(Allegato 1)
                             ALLEGATO 1 
                                                (articolo 1, comma 1) 
 
Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei 
 
Parte A - Identificazione dei corpi idrici 
 
L'identificazione dei corpi idrici sotterranei e' necessaria ai  fini
dell'attuazione del presente decreto. 
L'identificazione  dei  complessi  idrogeologici   e   quindi   degli
acquiferi rappresenta la fase propedeutica alla  identificazione  dei
corpi idrici sotterranei. 
E' stato definito un percorso di  caratterizzazione  che  porta  alla
individuazione dei corpi idrici partendo dai complessi  idrogeologici
di cui alla Tabella 1, passando per gli acquiferi  che  rappresentano
gli elementi di riferimento gia' in  larga  parte  individuati  dalle
regioni. 
 
A.1 Identificazione dei complessi idrogeologici 
Sulla base dei criteri  generali  univoci  utili  per  giungere  alla
definizione dei corpi idrici sotterranei sono  state  definite  sette
tipologie di  complessi  idrogeologici  partendo  dalla  Carta  delle
risorse idriche sotterranee di Mouton che costituisce  il  quadro  di
riferimento nazionale omogeneo. 
Tali tipologie sono state  definite  tenendo  in  considerazione  gli
elementi  caratterizzanti  i  complessi  idrogeologici  (litologia  e
assetto  idrogeologico)   e   i   parametri   descrittivi   come   la
produttivita', la facies idrochimica,  i  contaminanti  naturali,  la
vulnerabilita' e l'impatto antropico (tabella 1). 
    

=====================================================================
 Acronimo  |                 Complessi idrogeologici
=====================================================================
DQ         |Alluvioni delle depressioni quaternarie
AV         |Alluvioni vallive
CA         |Calcari
VU         |Vulcaniti
DET        |Formazioni detritiche degli altipiani plio-quaternarie
LOC        |Acquiferi locali
STE        |Formazioni sterili
            Tabella 1 Fried, J. Mouton, F. Mangano (1982)

    
Tali sette tipologie  di  Complessi  idrogeologici  rappresentano  il
quadro ove ricollocare gli  acquiferi  e,  successivamente,  i  corpi
idrici  sotterranei  secondo  lo  schema  di  massima,   di   seguito
riportato. 
    

                               Tipologia di                  Corpo
                    Sub-        Acquifero     Acquifero o   Idrico o
  Complessi   →   complessi   →  (assetto   →  Unita' di →  Unita' di
Idrogeologici   Idrogeologici   idraulico)     bilancio*    bilancio*

    
*Unita'  di  bilancio:  dominio  dotato  di  una  comprovata   unita'
stratigrafica e/o strutturale, al cui limite si verificano condizioni
che annullano od ostacolano le  possibilita'  di  interscambi  idrici
sotterranei e che al suo interno puo'  contenere  uno  o  piu'  corpi
idrici. 
L'individuazione dei limiti delle unita' di bilancio e'  un  processo
iterativo che le regioni perfezionano nel corso del tempo. 
 
A.2 Criteri per l'identificazione degli  acquiferi  L'identificazione
degli acquiferi viene effettuata sulla base di criteri idrogeologici.
L'elaborazione di un modello concettuale permettera' di pervenire  ad
un bilancio in termini di entrate e di  uscite  ed  alla  valutazione
della vulnerabilita', tenendo conto delle pressioni antropiche. 
La complessita' ed il dettaglio del  modello  aumentano  gradualmente
all'aumentare delle  conoscenze  e  vengono  approfondite  nel  tempo
durante le fasi di caratterizzazione e di monitoraggio. 
L'identificazione  degli  acquiferi  deve  comunque  soddisfare   due
criteri: flusso significativo e quantita' significativa. 
Se  uno  o  entrambi  i   criteri   sono   soddisfatti,   le   unita'
stratigrafiche sono da considerarsi acquifero. 
Detti criteri per l'identificazione degli acquiferi  sono  illustrati
nello schema seguente (Fig. 1): 
    

