(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 
 
   All'articolo 1: 
   al comma 6, primo periodo,  le  parole:  "31  gennaio  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2009"; 
   al comma 9, secondo periodo, le parole:  "29  settembre  1984,  n.
720" sono sostituite dalle seguenti: "29 ottobre 1984, n. 720,"; 
   al comma 18, le parole: "decreto ministeriale  29  dicembre  2000"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del direttore  generale  del
Dipartimento  delle  entrate  29  dicembre  2000,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001". 
 
   All'articolo 2: 
   al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  "con  riferimento  al
maggiore"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "applicando  il  tasso
maggiore"; 
   dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Anche  al  fine  di  escludere  a  carico  del  mutuatario
qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla
surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi
a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o  la  costruzione
dell'abitazione principale, contratti entro la  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in
favore dei quali e' prevista  la  rinegoziazione  obbligatoria,  sono
autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con  il
solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata  dalla
prima banca e il contratto di mutuo  stipulato  dalla  seconda  banca
devono essere  forniti  al  notaio  per  essere  prodotti  unitamente
all'atto di surrogazione.  Per  eventuali  attivita'  aggiuntive  non
necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle  parti,  gli
onorari di legge restano a carico della parte  richiedente.  In  ogni
caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle
formalita'  connesse  alle  operazioni  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  e  successive  modificazioni,  non
applicano costi di  alcun  genere,  anche  in  forma  indiretta,  nei
riguardi dei clienti"; 
   al comma 2: 
   al primo  periodo,  dopo  la  parola:  "mutui"  sono  inserite  le
seguenti: "garantiti da ipoteca" e  dopo  la  parola:  "sottoscritti"
sono  inserite  le  seguenti:  "o  accollati  anche  a   seguito   di
frazionamento"; 
   al secondo periodo, le parole: "in legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ", con modificazioni,"; 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario,  delle
rate  determinati   secondo   il   comma   1   e   quelli   derivanti
dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui e'  assunta
a carico dello Stato. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' per la  comunicazione  alle
banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per  i  quali,
sulla  base  delle   informazioni   disponibili   presso   l'Anagrafe
tributaria, possono  ricorrere  le  condizioni  per  l'applicabilita'
delle disposizioni di cui al presente comma e le  modalita'  tecniche
per garantire ai medesimi  operatori  l'attribuzione  di  un  credito
d'imposta, utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, pari alla parte  di  rata  a  carico  dello
Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi  flussi
finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione  dei  provvedimenti
di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto"; 
   al comma 4, dopo  le  parole:  "dal  comma  3"  sono  inserite  le
seguenti: ", pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009,"; 
   al comma 5: 
   al primo periodo, le parole: "le  banche"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "le banche e gli  intermediari  finanziari  iscritti  negli
elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,"; 
   al terzo  e  al  quarto  periodo,  le  parole:  "le  banche"  sono
sostituite dalle seguenti: "le banche e gli  intermediari  finanziari
iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385  del  1993,  e  successive
modificazioni,"; 
   al medesimo terzo periodo, la parola: "tenute" e' sostituita dalla
seguente: "tenuti"; 
   al quinto periodo, le parole: "del D. lgs. 1° settembre  1993,  n.
385" sono sostituite dalle seguenti: ", del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993"; 
   al sesto periodo, le parole: "del D. lgs. 1°  settembre  1993,  n.
385" sono sostituite dalle seguenti: "del citato testo unico  di  cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per  l'anno
2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma  4,
registrate all'esito  del  monitoraggio  di  cui  al  comma  3,  sono
destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con  lo
stesso decreto sono ridefiniti i livelli di  reddito  e  gli  importi
degli assegni per i nuclei familiari in  maniera  da  valorizzare  le
esigenze delle famiglie piu' numerose o con componenti  portatori  di
handicap, nonche' al fine di una  tendenziale  assimilazione  tra  le
posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e
i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano  adeguati  agli
studi di Settore. 
   5-ter. Al fine di incrementare la dotazione  del  Fondo  nazionale
per il sostegno all'accesso alle  abitazioni  in  locazione,  di  cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre  1998,  n.  431,  e'
autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro. 
   5-quater. A decorrere dal  1°  gennaio  2009,  per  l'inosservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, si applicano le  sanzioni  pecuniarie  di  cui
all'articolo 144, comma 4, del testo unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385. 
   5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono
destinate ad incrementare il Fondo di solidarieta' per  i  mutui  per
l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
   5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con  proprio  decreto,  previo  parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  emana  il  regolamento
attuativo del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto  della
prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre
2007, n. 244"; 
   alla rubrica,  le  parole:  "si  calcola"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "si calcolano". 
 
   Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 2-bis. - (Ulteriori disposizioni concernenti contratti 
bancari). - 
   1. Sono nulle  le  clausole  contrattuali  aventi  ad  oggetto  la
commissione di massimo scoperto se il saldo  del  cliente  risulti  a
debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a
fronte di utilizzi  in  assenza  di  fido.  Sono  altresi'  nulle  le
clausole,  comunque  denominate,  che  prevedono  una   remunerazione
accordata alla banca per la messa a disposizione di  fondi  a  favore
del   cliente   titolare   di   conto   corrente    indipendentemente
dall'effettivo prelevamento della somma,  ovvero  che  prevedono  una
remunerazione accordata alla banca  indipendentemente  dall'effettiva
durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente,  salvo  che
il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle  somme
sia  predeterminato,  unitamente  al  tasso  debitore  per  le  somme
effettivamente  utilizzate,  con  patto   scritto   non   rinnovabile
tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo  e
alla  durata  dell'affidamento   richiesto   dal   cliente,   e   sia
specificatamente evidenziato e rendicontato al  cliente  con  cadenza
massima annuale con l'indicazione  dell'effettivo  utilizzo  avvenuto
nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del
cliente, in ogni momento. 
   2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti  dalle
clausole, comunque denominate, che  prevedono  una  remunerazione,  a
favore    della    banca,    dipendente     dall'effettiva     durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte  del  cliente,  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo  1815
del codice civile,  dell'articolo  644  del  codice  penale  e  degli
articoli 2 e 3  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108.  Il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Banca  d'Italia,  emana
disposizioni transitorie in relazione all'applicazione  dell'articolo
2 della legge 7 marzo 1996, n.  108,  per  stabilire  che  il  limite
previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice  penale,  oltre
il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla  disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino  a  che  la  rilevazione  del  tasso  effettivo
globale  medio  non  verra'  effettuata  tenendo  conto  delle  nuove
disposizioni. 
   3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono adeguati  alle  disposizioni
del presente articolo  entro  centocinquanta  giorni  dalla  medesima
data. Tale obbligo di  adeguamento  costituisce  giustificato  motivo
agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle  leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 
   Art. 2-ter. - (Utilizzo del risparmio degli enti locali). -  1.  I
comuni, che hanno rispettato il patto  di  stabilita'  interno  degli
enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi
utili ai fini del medesimo patto di stabilita' interno per il 2009 le
somme destinate ad investimenti infrastrutturali o  al  pagamento  di
spese in conto capitale per impegni gia' assunti,  se  finanziate  da
risparmi derivanti: 
   a) dal minore onere per interessi conseguente alla  riduzione  dei
tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui  stessi,
se non gia' conteggiato nei bilanci di previsione; 
   b)  dal  minore  onere  per   interessi   registrato   a   seguito
dell'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione  disponibile  per  la
rinegoziazione di mutui e prestiti. 
   2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  da  adottare,
di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  in  modo  da  garantire   che   gli   effetti   sui   saldi
dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l'importo di 5
milioni di euro per l'anno 2009". 
 
