(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
Ministero degli Affari Esteri 
 
                            NOTA VERBALE 
 
Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  presenta  i  suoi   complimenti
all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi  alla  riunione
della Commissione per la  manutenzione  del  confine  italo-svizzero,
svoltasi ad Aosta, il 10 ed 11 novembre 2004.  Durante  i  lavori  di
tale  Commissione,  e'  emerso  il  comune  accordo  di   introdurre,
nell'ambito del complesso degli accordi esistenti tra l'Italia  e  la
Svizzera relativi al confine comune, una disposizione con la quale si
stabilisca che la linea di confine  coincidente  con  la  cresta  dei
ghiacciai possa seguire i graduali e naturali cambiamenti della linea
di cresta, e pertanto essere considerata mobile. 
In relazione a quanto precede, ed al fine di recepirne i contenuti  a
livello normativo, il Ministero degli Affari  Esteri  ha  l'onore  di
proporre all'Ambasciata di Svizzera quanto segue: 
1) La' dove il tracciato del confine di Stato, in base  ai  documenti
descritti nell'art.19  delle  "Disposizioni  per  la  esecuzione  dei
lavori di manutenzione dei termini del confine italo-svizzero da  Piz
Lat e Piz Lad al Monte Dolent, in base alla  Convenzione  e  relativo
Regolamento fra l'Italia e la Svizzera, firmata a Berna il 24  luglio
1941" e' definito espressamente dalla linea displuviale o dalla linea
di cresta, esso segue  i  graduali  cambiamenti  naturali  cui'  sono
soggette  queste  linee.  Alterazioni   naturali   repentine   ovvero
alterazioni superficiali della linea displuviale  o  della  linea  di
cresta non comportano invece  alcun  cambiamento  del  tracciato  del
confine. In tal caso gli Stati  contraenti  potranno  concordare  una
soluzione che potra' eventualmente prevedere  anche  uno  scambio  di
superfici equivalenti. 
2) Per "linea  displuviale"  si  intende  la  linea  sulla  quale  si
separano sul terreno le acque del  deflusso.  A  tale  proposito  non
vengono considerate le infiltrazioni d'acqua negli  strati  inferiori
del terreno. 
3) Ai sensi del precedente punto 1), per "graduali cambiamenti  della
linea  displuviale  o  della  linea  di  cresta"  si   intendono   in
particolare lo spostamento della linea  di  crescita  in  conseguenza
dell'erosione, nonche' dello spostamento della  linea  displuviale  a
seguito di alterazione di ghiacciai o di nevai perenni;  in  caso  di
contrazione di un ghiacciaio o di un  nevaio  perenne,  la  linea  di
confine coincidera' stabilmente con la linea displuviale o di  cresta
dell'emergente  terreno  roccioso,  e   potra'   seguire   solo   gli
scostamenti descritti al precedente punto 1). 
4) Considerato che  il  rilievo  della  linea  di  confine  e'  stato
realizzato tra il 1924 e il 1938, si demanda alla "Commissione per la
manutenzione del  confine  italo-svizzero"  il  compito  di  definire
l'attuale tracciato del  confine  la'  dove  coincida  con  la  linea
displuviale o di cresta". 
Se da parte svizzera si concorda  su  quanto  precede,  il  Ministero
degli Affari Esteri propone  che  la  presente  Nota  Verbale,  e  la
risposta che codesta Ambasciata inviera', costituiscano un Accordo in
materia tra le Autorita' dei rispettivi Paesi, che entrera' in vigore
alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali
gli  Stati  si  saranno  comunicati  l'avvenuto  espletamento   delle
procedure interne all'uopo previste. 
Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  si  avvale  dell'occasione  per
rinnovare all'Ambasciata di Svizzera i  sensi  della  sua  piu'  alta
considerazione. 
Roma, 
Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confederation suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 
 
Ambasciata di Svizzera in Italia 
 
461.998.3 
 
L'Ambasciata di Svizzera presenta i  suoi  complimenti  al  Ministero
degli Affari  Esteri  della  Repubblica  Italiana  e  ha  l'onore  di
accusare ricevuta della Sua Nota n. 061-P-0183036 del 23 maggio  2008
del seguente tenore: 
 
"Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  presenta  i  suoi  complimenti
all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi  alla  riunione
della Commissione per la  manutenzione  del  confine  italo-svizzero,
svoltasi ad Aosta, il 10 ed 11 novembre 2004.  Durante  i  lavori  di
tale  Commissione,  e'  emerso  il  comune  accordo  di   introdurre,
nell'ambito del complesso degli accordi esistenti tra l'Italia  e  la
Svizzera relativi al confine comune, una disposizione con la quale si
stabilisca che la linea di confine  coincidente  con  la  cresta  dei
ghiacciai possa seguire i graduali e naturali cambiamenti della linea
di cresta, e pertanto essere considerata mobile. 
 
In relazione a quanto precede, ed al fine di recepirne i contenuti  a
livello normativo, il Ministero degli Affari  Esteri  ha  l'onore  di
proporre all'Ambasciata di Svizzera quanto segue: 
 
1) La' dove il tracciato del confine di Stato, in base  ai  documenti
descritti nell'art. 19 delle  "Disposizioni  per  la  esecuzione  dei
lavori di manutenzione dei termini del confine italo-svizzero da  Piz
Lat e Piz Lad al Monte Dolent, in base alla  Convenzione  e  relativo
Regolamento fra l'Italia e la Svizzera, firmata a Berna il 24  luglio
1941" e' definito espressamente dalla linea displuviale o dalla linea
di cresta, esso  segue  i  graduali  cambiamenti  naturali  cui  sono
soggette  queste  linee.  Alterazioni   naturali   repentine   ovvero
alterazioni superficiali della linea displuviale  o  della  linea  di
cresta non comportano invece  alcun  cambiamento  del  tracciato  del
confine. In tal caso gli Stati  contraenti  potranno  concordare  una
soluzione che potra' eventualmente prevedere  anche  uno  scambio  di
superfici equivalenti. 
2) Per "linea  displuviale"  si  intende  la  linea  sulla  quale  si
separano sul terreno le acque del  deflusso.  A  tale  proposito  non
vengono considerate le infiltrazioni d'acqua negli  strati  inferiori
del terreno. 
3) Ai sensi del precedente punto 1) per "graduali  cambiamenti  della
linea  displuviale  o  della  linea  di  cresta"  si   intendono   in
particolare lo spostamento della linea  di  crescita  in  conseguenza
dell'erosione, nonche' dello spostamento della  linea  displuviale  a
seguito di alterazione di ghiacciai o di nevai perenni;  in  caso  di
contrazione di un ghiacciaio o di un  nevaio  perenne,  la  linea  di
confine coincidera' stabilmente con la linea displuviale o di  cresta
dell'emergente  terreno  roccioso,  e   potra'   seguire   solo   gli
scostamenti descritti al precedente punto 1). 
4) Considerato che  il  rilievo  della  linea  di  confine  e'  stato
realizzato tra il 1924 e il 1938, si demanda alla "Commissione per la
manutenzione del  confine  italo-svizzero"  il  compito  di  definire
l'attuale tracciato del  confine  la'  dove  coincida  con  la  linea
displuviale o di cresta". 
Se da parte svizzera si concorda  su  quanto  precede,  il  Ministero
degli Affari Esteri propone  che  la  presente  Nota  Verbale,  e  la
risposta che codesta Ambasciata inviera', costituiscano un Accordo in
materia tra le Autorita' dei rispettivi Paesi, che entrera' in vigore
alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali
gli  Stati  si  saranno  comunicati  l'avvenuto  espletamento   delle
procedure interne all'uopo previste. 
L'Ambasciata ha l'onore  di  comunicare  al  Ministero  degli  Affari
Esteri che le Autorita' svizzere concordano su quanto precede  e  che
la suddetta nota italiana e la presente  risposta  costituiscono  una
intesa tra le competenti Autorita' dei due Paesi. 
L'Ambasciata di Svizzera si avvale dell'occasione  per  rinnovare  al
Ministero degli Affari Esteri  della  Repubblica  Italiana  gli  atti
della sua piu' alta considerazione. 
Roma, 26 maggio 2008