(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
             AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 135 
 
All'articolo 1, al comma 1, lettera  a),  capoverso  15,  le  parole:
"all'articolo 5," sono sostituite dalla seguente: "al". 
 
All'articolo 2: 
al comma 1, lettera c),  capoverso  6-bis,  lettera  a),  le  parole:
"fatturato di settore" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "fatturato
relativo ai proventi  da  mercato"  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "e, comunque, non superiore a euro 1.000.000"; 
al comma 2, dopo le parole: "n. 162, e" sono  inserite  le  seguenti:
"nel limite  del  numero  di  unita'  di  personale  compatibile  con
l'applicazione del trattamento giuridico ed economico  del  personale
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del  volo  nell'ambito  delle
suddette risorse,"; 
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
"2-bis. All'articolo 4-bis, comma  1,  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, le parole: "paragrafi 2, 4, 5  e  6"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "paragrafi 2, 4 e 5"". 
 
All'articolo 3: 
al comma 1, alinea, dopo la parola: "del" sono inserite le  seguenti:
"codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,   servizi   e
forniture, di cui al"; 
al comma 2, alinea, e ai commi 3 e 4,  dopo  la  parola:  "del"  sono
inserite le seguenti: "citato codice di cui al"; 
dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
"4-bis. All'articolo 70, comma 11, lettera  b),  primo  periodo,  del
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, le parole: "l'offerta", ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "il contratto""; 
nella rubrica, le parole: "n. 16" sono sostituite dalle seguenti: "n. 
163" e  le  parole:  "di  lavori"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"relativi a lavori". 
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: 
"Art. 3-bis. - (Attuazione della decisione  quadro  2001/500/GAI  del
Consiglio, del 26 giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009)  -  1.
Nelle more della piena attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI
del Consiglio, del 26 giugno  2001,  concernente  il  riciclaggio  di
denaro,  l'individuazione,  il  rintracciamento,  il  congelamento  o
sequestro e la confisca degli strumenti  e  dei  proventi  di  reato,
dall'anno  2009  e'  autorizzata  l'implementazione   del   programma
pluriennale di dotazione  infrastrutturale  di  cui  all'articolo  1,
comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
2.  Al  fine  di  garantire  la  piena  attuazione  della   normativa
comunitaria in materia di  monitoraggio  del  traffico  navale  e  di
informazione, nelle more dell'organico  recepimento  della  direttiva
2009/17/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonche' allo  scopo
di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia  di
controllo   e   vigilanza   sull'attivita'   di   pesca    attraverso
l'accrescimento, sul piano operativo,  della  capacita'  dell'attuale
dispositivo di vigilanza  e  controllo  a  mare,  dall'anno  2009  e'
autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per l'implementazione
degli interventi di cui all'articolo 2,  comma  99,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
3. Per l'attuazione  dei  commi  1  e  2  del  presente  articolo  e'
istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
da ripartire in misura pari  al  50  per  cento  per  ciascuna  delle
finalita'  di  cui  ai  medesimi  commi,  cui   affluiscono,   previo
versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  le  complessive
risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data
del 1° ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 884, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  nonche'  le
risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data
del 1° ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa,  che  si
intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono  nulli  gli
eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni  di  cui  al
presente comma. 
4. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
Art. 3-ter. - (Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia  di
concessioni  autostradali  -  Societa'  miste  ANAS-regioni)   -   1.
All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289  e'
sostituito dal seguente: 
"289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali,  di
esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti  nel  territorio
di competenza di una singola regione e previste  dagli  strumenti  di
programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente
e aggiudicatore possono essere trasferiti con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti  ad  un  soggetto  di  diritto
pubblico appositamente costituito in forma societaria  e  partecipata
dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da  soggetto  da  esse
interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati
poteri e funzioni". 
2. Sono fatti salvi i poteri e  le  funzioni  conferiti  ai  soggetti
pubblici gia' costituiti alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo  1,  comma
979,  della  legge  27,  dicembre  2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, e dell'articolo 2, commi 289 e  290,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente prima della data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. , 
Art.   3-quater.   -   (Commercializzazione    di    elettrodomestici
appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto  alla  classe
A, nonche' di motori  elettrici  appartenenti  alla  classe  3  anche
all'interno di apparati) - 1. A decorrere dal  1°  gennaio  2011,  le
lampadine  ad  incandescenza  e  le  specifiche   progettuali   degli
elettrodomestici immessi sul mercato  italiano  devono  rispettare  i
requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione
europea, recanti modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio  2005,  relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per  la
progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. 
2. A decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  i  motori  elettrici,  anche
all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi  sul  mercato
italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei  pertinenti
regolamenti  della  Commissione   europea,   recanti   modalita'   di
applicazione della citata direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 luglio 2005. 
3. All'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
il terzo periodo e' soppresso. 
4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma  163
e' abrogato. 
Art. 3-quinquies. - (Disposizioni per garantire la trasparenza  e  la
libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi
connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015)  -  1.  Il  prefetto
della provincia di Milano, quale prefetto del capoluogo della regione
Lombardia, assicura il coordinamento e l'unita' di indirizzo di tutte
le attivita' finalizzate alla prevenzione delle  infiltrazioni  della
criminalita' organizzata nell'affidamento e esecuzione  di  contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonche' nelle
erogazioni e  concessioni  di  provvidenze  pubbliche  connessi  alla
realizzazione del grande evento Expo Milano 2015. 
2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle  attivita'  di
cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta  sorveglianza
delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  opera  a
immediato, diretto supporto del prefetto di  Milano,  attraverso  una
sezione specializzata istituita presso la prefettura che  costituisce
una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti  e  che
non puo' configurarsi quale articolazione  organizzativa  di  livello
dirigenziale, ne' quale ufficio di carattere  stabile  e  permanente.
Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri
della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definite  le  funzioni,  la
composizione, le risorse  umane  e  le  dotazioni  strumentali  della
sezione  specializzata  da  individuare  comunque  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
3. Presso il Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno e' istituito, con il decreto  di  cui  al  comma  2,  il
gruppo interforze  centrale  per  l'Expo  Milano  2015  (GICEX),  che
costituisce una forma di  raccordo  operativo  tra  gli  uffici  gia'
esistenti  e  che   non   puo'   configurarsi   quale   articolazione
organizzativa di livello dirigenziale, ne' quale ufficio di carattere
stabile  e  permanente.  Con  il  medesimo   decreto,sono   definite,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del
gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata  di
cui al comma 2. 
4. I controlli antimafia sui  contratti  pubblici  e  sui  successivi
subappalti  e  subcontratti  aventi  ad  oggetto  lavori,  servizi  e
forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guida
indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza  delle
grandi opere, anche in deroga a quanto previsto  dal  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti  pubblici  e
nei successivi subappalti e subcontratti aventi  ad  oggetto  lavori,
servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni  di  provvidenze
pubbliche,  e'  prevista  la  tracciabilita'  dei   relativi   flussi
finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  dei   Ministri   dell'interno,   della   giustizia,   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,   dello   sviluppo   economico   e
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita' attuative del presente  comma  ed
e' prevista la costituzione,  presso  la  prefettura  di  Milano,  di
elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a  rischio
di inquinamento mafioso, ai quali possono  rivolgersi  gli  esecutori
dei lavori oggetto del presente articolo.  Il  Governo  presenta  una
relazione annuale alle Camere concernente l'applicazione del presente
comma. 
6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica". 
 
