(Allegato 1) (parte 2)
   5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo
di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa,  ai
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano   sulla   ripartizione   delle   disponibilita'   finanziarie
complessive  destinate  al  finanziamento  del   Servizio   sanitario
nazionale, previo accantonamento di un  importo  corrispondente  alla
quota  del  finanziamento   indistinto   del   fabbisogno   sanitario
condizionata alla verifica  degli  adempimenti  regionali,  ai  sensi
della legislazione vigente. 
   6. Al  fine  di  assicurare  un'ordinata  gestione  degli  effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo,
in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo
13, comma 3, del decreto legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e
successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266,  e  all'articolo  39,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono  accantonare
le somme relative  all'IRAP  e  all'addizionale  regionale  all'IRPEF
accertate in eccesso rispetto agli  importi  delle  medesime  imposte
spettanti  a  titolo  di  finanziamento  del   fabbisogno   sanitario
dell'anno di riferimento,  quale  risulta  dall'Intesa  espressa,  ai
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano   sulla   ripartizione   delle   disponibilita'   finanziarie
complessive  destinate  al  finanziamento  del   Servizio   sanitario
nazionale, e rispetto agli importi delle medesime  imposte  derivanti
dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A
tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP  e
sull'addizionale regionale all'IRPEF, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze-Dipartimento delle  finanze  quantifica  annualmente  i
gettiti   relativi   all'ultimo   anno    consuntivabile    indicando
contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli  anni
compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e  ne
da' comunicazione alle regioni. 
   7. Il comma 2 dell'articolo 7 del  decreto  legislativo  7  agosto
1997, n. 279, e' sostituito dal seguente: 
   "2. Le entrate costituite da  assegnazioni,  contributi  e  quanto
altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere
versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali  nelle
contabilita'  speciali  infruttifere  ad  essi  intestate  presso  le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate
sono comprese  quelle  provenienti  da  operazioni  di  indebitamento
assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello  Stato
sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse
alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto  speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano". 
   8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al  comma
1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate
in apposita contabilita' speciale infruttifera, da aprire  presso  la
sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del  31
dicembre 2008 sulle  preesistenti  contabilita'  speciali  per  spese
correnti e  per  spese  in  conto  capitale,  intestate  alle  stesse
strutture  sanitarie,  possono  essere  prelevate  in  quote  annuali
costanti del venti per cento. Su richiesta della regione  competente,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, possono  essere  concesse
deroghe  al  limite  del  prelievo  annuale  del  20  per  cento,  da
riassorbire negli esercizi successivi. 
   9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere  efficacia  le
disposizioni relative alle sperimentazioni per il  superamento  della
tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica n. 31855  del  4  settembre
1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999  e  con  i  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n.  83361
dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18
luglio 2005. 
   10. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  per
il  periodo  rispettivamente  previsto  fino  alla  definizione   dei
contenuti del nuovo patto di  stabilita'  interno  nel  rispetto  dei
saldi fissati. 
   11. Gli  enti  pubblici  soggetti  al  Sistema  Informativo  delle
Operazioni  degli  Enti  pubblici   (SIOPE),   istituito   ai   sensi
dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27  dicembre  2002,  n.
289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o  cassieri
non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei  dati
periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. I  prospetti  dei  dati  SIOPE  e
delle disponibilita' liquide costituiscono un  allegato  obbligatorio
del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, sono stabilite, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli
30 e 32 della legge  n.  468  del  1978  per  il  mancato  invio  dei
prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.". 
 
   All'articolo 78: 
 
   al comma 1, le parole: "senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  dello
Stato" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori  oneri
a carico del bilancio dello Stato,"; 
   al comma 2, lettera a), dopo le parole:  "Titolo  VIII  del"  sono
inserite le seguenti: "testo unico di cui al". 
 
   All'articolo 79: 
 
