ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 1) Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei Parte A - Identificazione dei corpi idrici L'identificazione dei corpi idrici sotterranei e' necessaria ai fini dell'attuazione del presente decreto. L'identificazione dei complessi idrogeologici e quindi degli acquiferi rappresenta la fase propedeutica alla identificazione dei corpi idrici sotterranei. E' stato definito un percorso di caratterizzazione che porta alla individuazione dei corpi idrici partendo dai complessi idrogeologici di cui alla Tabella 1, passando per gli acquiferi che rappresentano gli elementi di riferimento gia' in larga parte individuati dalle regioni. A.1 Identificazione dei complessi idrogeologici Sulla base dei criteri generali univoci utili per giungere alla definizione dei corpi idrici sotterranei sono state definite sette tipologie di complessi idrogeologici partendo dalla Carta delle risorse idriche sotterranee di Mouton che costituisce il quadro di riferimento nazionale omogeneo. Tali tipologie sono state definite tenendo in considerazione gli elementi caratterizzanti i complessi idrogeologici (litologia e assetto idrogeologico) e i parametri descrittivi come la produttivita', la facies idrochimica, i contaminanti naturali, la vulnerabilita' e l'impatto antropico (tabella 1). ===================================================================== Acronimo | Complessi idrogeologici ===================================================================== DQ |Alluvioni delle depressioni quaternarie AV |Alluvioni vallive CA |Calcari VU |Vulcaniti DET |Formazioni detritiche degli altipiani plio-quaternarie LOC |Acquiferi locali STE |Formazioni sterili Tabella 1 Fried, J. Mouton, F. Mangano (1982) Tali sette tipologie di Complessi idrogeologici rappresentano il quadro ove ricollocare gli acquiferi e, successivamente, i corpi idrici sotterranei secondo lo schema di massima, di seguito riportato. Tipologia di Corpo Sub- Acquifero Acquifero o Idrico o Complessi → complessi → (assetto → Unita' di → Unita' di Idrogeologici Idrogeologici idraulico) bilancio* bilancio* *Unita' di bilancio: dominio dotato di una comprovata unita' stratigrafica e/o strutturale, al cui limite si verificano condizioni che annullano od ostacolano le possibilita' di interscambi idrici sotterranei e che al suo interno puo' contenere uno o piu' corpi idrici. L'individuazione dei limiti delle unita' di bilancio e' un processo iterativo che le regioni perfezionano nel corso del tempo. A.2 Criteri per l'identificazione degli acquiferi L'identificazione degli acquiferi viene effettuata sulla base di criteri idrogeologici. L'elaborazione di un modello concettuale permettera' di pervenire ad un bilancio in termini di entrate e di uscite ed alla valutazione della vulnerabilita', tenendo conto delle pressioni antropiche. La complessita' ed il dettaglio del modello aumentano gradualmente all'aumentare delle conoscenze e vengono approfondite nel tempo durante le fasi di caratterizzazione e di monitoraggio. L'identificazione degli acquiferi deve comunque soddisfare due criteri: flusso significativo e quantita' significativa. Se uno o entrambi i criteri sono soddisfatti, le unita' stratigrafiche sono da considerarsi acquifero. Detti criteri per l'identificazione degli acquiferi sono illustrati nello schema seguente (Fig. 1): +-------------------------------------------+ +-------+ | QUANTITA' SIGNIFICATIVA: e' possibile | si | | | prelevare in media piu' di 10 m3/giorno, |-------------→| | | o la quantita' prelevabile e' sufficiente | | | | per 50 persone | | A | +-------------------------------------------+ | C | | | Q | | no | U | | | I | ↓ | F | +-------------------------------------------+ | E | | FLUSSO SIGNIFICATIVO: la interruzione del | si | R | | flusso di acqua sotterranea causa una | | O | | diminuzione significativa nella qualita' |-------------→| | | ecologica di un corpo idrico superficiale | | | | o di un ecosistema terrestre direttamente | | | | dipendente | | | +-------------------------------------------+ +-------+ | | no ↓ +-------------------------------------+ | Non e' acquifero | +-------------------------------------+ Figura 1: schema per l'identificazione degli acquiferi A.3 Delimitazione dei corpi idrici La delimitazione dei corpi idrici sotterranei deve assicurare che vengano raggiunti gli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'articolo 76 del decreto n.152 del 2006 ed una descrizione appropriata dello stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee. Il corpo idrico sotterraneo e' per definizione "un volume distinto di acque sotterranee contenuto da uno o piu' acquiferi". Deve essere individuato come quella massa di acqua caratterizzata da omogeneita' nello stato ambientale (qualitativo e/o quantitativo), tale da permettere, attraverso l'interpretazione delle misure effettuate in un numero significativo di stazioni di campionamento, di valutarne lo