(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2009, N. 78 
 
   All'articolo 1: 
   al comma 2, le parole  da:  "L'onere"  fino  a:  "2010  cui"  sono
sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dal comma 1, valutato
in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni  di  euro  per
l'anno 2010", le  parole:  "Fondo  sociale  per  l'occupazione  e  la
formazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fondo  sociale  per
occupazione e formazione," e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90  del  18  aprile
2009"; 
   al comma 4,  dopo  le  parole:  "monitoraggio  degli  oneri"  sono
inserite le seguenti: "derivanti dall'attuazione del comma 1"; 
   dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
   "4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' sostituito dal seguente: 
   "511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo  nel  Fondo
di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre  1978,  n.  845,  come
modificato dall'articolo 9, comma  5,  del  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n.
40, e' autorizzata  la  spesa  di  13  milioni  di  euro,  a  partire
dall'anno  2009,  fermo  restando   per   l'anno   2009   il   limite
dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto  Fondo
come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del
lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  con  decreto  da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, definisce modalita', termini e condizioni  per
il finanziamento degli enti di cui all'articolo  1,  comma  1,  della
legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dall'articolo  20-bis,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51""; 
   al  comma  5,  le  parole:  "Fondo  sociale  per  l'occupazione  e
formazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fondo  sociale  per
occupazione e formazione," e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90  del  18  aprile
2009"; 
   al comma 6: 
   al secondo periodo, le parole da: "L'onere della presente" fino a:
"per l'anno 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Al relativo
onere si provvede a valere sulle risorse", le parole: "Fondo  sociale
per l'occupazione  e  formazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Fondo sociale per occupazione e formazione,"  e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole; ", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
90 del 18 aprile 2009"; 
   al quarto periodo, le parole: "di  cui  al  presente  comma"  sono
sostituite dalle seguenti: "del Ministro del lavoro, della  salute  e
delle politiche sociali di cui al periodo precedente"  e  le  parole:
"delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto"  sono
sostituite dalle seguenti: "delle risorse ad essi destinate ai  sensi
dello stesso decreto"; 
   al comma 7: 
   al  primo  periodo,  le  parole:  "una  attivita'  autonoma"  sono
sostituite dalle seguenti: "un'attivita' di  lavoro  autonomo"  e  le
parole: "una auto o micro impresa" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa"; 
   al secondo periodo, dopo le parole: "In caso di cassa integrazione
in deroga," sono inserite le seguenti: "o  di  sospensione  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e successive modificazioni,"; 
   l'ultimo periodo e' soppresso; 
   il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
   "8. In via sperimentale per gli anni 2009 e  2010,  al  lavoratore
gia' percettore del trattamento di  cassa  integrazione  ordinaria  e
straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per  intraprendere
un'attivita'   di   lavoro   autonomo,   per   avviare   un'attivita'
autoimprenditoriale  o  una  micro  impresa  o  per   associarsi   in
cooperativa in conformita' alla normativa vigente,  e'  liquidato  il
relativo trattamento per  un  numero  di  mensilita'  pari  a  quelle
deliberate e non ancora percepite.  In  caso  di  cassa  integrazione
guadagni per  crisi  aziendale  a  seguito  di  cessazione  totale  o
parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque  nei  casi
in  cui  il  lavoratore  sospeso  sia  stato  dichiarato  in  esubero
strutturale, al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui  il
medesimo soggetto rientri nelle previsioni di  cui  all'articolo  16,
comma 1, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  il  trattamento  di
mobilita' per dodici mesi al massimo. In ogni  caso,  il  lavoratore,
successivamente all'ammissione al beneficio e  prima  dell'erogazione
del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le  somme
corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui  all'articolo  17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni"; 
   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
   "8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  sono  determinate  le  modalita'  e   le   condizioni   per
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8. 
   8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle
complessive   risorse   destinate   ad   interventi   relativi   agli
ammortizzatori sociali per l'anno  2009,  l'ulteriore  somma  di  100
milioni  di  euro  di  cui  all'articolo   19,   comma   2-bis,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' essere, in via
alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata  in
tutto  o  in  parte,  previo  specifico  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a),  del  citato  decreto-legge  n.  185  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009". 
 
   Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 1-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di  ammortizzatori
per i settori non coperti dalla cassa integrazione  guadagni).  -  1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
possono essere eccezionalmente emanate,  per  il  biennio  2009-2010,
norme in deroga  a  singole  disposizioni  dei  regolamenti  previsti
dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 27 novembre  1997,  n.  477.  Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
   Art. 1-ter. - (Dichiarazione  di  attivita'  di  assistenza  e  di
sostegno alle famiglie). - 1. Le disposizioni del  presente  articolo
si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini  di  uno  Stato
membro   dell'Unione   europea,   ovvero   ai   datori   di    lavoro
extracomunitari  in  possesso  del  titolo  di   soggiorno   previsto
dall'articolo 9 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30
giugno 2009 occupavano irregolarmente  alle  proprie  dipendenze,  da
almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato  membro
dell'Unione  europea,  ovvero  lavoratori  extracomunitari,  comunque
presenti nel territorio nazionale, e  continuano  ad  occuparli  alla
data  di  presentazione  della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,
adibendoli: 
    a) ad attivita' di assistenza per  se  stesso  o  per  componenti
della  propria  famiglia,  ancorche'  non  conviventi,   affetti   da
patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; 
    b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
   2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1°
al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro: 
    a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per  il
lavoratore  italiano  o  per  il  cittadino  di  uno   Stato   membro
dell'Unione europea, mediante apposito modulo; 
    b) allo sportello unico per l'immigrazione, di  cui  all'articolo
22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, e successive modificazioni, per il lavoratore  extracomunitario,
mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4. 
   3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2  e'  presentata
previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per  ciascun
lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta  sul
reddito. 
   4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e'  presentata,
con modalita' informatiche, nel termine di cui al  medesimo  comma  e
contiene, a pena di inammissibilita': 
    a) i dati identificativi del datore di lavoro,  compresi  i  dati
relativi al  titolo  di  soggiorno  nel  caso  di  datore  di  lavoro
extracomunitario; 
    b) l'indicazione  delle  generalita'  e  della  nazionalita'  del
lavoratore  extracomunitario  occupato  al  quale  si  riferisce   la
dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto  o  di  un
altro documento equipollente valido  per  l'ingresso  nel  territorio
dello Stato; 
    c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego; 
    d)  l'attestazione,  per  la  richiesta  di  assunzione   di   un
lavoratore di cui alla lettera b) del  comma  1,  addetto  al  lavoro
domestico di sostegno  al  bisogno  familiare,  del  possesso  di  un
reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei  redditi,  non
inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da
un  solo  soggetto  percettore  di  reddito,  ovvero  di  un  reddito
complessivo non inferiore a 25.000  euro  annui  in  caso  di  nucleo
familiare composto da piu' soggetti conviventi percettori di reddito; 
    e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il  periodo
previsto dal comma 1; 
    f)  la  dichiarazione  che  la  retribuzione  convenuta  non   e'
inferiore  a  quella  prevista  dal  vigente   contratto   collettivo
nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico
di  sostegno  al  bisogno  familiare,  l'orario  lavorativo  non   e'
inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma  3,  lettera
c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394; 
    g) la proposta di contratto di soggiorno  previsto  dall'articolo
5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,
n. 286; 
    h)  gli  estremi  della  ricevuta  di  pagamento  del  contributo
forfetario di cui al comma 3. 
   5. La  dichiarazione  di  emersione  determina  la  rinuncia  alla
richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attivita' di cui
al comma 1, presentata  ai  sensi  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007
e  n.  288  del  10  dicembre  2008,  concernenti  la  programmazione
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non
stagionali nel territorio dello Stato. 
   6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera  b),  e'  limitata,
per ciascun nucleo familiare, ad una unita' per il  lavoro  domestico
di sostegno al bisogno familiare e a due unita' per le  attivita'  di
assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza. La data della dichiarazione  di  cui  al  medesimo
comma e' quella indicata nella ricevuta di  acquisizione  al  sistema
informatico del Ministero dell'interno. 
   7.   Lo   sportello   unico   per    l'immigrazione,    verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione  e  acquisito  il  parere  della
questura  sull'insussistenza  di  motivi  ostativi  al  rilascio  del
permesso di soggiorno, convoca  le  parti  per  la  stipulazione  del
contratto di soggiorno e per la  presentazione  della  richiesta  del
permesso di  soggiorno  per  lavoro  subordinato,  previa  esibizione
dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3.  Il  datore
di lavoro che ha dichiarato una  o  due  unita'  per  l'attivita'  di
assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello  unico
per l'immigrazione, a pena di inammissibilita' della dichiarazione di
emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura  sanitaria
pubblica o da un  medico  convenzionato  con  il  Servizio  sanitario
nazionale,  che  attesti  la  limitazione  dell'autosufficienza   del
soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in  cui
e' sorto il rapporto di lavoro ai sensi del  comma  1.  Nel  caso  di
dichiarazione di due unita' per l'attivita' di  assistenza  ai  sensi
del comma 6, la certificazione deve altresi' attestare la  necessita'
di avvalersi di due unita'. La sussistenza di meri  errori  materiali
non  costituisce  di  per  se'  causa   di   inammissibilita'   della
dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti
senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del  procedimento.
Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di
soggiorno, il datore  di  lavoro  deve  effettuare  la  comunicazione
obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano  ferme  le  disposizioni
relative  agli  oneri  a  carico  del  richiedente  il  permesso   di
soggiorno. 
   8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di  cui  al
presente   articolo,   sono   sospesi   i   procedimenti   penali   e
amministrativi nei confronti del datore di lavoro  e  del  lavoratore
che svolge le attivita' di cui al comma I  per  le  violazioni  delle
norme: 
    a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale,
con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni; 
    b)  relative  all'impiego  di  lavoratori,  anche  se   rivestano
carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. 
   9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al
comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione  del  procedimento  o  al
rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8  cessa,
rispettivamente,  alla  data  di  scadenza   del   termine   per   la
presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di
rigetto della dichiarazione medesima. 
   10. Nelle more  della  definizione  del  procedimento  di  cui  al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso,  tranne  che
nei casi previsti al comma 13. 
   11. La sottoscrizione del contratto di  soggiorno,  congiuntamente
alla comunicazione obbligatoria di  assunzione  all'INPS  di  cui  al
comma  7,  e  il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  comportano,
rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione
dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di
cui al comma 8. 
   12.  Il  contratto  di  soggiorno  stipulato  sulla  base  di  una
dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e'
nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso,  il
permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 
   13.  Non  possono  essere  ammessi  alla  procedura  di  emersione
prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: 
    a) nei confronti dei quali sia stato emesso un  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.,286,  e
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  e  successive
modificazioni; 
    b)  che  risultino  segnalati,  anche  in  base  ad   accordi   o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non
ammissione nel territorio dello Stato; 
    c) che risultino condannati, anche con sentenza  non  definitiva,
compresa quella pronunciata anche a  seguito  di  applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati previsti  dagli  articoli  380  e  381  del
medesimo codice. 
   14. Con decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita'
di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per
far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti  di  cui
al presente articolo, sia in relazione  alla  posizione  contributiva
previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro
del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  con  proprio
decreto, determina, altresi', le modalita'  di  corresponsione  delle
somme e degli interessi  dovuti  per  i  contributi  previdenziali  e
assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 1. 
   15. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
presenta false  dichiarazioni  o  attestazioni,  ovvero  concorre  al
fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente
articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.
Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o  l'alterazione
di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,  si
applica la pena della reclusione da  uno  a  sei  anni.  La  pena  e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
   16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello  straniero
extracomunitario per  motivi  di  lavoro  sul  territorio  nazionale,
l'INPS comunica al Ministero dell'interno  le  informazioni  relative
alla  cessazione   dei   versamenti   contributivi   dei   lavoratori
extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e
successive modificazioni. 
   17.  In  funzione  degli  effetti  derivanti  dall'attuazione  del
presente  articolo,  il  livello  del  finanziamento   del   Servizio
sanitario  nazionale  a  cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato  e'
incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di  200  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010. Con  decreto  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, i predetti  importi  sono  ripartiti
tra  le  regioni  in   relazione   alla   presenza   dei   lavoratori
extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 
   18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo,  pari  a  77
milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni  di  euro  per  l'anno
2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60  milioni  di  euro
per l'anno  2009,  a  valere  sulle  maggiori  entrate  assegnate  al
bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e,  quanto  a  17
milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni  di  euro  per  l'anno
2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2012,  mediante  corrispondente  riduzione  dei
trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di  bilancio
per la copertura del fabbisogno  finanziario  complessivo  dell'ente,
per effetto  delle  maggiori  entrate  contributive  derivanti  dalle
disposizioni di cui al presente articolo". 
 