All'articolo 4: 
al comma 1: alla lettera a), la  parola:  "soppresse"  e'  sostituita
dalla seguente: "abrogate"; alla lettera c), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: ", nel rispetto di quanto previsto  dal  medesimo
articolo 8"; alla lettera e), la  parola:  "registro"  e'  sostituita
dalle seguenti: "Registro nazionale delle emissioni e delle quote  di
emissione" e la parola: "contenute"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"indicate"; 
al comma 2, le parole: "la gestione per  le"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il supporto nella gestione delle"; 
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
"3-bis. Lo schema di decreto di cui al  comma  3  e'  trasmesso  alla
Camera dei deputati e  al  Senato  della  Repubblica  ai  fini  della
espressione  del  parere  da  parte  delle   competenti   Commissioni
parlamentari,  da  rendere  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'  essere  comunque
emanato"; 
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
"5-bis. All'articolo 30, comma 11,  terzo  periodo,  della  legge  23
luglio 2009, n.  99,  le  parole:  "e  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20" sono sostituite  dalle  seguenti:
", nonche', con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"". 
Dopo l'articolo 4, e' inserito, il seguente: 
"Art. 4-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.
182, recante attuazione  della  direttiva  2000/59/CE  relativa  agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed  i
residui del  carico  -  Adeguamento  alla  sentenza  della  Corte  di
giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07)  -  1.
All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  182,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima,
le prescrizioni di cui al comma 1  sono  adottate,  d'intesa  con  la
regione competente, con ordinanza che costituisce piano di  raccolta,
ed integrate a cura della regione,  per  gli  aspetti  relativi  alla
gestione, con il piano regionale  di  gestione  dei  rifiuti  di  cui
all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  A
tale  fine,  la  regione  cura   altresi'   le   procedure   relative
all'affidamento del servizio di gestione dei  rifiuti,  d'intesa  con
l'Autorita' marittima per i fini di interesse  di  quest'ultima.  Nei
porti di cui al presente comma, spetta alla regione  provvedere  alla
predisposizione dello studio di cui al comma 2  dell'articolo  5  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
settembre 1997, n. 357,  nonche'  alla  acquisizione  di  ogni  altra
valutazione  di  compatibilita'  ambientale  inerente  al  piano   di
raccolta. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"". 
 