stato e di individuare il trend. Puo' essere coincidente con 1' acquifero che lo contiene, puo' esserne una parte, ovvero corrispondere a piu' acquiferi diversi o loro porzioni. Le definizioni di acquifero e di corpo idrico sotterraneo permettono di identificare i corpi idrici sotterranei sia separatamente, all'interno di strati diversi che si sovrappongono su un piano verticale, sia come singolo corpo idrico che si estende tra i diversi strati. Un corpo idrico sotterraneo puo' essere all'interno di uno o piu' acquiferi, come, ad esempio, nel caso di due acquiferi adiacenti caratterizzati da pressioni simili e contenenti acque con caratteristiche qualitative e quantitative analoghe. I corpi idrici devono essere delimitati in modo da permettere una descrizione appropriata ed affidabile dello stato quantitativo e chimico delle acque sotterranee. La valutazione dello stato quantitativo e' facilitata se i corpi idrici sotterranei sono delimitati in modo tale che qualsiasi flusso di acqua sotterranea da un corpo idrico ad un altro e' talmente piccolo da poter essere trascurato nei calcoli dei bilanci idrici oppure puo' essere stimato con sufficiente precisione. Le Regioni devono tenere conto delle caratteristiche specifiche degli acquiferi quando procedono alla delimitazione dei corpi idrici sotterranei. Per esempio, le caratteristiche del flusso di alcuni strati geologici, quali il substrato carsico e fratturato, sono molto piu' difficili da prevedere rispetto ad altre. La delimitazione dei corpi idrici deve essere vista come un processo iterativo, da perfezionare nel corso del tempo, nella misura necessaria per valutare e gestire adeguatamente i rischi del non raggiungimento degli obiettivi ambientali. Potrebbe anche presentarsi il caso di un flusso consistente tra strati con caratteristiche molto differenti (per esempio, i complessi carsici e l'arenaria). Le proprieta' diverse di questi strati potrebbero richiedere approcci diversi di gestione per il raggiungimento degli obiettivi preposti. In questo caso, le Regioni possono delimitare i confini dei corpi idrici in modo che coincidano con i confini tra gli strati. Nel far cio' devono, comunque, assicurare una adeguata valutazione dello stato quantitativo. A.4 Criteri per la delimitazione dei corpi idrici sotterranei La delimitazione dei corpi idrici sotterranei si basa inizialmente su criteri di tipo fisico ed e' successivamente perfezionata sulla base di informazioni concernenti lo stato di qualita' ambientale. Due sono, quindi, i criteri generali che si basano sui seguenti elementi: a. confini idrogeologici; b. differenze nello stato di qualita' ambientale. CRITERIO a) Possono essere assunti come punto di partenza per la identificazione geografica dei corpi idrici i limiti geologici. Nei casi in cui la descrizione dello stato e/o il raggiungimento degli obiettivi ambientali richiedano una maggiore suddivisione ovvero non sia possibile identificare un limite geologico, si possono utilizzare, ad esempio, lo spartiacque sotterraneo o le linee di flusso. CRITERIO b) Differenze nello stato di qualita' ambientale: gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici sotterranei e le misure necessarie per raggiungerli dipendono dallo stato di qualita' esistente. I corpi idrici sotterranei devono essere unita' con uno stato chimico ed uno stato quantitativo ben definiti. Quindi, significative variazioni di stato di qualita' all'interno di acque sotterranee devono essere prese in considerazione per individuare i confini dei corpi idrici, procedendo, ove necessario, ad una suddivisione in corpi idrici di dimensioni minori. Qualora le differenze nello stato di qualita' si riducano durante un ciclo di pianificazione, si puo' procedere alla riunificazione dei corpi idrici precedentemente identificati in vista dei successivi cicli di pianificazione. Laddove, invece, lo stato di qualita' sia omogeneo possono essere delimitati estesi corpi idrici sotterranei. Detti confini possono essere ridefiniti ad ogni revisione del Piano di gestione dei bacini idrografici ma devono restare fissi per il periodo di durata di ciascun piano. Qualora non siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione dello stato di qualita' ambientale nelle fasi iniziali di attuazione del presente decreto, per individuare i confini dei corpi idrici sotterranei, si usano le analisi su pressioni ed impatti come indicatori dello stato di qualita'. Con il miglioramento delle conoscenze relative allo stato delle acque, i confini dei corpi idrici devono essere modificati prima della pubblicazione di ciascun Piano di gestione dei bacini idrografici, ogni 6 anni. La suddivisione delle acque sotterranee in corpi idrici sotterranei e' quindi una questione che le regioni devono decidere sulla base delle caratteristiche particolari del loro territorio. Nel prendere tali decisioni sara' necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di descrivere adeguatamente lo stato