alla
Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una. 
   5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 2,5 milioni di  euro,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
   6. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   Art. 6-quater. - (Concentrazione strategica degli  interventi  del
Fondo per le aree sottoutilizzate) - 1.  Al  fine  di  rafforzare  la
concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale  delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo  61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,  su
indicazione  dei  Ministri  competenti  sono  revocate  le   relative
assegnazioni  operate   dal   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di
amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre
2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la  data  del
31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito  di
accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data,  con
esclusione  delle  assegnazioni  per  progetti  di   ricerca,   anche
sanitaria. In ogni caso e' fatta salva la ripartizione dell'85% delle
risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle  regioni
del Centro-Nord. 
   2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe  risorse  ad
esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo  economico,  definisce,  di  concerto  con  i
Ministri interessati, i criteri e le modalita'  per  la  ripartizione
delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
   3. Le risorse oggetto della revoca di cui al  comma  1  che  siano
gia' state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata
nel  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate   alla   unita'
previsionale di base  in  cui  e'  iscritto  il  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate. 
   Art. 6-quinquies. - (Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi
finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale  di  livello
nazionale) - 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il
finanziamento, in  via  prioritaria,  di  interventi  finalizzati  al
potenziamento della rete infrastrutturale di livello  nazionale,  ivi
comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e'
riconosciuta la valenza strategica ai  fini  della  competitivita'  e
della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con gli stanziamenti
nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico  nazionale
per  il  periodo  2007-2013  in  favore  di  programmi  di  interesse
strategico nazionale, di progetti speciali  e  di  riserve  premiali,
fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state
vincolate all'attuazione di  programmi  gia'  esaminati  dal  CIPE  o
destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla
delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82. 
   2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo
economico d'intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo
restando il vincolo di  concentrare  nelle  regioni  del  Mezzogiorno
almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di  delibera
del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere  delle  Commissioni
competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.  Nel
rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio, dell'11 luglio 2006,  e  successive  modificazioni,  i
Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie  per
l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013
possono essere ridefiniti in  coerenza  con  i  principi  di  cui  al
presente articolo. 
   3. Costituisce un principio fondamentale, ai  sensi  dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione,  la  concentrazione,  da  parte
delle regioni, su infrastrutture di  interesse  strategico  regionale
delle  risorse  del  Quadro  strategico  nazionale  per  il   periodo
2007-2013 in sede di predisposizione  dei  programmi  finanziati  dal
Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge
27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,   e   di
ridefinizione  dei  programmi  finanziati   dai   Fondi   strutturali
comunitari. 
   Art. 6-sexies. - (Ricognizione delle risorse per la programmazione
unitaria) - 1. Per promuovere il coordinamento  della  programmazione
statale e regionale ed in  particolare  per  garantire  l'unitarieta'
dell'impianto programmatico del Quadro strategico  nazionale  per  la
politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il  tempestivo  e
coordinato  utilizzo  delle  relative  risorse,  la  Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il   Ministero   dello   sviluppo
economico,  effettua  la  ricognizione  delle  risorse  generate   da
progetti  originariamente  finanziati  con  fonti  di   finanziamento
diverse dai Fondi  strutturali  europei  ed  inseriti  nei  programmi
cofinanziati che siano oggetto di  rimborso  a  carico  del  bilancio
comunitario e del fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le  risorse
che non siano state impegnate attraverso obbligazioni  giuridicamente
vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi operativi  2000-2006
e alla rendicontazione delle annualita' 2007  e  2008  dei  Programmi
operativi 2007-2013, anche  individuando  modalita'  per  evitare  il
disimpegno automatico delle relative risorse impegnate  sul  bilancio
comunitario. 
   2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro
e non oltre novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  la  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri,  su  proposta  dei  Ministri  competenti,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalita'  di
impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le  modalita'  di
attuazione degli interventi che consentano di assicurare la  qualita'
della  spesa  e  di  accelerarne  la  realizzazione  anche   mediante
procedure sostitutive nei  casi  di  inerzia  o  inadempimento  delle
amministrazioni responsabili.  L'intesa,  tenuto  conto  del  vincolo
delle  precedenti  assegnazioni  alle  amministrazioni   centrali   e
regionali, in  attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,  della
Costituzione, individua gli interventi  speciali  per  promuovere  lo
sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con
priorita' per gli interventi finalizzati al potenziamento della  rete
infrastrutturale  di  livello  nazionale  e  regionale  di   cui   e'
riconosciuta la valenza strategica ai  fini  della  competitivita'  e
della coesione. 
   3. Il Comitato interministeriale per la  programmazione  economica
(CIPE) approva l'intesa di cui al  comma  precedente  ed  assume  con
propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione  delle
risorse e all'attuazione della  stessa.  Prima  dell'approvazione  da
parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui  al  periodo
precedente e' trasmessa al Parlamento, ai fini  dell'espressione  del
parere delle competenti Commissioni parlamentari. 
   4.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   sulla   base
dell'intesa di cui ai commi 2 e  3  e  della  riprogrammazione  delle
risorse disponibili approvata  dal  CIPE,  promuove  con  le  singole
regioni  interessate  la  stipula  delle  intese   istituzionali   di
programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b),  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare
il programma degli interventi e le relative modalita' di  attuazione.
Ai fini del conseguimento degli  obiettivi  ed  in  coerenza  con  le
modalita' di  attuazione  del  Quadro  strategico  nazionale  per  la
politica  regionale  di  sviluppo   2007-2013   le   intese   saranno
sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per i rapporti con le regioni. 
   5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente
costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma
3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto". 
 
   All'articolo 7: 
 
   nella rubrica, le parole: "e stipula di  accordi  per  ridurre  le
emissioni di CO2 " sono soppresse; 
   al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
   "d-bis)  promozione  della  ricerca   sul   nucleare   di   quarta
generazione o da fusione"; 
   il comma 3, nonche'  i  commi  quarto  e  quinto,  contraddistinti
rispettivamente dai numeri: "2" e "3", sono soppressi. 
 
   All'articolo 8: 
 
   al comma  1,  dopo  le  parale:  "Consiglio  dei  Ministri,"  sono
inserite le seguenti: "d'intesa con la regione Veneto,",  le  parole:
"Ministro dell'ambiente," sono sostituite dalle  seguenti:  "Ministro
dell'ambiente e della tutela" ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Ai  fini  della  suddetta  attivita'  di  accertamento,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si
avvale  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto"; 
   al comma 2, le parole:  "della  presente  legge"  sono  sostituire
dalle seguenti: "del presente decreto". 
 
   L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
 
   "Art. 11. - (Piano Casa). - 1. Al fine di garantire  su  tutto  il
territorio  nazionale  i  livelli  minimi  essenziali  di  fabbisogno
abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  previa  delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
e d'intesa con la Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, un  piano  nazionale
di edilizia abitativa. 
   2. Il piano e' rivolto all'incremento del  patrimonio  immobiliare
ad uso abitativo  attraverso  l'offerta  di  abitazioni  di  edilizia
residenziale, da realizzare nel rispetto dei  criteri  di  efficienza
energetica  e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,  con   il
coinvolgimento   di   capitali   pubblici   e   privati,    destinate
prioritariamente a prima casa per: 
   a)  nuclei  familiari  a  basso  reddito,  anche  monoparentali  o
monoreddito; 
   b) giovani coppie a basso reddito; 
   c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; 
   d) studenti fuori sede; 
   e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; 
   f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo  1
della legge 8 febbraio 2007, n. 9; 
   g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da  almeno  dieci
anni nel territorio nazionale ovvero  da  almeno  cinque  anni  nella
medesima regione. 
   3. Il piano nazionale di  edilizia  abitativa  ha  ad  oggetto  la
costruzione di nuove abitazioni  e  la  realizzazione  di  misure  di
recupero del patrimonio abitativo esistente ed e'  articolato,  sulla
base di criteri oggettivi che tengano  conto  dell'effettivo  bisogno
abitativo presente nelle diverse realta' territoriali,  attraverso  i
seguenti interventi: 
   a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione
e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero  alla  promozione  di
strumenti finanziari immobiliari innovativi e con  la  partecipazione
di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un  sistema
integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e  la  realizzazione
di immobili per l'edilizia residenziale; 
   b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le  risorse
anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica  in
favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con  le  modalita'
previste dall'articolo 13; 
   c) promozione da parte di privati di  interventi  anche  ai  sensi
della parte II, titolo  III,  capo  III,  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
   d) agevolazioni, anche amministrative, in  favore  di  cooperative
edilizie costituite tra  i  soggetti  destinatari  degli  interventi,
potendosi anche prevedere termini di  durata  predeterminati  per  la
partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo
transitorio dell'esigenza abitativa; 
   e) realizzazione di programmi integrati di promozione di  edilizia
residenziale anche sociale. 
   4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  promuove  la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del  CIPE,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla  effettiva
richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla  dimensione
fisica e demografica del territorio  di  riferimento,  attraverso  la
realizzazione  di  programmi  integrati  di  promozione  di  edilizia
residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da  elevati
livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',  sicurezza
e  sostenibilita'  ambientale  ed  energetica,  anche  attraverso  la
risoluzione dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando  la
partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni
senza che sia stata raggiunta la  predetta  intesa,  gli  accordi  di
programma possono essere comunque approvati. 
   5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche  attraverso
le disposizioni di cui alla parte  II,  titolo  III,  capo  III,  del
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
mediante: 
   a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori
degli interventi di incremento del patrimonio abitativo; 
   b) incrementi premiali di  diritti  edificatori  finalizzati  alla
dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento  della  qualita'
urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di
spazi  pubblici  o  riservati  alle  attivita'  collettive,  a  verde
pubblico o a parcheggi di cui al  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
   c) provvedimenti mirati alla riduzione  del  prelievo  fiscale  di
pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; 
   d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera
a), con la possibilita' di  prevedere  altresi'  il  conferimento  al
fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli
immobili; 
   e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori  come
corrispettivo per la  realizzazione  anche  di  unita'  abitative  di
proprieta' pubblica da destinare alla locazione a  canone  agevolato,
ovvero da  destinare  alla  alienazione  in  favore  delle  categorie
sociali svantaggiate di cui al comma 2. 
   6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a
diversificare, anche tramite  interventi  di  sostituzione  edilizia,
l'abitabilita', in  particolare,  nelle  zone  caratterizzate  da  un
diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano. 
   7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3,
lettera  e),  l'alloggio  sociale,  in  quanto   servizio   economico
generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo  della
notifica degli aiuti di Stato, di cui  agli  articoli  87  e  88  del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, come parte essenziale e
integrante della piu' complessiva offerta  di  edilizia  residenziale
sociale,  che  costituisce  nel  suo   insieme   servizio   abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. 
   8. In sede di attuazione dei programmi di cui  al  comma  4,  sono
appositamente disciplinati le modalita' e i termini per  la  verifica
periodica  delle  fasi  di  realizzazione  del  piano,  in  base   al
cronoprogramma  approvato  e  alle  esigenze  finanziarie,  potendosi
conseguentemente  disporre,  in  caso  di  scostamenti,  la   diversa
allocazione delle risorse finanziarie pubbliche  verso  modalita'  di
attuazione piu'  efficienti.  Le  abitazioni  realizzate  o  alienate
nell'ambito delle procedure  di  cui  al  presente  articolo  possono
essere  oggetto  di  successiva  alienazione   decorsi   dieci   anni
dall'acquisto originario. 
   9. L'attuazione del piano nazionale  puo'  essere  realizzata,  in
alternativa alle previsioni di cui  al  comma  4,  con  le  modalita'
approvative di cui alla parte II, titolo III,  capo  IV,  del  citato
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
   10. Una quota del patrimonio immobiliare del  demanio,  costituita
da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo'  essere  destinata  alla
realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo,  sulla
base di  accordi  tra  l'Agenzia  del  demanio,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso  di
aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli
enti locali. 
   11. Per la migliore realizzazione dei programmi,  i  comuni  e  le
province possono associarsi ai sensi di  quanto  previsto  dal  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni.  I  programmi  integrati  di  cui  al  comma  4   sono
dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si
provvede  con  l'applicazione  dell'articolo  81  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616,  e  successive
modificazioni. 
   12.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal  presente
articolo  e'  istituito  un  Fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   nel   quale
confluiscono le risorse finanziarie di cui  al  l'articolo  1,  comma
1154, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  nonche'  di  cui  agli
articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci
degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo
periodo del presente comma, incompatibili con il  presente  articolo,
restano privi di effetti.  A  tale  scopo  le  risorse  di  cui  agli
articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge  n.  159  del  2007
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli
effetti in termini di indebitamento netto previsti per  ciascun  anno
in sede di iscrizione in bilancio delle risorse  finanziarie  di  cui
alle indicate autorizzazioni di spesa. 
   13. Ai fini del  riparto  del  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso alle abitazioni in  locazione,  di  cui  all'articolo  11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi come  definiti  ai  sensi  del
comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli  immigrati  il
possesso del certificato storico di residenza da  almeno  dieci  anni
nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella  medesima
regione". 
 