All'articolo 5, al comma 1, primo periodo, dopo le parole:  "articolo
3 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al". 
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
"Art. 5-bis. - (Attuazione della direttiva 2004/35/CE - Procedura  di
infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE) - I. Ai fini di
un  ulteriore  adeguamento  a  quanto  previsto   dal   punto   1.2.3
dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 21 aprile 2004, al decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 311, al comma 2, le parole da: "al  ripristino"  fino
alla fine del comma sono sostituite  dalle  seguenti:  "all'effettivo
ripristino a sue spese della precedente situazione  e,  in  mancanza,
all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di
cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004, secondo le modalita' prescritte dall'Allegato  II
alla medesima direttiva, da effettuare entro il  termine  congruo  di
cui  all'articolo  314,  comma  2,  del  presente   decreto.   Quando
l'effettivo  ripristino  o  l'adozione  di  misure   di   riparazione
complementare o compensativa risultino in tutto o  in  parte  omessi,
impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'articolo 2058  del
codice civile o  comunque  attuati  in  modo  incompleto  o  difforme
rispetto a quelli prescritti, il danneggiante  e'  obbligato  in  via
sostitutiva  al  risarcimento  per   equivalente   patrimoniale   nei
confronti dello Stato,  determinato  conformemente  al  comma  3  del
presente articolo, per finanziare gli interventi di cui  all'articolo
317, comma 5"; 
b) all'articolo 311, comma 3, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  definiti,  in
conformita' a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato  II  alla
direttiva 2004/35/CE, i criteri di  determinazione  del  risarcimento
per equivalente e dell'eccessiva onerosita', avendo riguardo anche al
valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti
e ai parametri utilizzati in casi simili o materie  analoghe  per  la
liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in
sentenze passate in  giudicato  pronunciate  in  ambito  nazionale  e
comunitario. Nei casi di  concorso  nello  stesso  evento  di  danno,
ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita' personale. 
Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi
nei limiti del loro effettivo arricchimento.  Il  presente  comma  si
applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2."; 
c) all'articolo 303, al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: "i criteri  di  determinazione  dell'obbligazione
risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3,  si  applicano
anche alle domande di risarcimento proposte o da  proporre  ai  sensi
dell'articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349, in  luogo  delle
previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi  del
titolo IX del libro  IV  del  codice  civile  o  ai  sensi  di  altre
disposizioni  non  aventi  natura  speciale,  con  esclusione   delle
pronunce passate in giudicato; ai predetti  giudizi  trova,  inoltre,
applicazione la previsione dell'articolo 315 del presente decreto;"; 
d) all'articolo 317, al comma 5, alinea, le parole da: "sono versate"
fino a: "della spesa" sono sostituite dalle seguenti: "affluiscono al
fondo di cui all'orticolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle seguenti finalita'"; 
e) all'articolo 317, il comma 6 e' abrogato. 
2. All'articolo  2  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,
il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
"7. I  soli  proventi  di  spettanza  dello  Stato,  derivanti  dalle
transazioni di cui al presente  articolo,  introitati  a  titolo  di'
risarcimento del  danno  ambientale,  affluiscono  al  fondo  di  cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33"". 
 