   All'articolo 3: 
   al comma 1: 
   al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai
settori dell'energia elettrica e del gas,  e  fatti  salvi  eventuali
adeguamenti in diminuzione"; 
   il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Per  il  settore
autostradale e per i settori dell'energia  elettrica  e  del  gas  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti"; 
   al comma 3, dopo le parole: "28 febbraio 2009," sono  inserite  le
seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti,"; 
   al comma 6: 
   all'alinea, dopo le parole: "legge 24 novembre 2006" sono inserite
le seguenti: ", n. 286,"; 
   alla lettera c), l'alinea e' sostituito dal seguente comma: 
   "6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.
47, sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
   al comma 9: 
   e' premesso il seguente periodo:  "La  tariffa  agevolata  per  la
fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 41 del  18  febbraio  2008,  e'  riconosciuta  anche  ai
clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in
gravi  condizioni  di  salute,  tali  da  richiedere  l'utilizzo   di
apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita"; 
   il secondo periodo e' soppresso; 
   al terzo periodo, le parole: "La compensazione della  spesa"  sono
sostituite dalle seguenti: "La compensazione della spesa tiene  conto
della necessita'  di  tutelare  i  clienti  che  utilizzano  impianti
condominiali ed"; 
   al quinto periodo, le parole: "n. 448 del  2001"  sono  sostituite
dalle seguenti: "28 dicembre 2001, n. 448" e sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: " , fatta eccezione per 47 milioni  di  euro  per
l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalita' di cui
al citato articolo 2, comma 3, del  decreto  legislativo  n.  26  del
2007"; 
   dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
   "9-bis. L'accesso alla  tariffa  agevolata  per  la  fornitura  di
energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di
gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti  anche  ai  nuclei
familiari con almeno quattro figli  a  carico  con  indicatore  della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro"; 
   i commi da 10 a 13 sono sostituiti dai seguenti: 
   "10.   In   considerazione   dell'eccezionale   crisi    economica
internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi  delle
materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le
imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conforma la  disciplina
relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di  attuazione,  ivi
compreso il termine finale  di  cui  alla  lettera  a),  ai  seguenti
principi: 
   a) il prezzo dell'energia e' determinato, al termine del  processo
di adeguamento disciplinato dalle lettere da b)  a  e),  in  base  ai
diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da
ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato  elettrico,  con
precedenza per le forniture offerte ai  prezzi  piu'  bassi  fino  al
completo soddisfacimento della domanda; 
   b) e' istituito,  in  sede  di  prima  applicazione  del  presente
articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia,  in  sostituzione
dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la  chiusura
del mercato del  giorno  precedente  e  l'apertura  del  mercato  dei
servizi  di  dispacciamento  di  cui   alla   lettera   d)   con   la
partecipazione  di  tutti   gli   utenti   abilitati.   Nel   mercato
infragiornaliero il prezzo dell'energia sara' determinato in  base  a
un  meccanismo  di  negoziazione  continua,  nel  quale  gli   utenti
abilitati potranno  presentare  offerte  di  vendita  e  di  acquisto
vincolanti con riferimento a prezzi e quantita'; 
   c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi  da
leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il  Gestore
del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette
giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti,  sulle
loro manutenzioni e  indisponibilita'  sono  pubblicate  con  cadenza
mensile; 
   d)  e'  attuata  la   riforma   del   mercato   dei   servizi   di
dispacciamento, la cui gestione e'  affidata  al  concessionario  del
servizio  di  trasmissione  e  dispacciamento,  per   consentire   di
selezionare il fabbisogno delle risorse  necessarie  a  garantire  la
sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni  che
ciascuna risorsa rende  al  sistema,  attraverso  una  valorizzazione
trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento
sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie  dagli
operatori abilitati. Nel mercato dei  servizi  di  dispacciamento  il
prezzo dell'energia sara'  determinato  in  base  ai  diversi  prezzi
offerti in modo vincolante da ciascun utente  abilitato  e  accettati
dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza  per
le offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento  del
fabbisogno; 
   e) e' attuata l'integrazione, sul piano  funzionale,  del  mercato
infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di
dispacciamento  di  cui  alla  lettera  d),  favorendo  una  maggiore
flessibilita'  operativa  ed  efficienza  economica   attraverso   un
meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie. 
   10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, in considerazione  di  proposte  di
intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di  carattere
temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza
nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati. 
   10-ter. A decorrere  dall'anno  2009,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico,  entro
il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento  dei
mercati dell'energia, che e'  resa  pubblica.  La  segnalazione  puo'
contenere, altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure  per
migliorare l'organizzazione dei mercati,  attraverso  interventi  sui
meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza  e
rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello  sviluppo
economico, entro  il  mese  di  gennaio  dell'anno  successivo,  puo'
adottare uno o  piu'  decreti  sulla  base  delle  predette  proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas.  A  tale  riguardo,
potranno essere in particolare adottate  misure  con  riferimento  ai
seguenti aspetti: 
   a) promozione  dell'integrazione  dei  mercati  regionali  europei
dell'energia  elettrica,  anche   attraverso   l'implementazione   di
piattaforme comuni  per  la  negoziazione  dell'energia  elettrica  e
l'allocazione della capacita' di  trasporto  transfrontaliera  con  i
Paesi limitrofi; 
   b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia
con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di
garantire  un'ampia  partecipazione  degli   operatori,   un'adeguata
liquidita'  e  un  corretto  grado  di  integrazione  con  i  mercati
sottostanti. 
   11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di  cui  al  comma
10,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sentito  il
Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie  deliberazioni,
anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
   a) i soggetti  che  dispongono  singolarmente  di  impianti  o  di
raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno  dei  servizi
di dispacciamento, come individuati sulla base  dei  criteri  fissati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  in  conformita'  ai
principi di cui alla  presente  lettera,  sono  tenuti  a  presentare
offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima  Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi  puntuali
volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per  il  sistema  e
un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali
per il fabbisogno dei servizi  di  dispacciamento,  limitatamente  ai
periodi di tempo in  cui  si  verificano  le  condizioni  di  seguito
descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e  strutturalmente
indispensabili  alla  risoluzione  di  congestioni  di  rete   o   al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del  sistema  elettrico
nazionale per significativi periodi di tempo; 
   b) sono adottate misure per il miglioramento  dell'efficienza  del
mercato dei servizi per  il  dispacciamento,  l'incentivazione  della
riduzione del costo di approvvigionamento dei  predetti  servizi,  la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del
relativo corrispettivo per i clienti finali. 
   12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas  sentito  il  concessionario  dei  servizi  di   trasmissione   e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non piu' di tre
macro-zone. 
   13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11  e  12,  la  relativa
disciplina  e'  adottata,  in  via  transitoria,  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "13-bis.  Per  agevolare  il  credito  automobilistico,  l'imposta
provinciale di trascrizione per l'iscrizione  nel  pubblico  registro
automobilistico di ipoteche per residuo prezzo  o  convenzionali  sui
veicoli e' stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche e'
esente dall'imposta provinciale di trascrizione". 
 
   All'articolo 4: 
   al comma 1, secondo periodo, le  parole  "mediante  corrispondente
utilizzo delle" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle"; 
   dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1  e'
altresi' integrato di ulteriori 10 milioni di euro  per  l'anno  2009
per la corresponsione di contributi  in  conto  interessi  in  favore
delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che
siano  portatori  di   malattie   rare,   appositamente   individuate
dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  del  decreto
legislativo 29  aprile  1998,  n.  124.  In  ogni  caso,  l'ammontare
complessivo dei contributi non puo' eccedere il predetto limite di 10
milioni di euro per l'anno 2009"; 
   al comma 3: 
   al primo periodo, le parole: "dei fondi della produttivita'"  sono
soppresse; 
   al  secondo  periodo,  le   parole:   "Ministro   della   pubblica
amministrazione e dell'innovazione" sono sostituite  dalle  seguenti:
"Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione"  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto"; 
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
   "3-bis. Le risorse del  fondo  istituito  dall'articolo  1,  comma
1328,  secondo  periodo,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
alimentato dalle societa' aeroportuali  in  proporzione  al  traffico
generato,  destinate  al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile del  Ministero  dell'interno,
sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento
al  fine  dell'attuazione  di  patti  per  il  soccorso  pubblico  da
stipulare, di anno in  anno,  tra  il  Governo  e  le  organizzazioni
sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare  il
miglioramento della qualita' del servizio di  soccorso  prestato  dal
personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il
60 per cento al fine di assicurare  la  valorizzazione  di  una  piu'
efficace attivita' di  soccorso  pubblico  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco,  prevedendo  particolari  emolumenti  da  destinare
all'istituzione di una speciale indennita' operativa per il  servizio
di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno. 
   3-ter. Le modalita' di utilizzo delle  risorse  di  cui  al  comma
3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti  negoziali  di  cui
agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217. 
   3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio". 
 
   All'articolo 6: 
   al comma 1, le parole: "12 dicembre 1997, n. 446" sono  sostituite
dalle seguenti: "15 dicembre 1997, n. 446", le parole: "dell'articolo
11, comma" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 11,  commi"
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "legislativo n. 446 del
1997"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3  del  decreto-legge
23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresi' per tutti i  soggetti
residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002  e  individuati  con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze 14 e  15  novembre  2002  e  9
gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16  del
21 gennaio 2003. A tal fine e' autorizzata la spesa di  59,4  milioni
di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di  7
milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo  precedente
sono iscritte in un apposito  fondo  istituito  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
   4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di
euro per l'anno 2009, a 32 milioni di  euro  per  l'anno  2010,  a  7
milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di  euro  per  ciascuno
degli  anni  dal  2012  al  2019,  si  provvede  mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate,
per un importo, al fine di  compensare  gli  effetti  in  termini  di
indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64
milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011  e
4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. 
   4-quater. All'articolo 1, comma  1324,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) le parole: "e 2009" sono sostituite dalle seguenti: ",  2009  e
2010"; 
   b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "La  detrazione
relativa all'anno  2010  non  rileva  ai  fini  della  determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2011". 
   4-quinquies.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' ridotto di 1,3 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011"; 
   la rubrica e' sostituita dalla seguente:  "Deduzione  dall'IRES  e
dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro  e  degli
interessi". 
 
   Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
   "Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di disavanzi sanitari).  -
1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,  n.  189,
trova applicazione, su  richiesta  delle  regioni  interessate,  alle
condizioni ivi previste, anche nei confronti delle regioni che  hanno
sottoscritto accordi in  applicazione  dell'articolo  1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e
nelle quali  non  e'  stato  nominato  il  commissario  ad  acta  per
l'attuazione  del  piano  di  rientro.  L'autorizzazione  di  cui  al
presente comma puo' essere deliberata a  condizione  che  la  regione
interessata abbia provveduto alla copertura del  disavanzo  sanitario
residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre
dell'esercizio interessato. 
   2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono
erogate a titolo di anticipazione  e  sono  oggetto  di  recupero,  a
valere su somme spettanti a  qualsiasi  titolo,  qualora  la  regione
interessata  non  attui  il  piano  di   rientro   nella   dimensione
finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione  del  Consiglio
dei ministri sono stabiliti l'entita', i termini e le  modalita'  del
predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali. 
   3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica  e  di
programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei  piani  di
rientro dai disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008,  nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi    programmati    di     risanamento     e     riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro  dai
disavanzi  sanitari,  di  cui  all'accordo  sottoscritto   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive  modificazioni,  non  si  applicano  le  misure   previste
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296,  limitatamente  all'importo  corrispondente  a
quello per il quale la regione ha  adottato,  entro  il  31  dicembre
2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue  a  conseguire
l'equilibrio economico nel settore sanitario per  il  medesimo  anno,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni". 
 
   All'articolo 7, al comma 1: 
   al primo periodo, le parole: "Per gli anni  solari  2009,  2010  e
2011, in via sperimentale," sono soppresse; 
   al  terzo  periodo,  la  parola:  "nonche'"  e'  sostituita  dalla
seguente: "ne'". 
 
   All'articolo 8: 
   al comma  1  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007". 
 
   All'articolo 9: 
   al comma 1, le parole: "individuati dall'articolo  1,  comma  139,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244" sono soppresse; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i  commi  139,
140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
sono abrogati"; 
   al comma 3 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",  con
priorita' per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta  una
riduzione dell'ammontare del credito originario"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme  dovute
per somministrazioni, forniture e appalti,  le  regioni  e  gli  enti
locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e  77-ter
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   possono
certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile,
al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di
banche o  intermediari  finanziari  riconosciuti  dalla  legislazione
vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore  ceduto,
a far data dalla predetta certificazione, che puo' essere a tal  fine
rilasciata anche nel caso in cui  il  contratto  di  fornitura  o  di
servizio in essere alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto escluda la cedibilita'  del  credito
medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
modalita' di attuazione del presente comma". 
 