   All'articolo 12: 
 
   al primo comma e' premesso il seguente numero: "1."; 
   al comma 1: 
   alla lettera a), le parole: "per effetto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "8-sexiesdecies. Per effetto" e le parole: "Ed i  relativi"
sono sostituite dalle seguenti: "e i relativi"; 
   alla lettera b), le parole: ", 8-duodevicies" sono soppresse; 
   dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
   1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e' aggiunto, in fine, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, il seguente comma: 
   "1-ter. Ove la revoca  di  un  atto  amministrativo  ad  efficacia
durevole o istantanea  incida  su  rapporti  negoziali,  l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli  interessati  e'  parametrato  al
solo danno emergente e tiene conto sia  dell'eventuale  conoscenza  o
conoscibilita' da parte dei contraenti della  contrarieta'  dell'atto
amministrativo  oggetto  di  revoca   all'interesse   pubblico,   sia
dell'eventuale  concorso  dei  contraenti   o   di   altri   soggetti
all'erronea  valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto   con
l'interesse pubblico"". 
 
   All'articolo 13: 
 
   al comma 1, dopo le parole: "delle infrastrutture"  sono  inserite
le seguenti: "e dei trasporti"; 
   al comma 2,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "riconoscimento  del
diritto di  opzione  all'acquisto"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
purche' i soggetti interessati  non  siano  proprietari  di  un'altra
abitazione," e dopo le parole:  "in  favore  dell'assegnatario"  sono
inserite le  seguenti:  "non  moroso  nel  pagamento  del  canone  di
locazione o degli oneri accessori"; 
   dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
   "3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie  di  accedere  a
finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse  all'acquisto
della prima casa, a partire  dal  1°  settembre  2008  e'  istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
gioventu', un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto  della  prima
casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano
occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a  4  milioni  di
euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2009 e 2010. Con decreto del Ministro della  gioventu',  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  disciplinate  le
modalita' operative di  funzionamento  del  Fondo  di  cui  al  primo
periodo. 
   3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto  1954,
n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ai sensi  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388,  possono  essere  ceduti  in  proprieta'  agli
aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24  dicembre
1993, n. 560, a prescindere dai criteri  e  requisiti  imposti  dalla
predetta legge n. 640 del 1954. 
   3-quater. Presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'
istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione  dello
sviluppo del territorio. La dotazione del fondo e'  stabilita  in  60
milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e
30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del  fondo
sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti
destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero
dell'ambiente e lo sviluppo  economico  dei  territori  stessi.  Alla
ripartizione  delle   risorse   e   all'individuazione   degli   enti
beneficiari si provvede con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze in  coerenza  con  apposito  atto  di  indirizzo  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  i  profili  finanziari.  Al
relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di  euro  per  l'anno
2009, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni,  per  il
medesimo  anno,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2008-2010,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2008,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero e, quanto a 30 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della  dotazione
del fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307". 
 
   All'articolo 14, al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  "senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato"  sono  sostituite
dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica". 
 
   Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
 
   "Art. 14-bis. - (Infrastrutture militari) - 1. All'articolo 27 del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) comma 13-ter: 
   1) le parole: "31 ottobre 2008" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2008"; 
   2) le parole: "entro il 31 dicembre, nonche' altre strutture,  per
un valore complessivo pari almeno  a  2.000  milioni  di  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "ad avvenuto completamento delle procedure
di riallocazione concernenti i programmi di cui  ai  commi  13-ter  e
13-ter. 1 "; 
 
   b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: "a procedure  negoziate  con
gli enti territoriali" sono  inserite  le  seguenti:  ",  societa'  a
partecipazioni pubbliche e soggetti privati"; 
   c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonche'  per
le  piu'  generali  esigenze  di  funzionamento,   ammodernamento   e
manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle
strutture  in  dotazione  alle  Forze  armate,  inclusa  l'Arma   dei
carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del  Ministero
della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente  le
cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria  in  relazione
alle  esigenze  di  realizzazione  del  programma  di  cui  al  comma
13-ter.1. Al fondo in conto  capitale  concorrono  anche  i  proventi
derivanti dalle attivita' di valorizzazione  effettuate  dall'Agenzia
del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in  uso
al  Ministero  della  difesa,  oggetto  del  presente   comma.   Alla
ripartizione dei predetti fondi  si  provvede  mediante  uno  o  piu'
decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con  evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze"; 
   d) dopo il comma 13-ter.2 e' inserito il seguente: 
   "13-ter.3. Ai proventi di cui al comma  13-ter.2  non  si  applica
l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  ed
essi sono riassegnati allo stato di previsione  del  Ministero  della
difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato  comma
13-ter.2". 
   2. All'articolo 3, comma 15-ter, del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportare le  seguenti
modificazioni: 
   a) al primo periodo, le parole: "con gli enti  territoriali"  sono
sostituite dalle seguenti:  "di  beni  e  di  servizi  con  gli  enti
territoriali, con le societa'  a  partecipazione  pubblica  e  con  i
soggetti privati"; 
   b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le procedure di
permuta sono effettuate dal  Ministero  della  difesa,  d'intesa  con
l'Agenzia  del  demanio,   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico-contabile". 
   3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del
demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del demanio, individua con apposito decreto  gli  immobili  militari,
non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo  27,  comma  13-ter,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come  da  ultimo
modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo  le
seguenti procedure: 
   a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e  gestioni  dei  beni,
che possono essere effettuate anche ai  sensi  dell'articolo  58  del
presente decreto, in deroga alla legge 24 dicembre 1908,  n.  783,  e
successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17
giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonche'  alle  norme
della contabilita' generale dello Stato, fermi  restando  i  principi
generali  dell'ordinamento  giuridico  contabile,   sono   effettuate
direttamente dal Ministero della  difesa  -  Direzione  generale  dei
lavori   e   del   demanio   che   puo'   avvalersi   del    supporto
tecnico-operativo  di  una  societa'  pubblica  o  a   partecipazione
pubblica con particolare qualificazione professionale  ed  esperienza
commerciale nel settore immobiliare; 
   b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta e'
decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei  lavori
e del demanio, previo parere di congruita' emesso da una  commissione
appositamente nominata dal Ministro della difesa,  presieduta  da  un
magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta  da
rappresentanti dei Ministeri della difesa  e  dell'economia  e  delle
finanze,  nonche'  da  un   esperto   in   possesso   di   comprovata
professionalita' nella materia.  Dall'istituzione  della  commissione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica e ai componenti della stessa non  spetta  alcun  compenso  o
rimborso spese; 
   c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal
Ministero  della  difesa.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
sopravvenute  esigenze  di  carattere  istituzionale   dello   stesso
Ministero; 
   d) i proventi derivanti dalle procedure di  cui  alla  lettera  a)
possono essere destinati, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro  della  difesa,  al  soddisfacimento  delle
esigenze funzionali del Ministero della difesa previa verifica  della
compatibilita'  finanziaria  e  dedotta  la  quota  che  puo'  essere
destinata agli enti territoriali interessati; 
   e) le alienazioni e permute dei beni  individuati  possono  essere
effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo  bene,
determinato  ai   sensi   della   lettera   b),   sia   inferiore   a
quattrocentomila euro; 
   f) ai fini delle permute e delle  alienazioni  degli  immobili  da
dismettere, con cessazione  del  carattere  demaniale,  il  Ministero
della  difesa  comunica,  insieme  alle  schede  descrittive  di  cui
all'articolo 12, comma  3,  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
l'elenco di tali immobili al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  che  si  pronuncia,  entro  il   termine   perentorio   di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in  ordine
alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua,  in  caso
positivo, le parti degli  immobili  stessi  soggette  a  tutela,  con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del
2004.  Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse   storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi  dell'articolo  13  del  citato  codice  di  cui   al   decreto
legislativo n. 42 del  2004.  Le  approvazioni  e  le  autorizzazioni
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del
2004 sono rilasciate o negate entro novanta  giorni  dalla  ricezione
della istanza. Le disposizioni del citato codice di  cui  al  decreto
legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche
dopo la dismissione. 
   4. Ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma
568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle
alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23  dicembre
2000, n. 388,  sono  integralmente  riassegnati  al  fondo  di  parte
corrente istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero  della
difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma  di
cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
 
   All'articolo 15, al comma 2,  le  parole:  "secondaria  superiore"
sono sostituite dalle seguenti: "di secondo grado". 
 
   All'articolo 16: 
 
   al comma 12, le parole:  "senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
Bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; 
   al comma 13, le parole: "della  presente  norma"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del presente decreto". 
 
   All'articolo 17: 
 
   al comma 4, le parole: "precedente comma"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 3"; 
   al comma 5, le parole: "di  attuazione  del  codice  civile"  sono
sostituite dalle seguenti: "per  l'attuazione  del  codice  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo  1942,  n.
318". 
 
   All'articolo  18,  al  comma  1,  le  parole:  "all'entrata"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata" e  le  parole:  "n.
165 del 2001" sono sostituite dalle  seguenti:  "30  marzo  2001,  n.
165". 
 
   All'articolo 20: 
 
   al comma 3, le parole: "il comma 2, lettera  a)  dell'articolo  16
della legge 23 luglio 1991, n. 223 e'  cosi'  sostituito:  "A1"  sono
sostituite dalle seguenti: "la lettera a) del comma  2  dell'articolo
16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita dalla  seguente:
"a) a1"; 
   al comma  4  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155"; 
   al comma 7, le parole:  "della  presente  legge"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del presente decreto"; dopo le parole: "a fronte  di
una pluralita' di domande" sono inserite le seguenti:  "o  di  azioni
esecutive"; la parola: "frazionino"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"frazionano" e le parole: "di  attuazione  del  codice  di  procedura
civile" sono sostituite dalle seguenti: "per l'attuazione del  codice
di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368"; 
   al comma 8, le  parole:  "l'improcedibilita'  della  domanda  puo'
essere  richiesta  dal  convenuto  in  ogni   stato   e   grado   del
procedimento, ivi compresa la fase esecutiva" sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'improcedibilita' delle domande successive alla prima  e'
dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato  e  grado  del
procedimento. Analogamente,  il  giudice  dichiara  la  nullita'  dei
pignoramenti successivi al primo in  caso  di  proposizione  di  piu'
azioni esecutive in violazione del comma 7"; 
   al  comma  9,  le  parole:  "sospende  il  giudizio  o  revoca  la
provvisoria esecutivita' dei decreti" sono sostituite dalle seguenti:
"sospende  il   giudizio   e   l'efficacia   esecutiva   dei   titoli
eventualmente gia' formatisi" e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "a pena di improcedibilita' della domanda"; 
   al comma 10, le parole: "per almeno cinque anni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per almeno dieci anni"; 
   al comma 12, le parole: "della  presente  legge"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del presente decreto". 
 
   All'articolo 21: 
 
   al comma 1, le parole:  "aggiungere  le  parole"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sono aggiunte le seguenti"; 
   dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Dopo l'articolo 4  del  decreto  legislativo  6  settembre
2001, n. 368, e' inserito il seguente: 
   "Art. 4-bis. - (Disposizione transitoria concernente  l'indennizzo
per la violazione delle norme in materia di apposizione e di  proroga
del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, e  fatte  salve  le
sentenze  passate  in  giudicato,  in  caso   di   violazione   delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore  di  lavoro  e'
tenuto  unicamente  ad  indennizzare  il  prestatore  di  lavoro  con
un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un  massimo
di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale  di  fatto,  avuto
riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della  legge  15  luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni""; 
   al comma 2, le parole:  "aggiungere  le  parole"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sono inserite le seguenti"; 
   al comma 3, le parole:  "aggiungere  le  parole"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sono inserite  le  seguenti";  alle  parole:  "fatte
salve" e' premesso il seguente segno d'interpunzione: "," e  dopo  le
parole:  "sul  piano  nazionale"  e'  aggiunto  il   seguente   segno
d'interpunzione: ",". 
 
   All'articolo 22: 
 
   al comma 1, lettera f), dopo  le  parole:  "carattere  stagionale"
sono aggiunte le seguenti: "effettuate da pensionati e da giovani  di
cui alla lettera e), ovvero delle attivita' agricole svolte a  favore
dei soggetti di cui al  l'articolo  34,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 
   al comma 2,  dopo  le  parole:  "comma  4-bis"  sono  inserite  le
seguenti: "del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,"; 
   al comma 3, la parola: "lettera"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"lettere". 
 
   All'articolo 23: 
 
   al comma 3, le parole:  "aggiungere  le  parole"  sono  costituite
dalle seguenti: "sono inserite le seguenti"; 
   al comma 4,  le  parole:  "aggiungere  le  seguenti  parole"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti periodi"; 
   al comma 5: 
   alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999"; 
   alla lettera b), le parole: "commi 3 e  4,  del"  sono  sostituite
dalle seguenti: "commi terzo e quarto, del regolamento di cui al". 
 
   Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente: 
 
   "Art. 23-bis. - (Servizi pubblici locali di rilevanza  economica).
- 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento
e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,  in
applicazione della disciplina comunitaria e al fine  di  favorire  la
piu' ampia diffusione dei principi di  concorrenza,  di  liberta'  di
stabilimento e  di  libera  prestazione  dei  servizi  di  tutti  gli
operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse
generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto  di  tutti
gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi  pubblici
locali  ed  al  livello  essenziale  delle  prestazioni,   ai   sensi
dell'articolo  117,  secondo  comma,   lettere   e)   e   m),   della
Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,
secondo  i  principi  di  sussidiarieta',  proporzionalita'  e  leale
cooperazione. Le disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  si
applicano a tutti  i  servizi  pubblici  locali  e  prevalgono  sulle
relative discipline di settore con esse incompatibili. 
   2. Il conferimento della  gestione  dei  servizi  pubblici  locali
avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di societa'  in
qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica, nel rispetto  dei  principi  del  Trattato  che
istituisce la Comunita' europea e dei principi generali  relativi  ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi  di  economicita',
efficacia,  imparzialita',  trasparenza,  adeguata  pubblicita',  non
discriminazione,  parita'  di  trattamento,   mutuo   riconoscimento,
proporzionalita'. 
   3. In deroga alle modalita' di affidamento  ordinario  di  cui  al
comma 2, per situazioni che, a  causa  di  peculiari  caratteristiche
economiche,  sociali,  ambientali  e  geomorfologiche  del   contesto
territoriale di riferimento,  non  permettono  un  efficace  e  utile
ricorso al mercato, l'affidamento  puo'  avvenire  nel  rispetto  dei
principi della disciplina comunitaria. 
   4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicita' alla  scelta,  motivandola  in  base  ad  un'analisi  del
mercato e contestualmente trasmettere una  relazione  contenente  gli
esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato e  alle  autorita'  di  regolazione  del  settore,  ove
costituite, per l'espressione di un parere sui profili di  competenza
da rendere entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della  predetta
relazione. 
   5. Ferma restando la  proprieta'  pubblica  delle  reti,  la  loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati. 
   6.  E'  consentito  l'affidamento  simultaneo  con  gara  di   una
pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in  cui  possa  essere
dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In  questo
caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non  puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della  durata  degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore. 
   7. Le regioni e gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  possono  definire,  nel  rispetto   delle   normative
settoriali, i bacini di gara per i diversi  servizi,  in  maniera  da
consentire lo sfruttamento delle economie  di  scala  e  di  scopo  e
favorire una maggiore efficienza ed efficacia  nell'espletamento  dei
servizi, nonche' l'integrazione  di  servizi  a  domanda  debole  nel
quadro di servizi piu' redditizi, garantendo il raggiungimento  della
dimensione minima efficiente a livello di impianto per piu'  soggetti
gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale. 
   8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le  concessioni
relative  al  servizio  idrico  integrato  rilasciate  con  procedure
diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre  la
data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente affidante. Sono escluse  dalla  cessazione  le  concessioni
affidate ai sensi del comma 3. 
   9. I soggetti titolari della gestione di servizi  pubblici  locali
non affidati mediante le procedure competitive di  cui  al  comma  2,
nonche' i soggetti cui e' affidata  la  gestione  delle  reti,  degli
impianti e delle altre  dotazioni  patrimoniali  degli  enti  locali,
qualora  separata  dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero  in  ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
altre societa' che siano  da  essi  controllate  o  partecipate,  ne'
partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente  non  si
applica alle societa' quotate in mercati  regolamentati.  I  soggetti
affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono  comunque
concorrere  alla  prima  gara  svolta  per  l'affidamento,   mediante
procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico  servizio
gia' a loro affidato. In ogni caso, entro la  data  del  31  dicembre
2010, per l'affidamento dei servizi  si  procede  mediante  procedura
competitiva ad evidenza pubblica. 
   10. Il Governo, su proposta del Ministro per  i  rapporti  con  le
regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sentita   la
Conferenza unificata di cui al l'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o  piu'  regolamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, al fine di: 
   a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti  di
servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno e l'osservanza
da parte delle societa' in house e delle  societa'  a  partecipazione
mista pubblica e  privata  di  procedure  ad  evidenza  pubblica  per
l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; 
   b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita' e  di
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i  comuni
con un limitato numero di  residenti  possano  svolgere  le  funzioni
relative  alla  gestione  dei  servizi  pubblici  locali   in   forma
associata; 
   c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di  regolazione
e  le  funzioni  di  gestione  dei  servizi  pubblici  locali,  anche
attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita'; 
   d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile
ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili
in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici  locali
di rilevanza economica in  materia  di  rifiuti,  trasporti,  energia
elettrica e gas, nonche' in materia di acqua; 
   e) disciplinare, per i settori diversi  da  quello  idrico,  fermo
restando il limite  massimo  stabilito  dall'ordinamento  di  ciascun
settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con  procedure
diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase
transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle  gestioni  in
essere alle disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  prevedendo
tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in  essere  debbano
cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo; 
   f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocita' ai  fini
dell'ammissione alle gare di imprese estere; 
   g) limitare, secondo criteri di  proporzionalita',  sussidiarieta'
orizzontale e razionalita' economica, i casi di  gestione  in  regime
d'esclusiva dei servizi  pubblici  locali,  liberalizzando  le  altre
attivita' economiche di prestazione di servizi di interesse  generale
in ambito locale compatibili con  le  garanzie  di  universalita'  ed
accessibilita' del servizio pubblico locale; 
   h) prevedere nella disciplina degli affidamenti  idonee  forme  di
ammortamento  degli  investimenti  e  una  durata  degli  affidamenti
strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli
investimenti; 
   i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione  dei  beni,
di proprieta' del precedente gestore, necessari per  la  prosecuzione
del servizio; 
   l) prevedere adeguati  strumenti  di  tutela  non  giurisdizionale
anche con riguardo agli utenti dei servizi; 
   m) individuare  espressamente  le  norme  abrogate  ai  sensi  del
presente articolo. 
   11. L'articolo 113 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267,  e   successive   modificazioni,   e'   abrogato   nelle   parti
incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. 
   12. Restano salve le procedure di affidamento  gia'  avviate  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto". 
 
   All'articolo 24: 
 
   al  comma  1,  la  parola:  "sessantesimo"  e'  sostituita   dalla
seguente: "centottantesimo" e sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "e salva l'applicazione dei commi 14 e  15  dell'articolo  14
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "1-bis.  Il  Governo   individua,   con   atto   ricognitivo,   le
disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto
connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi  inseriti
nell'Allegato A". 
 
   All'articolo 25: 
 
   al comma 1, le parole: "dall'entrata in  vigore"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore"; 
   al comma 3, dopo le parole: "10 gennaio 2006, n. 4," sono inserite
le seguenti: "convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  marzo
2006, n. 80,". 
 
   L'articola 26 e' sostituito dal seguente: 
 
   "Art. 26. - (Taglia-enti) - 1. Gli enti pubblici non economici con
una dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli
ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e
degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  degli
enti  la  cui  funzione  consiste   nella   conservazione   e   nella
trasmissione della memoria della  Resistenza  e  delle  deportazioni,
anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n.  211,  istitutiva
della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva  del
Giorno del ricordo, nonche'  delle  Autorita'  portuali,  degli  enti
parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al  novantesimo  giorno
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con  decreto  dei
Ministri per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  per  la
semplificazione normativa, da emanarsi  entro  il  predetto  termine.
Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici,  per
i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati  emanati  i
regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2  della
legge 24 dicembre 2007, n.  244.  Nei  successivi  novanta  giorni  i
Ministri  vigilanti  comunicano   ai   Ministri   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione e per  la  semplificazione  normativa
gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. 
   2.  Le  funzioni  esercitate  da  ciascun  ente   soppresso   sono
attribuite  all'amministrazione  vigilante  ovvero,   nel   caso   di
pluralita' di amministrazioni  vigilanti,  a  quella  titolare  delle
maggiori   competenze   nella   materia   che    ne    e'    oggetto.
L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a  titolo  universale
all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,  anche  controverso,  e  ne
acquisisce le risorse finanziarie,  strumentali  e  di  personale.  I
rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  alla   prima   scadenza
successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere  rinnovati
o prorogati. 
   3. Il comma 636 dell'articolo 2 e  l'allegato  A  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogali. 
   4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta
legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) le parole: "Ministro per le  riforme  e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione" sono sostituite dalle  seguenti:  "Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per  la
semplificazione normativa"; 
   b) le parole: "amministrative pubbliche statali"  sono  sostituite
dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo  Stato,  anche
in forma associativa,"; 
   c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite dalle  seguenti:  "31
dicembre 2008". 
   5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165,
le parole: "e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze"  sono
sostituite dalle seguenti:  ",  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro per la semplificazione normativa". 
   6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1,  comma
724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e la relativa  dotazione  finanziaria,  pari  a  due
milioni di euro annui,  comprensiva  delle  risorse  gia'  stanziate,
confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
   7.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con  le  regioni,
sono determinate le finalita' e le modalita' di  utilizzazione  delle
risorse di cui al comma 6". 
   All'articolo 27, al comma 2, le parole: "dalla data di conversione
del presente decreto-legge" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto". 
 
   All'articolo 28: 
 
   al comma 1, le parole: "Istituto  di  ricerca  per  la  protezione
ambientale  (IRPA)"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)"; 
   al comma 2, le parole: "L'IRPA" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"L'ISPRA" e le  parole:  "convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'articolo  1,  comma  1,  della  legge"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge"; 
   al comma 3, le parole: "dell'IRPA" sono sostituite dalle seguenti:
"dell' ISPRA"; 
   al comma 4, le parole: "Istituto  di  ricerca  per  la  protezione
ambientale  (IRPA)"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)"; 
   al comma 5, le parole: "dell'IRPA" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'ISPRA"; 
   al comma 6, dopo le parole:  "Dall'attuazione"  sono  inserite  le
seguenti: "dei commi da 1 a 5"; 
   dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
   "6-bis.  L'Avvocatura  dello  Stato  continua   ad   assumere   la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi  attivi  e  passivi
avanti  le   Autorita'   giudiziarie,   i   collegi   arbitrali,   le
giurisdizioni amministrative e speciali"; 
   al comma 7, dopo le parole: "all'articolo 10 del" sono inserite le
seguenti: "regolamento di cui al"; 
   al comma 9, al primo  periodo,  le  parole:  "di  cui  al  periodo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 7" e, al
secondo periodo, le parole:  "e'  garantita"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e' garantito"; 
   al comma 10, dopo le parole: "all'articolo 2 del" sono inserite le
seguenti: "regolamento di cui al"; 
   al comma 11, dopo le parole:  "comma  3,  del"  sono  inserite  le
seguenti: "regolamento di cui  al"  e  le  parole:  "dall'entrata  in
vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla  data  di  entrata  in
vigore"; 
   al comma 12, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 3, del" sono
sostituite dalle seguenti: "di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
regolamento di cui al" e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
", provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina  dei  nuovi
componenti, con quelli in carica alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto"; 
   al comma 13, dopo le parole: "Dall'attuazione"  sono  inserite  le
seguenti: "dei commi da 7 a 12" e le parole: ", compresa  l'attivita'
dei commissari di cui al comma 11," sono soppresse. 
 
   All'articolo 29: 
 
   al comma 1: 
   all'alinea, dopo le parole: "34 del" sono  inserite  le  seguenti:
"codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al"; 
   il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente: 
   "1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto  dati  personali  non
sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli  costituiti
dallo  stato  di  salute  o  malattia   dei   propri   dipendenti   e
collaboratori anche a  progetto,  senza  indicazione  della  relativa
diagnosi,  ovvero  dall'adesione  ad  organizzazioni  sindacali  o  a
carattere  sindacale,  la   tenuta   di   un   aggiornato   documento
programmatico  sulla  sicurezza   e'   sostituita   dall'obbligo   di
autocertificazione,  resa  dal  titolare  del  trattamento  ai  sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto  tali
dati in osservanza delle altre misure  di  sicurezza  prescritte.  In
relazione  a  tali  trattamenti,  nonche'  a   trattamenti   comunque
effettuati per correnti  finalita'  amministrative  e  contabili,  in
particolare presso piccole e medie imprese, liberi  professionisti  e
artigiani, il Garante, sentito il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa,  individua  con  proprio  provvedimento,   da   aggiornare
periodicamente,   modalita'   semplificate   di   applicazione    del
disciplinare tecnico di cui all'Allegato B)  in  ordine  all'adozione
delle misure minime di cui al comma 1."; 
   i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: 
   "2. In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  il
provvedimento  di  cui  al  comma  1  e'  adottato  entro  due   mesi
dall'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  decreto
stesso."; 
   al comma 4, capoverso, alle parole: "La notificazione" e' premesso
il seguente numero: "2." e i successivi capoversi, identificati con i
numeri: "1)", "2)", "3)", "4)", "5)"  e  "6)",  sono  rispettivamente
contraddistinti con le seguenti lettere: "a)", "b)", "c)", "d)", "e)"
e "f)"; 
   al comma  4,  capoverso,  numero  1),  le  parole:  "di  un"  sono
sostituite dalle seguenti: "le modalita' per individuare il"; 
   al comma 5, le parole:  "dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge" sono sostituite dalle seguenti:  "dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto"; 
   dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
   "5-bis.  All'articolo  44,  comma  1,  lettera  a),  del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole:
"o mediante regole di  condotta  esistenti  nell'ambito  di  societa'
appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato puo'  far  valere  i
propri diritti nel  territorio  dello  Stato,  in  base  al  presente
codice, anche in ordine all'inosservanza  delle  garanzie  medesime".
All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e  le  tecnologie",
sono inserite le seguenti: "e  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa"". 
 