   il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
   "1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi  comunitari  e
la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il  triennio
2009-2011 il  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui
concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni  di
euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo
1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e
successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni  di  euro
per l'anno 2010 e  in  106.265  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,
comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro,  per  ciascuno  degli
anni indicati, a titolo di ulteriore  finanziamento  a  carico  dello
Stato  per  l'ospedale  pediatrico  Bambino  Gesu',   preventivamente
accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo  le
modalita' di cui alla legge 18 maggio  1995,  n.  187,  che  ha  reso
esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la  Santa  Sede,  fatto
nella Citta' del Vaticano il 15  febbraio  1995.  Restano  fermi  gli
adempimenti regionali previsti dalla  legislazione  vigente,  nonche'
quelli derivanti dagli accordi e  dalle  intese  intervenute  fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
   1-bis. Per  gli  anni  2010  e  2011  l'accesso  al  finanziamento
integrativo a carico dello Stato derivante  da  quanto  disposto  dal
comma 1, rispetto al livello di  finanziamento  previsto  per  l'anno
2009, e' subordinato alla stipula di  una  specifica  intesa  fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da
sottoscrivere entro il  31  ottobre  2008,  che,  ad  integrazione  e
modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8  agosto  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del  6  settembre  2001,  dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.  105  del  7  maggio  2005  e  dell'intesa
Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006,  di
cui  al  provvedimento  5  ottobre  2006,  n.  2648,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del  3  novembre
2006, contempli  ai  fini  dell'efficientamento  del  sistema  e  del
conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di
non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non
dover ricorrere necessariamente all'attivazione  della  leva  fiscale
regionale: 
   a) una  riduzione  dello  standard  dei  posti  letto,  diretta  a
promuovere  il  passaggio  dal  ricovero  ospedaliero  ordinario   al
ricovero diurno  e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in  regime
ambulatoriale; 
   b)  l'impegno  delle  regioni,  anche  con  riferimento  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma  565,  lettera  c),  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  in   connessione   con   i   processi   di
riorganizzazione, ivi  compresi  quelli  di  razionalizzazione  e  di
efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di
personale  degli  enti  del  Servizio   sanitario   nazionale   anche
attraverso: 
   1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza
organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento
dei fondi  della  contrattazione  integrativa  di  cui  ai  contratti
collettivi nazionali del predetto personale; 
   2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione  delle
strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative
e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza  e  del
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque  delle  disponibilita'  dei   fondi   della   contrattazione
integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal
numero 1; 
   c) l'impegno delle  regioni,  nel  caso  in  cui  si  profili  uno
squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme
di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da  parte  dei
cittadini, ivi compresi i cittadini  a  qualsiasi  titolo  esenti  ai
sensi  della  vigente  normativa,  prevedendo   altresi'   forme   di
attivazione automatica in corso d'anno  in  caso  di  superamento  di
soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico  della
spesa. 
   1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma  1-bis
entro il 31 ottobre 2008, con la procedura  di  cui  all'articolo  1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di
dotazione dei posti letto nonche' gli  ulteriori  standard  necessari
per promuovere il passaggio dal  ricovero  ospedaliero  ordinario  al
ricovero diurno  e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in  regime
ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma 1-bis, lettera
b), del presente articolo. 
   1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
   a) al primo periodo, le parole: "di criteri  e  parametri  fissati
dal Piano stesso" sono sostituite dalle  seguenti:  "di  linee  guida
proposte dal Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano"; 
   b) il terzo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "La  predetta
modalita' di ammissione al  finanziamento  e'  valida  per  le  linee
progettuali attuative del Piano  sanitario  nazionale  fino  all'anno
2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica (CIPE),  su  proposta  del  Ministro  del
lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le
regioni le medesime  quote  vincolate  all'atto  dell'adozione  della
propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a
titolo di finanziamento della quota  indistinta  di  Fondo  sanitario
nazionale  di  parte  corrente.  Al  fine  di  agevolare  le  regioni
nell'attuazione dei  progetti  di  cui  al  comma  34,  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  provvede  ad  erogare,  a  titolo  di
acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo  spettante  a
ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30  per  cento  e'
subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, su proposta del Ministro del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche  sociali,  dei  progetti  presentati  dalle  regioni,
comprensivi di una relazione  illustrativa  dei  risultati  raggiunti
nell'anno precedente. Le mancate presentazione  ed  approvazione  dei
progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata  erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche  a  carico
delle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  nell'anno  successivo,
dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata". 
   1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 8-sexies, comma 5: 
   1) al primo periodo, le parole da: "in  base  ai  costi  standard"
fino alla fine del periodo sono sostituite  dalle  seguenti:  "tenuto
conto, nel rispetto dei principi  di  efficienza  e  di  economicita'
nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: 
   a) costi standard delle prestazioni  calcolati  in  riferimento  a
strutture preventivamente selezionate secondo criteri di  efficienza,
appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in
possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi  standard  delle
prestazioni  gia'  disponibili  presso  le  regioni  e  le   province
autonome;  c)  tariffari  regionali   e   differenti   modalita'   di
remunerazione delle funzioni assistenziali attuate  nelle  regioni  e
nelle province autonome"; 
   2) il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Lo  stesso
decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del
perseguimento dell'efficienza e dei  vincoli  di  bilancio  derivanti
dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai
quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario,  articolando
tali tariffe per classi di strutture secondo le loro  caratteristiche
organizzative e di attivita', verificati in  sede  di  accreditamento
delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al  presente  comma
sono assunte come riferimento per  la  valutazione  della  congruita'
delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli  importi
tariffari, fissati dalle  singole  regioni,  superiori  alle  tariffe
massime restano a carico dei bilanci  regionali.  A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato  il
decreto  del  Ministro  della  Sanita'  15   aprile   1994,   recante
`Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle  tariffe
delle  prestazioni  di  assistenza  specialistica,  riabilitativa  ed
ospedaliera', pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  107  del  10
maggio 1994"; 
   b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Le attivita' e le funzioni  assistenziali  delle  strutture
equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a  carico
del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente  nei
limiti  di  quanto  stabilito  negli   specifici   accordi   di   cui
all'articolo 8-quinquies."; 
   c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b), dopo le  parole:
"delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo
conto anche del criterio  della  soglia  minima  di  efficienza  che,
compatibilmente con le  risorse  regionali  disponibili,  deve  esser
conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,"; 
   d) all'articolo 8-quinquies: 
   1) al comma 2,  alinea,  le  parole:  "accordi  con  le  strutture
pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con
le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero
universitarie,"; 
   2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "distinto per tipologia
e per modalita' di assistenza" e' aggiunto il seguente  periodo:  "Le
regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i
quali stabilire la preventiva autorizzazione, da  parte  dell'azienda
sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture  o  i
professionisti accreditati"; 
   3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: 
   "2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico  e  con  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con  gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono
definiti con le modalita'  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  del
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.  288.  Le  regioni  stipulano
altresi' accordi con gli istituti,  enti  ed  ospedali  di  cui  agli
articoli 41 e 43, secondo comma, della legge  23  dicembre  1978,  n.
833,  e  successive  modificazioni,  che  prevedano  che  l'attivita'
assistenziale, attuata in coerenza con  la  programmazione  sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa  ed
ai   volumi   di   attivita'   predeterminati    annualmente    dalla
programmazione  regionale  nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio,
nonche' sulla base di funzioni riconosciute  dalle  regioni,  tenendo
conto nella remunerazione di eventuali risorse  gia'  attribuite  per
spese di investimento, ai sensi  dell'articolo  4,  comma  15,  della
legge  30  dicembre  1991,  n.  412  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Ai  predetti  accordi  e  ai  predetti  contratti   si
applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b),  c),  e)
ed e-bis). 
   2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi  di  cui  al
presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater delle strutture e dei  professionisti  eroganti  prestazioni
per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso". 
   1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto  degli  obiettivi
finanziari programmatici di cui al comma 1: 
   a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni,  in
base al  reddito,  dalla  partecipazione  del  cittadino  alla  spesa
sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a  carico
del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro
il 30 settembre 2008, sono individuate  le  modalita'  con  le  quali
l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  del  SSN,  tramite  il
sistema della  tessera  sanitaria,  attuativo  dell'articolo  50  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, le informazioni utili a consentire la  verifica  della
sussistenza del diritto all'esenzione per reddito  del  cittadino  in
base ai livelli di reddito di cui all'articolo  8,  comma  16,  della
legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, individuando l'ultimo reddito  complessivo  del  nucleo
familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria.  Per  nucleo  familiare  si   intende   quello   previsto
dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita',  di  concerto
con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicalo  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del  27  gennaio  1993,   e   successive
modificazioni; 
   b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le
modalita' con cui il cittadino e' tenuto  ad  autocertificare  presso
l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza  del  diritto
all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni,
prevedendo verifiche obbligatorie da parte  delle  aziende  sanitarie
locali delle informazioni rese dagli assistiti in  contrasto  con  le
informazioni  rese  disponibili  al  SSN  e,  in  caso  di  accertata
dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito,
pena l'esclusione dello stesso dalla successiva  prescrivibilita'  di
ulteriori prestazioni di specialistica  ambulatoriale  a  carico  del
SSN; 
   c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni,  hanno
sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico
nel settore sanitario, una quota delle risorse  di  cui  all'articolo
20, comma  1,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e  successive
modificazioni, come da ultimo rideterminate dall'articolo  83,  comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  dall'articolo  1,  comma
796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  successive
modificazioni, puo' essere destinata alla realizzazione di interventi
diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello  locale,  per
consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione  gestionale
continuativa,  ai  fini  dello   svolgimento   delle   attivita'   di
programmazione e di controllo regionale ed aziendale,  in  attuazione
dei piani di rientro.  I  predetti  interventi  devono  garantire  la
coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del
Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza  sanitaria
(SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge  23  dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i  modelli  dei  dati
del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS). 
   1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2.  Al  fine  di  realizzare  gli   obiettivi   di   economicita'
nell'utilizzazione  delle  risorse  e  di  verifica  della   qualita'
dell'assistenza  erogata,  secondo  criteri  di  appropriatezza,   le
regioni assicurano, per  ciascun  soggetto  erogatore,  un  controllo
analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle  cliniche  e
delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici
protocolli di valutazione. L'individuazione delle  cartelle  e  delle
schede  deve  essere  effettuata  secondo  criteri  di  campionamento
rigorosamente casuali. Tali  controlli  sono  estesi  alla  totalita'
delle cartelle  cliniche  per  le  prestazioni  ad  alto  rischio  di
inappropriatezza individuate dalle regioni tenuto conto di  parametri
definiti con decreto del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali, d'intesa con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze""; 
   al comma 2, le parole: "lettera a)," sono soppresse e  le  parole:
"dell'articolo   50,   della"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"dell'articolo 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla". 
 