   All'articolo 2: 
   al comma 3, le parole: "aggiungere, in fine, il seguente  periodo"
sono sostituite dalle seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  aggiunti,  in  fine,  i'  seguenti
periodi" e dopo le parole: "la surrogazione del mutuo" sono  inserite
le seguenti: "prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge  n.  7
del 2007"; 
   dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
   "4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e  il
sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo
sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire  la  lotta  alla
poverta',  nel  quadro  degli  obiettivi  della  strategia  e   degli
strumenti  anticrisi,  in  favore  del  Comitato  nazionale  italiano
permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis,  comma  8,
del  decreto-legge  10  gennaio   2006,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  a  decorrere
dall'anno 2010 e' autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni  di  euro
da  destinare  anche  al  funzionamento  del  Comitato  medesimo.  Al
relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307". 
 
   All'articolo 3: 
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "sostenuti dal cedente"
sono aggiunte le seguenti: ", verificati dalla citata Autorita' sulla
base degli elementi  previsti  nei  contratti  di  approvvigionamento
rilevanti ai fini della  determinazione  dei  predetti  costi  per  i
corrispondenti periodi di competenza"; 
   al comma 3, lettera  a),  le  parole:  "del  prossimo  periodo  di
regolazione tariffaria del trasporto" sono sostituite dalle seguenti: 
"del primo periodo di regolazione tariffaria del  trasporto  del  gas
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto"; 
   al comma 4, le parole: "provvedimenti di cui ai commi  precedenti"
sono sostituite dalle seguenti: "medesimi provvedimenti da parte  dei
soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3"; 
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
   "4-bis.  L'energia  elettrica  prodotta  dagli  impianti  di   cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del  Ministro  delle
attivita' produttive 24  ottobre  2005,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del  14  novembre  2005,
connessi  ad  ambienti  agricoli,  da'  diritto   all'emissione   dei
certificati  previsti  ai  sensi   dell'articolo   11   del   decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  e  successive  modificazioni,
limitatamente  alla   quota   di   energia   termica   effettivamente
utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto  legislativo
8 febbraio 2007, n. 20. 
   4-ter. Al fine di non gravare sugli  oneri  generali  del  settore
elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11,  comma  1,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  deve  tenere  conto,  se
necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis  del
presente articolo. 
   4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di  un
servizio elettrico di' elevata qualita' ed efficienza,  alle  aziende
elettriche distributrici con meno  di  5.000  punti  di  prelievo  si
applica il regime di riconoscimento dei costi  e  delle  integrazioni
tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della  legge  9  gennaio
1991, n. 10. A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
stabilisce criteri  semplificati  per  la  determinazione  dei  costi
sostenuti da adottare nei  confronti  dei  servizi  di  distribuzione
gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione  dei  costi
per investimenti e finalizzati alla qualita' del  servizio.  I  costi
sostenuti per la copertura  dell'onere  sono  posti  a  carico  delle
componenti perequative della tariffa elettrica  gestite  dalla  Cassa
conguaglio per il settore elettrico". 
 
   All'articolo 4: 
   al comma 1, le parole: "e d'intesa con le regioni  e  le  province
autonome interessate" sono soppresse e le parole:  "alla  produzione,
alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia" sono  sostituite
dalle seguenti: "alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia,
nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome  interessate,
gli interventi relativi alla produzione dell'energia"; 
   al comma  2,  le  parole:  "della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "straordinari del Governo,"
e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "del   presente
articolo"; 
   al comma 3, dopo le parole: "Ciascun Commissario" sono inserite le
seguenti: ", sentiti gli enti locali interessati,"; 
   al comma 4, le parole: "ulteriori  oneri"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nuovi o maggiori oneri"; 
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
   "4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo  le
parole: "nonche' dell'amministrazione della giustizia" sono  inserite
le seguenti: "e dell'amministrazione finanziaria  relativamente  alla
gestione del sistema informativo della fiscalita'". 
   4-ter. Fermi restando  gli  effetti  della  revoca  da  parte  del
giudice  dell'esecuzione  della  confisca  dei  terreni  abusivamente
lottizzati  e   delle   opere   abusivamente   costruite   ai   sensi
dell'articolo  44,  comma  2,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini  della
restituzione all'avente diritto  e  della  liquidazione  delle  somme
reciprocamente dovute in  conseguenza  della  decisione  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto  della
misura della confisca con la  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il  4
novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955,  n.  848,  e
con i  relativi  Protocolli  addizionali,  la  stima  degli  immobili
avviene comunque in base  alla  destinazione  urbanistica  attuale  e
senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove
sugli  immobili  confiscati  siano  stati  realizzati  interventi  di
riparazione straordinaria, miglioramenti o  addizioni,  se  ne  tiene
conto al valore in  essere  all'atto  della  restituzione  all'avente
diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per  la
demolizione delle opere abusivamente realizzate e per  il  ripristino
dello stato dei luoghi. 
   4-quater. A valere sulle risorse  del  Fondo  istituito  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' assegnato alla societa'  Stretto  di  Messina  Spa  un
contributo in conto impianti  di  1.300  milioni  di  euro.  Il  CIPE
determina,  con  proprie  deliberazioni,   le   quote   annuali   del
contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica  e  con
le  assegnazioni  gia'  disposte.  L'amministratore  delegato   della
societa' Stretto di Messina Spa in carica alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  e'  nominato
commissario straordinario delegato  ai  sensi  dell'articolo  20  del
citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per  rimuovere
gli ostacoli frapposti al riavvio  delle  attivita',  anche  mediante
l'adeguamento dei contratti stipulati 'con il contraente  generale  e
con la societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica della
progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera,
e la conseguente approvazione delle  eventuali  modifiche  del  piano
economico-finanziario. 
   4-quinquies. Il  mandato  del  commissario  straordinario  ha  una
durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.  Alla  scadenza  del
mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sull'attivita'   svolta   e
trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione  di  cui
all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni". 
 
   Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico).  -
1. Al fine di promuovere l'efficienza e la  concorrenza  nei  singoli
settori del trasporto pubblico, le autorita' competenti,  qualora  si
avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5,  paragrafo  2,  del
regolamento  (CE)  n.  1370/  2007  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  23  ottobre   2007,   devono   aggiudicare   tramite
contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei
servizi oggetto dell'affidamento a soggetti  diversi  da  quelli  sui
quali esercitano il controllo analogo. Alle societa'  che,  ai  sensi
delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2,  4,  5  e  6,  e
all'articolo  8,  paragrafo  2,  del  medesimo  regolamento  (CE)  n.
1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di  servizio  al  di
fuori  di  procedure  ad  evidenza  pubblica  e'  fatto  divieto   di
partecipare a procedure di  gara  per  la  fornitura  di  servizi  di
trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali  diversi
da quelli in cui esse operano. 
   Art. 4-ter. - (Sicurezza  degli  impianti  e  sicurezza  operativa
dell'ENAV). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo  2,  comma  11,
della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  come  da  ultimo  modificato
dall'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
e' autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009. 
   2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  pan  a  9,6
milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto  legislativo
25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente  nazionale  per
l'aviazione  civile  (ENAC),  come  rideterminata  dalla  Tabella   C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
   3. Al fine di assicurare la piena  funzionalita'  dei  servizi  di
navigazione aerea da parte della societa' per azioni denominata  Ente
nazionale  per  l'assistenza  al  volo  (ENAV)  sugli  aeroporti   di
Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona
Villafranca   per   i   necessari   interventi   di    ammodernamento
dell'infrastruttura e dei sistemi, e' autorizzata  la  spesa  di  8,8
milioni di euro per l'anno  2009  e  di  21,1  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. 
   4. All'articolo  3  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,  i
commi 2 e 3 sono abrogati. 
   5. All'articolo 1 del decreto-legge  30  dicembre  1991,  n.  417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il
comma 3 e' abrogato. 
   6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  le
parole: ", ad eccezione del caso previsto  alla  lettera  d-bis)  del
secondo comma" sono soppresse. 
   7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si  provvede  a
valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6. 
   Art. 4-quater. - (Misure per  la  semplificazione  in  materia  di
contratti pubblici). - 1. Al codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo,  dopo
le parole: "a presentare  offerte"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
ovvero non inferiore a quarantacinque  giorni  se  l'offerta  ha  per
oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. 
Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma
2, lettera c)" e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 86, il comma 5 e' abrogato; 
    c) all'articolo 87: 
   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. Quando  un'offerta  appaia  anormalmente  bassa,  la  stazione
appaltante richiede all'offerente le  giustificazioni  relative  alle
voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a
base di gara, nonche', in caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  relative  agli  altri
elementi   di   valutazione   dell'offerta,   procedendo   ai   sensi
dell'articolo 88.  All'esclusione  puo'  provvedersi  solo  all'esito
dell'ulteriore verifica, in contraddittorio"; 
   2) al comma 2, alinea, le parole: "di cui all'articolo 86, comma 5
e di cui all'articolo 87, comma 1," sono soppresse; 
    d) all'articolo 88: 
   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. La stazione appaltante richiede, per iscritto,  assegnando  al
concorrente  un  termine  non  inferiore  a   quindici   giorni,   la
presentazione, per iscritto, delle giustificazioni"; 
   2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. La stazione appaltante, ove  lo  ritenga  opportuno,  puo'
istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento
per  esaminare  le  giustificazioni  prodotte;  ove  non  le  ritenga
sufficienti ad escludere l'incongruita'  dell'offerta,  richiede  per
iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti"; 
   3) al comma 2, le parole: "dieci  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "cinque  giorni"  e  la   parola:   "giustificazioni"   e'
sostituita dalla seguente: "precisazioni"; 
   4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al  comma
Ibis, ove istituita, esamina gli  elementi  costitutivi  dell'offerta
tenendo conto delle precisazioni fornite"; 
   5) al comma 4, le parole: "cinque giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "tre giorni"; 
   6) al comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "In
alternativa, la stazione appaltante, purche' si  sia  riservata  tale
facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o  nella  lettera  di
invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica  di  anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta,  fermo  restando  quanto
previsto ai commi da l  a  5"  e,  al  secondo  periodo,  le  parole:
"dichiara l'aggiudicazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede,
nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  11  e  12,
all'aggiudicazione"; 
    e) all'articolo 122, comma 9, le parole: "l'articolo 86, comma 5"
sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 87, comma 1"; 
    f) all'articolo 124, comma 8, le parole: "l'articolo 86, comma 5"
sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 87, comma 1"; 
    g) all'articolo 165,  comma  4,  al  terzo  periodo,  le  parole:
"novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e,
al quarto periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti; "quarantacinque giorni"; 
    h) all'articolo 166: 
   1) al comma 3, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
   2) al comma 4, secondo periodo, le parole: "novanta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". 
   2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettere  da  a)  a  f),  si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si  indice  una
gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,  alle  procedure  in
cui, alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto,  non  siano  ancora  stati  inviati  gli  inviti  a
presentare le offerte. 
   3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano  ai
progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
   4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h),  numero  1),  si
applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle  pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere  interferenti  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
   5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h),  numero  2),  si
applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
   Art. 4-quinquies. - (Affitto di beni agricoli di proprieta'  dello
Stato e degli enti pubblici). - 1. Al fine di  favorire  il  ricambio
generazionale  e   lo   sviluppo   dell'imprenditorialita'   agricola
giovanile anche attraverso interventi  di  ricomposizione  fondiaria,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,
individua i beni liberi di proprieta' dello Stato aventi destinazione
agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali,  che  possono
essere  ceduti  in  affitto   ai   sensi   del   presente   articolo.
L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. 
   2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma  1
a giovani imprenditori agricoli sulla base degli  indirizzi  adottati
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
   3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo
si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2  e
3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
   4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di  beni  ai  sensi
del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefici di cui
al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.
185, e successive modificazioni. 
   5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi
destinazione agricola di cui siano proprietari con  le  modalita'  di
cui al presente articolo, previa autorizzazione  dell'amministrazione
vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per  cento,  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
ad  integrazione  delle  disponibilita'  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo  15,  comma  2,
del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  e   successive
modificazioni. 
   6. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono impiegare con le modalita' di cui al presente articolo i beni
di loro proprieta' aventi destinazione agricola. 
   7. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione  delle
disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  anche  al  fine  della
possibile  estensione  all'ipotesi   di   alienazione   dei   terreni
interessati, indicando le modalita' per l'esercizio  del  diritto  di
prelazione sui beni affittati. 
   8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
   Art. 4-sexies. - (Regime IVA delle  prestazioni  di  trasporto  di
persone). - 1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto
di persone di cui  al  numero  127-novies)  della  tabella  A,  parte
III,allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni  rese  dalle
aziende  esercenti  trasporto  pubblico  locale  in   esecuzione   di
contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonche',  anche
se rese da soggetti giuridici distinti, le  prestazioni  di  gestione
dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo  8
luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni. 
   2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma   1   hanno   valore   di
interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o  a  rimborsi
di imposta. 
   Art.  4-septies.   -   (Interventi   in   favore   della   filiera
agroalimentare). -1. All'articolo 28, comma 1-bis, del  decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: 
"A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi
1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  all'Istituto
sviluppo agroalimentare Spa (ISA) e' versato l'importo di 20  milioni
di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per
i compiti  di  istituto,  in  favore  della  filiera  agroalimentare.
All'attuazione del periodo precedente  si  provvede  a  valere  sulle
risorse del Fondo strategico per il Paese  a  sostegno  dell'economia
reale,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b-bis),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica. L'impiego del predetto importo  da  parte  dell'ISA
resta soggetto al vincolo di destinazione  territoriale  dell'85  per
cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento  a  favore
delle aree del centro-nord"". 
 
