(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
             AL DECRETO-LEGGE 1° SETTEMBRE 2008, N. 137 
 
  All'articolo 1: 
 
  al comma 1, dopo le parole: "articolo  11  del"  sono  inserite  le
seguenti: "regolamento di cui al"; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis.  Al  fine  di  promuovere  la  conoscenza  dei   pluralismo
istituzionale, definito dalla  Carta  costituzionale,  sono  altresi'
attivate iniziative per  lo  studio  degli  statuti  regionali  delle
regioni ad autonomia ordinaria e speciale". 
 
  All'articolo 2: 
  al comma 1,  dopo  le  parole:  "previsto  dal"  sono  inserite  le
seguenti: "regolamento di cui al"; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "I-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio  dello
Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo  1,
commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive
modificazioni, non utilizzate alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere  destinate  al  finanziamento  di
interventi per l'edilizia scolastica e la messa  in  sicurezza  degli
istituti scolastici ovvero  di  impianti  e  strutture  sportive  dei
medesimi.  Al  riparto  delle  risorse,  con  l'individuazione  degli
interventi e degli enti destinatari,  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  in  coerenza  con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari  competenti
per materia e per i profili finanziari"; 
  al comma 2, le parole: "espressa in decimi" sono  sostituite  dalle
seguenti: "effettuata mediante l'attribuzione  di  un  voto  numerico
espresso in decimi"; 
  al comma 3, secondo periodo, le  parole:  "al  voto  insufficiente"
sono sostituite dalle seguenti: "al voto inferiore a sei decimi". 
 
  All'articolo 3: 
  al comma 1, le parole: "e' espressa in decimi ed  illustrata"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono effettuate  mediante  l'attribuzione
di voti numerici espressi in decimi e illustrate"; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Nella scuola primaria, i  docenti,  con  decisione  assunta
all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione"; 
  al comma 2, le parole: "e'  espressa  in  decimi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "nonche' la valutazione dell'esame finale  del  ciclo
sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi  in
decimi"; 
  al comma 3 sono premesse le parole:  "Nella  scuola  secondaria  di
primo grado,"  e,  dopo  la  parola:  "ottenuto",  sono  inserite  le
seguenti: ", con decisione assunta a  maggioranza  dal  consiglio  di
classe,"; 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e'  espresso  con
valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione
analitica dei traguardi  di  competenza  e  del  livello  globale  di
maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti
che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi""; 
  il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17  ottobre
2005, n. 226, e' abrogato"; 
  al comma 5, dopo le  parole:  "degli  studenti"  sono  inserite  le
seguenti:  ",  tenendo  conto  anche  dei   disturbi   specifici   di
apprendimento e della disabilita' degli alunni,". 
 
  All'articolo 4: 
  al comma 1, la parola: "contenimento" e' sostituita dalla seguente:
"razionalizzazione"; le parole: "di cui al  relativo  comma  4"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "previsti  dal  comma  4  del  medesimo
articolo 64" e,  dopo  le  parole:  "istituzioni  scolastiche",  sono
inserite le seguenti: "della scuola primaria"; 
  il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  "2. Con apposita sequenza contrattuale e' definito  il  trattamento
economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria,  per  le
ore di  insegnamento  aggiuntive  rispetto  all'orario  d'obbligo  di
insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali. 
  2-bis. Per la realizzazione delle finalita' previste  dal  presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  ferme
restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo  64,  comma
7,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  provvede  alla
verifica   degli    specifici    effetti    finanziari    determinati
dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere  dal
1°  settembre  2009.  A  seguito  della  predetta  verifica,  per  le
finalita' di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2  del
presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via
transitoria, a  valere  sulle  risorse  del  fondo  d'istituto  delle
istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse
rese  disponibili  ai  sensi  del  comma  9  dell'articolo   64   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi  di  spesa
conseguenti all'applicazione del comma 1,  resi  disponibili  per  le
finalita' di cui al comma 2 del presente articolo,  e  in  ogni  caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore
a partire dall'anno scolastico 2009/2010,  relativamente  alle  prime
classi del ciclo scolastico". 
 