   All'articolo 80: 
 
   al comma 1, le  parole:  "di  previdenza"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "della previdenza"; 
   al comma 2, dopo le parole: "l'articolo  5,  comma  5,  del"  sono
inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; 
   al comma 4, le parole: "comma 2" sono sostituite  dalle  seguenti:
"comma 3"; 
   al comma  7,  dopo  le  parole  "Ministro  dell'economia  e  delle
finanze" sono inserite le seguenti: "previo parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano";  le  parole:  "dall'entrata"  sono
sostituite dalle seguenti: "dalla  data  di  entrata"  e  le  parole:
"della  amministrazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "delle
amministrazioni". 
 
   All'articolo 81: 
 
   i commi da 1 a 15 sono soppressi; 
   il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
   "16. In dipendenza  dell'andamento  dell'economia  e  dell'impatto
sociale  dell'aumento  dei  prezzi  e  delle  tariffe   del   settore
energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui
all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, e' applicata con una addizionale  di  5,5
punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito  nel  periodo
di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25  milioni  di
euro e che operano nei settori di seguito indicati: 
   a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; 
   b) raffinazione  petrolio,  produzione  o  commercializzazione  di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e  residuati,
gas di petrolio liquefatto e gas naturale; 
   c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. 
   Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi  da  quelli
di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si
applica qualora i  ricavi  relativi  ad  attivita'  riconducibili  ai
predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare  complessivo
dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione  non  si  applica  ai
soggetti  che  producono   energia   elettrica   mediante   l'impiego
prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o colica"; 
   dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: 
   "16-bi.s. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano  esercitato
l'opzione per la tassazione di gruppo di  cui  all'articolo  117  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni,  assoggettano   autonomamente   il   proprio   reddito
imponibile  all'addizionale  prevista  dal  medesimo   comma   16   e
provvedono al relativo versamento. 
   16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che  abbiano  esercitato,
in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza  fiscale  di
cui all'articolo 115 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano  autonomamente
il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista  dal  medesimo
comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel
comma  16  che  abbiano  esercitato,  in  qualita'  di  partecipanti,
l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al  citato  articolo  115
del testo unico delle imposte sui  redditi  assoggettano  il  proprio
reddito imponibile all'addizionale prevista  dal  medesimo  comma  16
senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata"; 
   al comma 17, le parole: "in corso alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:  "successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2007"; 
   al  comma  18  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:
"L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta, entro  il  31
dicembre 2008, una relazione  al  Parlamento  relativa  agli  effetti
delle disposizioni di cui al comma 16"; 
   al comma 19, capoverso "Art. 92-bis",  comma  2,  le  parole:  "n.
1602/2002" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1606/2002"; 
   al comma 23, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
   "a-bis) se la quantita' delle  rimanenze  finali  e'  inferiore  a
quella  esistente  al  termine  del  periodo   d'imposta   di   prima
applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle  imposte  sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantita'  vendute
e' ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In
tal  caso  l'importo  corrispondente  dell'imposta   sostitutiva   e'
computato in diminuzione delle  rate  di  eguale  importo  ancora  da
versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a  saldo
e in acconto dell'imposta personale sul reddito"; 
   i commi 26, 27 e 28 sono soppressi: 
   i commi 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti: 
   "29. E' istituito un Fondo speciale destinato  al  soddisfacimento
delle   esigenze   prioritariamente   di    natura    alimentare    e
successivamente anche energetiche  e  sanitarie  dei  cittadini  meno
abbienti. 
   30. Il Fondo e' alimentato: 
   a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della  riscossione
ai sensi dell'articolo 83, comma 22; 
   b)  dalle  somme  conseguenti  al  recupero  dell'aiuto  di  Stato
dichiarato incompatibile  dalla  decisione  C(2008)869  def.  dell'11
marzo 2008 della Commissione; 
   c) dalle somme versate dalle cooperative a  mutualita'  prevalente
di cui all'articolo 82, commi 25 e 26; 
   d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato; 
   e) con versamenti a titolo  spontaneo  e  solidale  effettuati  da
chiunque, ivi inclusi in particolare  le  societa'  e  gli  enti  che
operano nel comparto energetico"; 
   il comma 31 e' soppresso; 
   i commi 32 e 33 sono sostituiti dai seguenti: 
   "32. In  considerazione  delle  straordinarie  tensioni  cui  sono
sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo  delle  bollette
energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati,  al
fine di soccorrere  le  fasce  deboli  di  popolazione  in  stato  di
particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai  residenti
di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico, individuati ai sensi del  comma  33,  una  carta  acquisti
finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere  a  carico
dello Stato. 
   33. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  interdipartimentale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  e  del  Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente: 
   a) i criteri e le modalita' di  individuazione  dei  titolari  del
beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei  cittadini,
dei  trattamenti  pensionistici  e  di  altre  forme  di  sussidi   e
trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della  situazione  economica
del nucleo familiare, dei redditi conseguiti,  nonche'  di  eventuali
ulteriori  elementi  atti  a  escludere  soggetti  non  in  stato  di
effettivo bisogno; 
   b) l'ammontare del beneficio unitario; 
   c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui  al  comma
29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32"; 
   dopo il comma 33 e' inserito il seguente: 
   "33-bis. Per favorire la diffusione della carta  acquisti  tra  le
fasce piu' deboli della popolazione, possono  essere  avviate  idonee
iniziative di comunicazione"; 
   il comma 34 e' sostituito dal seguente: 
   "34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in  ogni  caso
deve essere conseguita entro  il  30  settembre  2008,  il  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   puo'   avvalersi    di    altre
amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane  Spa,  di  SOGEI
Spa o di CONSIP Spa"; 
   al comma 38, le parole: "ai commi da  29  a  31"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al comma 29"; 
   dopo il commi 38 sono aggiunti i seguenti: 
   "38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto  di  cui  al
comma 33 e successivamente entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  il
Governo presenta una relazione al  Parlamento  sull'attuazione  della
carta acquisti di cui al comma 32. 
   38-ter. La dotazione  del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a  valere  sulla  quota  delle
maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative  previste  dagli
articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di
euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro  per  l'anno  2009,  71,7
milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni  di  euro
nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009". 
 