   All'articolo 5: 
   al comma 1, le parole: "in  macchinari  ed  apparecchiature"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "in  nuovi  macchinari   e   in   nuove
apparecchiature", le parole: "del 16 novembre 2007"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "16  novembre  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n.  296  del  21  dicembre  2007"  e  l'ultimo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "L'agevolazione di  cui  al  presente  comma
puo' essere fruita esclusivamente in sede  di  versamento  del  saldo
delle imposte sui  redditi  dovute  per  il  periodo  di  imposta  di
effettuazione degli investimenti"; 
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
   "3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1  e'  revocato  se  i
beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile
organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. 
   3-ter. Per aumenti di  capitale  di  societa'  di  capitali  o  di
persone di importo  fino  a  500.000  euro  perfezionati  da  persone
fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del
codice civile entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto si  presume  un  rendimento
del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il
periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento
di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. 
   3-quater. Al fine di sostenere  le  piccole  e  medie  imprese  in
difficolta' finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a  stipulare,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
un'apposita convenzione  con  l'Associazione  bancaria  italiana  per
favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche  finalizzate
all'attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e  medie
imprese, anche in relazione  ai  tempi  di  pagamento  degli  importi
dovuti tenendo conto delle specifiche  caratteristiche  dei  soggetti
coinvolti"; 
   alla rubrica, le parole: "utili reinvestiti" sono sostituite dalla
seguente: "investimenti". 
 
   Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
   "Art. 6-bis. - (Disposizioni in  favore  delle  imprese  esercenti
servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza  statale).
- 1. Al fine di fronteggiare le gravi difficolta' legate  alla  crisi
economica   e   finanziaria   e   di   agevolare   il   processo   di
liberalizzazione del comparto,  alle  imprese  esercenti  servizi  di
trasporto  pubblico   interregionale   di   competenza   statale   e'
riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di
nuovi autobus di categoria "euro 4" ed "euro 5" per  un  importo  non
superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto
al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella
misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel
rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno  2009  e
di 5 milioni di euro per l'anno 2010. 
   2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel rispetto  delle
condizioni e dei limiti  previsti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  3  giugno  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonche' dalla decisione 28 maggio
2009 C(2009)4277. 
   3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  sono  definiti  modalita'
operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. 
   4. Alla copertura degli oneri derivanti dal  comma  1,  pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2009 e a 5  milioni  di  euro  per  l'anno
2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009  a  valere  sulle
risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo  1,
comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,  e  per  l'anno
2010   mediante   utilizzo   delle   maggiori    entrate    derivanti
dall'attuazione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater,  del
presente decreto". 
 
   All'articolo 7: 
   al  comma  1,  alinea,  la  parola:  "TUIR"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, di seguito denominato "TUIR","; 
   al comma 2, dopo la parola: "TUIR" sono  inserite  le  seguenti:",
introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,". 
 
   All'articolo 8: 
   al comma 1, le parole da: "all'articolo 22" fino a:  "n.  269  del
2003" sono sostituite  dalle  seguenti:  "all'articolo  5,  comma  7,
lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con  i
medesimi decreti sono  stabiliti  modalita'  e  criteri  al  fine  di
consentire  le  operazioni  di  assicurazione  del  credito  per   le
esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole
e medie imprese nazionali". 
 
   All'articolo 9: 
   al comma 1: 
   all'alinea sono premesse le seguenti parole: "Al fine di garantire
la tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni," e le
parole: ", e' disposto quanto segue" sono soppresse; 
   alla lettera a): 
   l'alinea e' sostituito dal seguente: "per prevenire la  formazione
di nuove situazioni debitorie:"; 
   al numero 1, le parole: "elenco ISTAT pubblicato in  applicazione"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "elenco  adottato   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi" e dopo  le  parole:  "senza
nuovi o maggiori oneri" sono inserite le seguenti:  "per  la  finanza
pubblica"; 
   al numero 2, le parole: "punto 1" sono sostituite dalle  seguenti:
"numero  1",  dopo  le  parole:  "la  violazione  dell'obbligo"  sono
inserite le seguenti: "di accertamento di cui  al  presente  numero",
dopo le parole: "aziende sanitarie" e' inserita la seguente: "locali"
e le parole: "agli IRCCS" sono sostituite  dalle  seguenti:  "e  agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico"; 
   al numero 3, le parole: "n. 185 del 2008"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,",  le  parole  da:  "di  cui
all'elenco" fino a: "2004, n. 311" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera" e  le
parole: "dal comma 1-quater del citato articolo  9"  sono  sostituite
dalle seguenti: "ai sensi del comma 1-quater del  citato  articolo  9
del decreto-legge n. 185 del 2008"; 
   al numero 4, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle  seguenti:
"numero 3"; 
   alla lettera b), le parole: "per il passato: 1."  sono  sostituite
dalle seguenti: "in relazione ai debiti gia' in essere alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,", la parola:  "pubblicazione"
e' sostituita dalle seguenti: "entrata in vigore" e le parole da:  ";
i predetti crediti" fino alla  fine  della  lettera  sono  sostituite
dalle seguenti: ". I  predetti  crediti  sono  resi  liquidabili  nei
limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento  di
cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n.  468,
relativa all'anno finanziario 2009"; 
   dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. Le somme dovute da  una  regione  commissariata  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive  modificazioni,  nei   confronti   di   un'amministrazione
pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e 
   successive modificazioni, sono regolate  mediante  intervento  del
tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e
seguenti del codice  civile,  che  si  determina  automaticamente  al
momento del riconoscimento del debito da  parte  dell'amministrazione
debitrice,   da   effettuare   entro   trenta   giorni   dall'istanza
dell'amministrazione   creditrice.   Decorso   tale   termine   senza
contestazioni  puntuali  da  parte  della  pubblica   amministrazione
debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini  di
cui all'istanza". 
 
   Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
   "Art. 9-bis. - (Patto di stabilita' interno per gli enti  locali).
- 1. Le province e i  comuni  con  piu'  di  5.000  abitanti  possono
escludere dal saldo rilevante ai  fini  del  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno  relativo  all'anno  2009  i  pagamenti  in  conto
capitale effettuati entro il 31 dicembre  2009  per  un  importo  non
superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in  conto
capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a  condizione
che abbiano  rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno  relativo
all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato,  si  trovino
nelle condizioni previste dall'articolo  77-bis,  comma  21-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
   2.  Gli  effetti  finanziari  in  termini  di  fabbisogno   e   di
indebitamento netto delle  pubbliche  amministrazioni,  recati  dalle
disposizioni di cui  al  comma  1,  vengono  compensati  mediante  il
mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250 milioni di euro,  delle
maggiori  risorse   finanziarie   iscritte   nel   provvedimento   di
assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo  17,  primo  comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei  Fondi  di  cui
agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e  successive
modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in  coerenza  con
le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate  nel
Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  per  gli   anni
2010-2013. 
   3. Ai fini della verifica del rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno delle regioni e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  relativo  all'anno  2008,  il  termine  per  l'invio   della
certificazione  di  cui  al  comma  16  dell'articolo  7-quater   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato al 30 settembre 2009. 
   4. All'ultimo  periodo  del  comma  15  dell'articolo  77-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "ma si  applicano"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  fino  alla  data  di  invio  della
certificazione,". 
   5. Sono esclusi dal patto di stabilita' interno  delle  regioni  e
delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  i  pagamenti  che
vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte  corrente  a
fronte  di  corrispondenti  residui  attivi  degli  enti  locali.  In
funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse  alla
realizzazione di un sistema di federalismo  fiscale,  secondo  quanto
previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare
la tutela dei diritti e delle  prestazioni  sociali  fondamentali  su
tutto il territorio nazionale, ai sensi  dell'articolo  117,  secondo
comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e acquisito il  parere  espresso  in  sede  di  tavolo  di
confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge  n.  42
del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono  fissati
i criteri  per  la  rideterminazione,  a  decorrere  dall'anno  2009,
dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province  autonome,
compatibilmente  con  gli  statuti  di  autonomia  delle  regioni  ad
autonomia speciale e delle citate  province  autonome,  ivi  compresi
quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali  statali,
in   misura   tale   da    garantire    disponibilita'    finanziarie
complessivamente non  inferiori  a  300  milioni  di  euro  annui  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Tali
risorse sono assegnate ad  un  fondo  da  istituire  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
per le attivita' di carattere sociale  di  pertinenza  regionale.  In
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano sono  stabiliti,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al
secondo periodo del  presente  comma,  criteri  e  modalita'  per  la
distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra  le  singole
regioni e province autonome, che il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede ad attuare con proprio decreto. 
   6. I mutui concessi dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  ivi
inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle  finanze
ai sensi del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  5
dicembre 2003, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi  speciali  che
prevedono  l'ammortamento  a  carico  dello  Stato,   interamente   o
parzialmente non erogati, possono essere oggetto di  rinuncia,  anche
parziale, a seguito di  deliberazione  del  soggetto  beneficiario  o
dell'ente pubblico di riferimento. 
   7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e  non
erogata puo' essere devoluta: 
    a) in misura non superiore  al  50  per  cento  dell'importo  non
erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il  Ministero  competente,  su  richiesta  dei  medesimi
beneficiari originari o dei loro enti  pubblici  di  riferimento,  ad
altre opere pubbliche  o  a  investimenti  infrastrutturali  di  loro
competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei
mutui agli originari capitoli di spesa; 
    b) in misura non superiore al 25 per cento  delle  disponibilita'
che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a),
ad   interventi   infrastrutturali   compresi   nel   programma    di
infrastrutture strategiche di  cui  all'articolo  1  della  legge  21
dicembre 2001, n. 443, e successive  modificazioni,  suscettibili  di
produrre positive ricadute sullo sviluppo delle  comunita'  locali  e
del territorio; 
    c) per la parte ulteriormente  residua,  ad  uno  speciale  fondo
iscritto  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del   Ministero
dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno  di  interventi
infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che
hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'ultimo triennio. 
   8. Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario,  sono
definite le modalita' di attuazione del comma 7. 
   9. Le risorse trasferite dallo Stato al  comune  di  Viareggio  al
fine di finanziare le opere di  ricostruzione  connesse  al  disastro
ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese  effettuate  da  parte  del
comune a  valere  sulle  predette  risorse  sono  escluse  dal  saldo
rilevante ai fini del rispetto del patto  di  stabilita'  per  l'anno
2009". 
 