+-------------------------------------------+              +-------+
| QUANTITA'  SIGNIFICATIVA:  e'   possibile |      si      |       |
| prelevare in  media piu' di 10 m3/giorno, |-------------→|       |
| o la quantita' prelevabile e' sufficiente |              |       |
| per 50 persone                            |              |   A   |
+-------------------------------------------+              |   C   |
                     |                                     |   Q   |
                     |    no                               |   U   |
                     |                                     |   I   |
                     ↓                                     |   F   |
+-------------------------------------------+              |   E   |
| FLUSSO SIGNIFICATIVO: la interruzione del |      si      |   R   |
| flusso  di  acqua  sotterranea  causa una |              |   O   |
| diminuzione significativa nella  qualita' |-------------→|       |
| ecologica di un corpo idrico superficiale |              |       |
| o di un ecosistema terrestre direttamente |              |       |
| dipendente                                |              |       |
+-------------------------------------------+              +-------+
                     |
                     |    no
                     ↓
   +-------------------------------------+
   |          Non e' acquifero           |
   +-------------------------------------+
 
    
    Figura 1: schema per l'identificazione degli acquiferi 
 
A.3 Delimitazione dei corpi idrici 
La delimitazione dei corpi idrici  sotterranei  deve  assicurare  che
vengano  raggiunti  gli  obiettivi  di  qualita'  ambientale  di  cui
all'articolo 76  del  decreto  n.152  del  2006  ed  una  descrizione
appropriata  dello  stato  chimico   e   quantitativo   delle   acque
sotterranee. Il corpo  idrico  sotterraneo  e'  per  definizione  "un
volume  distinto  di  acque  sotterranee  contenuto  da  uno  o  piu'
acquiferi". Deve  essere  individuato  come  quella  massa  di  acqua
caratterizzata da omogeneita' nello stato ambientale (qualitativo e/o
quantitativo), tale da permettere, attraverso l'interpretazione delle
misure  effettuate  in  un  numero  significativo  di   stazioni   di
campionamento, di valutarne lo stato e di individuare il trend.  Puo'
essere coincidente con 1' acquifero che lo contiene, puo' esserne una
parte, ovvero corrispondere a piu' acquiferi diversi o loro porzioni. 
Le definizioni di acquifero e di corpo idrico sotterraneo  permettono
di  identificare  i  corpi  idrici  sotterranei  sia   separatamente,
all'interno di strati  diversi  che  si  sovrappongono  su  un  piano
verticale, sia come singolo corpo idrico che si estende tra i diversi
strati. Un corpo idrico sotterraneo puo' essere all'interno di uno  o
piu' acquiferi, come, ad esempio, nel caso di due acquiferi adiacenti
caratterizzati  da  pressioni   simili   e   contenenti   acque   con
caratteristiche qualitative e quantitative analoghe. 
I corpi idrici devono essere delimitati in  modo  da  permettere  una
descrizione appropriata ed  affidabile  dello  stato  quantitativo  e
chimico delle acque sotterranee. 
La valutazione dello stato quantitativo  e'  facilitata  se  i  corpi
idrici sotterranei sono delimitati in modo tale che qualsiasi  flusso
di acqua sotterranea da un corpo  idrico  ad  un  altro  e'  talmente
piccolo da poter essere trascurato nei  calcoli  dei  bilanci  idrici
oppure puo' essere stimato con sufficiente precisione. 
Le Regioni devono tenere conto delle caratteristiche specifiche degli
acquiferi  quando  procedono  alla  delimitazione  dei  corpi  idrici
sotterranei. Per esempio, le caratteristiche  del  flusso  di  alcuni
strati geologici, quali il substrato carsico e fratturato, sono molto
piu' difficili da prevedere rispetto ad altre. La  delimitazione  dei
corpi idrici  deve  essere  vista  come  un  processo  iterativo,  da
perfezionare  nel  corso  del  tempo,  nella  misura  necessaria  per
valutare e gestire adeguatamente  i  rischi  del  non  raggiungimento
degli obiettivi ambientali. 
Potrebbe anche presentarsi il  caso  di  un  flusso  consistente  tra
strati con caratteristiche molto differenti (per esempio, i complessi
carsici  e  l'arenaria).  Le  proprieta'  diverse  di  questi  strati
potrebbero  richiedere  approcci   diversi   di   gestione   per   il
raggiungimento degli obiettivi preposti. In questo caso,  le  Regioni
possono delimitare i confini dei corpi idrici in modo che  coincidano
con i  confini  tra  gli  strati.  Nel  far  cio'  devono,  comunque,
assicurare una adeguata valutazione dello stato quantitativo. 
 