   All'articolo 82: 
 
   al comma 1, capoverso "5-bis", secondo periodo,  dopo  le  parole:
"in capo ai soggetti" sono inserite le seguenti: "di cui  al  periodo
precedente"; 
   ai commi 2 e 4, le parole: "a decorrere dal periodo  d'imposta  in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "a  decorrere  dal  periodo   d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007"; 
   al comma 4, secondo periodo, le parole:  "comma  precedente"  sono
sostituite dalle seguenti: "comma 3"; 
   al comma 5, le parole: "per il medesimo periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono  sostituite
dalle seguenti: "per  il  medesimo  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2007"; 
   al comma 12, le parole: "delle imposte  dirette"  sono  sostituite
dalle seguenti: "delle imposte sui redditi"; 
   dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
   "13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24  settembre  2002,  n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n.
265, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
   "2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in
corso alla data del 31 dicembre 2008,  la  percentuale  indicata  nel
comma 2 e' aumentata allo 0,350 per cento. Per il  periodo  d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata  nel
comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per  il  medesimo  periodo
d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro  il
30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento  delle  riserve
del bilancio dell'esercizio per il quale il termine  di  approvazione
scade anteriormente al 25 giugno 2008""; 
   al comma 14, lettera a), le parole: "esenti  di  cui  all'articolo
10," sono sostituite dalle seguenti: "esenti e  imponibili  ai  sensi
dell'articolo 10, primo comma,"; 
   al comma 17: 
   al primo periodo, le parole: "decreto-legge" sono sostituite dalla
seguente: "decreto"; dopo le parole: "articolo 37 del" sono  inserite
le seguenti: "testo unico di cui al" e  le  parole:  "comma  2"  sono
sostituite dalle seguenti: "comma 18 del presente articolo"; 
   al quarto periodo, le parole: "in luogo del patrimonio  all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero
in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume  il  patrimonio
alla data di cessazione del fondo" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"ai fini del calcolo della media annua si assumono,  rispettivamente,
i valori del patrimonio alla  data  di  avvio  o  di  cessazione  del
fondo"; 
   al comma 18: 
   all'alinea, le parole: "e' dovuta qualora il fondo sia  costituito
con apporto di immobili, diritti reali immobiliari  o  partecipazioni
in societa' immobiliari per la maggior parte  del  suo  patrimonio  e
qualora" sono sostituite dalle seguenti: "e' dovuta dai fondi  per  i
quali non sia prevista la quotazione dei certificati  in  un  mercato
regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni  di
euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti"; 
   alla lettera a), le parole: "nonche' da enti pubblici ed  enti  di
previdenza obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti: "nonche'  da
enti  pubblici,  enti  di  previdenza  obbligatoria   ed   enti   non
commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera  c),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni"; 
   alla lettera b), le parole: "e, in  ogni  caso,  se  il  fondo  e'
istituito" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso il fondo sia
istituito"; le parole: " da persone fisiche"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "da una o piu' persone fisiche"; le parole:  "al  di  fuori
dell'esercizio d'impresa," sotto soppresse e le parole: "e  da  trust
di  cui  siano  disponenti  o  beneficiari"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "e da trust di cui siano disponenti  o  beneficiari,  salvo
che  le  predette  quote  siano  relative  ad   imprese   commerciali
esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni  nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti"; 
   dopo il comma 18 e' inserito il seguente: 
   "18-bis. L'imposta  sostitutiva  sui  redditi  diversi  di  natura
finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni,  realizzati  in  dipendenza
della cessione o del rimborso di quote  di  partecipazione  in  fondi
d'investimento immobiliare  chiusi  soggetti  alle  disposizioni  del
comma 18 del presente articolo e' dovuta  nella  misura  del  20  per
cento. L'imposta e' applicata nella medesima misura al momento  della
cessione o del rimborso anche qualora  le  quote  siano  immesse  nei
rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per  l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo  7  del  citato  decreto
legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni"; 
   il comma 19 e' sostituito dal seguente: 
   "19. La societa' di gestione del risparmio verifica la sussistenza
dei requisiti di cui al comma 18, considerando  la  media  annua  del
valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A
tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote
sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte
le informazioni necessarie e  aggiornate  ai  fini  dell'applicazione
delle  disposizioni  del  comma  18.  La  societa'  di  gestione  del
risparmio  segnala  all'Agenzia  delle  entrate  i  casi  in  cui   i
partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte,  di  rendere
la  comunicazione  di  cui  al  presente   comma,   non   consentendo
l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabiliti  termini   e
modalita' per la segnalazione di cui al periodo precedente"; 
   al comma 20, primo periodo, le parole: "delle condizioni indicate"
sono sostituite dalle  seguenti:  "dei  requisiti  indicati"  e  sono
aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Qualora  la  societa'  di
gestione  del  risparmio  non  abbia   potuto   applicare   l'imposta
patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione
delle informazioni di cui al  comma  19,  l'imposta  patrimoniale  e'
applicata in capo ai partecipanti  in  proporzione  al  valore  delle
quote detenute  nel  medesimo  periodo  d'imposta  e  risultante  dai
relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6,  comma
1, lettera c), numero 3),  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento dell'imposta si applicano
le disposizioni del  titolo  IV  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni,  e
le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al  comma  19  del
presente  articolo  che  hanno  omesso,  in  tutto  o  in  parte,  la
comunicazione alla societa' di gestione del risparmio"; 
   dopo il comma 21 e' inserito il seguente: 
   "21-bis. Nel caso di rimborso delle quote  di  partecipazione  dei
fondi comuni di investimento immobiliare  la  ritenuta  prevista  dal
comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
come modificato dal comma 21 del presente articolo,  e'  operata  sui
proventi percepiti  con  l'aliquota  del  12,50  per  cento,  fino  a
concorrenza  della  differenza  positiva  tra  il  valore  risultante
dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto"; 
   al comma 22, capoverso 5-quater, le parole:  "che  detengano  piu'
del 50 per  cento  delle  quote  dei  fondi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il cui patrimonio sia investito in  misura  prevalente  in
quote di fondi"; dopo le parole: "articolo 37 del" sono  inserite  le
seguenti: "testo unico di cui al" e le parole: "commi  1  e  2"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi primo e secondo"; 
   dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti: 
   "24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico  delle  norme
concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive  modificazioni,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
   "g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di
piani di stock option". 
   24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva,  disposta
ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1955,  n.  797,  introdotta  dal  comma  24-bis  del  presente
articolo, opera in relazione  alle  azioni  assegnate  ai  dipendenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto"; 
   al comma 25, le parole: "articolo  1,  commi  da  29  a  31"  sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 81, commi 29 e 30, del  presente
decreto,"; 
   al  comma  27,  capoverso  3,  dopo  le  parole:  "delle  societa'
cooperative e loro consorzi" sono inserite le seguenti:  ",  che  non
soddisfano i requisiti della definizione di piccole e  micro  imprese
di cui alla raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione,  del  6
maggio 2003,". 
 