   All'articolo 10: 
   al comma 1, alinea, le parole:  "il  sistema  delle  compensazioni
fiscali e' reso  piu'  rigoroso  e  riorganizzato  come  segue"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "tramite  un   riordino   delle   norme
concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto  a  renderlo
piu' rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni"; 
   al comma 1, lettera a), l'alinea e' sostituito dal  seguente:  "al
fine di contrastare gli abusi:"; 
   al comma 1, lettera a), numero 2: 
   le lettere a), b),  c)  e  d)  sono  rispettivamente  ridenominate
numeri 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4.; 
   alla lettera b), le parole: "ultimo periodo" sono sostituite dalle
seguenti: "terzo periodo"; 
   alla lettera c), le parole: "il numero:  "88"  e'  sostituito  dal
seguente: "74"" sono sostituite dalle seguenti: "le parole: "articolo
88" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 74""; 
   al comma 1, lettera  a),  numero  3,  le  lettere  a)  e  b)  sono
rispettivamente ridenominate numeri 3.1. e 3.2.; 
   al comma 1, lettera a), numero 4, le  parole:  "precedente  n.  3,
lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "numero 3.1,"; 
   al comma 1, lettera a), numero 6, le  parole:  "comma  precedente"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "comma  49,"  e  dopo  le  parole:
"dall'Agenzia delle entrate"  sono  inserite  le  seguenti:  "secondo
modalita' tecniche definite con  provvedimento  del  direttore  della
medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente comma"; 
   al comma 1, lettera a), numero 7, al  primo  periodo,  le  parole:
"10.000 euro annui" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "15.000  euro
annui" e le parole: "da parte dei soggetti  di  cui  all'articolo  3,
comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322" sono soppresse; al secondo periodo,  le  parole:
"del decreto del Presidente della Repubblica" sono  sostituite  dalle
seguenti: "del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica", le parole: "del medesimo decreto" sono sostituite  dalle
seguenti: "del medesimo regolamento" e le  parole:  "del  decreto  31
maggio 1999, n. 164" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164"; 
al quinto periodo, le parole: "di cui alla lettera a)'  del  comma  1
del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di  cui  alla
presente lettera"; 
   al comma 1, lettera a), numero 8, le  parole:  "dall'articolo  16,
comma 3 e  17,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dagli
articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,"; 
   al comma 1, lettera b), le parole: "incremento delle compensazioni
fiscali: 1." sono sostituite dalle seguenti: "al fine di incrementare
le compensazioni fiscali,". 
 
   All'articolo 11: 
   al comma 1, primo periodo, le  parole:  "senza  oneri  aggiuntivi"
sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per  il
bilancio dello Stato". 
 
   Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 11-bis. - (Obbligo di presentazione del documento  unico  di
regolarita' contributiva). - 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
   "2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  di  cui  al
comma 1 e', in ogni caso, soggetta alla presentazione  da  parte  del
richiedente del documento unico di regolarita'  contributiva  (DURC),
di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296. Entro il 31 gennaio di ciascun  anno  successivo  a  quello  del
rilascio dell'autorizzazione,  il  comune,  avvalendosi  anche  della
collaborazione gratuita delle associazioni di categoria  riconosciute
dal Consiglio nazionale  dell'economia  e  del  lavoro,  verifica  la
sussistenza del documento"; 
    b) all'articolo 29, comma 4, e' aggiunta, in  fine,  la  seguente
lettera: 
   "c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e  annuale  del
DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28". 
   Art. 11-ter. - (Sportello unico per le attivita' produttive). - 1.
All'articolo 38, comma 3, lettera b),  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "con  esclusione
delle attivita' gia' disciplinate da legge speciale che ne  individua
anche l'autorita' amministrativa competente," sono soppresse. 
   Art. 11-quater. -  (Addizionale  sulla  produzione  e  vendita  di
materiale pornografico o di incitamento  alla  violenza).  -  1.  Per
l'attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  466,
della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  successive  modificazioni,
possono  essere  sottoscritti  accordi  di  collaborazione  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, tra  l'Agenzia  delle  entrate,  il  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale
per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del  Ministero  dello
sviluppo economico e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
   2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo  1,
comma 466, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  successive
modificazioni, ulteriori rispetto a quelle  gia'  previste  ai  sensi
dell'articolo  31  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
accertate con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
sono riassegnate al Ministero per i beni e le attivita' culturali per
interventi a favore del settore dello spettacolo". 
 
   All'articolo 12: 
   al comma 2, le parole: "n. 110" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"n. 107"; 
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
   "3-bis. Per le attivita' connesse alle finalita' di cui al comma 3
da  svolgere  all'estero,  l'Agenzia  delle  entrate  si  avvale  del
personale del Corpo della guardia di finanza di  cui  all'articolo  4
del decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.  68,  secondo  modalita'
stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza. 
   3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del
contingente previsto dall'articolo 168  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni,
riservata al personale del Corpo della  guardia  di  finanza  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.
68, puo' essere aumentata con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari  esteri,  nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio". 
 
   All'articolo 13: 
   al comma 1: 
   all'alinea, secondo periodo, le parole da: "testo unico"  fino  a:
"n. 917," sono sostituite dalla seguente: "TUIR"; 
   alla lettera b), le parole:  "comma  precedente"  sono  sostituite
dalle seguenti: "comma 5". 
 
   Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
   "Art.  13-bis.  -  (Disposizioni  concernenti  il   rimpatrio   di
attivita' finanziarie e patrimoniali detenute  fuori  del  territorio
dello Stato).  -  1.  E'  istituita  un'imposta  straordinaria  sulle
attivita' finanziarie e patrimoniali: 
    a) detenute fuori del territorio dello Stato  senza  l'osservanza
delle  disposizioni  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.   167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  e
successive modificazioni; 
    b) a condizione che le stesse  siano  rimpatriate  in  Italia  da
Stati non appartenenti all'Unione  europea,  ovvero  regolarizzate  o
rimpatriate perche' detenute in Stati dell'Unione europea e in  Stati
aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un  effettivo
scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. 
   2. L'imposta si applica come segue: 
    a) su un rendimento lordo presunto in ragione  del  2  per  cento
annuo  per   i   cinque   anni   precedenti   il   rimpatrio   o   la
regolarizzazione,  senza  possibilita'  di  scomputo   di   eventuali
perdite; 
    b)  con  un'aliquota  sintetica  del  50  per  cento  per   anno,
comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di
eventuali ritenute o crediti. 
   3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con  il
pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento
utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede  amministrativa
o giudiziaria, in via autonoma o addizionale. 
   4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti  di  cui
agli articoli 14 e 15 e rende  applicabili  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  17  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.   350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  409,
e successive modificazioni. Restano comunque  esclusi  dal  campo  di
applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di
dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli
4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
   5. Il rimpatrio  o  la  regolarizzazione  operano  con  le  stesse
modalita', in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14,
15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20,  comma  3,  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001,  n.  409,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dal
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate stabilisce con proprio provvedimento le  disposizioni  e  gli
adempimenti,  anche  dichiarativi,  per  l'attuazione  del   presente
articolo. 
   6. L'imposta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sulle  attivita'
finanziarie e  patrimoniali  detenute  a  partire  da  una  data  non
successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero  regolarizzate  a
partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010. 
   7. All'articolo 5  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: "dal 5 al  25"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal 10 al 50"; 
    b) al comma 5, le parole: "dal 5 al  25"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal 10 al 50". 
   8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono
ad  un'apposita  contabilita'  speciale  per  essere  destinate  alle
finalita' indicate all'articolo 16, comma 3". 
 
   L'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 14. - (Imposta sulle plusvalenze su oro non  industriale  di
societa' ed enti). - 1. Per il periodo di imposta in corso alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla  valutazione,  ai
corsi di fine esercizio, delle disponibilita' in metalli preziosi per
uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  22
maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da
conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunita' europee e  quelle
necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale
della Banca d'Italia ai  sensi  del  comma  4,  sono  assoggettate  a
tassazione   separatamente   dall'imponibile   complessivo   mediante
applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi  e
delle  relative  addizionali  nonche'  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo
massimo di 300 milioni di euro. 
   2. L'imposta  sostitutiva,  commisurata  ai  dati  risultanti  dal
bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in  corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e' versata, a titolo di acconto, entro  il  termine
di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi  relative
al periodo di imposta in corso alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Il saldo e' versato  entro
il termine del versamento a saldo delle imposte  sui  redditi  dovute
per il medesimo periodo di imposta. 
   3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilita'
di cui al  comma  1,  nei  tre  periodi  di  imposta  successivi,  la
plusvalenza  realizzata,  aumentata  dell'importo  della  plusvalenza
corrispondente alle disponibilita' cedute,  assoggettata  all'imposta
sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla  predetta
plusvalenza e' scomputata dalle imposte sui redditi  ai  sensi  degli
articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni. 
   4.  L'imposta  sostitutiva  non  e'  deducibile  ai   fini   della
determinazione del  reddito  e  non  puo'  essere  imputata  a  stato
patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la  riscossione  e
il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga
ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a  decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle
disponibilita' auree della  Banca  d'Italia,  fermo  restando  quanto
previsto al  comma  1,  le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano previo parere non ostativo della Banca centrale  europea  e
comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale
e finanziaria della banca centrale; la predetta misura  e'  stabilita
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia. 
   5. Nel caso in cui, a seguito  dell'applicazione  delle  procedure
previste dal comma 4,  le  maggiori  entrate  previste  dal  presente
articolo siano inferiori al gettito stimato in 300  milioni  di  euro
per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli
stanziamenti relativi  alle  autorizzazioni  di  spesa  di  cui  alla
Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e  successive
modificazioni,  modulate  sulle  singole  voci  in  proporzione  alle
disponibilita' esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche
attraverso l'adozione di  ulteriori  misure  ai  sensi  dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio". 
 
   Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
   "Art.  14-bis.  -  (Finanziamento  del  sistema   informatico   di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti). - 1.  Entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con uno o piu' decreti adottati in  attuazione
delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma  3-bis,
del  decreto  legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   introdotto
dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16  gennaio  2008,
n.  4,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo   2,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi  all'istituzione  di
un sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti,
di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo  n.  152  del
2006, definisce,  anche  in  modo  differenziato  in  relazione  alle
caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attivita' svolte,
eventualmente  prevedendo  la  trasmissione   dei   dati   attraverso
modalita'  operative  semplificate,  in  particolare  i  tempi  e  le
modalita' di attivazione nonche' la data di operativita' del sistema,
le  informazioni  da  fornire,  le  modalita'  di  fornitura   e   di
aggiornamento  dei  dati,  le   modalita'   di   interconnessione   e
interoperabilita' con altri  sistemi  informativi,  le  modalita'  di
elaborazione dei dati, le modalita'  con  le  quali  le  informazioni
contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe  a
disposizione delle autorita' di controllo che ne facciano  richiesta,
le  misure  idonee  per  Il  monitoraggio  del  sistema  e   per   la
partecipazione dei  rappresentanti  delle  categorie  interessate  al
medesimo monitoraggio, anche attraverso un  apposito  comitato  senza
oneri per il bilancio dello Stato, nonche' l'entita'  dei  contributi
da porre a carico dei  soggetti  di  cui  al  comma  3  del  predetto
articolo 189 del decreto legislativo n.  152  del  2006  a  copertura
degli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal  funzionamento  del
sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnati; con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
al  capitolo  7082  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il  Governo,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  con  uno  o  piu'
regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto  1988,  n.  400,  e   successive   modificazioni,   opera   la
ricognizione delle disposizioni, ivi  incluse  quelle  contenute  nel
decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data
di operativita' del sistema informatico, come definita dai decreti di
cui al periodo precedente, sono abrogate  in  conseguenza  di  quanto
stabilito dal presente articolo". 
 
