ALLEGATO ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. Art. 1 Campo di applicazione. 1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art.18, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dagli uffici competenti della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie (di seguito denominati Uffici SASN). 2. I relativi rapporti sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali, operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229 e dall'art. 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai fini dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 3. I medici specialisti e generici convenzionati, ai quali e' comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal medico responsabile del poliambulatorio ove operano, o in sua mancanza, dal medico responsabile territorialmente competente. 4. Ai medici generici ambulatoriali si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II del presente accordo. 5. Il presente accordo, che entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione, disciplina i rapporti sino al 31 dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla pubblicazione del successivo accordo.