delle acque sotterranee e la necessita' di evitare una suddivisione degli acquiferi in un numero di corpi idrici impossibile da gestire. A.5 Procedura suggerita per l'applicazione pratica del termine corpo idrico sotterraneo La figura 2 suggerisce un procedimento iterativo e gerarchico per l'identificazione dei corpi idrici sotterranei, basato sui principi descritti nel presente Allegato. +------------------------------------------------------+ |Identificazione dei complessi idrogeologici secondo la| | Tabella 1 | +------------------------------------------------------+ ↓ +------------------------------------------------------+ | Identificazione degli acquiferi | +------------------------------------------------------+ ↓ +------------------------------------------------------+ | Identificazione provvisoria dei Corpi Idrici | | sotterranei sulla base dei confini idrogeologici | +------------------------------------------------------+ ↓ +---------------------------------+ |A questa scala lo stato del Corpo| +------------------+ → |Idrico sotterraneo puo' essere | → |Corpo Idrico | | |accuratamente descritto? | Si' |sotterraneo e | | +---------------------------------+ |acquifero sono | | |coincidenti | +--------------------------------+ No ↓ +------------------+ |Processo iterativo di rifinitura| |usando le informazioni della | +---------------------------+ |caratterizzazione di cui alla | |Ulteriore suddivisione | |Parte B e del monitoraggio di | ← |usando: | |cui all'allegato 4 | |1. confini geologici | +--------------------------------+ |aggiuntivi; | |2. spartiacque sotterraneo;| |3. linee di flusso | +---------------------------+ Fig. 2 - Procedura suggerita per l'identificazione dei corpi idrici sotterranei Parte B - Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei B.1 Finalita' Le regioni, ai sensi degli articoli 118 e 120 del decreto legislativo n.152 del 2006, conducono l'analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici sotterranei ed il rilevamento dello stato di qualita' degli stessi. Al fine di mettere in atto adeguate misure di ripristino e di tutela dei corpi idrici, e' necessario che per ciascuno di essi venga sviluppata, in relazione anche al bacino idrografico di appartenenza, una corretta e dettagliata conoscenza di: - attivita' antropiche; - pressioni che le suddette attivita' esercitano sui corpi idrici sotterranei (scarichi di reflui, prelievi idrici, uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti); - impatti, ossia gli effetti ambientali causati dalle pressioni. Attraverso attivita' conoscitiva e' possibile effettuare una valutazione della vulnerabilita' dei corpi idrici sotterranei rispetto alle pressioni individuate. Sulla base delle informazioni sulle attivita' antropiche presenti nel bacino idrografico e dei dati di monitoraggio ambientale e' possibile, infatti, pervenire ad una previsione circa la capacita' di un corpo idrico di raggiungere o meno gli obiettivi di qualita' di cui agli articoli 76 e 77 del decreto n.152 del 2006, gli obiettivi specifici, ove pertinenti, previsti (bile leggi istitutive delle aree protette di cui all'Allegato 9 del citato decreto, gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 6, comma 1. Nel caso di previsione di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi il corpo idrico viene definito "a rischio". Per facilitare tale valutazione le regioni si avvalgono del modello concettuale di cui alla Parte C. Sulla base delle informazioni pregresse acquisite ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di settore, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale e sulle pressioni, le regioni, sentite le autorita' di bacino competenti, effettuano una prima definizione dei corpi idrici come "a rischio", "non a rischio" e "probabilmente a rischio". L'attribuzione di categorie di rischio ha lo scopo di individuare un criterio di priorita', basato sul rischio, attraverso il quale orientare i programmi di monitoraggio. B.2 Classi di rischio dei corpi idrici B.2.1 Prima identificazione di corpi idrici a rischio Nelle more dell'attuazione definitiva di tutte le fasi che concorrono alla definizione del rischio dei corpi idrici, le regioni, sentite le autorita' di bacino competenti, identificano come corpi idrici a rischio i seguenti: a) corpi idrici sotterranei destinati alla produzione di acqua potabile le cui caratteristiche non sono conformi alle disposizioni di cui al decreto n. 31 del 2001 limitatamente alle sostanze chimiche; b) corpi idrici sotterranei correlati a zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari di cui agli articoli 92 e 93 del decreto n.152 del 2006; c) corpi idrici sotterranei interessati da aree contaminate, identificate come siti di bonifica, ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto n.152 del 2006; d) corpi idrici che, sulla base delle caratteristiche di qualita' emerse da monitoraggi pregressi, presentano gli indici di qualita' e i