   All'articolo 11: 
   al comma 3, le parole: "30 per cento per  cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 per cento" e dopo le  parole:  "convertito"  sono
inserite le seguenti: ", con modificazioni,"; 
   al comma 4, le parole da: ", comunque nei limiti" fino  alla  fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: ". La garanzia dello  Stato
e'  inserita  nell'elenco  allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  13
della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai  relativi  eventuali  oneri  si
provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,  numero  2),  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base 8.1.7 dello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "5-bis.  Per  gli  impegni  assunti  dalle  federazioni   sportive
nazionali  per  l'organizzazione  di  grandi   eventi   sportivi   in
coincidenza  degli  eventi  correlati  all'Expo   Milano   2015,   e'
autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di  euro
per l'anno 2009". 
 
   All'articolo 12: 
   al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "In  ogni
caso, il programma di intervento  di  cui  al  presente  articolo  ha
l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto"; 
   al comma 5: 
   alla lettera a), dopo la parola: "famiglie,  "  sono  inserite  le
seguenti: "alle modalita' con le quali garantire adeguati livelli  di
liquidita'  ai  creditori  delle  pubbliche  amministrazioni  per  la
fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo  sconto  di  crediti
certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"; 
   alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 
   dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
   "5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla  lettera  a)  e  gli
schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5  sono  trasmessi
alle Camere"; 
   dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
   "9-bis. Gli schemi di decreto di cui  al  comma  9,  corredati  di
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per  l'espressione  del
parere delle  Commissioni  competenti  per  i  profili  di  carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla  data
di  trasmissione.  Il  Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle
condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette
nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri  definitivi  delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da  esprimere  entro
dieci giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorsi  inutilmente  i
termini per  l'espressione  dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
comunque adottati"; 
   al comma 11: 
   al primo periodo, dopo le parole: "decreto-legge 9  ottobre  2008,
n. 155," sono inserite le seguenti: "convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190,"; 
   al secondo periodo, dopo le  parole:  "e  del"  sono  inserite  le
seguenti:   "testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, di cui al"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce  alle
Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai  sensi
del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di  cui
all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge  9  ottobre  2008,  n.
155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
190". 
 
   All'articolo 13: 
   al comma 1: 
   all'alinea, dopo la  parola:  "del"  sono  inserite  le  seguenti:
"testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, di cui al"; 
   al capoverso "1" sono premesse  le  seguenti  parole:  "Art.  104.
-(Difese). -"; 
   al comma 2,  alinea,  dopo  la  parola:  "del"  sono  inserite  le
seguenti:   "testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, di cui al"; 
   al comma 3,  alinea,  dopo  la  parola:  "del"  sono  inserite  le
seguenti:   "testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, di cui al". 
 
   All'articolo 14: 
   al comma 1: 
   al primo periodo, dopo la parola: "del" sono inserite le seguenti:
"testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui
al"; 
   dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Al comma 8-bis del
medesimo articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 
385 del 1993, le parole: 'e il divieto previsto dal comma  6_P'  sono
soppresse"; 
   al comma 3, le parole: "o nell'articolo 56" sono sostituite  dalle
seguenti: "o l'articolo 56"; 
   al comma 5: 
   all'alinea,  le  parole:  "terzo  comma"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "comma 3"; 
   al  capoverso,  il  numero:  "4."  e'  sostituito  dal   seguente:
"3-bis.", le parole: "comma secondo" sono sostituite dalle  seguenti:
"comma 2," e le parole: "c.c." sono sostituite dalle  seguenti:  "del
codice civile"; 
   alla rubrica, le parole: "Direttiva europea" sono sostituite dalle
seguenti: "direttiva 2007/44/CE". 
 
   All'articolo 15: 
   al comma 3: 
   alla lettera a): 
   al primo  periodo,  le  parole:  "del  citato  testo  unico"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917"; 
   al  secondo   periodo,   dopo   le   parole:   "Sono   esclusi   i
disallineamenti emersi in sede di  prima  applicazione  dei  principi
contabili  internazionali"  sono   inserite   le   seguenti:   "dalla
valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione  di  ammortamenti,
di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento"; 
   la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
   "b) dalla valutazione dei beni fungibili  e  dall'eliminazione  di
ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi  di  accantonamento,
per effetto  dei  commi  2,  5  e  6  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38"; 
   al comma 7, quarto periodo,  le  parole:  "commi  23  e  24"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi 21, 23 e 24"; 
   dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
   "7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1  a  7
si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES"; 
   dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
   "8-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  per
l'attuazione del comma 8"; 
   al comma 10: 
   al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "i  contribuenti   possono
assoggettare" sono inserite le seguenti: ", in tutto o in parte, "  e
le parole: "all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007" sono sostituite dalle seguenti: "all'esercizio  nel  corso  del
quale e' stata posta in essere l'operazione"; 
   al  quarto  periodo,  le  parole:  "e,  comunque,  in  misura  non
superiore ad un nono del valore stesso" sono soppresse; 
   al comma 11: 
   al  primo  periodo,  le  parole:  "nel  medesimo  comma  10"  sono
sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"; 
   al  secondo  periodo,  dopo  la  parola:  "rispettivamente"   sono
inserite le seguenti: ", dell'IRPEF,"; 
   dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  "Se  i  maggiori
valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta  sostitutiva  di
cui al comma 10 nella misura del 20 per cento"; 
   dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
   "12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche  per
riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi  per
effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo  28
febbraio  2005,  n.  38,  se  identificati  nel   quadro   EC   della
dichiarazione dei redditi"; 
   al comma 14, primo periodo, dopo le parole:  "comma  2  del"  sono
inserite le seguenti: "codice delle  assicurazioni  private,  di  cui
al"; 
   al comma 15, primo periodo, le parole: "di cui ai comma 13  e  14"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 13 e 14"; 
   al comma 18, le parole: "con riferimento alla presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "con riferimento al presente decreto"; 
   al comma 20, la parola:  "terzo"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"quinto", la cifra: "10" e'  sostituita  dalla  seguente:  "7"  e  la
cifra: "7" e' sostituita dalla seguente: "4"; 
   al comma 21, la parola: "quarto"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"sesto"; 
   al comma 22, primo periodo, le parole: "di cui ai commi 20  e  21"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 19 e 20". 
 
   All'articolo 16: 
   al comma 5, lettera c), le parole: "le parole  "un  ottavo""  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "le  parole:   "un   ottavo",   ovunque
ricorrono,"; 
   dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
   "5-bis. La  lettera  h)  del  comma  4  dell'articolo  50-bis  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso  che  le
prestazioni di servizi ivi indicate, relative a  beni  consegnati  al
depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel  deposito
IVA"; 
   al comma 6: 
   al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "o
analogo indirizzo di  posta  elettronica  basato  su  tecnologie  che
certifichino  data  e  ora  dell'invio  e   della   ricezione   delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle  stesse,  garantendo
l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali"; 
   al  secondo  periodo,  le  parole:  "della  presente  legge"  sono
sostituite dalle seguenti: "del presente decreto"; 
   al comma 7: 
   al primo periodo, dopo le  parole:  "proprio  indirizzo  di  posta
elettronica  certificata"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  analogo
indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6" e le parole: "della
presente  legge"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del   presente
decreto"; 
   il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Gli  ordini  e  i
collegi pubblicano  in  un  elenco  riservato,  consultabile  in  via
telematica esclusivamente dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati
identificativi degli iscritti con  il  relativo  indirizzo  di  posta
elettronica certificata"; 
   al comma 8, primo  periodo,  dopo  le  parole:  "istituiscono  una
casella di posta certificata" sono inserite le seguenti:  "o  analogo
indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6"; 
   al comma 9, le parole: "di cui al  comma"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui ai commi 6, 7 e" e dopo le parole:  "attraverso  la
posta elettronica certificata" sono inserite le seguenti: "o  analogo
indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6"; 
   al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "singoli indirizzi  di
posta elettronica certificata" sono inserite le seguenti: "o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6" e  le  parole:  "al
sensi" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi"; 
   dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
   "10-bis. Gli intermediari abilitati  ai  sensi  dell'articolo  31,
comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono  obbligati
a richiedere per  via  telematica  la  registrazione  degli  atti  di
trasferimento delle partecipazioni  di  cui  all'articolo  36,  comma
1-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  nonche'  al
contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi  liquidata
e sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e  2,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131. In materia di imposta di  bollo  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero  3),  della  tariffa,
parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle  finanze
20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni. 
   10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti i  termini  e  le  modalita'  di  esecuzione  per  via
telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis"; 
   il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
   "11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio  2005,  n.  68,   e'
abrogato"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice  civile  e'  inserito  il
seguente: "Art. 2215-bis. - (Documentazione informatica). - I  libri,
i repertori, le scritture  e  la  documentazione  la  cui  tenuta  e'
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento  o  che  sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici. 
   Le registrazioni contenute nei documenti di  cui  al  primo  comma
debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi  a
disposizione dal  soggetto  tenutario  e  costituiscono  informazione
primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi  tipi
di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 
   Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e  gli  altri
obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la
tenuta dei libri, repertori  e  scritture,  ivi  compreso  quello  di
regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in  caso  di  tenuta  con
strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa  in  opera,  della  marcatura  temporale  e  della  firma
digitale  dell'imprenditore,  o  di  altro  soggetto   dal   medesimo
delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni  relative
ai tre mesi precedenti. 
   Qualora per tre mesi non siano state  eseguite  registrazioni,  la
firma  digitale  e  la  marcatura  temporale  devono  essere  apposte
all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il
periodo trimestrale di cui al terzo comma. 
   I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti  con   strumenti
informatici, secondo quanto previsto  dal  presente  articolo,  hanno
l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e  2710  del  codice
civile. 
   12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di  cui  all'articolo
2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del  presente
articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto  in
base a quanto  previsto  all'articolo  7  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  23  gennaio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004. 
   12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) al primo comma, le parole: "dell'iscrizione nel libro dei  soci
secondo quanto previsto nel" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
deposito di cui al"; 
   b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,  al  terzo
periodo, le parole: "e l'iscrizione sono effettuati" sono  sostituite
dalle seguenti: "e' effettuato"; 
   c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
   "Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e
quinto devono essere depositate  entro  trenta  giorni  dall'avvenuta
variazione della compagine sociale". 
   12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile,
le   parole:   "Gli   amministratori    procedono    senza    indugio
all'annotazione nel libro dei soci" sono soppresse. 
   12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le
parole: "libro dei soci" sono sostituite  dalle  seguenti:  "registro
delle imprese". 
   12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) il numero 1) del primo comma e' abrogato; 
   b)  al  secondo  comma,  le  parole:  "I  primi  tre  libri"  sono
sostituite dalle seguenti: "I libri indicati nei numeri 2) e  3)  del
primo comma" e  le  parole:  "e  il  quarto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "; il libro indicato nel numero 4)  del  primo  comma  deve
essere tenuto". 
   12-octies. Al secondo  comma  dell'articolo  2478-bis  del  codice
civile, le parole: "devono essere depositati" sono  sostituite  dalle
seguenti: "deve essere depositata" e le parole: "e l'elenco dei  soci
e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali"  sono
soppresse. 
   12-novies. All'articolo 2479-bis, primo  comma,  secondo  periodo,
del codice civile, le parole: "libro dei soci" sono sostituite  dalle
seguenti: "registro delle imprese". 
   12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso. 
   12-undecies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  12-quater  a
12-decies entrano in vigore il sessantesimo  giorno  successivo  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Entro tale termine,  gli  amministratori  delle  societa'  a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni imposta  e
tassa,  apposita  dichiarazione  per  integrare  le  risultanze   del
registro delle imprese con quelle del libro dei soci". 
 
   Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
   "Art. 16-bis. - (Misure di semplificazione per le famiglie  e  per
le imprese). - 1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 3 e secondo  le  modalita'  ivi  previste,  i
cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza  e  gli
altri eventi anagrafici e di  stato  civile  all'ufficio  competente.
Entro   ventiquattro   ore   dalla   conclusione   del   procedimento
amministrativo  anagrafico,  l'ufficio  di  anagrafe   trasmette   le
variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di  cui  all'articolo
1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e  successive
modificazioni,  che  provvede  a  renderle  accessibili  alle   altre
amministrazioni pubbliche. 
   2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti
al  di  fuori  di  quelli  indispensabili  per  la  formazione  e  le
annotazioni degli atti di stato  civile  e  di  anagrafe  costituisce
violazione  dei  doveri  d'ufficio,  ai  fini  della  responsabilita'
disciplinare. 
   3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno,  sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' per l'attuazione del comma 1. 
   4. Dall'attuazione  del  comma  1  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
   5. Per  favorire  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  massima
diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti
dal  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno  richiesta
e'  attribuita  una  casella  di   posta   elettronica   certificata.
L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli
articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
per mezzo  della  posta.  Le  comunicazioni  che  transitano  per  la
predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri. 
   6. Per i medesimi fini di cui al  comma  5,  ogni  amministrazione
pubblica utilizza unicamente la  posta  elettronica  certificata,  ai
sensi dei citati articoli 6  e  48  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove  necessario,
alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni  e  le
notificazioni aventi come destinatari dipendenti della  stessa  o  di
altra amministrazione pubblica. 
   7. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e di uso  della
casella di posta elettronica certificata assegnata  ai  cittadini  ai
sensi del comma 5 del presente  articolo,  con  particolare  riguardo
alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo  8  del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del  2005,  nonche'
le modalita'  di  attivazione  del  servizio  mediante  procedure  di
evidenza  pubblica,  anche  utilizzando  strumenti  di   finanza   di
progetto. Con il medesimo decreto  sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione di quanto previsto nel comma  6,  cui  le  amministrazioni
pubbliche  provvedono  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio. 
   8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  5  si  provvede
mediante l'utilizzo delle risorse  finanziarie  assegnate,  ai  sensi
dell'articolo 27 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  al  progetto
"Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese"  con  decreto  dei
Ministri  delle  attivita'  produttive  e  per  l'innovazione  e   le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 29 giugno 2004, non impegnate alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
   9. All'articolo 1, comma 213, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  in
conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico  di
connettivita' (SPC)"; 
   b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
   "g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della
data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto  della
fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, per ogni fine di legge". 
   10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo  18,  comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni,  e
dall'articolo  43,  comma  5,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche  acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico
di regolarita'  contributiva  (DURC)  dagli  istituti  o  dagli  enti
abilitati al rilascio in tutti i  casi  in  cui  e'  richiesto  dalla
legge. 
   11. In deroga alla normativa  vigente,  per  i  datori  di  lavoro
domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n.  608,  e  successive  modificazioni,  si  intendono
assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   (INPS),   attraverso    modalita'    semplificate,    della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro. 
   12.  L'INPS  trasmette,  in  via  informatica,  le   comunicazioni
semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti,  al  Ministero
del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  all'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL), nonche' alla prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo,
nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  connettivita'  (SPC)  e  nel
rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo  71,
comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6,
del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni". 
 
   All'articolo 17: 
   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "L'incentivo  di  cui
al presente comma  si  applica"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  a
decorrere dal 1° gennaio 2009,"; 
   al comma 2, le parole: "di commissione" sono  soppresse,  dopo  le
parole: "imprese residenti o localizzate" sono inserite le  seguenti:
"negli Stati membri della Comunita'  europea,  negli  Stati  aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero" e  le  parole  da:
"emanato" fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:
"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "2-bis. Per  l'anno  2009  la  dotazione  finanziaria  di  cui  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
giugno 1977, n. 701, come determinata dalla Tabella C  allegata  alla
legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' integrata di 1 milione di euro. Al
relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla
Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203"; 
   la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Incentivi per il rientro
in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti  all'estero.
Applicazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca  in  caso
di incarico da parte di committente estero". 
 
   All'articolo 18: 
   al comma 1: 
   all'alinea, le parole:  "convertito  con"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla" e le parole: "per le
infrastrutture ed i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "delle
infrastrutture e dei trasporti"; 
   alla lettera b), le parole: "convertito con" sono sostituite dalle
seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla"; 
   e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
   "b-bis) al Fondo per  la  competitivita'  e  lo  sviluppo  di  cui
all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  per
il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione  da
parte delle imprese e dei centri di ricerca"; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. Fermo restando quanto previsto per le risorse  del  Fondo  per
l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per  occupazione
e  formazione  sono  utilizzate  per  attivita'   di   apprendimento,
prioritariamente svolte in base a libere convenzioni  volontariamente
sottoscritte anche con universita' e  scuole  pubbliche,  nonche'  di
sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti  quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, sono  definite  le  modalita'  di  utilizzo
delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui  al  presente  comma
per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza  con  gli
indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle  risorse  del
Fondo per l'occupazione". 
   Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale  di
realizzazione delle  infrastrutture  occorrenti  al  superamento  del
disagio abitativo, con  corrispondente  attivazione  delle  forme  di
partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le  misure
previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come modificato da ultimo dal  presente  comma,  possono  essere
realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate,  le
risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del  comma  1,  lettera
b), del presente  articolo,  nonche'  quelle  autonomamente  messe  a
disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le  medesime
finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, le parole: "d'intesa  con"  sono  sostituite  dalla
seguente: "sentita"; 
   b) al comma 12 sono premesse le  seguenti  parole;  "Fermo  quanto
previsto dal comma 12-bis,"; 
   c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
   "12-bis. Per  il  tempestivo  avvio  di  interventi  prioritari  e
immediatamente  realizzabili  di   edilizia   residenziale   pubblica
sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle
piu' pressanti esigenze abitative,  e'  destinato  l'importo  di  100
milioni di euro a valere sulle risorse di  cui  all'articolo  21  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222.  Alla  ripartizione  tra  le
regioni interessate  si  provvede  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano". 
   4-ter. Per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata  la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. 
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al  Fondo
previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo. 
   4-quater. All'articolo 78, comma 3, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Alla
gestione ordinaria si applica quanto previsto  dall'articolo  77-bis,
comma 17. Il concorso  agli  obiettivi  per  gli  anni  2009  e  2010
stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato  articolo  77-bis
e' a carico del piano di rientro". 
   4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese  del
piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  e'  rimodulata  con  apposito  accordo  tra  il
Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e   il   commissario
straordinario  del  Governo  in  modo  da  garantire  la  neutralita'
finanziaria, in termini di  saldi  di  finanza  pubblica,  di  quanto
disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del  medesimo  articolo  78,
come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo. 
   4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
   "7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la  percentuale  prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'  destinata  nella
misura dello 0,5 per  cento  alle  finalita'  di  cui  alla  medesima
disposizione e, nella  misura  dell'1,5  per  cento,  e'  versata  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo". 
   4-septies. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, dopo le parole:  "dei  servizi  pubblici  locali"  sono
inserite le seguenti: "e dei servizi di committenza o delle  centrali
di committenza apprestati a livello  regionale  a  supporto  di  enti
senza scopo di lucro  e  di  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui
all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163". 
   4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244,  dopo  le  parole:  "producono  servizi  di
interesse generale" sono inserite  le  seguenti:  "e  che  forniscono
servizi di  committenza  o  di  centrali  di  committenza  a  livello
regionale  a  supporto  di  enti  senza   scopo   di   lucro   e   di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma  25,  del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,"". 
 
   Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
   "Art. 18-bis. - (Disposizioni in materia di iniziative  finanziate
con contributi pubblici). - 1. Allo scopo di favorire la  definizione
delle iniziative beneficiarie di contributi  pubblici  avviate  prima
della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il saldo del contributo  puo'  essere  incassato  a
seguito di consegna al soggetto responsabile di un'autocertificazione
attestante   la   percentuale   di   investimento   realizzata,    la
funzionalita' dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. 
L'eventuale  rideterminazione  del  contributo   pubblico   spettante
avviene con  salvezza  degli  importi  gia'  erogati  e  regolarmente
rendicontati. 
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con  riferimento
ai programmi di investimento agevolati: 
   a) che  abbiano  realizzato  almeno  i  due  terzi  del  programma
originario; 
   b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque,  uno
o piu' lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66  per  cento
dell'occupazione prevista. 
   3.  Gli  accertamenti  di  spesa  da   parte   delle   commissioni
ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti  territoriali
e dei contratti d'area comportanti investimenti  agevolabili  ammessi
in sede di concessione provvisoria di importo superiore a  1  milione
di euro". 
 
