(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 1)
                              ALLEGATO 
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI  RAPPORTI  TRA  IL
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE  POLITICHE  SOCIALI  ED  I
MEDICI  AMBULATORIALI,  SPECIALISTI  E   GENERICI,   OPERANTI   NEGLI
AMBULATORI DIRETTAMENTE  GESTITI  DAL  MINISTERO  DEL  LAVORO,  DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ASSISTENZA SANITARIA E  MEDICO
LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. 
                               Art. 1 
                       Campo di applicazione. 
1. Il presente accordo collettivo nazionale,  ai  sensi  dell'art.18,
comma 7, del  Decreto  legislativo  30  dicembre  1992  e  successive
modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero del  Lavoro,  della
Salute e delle Politiche Sociali ed i medici specialisti  e  generici
che  operano  negli  ambulatori  direttamente  gestiti  dagli  uffici
competenti della Direzione generale delle risorse umane e professioni
sanitarie (di seguito denominati Uffici SASN). 
2. I relativi rapporti sono regolati, per la parte compatibile, dalla
normativa e dagli istituti economici di  cui  all'accordo  collettivo
nazionale per i  medici  specialisti  ambulatoriali,  operanti  nelle
strutture  pubbliche  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7  dicembre  1993,
n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229 e dall'art. 48, comma 8,  della  legge
23 dicembre 1978,  n.  833,  con  le  modificazioni,  integrazioni  e
adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi  necessari  dalle
peculiari esigenze del Ministero del Lavoro,  della  Salute  e  delle
Politiche  Sociali  ai   fini   dell'erogazione   delle   prestazioni
ambulatoriali specialistiche, generiche  e  di  medicina  legale,  al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.  620,  del
decreto legge 2  luglio  1982,  n.  402,  convertito  nella  legge  3
settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 
3. I  medici  specialisti  e  generici  convenzionati,  ai  quali  e'
comunque riconosciuta e garantita la piena  autonomia  professionale,
si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il  presente
regolamento,  emanato  per  assicurare   un'assistenza   efficace   e
tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto
il  profilo  funzionale,  dipendono  dal  medico   responsabile   del
poliambulatorio  ove  operano,  o  in  sua   mancanza,   dal   medico
responsabile territorialmente competente. 
4.  Ai  medici  generici  ambulatoriali  si  estendono,   in   quanto
applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali
di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli  del  capo  II
del presente accordo. 
5.  Il  presente  accordo,  che  entra  in  vigore  dalla   data   di
pubblicazione del decreto di approvazione, disciplina i rapporti sino
al 31 dicembre 2005 e rimane in vigore fino  alla  pubblicazione  del
successivo accordo.