   All'articolo 15: 
   al comma 1, dopo le parole: "all'INPS" sono inserite le  seguenti:
"e agli altri enti di previdenza e  assistenza  obbligatoria"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere  dalla  medesima
data, i commi 11, 12 e  13  dell'articolo  35  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14, sono abrogati"; 
   al  comma  2,  le  parole:  "dell'articolo  23  e  seguenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "degli articoli 23 e seguenti" e  dopo  la
parola: "ritenuta" sono inserite le seguenti: "d'acconto"; 
   al comma 6, dopo le  parole:  "comma  2,  del"  sono  inserite  le
seguenti: "regolamento di cui al"; 
   al comma 7, dopo le parole: "monopoli di Stato" sono  inserite  le
seguenti: "nonche' sugli atti in materia di previdenza  e  assistenza
obbligatoria"; 
   al comma 8, dopo le parole: "monopoli di Stato" sono  inserite  le
seguenti: "e, per la rispettiva competenza, da parte  degli  enti  di
previdenza e assistenza obbligatoria"; 
   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
   "8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "A tal fine  l'Agenzia  delle  entrate  si
avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma,  numero
7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni". 
   8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
27, commi 5, 6 e 7, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del
potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7),  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. 
   8-quater.  Il  comma  7  dell'articolo  27  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: 
   "7. In  relazione  agli  importi  iscritti  a  ruolo  in  base  ai
provvedimenti indicati al comma 6 del presente  articolo,  le  misure
cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472,  e  successive  modificazioni,  conservano,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, la loro validita' e
il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico
il  ruolo.  Quest'ultimo  puo'  procedere  all'esecuzione  sui   beni
sequestrati o ipotecati  secondo  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando
quanto  previsto,  in  particolare,  dall'articolo  76  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive
modificazioni". 
   8-quinquies. Al primo  comma  dell'articolo  32  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il seguente: 
   "7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di  natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza  in  coerenza  con  le
regole europee e internazionali in materia di vigilanza e,  comunque,
previa  autorizzazione  del  direttore   centrale   dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore  regionale  della  stessa,
ovvero, per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  del  comandante
regionale,  ad  autorita'  ed  enti,  notizie,  dati,   documenti   e
informazioni  di  natura  creditizia,  finanziaria  e   assicurativa,
relativi alle attivita' di controllo  e  di  vigilanza  svolte  dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge". 
   8-sexies. Al  secondo  comma  dell'articolo  51  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente: 
   "7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di  natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza  in  coerenza  con  le
regole europee e internazionali in materia di vigilanza e,  comunque,
previa  autorizzazione  del  direttore   centrale   dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore  regionale  della  stessa,
ovvero, per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  del  comandante
regionale,  ad  autorita'  ed  enti,  notizie,  dati,   documenti   e
informazioni  di  natura  creditizia,  finanziaria  e   assicurativa,
relativi alle attivita' di controllo  e  di  vigilanza  svolte  dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge". 
   8-septies. Nei  limiti  di  spesa  di  cui  alle  somme  residuate
dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti
destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di  euro,  e'
riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente  a
quota parte  dell'importo  pagato  quale  tassa  automobilistica  per
l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a
7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'.  La
misura del credito d'imposta deve essere  determinata  in  modo  tale
che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5  tonnellate,
sia pari al doppio della misura del credito spettante per  i  veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5  tonnellate.  Il
credito  d'imposta  e'  usufruibile   in   compensazione   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, non  e'  rimborsabile,  non  concorre  alla
formazione del valore  della  produzione  netta  di  cui  al  decreto
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  ne'  dell'imponibile  agli
effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini  del  rapporto
di cui agli articoli 61 e  109,  comma  5,  del  TUIR,  e  successive
modificazioni. 
   8-octies. All'articolo 7 della legge 9  luglio  1990,  n.  187,  e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
   "7-bis. Ove si accerti che  una  singola  persona  fisica  risulti
proprietaria di  dieci  o  piu'  veicoli,  gli  uffici  del  pubblico
registro automobilistico sono  tenuti  ad  effettuare  una  specifica
segnalazione all'Agenzia delle entrate, al  Corpo  della  guardia  di
finanza e alla regione territorialmente competente". 
   8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono  sostituiti,  nel  limite  delle
risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite  misure
di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave  crisi
che ha interessato il  settore  dell'autotrasporto,  determinate  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli  posti  dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A  tal  fine,  le
risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli
di bilancio. 
   8-decies.  Al  fine  di  assicurare  i  principi  di  trasparenza,
imparzialita'  e  garanzia  e  in  attesa   di   una   sua   completa
riorganizzazione che preveda specifiche unita' operative  allo  scopo
dedicate,  l'Amministrazione  autonoma   dei   monopoli   di   Stato,
nell'ambito  delle  risorse  del  proprio  bilancio,  puo'  istituire
apposite commissioni cui affidare  il  monitoraggio,  la  verifica  e
l'analisi delle attivita' o  degli  adempimenti  a  qualunque  titolo
connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Puo'
essere chiamato  a  far  parte  di  tali  commissioni  esclusivamente
personale, in attivita' o in  quiescenza,  appartenente  ai  seguenti
ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri  e  del  Corpo
della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato  e  della
pubblica amministrazione. 
   8-undecies.  All'articolo  74,  primo  comma,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, alla lettera e) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "A  tal  fine  le  operazioni  di  vendita  al  pubblico  di
documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone
o di documenti di sosta relativi ai parcheggi  veicolari  comprendono
le  prestazioni  di  intermediazione  con  rappresentanza   ad   esse
relative, nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai
rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari". 
   8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  nell'adempimento  dei  loro  compiti   amministrativi   e
tributari, si avvalgono delle  attribuzioni  e  dei  poteri  previsti
dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili. 
   8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
   "2-bis. La convenzione di cui  al  comma  2  disciplina  anche  le
modalita'  di  trasmissione,  tra  le  due   Amministrazioni,   delle
violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a  seguito
dei controlli effettuati  e  delle  violazioni  tributarie,  comprese
quelle riscontrate in materia di ritenute,  individuate  dall'INPS  a
seguito delle attivita' ispettive". 
   8-quaterdecies.  All'articolo  39-quater  del   decreto-legge   30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  "installazione"
sono aggiunte le seguenti: "o, nel caso in cui non sia  possibile  la
sua identificazione, dal possessore o detentore  a  qualsiasi  titolo
dei medesimi apparecchi o congegni"; 
    b) al comma 2, terzo periodo, le parole: "il possessore dei" sono
sostituite dalle seguenti: "l'esercente a qualsiasi titolo i"; 
    c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: "o, nel  caso"  fino
a: "nulla osta" sono soppresse; 
    d) al comma 2, quinto periodo, la parola:  "Sono"  e'  sostituita
dalle seguenti: "Nel caso in cui non sia possibile  l'identificazione
dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono"; 
    e) al comma 2, quinto periodo, le  parole:  "il  possessore  dei"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  possessore  o  detentore,  a
qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni,  l'esercente  a
qualsiasi titolo i"; 
    f) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
   "4-bis. L'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  puo'
affidare,  per  il  tempo  e  alle  condizioni  di  cui  ad  apposita
convenzione da approvare con  proprio  decreto,  l'accertamento  e  i
controlli  in  materia  di  prelievo  erariale  unico  alla  Societa'
italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento  delle  attivita'
di' accertamento e di controllo, affidate con la convenzione  di  cui
al periodo precedente, la Societa' italiana degli autori  ed  editori
si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1". 
   8-quinquiesdecies.  Al  fine  di  incrementare  l'efficienza   del
sistema  della  riscossione  dei  comuni  e  di  contenerne  i  costi
complessivi,  nonche'  di  favorire  la  riduzione  del   contenzioso
pendente in materia, con riferimento agli importi  iscritti  a  ruolo
ovvero per i quali e' stata  emessa  l'ingiunzione  di  pagamento  ai
sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
per sanzioni amministrative  derivanti  dalle  violazioni  al  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre  2004,  i  comuni
possono stabilire, con le forme previste dalla  legislazione  vigente
per l'adozione dei propri atti, la possibilita', per i  debitori,  di
estinguere il debito provvedendo al pagamento: 
    a)  di  una  somma  pari  al  minimo  della  sanzione  pecuniaria
amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata; 
    b) delle spese di procedimento e notifica del verbale; 
    c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento
del riscosso e delle somme dovute allo  stesso  agente  a  titolo  di
rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate
e per i diritti di notifica della cartella. 
   8-sexiesdecies. Nei centoventi  giorni  successivi  alla  data  di
pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti
della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso  di
utilizzo della procedura di ingiunzione,  informano  i  debitori  che
possono    avvalersi    della    facolta'    prevista    dal    comma
8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione. 
   8-septiesdecies.  Con   il   provvedimento   di   cui   al   comma
8-quinquiesdecies e' approvato il modello della comunicazione di  cui
al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalita' e i termini  di
pagamento delle somme dovute da parte dei debitori,  di  riversamento
delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione,
di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e  contabili
connessi all'operazione. 
   8-duodevicies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o
per la quale e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento non  comporta
il diritto al rimborso". 
 
   Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: 
   "Art.  15-bis.  -  (Disposizioni  in  materia  di  giochi).  -  1.
All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
   "5-bis. Fatta eccezione per  gli  apparecchi  e  congegni  di  cui
all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7,  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni,  il  nulla  osta,  rilasciato  ai
sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e
delle finanze -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
decade  automaticamente  quando  i  relativi  apparecchi  e  congegni
risultino, per un periodo superiore  a  sessanta  giorni,  anche  non
continuativi,   non   collegati   alla   rete   telematica   prevista
dall'articolo 14-bis, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni". 
   2. All'articolo 110, comma 9, lettera e), primo periodo, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "da 1.000
a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 4.000 euro". 
   3. L'eventuale esclusione da responsabilita' di  cui  all'articolo
12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
opera  altresi'  nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  all'articolo
39-quater, comma 2, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
quando    abbiano    adempiuto    all'obbligo     di     segnalazione
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli  organi  di
polizia delle illiceita' o irregolarita' riscontrate  nella  gestione
degli apparecchi da divertimento e intrattenimento. 
   4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo  di  cui
all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare  gli
apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica. 
   5. I poteri  di  accesso  e  ispezione  tecnica  e  amministrativa
attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12,  comma
1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono  essere
esercitati anche negli ambienti  di  cui  al  comma  4  del  presente
articolo. 
   Art.  15-ter.  -  (Piano  straordinario  di  contrasto  del  gioco
illegale).  -  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  promuove  un  piano
straordinario di contrasto del gioco illegale. 
   2. Ai fini di  cui  al  comma  1  opera  presso  l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato un apposito comitato,  presieduto  dal
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia  di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di  finanza
e della  stessa  Amministrazione  autonoma.  Il  comitato,  che  puo'
avvalersi dell'ausilio della societa'  SOGEI  Spa,  di  altri  organi
della pubblica amministrazione, di enti pubblici  e  di  associazioni
rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo  principi  di
efficienza, efficacia ed economicita', di strategie e indirizzi, alla
pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici
e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la
repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco  e  la  tutela
dei minori.  Particolare  e  specifica  attenzione  e'  dedicata  dal
comitato all'attivita' di prevenzione e  repressione  dei  giochi  on
line illegali. Ai componenti del comitato non spetta  alcun  compenso
ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
   3. Per le finalita' di cui ai commi 1  e  2  e'  istituita,  senza
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  presso  l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata  da
tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria  gestione  dei  giochi
pubblici, nonche' dall'attivita' di controllo da chiunque  effettuata
e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio  e  l'elaborazione,
anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati
sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia  e
di rischio, quali fonti di innesco delle attivita' di  cui  al  comma
2". 
 
   All'articolo 16: 
   i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
   "1.  Alle  minori  entrate  e  alle   maggiori   spese   derivanti
dall'articolo  5,  dall'articolo  7,  dall'articolo  19,   comma   4,
dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e  3,
pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per  l'anno  2009,  a
2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro  per
l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni  di
euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno  2014,  a  478
milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni  di  euro  per  l'anno
2016 e a 360 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2017,  si
provvede: 
    a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1  e  2,  dall'articolo  13,
dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo  21  e
dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per  l'anno  2010,  a  1.371,9
milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni  di  euro  per  l'anno
2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315  milioni  di  euro
per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni
di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2017; 
    b) mediante utilizzo di quota parte  delle  minori  spese  recate
rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo  20  e  dall'articolo
25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di  euro  per  l'anno  2009,  a
607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per
l'anno 2011; 
    c) quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
1240, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  per  il  finanziamento
della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. 
   2. La dotazione del fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 2,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni
di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno  2012,
di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013,  di  1.828,4  milioni  di
euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015,  di
1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione  di  quota
parte delle maggiori entrate  e  delle  minori  spese  derivanti  dal
presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1  del  presente
articolo"; 
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
   "2-bis. Per le medesime finalita' perseguite  nell'anno  2008,  la
dotazione  del  fondo  di  cui  all'articolo  60,  comma  8-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stabilita  in  1,5  milioni  di
euro per l'anno 2009. 
   2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2-bis,  nel
limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   fondo   di   cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. 
   2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio"; 
   al comma 3, le parole: "con le  indicazioni  contenute  nel  DPEF"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "alle  indicazioni  contenute  nel
Documento di programmazione economico-finanziaria" e le parole:  "per
l'anno 2010 e seguenti" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni
2010 e seguenti". 
 
   Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
   "Art. 16-bis. - (Riassegnazione dei fondi  per  le  infrastrutture
irrigue). - 1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati
fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario  ad  acta  di  cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  e
successive  modificazioni,   gravano   gli   oneri   accessori   alla
prosecuzione delle attivita' di competenza del suddetto  commissario,
in particolare per il completamento  dei  programmi  infrastrutturali
irrigui  che  devono  essere  approvati  dal  CIPE;  la   definizione
amministrativa delle opere ultimate; gli interventi  di  forestazione
nelle aree a rischio idrogeologico della Campania  avviati  ai  sensi
della delibera del CIPE n. 132 del  6  agosto  1999,  pubblicata  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del  29  ottobre
1999; le attivita' di cui all'articolo 1-ter, comma  2,  lettera  c),
del  decreto-legge  9  settembre  2005,  n.  182,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre  2005,  n.  231,  nonche'  gli
oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale
della struttura commissariale  nel  limite  del  3  per  cento  delle
economie realizzate". 
 
   All'articolo 17: 
   al comma 1, lettera b), le  parole:  "Il  predetto  termine"  sono
sostituite dalle seguenti: "Il termine di cui al secondo periodo"; 
   dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
   "4-bis. Gli schemi dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  4  sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle  Commissioni
competenti per i profili di  carattere  finanziario.  I  pareri  sono
espressi entro trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorsi
inutilmente i termini per l'espressione dei pareti, i decreti possono
essere comunque adottati"; 
   al comma  7,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "salve  le
assunzioni" sono inserite le seguenti: "del personale diplomatico," e
dopo le parole: "corpi di polizia"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
delle amministrazioni preposte al controllo delle  frontiere"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalita' di  cui  al
comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, sono altresi' fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del
farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente"; 
   al comma 8, secondo periodo, le parole: "elenco  ISTAT  pubblicato
in attuazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "elenco  adottato
dall'ISTAT ai sensi"; 
   al comma 9, le parole: "d'intesa" sono sostituite dalle  seguenti:
"di concerto" e la parola: "integrato" e' sostituita dalla  seguente:
"modificato"; 
   al comma 10, le  parole:  "e  dell'articolo  3,  comma  90,"  sono
sostituite dalle seguenti:  "e  all'articolo  3,  comma  90,"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale percentuale puo' essere
innalzata fino al 50 per cento dei  posti  messi  a  concorso  per  i
comuni che, allo scopo di  assicurare  un  efficace  esercizio  delle
funzioni  e  di  tutti  i  servizi  generali   comunali   in   ambiti
territoriali  adeguati,  si  costituiscono  in  un'unione  ai   sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
fino al raggiungimento di ventimila abitanti"; 
   al comma 11, le  parole:  "nonche'  del  personale  di  cui"  sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' dal personale di cui"; 
   al comma 13, le parole: "ai sensi dalla normativa" sono sostituite
dalle seguenti: "ai sensi della normativa"; 
   il comma 14 e' soppresso; 
   al comma 18, le parole: "comma 13 decreto-legge"  sono  sostituite
dalle seguenti: "comma 13, del decreto-legge"; 
   al comma 19, le parole: "Le  graduatorie"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "L'efficacia delle graduatorie",  le  parole:  "1°  gennaio
2004" sono sostituite  dalle  seguenti:  "30  settembre  2003"  e  le
parole: "sono prorogate  al"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'
prorogata fino al"; 
   al comma 21, le parole: "n. 39 del  1993"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "12 febbraio 1993, n. 39", le  parole:  "del  Collegio  del
CNIPA" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Autorita'" e le  parole:
"del presidente" sono sostituite dalle seguenti: "del presidente" "; 
   dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti: 
   "22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento  degli
organi   sociali   delle   societa'   controllate,   direttamente   o
indirettamente, da un singolo ente  locale,  affidatarie  di  servizi
pubblici o di attivita' strumentali, puo' essere disposta, entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi  e
di controllo e degli organismi di  vigilanza  in  carica,  a  seguito
dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione  del
numero dei componenti o dei loro emolumenti. 
   22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis  integra  gli
estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del
codice civile e non comporta, pertanto,  il  diritto  dei  componenti
revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione"; 
   al comma 23: 
   alla lettera a), le parole:  "A  decorrere  dall'anno  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto"; 
   alla lettera e), capoverso 5-ter, le parole:  "dell'incidenza  sui
propri  territori  di  dipendenti  pubblici"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi
territori" e le parole: "di cui al comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al medesimo comma 5-bis"; 
   il comma 24 e' sostituito dal seguente: 
   "24.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni
introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro  per
l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010,
si provvede, quanto a 5 milioni di euro  per  l'anno  2009,  mediante
l'utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui  iscritte   nel
capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  a  valere  sull'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  che
a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per  la
successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per
l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa relativa al Fondo per  interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307"; 
   il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
   "25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, si interpreta nel senso che il piano  programmatico  si  intende
perfezionato con l'acquisizione dei pareri  previsti  dalla  medesima
disposizione e all'eventuale recepimento dei  relativi  contenuti  si
provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di  cui
all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del  2008
si intende comunque  rispettato  con  l'approvazione  preliminare  da
parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di  cui
al medesimo articolo"; 
   al comma 26: 
   alla lettera a), le parole: "del decreto legislativo n.  276/2003"
sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo decreto legislativo  n.
276 del 2003"; 
   alla lettera b), le parole:  "cosi'  sostituito"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sostituito dal  seguente"  e  dopo  le  parole:  "le
amministrazioni redigono" sono inserite le seguenti: ", senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica,"; 
   alla  lettera  d),  le  parole:  "il  seguente  comma:  "6."  sono
sostituite dalle seguenti: "il seguente: "5-bis." e  le  parole:  "di
cui all'articolo 36, comma 1,  lettera  b)."  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del  presente
decreto"; 
   al comma 29, capoverso "Art.  57-bis",  al  comma  2,  le  parole:
"Centro Nazionale per l'informatica  nella  pubblica  amministrazione
(CNIPA)" sono sostituite dalla seguente: "CNIPA"; 
   al comma 30, capoverso f-bis), le parole: "n. 165 del  2001"  sono
sostituite dalle seguenti: "30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni"; 
   dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti: 
   "30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della  legge  14  gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del
comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del  controllo
di legittimita'". 
   30-ter. Le procure regionali  della  Corte  dei  conti  esercitano
l'azione  per  il  risarcimento   del   danno   all'immagine   subito
dall'amministrazione nei soli casi  previsti  dall'articolo  7  della
legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale  perseguibile  innanzi
alle  sezioni  giurisdizionali  della  Corte  dei  conti  si  intende
l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno
degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro
organismo di  diritto  pubblico,  illecitamente  cagionato  ai  sensi
dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione  e'  esercitabile  dal
pubblico ministero contabile, a fronte di  una  specifica  e  precisa
notizia di danno, qualora il danno stesso  sia  stato  cagionato  per
dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in
essere in violazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,
salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza  anche  non  definitiva
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo'  essere  fatta
valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi  alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che  decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta. 
   30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In
ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto  dannoso
tragga origine dall'emanazione di un atto  vistato  e  registrato  in
sede di controllo preventivo di legittimita'."; 
    b) al comma 1-bis, dopo le  parole:  "dall'amministrazione"  sono
inserite le seguenti: "di appartenenza, o da altra amministrazione,". 
   30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248,  dopo  le  parole:  "procedura  civile,"  sono
inserite le seguenti: "non puo' disporre la compensazione delle spese
del giudizio e" "; 
   al comma 33, le parole: "articolo 45, del" sono  sostituite  dalle
seguenti: "articolo 45 del regolamento di cui al"; 
   dopo il comma 34 e' inserito il seguente: 
   "34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture
di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore
a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti
si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del  gestore,  l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e'  autorizzato  a  stipulare
contratti di programma "in deroga alla normativa vigente in  materia,
introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che,  tenendo  conto
dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi  delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e  a  criteri
di adeguata remunerazione degli  investimenti  e  dei  capitali,  con
modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata  del  rapporto.
In tali casi il contratto e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e puo'  graduare  le  modifiche  tariffarie,  prorogando  il
rapporto in essere, per gli anni necessari  ad  un  riequilibrio  del
piano economico-finanziario della societa' di gestione"; 
   dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti: 
   "35-bis. Per il personale delle  Agenzie  fiscali  il  periodo  di
tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009. 
   35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco in relazione  all'eccezionale  impegno  connesso
all'emergenza sismica nella  regione  Abruzzo,  e'  autorizzata,  per
l'anno 2009, la spesa di 8  milioni  di  euro  per  la  manutenzione,
l'acquisto di mezzi e la relativa gestione,  in  particolare  per  le
colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello  stato
di emergenza di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7 aprile 2009, gli acquisti sono  effettuati  anche  in  deroga  alle
procedure previste dal  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163. 
   35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse  riferite
alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1,  comma  14,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
   35-quinquies. Al  fine  di  riconoscere  la  piena  valorizzazione
dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  a  decorrere  dall'anno  2010,  e'
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui  da  destinare  alla
speciale indennita' operativa per il  servizio  di  soccorso  tecnico
urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4,  comma  3-bis,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
   35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita'  di  risorse
umane da impiegare in Abruzzo per le  esigenze  legate  all'emergenza
sismica e  alla  successiva  fase  di  ricostruzione  e  al  fine  di
mantenere, nel  contempo,  la  piena  operativita'  del  sistema  del
soccorso pubblico e della  prevenzione  degli  incendi  su  tutto  il
territorio nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria,  dal
31 ottobre 2009, di un contingente di vigili  del  fuoco  nei  limiti
delle risorse di cui al comma 35-septies, da  effettuare  nell'ambito
delle graduatorie di cui al comma 4  dell'articolo  23  del  presente
decreto e, ove le stesse  non  fossero  capienti,  nell'ambito  della
graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi  519
e  526,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   e   successive
modificazioni. 
   35-septies. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  35-sexies,  e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno  2009  e  di  15
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2010,  a  valere  sulle
risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo  1,
comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
   35-octies. Atteso il progressivo  ampliamento  delle  attribuzioni
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, per assicurare un piu' efficace e  qualificato  esercizio  delle
funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  nell'ambito  delle
risorse  finanziarie  destinate   al   funzionamento   degli   organi
collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti. 
Uno  dei  componenti  effettivi,  con  funzioni  di  presidente,   e'
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i  dirigenti
di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e  delle
finanze e gli altri due sono designati dal Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno
e' scelto tra  i  dirigenti  di  livello  dirigenziale  generale  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
collocare fuori ruolo per la  durata  del  mandato,  con  contestuale
indisponibilita' di posti di funzione  dirigenziale  equivalenti  sul
piano finanziario. 
   35-novies. Il comma  11  dell'articolo  72  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
   "11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono,  a  decorrere  dal
compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni  del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5
del  citato  decreto  legislativo  n.   165   del   2001,   risolvere
unilateralmente il rapporto di lavoro  e  il  contratto  individuale,
anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo
restando quanto previsto dalla  disciplina  vigente  in  materia  'di
decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con  appositi  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'interno,  della
difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici  criteri  e
le modalita' applicative dei principi della disposizione  di  cui  al
presente comma relativamente al  personale  dei  comparti  sicurezza,
difesa  ed  esteri,  tenendo  conto  delle  rispettive   peculiarita'
ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano
anche  nei   confronti   dei   soggetti   che   abbiano   beneficiato
dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e
successive modificazioni. Le disposizioni di cui  al  presente  comma
non si applicano ai  magistrati,  ai  professori  universitari  e  ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa". 
   35-decies. Restano fermi tutte  le  cessazioni  dal  servizio  per
effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a  causa
del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni,
decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  in  applicazione  dell'articolo  72,  comma  11,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della legge 4  marzo  2009,  n.  15,  nonche'  i
preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della  medesima
data in ragione del compimento dell'anzianita'  massima  contributiva
di quaranta anni e le conseguenti  cessazioni  dal  servizio  che  ne
derivano. 
   35-undecies.  I  contributi  alle  imprese  di  autotrasporto  per
l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi
70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,  n.  273,  sono  fruiti
mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive  modificazioni,  salvo  che  i  destinatari  non  facciano
espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A  tal
fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei
limiti  delle  risorse  disponibili,  al   versamento   delle   somme
occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo  all'Agenzia  medesima
le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in
via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi  unitari
da utilizzare in compensazione. 
   35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non
e' rimborsabile,  non  concorre  alla  formazione  del  valore  della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,
del TUIR, e successive modificazioni". 
 
   All'articolo 18: 
   al comma 1, le parole:  "nel  conto  economico  consolidato  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo" sono sostituite  dalle
seguenti: "nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo"; 
   al comma 4, la parola: "precedenti" e' sostituita dalle  seguenti:
"da 1 a 3" e  le  parole:  "nel  conto  economico  consolidato  delle
amministrazioni   pubbliche"   sono   sostituite   dalle    seguenti:
"nell'elenco". 
 