   All'articolo 19: 
   al comma 1, prima parte: 
   all'alinea, dopo le parole: "dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236"
sono inserite le seguenti: ",  fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma 8 del presente articolo,"; 
   alla lettera a): 
   al primo periodo, dopo le parole: "venti per cento" sono  inserite
le seguenti: "dell'indennita' stessa"; 
   al secondo periodo, le parole:  "novanta  giornate  di  indennita'
nell'anno solare" sono sostituite dalle seguenti:  "novanta  giornate
annue di indennita'"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale indennita',  fino
alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  3  del
presente  articolo,  puo'  essere  concessa  anche  senza  necessita'
dell'intervento integrativo degli enti bilaterali"; 
   alla lettera b): 
   al primo periodo, le parole: "ai dipendenti da imprese del settore
artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie  di  somministrazione  di
lavoro  in  missione  presso  imprese  del  settore  artigiano"  sono
sostituite dalle seguenti: "per  i  lavoratori"  e  dopo  le  parole:
"venti  per  cento"  sono  inserite  le  seguenti:   "dell'indennita'
stessa"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale indennita',  fino
alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  3  del
presente  articolo,  puo'  essere  concessa  anche  senza  necessita'
dell'intervento integrativo degli enti bilaterali"; 
   alla lettera c), dopo le parole: "venti per cento"  sono  inserite
le seguenti: "dell'indennita' stessa"; 
   al comma 1, seconda parte: 
   il capoverso successivo alla lettera c) e' contrassegnato  con  il
seguente numero: "1-bis"; 
   al primo periodo, le  parole:  "presente  comma"  sono  sostituite
dalle seguenti: "comma 1", dopo le parole: "Istituto nazionale  della
previdenza sociale" e' inserita la seguente: "(INPS)"  e  le  parole:
"che devono aver reso dichiarazione di  immediata  disponibilita'  al
lavoro  al  locale  centro  per  l'impiego"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "che,  per  beneficiare  del  trattamento,  devono  rendere
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a  un  percorso
di riqualificazione professionale all'atto della presentazione  della
domanda per l'indennita' di disoccupazione secondo  quanto  precisato
dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo"; 
   il secondo periodo e' soppresso; 
   il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Con  riferimento  ai
lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del  comma  1,  l'eventuale
ricorso all'utilizzo di trattamenti di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria o di mobilita' in deroga alla normativa vigente  e'  in
ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di  tutela  di  cui
alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo  quanto  precisato
dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo"; 
   al comma 2: 
   all'alinea, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono  inserite  le
seguenti: "e nei soli casi di  fine  lavoro,  fermo  restando  quanto
previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10"; 
   la lettera d) e' soppressa; 
   al comma 3, primo periodo, le parole: "del presente articolo" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10"; 
   al comma 4, dopo le parole: "L'INPS" sono  inserite  le  seguenti:
"stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti,  secondo
le linee guida definite nel decreto  di  cui  al  comma  3,  apposite
convenzioni  per  la  gestione  dei  trattamenti  e  lo  scambio   di
informazioni, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, anche tramite la costituzione  di  un'apposita  banca  dati
alla quale  possono  accedere  anche  i  servizi  competenti  di  cui
all'articolo 1, comma 2,  lettera  g),  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e"; 
   dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
   "5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei   livelli
occupazionali  e  dei  collegamenti  internazionali  occorrenti  allo
sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel  settore  del
trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti,  al  fine  di
ampliare  il  numero  dei  vettori  ammessi  a  operare  sulle  rotte
nazionali, internazionali e intercontinentali, nonche' ad ampliare il
numero delle frequenze e destinazioni su cui e' consentito operare  a
ciascuna parte,  dando  priorita'  ai  vettori  che  si  impegnino  a
mantenere  i  predetti  livelli   occupazionali.   Nelle   more   del
perfezionamento dei nuovi accordi  bilaterali  o  della  modifica  di
quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al  fine  di
garantire  al  Paese  la  massima  accessibilita'  internazionale   e
intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere inferiore
a diciotto mesi"; 
   al comma  6,  lettera  b),  le  parole:  ",  primo  periodo"  sono
soppresse; 
   il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
   "7. Fermo  restando  che  il  riconoscimento  del  trattamento  e'
subordinato  all'intervento  integrativo,  il  sistema   degli   enti
bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza  delle
risorse disponibili.  I  contratti  e  gli  accordi  interconfederali
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori  e
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano
nazionale stabiliscono le risorse  minime  a  valere  sul  territorio
nazionale, nonche'  i  criteri  di  gestione  e  di  rendicontazione,
secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3.  I
fondi  interprofessionali  per  la   formazione   continua   di   cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  successive
modificazioni,  e  i  fondi  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive  modificazioni,
possono destinare  interventi,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di  sostegno  al
reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche  con
contratti di apprendistato o a progetto, a  rischio  di  perdita  del
posto di lavoro ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione, del 6 agosto 2008"; 
   dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
   "7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi  interprofessionali  per
la formazione  continua  di  cui  all'articolo  118  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388,  e  successive  modificazioni,  da  parte  dei
datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di
lavoro  interessato  presso  il  fondo  di  provenienza  deve  essere
trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70  per  cento
del totale, al netto dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal
datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a
condizione  che  l'importo  da  trasferire  per  tutte  le  posizioni
contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000
euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento  delle  risorse
al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta
da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi.  Il
fondo di provenienza e' altresi' tenuto a  versare  al  nuovo  fondo,
entro  novanta  giorni  dal  loro  ricevimento,  eventuali  arretrati
successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza  del
datore di lavoro interessato. Entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, la procedura che consente ai datori  di  lavoro  di
effettuare il trasferimento della propria  quota  di  adesione  a  un
nuovo fondo  e  che  assicura  la  trasmissione  al  nuovo  fondo,  a
decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui  e'  avvenuto  il
trasferimento,  dei  versamenti  effettuati  dal  datore  di   lavoro
interessato"; 
   al  comma  8,  le  parole:  ",  possono  essere   utilizzate   con
riferimento  ai  lavoratori  subordinati  a  tempo  indeterminato   e
determinato, agli apprendisti e  ai  lavoratori  somministrati"  sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' con le risorse di cui al comma  1
eventualmente residuate, possono essere utilizzate con riferimento  a
tutte le tipologie di lavoro subordinato,  compresi  i  contratti  di
apprendistato e di somministrazione" ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Fermo restando il limite del tetto massimo nonche'
l'uniformita' dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela
del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle  misure
in deroga possono modulare e differenziare le misure  medesime  anche
in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o
locale ovvero in ragione dell'armonizzazione  delle  misure  medesime
rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1"; 
   dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
   "9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate  per
l'anno 2009, di cui al comma 9  del  presente  articolo,  nelle  more
della  definizione  degli  accordi  con  le  regioni  e  al  fine  di
assicurare la continuita' di trattamenti e prestazioni, il  Ministero
del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  assegna  quota
parte  dei   fondi   disponibili   direttamente   alle   regioni   ed
eventualmente alle province"; 
   il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
   "10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di  sostegno  al
reddito,  ai  sensi  della  legislazione  vigente   in   materia   di
ammortizzatori  sociali,  e'  subordinato   alla   dichiarazione   di
immediata   disponibilita'   al   lavoro   o   a   un   percorso   di
riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal  decreto
di  cui  al  comma  3.  In  caso  di  rifiuto  di  sottoscrivere   la
dichiarazione  di  immediata   disponibilita'   ovvero,   una   volta
sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un  percorso  di
riqualificazione professionale  o  di  un  lavoro  congruo  ai  sensi
dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei  trattamenti
di sostegno del reddito perde il diritto a  qualsiasi  erogazione  di
carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del  datore  di
lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati"; 
   dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
   "10-bis. Ai lavoratori non  destinatari  dei  trattamenti  di  cui
all'articolo 7 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  in  caso  di
licenziamento,  puo'  essere  erogato  un  trattamento  di  ammontare
equivalente all'indennita' di  mobilita'  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali  in
deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in
materia di disoccupazione di cui all'articolo 19,  primo  comma,  del
regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.  1272,  si  applica  con
esclusivo riferimento alla contribuzione  figurativa  per  i  periodi
previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007,  n.
247"; 
   il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
   "12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati
12 milioni di euro a  carico  del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
alla  concessione,  per  l'anno  2009,  ai  lavoratori  addetti  alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di  lavoro  a
tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui  all'articolo  17,
commi 2 e 5, della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e  successive
modificazioni,  e  ai  lavoratori  delle  societa'   derivate   dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai  sensi  dell'articolo  21,
comma 1,  lettera  b),  della  medesima  legge  n.  84  del  1994,  e
successive modificazioni, di un'indennita' pari  a  un  ventiseiesimo
del   trattamento   massimo   mensile   di   integrazione   salariale
straordinaria previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  nonche'  della
relativa contribuzione figurativa  e  degli  assegni  per  il  nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche'
per le giornate di mancato avviamento al lavoro  che  coincidano,  in
base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali
il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari  alla
differenza  tra  il  numero  massimo  di  ventisei  giornate  mensili
erogabili e il  numero  delle  giornate  effettivamente  lavorate  in
ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle  giornate  di  ferie,
malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'.  L'erogazione  dei
trattamenti  di  cui  al  presente  comma  da  parte   dell'INPS   e'
subordinata  all'acquisizione  degli  elenchi  recanti   il   numero,
distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle  giornate  di  mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in  sede  locale
dalle competenti autorita' portuali o, laddove non  istituite,  dalle
autorita' marittime"; 
   al comma  16,  le  parole:  "14  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "13 milioni"; 
   il comma 18 e' sostituito dal seguente: 
   "18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009,  ai
soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui  all'articolo
81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e'  altresi'
riconosciuto il rimborso delle spese  occorrenti  per  l'acquisto  di
latte artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre  mesi.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione del presente comma"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e  internazionale
nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione  e  nella
cura delle patologie nel campo dell' oftalmologia, per l'anno 2009 e'
autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di  euro  in
favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca  in
oftalmologia, con sede in  Roma.  All'onere  derivante  dal  presente
comma si provvede a  carico  del  Fondo  per  l'occupazione,  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
   18-ter.  Alla  legge  5  agosto  1981,  n.   416,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 37: 
   1) al comma 1, lettera b), le  parole:  "Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti:  "Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle  risorse
finanziarie disponibili"; 
   2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti  di
pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno  2009,  e'  posto  a  carico  del
bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al  Ministero  del
lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  la  documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri  fiscalizzati.
Al compimento dell'eta' prevista  per  l'accesso  al  trattamento  di
pensione  di  vecchiaia  ordinaria  da  parte  dei  beneficiari   dei
trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente e'  posto  a
carico del bilancio dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di
pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad  un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio  dello
Stato"; 
   b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata. 
   18-quater. Gli oneri  derivanti  dalle  prestazioni  di  vecchiaia
anticipate   per   i   giornalisti   dipendenti   da    aziende    in
ristrutturazione o  riorganizzazione  per  crisi  aziendale,  di  cui
all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n.  416,  come  da  ultimo
modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a  carico  delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del presente decreto". 
 
   Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti: 
   "Art.  19-bis.  -  (Istituzione  del   Fondo   di   sostegno   per
l'occupazione e l'imprenditoria giovanile). - 1. All'articolo 1 della
legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
   a) il comma 72 e' sostituito dal seguente: 
   "72. Al fine  di  consentire  ai  soggetti  di  eta'  inferiore  a
trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire
alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa  svolta,
ovvero per sviluppare  attivita'  innovative  e  imprenditoriali,  e'
istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento della gioventu', il Fondo di sostegno per  l'occupazione
e l'imprenditoria giovanile"; 
   b) al comma 73, le  parole:  "dei  Fondi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "del Fondo"; 
   c) il comma 74 e' sostituito dal seguente: 
   "74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero
del Ministro con delega per la gioventu', di concerto con i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da  emanare
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono disciplinate le  modalita'  operative  di
funzionamento del Fondo di cui al comma 72". 
   Art. 19-ter. - (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi). -
1. L'indennizzo di cui all'articolo  1  del  decreto  legislativo  28
marzo 1996, n. 207,  e'  concesso,  con  le  medesime  modalita'  ivi
previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto  legislativo  nel  periodo
compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. 
   2. L'aliquota contributiva  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo 28  marzo  1996,  n.  207,  dovuta  dagli  iscritti  alla
gestione dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali  degli
esercenti attivita' commerciali  presso  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, e' prorogata, con le medesime modalita', fino  al
31 dicembre 2013. 
   3. Le domande di cui all'articolo 7  del  decreto  legislativo  28
marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui  al
comma 1 entro il 31 gennaio 2012. 
   4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28  marzo  1996,  n.
207, e' erogato agli aventi diritto fino al momento della  decorrenza
del trattamento pensionistico di vecchiaia". 
 
   All'articolo 20: al comma 1: 
   al  secondo  periodo,  le  parole:  "Ministro  per   lo   sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro  dello  sviluppo
economico" e le parole: "nell'ambito del Quadro Strategico  Nazionale
programmazione  nazionale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "nei
settori dell'energia e delle telecomunicazioni"; 
   sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dei Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano"; 
   al  comma  3,  le  parole:  "Presidente  della  regione",  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente  della  Giunta
regionale o ai Presidenti delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano"; 
   al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , nonche'
di quanto disposto dall'articolo 8, comma  1,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133"; 
   al comma 7, primo periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "a carico del bilancio dello Stato"; 
   al comma 8: 
   al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "o
dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita"; 
   al settimo periodo, le parole: "all'articolo  26,  comma  4"  sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 26, quarto comma"; 
   all'ottavo periodo, le parole: "non  comportano"  sono  sostituite
dalle seguenti: "non possono comportare" e le parole: "il Giudice che
sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento  degli
eventuali danni" sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  in  caso  di
annullamento  degli   atti   della   procedura,   il   giudice   puo'
esclusivamente disporre il risarcimento degli  eventuali  danni,  ove
comprovati,"; 
   al nono periodo, le parole: "di utile effettivo che il  ricorrente
avrebbe conseguito  se  fosse  risultato  aggiudicatario,  desumibile
dall'offerta"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "del   decimo
dell'importo  delle  opere  che  sarebbero  state  eseguite   se   il
ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta"; 
   dopo il nono  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Se  la  parte
soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala  fede  o  colpa
grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del  codice
di procedura civile"; 
   dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
   "8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai  sensi  del  presente
articolo  non  si  applica  il  termine  di  trenta  giorni  previsto
dall'articolo  11,  comma  10,  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163"; 
   al comma 9, terzo periodo,  le  parole:  "secondo  e  terzo"  sono
sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto"; 
   al comma 10, le  parole:  "interesse  nazionali"  sono  sostituite
dalle seguenti: "interesse nazionale", le parole:  "dal  Titolo  III"
sono sostituite dalle seguenti: "dalla Parte II, Titolo III", dopo le
parole: "Capo  IV,  del"  sono  inserite  le  seguenti:  "codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Nella  progettazione
esecutiva  relativa  ai  progetti  definitivi  di  infrastrutture   e
insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale,
di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice  di  cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di
entrata in vigore del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
marzo  2004,  n.  142,  si  applicano  i  limiti  acustici   previsti
nell'allegato 1 annesso al  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo  11,  comma  2,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.  383,  e'
sostituito dal seguente: 
   "4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione  sia
adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli
atti  di  intesa,  i  pareti,  le  concessioni,  anche  edilizie,  le
autorizzazioni, le approvazioni, i  nulla  osta,  previsti  da  leggi
statali e regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso  il
proprio   dissenso   nell'ambito   della   conferenza   di   servizi,
l'amministrazione  statale  procedente,  d'intesa  con   la   regione
interessata, valutate le specifiche risultanze  della  conferenza  di
servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse  in  detta
sede,  assume  comunque  la   determinazione   di   conclusione   del
procedimento  di  localizzazione  dell'opera.  Nel  caso  in  cui  la
determinazione di  conclusione  del  procedimento  di  localizzazione
dell'opera  non  si  realizzi  a  causa  del  dissenso  espresso   da
un'amministrazione  dello  Stato  preposta  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita' ovvero dalla regione
interessata, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  81,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio
1977, n. 616". 
   10-ter. Al fine  della  sollecita  progettazione  e  realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al  comma
10 del presente articolo, per l'attivita' della struttura tecnica  di
missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del  citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e
2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno  degli
anni 2009 e  2010,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
   10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui
al presente comma da parte della Banca europea per  gli  investimenti
(BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  predispone
forme appropriate di collaborazione con  la  BEI  stessa.  L'area  di
collaborazione con la BEI riguarda  prioritariamente  gli  interventi
relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma
delle   infrastrutture   strategiche,    approvato    dal    Comitato
interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121
del 21 dicembre  2001,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla  legge
21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella  direttiva  2004/
54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2004,
relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della  rete
stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III,  Capo  IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,  nel
rispetto   dei   requisiti   e   delle   specifiche   necessari   per
l'ammissibilita' al finanziamento da parte della BEI e del  principio
di sussidiarieta'  al  quale  questa  e'  tenuta  statutariamente  ad
attenersi. 
   10-quinquies. Ai fini di cui  al  comma  10-quater,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI  una
lista  di  progetti,  tra  quelli  individuati   dal   Documento   di
programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1,  comma
1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive  modificazioni,
suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte  della
BEI stessa. 
   10-sexies. Al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
   "c-bis) il suolo non contaminato  e  altro  materiale  allo  stato
naturale escavato nel corso dell'attivita' di  costruzione,  ove  sia
certo che il materiale sara' utilizzato a fini  di  costruzione  allo
stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato"; 
   b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse  le  seguenti  parole:
"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,"". 
 
   All'articolo 21: 
   al comma 1, le parole: "contributi quindicennale" sono  sostituite
dalle seguenti: "contributi quindicennali". 
 
   All'articolo 22: 
   al comma 1, le parole: "All'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL  30
settembre 2003, n. 269, come convertito in  legge  con  modificazioni
dall'articolo 1, della" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo
5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla"; 
   al comma 2, le  parole:  "All'articolo  5  comma  11,  del  DL  30
settembre 2003 n. 269, come convertito  in  legge  con  modificazioni
dall'articolo 1, della" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo
5, comma II, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla"; 
   al comma 3, primo periodo, le parole: "Decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 23 ottobre  2008"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
ottobre 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  277  del  26
novembre 2008" e le parole: "26 giugno 2008"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "25 giugno 2008". 
 
   All'articolo 23: 
   al  comma  1,  primo  periodo,  dopo   le   parole:   "di   pronta
realizzabilita'" sono inserite le seguenti:  ",  nel  rispetto  degli
strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia  degli
strumenti urbanistici adottati"; 
   al comma 2: 
   ai periodi primo e  secondo,  le  parole  da:  "senza  che  l'ente
locale" fino  a:  "dall'inizio  dei  lavori"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "la proposta stessa si intende respinta. Entro il  medesimo
termine  l'ente  locale  puo',  con   motivata   delibera,   disporre
l'approvazione  delle  proposte  formulate  ai  sensi  del  comma  1,
regolando  altresi'  le   fasi   essenziali   del   procedimento   di
realizzazione e i tempi di esecuzione"; 
   al quarto periodo, le parole da: "del testo unico" fino alla  fine
del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42"; 
   al comma 4, secondo periodo, le  parole:  "I  contributi  versati"
sono sostituite dalle seguenti: "Le spese", la parola:  "ammessi"  e'
sostituita dalla seguente: "ammesse"  e  le  parole:  "che  li  hanno
erogati" sono sostituite dalle seguenti: "che le hanno sostenute". 
 
   All'articolo 24: 
   al comma 1, primo periodo, le parole: "della legge 8 giugno  1990,
n. 142, " sono sostituite dalle  seguenti:  "del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, " e le parole: "dell'art. 1" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1"; 
   al comma 3, primo periodo, la parola: "contenente" e'  sostituita,
dalla seguente: "contenenti"; 
   al comma 5, le parole: "convertito in  legge,  con  modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1,  della"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"convertito, con modificazioni, dalla"; 
   alla rubrica, le parole: "di decisione  europea"  sono  sostituite
dalle seguenti: "della decisione 2003/193/CE". 
 