   All'articolo 30: 
 
   al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  "Resta
salvo il rispetto della disciplina comunitaria."; 
   al  comma  3,  le  parole:  "e  successive  modificazioni,"   sono
soppresse e le parole: "dall'entrata in vigore della presente  legge"
sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, previo parere della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano,". 
 
   All'articolo 31: 
 
   al comma 1,  le  parole:  "L'articolo  3"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "All'articolo 3" e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le  carte  di
identita' rilasciate a partire dal  1°  gennaio  2010  devono  essere
munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui
si riferiscono""; 
   al comma 2, le parole:  "della  presente  legge"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del presente decreto". 
 
   All'articolo 32, comma 1: 
 
   alla lettera a), le parole: "euro  5.000"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "5.000 euro" e le parole:  "euro  12.500"  sono  sostituite
dalle seguenti: "12.500 euro"; 
   alla  lettera  b),  la  parola:  "abrogato"  e'  sostituita  dalla
seguente: "soppresso". 
 
   All'articolo 33: 
 
   al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  "della   Repubblica
italiana" sono soppresse: 
   al comma 2, le parole:  "nella  presente  legge"  sono  sostituite
dalle seguenti: "nel presente decreto"; 
   al comma 3: 
   all'alinea, dopo le parole: "8-bis del" sono inserite le seguenti:
"regolamento di  cui  al"  e  le  parole:  "n.  322  del  1998"  sono
sostituite dalle seguenti: "22 luglio 1998, n. 322,"; 
   la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
   "b) al comma 6, le parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e
le parole: "degli stessi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "della
stessa"". 
 
   L'articolo 34 e' soppresso. 
 
   All'articolo 35: 
 
   al comma 1, le parole: "Entro il 31 marzo  2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2008"; 
   al comma 2, le  parole:  "decreto  ministeriale"  sono  sostituite
dalle seguenti: "regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico" e le parole: "e' soppresso" sono sostituite dalle
seguenti: ", e' abrogato"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8  e
9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192". 
 
   All'articolo 36: 
 
   al comma 1, le parole: "della legge 4 dicembre 2007, n. 244"  sono
sostituite dalle seguenti: ", della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e
la parola: "sostituiti" e' sostituita dalla seguente: "sostituite"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "1-bis.  L'atto  di  trasferimento  di  cui   al   secondo   comma
dell'articolo 2470 del codice civile  puo'  essere  sottoscritto  con
firma digitale, nel  rispetto  della  normativa  anche  regolamentare
concernente  la  sottoscrizione  dei  documenti  informatici,  ed  e'
depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro  delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura
di un  intermediario  abilitato  ai  sensi  dell'articolo  31,  comma
2-quater, della legge  24  novembre  2000,  n.  340.  In  tale  caso,
l'iscrizione del trasferimento  nel  libro  dei  soci  ha  luogo,  su
richiesta dell'alienante e  dell'acquirente,  dietro  esibizione  del
titolo da cui  risultino  il  trasferimento  e  l'avvenuto  deposito,
rilasciato dall'intermediario che  vi  ha  provveduto  ai  sensi  del
presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli
atti di cui al presente comma."; 
   nella rubrica, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
Sottoscrizione   dell'atto   di   trasferimento   di   partecipazioni
societarie". 
 
   All'articolo 37,  al  comma  1,  le  parole:  "della  solidarieta'
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "delle politiche sociali"  e
dopo le parole: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata"  sono
aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131". 
 
   All'articolo 38: 
 
   al comma 2, le  parole:  "seconda  comma"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "secondo comma" e le parole: "lettera m)"  sono  sostituite
dalle seguenti: "lettere m) e p)"; 
   al comma 3, alinea, dopo le parole:  "semplificazione  normativa,"
sono inserite le seguenti: "sentita la Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni,"  e  dopo  le  parole:  "per  le  attivita'
produttive di cui al" sono inserite le seguenti: "regolamento di  cui
al"; 
   al comma 3, lettera a), le parole:  "per  conto"  sono  sostituite
dalle seguenti: "in luogo"  e  dopo  le  parole:  "lettera  c)"  sono
inserite le seguenti: "e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40"; 
   al comma 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
   "a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso   apposite   misure
telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'   relative   alla
costituzione   dell'impresa   di   cui   alla   comunicazione   unica
disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e  le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla  lettera  a)
del presente comma"; 
   al comma 3, lettera b), le parole: "direttiva del Consiglio e  del
Parlamento europeo del 12 dicembre  2006,  n.  123"  sono  sostituite
dalle seguenti: "direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2006"; 
   al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
   "d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il
cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a),
esercitano le funzioni relative  allo  sportello  unico,  delegandole
alle camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  le
quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che  assume  la
denominazione di "impresainungiorno", prevedendo  forme  di  gestione
congiunta con l'ANCI"; 
   al comma 3, lettera f), la parola: "d.i.a."  e'  sostituita  dalle
seguenti: "dichiarazione di inizio attivita'"; 
   al  comma  4,  le  parole:  "lettera  b)"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "lettera  c)"  e  dopo  le  parole:   "Ministro   per   la
semplificazione normativa"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,"; 
   al comma 5, le parole: "del decreto-legge  n.  4  del  2006"  sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,". 
 
   All'articolo 39: 
 
   al comma 2, la parola: "comprese" e'  sostituita  dalla  seguente:
"compresi": 
   al comma 6, terzo periodo, le parole: "comma  4"  sono  sostituite
dalle seguenti: "quarto comma"; 
   al comma 8, dopo le parole: "dell'articolo 23 del"  sono  inserite
le seguenti: "testo unico di cui al" e dopo le parole: "dall'articolo
4" sono inserite le seguenti: ", primo comma"; 
   al comma 10: 
   all'alinea,  le  parole:  "soppressi,  e"  sono  sostituite  dalla
seguente: "abrogati,"; 
   alla lettera a), alle parole: "regio  decreto"  sono  premesse  le
seguenti: "regolamento di cui al"; 
   alla lettera c) e alla  lettera  e),  alle  parole:  "decreto  del
Presidente della Repubblica" sono premesse le seguenti: "testo  unico
di cui al"; 
   alla lettera  h),  alle  parole:  "decreto  del  Presidente  della
Repubblica" sono premesse le seguenti: "regolamento di cui al"; 
   alla lettera i), le parole: "nella legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dalla legge"; 
   alla lettera k), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002". 
 
   All'articolo 40: 
 
   al comma 1, capoverso, alle parole: "1. Per lo  svolgimento"  sono
premesse le seguenti: "Art. 5. - (Tenuta dei  libri  e  documenti  di
lavoro). -"; 
   al comma  2,  le  parole:  "nella  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dalla legge"; 
   al comma 3, lettera a), le parole: "sono abrogate" sono sostituite
dalle seguenti: "sono soppresse"; 
   al  comma  4,  le  parole:  "Ministro  per  l'innovazione   e   le
tecnologie" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione"; 
   al comma 6, le parole: "decreto del Presidente della Repubblica n.
324 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324". 
 
   All'articolo 41: 
 
   ai  commi  1  e  2,  le  parole:  "inserire  le  parole",  ovunque
ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono   inserite   le
seguenti"; 
   ai  commi  3  e  4,  le  parole:  "inserire  le  parole",  ovunque
ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono   aggiunte   le
seguenti"; 
   al comma 7, alle parole: "Le disposizioni" e' premessa la seguente
cifra: "1." e le parole: "In assenza di specifiche disposizioni" sono
sostituite dalle seguenti: "Per il settore  privato,  in  assenza  di
specifiche disposizioni"; 
   al comma 8, le parole: "articolo 9, comma 3" sono sostituite dalle
seguenti: "articolo 9, comma 1 "; 
   al comma 11, la parola: "eliminare" e' soppressa e sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "sono soppresse"; 
   al comma 12, la parola: "eliminare" e' soppressa e sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "sono soppresse"; 
   al comma 13, le parole: "decreto legislativo  2003,  n.  66"  sono
sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo  8  aprile  2003,  n.
66". 
 
   All'articolo 42: 
 
   al comma 1: 
   all'alinea, dopo  le  parole:  "rispetto  del"  sono  inserite  le
seguenti: "codice di cui al"; 
   alla lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo,  le  parole:
"Fuori dai casi sopra  previsti,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Fuori dei casi previsti dal comma 6,"; 
   alla lettera b), numero 4), capoverso, primo periodo,  le  parole:
"Fuori dai casi sopra  previsti,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,  relativamente
agli elenchi, anche gia' pubblicati, concernenti i periodi  d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre  2004,  e  comunque  fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione
degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e  terzo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e 69, comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati  dal  comma  1  del
presente articolo, puo' essere effettuata anche  mediante  l'utilizzo
delle reti di comunicazione elettronica come  definite  dall'articolo
4, comma 2, lettera c), del codice in materia di protezione dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.". 
 
   All'articolo 43: 
 
   al comma 1: 
   all'alinea,  dopo  le  parole:  "di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: ", con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per  quanto
riguarda  le  attivita'  della  filiera  agricola  e  della  pesca  e
acquacoltura,"; 
   alle lettere b) e c), le parole: "dell'eventuali  opere",  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "delle eventuali opere"; 
   al comma 3, secondo periodo, le parole: "Ministero per lo sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello  sviluppo
economico," e le parole: "di entrata in vigore della presente  legge"
sono sostituite dalle seguenti: "di entrata in  vigore  del  presente
decreto"; 
   al comma 4, le parole: "precedente comma"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 3", le parole: "Ministero per lo sviluppo economico"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo  economico"
e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "e  lo  sviluppo
d'impresa Spa"; 
   al comma 5, le parole:  "dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge" sono sostituite dalle seguenti:  "della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto"; 
   al  comma  7,  dopo  le  parole:  "dall'Agenzia"  e'  inserita  la
seguente: "nazionale" e dopo la parola: "investimenti" sono  inserite
le seguenti: "e lo sviluppo d'impresa Spa"; 
   dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
   "7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2009". 
 
   All'articolo 44: 
 
   al comma 1, alinea, le parole:  "senza  oneri  aggiuntivi  per  la
finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: ",  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; 
   al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera. 
   "b-bis) mantenimento del diritto  all'intero  contributo  previsto
dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14  agosto  1991,  n.
278, anche in presenza di riparto percentuale tra  gli  altri  aventi
diritto, per le  imprese  radiofoniche  private  che  abbiano  svolto
attivita' di interesse generale ai sensi della legge 7  agosto  1990,
n. 250.". 
 
   All'articolo 45: 
 
   al comma 2, le lettere: "a) a)", "b) b)", "c) c)", "d) d)" ed  "e)
e)" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "a)", "b)", "c)",
"d)" ed "e)"; 
   al comma 3, terzo periodo, la parola: "rinvenienti" e'  sostituita
dalla seguente: "rivenienti" e la parola:  "iscritti"  e'  sostituita
dalla seguente: "iscritte"; 
   nella  rubrica,  le  parole:  "Commissione  spesa  pubblica"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Commissione  tecnica  per  la  Finanza
pubblica". 
 
   All'articolo 46: 
 
   al comma 1: 
   all'alinea,  dopo  la  parola:  "convertito"  sono   inserite   le
seguenti: ", con modificazioni,"; 
   al capoverso,  ultimo  periodo,  le  parole:  "e'  abrogato"  sono
sostituite dalle seguenti: ", convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso"; 
   al comma 3, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"degli enti territoriali". 
 
   Dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: 
 
   "Art. 46-bis. - (Revisione dei distacchi, delle aspettative e  dei
permessi sindacali). - 1. Al fine di valorizzare le  professionalita'
interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  e'  disposta  una
razionalizzazione  e  progressiva  riduzione  dei  distacchi,   delle
aspettative e dei  permessi  sindacali.  Le  somme  rivenienti  dalle
riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad
apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio   dello   Stato.   La
disposizione di cui al primo ed al secondo  periodo  non  si  applica
agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale  o  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  del  Servizio  sanitario
nazionale. Le  somme  versate  ai  sensi  del  secondo  periodo  sono
riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri dell'interno  e  dell'economia  e  delle  finanze,  le
risorse   del   fondo   sono   destinate   al   finanziamento   della
contrattazione    integrativa    delle    amministrazioni    indicate
nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle  amministrazioni  interessate
dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2". 
 
   All'articolo 51: 
 
   al comma 1, prima delle  parole:  "decreto  del  Presidente  della
Repubblica" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; 
   al comma 5, lettera a), capoverso, prima  delle  parole:  "decreto
del  Presidente  della  Repubblica"  sono   inserite   le   seguenti:
"regolamento di cui al". 
   All'articolo 52, al comma 1, le parole da: "Dopo  l'articolo  227"
fino a: "Capo I" sono sostituite dalle  seguenti:  "Alla  parte  VII,
titolo II, del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 227,  e'  aggiunto
il seguente capo: "Capo VI-bis"". 
 
   All'articolo 54. 
 
   al comma 2, dopo le parole: "articolo 2, comma 1,"  sono  inserite
le seguenti: "della legge 24 marzo 2001, n. 89," e le parole: ",  nei
sei mesi antecedenti alla scadenza  dei  termini  di  durata  di  cui
all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b)."" sono soppresse; 
   al comma 3, lettera a), le parole: "primo comma"  sono  sostituite
dalle seguenti: "secondo comma" e le  parole:  "le  prime  tre"  sono
sostituite dalle seguenti: ": le prime tre". 
 