   All'articolo 83: 
 
   al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "L'INPS  e
l'Agenzia delle entrate  attivano  altresi'  uno  scambio  telematico
mensile delle posizioni relative ai titolari di  partita  IVA  e  dei
dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da
contratti di associazione  in  partecipazione,  quando  l'apporto  e'
costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro"; 
   al comma 7, dopo le parole: "attivita' svolte"  sono  inserite  le
seguenti: "in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6"; 
   al comma 8, le parole: "lettera f)" sono sostituite dalle seguenti
"numero 7)"; 
   al comma 9, le  parole:  "elementi  segnaletici"  sono  sostituite
dalle seguenti: "elementi indicativi"; 
   al comma 13, alinea, sono aggiunte le  seguenti  parole:  ",  sono
apportate le seguenti modificazioni"; 
   al comma 15, dopo le parole:  "comma  7,  del"  sono  inserite  le
seguenti: "regolamento di cui al"; 
   al comma 17, le parole: "introdotte  dal"  sono  sostituite  dalla
seguente: "del"; 
   al comma 18, capoverso "Articolo 5-bis": 
   al comma 2, le parole: "alla data della notifica" sono  sostituite
dalle seguenti: "alla data della consegna"; le parole: "al competente
Ufficio delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "al competente
Ufficio dell'Agenzia delle entrate"; le  parole:  "al  Reparto  della
Guardia di Finanza" sono sostituite dalle seguenti: "all'organo" ; le
parole: "alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate" sono sostituite
dalle   seguenti:   "alla   comunicazione   al   competente   Ufficio
dell'Agenzia delle entrate, lo stesso"; e le  parole:  "articolo.  7"
sono sostituite dalle seguenti: "articolo 7"; 
   al comma 3, le parole: "le somme  dovute  possono  essere  versate
ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle
garanzie ivi previste," sono sostituite dalle seguenti: "e  le  somme
dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale
devono  essere  versate  nei  termini  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso
di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla  prima
sono dovuti gli interessi  al  saggio  legale  calcolati  dal  giorno
successivo  alla  data   di   notifica   dell'atto   di   definizione
dell'accertamento parziale"; 
   dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
   "4. In caso di mancato pagamento delle  somme  dovute  di  cui  al
comma 3 il competente ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  provvede
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo  delle  predette  somme  a
norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602"; 
   dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti: 
   "18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno  1997,
n. 218, si  applica  con  riferimento  ai  verbali  di  constatazione
consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. 
   18-ter. In sede di  prima  applicazione  dell'articolo  5-bis  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: 
   a) il termine per la  comunicazione  dell'adesione  da  parte  del
contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e' comunque prorogato
fino al 30 settembre 2008; 
   b)  il  termine  per  la   notifica   dell'atto   di   definizione
dell'accertamento  parziale  relativo  ai   verbali   consegnati   al
contribuente fino al 31 dicembre 2008 e'  comunque  prorogato  al  30
giugno 2009. 
   18-quater. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite  le  modalita'   di   effettuazione   della   comunicazione
dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo  5-bis
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218"; 
   al comma 19, le  parole:  "a  far  corso"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a decorrere"; dopo le  parole:  "vengono  elaborati"  sono
inserite le seguenti: ", sentite le associazioni professionali  e  di
categoria,"  e  le  parole:  "primo  comma"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "comma 1"; 
   al comma 22, le parole: "fondo speciale istituito  con  l'articolo
1,  comma  29"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fondo   speciale
istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto"; 
   dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti: 
   "23-bis.  All'articolo  28  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 e' inserito  il
seguente: 
   "3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi  dal  contante
individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: 
   a) in caso di utilizzazione di un  assegno,  se  l'assegno  stesso
risulta scoperto o comunque non pagabile; 
   b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore
della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria". 
   23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  dopo  la   parola:
"concessionari" sono inserite le seguenti: "e  ai  soggetti  da  essi
incaricati""; 
   il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
   "2-5. E' istituito presso il  Ministero  degli  affari  esteri  il
Comitato strategico per lo sviluppo  e  la  tutela  all'estero  degli
interessi nazionali in economia, con compiti di  analisi,  indirizzo,
supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni  economici  complessi
propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo
sviluppo sostenibile nei Paesi in via di  sviluppo.  La  composizione
del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di
Ministeri, nonche' alte professionalita' ed esperienze  tecniche  nei
suoi settori di intervento, e'  definita  con  decreto  del  Ministro
degli affari esteri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con il quale sono stabilite altresi'  le  disposizioni
generali  del  suo  funzionamento.  Le  funzioni  di  segreteria  del
Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari  stanziamenti  di
bilancio, dalle strutture  del  Ministero  degli  affari  esteri.  La
partecipazione al Comitato e' gratuita"; 
   i commi 26, 27 e 28 sono soppressi; 
   dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti: 
   "28-bis. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  le  parole:
"a  prestazioni  alberghiere  e  a  somministrazione  di  alimenti  e
bevande, con esclusione di  quelle  inerenti  alla  partecipazione  a
convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli
stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di
lavoro  nei  locali  dell'impresa  o  in  locali  adibiti   a   mensa
scolastica,  aziendale  o  interaziendale  e  delle  somministrazioni
commesse da imprese  che  forniscono  servizi  sostitutivi  di  mense
aziendali" sono soppresse. 
   28-ter.  Le  disposizioni  del  comma  28-bis  si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008. 
   28-quater. Al testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi  precedenti,  le
spese relative a prestazioni  alberghiere  e  a  somministrazioni  di
alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento."; 
   b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  "Le  spese  relative  a  prestazioni   alberghiere   e   a
somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili  nella  misura
del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non
superiore al 2 per cento dell'ammontare dei  compensi  percepiti  nel
periodo di imposta". 
   28-quinquies. Le  disposizioni  del  comma  28-quater  entrano  in
vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo  d'imposta,  l'imposta  del  periodo  precedente  e'
determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater. 
   28-sexies. Nelle more  dell'adozione  del  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo  1,  comma  225,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di
cui alla  lettera  b)  del  comma  5  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e  successive  modificazioni,
accedono ai dati e alle informazioni disponibili  presso  il  sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi  quelli  di  cui
all'articolo  7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  e  successive  modificazioni,
sulla base delle disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Ministro
delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 275 del 24 novembre 2000. Le facolta' ivi previste possono  essere
esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal  testo
unico delle disposizioni di legge  relative  alla  riscossione  delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto  14  aprile
1910, n. 639. Il riferimento  al  numero  identificativo  del  ruolo,
contenuto nell'articolo 2  del  citato  decreto  del  Ministro  delle
finanze 16 novembre 2000, e' sostituito con il riferimento alla  data
di notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente  o
responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali,  e  il  legale
rappresentante o direttore generale, nel caso  dei  soggetti  di  cui
alla citata lettera b) del  comma  5  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni,  autorizzano
preventivamente l'accesso in  forma  scritta  e  individuano  in  via
generale i  dipendenti  destinati  a  provvedervi,  scegliendoli  tra
quelli con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  da  almeno  due
anni. I nominativi di tali  dipendenti  sono  comunicati  all'Agenzia
delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi
e' trasmesso entro il 31 marzo  di  ogni  anno.  E'  esclusa,  quanto
all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui  alla  citata
lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.
446  del  1997,  e  successive  modificazioni,  e  gli  agenti  della
riscossione. 
   28-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
sulla  quale  svolge  attivita'  di  coordinamento,   attraverso   la
preventiva approvazione  dell'ordine  del  giorno  delle  sedute  del
consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere  nello
stesso consiglio"; 
   b) al comma 14, le parole da: "i risultati"  fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi  acquisiti  nello
svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1". 
   28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869  def.  dell'11
marzo 2008 della Commissione, i soggetti  che  si  sono  avvalsi  del
regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma  26,  della
legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  sono  tenuti  alla  restituzione
dell'aiuto fruito nei termini e con le modalita' previsti  dai  commi
da 28-novies a 28-undecies del presente articolo. 
   28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e' determinato
secondo i seguenti criteri: 
   a) applicazione, in luogo del  regime  d'imposta  sostitutiva  con
aliquota del 9  per  cento  di  cui  al  comma  28-octies  dichiarato
incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva
di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003,
n. 350, in materia di rivalutazione dei beni; 
   b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di
valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per  cento
su quelle relative a beni non ammortizzabili; 
   c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di
valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in
quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni; 
   d) attualizzazione alla  data  del  20  giugno  2004  delle  somme
versate  in  applicazione  del  regime  dichiarato  incompatibile   e
decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli  importi  oggetto
di recupero a decorrere dalla stessa data; 
   e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni  di  cui
al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del  21
aprile 2004, e successive modificazioni. 
   28-decies. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'  approvato
l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi  oggetto
di restituzione. Il modello di  dichiarazione  dei  maggiori  importi
dovuti deve essere presentato  da  parte  dei  soggetti  tenuti  alla
restituzione dell'aiuto  all'Agenzia  delle  entrate  entro  quindici
giorni dalla emanazione del predetto provvedimento. 
   28-undecies.   L'Agenzia   delle   entrate,   sulla   base   delle
dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da
ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti,
comprensivi degli interessi, ed entro trenta  giorni  dalla  data  di
scadenza del termine di presentazione  della  dichiarazione  notifica
apposita comunicazione contenente  l'ingiunzione  di  pagamento,  con
l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta  giorni
dalla data  di  notifica,  si  procede,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme
non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. 
   28-duodecies. L'articolo 2, comma  26,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, e' abrogato". 
 
   Dopo l'articolo 83 e' inserito il seguente: 
 