   All'articolo 19: 
   al comma 1: 
   all'alinea, le parole: "decreto-legge n. 112 del  2008  convertito
con  legge  n.  133  del  2008"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; 
   al capoverso 2-bis, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165,  e  successive  modificazioni,  divieti  o  limitazioni  alle
assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto
per   l'amministrazione   controllante,   anche   alle   societa'   a
partecipazione pubblica  locale  totale  o  di  controllo  che  siano
titolari di affidamenti diretti  di  servizi  pubblici  locali  senza
gara, ovvero che svolgano funzioni volte  a  soddisfare  esigenze  di
interesse generale aventi carattere non industriale ne'  commerciale,
ovvero  che  svolgano  attivita'   nei   confronti   della   pubblica
amministrazione a  supporto  di  funzioni  amministrative  di  natura
pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  da
emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalita'  e  la
modulistica per l'assoggettamento  al  patto  di  stabilita'  interno
delle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo
che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici  locali
senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare  esigenze
di  interesse  generale  aventi   carattere   non   industriale   ne'
commerciale,  ovvero  che  svolgano  attivita'  nei  confronti  della
pubblica amministrazione a supporto  di  funzioni  amministrative  di
natura pubblicistica"; 
   al comma 2: 
   all'alinea, le parole: "legge n. 244  del  2007"  sono  sostituite
dalle seguenti: "legge 24 dicembre 2007, n. 244,"; 
   la lettera b) e' soppressa; 
   al comma 3, lettera o), dopo le parole: "114 e seguenti del"  sono
inserite le seguenti: "testo unico delle disposizioni in  materia  di
intermediazione finanziaria, di cui al"; 
   al comma 4, le parole: "decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n.  5",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5" e, al primo periodo, le parole: "dal comma 1 del
presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma  3  del
presente articolo"; 
   al comma 7: 
   all'alinea,  le  parole:   "e   successive   modificazioni"   sono
sostituite dalle seguenti: "come sostituito  dall'articolo  71  della
legge 18 giugno 2009, n. 69"; 
   al capoverso b),  le  parole:  "comma  3"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "terzo comma"; 
   al comma 8, alinea, le parole: "e successive  modificazioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "come sostituito  dall'articolo  71  della
legge 18 giugno 2009, n. 69"; 
   dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
   "8-bis. Le disposizioni di cui ai commi  7  e  8  si  applicano  a
decorrere dal 5 luglio 2009"; 
   dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
   "9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' abrogato  e  la  misura  del  canone  annuo
corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi  del  comma  1020  del
medesimo articolo 1  della  legge  n.  296  del  2006,  e  successive
modificazioni,  e'  integrata  di   un   importo,   calcolato   sulla
percorrenza  chilometrica  di   ciascun   veicolo   che   ha   fruito
dell'infrastruttura  autostradale,  pan  a  3  millesimi  di  euro  a
chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro  a
chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS  Spa  provvede  a
dare  distinta  evidenza  nel  proprio  piano   economico-finanziario
dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente  e  destina
tali risorse alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  nonche'
all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in
gestione  diretta.  Al  fine   di   assicurare   l'attuazione   delle
disposizioni  del  presente  comma,  i  concessionari  recuperano  il
suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di
competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione  della  presente
disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli  utenti.  I
pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del  contratto
di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle
maggiori   entrate   derivanti   dall'applicazione   della   presente
disposizione"; 
   al comma 11, le parole: "della  Societa'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "delle societa'", le parole: "come modificata dall'articolo
1 del decreto legislativo 21 aprile 1999,  n.  116"  sono  sostituite
dalle seguenti: "e successive  modificazioni"  e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ", e  al  comma  15  dell'articolo  83  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; 
   al comma 12, le parole: "della  societa'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "delle societa'"; 
   dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
   "13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1003, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel
capitolo  7620  dello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui
al l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel
capitolo  7255  dello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sono  destinate,  per  l'esercizio
finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a  garantire  la
necessaria copertura finanziaria  alla  sovvenzione  dei  servizi  di
collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009,
all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e  all'adeguamento
alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo  di
euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario  2009,  il
fondo perequativo per le autorita' portuali e, per un importo di euro
6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  priorita'  per  il   sistema
informativo del demanio marittimo (SID). 
   13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per la necessaria
compensazione sui saldi  di  finanza  pubblica,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui
di stanziamento iscritti nel capitolo 7620 dello stato di  previsione
del medesimo Ministero e la somma di euro  14.510.000  a  valere  sui
residui di stanziamento iscritti nel capitolo  7255  dello  stato  di
previsione del medesimo Ministero". 
 
   All'articolo 20: 
   al comma 1, dopo le parole: "del 30 marzo 2007" sono  inserite  le
seguenti: ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio
2007,"; 
   al comma 3, le parole: "all'Istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale (INPS)" sono sostituite dalle seguenti: "all'INPS"; 
   al comma 4, primo periodo, le parole: "della presente legge"  sono
sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione  del  presente
decreto"; 
   al comma 5, le parole: "convertito nella legge 2 dicembre 2005, n.
248  sono"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  sono"  e  le
parole: "; d) e' aggiunto, infine il seguente  comma:  "6-bis:"  sono
sostituite dalle seguenti: ". 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  come  modificato
dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente: "6-bis."; 
   al comma 6, al primo periodo, le parole: "con decreto del Ministro
della Sanita' del 5 febbraio 1992," sono sostituite  dalle  seguenti:
"con decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio  1992,  pubblicato
nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  26
febbraio 1992,", dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  "Lo
schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle  in
attuazione del presente comma e' trasmesso alle Camere per il  parere
delle Commissioni competenti per materia" e, al secondo  periodo,  le
parole: "oneri aggiuntivi" sono sostituite dalle seguenti:  "nuovi  o
maggiori oneri". 
 
   L'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 21. - (Rilascio di concessioni in materia di giochi).  -  1.
Per garantire  la  tutela  di  preminenti  interessi  pubblici  nelle
attivita' di  raccolta  del  gioco,  qualora  attribuite  a  soggetti
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  la  gestione  di   queste
attivita' e' sempre affidata in concessione attribuita, nel  rispetto
dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad  una
pluralita' di soggetti scelti mediante procedure aperte,  competitive
e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare  altresi'  la
maggiore concorrenzialita', economicita' e capillarita'  distributiva
della raccolta delle lotterie nazionali ad  estrazione  istantanea  e
differita,  in  previsione  della  prossima  scadenza  della  vigente
concessione per l'esercizio di tale  forma  di  gioco,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato avvia le procedure  occorrenti  per  conseguire
tempestivamente l'aggiudicazione della  concessione,  relativa  anche
alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai piu' qualificati
operatori di gioco, nazionali e  comunitari,  individuati  in  numero
comunque non superiore a quattro e  muniti  di  idonei  requisiti  di
affidabilita' morale, tecnica ed economica. 
   2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio,  comprensivo
del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie
ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della  raccolta  e
valori medi di restituzione della raccolta in  vincite,  per  ciascun
concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento. 
   3.  La  selezione  concorrenziale   per   l'aggiudicazione   della
concessione e' basata sul criterio dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario e' attribuito
ai seguenti criteri: 
    a) rialzo delle offerte rispetto  ad  una  base  predefinita  che
assicuri, comunque, entrate  complessivamente  non  inferiori  a  500
milioni di euro nell'anno 2009 e a  300  milioni  di  euro  nell'anno
2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari; 
    b) offerta di  standard  qualitativi  che  garantiscano  la  piu'
completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilita'  e
non imitabilita' dei biglietti, nonche' di sicurezza del  sistema  di
pagamento delle vincite; 
    c) capillarita' della distribuzione attraverso una rete su  tutto
il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita  da
un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro  il
31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di  nullita',  di
clausole  contrattuali  che  determinino  restrizioni  alla  liberta'
contrattuale dei fornitori di beni o servizi. 
   4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per
non piu' di  una  volta,  hanno  la  durata  massima  di  nove  anni,
suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La
prosecuzione della concessione per il secondo periodo e'  subordinata
alla positiva valutazione  dell'andamento  della  gestione  da  parte
dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre
del quinto anno di concessione. 
   5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le  lotterie
ad  estrazione  istantanea  indette   in   costanza   della   vigente
concessione continuano ad essere  distribuite  dalla  rete  esclusiva
dell'attuale concessionario, che le gestisce, comunque non  oltre  il
31  gennaio  2012,  secondo  le  regole  vigenti,  a  condizione  che
quest'ultimo  sia  risultato   aggiudicatario   anche   della   nuova
concessione. 
   6.  La  gestione  e  l'esercizio  delle  lotterie   nazionali   ad
estrazione differita restano in  ogni  caso  riservati  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una societa' a
totale partecipazione pubblica. 
   7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e
dell'avvio a regime di sistemi  di  gioco  costituiti  dal  controllo
remoto del gioco attraverso videoterminali di  cui  all'articolo  12,
comma 1, lettera  l),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia  le  procedure
occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per  la
gestione telematica del gioco lecito prevista  dall'articolo  14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, prevedendo: 
    a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che
ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009  e  che  siano  stati
autorizzati all'installazione  dei  videoterminali,  con  conseguente
prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuita'; 
    b) l'affidamento della  concessione  ad  ulteriori  operatori  di
gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata  qualificazione  morale,
tecnica  ed  economica,  mediante   una   selezione   aperta   basata
sull'accertamento   dei   requisiti   definiti   dall'Amministrazione
concedente in coerenza con quelli gia' richiesti  e  posseduti  dagli
attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al
pari dei concessionari di  cui  alla  lettera  a),  sono  autorizzati
all'installazione dei videoterminali fino a un  massimo  del  14  per
cento del numero di nulla osta gia' posseduti per apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e a fronte del versamento  di  euro  15.000
per ciascun terminale; 
    c)  la  durata   delle   autorizzazioni   all'installazione   dei
videoterminali, previste  dall'articolo  12,  comma  1,  lettera  l),
numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  fino  al  termine
delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.  La
perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui  all'articolo
110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto  18
giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,  non  determina  la
decadenza dalle autorizzazioni acquisite. 
   8. All'articolo 12, comma 1,  lettera  l),  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, il numero 5) e' sostituito dal seguente: 
   "5) le modalita' con cui le autorizzazioni  all'installazione  dei
videoterminali di cui al  numero  4)  possono  essere  cedute  tra  i
soggetti affidataci della concessione e possono  essere  prestate  in
garanzia  per  operazioni  connesse  al  finanziamento   della   loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione". 
   9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,  il
comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
   "5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
di  contrasto   dell'illegalita'   e   dell'evasione   fiscale,   con
particolare  riferimento  al  settore  del  gioco   pubblico,   anche
attraverso  l'intensificazione  delle  attivita'  di  controllo   sul
territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la
formazione del  personale  dell'amministrazione  finanziaria  a  cura
della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni
degli  assetti   organizzativi   stabilite   dall'articolo   74   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  le
dotazioni organiche dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e  delle  agenzie  fiscali  possono  essere  rideterminate  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  diminuendo,  in
misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione  organica  del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  transita  prioritariamente  nei  ruoli
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e  nelle  agenzie
interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche  di  cui
al  primo  periodo  del  presente  comma,  anche  mediante  procedure
selettive. 
   5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma
5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le  predette
risorse sono utilizzate secondo le modalita'  previste  dall'articolo
1, comma 530, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  Il  personale
interessato dal transito di cui al comma  5  e'  destinatario  di  un
apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere  e  nei
limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di
cui al presente articolo". 
   10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente: 
   "p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre  2010,
che, nell'ambito del gioco del bingo, istituito  dal  regolamento  di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,  le
somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per  cento  a  monte
premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per  cento  a
compenso dell'affidatario  del  controllo  centralizzato  del  gioco,
prevedendo, inoltre, la possibilita' per il concessionario di versare
il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera  differita  e
fino a sessanta giorni dal ritiro delle  stesse,  ferma  restando  la
garanzia   della   copertura   fideiussoria   gia'    prestata    dal
concessionario, eventualmente integrata nel caso  in  cui  la  stessa
dovesse risultare incapiente". 
   11. Al fine di consentire la parita' di trattamento tra i soggetti
che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  nonche'  dal
presente  articolo,  qualora  il  nuovo   aggiudicatario   sia   gia'
concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in  proprieta'
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di  tutti  i  beni
materiali e immateriali  costituenti  la  rete  distributiva  fisica,
previsto dalle concessioni in  essere,  e'  differito  alla  scadenza
della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle  citate
procedure di selezione. 
   12. Relativamente al gioco istituito dal  regolamento  di  cui  al
decreto del, Ministro delle  finanze  31  gennaio  2000,  n.  29,  e'
possibile   adottare   ulteriori   formule   di   gioco    derivabili
dall'estrazione fino ad un massimo di  100  numeri,  dall'1  al  100,
ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di  gioco,  l'aliquota
del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle  cartelle
acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in  vincite  in
misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e
il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in
misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate. 
   13. Il termine di pagamento  dell'imposta  unica  sulle  scommesse
ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse  dei  cavalli
e'  stabilito,  per  l'anno  2009,  al  31  ottobre  con  riferimento
all'imposta  unica  dovuta  per  il  periodo  da   aprile   dell'anno
precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010,  al  30
aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento  all'imposta
unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente  a  marzo
dell'anno in  corso  e  per  quella  dovuta  da  aprile  a  settembre
dell'anno in corso". 
 