   All'articolo 55: 
 
   al comma 1, primo periodo, le parole: "alla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo" sono sostituite dalle  seguenti:  "alla
data di entrata in vigore del presente decreto" e le  parole:  "dalla
data di entrata in vigore  del  presente  articolo"  sono  sostituite
dalle seguenti:  "dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto"; 
   al comma 2, le parole: "del  presente  articolo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del presente decreto". 
 
   All'articolo 56, al comma 1, le parole: "dopo la  sua  entrata  in
vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data della sua entrata
in vigore". 
 
   All'articolo 57: 
 
   al comma 1, le parole: "n. 422 del  1997"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,"; 
   al  comma   2,   ovunque   ricorrono,   le   parole:   "Conferenza
Stato-Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano"; 
   al comma 3, primo periodo, le parole: "dall'entrata in vigore  del
presente provvedimento" sono sostituite dalle seguenti:  "dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto"; 
   al comma 4, dopo le parole: "possono  affidare"  e'  soppressa  la
virgola. 
 
   All'articolo 58: 
 
   al comma 1, dopo le parole: "di Governo individua"  sono  inserite
le seguenti: "redigendo apposito elenco": 
   al comma 1, secondo periodo, le parole: "Piano delle  Alienazioni"
sono  sostituite  dalle  seguenti:   "piano   delle   alienazioni   e
valorizzazioni"; 
   al comma 2, le parole: "piano delle alienazioni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "piano delle alienazioni  e  valorizzazioni"  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La verifica di conformita' e'
comunque  richiesta  e  deve  essere  effettuata  entro  un   termine
perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di   ricevimento   della
richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati  come
agricoli dallo strumento urbanistico  generale  vigente,  ovvero  nei
casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento
dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente."; 
   al comma 3, le parole: "Gli elenchi di cui ai commi 1  e  2"  sono
sostituite dalle seguenti: "Gli elenchi di cui al comma 1"; 
   al comma 5, le parole: "negli elenchi di cui ai commi 1 e 2," sono
sostituite dalle seguenti: "negli elenchi di cui al comma 1"; 
   al comma 6: 
   al primo periodo, le parole: "negli elenchi  di  cui  al  presente
articolo" sono sostituite dalle seguenti: "negli elenchi  di  cui  al
comma 1"; 
   al secondo  periodo,  le  parole:  "del  suddetto  articolo"  sono
sostituite  dalle   seguenti:   "dell'articolo   3-bis   del   citato
decreto-legge n. 351 del 2001"; 
   al terzo periodo, dopo le  parole:  "comma  5"  sono  inserite  le
seguenti: "dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge  n.  351  del
2001"; 
   al comma 7, le parole: "di cui  all'articolo  1"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui al comma 1"; 
   al comma 8, le parole: "negli elenchi di cui al presente articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "negli elenchi di cui al comma 1"; 
   al comma 9, le parole: "negli elenchi di cui all'articolo 1"  sono
sostituite dalle seguenti: "negli elenchi di cui al comma 1". 
 
   All'articolo 59, al comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "In ogni caso, la quota  percentuale  del  capitale  sociale
detenuta dallo Stato non puo' risultare inferiore al 30 per cento". 
 
   All'articolo 60: 
 
   al  comma  2,  le  parole:  "aventi  natura  obbligatoria,"   sono
sostituite dalle seguenti: "aventi natura obbligatoria;"; 
   i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti: 
   "3. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilita' con
la legge annuale di bilancio, in via sperimentale,  limitatamente  al
prossimo esercizio finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto
dell'invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica  e
dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni  e  per
programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere  rimodulate
tra i programmi le dotazioni  finanziarie  di  ciascuna  missione  di
spesa, fatta eccezione per le spese di natura  obbligatoria,  per  le
spese in annualita' e a pagamento  differito.  Le  rimodulazioni  tra
spese di funzionamento e spese per  interventi  sono  consentite  nel
limite del 10 per cento delle risorse stanziate  per  gli  interventi
stessi. Resta precluso l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in
conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato  a
ciascuno  stato  di  previsione   della   spesa   sono   esposte   le
autorizzazioni legislative ed i relativi importi  da  utilizzare  per
ciascun programma. 
   4. Ciascun Ministro prospetta le  ragioni  della  riconfigurazione
delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri
per il miglioramento  della  economicita'  ed  efficienza  e  per  la
individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione
di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il  termine  di
cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 e'
differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008. 
   5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun  Ministero
di cui al comma 3 possono essere proposte nel  disegno  di  legge  di
assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In tal caso,
dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le
rimodulazioni  possono   essere   comunque   attuate,   limitatamente
all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura  tale
da non pregiudicare il conseguimento delle finalita'  definite  dalle
relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10  per  cento
delle risorse finanziarie complessivamente stanziate  dalle  medesime
leggi, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili  di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.  Decorso  inutilmente  il  termine
senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. Il  Governo,  ove  non
intenda conformarsi alle  condizioni  formulale  con  riferimento  ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere  gli  schemi  di  decreto
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,  per  i
pareri  definitivi  delle  Commissioni  competenti  per   i   profili
finanziari, che devono essere  espressi  entro  dieci  giorni.  Fatto
salvo quanto previsto dagli  articoli  2,  comma  4-quinquies,  della
citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso  si  tratti
di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni  di
legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per  i  profili
di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo
periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il  Parlamento  non
approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno  di
legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo
17 della legge n. 468 del 1978.  Le  rimodulazioni  proposte  con  il
disegno di legge  di  assestamento  o  con  gli  altri  provvedimenti
adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468  del  1978  o
con   i   decreti   ministeriali   si   riferiscono    esclusivamente
all'esercizio in corso. 
   6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.
126, e' abrogato. 
   7. Ai fini di  assicurare  il  rispetto  effettivo  dei  parametri
imposti in sede internazionale e del patto di stabilita' e  crescita,
nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti  legislativi,
qualora  siano  prevedibili  specifici  e  rilevanti  effetti   sugli
andamenti  tendenziali  del  fabbisogno  del   settore   pubblico   e
dell'indebitamento  netto  del  conto  consolidato  delle   pubbliche
amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze  fornisce
i relativi elementi di valutazione nella  relazione  tecnica  di  cui
all'articolo 11-ter della  legge  n.  468  del  1978,  con  specifico
riferimento agli effetti che le  innovazioni  hanno  sugli  andamenti
tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi.  Entro  il
31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle  finanze  presenta
al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di  indirizzo  da  parte
delle competenti Commissioni parlamentari, una  relazione  contenente
informazioni sulle metodologie per la valutazione degli  effetti  sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto  del  conto  consolidato  delle
pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa."; 
   al  comma  8,  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:
"L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai  sensi  del
presente comma, e' ridotta dell'importo di  6  milioni  di  euro  per
l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2010."; 
   dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
   "8-bis. Nello stato di previsione del Ministero  della  difesa  e'
istituito un fondo con una dotazione pari a 3  milioni  di  euro  per
l'anno 2008, da utilizzare per far fronte alle  esigenze  prioritarie
del Ministero stesso. 
   8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede  mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del  fondo
di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008,  n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.
126. 
   8-quater. All'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.  225,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
   "5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza  pubblica,  la
situazione  analitica  dei  crediti  e  dei  debiti  derivanti  dalle
operazioni poste in  essere  dai  Commissari  delegati,  a  qualsiasi
titolo,  anche  in  sostituzione  di  altri  soggetti,  deve   essere
rendicontata  annualmente,  nonche'  al  termine  della  gestione,  e
trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun  anno  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all'ISTAT per la
valutazione  degli  effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica.   Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione
prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,
e successive modificazioni.""; 
   al comma 11, la parola: "relative" e' sostituita  dalla  seguente:
"relativa"; 
   al comma 14, secondo  periodo,  le  parole:  "dalle  misure"  sono
sostituite dalle seguenti: "delle misure". 
 
   L'articolo 61 e' sostituito dal seguente: 
 
   "Art.  61.  -  (Ulteriori  misure  di  riduzione  della  spesa  ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le  prestazioni
di assistenza specialistica). - 1.  A  decorrere  dall'anno  2009  la
spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche  inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
esclusione delle Autorita'  indipendenti,  per  organi  collegiali  e
altri organismi, anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti
nelle predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento  rispetto
a quella sostenuta nell'anno 2007. A  tale  fine  le  amministrazioni
adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. 
   2.  Al  fine  di  valorizzare  le  professionalita'  interne  alle
amministrazioni,  riducendo  ulteriormente  la  spesa  per  studi   e
consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
   a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite  dalle  seguenti:
""al 30 per cento"; 
   b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di  spesa
stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare  anche  la  spesa
annua per studi ed  incarichi  di  consulenza  conferiti  a  pubblici
dipendenti". 
   3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2009. 
   4. All'articolo 53, comma 14, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Entro  il  31  dicembre  di  ciascun   anno   il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte  dei  conti
l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso  di  effettuare  la
comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e
dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza". 
   5.  A  decorrere  dall'anno  2009  le  amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per  relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per  un
ammontare superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
2007 per le medesime finalita'. La disposizione  del  presente  comma
non si applica alle spese per convegni organizzati dalle  universita'
e dagli enti di ricerca. 
   6.  A  decorrere  dall'anno  2009  le  amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1  della  legge
30  dicembre  2004,  n.  311,  non  possono  effettuare   spese   per
sponsorizzazioni per un ammontare superiore al  30  per  cento  della
spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalita'. 
   7. Le societa' non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero
comunque  controllate  dai  soggetti  tenuti   all'osservanza   delle
disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al  principio  di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per  relazioni  pubbliche,
convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'   per   sponsorizzazioni,
desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo  dei  contratti  di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I  soggetti
che esercitano i poteri  dell'azionista  garantiscono  che,  all'atto
dell'approvazione  del  bilancio,  sia  comunque   distribuito,   ove
possibile, un  dividendo  corrispondente  al  relativo  risparmio  di
spesa. 
   8. A decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  la  percentuale  prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e' destinata nella misura dello  0,5  per  cento
alle finalita' di cui alla  medesima  disposizione  e,  nella  misura
dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata  del
bilancio dello Stato. 
   9. Il 50 per cento del compenso spettante al  dipendente  pubblico
per l'attivita' di componente o di segretario del collegio  arbitrale
e' versato direttamente  ad  apposito  capitolo  del  bilancio  dello
Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione
per  il  finanziamento  del  trattamento  economico  accessorio   dei
dirigenti ovvero ai  fondi  perequativi  istituiti  dagli  organi  di
autogoverno del personale di  magistratura  e  dell'Avvocatura  dello
Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al  compenso
spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non  ancora
riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi  in  corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
   10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione ed i
gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  sono
rideterminati  con  una  riduzione  del   30   per   cento   rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008  per  gli  enti
indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non  hanno
rispettato il patto  di  stabilita'.  Sino  al  2011  e'  sospesa  la
possibilita' di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
   11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno  a
favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno  2009  di
un importo pari a 200 milioni di euro annui per  i  comuni  ed  a  50
milioni di euro annui per le province. 
   12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento"  e  le  parole
"al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al
70 per cento" ed "al 60 per cento"; 
   b) nel secondo periodo, le parole:  "e  in  misura  ragionevole  e
proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura  comunque
non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al  primo
periodo"; 
   c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alle societa' controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile,  dalle  societa'  indicate  nel
primo periodo del presente comma". 
   13. Le disposizioni di cui al comma 12 si  applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2009. 
   14. A decorrere dalla data di  conferimento  o  di  rinnovo  degli
incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai  direttori
generali, ai direttori sanitari, ai direttori  amministrativi,  ed  i
compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle  aziende
sanitarie  locali,   delle   aziende   ospedaliere,   delle   aziende
ospedaliero universitarie,  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  e   degli   istituti   zooprofilattici   sono
rideterminati  con  una  riduzione  del   20   per   cento   rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. 
   15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui  ai
commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni,  alle
province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del  Servizio
sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni  di  cui  ai
commi  1,  2,  5  e  6  non  si  applicano  agli  enti  previdenziali
privatizzati. 
   16. Ai fini del contenimento della  spesa  pubblica,  le  regioni,
entro  il  31  dicembre  2008,  adottano  disposizioni,  normative  o
amministrative, finalizzate ad assicurare la  riduzione  degli  oneri
degli  organismi  politici  e  degli  apparati  amministrativi,   con
particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei  compensi
e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e  del
numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti  inutili,  alla
fusione  delle  societa'  partecipate,  al  ridimensionamento   delle
strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe  a  quelle
previste nel presente articolo. La disposizione di  cui  al  presente
comma  costituisce  principio  fondamentale  di  coordinamento  della
finanza pubblica, ai fini del rispetto dei  parametri  stabiliti  dal
patto di stabilita' e crescita dell'Unione  europea.  I  risparmi  di
spesa  derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,   aggiuntivi
rispetto  a  quelli  previsti  dal  patto  di   stabilita'   interno,
concorrono alla copertura degli oneri derivanti  dall'attuazione  del
comma 19. 
   17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa  e  le  maggiori
entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di  cui
ai commi 14 e  16,  sono  versate  annualmente  dagli  enti  e  dalle
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato.  La  disposizione  di  cui  al
primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli  enti,  di
competenza regionale  o  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai  sensi
del primo periodo sono riassegnate ad  un  apposito  fondo  di  parte
corrente. La dotazione finanziaria del  fondo  e'  stabilita  in  200
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009;  la  predetta
dotazione e' incrementata con  le  somme  riassegnate  ai  sensi  del
periodo  precedente.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  una
quota del fondo di cui al terzo periodo puo'  essere  destinata  alla
tutela della sicurezza pubblica  e  del  soccorso  pubblico,  inclusa
l'assunzione  di  personale  in  deroga  ai  limiti  stabiliti  dalla
legislazione vigente ai sensi e  nei  limiti  di  cui  al  comma  22;
un'ulteriore quota  puo'  essere  destinata  al  finanziamento  della
contrattazione    integrativa    delle    amministrazioni    indicate
nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle  amministrazioni  interessate
dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate  alla
tutela della  sicurezza  pubblica  sono  ripartite  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, tra le unita' previsionali  di  base  interessate.  La
quota del fondo eccedente la dotazione di 200  milioni  di  euro  non
destinata alle predette finalita' entro il 31 dicembre di  ogni  anno
costituisce economia di bilancio. 
   18. Per l'anno 2009 e' istituito nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno un apposito fondo, con una  dotazione  di  100
milioni di  euro,  per  la  realizzazione,  sulla  base  di  apposite
convenzioni tra il Ministero dell'interno ed  i  comuni  interessati,
delle  iniziative  urgenti  occorrenti  per  il  potenziamento  della
sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico.  Con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono adottate le  disposizioni  per  l'attuazione  del
presente comma. 
   19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione  al
costo per le prestazioni di  assistenza  specialistica  ambulatoriale
per gli assistiti non esentati, di cui  all'articolo  1,  comma  796,
lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'
abolita. Resta fermo  quanto  previsto  dal  comma  21  del  presente
articolo. 
   20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti  dall'attuazione
del comma 19: 
   a) il livello del finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale
al quale concorre ordinariamente lo Stato, di  cui  all'articolo  79,
comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 milioni di euro
su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011; 
   b) le regioni: 
   1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le
risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16; 
   2) adottano ulteriori misure di incremento  dell'efficienza  e  di
razionalizzazione  della  spesa,  dirette  a  realizzare   la   parte
residuale della copertura degli oneri derivanti  dall'attuazione  del
comma 19. 
   21. Le regioni, comunque, in luogo della completa  adozione  delle
misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera  b)  del
comma 20  possono  decidere  di  applicare,  in  misura  integrale  o
ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi  del  comma  19,
ovvero  altre  forme  di  partecipazione  dei  cittadini  alla  spesa
sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al  primo  periodo  del
presente comma,  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo
che  ciascuna  di  esse  deve  garantire  ai  fini   dell'equivalenza
finanziaria. 
   22.  Per  l'anno  2009,  per  le  esigenze  connesse  alla  tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto  del  crimine,
alla repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  degli  obblighi
fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale,  la  Polizia  di
Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri,  il  Corpo
della Guardia di finanza, il Corpo di  polizia  penitenziaria  ed  il
Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni
in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a  100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto  a
40 milioni di euro per  l'anno  2009  e  a  100  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e  quanto
a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle  risorse  di  cui
all'articolo   60,   comma   8.   Tali   risorse    sono    destinale
prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze
armate. Alla ripartizione delle  predette  risorse  si  provvede  con
decreto del Presidente della  Repubblica,  da  emanare  entro  il  30
aprile 2009, secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo  39,  comma
3-ter,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.   449,   e   successive
modificazioni. 
   23. Le somme di denaro  sequestrate  nell'ambito  di  procedimenti
penali o per l'applicazione di misure  di  prevenzione  di  cui  alla
legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,  o  di
irrogazione di sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono  ad  un  unico  fondo.
Allo stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai  beni
confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi  o  per
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge  31  maggio
1965, n. 575, e  successive  modificazioni,  nonche'  alla  legge  27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di  irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui  al  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231, e  successive  modificazioni.  Per  la  gestione
delle predette risorse puo' essere  utilizzata  la  societa'  di  cui
all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n.  244.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro della giustizia e  con  il  Ministro  dell'interno,  sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. 
   24. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede  annualmente
a  determinare  con  decreto  i  risparmi  conseguiti   per   effetto
dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono  devoluti
insieme ai proventi di cui al secondo periodo del  citato  comma  23,
previa verifica di compatibilita' e ammissibilita' finanziaria  delle
relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela  della  sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico, per altra  quota  al  potenziamento
dei servizi istituzionali del Ministero della  giustizia,  e  per  la
restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 
   25. Sono abrogati i commi 102, 103 e  104  dell'articolo  2  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
   26.  All'articolo  301-bis  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale, di cui  a1  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole:
"beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli". 
   27. Dopo il comma 345 dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, e' inserito il seguente: 
   "345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'  destinata  al
finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di
beni e servizi a  favore  dei  cittadini  residenti  che  versano  in
condizione di maggior disagio economico"". 
 