A.4 Criteri per la delimitazione dei corpi idrici sotterranei 
La delimitazione dei corpi idrici sotterranei si basa inizialmente su
criteri di tipo fisico ed e' successivamente perfezionata sulla  base
di informazioni concernenti lo stato di qualita' ambientale. 
Due sono, quindi, i criteri  generali  che  si  basano  sui  seguenti
elementi: 
  a. confini idrogeologici; 
  b. differenze nello stato di qualita' ambientale. 
 
CRITERIO a) 
Possono essere assunti come punto di partenza per la  identificazione
geografica dei corpi idrici i limiti geologici. Nei casi  in  cui  la
descrizione  dello  stato  e/o  il  raggiungimento  degli   obiettivi
ambientali  richiedano  una  maggiore  suddivisione  ovvero  non  sia
possibile identificare un limite geologico, si possono utilizzare, ad
esempio, lo spartiacque sotterraneo o le linee di flusso. 
CRITERIO b) 
Differenze nello stato  di  qualita'  ambientale:  gli  obiettivi  di
qualita' dei corpi idrici sotterranei  e  le  misure  necessarie  per
raggiungerli dipendono dallo stato di  qualita'  esistente.  I  corpi
idrici sotterranei devono essere unita' con uno stato chimico ed  uno
stato quantitativo ben definiti. Quindi, significative variazioni  di
stato di qualita' all'interno  di  acque  sotterranee  devono  essere
prese in considerazione per individuare i confini dei  corpi  idrici,
procedendo, ove necessario, ad una suddivisione in  corpi  idrici  di
dimensioni minori. Qualora le differenze nello stato di  qualita'  si
riducano durante un ciclo di pianificazione, si puo'  procedere  alla
riunificazione dei corpi idrici precedentemente identificati in vista
dei successivi cicli di pianificazione. Laddove, invece, lo stato  di
qualita' sia omogeneo possono essere delimitati estesi  corpi  idrici
sotterranei.  Detti  confini  possono  essere  ridefiniti   ad   ogni
revisione del Piano di gestione  dei  bacini  idrografici  ma  devono
restare fissi per il periodo di durata di ciascun piano. 
Qualora  non  siano   disponibili   informazioni   sufficienti   alla
valutazione dello stato di qualita' ambientale nelle fasi iniziali di
attuazione del presente decreto, per individuare i confini dei  corpi
idrici sotterranei, si usano le analisi su pressioni ed impatti  come
indicatori dello  stato  di  qualita'.  Con  il  miglioramento  delle
conoscenze relative allo stato  delle  acque,  i  confini  dei  corpi
idrici devono essere modificati prima della pubblicazione di  ciascun
Piano di gestione dei bacini idrografici, ogni 6 anni. 
La suddivisione delle acque sotterranee in corpi  idrici  sotterranei
e' quindi una questione che le regioni  devono  decidere  sulla  base
delle caratteristiche particolari del loro territorio. 
Nel prendere tali decisioni sara'  necessario  trovare  un  punto  di
equilibrio tra l'esigenza di descrivere adeguatamente lo stato  delle
acque sotterranee e la necessita' di evitare una  suddivisione  degli
acquiferi in un numero di corpi idrici impossibile da gestire. 
 
A.5 Procedura suggerita per l'applicazione pratica del termine  corpo
idrico sotterraneo La figura 2 suggerisce un procedimento iterativo e
gerarchico per l'identificazione dei corpi idrici sotterranei, basato
sui principi descritti nel presente Allegato. 
    