   All'articolo 22: 
   al comma 1: 
   alla lettera a), le parole: "entro  il  15  settembre  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 ottobre 2009"; 
   alla lettera b), le parole: "entro  il  15  settembre  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 ottobre  2009,  si  applicano
comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le norme  statali
di attuazione e di applicazione dello stesso, e  la  legge  5  maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre"; 
   al comma 2, le parole: "Conferenza Stato-regioni" sono  sostituite
dalle seguenti: "Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con intesa da stipulare,  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle
risorse del fondo  di  cui  al  presente  comma,  sono  definiti  gli
importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a
programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative
alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti"; 
   al comma  3,  al  primo  periodo,  le  parole:  "decreto-legge  16
novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
novembre 2001, n. 405 e  successive  modificazioni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni" e il quarto periodo e' sostituito  dal  seguente:  "In
sede di stipula del Patto per la salute e' determinata la  quota  che
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano  riversano  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale"; 
   dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
   "3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a),  primo  periodo,  del
decreto-legge   1°   ottobre   2007,   n.   159,   convertito,   con,
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  le  parole  da:
"tenendo conto" fino a: "spesa  complessiva"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con l'eccezione della quota di sforamento imputabile  alla
spesa per farmaci acquistati presso 
   aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e  da  queste
distribuiti  direttamente  ai  cittadini,  che  e'  posta  a   carico
unicamente delle  aziende  farmaceutiche  stesse  in  proporzione  ai
rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche""; 
   al comma 4: 
   all'alinea,  dopo  le  parole:  "di  tutelare"  sono  inserite  le
seguenti: ", ai sensi  dell'articolo  120  della  Costituzione,",  le
parole:  "decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
novembre  2001"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29  novembre  2001,  pubblicato
nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  dell'8
febbraio 2002," e dopo le parole: "Intesa Stato-regioni del 23  marzo
2005" sono  inserite  le  seguenti:  ",  pubblicata  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,"; 
   alla lettera a), le parole: "di cui all'articolo 180  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311," sono sostituite dalle  seguenti:  "di  cui
all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e
successive modificazioni,"; 
   alla lettera b), le parole:  "Ministero  per  i  rapporti  con  le
regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento per gli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e  la  parola:
"Consigli" e' sostituita dalla seguente: "Consiglio"; 
   alla lettera c), le parole: "l'anzidetto  Piano"  sono  sostituite
dalle seguenti: "il Piano triennale di rientro dai disavanzi  di  cui
alla lettera b)"  e  la  parola:  "precedente"  e'  sostituita  dalla
seguente: "medesima"; 
   al  comma  5,  le  parole:  "dell'Intesa"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "della citata Intesa"; 
   al comma 6, le parole da: "Conseguentemente" fino  alla  fine  del
comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Conseguentemente,  per  il
triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario  nazionale
cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo  79,  comma
1,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in
diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo  articolo
79, comma 1, del decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  133  del  2008,  le  parole  da:  ",
comprensivi" fino a: "15 febbraio 1995" sono soppresse"; 
   al  comma  8,  le  parole:  "dell'Intesa"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "della citata Intesa". 
 
   Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 22-bis. - (Compensazione di crediti e debiti delle regioni e
delle province autonome). - 1. Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'
autorizzato a effettuare, se necessario anche in piu' anni, a  carico
di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione  di  quelle
destinate al finanziamento  della  sanita',  le  compensazioni  degli
importi a  credito  e  a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma,  connesse  alle  modalita'  di  riscossione   della   tassa
automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno  2005.
Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella  di
riparto approvata dalla Conferenza dei  presidenti  delle  regioni  e
delle province autonome. Le  compensazioni  relative  alle  autonomie
speciali sono effettuate nel rispetto delle norme  statutarie  e  dei
relativi ordinamenti finanziari. 
   2. La procedura di cui al comma 1 e' applicata  nelle  more  della
definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei  proventi
derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica  spettante  a
ciascuna regione e  provincia  autonoma  in  base  alla  legislazione
vigente. 
   Art.  22-ter.  -  (Disposizioni   in   materia   di   accesso   al
pensionamento). - 1. In attuazione  della  sentenza  della  Corte  di
giustizia delle  Comunita'  europee  13  novembre  2008  nella  causa
C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "A  decorrere  dal  1°
gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico  di
sessanta anni di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il
requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni,  sono  incrementati  di  un   anno.   Tali   requisiti
anagrafici sono ulteriormente incrementati di un  anno,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2012, nonche' di un ulteriore anno  per  ogni  biennio
successivo, fino al raggiungimento dell'eta' di sessantacinque  anni.
Restano ferme la disciplina vigente  in  materia  di  decorrenza  del
trattamento  pensionistico  e  le  disposizioni  vigenti  relative  a
specifici  ordinamenti  che  prevedono  requisiti   anagrafici   piu'
elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo  2  del  decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente
comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti  di
eta' e di anzianita' contributiva previsti  dalla  normativa  vigente
prima della data di entrata in vigore della presente disposizione  ai
fini  del  diritto  all'accesso  al  trattamento   pensionistico   di
vecchiaia,  conseguono  il  diritto  alla  prestazione  pensionistica
secondo  la  predetta  normativa  e  possono  chiedere  all'ente   di
appartenenza la certificazione di tale diritto". 
   2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti di eta' anagrafica
per  l'accesso  al  sistema  pensionistico  italiano  sono   adeguati
all'incremento  della  speranza  di  vita   accertato   dall'Istituto
nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento  al
quinquennio precedente.  Con  regolamento  da  emanare  entro  il  31
dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su  proposta  del
Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' emanata la
normativa  tecnica  di  attuazione.  In  sede  di  prima  attuazione,
l'incremento dell'eta' pensionabile  riferito  al  primo  quinquennio
antecedente non puo' comunque superare  i  tre  mesi.  Lo  schema  di
regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e' trasmesso alle Camere per il parere delle  Commissioni  competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario. 
   3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1  confluiscono
nel Fondo strategico per il Paese  a  sostegno  dell'economia  reale,
istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  di  cui
all'articolo 18,  comma  1,  lettera  b-bis),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2,  e  successive  modificazioni,  per  interventi
dedicati a politiche sociali e familiari con  particolare  attenzione
alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo
e' incrementata di 120 milioni di euro  per  l'anno  2010  e  di  242
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011". 
 
   All'articolo 23: 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al 31 dicembre 2010"  e  le  parole:  "entro  il  30
giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  31  dicembre
2009"; 
    b) al comma 4, le parole: "al 30  giugno  2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al 30 settembre 2009""; 
   al comma 6, dopo le parole: "secondo e quarto periodo,  del"  sono
inserite le seguenti: "codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al"; 
   al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: "conformita' previsto
dall'articolo 2 del" sono inserite le seguenti: "regolamento  di  cui
al"; 
   al comma 14, primo periodo, dopo le parole: "193,  comma  2,  del"
sono inserite le seguenti: "codice della proprieta'  industriale,  di
cui al"; 
   dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
   "14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.
39, dopo il Comma 4-ter e' inserito il seguente: 
   "4-ter. 1. Nel caso in cui, al termine di scadenza,  il  programma
non risulti completato, in  ragione  delle  conseguenze  negative  di
ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del  2009
nella regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse
alla  definizione  dei  problemi  occupazionali,  il  Ministro  dello
sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito
il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine  di
esecuzione del programma per  le  imprese  con  unita'  locali  nella
regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010""; 
   al  comma  15,  le  parole:  "dell'Abruzzo,  di  cui  al   decreto
ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Aquila,  previste
dal regolamento di cui al decreto del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato"; 
   dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
   "15-bis. Al fine di agevolare la  ripresa  delle  attivita'  nelle
zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per
il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle  arti  dell'Aquila  e
del Conservatorio "Alfredo Casella" dell'Aquila e'  differito  al  30
aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli
organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi"; 
   al comma 20, le parole: "l'Agenzia Nazionale  per  la  Valutazione
dell'Universita' e della Ricerca"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca"; 
   dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti: 
   "21-bis.  Il  Fondo  per  gli   eventi   sportivi   di   rilevanza
internazionale, di cui all'articolo 1, comma  1291,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
   21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, si applica anche  alla  legge  finanziaria  per  l'anno
2010. 
   21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  le  parole:  "limitatamente  al  prossimo  esercizio
finanziario" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "limitatamente  agli
esercizi finanziari 2009 e 2010". 
   21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3,  del
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: "I termini di cui al presente comma si applicano ai
procedimenti avviati successivamente alla data di entrata  in  vigore
del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4". 
   21-sexies.  Il  termine  per  le  istanze  di  cui  al   comma   2
dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n.  342,  e'  riaperto
per i centottanta giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto per le rivendite gia'
istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in
possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purche',  entro  i
centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, siano intestate a  persone
fisiche. 
   21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuate le modalita' per la semplificazione delle  procedure
di  rilevazione  contabile  degli  aggi  e  dei   compensi   comunque
denominati spettanti ai soggetti che effettuano attivita' di cessione
di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative
e valori similari, nonche' di gestione del lotto, delle lotterie e di
servizi di incasso delle tasse  automobilistiche  e  delle  tasse  di
concessione governativa o attivita' analoghe e che si  avvalgono  dei
regimi contabili di cui all'articolo 18, comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni. 
   21-octies. All'articolo 6, numeri 1  e  5,  della  parte  I  della
tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole  da:  "1.
Apposita carta bollata" fino a: "dieci  marche  del  taglio  massimo"
sono sostituite dalle seguenti:  "1.  Contrassegni  emessi  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di'  emissione  non
successiva a quella riportata sulla  cambiale,  per  un  valore  pari
all'imposta dovuta". 
   21-novies. All'articolo 1, comma 1130,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, le parole: "1°  gennaio  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2011". 
   21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  luglio
2003, n. 170, e successive modificazioni,  le  parole:  ''anno  2009"
sono sostituite dalle seguenti: "anno 2010"". 
 
   All'articolo 24: 
   i commi da 1 a 72 sono soppressi; 
   al comma 75, primo periodo, le parole: "di cui  al  comma  74  del
presente  articolo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  al
medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92  del  2008,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  125  del  2008,  e
successive modificazioni"; 
   il comma 76 e' sostituito dal seguente: 
   "76.  Ai  fini  della  proroga  della  partecipazione  italiana  a
missioni internazionali e' autorizzata, a  decorrere  dal  1°  luglio
2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro"; 
   la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni in  materia
di Forze armate, Forze di polizia, proroga  di  missioni  di  pace  e
segreto di Stato". 
 
   All'articolo 25: 
   al comma 4, le parole: "55 milioni di euro per  l'anno  2009,  289
milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011"
sono sostituite dalle seguenti: "256 milioni di euro per l'anno 2009,
377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di  euro  per  l'anno
2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012"; 
   al comma 5, le parole: "78 milioni di euro per  l'anno  2009,  479
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "279  milioni  di  euro  per
l'anno 2009, 567 milioni"; 
   dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
   "5-bis.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  3,   comma   2,   del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2008, n.  201,  nonche'  i  soggetti  di  cui
all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti  previsti  per  le
scadenze relative ai mesi di  giugno,  luglio,  agosto  e  settembre,
entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna  maggiorazione  e  sanzione  e
senza interesse". 
   Nel titolo le parole: "e della partecipazione italiana a  missioni
internazionali" sono soppresse.