   All'articolo 62: 
 
   al comma 1 e' premesso il seguente. 
   "01.  Le  norme  del  presente  articolo  costituiscono   principi
fondamentali per il coordinamento della  finanza  pubblica  ai  sensi
degli  articoli  117,  terzo  comma,  e  119,  secondo  comma,  della
Costituzione"; 
   al comma 1: 
   al primo periodo, dopo le parole: "del regolamento di cui al comma
2," sono inserite le seguenti: "e comunque per il periodo di un  anno
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,"  e
dopo le parole: "all'articolo 1,  comma  3,  del"  sono  inserite  le
seguenti:   "testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, di cui al"; 
   dopo il secondo periodo, le parole: "E comunque per il periodo  di
un anno decorrente dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto" sono soppresse; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti di cui al
presente  comma,  e'  esclusa  la  possibilita'  di  emettere  titoli
obbligazionari o altre passivita' con rimborso del capitale in  unica
soluzione alla scadenza."; 
   al comma 2, le parole: "Commissione  nazionale  delle  societa'  e
della borsa" sono sostituite dalle seguenti:  "Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa" e le parole: "degli strumenti finanziari"
sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti relativi  a  strumenti
finanziari"; 
   al comma 3, la parola: "quelle" e' soppressa; 
   dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
   "3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge  24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,  dopo  le  parole:
"cessioni di crediti vantati verso altre  amministrazioni  pubbliche"
sono aggiunte le seguenti: "nonche', sulla base dei criteri  definiti
in sede  europea  dall'Ufficio  statistico  delle  Comunita'  europee
(EUROSTAT),   l'eventuale   premio   incassato   al    momento    del
perfezionamento delle operazioni derivate""; 
   nella rubrica, dopo la parola:  "contenimento"  sono  inserite  le
seguenti: "dell'uso degli strumenti derivati e". 
 
   All'articolo 63: 
 
   al comma  8,  le  parole:  "500  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "900 milioni" e dopo le  parole:  "per  l'anno  2009"  sono
aggiunte le seguenti: "e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010"; 
   dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
   "9-bis. Il contributo al Comitato  italiano  paraolimpico  di  cui
all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e'
incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,  2009
e 2010"; 
   al comma 10, le parole: "e di 2.740 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: ", di 2.340 milioni"; le  parole:  "a  decorrere  dall'anno
2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009 e 2010 e  di
2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il  predetto  Fondo
e' altresi' incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008,
sulla  quota  delle  maggiori  entrate  derivanti   dalle   modifiche
normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente  decreto,  dei
seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008,  20,6  milioni
di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno  2010,  24,5
milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2012" ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "La
dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' ulteriormente incrementata di  330  milioni  di  euro  per
l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011."; 
   il comma 11 e' soppresso; 
   al comma 12: 
   al primo periodo, dopo le  parole:  "delle  infrastrutture  e"  e'
inserita la seguente: "dei"; 
   al terzo periodo, dopo le parole: "comma  306"  sono  inserite  le
seguenti: "dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; 
   al quarto periodo, dopo le parole:  "delle  infrastrutture  e"  e'
inserita la seguente "dei"; 
   al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "delle  infrastrutture
e" e' inserita la seguente: "dei" e le parole: "Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni"; 
   dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti: 
   "13-bis. Per la realizzazione di progetti di  settore  finalizzati
al sostegno  di  produzioni  e  allevamenti  di  particolare  rilievo
ambientale, economico, sociale ed  occupazionale  e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009.
All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con
proprio decreto il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
   13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.
126, la  lettera  a)  e'  abrogata.  Alle  minori  entrate  derivanti
dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000  euro  per
l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n.  93
del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma
8, del presente decreto". 
 
   Dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente: 
 
   "Art. 63-bis. - (Cinque per mille). - 1.  Per  l'anno  finanziario
2009, con riferimento alle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  al
periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalita'  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  20  gennaio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio  2006,
fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a  titolo  di  imposta  sul
reddito delle persone fisiche, una quota pari  al  cinque  per  mille
dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente
alle seguenti finalita': 
   a) sostegno del volontariato  e  delle  altre  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  e  successive  modificazioni,
nonche'  delle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte   nei
registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7,
commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7  dicembre  2000,  n.  383,  e  delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto  legislativo
n. 460 del 1997; 
   b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; 
   c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
   d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente; 
   e)   sostegno   alle   associazioni   sportive    dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge. 
   2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge
20 maggio 1985, n. 222. 
   3. I soggetti  di  cui  al  comma  1  ammessi  al  riparto  devono
redigere,  entro  un  anno  dalla  ricezione  delle  somme  ad   essi
destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche
a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro  e  trasparente
la destinazione delle somme ad essi attribuite. 
   4. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del  Ministro  del  lavoro,  della
salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto  e  le  modalita'
del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i  termini  del
recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3. 
   5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 20  milioni  di  euro
per l'anno 2010. 
   6.  Le  disposizioni  che  riconoscono  contributi  a  favore   di
associazioni  sportive  dilettantistiche  a  valere   sulle   risorse
derivanti dal 5 per mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche hanno effetto previa adozione  di  un  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di
attuazione,  prevedendo   particolari   modalita'   di   accesso   al
contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione
dell'incentivo nei confronti delle  sole  associazioni  sportive  che
svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale". 
 
   All'articolo 64: 
 
   al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "tenendo
anche  conto  delle  necessita'  relative  agli  alunni  diversamente
abili"; 
   al comma 4: 
   alla lettera d), dopo le parole: "scuola primaria"  sono  aggiunte
le  seguenti:  "ivi  compresa  la  formazione  professionale  per  il
personale   docente   interessato   ai   processi   di    innovazione
ordinamentale  senza  oneri  aggiuntivi  a   carico   della   finanza
pubblica"; 
   dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: 
   "f-bis)  definizione  di  criteri,  tempi  e  modalita'   per   la
determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della
rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse  disponibili  a
legislazione vigente, l'attivazione di  servizi  qualificati  per  la
migliore fruizione dell'offerta formativa; 
   f-ter)  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli   istituti
scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli
enti locali possono  prevedere  specifiche  misure  finalizzate  alla
riduzione del disagio degli utenti"; 
   dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
   "4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento  degli  obiettivi
di razionalizzazione dell'attuale assetto  ordinamentale  di  cui  al
comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione  di
cui al decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  anche  con
l'obiettivo di ottimizzare le risorse  disponibili,  all'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  parole  da  "Nel
rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici"  sino
a "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei  percorsi  di
istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa  messa  a
regime  delle  disposizioni  ivi  contenute,   anche   nei   percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma
624 del presente articolo". 
   4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di  specializzazione
per l'insegnamento secondario attivate  presso  le  universita'  sono
sospese per l'anno accademico 2008-2009 e lino al completamento degli
adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4". 
 
   All'articolo 65, al comma 1, le  parole:  "In  coerenza  al"  sono
sostituite dalle seguenti: "In coerenza con il". 
 
   All'articolo 66: 
 
   al comma 10, la parola: "asseverata" e' sostituita dalla seguente:
"asseverate"; 
   al comma 13, quinto periodo, le parole: "della legge  n.  537  del
1993" sono sostituite dalle seguenti: "della legge 24 dicembre  1993,
n. 537"; 
   al comma  14,  primo  periodo,  le  parole:  "di  cui  alla"  sono
sostituite dalla seguente: ", della". 
 
   All'articolo 67: 
 
   al comma 1, dopo le parole: "28 marzo 1997, n. 79"  sono  inserite
le seguenti: ", convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio
1997, n. 140,"; 
   al comma 2, le parole: " n. 165 del 2001," sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 marzo 2001, n. 165,"; 
   al comma 3, le parole: "di cui  all'allegato  1"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui all'allegato  B"  e  la  parola:  "leggi"  e'
sostituita dalla seguente: "disposizioni"; 
   al comma 5. 
   all'alinea, primo periodo, le parole: ", della legge 266 del 2005"
sono sostituite dalle seguenti: "della legge  23  dicembre  2005,  n.
266"; 
   al capoverso 189, le parole: "del  medesimo  decreto  legislativo"
sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo". 
 