parametri correlati all' attivita' antropica che incide sul corpo idrico non conformi con l'obiettivo di qualita' da raggiungere entro il 2015 e per i quali, in relazione allo sviluppo atteso delle pressioni antropiche e alle peculiarita' e fragilita' degli stessi corpi idrici e degli eventuali ecosistemi acquatici connessi, risulta improbabile il raggiungimento degli stessi obiettivi entro il 2015. Possono essere identificati altresi' come a rischio i corpi idrici sotterranei connessi a corpi idrici superficiali dichiarati come aree sensibili ai sensi dell'articolo 91 del decreto n. 152 del 2006. Le regioni, inoltre, valutano l'opportunita' di considerare a rischio anche i corpi idrici per i quali la particolarita' ed intensita' delle pressioni antropiche in essi incidenti, le peculiarita' e fragilita' degli stessi corpi idrici e degli eventuali ecosistemi acquatici connessi possono comportare un rischio per il mantenimento del buono stato di qualita'. B.2.2 Prima identificazione di corpi idrici non a rischio e probabilmente a rischio Sulla base delle informazioni pregresse acquisite ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di settore, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale, le regioni, sentite le autorita' di bacino competenti, identificano come corpi idrici "non a rischio" quelli sui quali non insistono attivita' antropiche o per i quali e' provato, da specifico controllo dei parametri di qualita' correlati alle attivita' antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualita' del corpo idrico. I corpi idrici, per i quali non esistono dati sufficienti sulle attivita' antropiche e sulle pressioni o, qualora sia nota l'attivita' antropica ma non sia possibile una valutazione dell'impatto provocato dall'attivita' stessa, per mancanza di un monitoraggio pregresso sui parametri ad essa correlati, sono provvisoriamente identificati come "probabilmente a rischio". B.3 Elenco dei corpi idrici a rischio Le regioni, sentite le autorita' di bacino competenti, sulla base della prima identificazione di cui al paragrafo B.2.1, compilano gli elenchi dei corpi idrici a rischio indicando, per ciascuno di essi, il bacino idrografico di appartenenza. Tali elenchi devono essere aggiornati sulla base dei risultati del riesame dell'impatto delle attivita' antropiche di cui al paragrafo B.4, dei risultati del monitoraggio di cui all'Allegato 4 e di quello effettuato anche ai sensi delle normative che istituiscono le aree protette, ove pertinenti, nonche' delle modifiche dell'uso del suolo. B.4 Riesame dell'impatto delle attivita' antropiche sulle acque sotterranee Oltre che alle finalita' di cui al paragrafo B.3, il riesame dell'impatto delle attivita' antropiche sulle acque sotterranee, affiancato ai risultati dell'attivita' del primo monitoraggio di sorveglianza, di cui al punto 4.2.1 dell'Allegato 4, mira a stabilire, entro il 2009, l'elenco finale dei corpi idrici "a rischio" e "non a rischio" attraverso l'attribuzione ad una delle due categorie dei corpi idrici provvisoriamente classificati come "probabilmente a rischio". Tale riesame e' ottenuto attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle seguenti informazioni: a) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo usati per l'estrazione di acqua, con l'eccezione dei: 1) punti di estrazione che forniscono, in media, meno di 10 mc al giorno o 2) dei punti di estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono, in media, meno di 10 m3 al giorno o servono meno di 50 persone; b) medie annue delle portate di estrazione da tali punti; c) composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo; d) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui siano presenti scarichi autorizzati ai sensi delle lettere a), b), e), d), e) e f), comma 1, dell'articolo 103 ed ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 104 del decreto n.152 del 2006; e) portata degli scarichi in tali punti; f) composizione chimica degli scarichi nel corpo idrico sotterraneo; g) utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da cui il corpo idrico sotterraneo si alimenta (area di ricarica) , comprese le immissioni di inquinanti e le alterazioni antropiche delle caratteristiche di deflusso e di ricarica naturale, come la diversione delle acque meteoriche o del deflusso superficiale causati da impermeabilizzazione del suolo, opere di sbarramento o drenaggio. B.5 Riesame dell'impatto delle variazioni dei livelli delle acque sotterranee Le regioni individuano i corpi idrici sotterranei per cui devono essere fissati obiettivi meno rigorosi a norma dell'articolo 77, comma 7, del decreto legislativo 152 del 2006, e comunque nel rispetto delle disposizioni di' cui al comma 8 del medesimo articolo, anche prendendo in considerazione gli effetti dello stato del corpo: a) sulle acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi; b) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e il drenaggio dei