      +------------------------------------------------------+
      |Identificazione dei complessi idrogeologici secondo la|
      |                      Tabella 1                       |
      +------------------------------------------------------+
                                ↓   
      +------------------------------------------------------+
      |           Identificazione degli acquiferi            |
      +------------------------------------------------------+
                                ↓ 
      +------------------------------------------------------+
      |     Identificazione provvisoria dei Corpi Idrici     |
      |   sotterranei sulla base dei confini idrogeologici   |
      +------------------------------------------------------+
                                ↓ 
      +---------------------------------+ 
      |A questa scala lo stato del Corpo|     +------------------+
   →  |Idrico sotterraneo puo' essere   |  →  |Corpo Idrico      |
   |  |accuratamente descritto?         | Si' |sotterraneo e     |
   |  +---------------------------------+     |acquifero sono    |
   |                                          |coincidenti       |
 +--------------------------------+ No ↓      +------------------+
 |Processo iterativo di rifinitura|
 |usando le informazioni della    |   +---------------------------+
 |caratterizzazione di cui alla   |   |Ulteriore suddivisione     |
 |Parte B e del monitoraggio di   | ← |usando:                    |
 |cui all'allegato 4              |   |1. confini geologici       |
 +--------------------------------+   |aggiuntivi;                |
                                      |2. spartiacque sotterraneo;|
                                      |3. linee di flusso         |
                                      +---------------------------+

    
Fig. 2 - Procedura suggerita per l'identificazione dei  corpi  idrici
sotterranei 
 
 
  Parte B - Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei 
 
  B.1 Finalita' 
  Le  regioni,  ai  sensi  degli  articoli  118  e  120  del  decreto
legislativo n.152 del 2006, conducono  l'analisi  delle  pressioni  e
degli impatti sui corpi idrici sotterranei ed  il  rilevamento  dello
stato di qualita' degli stessi. 
  Al fine di mettere in atto  adeguate  misure  di  ripristino  e  di
tutela dei corpi idrici, e' necessario che per ciascuno di essi venga
sviluppata, in relazione anche al bacino idrografico di appartenenza,
una corretta e dettagliata conoscenza di: 
   - attivita' antropiche; 
   - pressioni che le suddette attivita' esercitano sui corpi  idrici
sotterranei (scarichi di reflui, prelievi  idrici,  uso  di  prodotti
fitosanitari e di fertilizzanti); 
   - impatti, ossia gli effetti ambientali causati dalle pressioni. 
  Attraverso  attivita'  conoscitiva  e'  possibile  effettuare   una
valutazione  della  vulnerabilita'  dei  corpi   idrici   sotterranei
rispetto alle pressioni individuate. Sulla  base  delle  informazioni
sulle attivita' antropiche presenti nel bacino idrografico e dei dati
di monitoraggio ambientale e' possibile, infatti,  pervenire  ad  una
previsione circa la capacita' di un corpo  idrico  di  raggiungere  o
meno gli obiettivi di qualita' di cui  agli  articoli  76  e  77  del
decreto n.152 del 2006,  gli  obiettivi  specifici,  ove  pertinenti,
previsti  (bile  leggi  istitutive  delle  aree   protette   di   cui
all'Allegato 9 del citato decreto, gli obiettivi di cui  all'articolo
3, comma 6, e all'articolo 6, comma 1.  Nel  caso  di  previsione  di
mancato raggiungimento dei predetti obiettivi il corpo  idrico  viene
definito "a rischio". 
  Per facilitare tale valutazione le regioni si avvalgono del modello
concettuale di cui  alla  Parte  C.  Sulla  base  delle  informazioni
pregresse acquisite ai sensi della normativa comunitaria e  nazionale
di settore, compresi i dati esistenti sul monitoraggio  ambientale  e
sulle  pressioni,  le  regioni,  sentite  le  autorita'   di   bacino
competenti, effettuano una prima definizione dei corpi idrici come "a
rischio", "non a rischio" e "probabilmente a rischio". 
  L'attribuzione di categorie di rischio ha lo scopo  di  individuare
un criterio di priorita', basato sul  rischio,  attraverso  il  quale
orientare i programmi di monitoraggio. 
 