   All'articolo 68: 
 
   al comma 1, alinea, dopo le parole: "comma 2-bis del citato"  sono
inserite le seguenti: "articolo 29 del"; 
   al comma 2, secondo periodo, le parole:  "a  quelli  forfetari  od
onnicomprensivi" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto  a  quelli
forfetari od onnicomprensivi e"; 
   al comma 4, le parole: "l'entrata in vigore" sono sostituite dalle
seguenti: "la data di entrata in vigore"; 
   al comma 6, lettera b), dopo le parole: "10 gennaio  2006,  n.  2,
convertito" sono inserite le seguenti: ", con modificazioni,"; 
   dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
   "6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6, lettere  a)
e b), sono trasferite al Ministro competente  che  puo'  delegare  un
sottosegretario di Stato."; 
   al comma 8, il terzo periodo e' soppresso. 
 
   L'articolo 69 e' sostituito dal seguente: 
 
   "Art.  69.  -  (Differimento  di   12   mesi   degli   automatismi
stipendiali). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le  categorie
di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe  di
stipendio, nei limiti del 2,5  per  cento,  prevista  dai  rispettivi
ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici  mesi,
alla scadenza  del  quale  e'  attribuito  il  corrispondente  valore
economico maturato. Il periodo di  dodici  mesi  di  differimento  e'
utile anche ai fini  della  maturazione  delle  ulteriori  successive
classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. 
   2. Per il personale che, nel corso  del  periodo  di  differimento
indicato al comma  1,  effettua  passaggi  di  qualifica  comportanti
valutazione economica di anzianita' pregressa, alla scadenza di  tale
periodo e con la medesima decorrenza si procede  a  rideterminare  il
trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando  a
tal fine anche il  valore  economico  della  classe  di  stipendio  o
dell'aumento biennale maturato. 
   3. Per il personale che nel  corso  del  periodo  di  differimento
indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a  pensione,  alla
scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza  si  procede  a
rideterminare il trattamento di pensione,  considerando  a  tal  fine
anche il valore economico della classe di  stipendio  o  dell'aumento
biennale  maturato.  Il  corrispondente  valore  forma   oggetto   di
contribuzione per i mesi di differimento. 
   4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11,  commi  10  e
12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  come  sostituito
dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111. 
   5.  In  relazione  ai   risparmi   lordi   relativi   al   sistema
universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno  2009,  in
27 milioni di euro per l'anno 2010 e in  13,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario  e
della distribuzione del personale  interessato,  definisce,  d'intesa
con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  le  modalita'  di
versamento,  da  parte  delle  singole  universita',  delle  relative
risorse con imputazione al capo  X,  capitolo  2368  dello  stato  di
previsione delle entrate del Bilancio  dello  Stato,  assicurando  le
necessarie attivita' di monitoraggio. 
   6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  si
provvede, quanto a 11 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e,
quanto a 120 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2010,  mediante
riduzione lineare dello 0,83 per cento degli  stanziamenti  di  parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla
tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244". 
 
   All'articolo 70: 
 
   al comma 1, le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834" sono sostituite dalle seguenti:  "testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,
n. 915, e successive modificazioni"; 
   dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  al
comparto sicurezza e difesa"; 
   al comma 2, dopo le parole: "articoli 43 e 44 del"  sono  inserite
le seguenti: "testo unico di cui al". 
 
   All'articolo 71: 
 
   dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie  conseguenti
a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative"; 
   al comma 3, secondo periodo, la parola: "e'" e'  sostituita  dalla
seguente: "sono"; 
   al comma 5, secondo periodo, le parole: "comma 3" sono  sostituite
dalle seguenti: "comma 6". 
 
   All'articolo 72: 
 
   al comma 3, secondo periodo, le parale: "dall'entrata  in  vigore"
sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore"; 
   al comma 8, le parole:  "della  presente  legge"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del presente decreto" e le parole:  "e  quelli  gia'
disposti  con  decorrenza  anteriore  al  31  dicembre   2008"   sono
sostituite dalle seguenti: "e quelli disposti  con  riferimento  alle
domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto"; 
   al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Con
appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  i  Ministri
dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono  definiti  gli
specifici criteri e  le  modalita'  applicative  dei  principi  della
disposizione di cui al presente comma relativamente al personale  dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle  rispettive
peculiarieta' ordinamentali". 
 
   All'articolo 73: 
 
   al comma 1: 
   alla lettera b), la parola: "da"  e'  sostituita  dalle  seguenti:
"dalla seguente:"; 
   la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
   "d) all'ultimo periodo, le parole:  "il  Ministro  della  funzione
pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "il   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze""; 
   al comma 2, lettera  b),  le  parole:  "dopo  le  parole  predetti
risparmi," sono soppresse. 
 
   All'articolo 74: 
 
   al comma 1, alinea, le parole: "31 ottobre 2008"  vano  sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2008"; 
   al comma 3, le parole: "degli uffici territoriali di Governo" sono
sostituite dalle seguenti: "delle prefetture-uffici territoriali  del
Governo"; 
   al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Ai  fini
dell'attuazione delle misure previste dal comma  1,  lettera  a),  da
parte dei Ministeri possono essere computate  altresi'  le  riduzioni
derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  avuto  riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le  amministrazioni  che  hanno
gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la  possibilita'  di
provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale
previsti in attuazione delle  relative  disposizioni,  nonche'  nelle
disposizioni di rango primario successive alla  data  di  entrata  in
vigore della citata legge n. 296 del 2006.": 
   al comma 5, primo  periodo,  le  parole:  "30  giugno  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008"; 
   dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
   "5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente
sul bilinguismo e la riserva  proporzionale  di  posti  nel  pubblico
impiego, gli uffici periferici  delle  amministrazioni  dello  Stato,
inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad  assumere
personale  risultato  vincitore  o  idoneo  a  seguito  di  procedure
concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro  a
valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma  527,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296."; 
   dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
   "6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le
strutture del comparto sicurezza, delle  Forze  Armate  e  del  Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi  fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire  da  parte  di  ciascuna
amministrazione". 
 
   L'articolo 75 e' soppresso. 
 
   All'articolo 76: 
 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. In attesa  dell'emanazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  di  cui  al  comma  6,  le  deroghe  previste
dall'articolo 3, comma 121, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
sono sospese, ad eccezione  dei  comuni  con  un  numero  massimo  di
dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci"; 
   al comma 6: 
   all'alinea, le parole: "dall'entrata in  vigore"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore"; 
   alla lettera b), le parole: "del decreto legislativo  n.  267  del
2000" sono sostituite dalle seguenti: "del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; 
   dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
   "6-bis. Sono ridotti  dell'importo  di  30  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e  2011  i  trasferimenti  erariali  a
favore  delle  comunita'   montane.   Alla   riduzione   si   procede
intervenendo prioritariamente sulle comunita' che si trovano  ad  una
altitudine media  inferiore  a  settecentocinquanta  metri  sopra  il
livello del mare. All'attuazione del presente comma si  provvede  con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze."; 
   al comma 7, le parole: "comma 2" sono sostituite  dalle  seguenti:
"comma 6"; 
   al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "camere di  commercio",
ovunque  ricorrono,  sono  inserite  le   seguenti:   ",   industria,
artigianato e agricoltura". 
 
   All'articolo 77: 
 
   al comma 2, le parole: "alla presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "al presente decreto", 
   dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
   "2-bis. Al fine di  pervenire  alla  successiva  sostituzione  dei
trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo  comma,
della Costituzione, e' istituito presso il Ministero dell'economia  e
delle  finanze  un  fondo  unico  in  cui  far  confluire   tutti   i
trasferimenti  erariali  attribuiti  alle  regioni   per   finanziare
funzioni di competenza regionale. 
   2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  per  i  rapporti
con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di
cui al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri
di  ripartizione  sono  stabiliti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
le regioni,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni. Lo schema di decreto e' trasmesso  al  Parlamento  per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. 
   2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  con
propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio". 
 
   Dopo l'articolo 77 sotto inseriti i seguenti: 
 