   "Art.  83-bis.  -  (Tutela  della  Sicurezza  stradale   e   della
regolarita' del mercato  dell'autotrasporto  di  cose  per  conto  di
terzi). - 1. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,
sulla base di un'adeguata indagine a campione e  tenuto  conto  delle
rilevazioni  effettuate  mensilmente  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico sul prezzo medio del gasolio  per  autotrazione,  determina
mensilmente  il  costo  medio  del  carburante  per   chilometro   di
percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e  la
relativa incidenza. 
   2. Lo stesso Osservatorio,  con  riferimento  alle  tipologie  dei
veicoli, determina, il quindicesimo  giorno  dei  mesi  di  giugno  e
dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi  di  esercizio
dell'impresa di autotrasporto per conto di  terzi  rappresentata  dai
costi del carburante. 
   3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo  sono
volte a disciplinare i meccanismi di  adeguamento  dei  corrispettivi
dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal  vettore
e sono sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul mercato,
dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore. 
   4. Qualora il  contratto  di  trasporto  sia  stipulato  in  forma
scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, lo stesso  contratto,  ovvero  la  fattura  emessa  dal
vettore per le prestazioni ivi  previste,  evidenzia,  ai  soli  fini
civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo  dovuto  dal
mittente,  corrispondente  al  costo  del  carburante  sostenuto  dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo
deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo  chilometrico
determinato ai sensi del  comma  1,  nel  mese  precedente  a  quello
dell'esecuzione  del  trasporto,  moltiplicato  per  il  numero   dei
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel  contratto  o
nella fattura. 
   5. Nel caso in cui il contratto abbia ad  oggetto  prestazioni  di
trasporto da effettuare in  un  arco  temporale  eccedente  i  trenta
giorni, la  parte  del  corrispettivo  corrispondente  al  costo  del
carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali, cosi' come  gia'  individuata  nel  contratto  o  nelle
fatture  emesse  con  riferimento  alle  prestazioni  effettuate  dal
vettore nel primo mese di vigenza dello  stesso,  e'  adeguata  sulla
base  delle  variazioni  intervenute  nel  prezzo  del   gasolio   da
autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni
superino del 2 per cento il valore preso  a  riferimento  al  momento
della sottoscrizione del contratto stesso o  dell'ultimo  adeguamento
effettuato. 
   6. Qualora il contratto di trasporto di merci su  strada  non  sia
stipulato in forma scritta, ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa  dal  vettore
evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi,  la  parte  del
corrispettivo  dovuto  dal  mittente,  corrispondente  al  costo  del
carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali.   Tale   importo   deve   corrispondere   al   prodotto
dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe  cui
appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma
1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il
numero di chilometri corrispondenti alla prestazione  indicata  nella
fattura. 
   7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella
di cui al comma 6,  deve  corrispondere  a  una  quota  dello  stesso
corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte
del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata  come
corrispondente  a  costi  diversi  dai  costi  del   carburante   nel
provvedimento di cui al comma 2. 
   8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al  vettore,  diversa
da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore
a quello indicato al comma 7, il vettore puo' chiedere al mittente il
pagamento della differenza. Qualora  il  contratto  di  trasporto  di
merci su strada non sia stato stipulato in  forma  scritta,  l'azione
del  vettore  si  prescrive  decorsi  cinque  anni  dal  giorno   del
completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di
trasporto sia stipulato in forma scritta,  l'azione  del  vettore  si
prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile. 
   9. Se il committente non provvede al pagamento  entro  i  quindici
giorni successivi, il  vettore  puo'  proporre,  entro  i  successivi
quindici giorni,  a  pena  di  decadenza,  domanda  d'ingiunzione  di
pagamento  mediante  ricorso  al   giudice   competente,   ai   sensi
dell'articolo 638 del  codice  di  procedura  civile,  producendo  la
documentazione  relativa  alla  propria  iscrizione  all'albo   degli
autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,   la   carta   di
circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione  del  trasporto,
la  fattura  per  i  corrispettivi  inerenti  alla   prestazione   di
trasporto,  la   documentazione   relativa   all'avvenuto   pagamento
dell'importo  indicato  e  i  calcoli  con  cui   viene   determinato
l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8.
Il giudice, verificata  la  regolarita'  della  documentazione  e  la
correttezza  dei  calcoli  prodotti,  ingiunge  al  committente,  con
decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di  procedura
civile, di  pagare  l'importo  dovuto  al  vettore  senza  dilazione,
autorizzando  l'esecuzione   provvisoria   del   decreto   ai   sensi
dell'articolo 642 del  codice  di  procedura  civile  e  fissando  il
termine entro cui puo'  essere  fatta  opposizione,  ai  sensi  delle
disposizioni di cui al libro IV,  titolo  I,  capo  I,  del  medesimo
codice. 
   10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui
ai  commi  1  e  2,   l'importo   dell'adeguamento   automatico   del
corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei  costi  del
carburante sostenuto  dal  vettore  e'  calcolato  sulla  base  delle
rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico
e si  applica  ai  corrispettivi  per  le  prestazioni  di  trasporto
pattuite nei mesi precedenti qualora le  variazioni  intervenute  nel
prezzo del gasolio superino  del  2  per  cento  il  valore  preso  a
riferimento al momento della conclusione del contratto.  Inoltre,  la
quota di cui al comma 2, e' pari al 30 per cento  per  i  veicoli  di
massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20  per  cento
per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o
superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli  di  massa
complessiva inferiore a 3,5 tonnellate. 
   11. Le disposizioni dei commi da 3  a  10  del  presente  articolo
trovano applicazione con riferimento  agli  aumenti  intervenuti  nel
costo del gasolio a  decorrere  dal  1°  luglio  2008  o  dall'ultimo
adeguamento effettuato. 
   12.  Il  termine  di  pagamento  del  corrispettivo  relativo   ai
contratti di trasporto di merci su strada, nei quali  siano  parte  i
soggetti che svolgono professionalmente operazioni di  trasporto,  e'
fissato in trenta giorni dalla data di  emissione  della  fattura  da
parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le  parti,
in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
   13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il
creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori  di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
   14. Ferme restando le sanzioni  previste  dall'articolo  26  della
legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e  successive   modificazioni,   e
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove
applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e  9
consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla  procedura