  B.2 Classi di rischio dei corpi idrici 
 
  B.2.1 Prima identificazione di corpi idrici a rischio 
  Nelle  more  dell'attuazione  definitiva  di  tutte  le  fasi   che
concorrono alla definizione del rischio dei corpi idrici, le regioni,
sentite le autorita' di bacino competenti,  identificano  come  corpi
idrici a rischio i seguenti: 
   a) corpi idrici sotterranei destinati  alla  produzione  di  acqua
potabile le cui caratteristiche non sono conformi  alle  disposizioni
di cui  al  decreto  n.  31  del  2001  limitatamente  alle  sostanze
chimiche; 
   b) corpi  idrici  sotterranei  correlati  a  zone  vulnerabili  da
nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari  di  cui  agli
articoli 92 e 93 del decreto n.152 del 2006; 
   c) corpi  idrici  sotterranei  interessati  da  aree  contaminate,
identificate come siti di bonifica,  ai  sensi  della  Parte  quarta,
Titolo V, del decreto n.152 del 2006; 
   d) corpi idrici che, sulla base delle caratteristiche di  qualita'
emerse da monitoraggi pregressi, presentano gli indici di qualita'  e
i parametri correlati all' attivita' antropica che incide  sul  corpo
idrico non conformi con l'obiettivo di qualita' da raggiungere  entro
il 2015 e per i  quali,  in  relazione  allo  sviluppo  atteso  delle
pressioni antropiche e alle peculiarita' e  fragilita'  degli  stessi
corpi idrici e degli eventuali ecosistemi acquatici connessi, risulta
improbabile il raggiungimento degli stessi obiettivi entro  il  2015.
Possono essere identificati altresi' come a rischio  i  corpi  idrici
sotterranei connessi a corpi idrici superficiali dichiarati come aree
sensibili ai sensi dell'articolo 91 del decreto n. 152 del  2006.  Le
regioni, inoltre, valutano l'opportunita' di  considerare  a  rischio
anche i corpi idrici per i  quali  la  particolarita'  ed  intensita'
delle pressioni antropiche  in  essi  incidenti,  le  peculiarita'  e
fragilita' degli stessi corpi idrici  e  degli  eventuali  ecosistemi
acquatici connessi possono comportare un rischio per il  mantenimento
del buono stato di qualita'. 
 
  B.2.2 Prima  identificazione  di  corpi  idrici  non  a  rischio  e
probabilmente a rischio 
  Sulla base delle informazioni pregresse acquisite  ai  sensi  della
normativa  comunitaria  e  nazionale  di  settore,  compresi  i  dati
esistenti  sul  monitoraggio  ambientale,  le  regioni,  sentite   le
autorita' di bacino competenti, identificano come corpi idrici "non a
rischio" quelli sui quali non insistono attivita' antropiche o per  i
quali e' provato, da specifico controllo dei  parametri  di  qualita'
correlati alle attivita' antropiche presenti, che queste non incidono
sullo stato di qualita' del corpo idrico. 
  I corpi idrici, per i quali non  esistono  dati  sufficienti  sulle
attivita'  antropiche  e  sulle  pressioni  o,   qualora   sia   nota
l'attivita'  antropica  ma  non   sia   possibile   una   valutazione
dell'impatto provocato dall'attivita'  stessa,  per  mancanza  di  un
monitoraggio  pregresso  sui  parametri  ad  essa   correlati,   sono
provvisoriamente identificati come "probabilmente a rischio". 
 
  B.3 Elenco dei corpi idrici a rischio 
  Le regioni, sentite le autorita' di bacino competenti,  sulla  base
della prima identificazione di cui al paragrafo B.2.1, compilano  gli
elenchi dei corpi idrici a rischio indicando, per ciascuno  di  essi,
il bacino idrografico di appartenenza.  Tali  elenchi  devono  essere
aggiornati sulla base dei risultati del  riesame  dell'impatto  delle
attivita' antropiche di cui  al  paragrafo  B.4,  dei  risultati  del
monitoraggio di cui all'Allegato 4 e di quello  effettuato  anche  ai
sensi  delle  normative  che  istituiscono  le  aree  protette,   ove
pertinenti, nonche' delle modifiche dell'uso del suolo. 
 