terreni; c) sullo sviluppo antropico. B.6 Riesame dell'impatto dell'inquinamento sulla qualita' delle acque sotterranee Le regioni identificano i corpi idrici sotterranei per i quali devono essere specificati obiettivi meno rigorosi ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del decreto n.152 del 2006, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8 del medesimo articolo, laddove in conseguenza dell'impatto dell'attivita' antropica, determinata ai sensi dell'articolo 118 del decreto n.152 del 2006, il corpo idrico sotterraneo sia talmente inquinato da rendere impraticabile oppure sproporzionatamente dispendioso ottenere un buono stato chimico delle acque sotterranee. Parte C - Modello concettuale Sulla base di una prima caratterizzazione dei corpi idrici, eseguita secondo i criteri di cui alla Parte B, i' corpi idrici sotterranei sono assegnati, in prima istanza, ad una delle categorie di rischio di seguito riportate: a) corpi idrici a rischio; b) corpi idrici non a rischio. Successivamente il programma di monitoraggio, da attuare secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 4, mira a fornire le informazioni adeguate per una valutazione corretta del rischio, per stabilire l'entita', la distribuzione spaziale e temporale di tutti gli impatti e per comprendere le interazioni tra il sistema stesso e le pressioni a cui e' sottoposto. A tale scopo e' necessario, prima dell'avvio della definizione del programma di monitoraggio, definire il modello concettuale di ciascun corpo idrico sotterraneo. il modello concettuale rappresenta il sistema delle acque sotterranee sulla base delle conoscenze delle caratteristiche naturali (tipo di acquifero, struttura tridimensionale, condizioni idrauliche ed al contorno) e delle pressioni e degli impatti. Per le finalita' attuative del presente decreto si considerano due tipi di modello concettuale: 1) il modello concettuale regionale descrittivo, alla scala del corpo idrico sotterraneo, dei fattori naturali e antropici che richiedono l'individuazione di un sito/rete di monitoraggio e dei criteri di interpretazione dei risultati delle attivita' di monitoraggio; 2) il modello concettuale locale descrittivo dei fattori locali che influenzano il comportamento in termini sia chimici sia quantitativi dei singoli siti di monitoraggio. Nell'ambito dei bacini idrografici nazionali (internazionali) possono verificarsi grandi differenze nelle caratteristiche geochimiche e idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei. Pertanto i modelli concettuali possono differire tra regioni nell'ambito di un bacino idrografico. Il modello concettuale regionale serve per identificare i requisiti specifici per la creazione della rete di monitoraggio, per la densita' dei siti e per la frequenza del monitoraggio. Tale modello deve essere coerente con quello sviluppato ed utilizzato nell'ambito dei processi di caratterizzazione e di valutazione del rischio. La selezione dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee richiede inoltre la conoscenza di fattori locali che influenzano il comportamento del sito di monitoraggio. Cio' consente una valutazione dell'adeguatezza del sito alla fornitura di informazioni e dati rappresentativi per supportare gli obiettivi del programma di monitoraggio. Quest'ultimo tipo di modello concettuale e' indispensabile per la conduzione efficace del programma di monitoraggio. Nello sviluppare il modello concettuale locale sono richieste informazioni sulle condizioni idrogeologiche ed ambientali locali, che includono: a) dettagli tecnici relativi ai siti di monitoraggio; b) condizioni idrogeologiche; c) conoscenza delle fonti e dell'andamento della ricarica; d) dimensione del bacino drenante; e) andamento e regime locali del flusso delle acque sotterranee all'interno del bacino drenante; f) impatto del prelievo; g) dati idrochimici esistenti; h) uso del suolo e pressioni esistenti nel bacino drenante. Informazioni sui tempi di percorrenza del flusso e sull'eta' del corpo idrico sotterraneo possono essere molto utili sia per la creazione del modello concettuale che per la sua validazione. Lo schema di figura 3 sintetizza i principi e le relazioni del modello con il programma di monitoraggio. Parte di provvedimento in formato grafico I dati di monitoraggio pregressi devono essere usati per testare, confermare e correggere il modello concettuale. Il test del modello puo' includere l'impiego del modello concettuale e dei valori misurati di parametri chimici e/o del livello idrico per prevedere le condizioni in zone non monitorate all'interno del corpo idrico e, successivamente, l'avvio del monitoraggio per controllare dette previsioni al fine di confermare la validita' del modello o identificare quali aggiustamenti siano necessari. Infine, oltre a supportare la progettazione della rete di monitoraggio, il modello concettuale e' estremamente importante per la comprensione e l'interpretazione dei dati di monitoraggio.