(Regolamento-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  Il  prestito  puo'  essere  locale,   esterno   e   internazionale,
secondoche' abbia luogo nella citta' dove ha sede  la  biblioteca,  o
con biblioteche, uffici ed istituti pubblici,  di  altre  citta'  del
Regno, ovvero con biblioteche straniere.