  B.4 Riesame dell'impatto delle  attivita'  antropiche  sulle  acque
sotterranee 
  Oltre che alle finalita'  di  cui  al  paragrafo  B.3,  il  riesame
dell'impatto delle  attivita'  antropiche  sulle  acque  sotterranee,
affiancato ai risultati  dell'attivita'  del  primo  monitoraggio  di
sorveglianza,  di  cui  al  punto  4.2.1  dell'Allegato  4,  mira   a
stabilire, entro  il  2009,  l'elenco  finale  dei  corpi  idrici  "a
rischio" e "non a rischio" attraverso l'attribuzione ad una delle due
categorie  dei  corpi  idrici  provvisoriamente   classificati   come
"probabilmente a rischio". 
  Tale riesame e' ottenuto attraverso la raccolta  e  l'aggiornamento
delle seguenti informazioni: 
    a) ubicazione dei punti del corpo idrico  sotterraneo  usati  per
l'estrazione di acqua, con l'eccezione dei: 
      1) punti di estrazione che forniscono, in media, meno di 10  mc
al giorno o 
      2) dei punti di estrazione di acqua destinata al consumo  umano
che forniscono, in media, meno di 10 m3 al giorno o servono  meno  di
50 persone; 
    b) medie annue delle portate di estrazione da tali punti; 
    c) composizione chimica  dell'acqua  estratta  dal  corpo  idrico
sotterraneo; 
    d) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui siano
presenti scarichi autorizzati ai sensi delle lettere a), b), e),  d),
e) e f), comma 1, dell'articolo 103 ed ai  sensi  dei  commi  2  e  4
dell'articolo 104 del decreto n.152 del 2006; 
    e) portata degli scarichi in tali punti; 
    f)  composizione  chimica  degli  scarichi   nel   corpo   idrico
sotterraneo; 
    g) utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da
cui il corpo idrico sotterraneo si  alimenta  (area  di  ricarica)  ,
comprese le immissioni di  inquinanti  e  le  alterazioni  antropiche
delle caratteristiche di deflusso e di  ricarica  naturale,  come  la
diversione delle acque meteoriche o del deflusso superficiale causati
da impermeabilizzazione del suolo, opere di sbarramento o drenaggio. 
 
  B.5 Riesame dell'impatto delle variazioni dei livelli  delle  acque
sotterranee 
  Le regioni individuano i corpi idrici sotterranei  per  cui  devono
essere fissati obiettivi meno  rigorosi  a  norma  dell'articolo  77,
comma 7, del  decreto  legislativo  152  del  2006,  e  comunque  nel
rispetto delle disposizioni di' cui al comma 8 del medesimo articolo,
anche prendendo in considerazione gli effetti dello stato del corpo: 
   a) sulle acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi; 
   b) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle  inondazioni
e il drenaggio dei terreni; 
   c) sullo sviluppo antropico. 
 
  B.6 Riesame dell'impatto  dell'inquinamento  sulla  qualita'  delle
acque sotterranee 
  Le regioni identificano i corpi  idrici  sotterranei  per  i  quali
devono  essere  specificati  obiettivi   meno   rigorosi   ai   sensi
dell'articolo 77, comma 7, del decreto n.152 del 2006, e comunque nel
rispetto delle disposizioni di cui al comma 8 del medesimo  articolo,
laddove  in  conseguenza   dell'impatto   dell'attivita'   antropica,
determinata ai sensi dell'articolo 118 del decreto n.152 del 2006, il
corpo  idrico  sotterraneo  sia   talmente   inquinato   da   rendere
impraticabile  oppure  sproporzionatamente  dispendioso  ottenere  un
buono stato chimico delle acque sotterranee. 
 