   "Art. 77-bis. - (Patto di stabilita' interno per gli enti locali).
- 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  le
province e i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni  di  cui  ai
commi  da  2  a  31,  che  costituiscono  principi  fondamentali   di
coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli  articoli  117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
   2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di  riduzione  del
saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni  2009,  2010  e
2011. 
   3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo
finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in  termini  di
competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali: 
   a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno  2007
e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza
mista, negativo, le percentuali sono: 
   1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per
l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011; 
   2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97  per  cento  per
l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011; 
   b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno  2007
e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza
mista, positivo, le percentuali sono: 
   1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per
l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 
   2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10  per  cento  per
l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 
   c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'  per  l'anno
2007 e presenta un saldo per lo  stesso  anno  2007,  in  termini  di
competenza mista, positivo, le percentuali sono: 
   1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per  cento  per
l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 
   2) per i comuni: 0 per cento per l'anno  2009,  0  per  cento  per
l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 
   d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'  per  l'anno
2007 e presenta un saldo per lo  stesso  anno  2007,  in  termini  di
competenza mista, negativo, le percentuali sono: 
   1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per
l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011 ; 
   2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per  cento  per
l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011. 
   4. Per gli enti per  i  quali  negli  anni  2004-2005,  anche  per
frazione di anno, l'organo  consiliare  era  stato  commissariato  ai
sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, e successive modificazioni, si applicano ai fini  del  patto  di
stabilita' interno le stesse regole degli enti di  cui  al  comma  3,
lettera b), del presente articolo. 
   5. Il saldo finanziario calcolato in termini di  competenza  mista
e' costituito dalla somma algebrica degli  importi  risultanti  dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in  conto  capitale,
al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle
spese derivanti dalla concessione di crediti. 
   6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire,
per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un  saldo  finanziario  in
termini di competenza  mista  almeno  pari  al  corrispondente  saldo
finanziario del l'anno 2007,  quale  risulta  dai  conti  consuntivi,
migliorato   dell'importo    risultante    dall'applicazione    delle
percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d). 
   7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire,
per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un  saldo  finanziario  in
termini di competenza  mista  almeno  pari  al  corrispondente  saldo
finanziario del l'anno 2007,  quale  risulta  dai  conti  consuntivi,
peggiorato   dell'importo    risultante    dall'applicazione    delle
percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c). 
   8. Le risorse derivanti  dalla  cessione  di  azioni  o  quote  di
societa' operanti nel  settore  dei  servizi  pubblici  locali  e  le
risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare  non  sono
conteggiate ai fini dei saldi utili per  il  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno se destinate alla  realizzazione  di  investimenti
infrastrutturali o alla riduzione del debito. 
   9. Per l'anno  2009,  nel  caso  in  cui  l'incidenza  percentuale
dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d),  sull'importo  delle
spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni  di  crediti,
risulti per i comuni superiore  al  20  per  cento,  il  comune  deve
considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno  l'importo
corrispondente al 20 per cento della spesa finale. 
   10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita  del  debito  in
coerenza con gli obiettivi di  finanza  pubblica,  le  province  e  i
comuni soggetti al patto di stabilita' interno possono  aumentare,  a
decorrere dall'anno 2010, la consistenza del  proprio  debito  al  31
dicembre  dell'anno  precedente  in   misura   non   superiore   alla
percentuale  annualmente  determinata,  con  proiezione  triennale  e
separatamente tra i comuni e le province, con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e   delle   finanze   sulla   base   degli   obiettivi
programmatici    indicati    nei    Documenti    di    programmazione
economico-finanziaria.  Resta  fermo  il  limite   di   indebitamento
stabilito   dall'articolo   204   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 
   11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto  di
stabilita'  interno  registri  per  l'anno  precedente  un   rapporto
percentuale tra la consistenza complessiva del proprio  debito  e  il
totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti  statali  e
regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 e' ridotta di  un
punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato con cadenza triennale. 
   12. Il bilancio di  previsione  degli  enti  locali  ai  quali  si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato iscrivendo le  previsioni  di  entrata  e  spesa  di  parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa  di  entrata  e  spesa  in  conto  capitale,  al  netto   delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti
locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un  apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza  e  di  cassa  degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 
   13. Al fine di assicurare il raggiungimento  degli  obiettivi  del
patto di  stabilita'  interno,  il  rimborso  per  le  trasferte  dei
consiglieri comunali e provinciali e', per ogni chilometro, pari a un
quinto del costo di un litro di benzina. 
   14. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per  la
finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione  debitoria,
le province e i comuni con popolazione  superiore  a  5.000  abitanti
trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro  trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il  sistema
web appositamente previsto per il patto  di  stabilita'  interno  nel
sito   web   "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it",   le    informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,  attraverso
un prospetto e con le modalita' definiti  con  decreto  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali.
Con  lo  stesso  decreto  e'  definito  il   prospetto   dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7.
La mancata trasmissione del prospetto  dimostrativo  degli  obiettivi
programmatici  costituisce  inadempimento  al  patto  di   stabilita'
interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione  di
commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui
al decreto previsto dal primo periodo del presente  comma,  determina
per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole  del  patto  di
stabilita' interno. 
   15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno, ciascuno degli enti  di  cui  al  comma  1  e'
tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo  dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
una certificazione del saldo finanziario  in  termini  di  competenza
mista  conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con  le
modalita' definiti dal  decreto  di  cui  al  comma  14.  La  mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesti
il rispetto del patto, non si applicano le  disposizioni  di  cui  al
comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo
76. 
   16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si
registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni  in  materia  di
obiettivi  di  debito  assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie  locali,  adotta  adeguate  misure  di   contenimento   dei
prelevamenti. 
   17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono  soggetti  alle
regole del patto di stabilita' interno, rispettivamente,  dagli  anni
2010 e 2011 assumendo, quale base di  calcolo  su  cui  applicare  le
regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009. 
   18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo  143  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole
del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a  quello  della
rielezione degli organi istituzionali. 
   19. Le informazioni previste dai  commi  14  e  15  sono  messe  a
disposizione   dell'Unione   delle   province   d'Italia   (UPI)    e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da  parte  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  secondo   modalita'   e
contenuti individuati tramite apposite convenzioni. 
   20. In caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  interno
relativo agli anni 2008-2011, alla provincia  o  comune  inadempiente
sono ridotti del  5  per  cento  i  contributi  ordinari  dovuti  dal
Ministero  dell'interno  per  l'anno  successivo.   Inoltre,   l'ente
inadempiente   non    puo',    nell'anno    successivo    a    quello
dell'inadempienza: 
   a)  impegnare  spese  correnti  in  misura  superiore  all'importo
annuale minimo  dei  corrispondenti  impegni  effettuati  nell'ultimo
triennio; 
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui  e  i
prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie  o
finanziarie per il finanziamento  degli  investimenti  devono  essere
corredati da apposita attestazione, da cui risulti  il  conseguimento
degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'   interno   per   l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo' procedere al finanziamento o al  collocamento  del  prestito  in
assenza della predetta attestazione. 
   21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al patto  di
stabilita' interno, le disposizioni recate dal comma 4  dell'articolo
76. 
   22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non  concorrono
al perseguimento degli obiettivi  assegnati  per  l'anno  in  cui  le
misure vengono attuate. 
   23. Qualora venga conseguito l'obiettivo  programmatico  assegnato
al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno
successivo a quello di riferimento, escludere dal computo  del  saldo
di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della  differenza,
registrata nell'anno di riferimento, tra il  saldo  conseguito  dagli
enti inadempienti  al  patto  di  stabilita'  interno  e  l'obiettivo
programmatico assegnato. La virtuosita'  degli  enti  e'  determinata
attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai
due  indicatori   economico-strutturali   di   cui   al   comma   24.
L'assegnazione  a  ciascun  ente   dell'importo   da   escludere   e'
determinata mediante una funzione lineare della distanza  di  ciascun
ente virtuoso dal  valore  medio  degli  indicatori  individuato  per
classe demografica. Le classi demografiche considerate sono: 
   a) per le province: 
   1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti; 
   2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti; 
   b) per i comuni: 
   1) comuni con popolazione  superiore  a  5.000  e  fino  a  50.000
abitanti; 
   2) comuni con popolazione superiore a  50.000  e  fino  a  100.000
abitanti; 
   3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 
   24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a  misurare
il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il grado di autonomia
finanziaria degli enti. 
   25.  Per  le  province  l'indicatore  per  misurare  il  grado  di
autonomia  finanziaria  non  si  applica  sino   all'attuazione   del
federalismo fiscale. 
   26. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  sono  definiti  i  due  indicatori
economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori  medi  per  fasce
demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso  la
certificazione relativa alla  verifica  del  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno. Con lo stesso decreto sono definite le  modalita'
di riparto in base agli indicatori.  Gli  importi  da  escludere  dal
patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.  A  decorrere
dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi  23  e
24 dovra' tenere conto, oltre che  delle  fasce  demografiche,  anche
delle aree geografiche da  individuare  con  il  decreto  di  cui  al
presente comma. 
   27. Resta ferma l'applicazione di quanto  stabilito  dall'articolo
1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  introdotto
dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  in  relazione  all'attivazione  di  un  nuovo  sistema   di
acquisizione dei dati di competenza finanziaria. 
   28. Le disposizioni recate dal presente articolo  sono  aggiornate
anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea  ai  fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita. 
   29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche  ai
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
   30. Resta  confermata  per  il  triennio  2009-2011,  ovvero  sino
all'attuazione del federalismo fiscale se precedente  all'anno  2011,
la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello  Stato,  di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  126,
fatta eccezione per gli  aumenti  relativi  alla  tassa  sui  rifiuti
solidi urbani (TARSU). 
   31. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano,  per  il
periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti
del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati. 
   32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4,  del  citato
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,  entro  il  30  aprile  2009,  i
comuni trasmettono al Ministero dell'interno  la  certificazione  del
mancato gettito accertato, secondo modalita'  stabilite  con  decreto
del medesimo Ministero. 
   Art. 77-ter. - (Patto di stabilita' interno delle regioni e  delle
province autonome). - 1. Ai fini della tutela  dell'unita'  economica
della Repubblica, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano concorrono alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 2 a 19, che  costituiscono  principi  fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
   2. Continua ad applicarsi la  sperimentazione  sui  saldi  di  cui
all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
   3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui  al  comma
2, per gli  anni  2009-2011,  il  complesso  delle  spese  finali  di
ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del  comma
4, non puo' essere superiore,  per  l'anno  2009,  al  corrispondente
complesso di  spese  finali  determinate  sulla  base  dell'obiettivo
programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per  cento,  e  per
gli anni 2010 e 2011, non puo' essere  rispettivamente  superiore  al
complesso delle corrispondenti  spese  finali  dell'anno  precedente,
calcolato  assumendo  il  pieno  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno, aumentato dell'1,0 per cento per  l'anno  2010  e  diminuito
dello 0,9 per cento per l'anno 2011.  L'obiettivo  programmatico  per
l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione  dell'articolo  1,
comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
   4. Il complesso delle spese  finali  e'  determinato  dalla  somma
delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle: 
   a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di
settore; 
   b) spese per la concessione di crediti. 
   5. Le spese finali sono determinate sia in termini  di  competenza
sia in termini di cassa. 
   6. Per gli esercizi 2009,  2010  e  2011,  le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  concordano,
entro il 31 dicembre di ciascun  anno  precedente,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  il  livello  complessivo  delle  spese
correnti e in conto capitale,  nonche'  dei  relativi  pagamenti,  in
coerenza con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  periodo
2009-2011;  a  tale  fine,  entro  il  31  ottobre  di  ciascun  anno
precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di  accordo
al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo
si applicano le disposizioni  stabilite  per  le  regioni  a  statuto
ordinario. Per gli enti locali dei  rispettivi  territori  provvedono
alle finalita' correlate al patto di stabilita' interno le regioni  a
statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
esercitando le  competenze  alle  stesse  attribuite  dai  rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province  autonome  non  provvedano  entro  il  31
dicembre di ciascun anno  precedente,  si  applicano,  per  gli  enti
locali dei rispettivi territori, le  disposizioni  previste  per  gli
altri enti locali in materia di patto di stabilita' interno. 
   7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con  misure  finalizzate  a
produrre  un  risparmio  per  il  bilancio  dello   Stato,   mediante
l'assunzione   dell'esercizio   di   funzioni   statali,   attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi  statuti,  di
specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme  di  attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello
Stato da ottenere  in  modo  permanente  o  comunque  per  annualita'
definite. 
   8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2,
le norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni  per
assicurare in via  permanente  il  coordinamento  tra  le  misure  di
finanza  pubblica  previste  dalle  leggi  costituenti   la   manovra
finanziaria dello  Stato  e  l'ordinamento  della  finanza  regionale
previsto da ciascuno statuto  speciale  e  dalle  relative  norme  di
attuazione. 
   9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma  2
si procede, anche nei  confronti  di  una  sola  o  piu'  regioni,  a
ridefinire con legge le regole del  patto  di  stabilita'  interno  e
l'anno di prima applicazione delle regole.  Le  nuove  regole  devono
comunque tenere conto  del  saldo  in  termini  di  competenza  mista
calcolato  quale  somma  algebrica  degli  importi  risultanti  dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in  conto  capitale.
Per le regioni a statuto speciale  e  per  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano puo' essere assunto a riferimento, con  l'accordo
di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione
del  procedimento  e  della   approvazione   del   decreto   previsto
dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a  condizione
che la sperimentazione effettuata secondo  le  regole  stabilite  dal
presente comma abbia conseguito esiti positivi per il  raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica. 
   10. Resta  ferma  la  facolta'  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del  patto  di
stabilita'  interno  nei  confronti  dei  loro  enti   ed   organismi
strumentali,  nonche'  degli  enti   ad   ordinamento   regionale   o
provinciale. 
   11. Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
riferiti ai saldi di finanza pubblica,  la  regione,  sulla  base  di
criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie  locali,  puo'
adattare per gli enti locali del proprio territorio  le  regole  e  i
vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita'
delle situazioni finanziarie esistenti nelle  regioni  stesse,  fermo
restando l'obiettivo  complessivamente  determinato  in  applicazione
dell'articolo 77-bis per gli enti della regione  e  risultante  dalla
comunicazione  effettuata  dal  Ministero   dell'economia   e   delle
finanze-Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  alla
regione interessata. 
   12. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per  la
finanza  pubblica  anche  relativamente   alla   propria   situazione
debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano
trasmettono  trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,  utilizzando  il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno
nel   sito   "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"    le    informazioni
riguardanti sia la  gestione  di  competenza  sia  quella  di  cassa,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con  decreto  del
predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
   13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno,  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale  dell'ente
e dal responsabile del servizio finanziario secondo  un  prospetto  e
con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 12. La  mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesti
il rispetto del patto, non si applicano le  disposizioni  di  cui  al
comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al
comma 4 dell'articolo 76. 
   14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del  patto
di  stabilita'  interno,  ciascuna  regione  a  statuto  speciale   e
provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme
di attuazione statutaria emanate ai sensi  del  comma  8.  Fino  alla
emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si  provvede
secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6. 
   15. In caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  interno
relativo agli anni 2008-2011  la  regione  o  la  provincia  autonoma
inadempiente    non    puo'    nell'anno    successivo    a    quello
dell'inadempienza: 
   a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la  sanita',
in misura superiore all'importo  annuale  minimo  dei  corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui  e  i
prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie  e
finanziarie per il finanziamento  degli  investimenti  devono  essere
corredati da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'   interno   per   l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo' procedere al finanziamento o al  collocamento  del  prestito  in
assenza della predetta attestazione. 
   16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al  patto  di
stabilita' interno le disposizioni recate dal comma  4  dell'articolo
76. 
   17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  all'articolo
1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6,
comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006. 
   18. Le disposizioni recate dal presente articolo  sono  aggiornate
anche sulla base dei nuovi  criteri  che  vengono  adottati  in  sede
europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e
crescita. 
   19. Resta  confermata  per  il  triennio  2009-2011,  ovvero  sino
all'attuazione del federalismo fiscale se precedente  all'anno  2011,
la sospensione del potere delle regioni  di  deliberare  aumenti  dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge  dello  Stato  di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. 
   20. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  per
il  periodo  rispettivamente  previsto  fino  alla  definizione   dei
contenuti del nuovo patto di  stabilita'  interno  nel  rispetto  dei
saldi fissati. 
   Art. 77-quater. - (Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione
della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa). - 1. A  decorrere
dal  1°  gennaio  2009  l'applicazione  delle  disposizioni  di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  come
modificato dal comma 7 del presente articolo, e' estesa: 
   a) alle regioni a statuto speciale e  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e
con quelle di cui all'articolo 77-ter; 
   b) a tutti gli enti locali di  cui  al  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica; 
   c)  alle  Aziende  sanitarie  locali,  alle  Aziende  ospedaliere,
comprese le Aziende ospedaliero - universitarie di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.  517,  e  i  Policlinici
universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e  cura  a
carattere   scientifico   di   diritto   pubblico,   agli    Istituti
zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali. 
   2. Le somme  che  affluiscono  mensilmente  a  titolo  di  imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e  addizionale  regionale
all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)  ai  conti
correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma  1,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro  il
quinto giorno lavorativo del mese  successivo,  presso  il  tesoriere
regionale o  provinciale.  Resta  ferma  per  le  regioni  a  statuto
ordinario,  fino  alla  determinazione  definitiva  della  quota   di
compartecipazione   all'imposta   sul    valore    aggiunto    (IVA),
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  13,  comma  3,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  e  all'articolo  1,
comma 321, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  successive
modificazioni. Conseguentemente le  eventuali  eccedenze  di  gettito
IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti
derivanti  dalle  manovre  eventualmente  disposte  dalla  regione  -
rispetto alle previsioni delle imposte medesime  effettuate  ai  fini
del finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui  concorre
ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di
conguaglio.  Resta  altresi'  ferma,  per   la   Regione   siciliana,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  39,  comma  1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
   3.  L'anticipazione  mensile  per  il  finanziamento  della  spesa
sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d), della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto  ordinario
e della Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilita' speciali
infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo
di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite
ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni  a  statuto
ordinario e del  comma  5  per  la  Regione  siciliana.  In  caso  di
necessita' i recuperi delle anticipazioni  sono  effettuati  anche  a
valere sulle  somme  affluite  nell'esercizio  successivo  sui  conti
correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle  somme  da  erogare  a  qualsiasi
titolo a carico del bilancio statale. 
   4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme  di  cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, la compartecipazione IVA e' corrisposta alle  regioni  a  statuto
ordinario nella misura  risultante  dall'ultimo  riparto  effettuato,
previa accantonamento di un importo  corrispondente  alla  quota  del
finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario  condizionata  alla
verifica degli adempimenti regionali,  ai  sensi  della  legislazione
vigente.