per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonche'
la sanzione dell'esclusione per un periodo di un  anno  dai  benefici
fiscali, finanziari e  previdenziali  di  ogni  tipo  previsti  dalla
legge. 
   15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorita'
competente. 
   16. Non si da' luogo all'applicazione  delle  sanzioni  introdotte
dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un  contratto
di trasporto conforme  a  un  accordo  volontario  concluso,  tra  la
maggioranza delle organizzazioni  associative  dei  vettori  e  degli
utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale
per  l'autotrasporto  e  per  la  logistica,  per   disciplinare   lo
svolgimento  dei  servizi  di  trasporto  in  uno  specifico  settore
merceologico. 
   17. Al fine di garantire  il  pieno  rispetto  delle  disposizioni
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e
di assicurare il  corretto  e  uniforme  funzionamento  del  mercato,
l'installazione e l'esercizio di  un  impianto  di  distribuzione  di
carburanti non possono essere subordinati alla chiusura  di  impianti
esistenti ne' al rispetto  di  vincoli,  con  finalita'  commerciali,
relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti  e
tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono
restrizioni  od  obblighi  circa  la  possibilita'  di  offrire,  nel
medesimo  impianto  o  nella  stessa  area,   attivita'   e   servizi
integrativi. 
   18. Le disposizioni di cui  al  comma  17  costituiscono  principi
generali in materia di tutela della concorrenza e livelli  essenziali
delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 
   19.  All'articolo  1,  comma  3,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "iscritto al relativo
albo professionale" sono sostituite  dalle  seguenti:  "abilitato  ai
sensi  delle  specifiche  normative  vigenti  nei  Paesi  dell'Unione
europea". 
   20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo  11  febbraio
1998, n. 32,  le  parole:  "e  a  fronte  della  chiusura  di  almeno
settemila impianti nel periodo successivo alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse. 
   21. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito dei  propri  poteri  di  programmazione  del  territorio,
promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti  e
la diffusione dei  carburanti  eco-compatibili,  secondo  criteri  di
efficienza, adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini,  nel
rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17  e
della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza. 
   22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  i
criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le  reti
di trasporto e distribuzione del gas naturale. 
   23. Le somme disponibili per il proseguimento degli  interventi  a
favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure  previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e  per  gli
importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente  articolo,  a
interventi in materia di  riduzione  dei  costi  di  esercizio  delle
imprese di autotrasporto di merci,  con  particolare  riferimento  al
limite di  esenzione  contributiva  e  fiscale  delle  indennita'  di
trasferta  e  all'imponibilita',  ai  fini  del  reddito  da   lavoro
dipendente, delle maggiorazioni corrisposte  per  le  prestazioni  di
lavoro  straordinario,  nonche'  a  incentivi   per   la   formazione
professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale. 
   24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni  di  euro,  sono
rideterminati: 
   a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2008 dai  prestatori
di lavoro addetti alla guida  dipendenti  delle  imprese  autorizzate
all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni  fuori  del
territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al  comma  5
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, che non concorre a formare  il  reddito  di
lavoro dipendente,  ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni  del
medesimo comma 5; 
   b) l'importo  della  deduzione  forfetaria  relativa  a  trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale  nel  periodo  d'imposta  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  al
netto delle spese di viaggio e trasporto. 
   25. Nel limite di spesa di 30  milioni  di  euro,  e'  fissata  la
percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle  prestazioni
di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile  2003,
n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo  anno  dai
prestatori di lavoro addetti  alla  guida  dipendenti  delle  imprese
autorizzate  all'autotrasporto  di  merci,  che  non  concorre   alla
formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.  Ai
fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  27  maggio   2008,   n.   93,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al
periodo precedente rilevano nella loro interezza. 
   26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e'
riconosciuto un credito  di  imposta  corrispondente  a  quota  parte
dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno  2008  per
ciascun veicolo, di massa massima complessiva  non  inferiore  a  7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato  per  la  predetta  attivita'.  La
misura del credito di imposta deve essere determinata  in  modo  tale
che, per i veicoli di massa  massima  complessiva  superiore  a  11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per
i veicoli di massa  massima  complessiva  compresa  tra  7,5  e  11,5
tonnellate. Il credito di imposta e' usufruibile in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, non e' rimborsabile,  non  concorre  alla
formazione del valore  della  produzione  netta  di  cui  al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e  non  rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni. 
   27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei  limiti  di
spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente  a  quanto  previsto  dal
comma 25, di concerto con il Ministero del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali, sono stabiliti la quota  di  indennita'  non
imponibile, gli importi della deduzione  forfetaria,  la  percentuale
delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la  misura  del
credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali
disposizioni applicative necessarie per assicurare  il  rispetto  dei
limiti di spesa di cui al comma 29. 
   28. Agli incentivi per  le  aggregazioni  imprenditoriali  e  alla
formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente  pari
a 9  milioni  di  euro  e  a  7  milioni  di  euro.  Con  regolamenti
governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
disciplinate le modalita' di  erogazione  delle  risorse  di  cui  al
presente comma. 
   29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24,  25,  26  e
28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5  milioni  di
euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per  l'anno  2009,  si  fa
fronte con le risorse disponibili sul  fondo  di  cui  al  comma  918
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
   30. Le misure previste dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,  n.  273,  sono  estese
all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in  attuazione
dell'articolo 9 del presente  decreto,  previa  autorizzazione  della
Commissione europea. 
   31. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  individua,
tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle  quali
occorre la previa verifica della  compatibilita'  con  la  disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi  dell'articolo  87
del Trattato che istituisce la Comunita' europea". 
 