   All'articolo 25: al comma 2: 
   dopo il secondo periodo, e' inserito  il  seguente:  "Quota  parte
delle  risorse  deve   essere   finalizzata   all'incremento   e   al
miglioramento del materiale rotabile dedicato al  trasporto  pubblico
ferroviario"; 
   al terzo periodo, le parole: "viene individuata"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sono individuate la quota destinata all'acquisto  di
nuovo materiale rotabile e"; 
   al comma 3, le  parole:  "convertito  in"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla". 
 
   All'articolo 26: 
   al comma 2, le  parole:  "convertito  in"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla"; 
   al comma 3, alinea, le parole: "convertito  con"  sono  sostituite
dalle seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla". 
 
   All'articolo 27: 
   dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "b-bis)
le  maggiori  imposte,  sanzioni  e  interessi  dovuti  in  caso   di
definizione agevolata di cui al comma 1-bis; 
   b-ter) i motivi che hanno dato  luogo  alla  determinazione  delle
maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)"; 
   b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis.  Il  contribuente  puo'  prestare  adesione  ai  contenuti
dell'invito di cui al  comma  1.  Per  le  modalita'  di  definizione
dell'invito, compresa  l'assenza  della  prestazione  delle  garanzie
previste dall'articolo 8, per la misura  degli  interessi  e  per  le
modalita' di computo degli stessi  in  caso  di  versamento  rateale,
nonche' per  i  poteri  del  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate in caso di  mancato  pagamento  delle  somme  dovute  per  la
definizione, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza  dell'adesione  all'invito
di cui al comma 1 del presente articolo,  la  misura  delle  sanzioni
indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di
cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'""; 
   al comma 2, le parole: "del comma 1, lettera b), " sono sostituite
dalle seguenti: "dei commi 1, lettera b), e 1-bis " e dopo le parole: 
"25 giugno 2008," sono inserite le seguenti: "n. 112,"; 
   dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
   "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis  e  2  si  applicano
agli inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19  giugno
1997, n. 218,  emessi  dagli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto"; 
   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
   "4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.
218, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a)  al  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "in   forma
societaria" sono inserite le seguenti: ", e in caso di  societa'  che
optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116  del
medesimo testo unico"; 
   b) il comma 3 e' abrogato. 
   4-ter. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.
218, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
comma: 
   "2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma  1,  le  sanzioni
ivi indicate sono ridotte alla meta' se l'avviso di accertamento e di
liquidazione non e' stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5
o  di  cui  all'articolo  11.  La  disposizione  di  cui  al  periodo
precedente non si applica nei casi in cui il contribuente  non  abbia
prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle
maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate
nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di
cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
54, quarto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni""; 
   al comma 5,  le  parole:  "in  relazione  ai  tributi  e  relativi
interessi vantati dagli uffici e dagli enti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "alle somme dovute  per  il  pagamento  di  tributi  e  dei
relativi interessi agli uffici e agli enti"; 
   al comma  9,  dopo  la  parola:  "sostanziale"  sono  inserite  le
seguenti: ", di norma,"; 
   al comma 12, le  parole:  "D.M.  13  giugno  1997,  n.  195"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195"; 
   al comma 14: 
   alla lettera d), le parole: "non spettanti o" e la parola: "anche"
sono soppresse e le parole da: "disciplinata" fino  alla  fine  della
lettera sono sostituite dalle seguenti: "con  riferimento  ai  quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i
termini per il relativo recupero"; 
   e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
   "e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul
valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006 e successivi"; 
   al comma 17, le parole: "della  presente  legge"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del presente decreto"; 
   al comma 20, le parole:  "del  comma  16"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al comma 16"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "21-bis. Al  fine  di  potenziare  le  capacita'  di  accertamento
dell'amministrazione finanziaria, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  l'Amministrazione   autonoma   dei
monopoli  di  Stato  puo'  avvalersi  del  personale  del   Ministero
dell'economia e delle finanze,  attualmente  in  servizio  presso  le
direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata
formazione specialistica. 
   21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge  16  settembre  2008,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.
181, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
   "3-bis.  In  caso  di  omessa  intestazione  ovvero   di   mancata
trasmissione delle relative informazioni ai sensi  del  comma  3,  il
Ministero dell'economia e delle finanze applica  nei  riguardi  della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri  operatori
finanziari   autori   dell'illecito   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria nella misura prevista  dall'articolo  1,  comma  1,  primo
periodo, del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  con
riferimento all'ammontare  delle  risorse  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo per le quali risulta omessa  l'intestazione  ovvero
la   trasmissione   delle   relative   informazioni.   Il   Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento  degli
obblighi di cui al comma 3 da parte  della  societa'  Poste  italiane
S.p.A,  delle  banche  e  degli  altri  operatori  finanziari,  anche
avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal  fine
con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e
di imposta sul valore aggiunto"; 
   b) al  comma  7,  alinea,  le  parole  da:  "previa  verifica  dei
presupposti" fino a: "quote  delle  risorse"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino a una percentuale  non  superiore  al  30  per  cento
relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di  sequestro  penale  o
amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa  e
in base a criteri statistici,"; 
   c) dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente: 
   "7-quater.  Con   decreto   interdipartimentale   del   Capo   del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di  concerto  con
il  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  con   il   Capo   del
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  la  percentuale   di   cui
all'alinea del comma 7 puo' essere elevata fino al 50  per  cento  in
funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici"". 
 
   All'articolo 29: 
   al comma 1: 
   al primo periodo, le parole: "del decreto-legge n. 138 del  2002,"
sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 8 luglio 2002,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  2002,  n.
178,"; 
   al secondo periodo, le parole: "e alle detrazioni  per  interventi
di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo  1,
commi da 344 a 347, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,"  sono
soppresse e le parole:  "2  e  3"  sono  sostituite  dalla  seguente:
"seguenti"; 
   al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Per  il  credito
di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  gli  stanziamenti
nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno
2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di  euro
per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011. A decorrere
dall'anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la certezza delle
strategie di investimento, i  diritti  quesiti,  nonche'  l'effettiva
copertura finanziaria, la fruizione del credito di  imposta  suddetto
e' regolata come segue:"; 
   al comma 3, lettera b), le parole: "nei  successivi  trenta"  sono
sostituite dalle seguenti: "nei successivi novanta", le  parole:  "il
nulla-osta di cui alla lettera a)" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"l'eventuale diniego, in ragione  della  capienza.  In  mancanza  del
diniego, l'assenso si intende fornito decorsi  novanta  giorni  dalla
data   di   comunicazione    della    certificazione    dell'avvenuta
prenotazione"; 
   al comma 5, le parole:  "dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; 
   i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
   "6. Per le spese sostenute  nei  periodi  d'imposta  successivi  a
quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati  alle
detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006,  n.  296,  fermi  restando  i  requisiti  e  le  altre
condizioni previsti dalle relative  disposizioni  normative,  inviano
all'Agenzia delle  entrate  apposita  comunicazione,  nei  termini  e
secondo  le  modalita'  previsti  con  provvedimento  del   Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
Con  il  medesimo  provvedimento  puo'  essere   stabilito   che   la
comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica,  anche
tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322, e successive modificazioni, e sono  stabiliti  i  termini  e  le
modalita' di comunicazione all'Agenzia  delle  entrate  dei  dati  in
possesso dell'Ente per le nuove tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente
(ENEA) ai sensi  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  47
del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
comunque modificato con decreto di natura non regolamentare  al  fine
di  semplificare  le  procedure  e   di   ridurre   gli   adempimenti
amministrativi a carico dei contribuenti. Per le  spese  sostenute  a
decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta  lorda  deve
essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo. 
   7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma  1  sull'effettivo
utilizzo dei crediti di imposta previsti dagli articoli 7 e  8  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia
delle entrate effettua, nell'anno 2009,  verifiche  mirate  volte  ad
accertare  l'esistenza  di  risorse  formalmente  impegnate  ma   non
utilizzate o non utilizzabili. In relazione  a  quanto  previsto  dal
primo periodo del presente  comma  in  considerazione  dell'effettivo
utilizzo dei predetti crediti di imposta, le  risorse  finanziarie  a
tale  fine  preordinate,  nonche'  altre   risorse   complessivamente
disponibili  relative  a  rimborsi  e  compensazioni  di  crediti  di
imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778  -  Fondi  di
bilancio, sono ridotte  di  1.155,6  milioni  di  euro.  Le  predette
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella  misura  di  286,3
milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per  l'anno
2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni  di
euro per l'anno 2013"; 
   i commi da 8 a 11 sono soppressi. 
 
   All'articolo 30: 
   al comma 1, le parole: "e che trasmettano" sono  sostituite  dalle
seguenti: "e, ad  esclusione  delle  organizzazioni  di  volontariato
iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge  11
agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5  del
presente articolo, trasmettano" e dopo le parole: "all'Agenzia  delle
entrate" sono inserite le seguenti: ",  al  fine  di  consentire  gli
opportuni controlli,"; 
   al comma 2, le parole: "alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ad   esclusione   delle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,  in  possesso  dei
requisiti di cui al comma 5 del  presente  articolo,"  e  le  parole:
"dell'esclusione dai benefici fiscali  in  mancanza  dei  presupposti
previsti dalla vigente normativa" sono sostituite dalle seguenti: "in
merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi  ai  sensi
del comma 1"; 
   dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
   "3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  alle
associazioni pro loco che optano per l'applicazione  delle  norme  di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n.  398,  e  agli  enti  associativi
dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale
italiano che non svolgono attivita' commerciale"; 
   il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   "4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.
460, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
   "2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi del  comma
1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite
in  denaro  con  utilizzo  di  somme   provenienti   dalla   gestione
patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di  enti
senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori  di  cui
al medesimo comma 1, lettera a),  per  la  realizzazione  diretta  di
progetti di utilita' sociale""; 
   al comma 5, le parole: "decreto interministeriale 25 maggio  1995"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro  delle  finanze
25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  134  del  10
giugno 1995" e le parole da: "e che trasmettono" fino alla  fine  del
comma sono soppresse; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "5-bis.  Al  comma  2  dell'articolo  10  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto  legislativo  31  ottobre  1990,   n.   347,   e   successive
modificazioni, le parole: "quarto e quinto periodo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "quarto, quinto e nono periodo". 
   5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2009. 
   5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  5-bis  e
5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi  alle
autorizzazioni di spesa come determinate  dalla  Tabella  C  allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203". 
 
   Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
   "Art. 30-bis. - (Disposizioni fiscali in materia di giochi). -  1.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale  unico  di  cui
all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni, e' determinato, in capo  ai  singoli
soggetti passivi  d'imposta,  applicando  le  seguenti  aliquote  per
scaglioni di raccolta delle somme giocate: 
   a) 12,6 per cento, fino a  concorrenza  di  una  raccolta  pari  a
quella dell'anno 2008; 
   b) 11,6 per cento,  sull'incremento  della  raccolta,  rispetto  a
quella del 2008, pari ad un importo non superiore  al  15  per  cento
della raccolta del 2008; 
   c) 10,6 per cento,  sull'incremento  della  raccolta,  rispetto  a
quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il
40 per cento della raccolta del 2008; 
   d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a  quella
del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per
cento della raccolta del 2008; 
   e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a  quella
del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta
del 2008. 
   2. Fermo quanto  disposto  dall'articolo  39,  comma  13-bis,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali  di  applicazione,
gli importi dei versamenti  periodici  del  prelievo  erariale  unico
dovuti dai soggetti  passivi  di  imposta  in  relazione  ai  singoli
periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per
cento di quella  massima  prevista  dal  comma  1,  lettera  a),  del
presente articolo. 
   3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3-bis   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme  dovute
a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, nonche' dell'articolo 14-quater, comma 3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le  garanzie
previste dal predetto articolo ibis del decreto  legislativo  n.  462
del 1997 non sono dovute nel caso in cui  l'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione  gia'  presentata
dal soggetto passivo di imposta, a  garanzia  degli  adempimenti  del
prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma
da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis  dell'articolo  39  del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, e' abrogata. 
   4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  i  commi
281 e 282 sono sostituiti dai seguenti: 
   "281. A decorrere dal l° gennaio 2011, con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  per  quanto   di   sua
competenza, e' determinata la quota parte delle entrate  erariali  ed
extraerariali derivanti dai giochi pubblici  con  vincita  in  denaro
affidati in concessione allo Stato  destinata  al  Comitato  olimpico
nazionale italiano  (CONI),  per  il  finanziamento  dello  sport,  e
all'Unione nazionale per l'incremento  delle  razze  equine  (UNIRE),
limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse. 
   282. Le  modalita'  operative  di  determinazione  della  base  di
calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al  comma  281
nonche' le modalita' di trasferimento periodico al CONI  e  all'UNIRE
sono determinate entro il 31 marzo di  ogni  anno  con  provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto  con
il  Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato   e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010, la quota di cui  al
comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in
150 milioni di euro in favore dell'UNIRE". 
   5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
comma  1  rilevate  annualmente  dall'Amministrazione  autonoma   dei
monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per  cento
del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, e' assegnata,
in funzione del processo di risanamento finanziario e  riassetto  dei
relativi   settori,   anche    progressivamente,    alle    attivita'
istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione  delle  ordinarie
esigenze   di   finanziamento   della   medesima    UNIRE,    nonche'
all'incremento del monte premi e delle provvidenze per  l'allevamento
dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a  140  milioni  di
euro per ciascun ente. 
   6. Dal 1° gennaio 2009,  nei  confronti  del  CONI  e  dell'UNIRE,
cessano  gli  effetti  di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  7,   del
decreto-legge  25   settembre   2008,   n.   149,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008,  n.  184,  e  successive
modificazioni, fatto salvo quanto previsto  dal  quarto  periodo  del
predetto comma 7. 
   7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede  con  le
maggiori entrate derivanti dal comma  1.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  disposta  la  destinazione  delle
eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto
ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui  all'articolo  81,
comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  al  fondo  di  cui
all'articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato". 
 
   All'articolo 31: 
   al comma 3: 
   al primo periodo, le  parole:  "all'ammontare  dei  ricavi  e  dei
compensi" sono soppresse  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "nonche' ai soggetti che utilizzano  trasmissioni  televisive
volte a sollecitare  la  credulita'  popolare  che  si  rivolgono  al
pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento"; 
   al terzo periodo, le parole: "dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso  decreto
sono definite le modalita' per l'attuazione del presente comma  anche
quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulita' popolare". 
 
   Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: 
   "Art. 31-bis. - (Regime IVA della vendita di documenti di  viaggio
relativi ai trasporti pubblici urbani di persone e  di  documenti  di
sosta relativi a parcheggi veicolari). - 1.  All'articolo  74,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente: 
   "e) per la vendita di documenti di viaggio relativi  ai  trasporti
pubblici urbani di persone  o  di  documenti  di  sosta  relativi  ai
parcheggi veicolari, dall'esercente l'attivita' di  trasporto  ovvero
l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di
vendita al pubblico"". 
 
   All'articolo 32: 
   al comma 1: 
   alla lettera a), capoverso "1", la parola: "dieci"  e'  sostituita
dalla seguente: "nove"; 
   alla lettera e), capoverso "5-bis", sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  ",  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000"; 
   sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 
   "e-bis) al comma 6, alinea, le parole:  "Al  concessionario"  sono
sostituite dalle seguenti: "All'agente  della  riscossione"  e,  alla
lettera a), le parole:  "il  concessionario"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'agente della riscossione"; 
   e-ter)  al  comma  7-bis,  le  parole:  "al  concessionario"  sono
sostituite dalle seguenti: "all'agente della riscossione""; 
   al comma 3: 
   alla lettera a), le parole: "sono eliminate" sono sostituite dalle
seguenti: "sono soppresse"; 
   alla lettera b), capoverso "c)", le parole: "data  in  vigore  del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "data di entrata in
vigore della presente disposizione"; 
   il comma 4 e' soppresso; 
   al comma 5, lettera a), capoverso,  secondo  periodo,  le  parole:
"offerti dai creditori" sono sostituite dalle seguenti:  "offerti  ai
creditori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, nel
caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto  ai  quali  e'
previsto un trattamento piu' favorevole"; 
   al comma 7, capoverso "16-bis": 
   le parole: "16-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Art.  16-bis.
-"; 
   al comma 1, le parole: "debitori iscritti a ruolo" sono sostituite
dalle seguenti: "debiti iscritti a ruolo"; 
   dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. Le disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche  alle
definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle  societa',  ai
sensi del  comma  3  dell'articolo  53  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,  per  l'iscrizione
nell'apposito albo  dei  soggetti  privati  abilitati  ad  effettuare
attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e  quelle  di
riscossione dei tributi e di  altre  entrate  delle  province  e  dei
comuni e' fissata in un importo non inferiore a 10  milioni  di  euro
interamente versato. Dal limite di cui  al  precedente  periodo  sono
escluse le societa' a prevalente  partecipazione  pubblica.  E  nullo
l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e  riscossione
di tributi e di altre entrate degli enti locali a  soggetti  che  non
possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel
suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il  proprio
capitale sociale. I  soggetti  che  non  abbiano  proceduto  a  detto
adeguamento entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto decadono dagli  affidamenti
in  corso  e  sono  cancellati  dall'albo.   In   ogni   caso,   fino
all'adeguamento  essi  non  possono  ricevere  nuovi  affidamenti   o
partecipare a gare a tal fine indette". 
 
   Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 32-bis. - (Semplificazione delle  modalita'  di  riscossione
coattiva). - 1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonche'  di
interessi e  di  sanzioni  per  ritardato  o  omesso  versamento,  e'
effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate,  fatte  salve  le
vigenti disposizioni in materia di contenzioso. 
   2.  La  societa'  di  riscossione  di  cui  all'articolo   3   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  e  successive
modificazioni, provvede a  riversare  le  somme  riscosse  agli  enti
previdenziali  creditori  ai  sensi  dell'articolo  22  del   decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni. 
   3. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  con
riferimento ai contributi e premi dovuti in base  alle  dichiarazioni
relative al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2006  e
successivi. 
   Art. 32-ter. - (Estensione del sistema  di  versamento  "F24  enti
pubblici" ad  altre  tipologie  di  tributi,  nonche'  ai  contributi
assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi). - 1. Gli enti
e gli organismi pubblici di cui alle tabelle  A  e  B  allegate  alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonche' le
amministrazioni centrali  dello  Stato  di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  5  ottobre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre  2007,  che
per il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
delle ritenute operate alla fonte per  l'imposta  sui  redditi  delle
persone fisiche e le relative addizionali si  avvalgono  del  modello
"F24  enti  pubblici",  approvato  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  8   novembre   2007,   pubblicato   nel
supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n.  276  del  27
novembre 2007, utilizzano lo stesso modello "F24 enti  pubblici"  per
il pagamento di tutti i tributi erariali e  dei  contributi  e  premi
dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi. 
   2.  Le  modalita'  di   attuazione,   anche   progressive,   delle
disposizioni contenute nel comma 1 sono definite: 
   a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  per
i tributi erariali; 
   b) con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare di concerto con gli  altri  Ministri  competenti,
per i contributi e i premi. 
   3. Ai versamenti eseguiti nel corso  dell'anno  2008  mediante  il
modello  "F24  enti  pubblici",  approvato  con   provvedimento   del
Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n.  276  del  27
novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle  A
e B allegate alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  e  successive
modificazioni, nonche' dalle amministrazioni  centrali  dello  Stato,
non si applicano le sanzioni previste dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e  successive  modificazioni,
qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma  comunque
entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita". 
 
   L'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 35. - (Copertura finanziaria). - 1. Alle  maggiori  spese  e
alle  minori   entrate   derivanti   dall'articolo   1,   comma   22,
dall'articolo 2, commi 4 e 5-ter, dall'articolo 2-ter,  dall'articolo
3, comma 4, dall'articolo  4,  commi  1-bis  e  3,  dall'articolo  5,
dall'articolo 6, ad esclusione di quelle di  cui  ai  commi  4-bis  e
4-quater,   dall'articolo   7,   dall'articolo   11,   comma   5-bis,
dall'articolo 15, dall'articolo  19,  commi  6,  lettera  c),  e  18,
dall'articolo 21, dall'articolo 23 e dall'articolo 34, pari a 4.996,9
milioni di euro per l'anno 2009, a 2.112 milioni di euro  per  l'anno
2010 e a 2.434,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  si  provvede
mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate  e  delle
minori spese recate dal presente decreto".