  All'articolo 5: al comma 1: 
  al primo periodo, le parole: "si  sia  impegnato"  sono  sostituite
dalle seguenti: "si e' impegnato" e le parole: "salvo le appendici di
aggiornamento  eventualmente  necessarie"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "salvo che per la pubblicazione di eventuali  appendici  di
aggiornamento"; 
  al secondo periodo, le parole da: "con cadenza" fino alla fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "nella  scuola  primaria  con
cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella
scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei  anni,  a  valere
per i successivi sei anni"; 
  al terzo periodo,  le  parole:  "del  collegio  dei  docenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei competenti organi scolastici". 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  "Art.  5-bis.  -  (Disposizioni  in  materia  di   graduatorie   ad
esaurimento). - 1.  Nei  termini  e  con  le  modalita'  fissati  nel
provvedimento di aggiornamento delle graduatorie  ad  esaurimento  da
disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi  dell'articolo  1,  commi
605, lettera c), e 607, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del
IX ciclo presso le  scuole  di  specializzazione  per  l'insegnamento
secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad
indirizzo  didattico  (COBASLID),   attivati   nell'anno   accademico
2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono  iscritti,  a
domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella  posizione
spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti. 
  2.  Analogamente  sono  iscritti,   a   domanda,   nelle   predette
graduatorie e sono collocati nella posizione  spettante  in  base  ai
punteggi  attribuiti  ai  titoli  posseduti  i  docenti   che   hanno
frequentato il primo corso biennale di  secondo  livello  finalizzato
alla formazione dei docenti di educazione musicale  delle  classi  di
concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della
classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. 
  3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette
graduatorie  coloro  che  si  sono  iscritti   nell'anno   accademico
2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione  primaria  e
ai corsi quadriennali  di  didattica  della  musica;  la  riserva  e'
sciolta all'atto  del  conseguimento  dell'abilitazione  relativa  al
corso  di  laurea  e  ai  corsi  quadriennali  sopra  indicati  e  la
collocazione in graduatoria  e'  disposta  sulla  base  dei  punteggi
attribuiti ai titoli posseduti". 
  All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: "1990,  n.  341,"  sono
inserite le seguenti: "e successive modificazioni," e le  parole:  ",
rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola  primaria"
sono sostituite dalle seguenti: "nella scuola primaria o nella scuola
dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto". 
 
  All'articolo 7: 
  al comma 1, capoverso: 
  al primo periodo, le parole: "scuole di  specializzazione  mediche"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   "scuole   universitarie    di
specializzazione in medicina e chirurgia"; 
  al secondo periodo,  la  parola:  "superino"  e'  sostituita  dalla
seguente: "superano"; 
  la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Modifica  del  comma  433
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in  materia  di
accesso alle scuole universitarie di specializzazione in  medicina  e
chirurgia". 
  Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
  "Art. 7-bis. - (Provvedimenti per la sicurezza delle scuole). -  1.
A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa
in  sicurezza  degli   edifici   scolastici,   formulato   ai   sensi
dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e
successive modificazioni, e' destinato un importo non inferiore al  5
per  cento  delle  risorse   stanziate   per   il   programma   delle
infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e' ricompreso. 
  2. Al fine di consentire il completo utilizzo  delle  risorse  gia'
assegnate  a  sostegno  delle  iniziative  in  materia  di   edilizia
scolastica, le economie, comunque maturate alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e rivenienti dai  finanziamenti  attivati
ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986,  n.  318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  1986,  n.  488,
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dall'articolo
2, comma 4, della  legge  8  agosto  1996,  n.  431,  nonche'  quelle
relative a finanziamenti  per  i  quali  non  sono  state  effettuate
movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono revocate. A  tal
fine  le  stazioni  appaltanti  provvedono  a  rescindere,  ai  sensi
dell'articolo 134  del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le  economie  e  ne
danno comunicazione alla regione territorialmente competente. 
  3. La revoca di cui al comma 2 e' disposta con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le regioni
territorialmente competenti, e le relative  somme  sono  riassegnate,
con le stesse modalita', per  l'attivazione  di  opere  di  messa  in
sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate  alla  mitigazione
del rischio sismico, da realizzare in attuazione  del  patto  per  la
sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal  Ministro
della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e  degli
enti locali, ai sensi dell'articolo 1,  comma  625,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. L'eventuale  riassegnazione  delle  risorse  a
regione diversa e' disposta sentita la Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni. 
  4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e
3 del presente articolo  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9,  della  legge  11
gennaio 1996, n. 23;  i  relativi  finanziamenti  possono,  comunque,
essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime  modalita',
qualora i  lavori  programmati  non  siano  avviati  entro  due  anni
dall'assegnazione   ovvero   gli    enti    beneficiari    dichiarino
l'impossibilita' di eseguire le opere. 
  5. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
nomina  un  soggetto  attuatore  che  definisce  gli  interventi   da
effettuare per assicurare l'immediata messa in  sicurezza  di  almeno
cento  edifici  scolastici  presenti  sul  territorio  nazionale  che
presentano aspetti di particolare criticita' sotto il  profilo  della
sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e  la  localizzazione  degli
edifici  interessati  sono  individuati  d'intesa  con  la   predetta
Conferenza unificata. 
  6. Al fine di  assicurare  l'integrazione  e  l'ottimizzazione  dei
finanziamenti destinati  alla  sicurezza  sismica  delle  scuole,  il
soggetto attuatore, di cui al comma 5,  definisce  il  cronoprogramma
dei lavori sulla base delle  risorse  disponibili,  d'intesa  con  il
Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta  Conferenza
unificata. 
  7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede  con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro
competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi  sui
saldi di finanza pubblica". 
  All'articolo 8, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Sono fatte salve le  competenze  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".