   All'articolo 84: 
 
   al comma 1,  le  parole:  "60,  comma  7"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "60, comma 8"; dopo le parole: "72, commi da 7 a  11"  sono
inserite le seguenti: "79, comma 2," e  dopo  la  parola:  "82"  sono
inserite le seguenti: ", comma 16,"; 
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
   "1-bis.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo  63,
comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2008,
2009 e 2010, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della solidarieta' sociale. 
   1-ter. All'onere derivante dall'attuazione  dell'articolo  63-bis,
comma 5, pari a 20 milioni di  euro  per  l'anno  2010,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. 
   1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo  82,  comma
27, pari a 1,4  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2008,  si
provvede mediante  riduzione  lineare  degli  stanziamenti  di  parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla
Tabella C allegata alla legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  All'onere
derivante  dagli  articoli  70,  comma  1-bis,  e  71,  comma  1-bis,
rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
e 0,9 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
   1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19  dell'articolo  61,
pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011,
che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a  450  milioni
di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: 
   a)  quanto  a  120  milioni  di  euro  per  l'anno  2009  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2008-2010,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 allo scopo parzialmente
utilizzando i seguenti accantonamenti: 
    

Ministero dell'economia e delle finanze............846.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale....519.000
Ministero della giustizia.......................... 10.000
Ministero degli affari esteri....................7.800.000
Ministero dell'interno..........................39.700.000
Ministero per i beni e le attivita' culturali....1.568.000
Ministero della salute..........................13.000.000
Ministero dei trasporti.............................67.000
Ministero dell'universita' e della ricerca.......1.490.000
Ministero della solidarieta' sociale........... 55.000.000

    
   b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  5,  comma  4  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; 
   c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni  2009,  2010  e  2011,
mediante  utilizzo  di  quota  delle  risorse  di  cui  al  comma  11
dell'articolo 61 del presente decreto; 
   d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e  a  400  milioni
per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo  per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota
parte  della  riduzione  lineare  delle  dotazioni   finanziarie,   a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero,
per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno  2009  e  a  400
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010  e  2011  affluisce  nel
Fondo di cui al primo periodo".