  Parte C - Modello concettuale 
  Sulla  base  di  una  prima  caratterizzazione  dei  corpi  idrici,
eseguita secondo i criteri di cui  alla  Parte  B,  i'  corpi  idrici
sotterranei sono assegnati, in prima istanza, ad una delle  categorie
di rischio di seguito riportate: 
   a) corpi idrici a rischio; 
   b) corpi idrici non a rischio. 
  Successivamente il programma di monitoraggio, da attuare secondo le
indicazioni riportate nell'Allegato 4, mira a fornire le informazioni
adeguate per una valutazione  corretta  del  rischio,  per  stabilire
l'entita', la distribuzione spaziale e temporale di tutti gli impatti
e per comprendere le interazioni tra il sistema stesso e le pressioni
a cui e' sottoposto. A tale scopo  e'  necessario,  prima  dell'avvio
della definizione del programma di monitoraggio, definire il  modello
concettuale di ciascun corpo idrico sotterraneo. 
  il  modello  concettuale  rappresenta  il   sistema   delle   acque
sotterranee  sulla  base  delle  conoscenze   delle   caratteristiche
naturali (tipo di acquifero,  struttura  tridimensionale,  condizioni
idrauliche ed al contorno) e delle pressioni e degli impatti. 
  Per le finalita' attuative del presente decreto si considerano  due
tipi di modello concettuale: 
   1) il modello concettuale regionale descrittivo,  alla  scala  del
corpo idrico  sotterraneo,  dei  fattori  naturali  e  antropici  che
richiedono l'individuazione di un sito/rete  di  monitoraggio  e  dei
criteri  di  interpretazione  dei  risultati   delle   attivita'   di
monitoraggio; 
   2) il modello concettuale locale descrittivo  dei  fattori  locali
che  influenzano  il  comportamento  in  termini  sia   chimici   sia
quantitativi dei singoli siti di monitoraggio. 
  Nell'ambito  dei  bacini  idrografici  nazionali   (internazionali)
possono   verificarsi   grandi   differenze   nelle   caratteristiche
geochimiche e idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei. Pertanto i
modelli concettuali possono differire tra regioni nell'ambito  di  un
bacino  idrografico.  Il  modello  concettuale  regionale  serve  per
identificare i requisiti specifici per la  creazione  della  rete  di
monitoraggio, per la  densita'  dei  siti  e  per  la  frequenza  del
monitoraggio. 
  Tale  modello  deve  essere  coerente  con  quello  sviluppato   ed
utilizzato  nell'ambito  dei  processi  di  caratterizzazione  e   di
valutazione del rischio. 
  La selezione dei  siti  di  monitoraggio  delle  acque  sotterranee
richiede inoltre la conoscenza di fattori locali che  influenzano  il
comportamento del sito di monitoraggio. Cio' consente una valutazione
dell'adeguatezza del sito  alla  fornitura  di  informazioni  e  dati
rappresentativi  per  supportare  gli  obiettivi  del  programma   di
monitoraggio.   Quest'ultimo   tipo   di   modello   concettuale   e'
indispensabile  per  la  conduzione   efficace   del   programma   di
monitoraggio. Nello sviluppare il  modello  concettuale  locale  sono
richieste informazioni sulle condizioni idrogeologiche ed  ambientali
locali, che includono: 
   a) dettagli tecnici relativi ai siti di monitoraggio; 
   b) condizioni idrogeologiche; 
   c) conoscenza delle fonti e dell'andamento della ricarica; 
   d) dimensione del bacino drenante; 
   e) andamento e regime locali del flusso  delle  acque  sotterranee
all'interno del bacino drenante; 
   f) impatto del prelievo; 
   g) dati idrochimici esistenti; 
   h) uso del suolo e pressioni esistenti nel bacino drenante. 
  Informazioni sui tempi di percorrenza del flusso  e  sull'eta'  del
corpo idrico sotterraneo  possono  essere  molto  utili  sia  per  la
creazione del modello concettuale che  per  la  sua  validazione.  Lo
schema di figura 3 sintetizza i principi e le relazioni  del  modello
con il programma di monitoraggio. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  I dati di monitoraggio pregressi devono essere usati  per  testare,
confermare e correggere il modello concettuale. Il test  del  modello
puo'  includere  l'impiego  del  modello  concettuale  e  dei  valori
misurati di parametri chimici e/o del livello idrico per prevedere le
condizioni in zone non monitorate all'interno  del  corpo  idrico  e,
successivamente,  l'avvio  del  monitoraggio  per  controllare  dette
previsioni  al  fine  di  confermare  la  validita'  del  modello   o
identificare quali aggiustamenti siano  necessari.  Infine,  oltre  a
supportare la progettazione della rete di  monitoraggio,  il  modello
concettuale  e'  estremamente  importante  per  la   comprensione   e
l'interpretazione dei dati di monitoraggio.