All'articolo 7, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
"2-bis. Al fine  di  dare  corretta  esecuzione  all'obbligo  di  cui
all'articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  23  aprile  2009,  sulla  promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto  definito
dall'articolo 2, lettera l), della medesima direttiva,  al  comma  19
dell'articolo 27 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  le  parole:
"dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2012"". 
 
All'articolo 8, nella rubrica,  le  parole:  "Procedure  d'infrazione
n.2006/114" sono sostituite dalle seguenti:  "Procedure  d'infrazione
n. 2006/2114". 
 
Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente: 
"Art.  8-bis.  -  (Destinazione  di  risorse  al   Centro   nazionale
trapianti) - 1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, e nell'ambito del  decreto  del  Ministro  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, secondo quanto previsto dal predetto articolo  22,  comma
2, dopo il secondo periodo e' aggiunto il  seguente:  "A  valere  sul
fondo di cui al presente comma un importo, in misura non inferiore  a
2 milioni di euro annui, e' destinato al Centro nazionale  trapianti,
al fine dell'attuazione delle  disposizioni  in  materia  di  cellule
riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n.  191,
nonche' in materia di qualita'  e  di  sicurezza  per  la  donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione,
lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani,  di  cui
alle direttive 2006/ 17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, e
2006/86/CE della Commissione,  del  24  ottobre  2006,  in  corso  di
recepimento"". 
 
All'articolo 11, al comma 1, alinea, la parola: "dal"  e'  sostituita
dalla seguente: "del". 
 
All'articolo 12, al comma  1,  capoverso  141-bis,  dopo  le  parole:
"nella lista di cui al"  sono  inserite  le  seguenti:  "decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del". 
 
All'articolo 13, al comma 4, lettera b), alle parole: "1-bis) cedere"
e' premesso il segno: """. 
 
L'articolo 14 e' soppresso. 
 
All'articolo 15: 
al comma 1: 
alla lettera a), dopo le parole: "distribuzione di energia elettrica"
sono inserite le seguenti: ", le disposizioni della  legge  2  aprile
1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali"; 
dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
"a-bis)  al  comma  1,  quarto  periodo,  dopo   le   parole:   "sono
determinati" sono inserite le  seguenti:  ",  entro  il  31  dicembre
2012,""; 
alla lettera b), capoverso 2, lettera b), le parole:  "l'attribuzione
dei   compiti   operativi"   sono    sostituite    dalle    seguenti:
"l'attribuzione di specifici compiti operativi"; 
alla lettera c), capoverso 4-bis, le parole da: "L'Autorita'" fino a: 
"propria delibera," sono sostituite dalle seguenti: "I regolamenti di
cui al comma 10 definiscono"; 
alla lettera d), capoverso 8, lettera a), e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  ".  Esse  cessano  alla  scadenza  prevista   dal
contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre  2011  le
amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso
le modalita' di cui  alla  lettera  b)  del  comma  2";  al  medesimo
capoverso, lettera d), le parole da: "ad una quota non  superiore  al
30 per cento entro il 31 dicembre 2012" fino alla fine della  lettera
sono sostituite dalle seguenti: "ad una quota non superiore al 40 per
cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per  cento  entro
il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino,  gli
affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessita' di  apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del  30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015"; 
alla lettera d),  capoverso  9,  secondo  periodo,  dopo  la  parola:
"regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "e al socio selezionato ai
sensi della lettera b) del comma 2" e l'ultimo periodo e'  sostituito
dal seguente: "I soggetti  affidatari  diretti  di  servizi  pubblici
locali possono comunque concorrere su tutto il  territorio  nazionale
alla prima gara  successiva  alla  cessazione  del  servizio,  svolta
mediante  procedura  competitiva  ad  evidenza  pubblica,  avente  ad
oggetto i servizi da essi forniti."; 
alla lettera e), le parole: "primo  periodo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nell' alinea"; 
alla lettera g), la parola: "soppressa" e' sostituita dalla seguente: 
"abrogata"; 
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
"1-bis. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  23-bis,  comma  8,
lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal
comma l del presente articolo, nelle regioni  a  statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi,  nel
rispetto delle attribuzioni previste  dagli  statuti  delle  predette
regioni e province autonome e dalle relative norme di  attuazione,  i
contratti di servizio in materia  di  trasporto  pubblico  locale  su
gomma di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  in
atto alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto. 
1-ter. Tutte le forme di  affidamento  della  gestione  del  servizio
idrico integrato di cui all'articolo 23-bis del citato  decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  133
del 2008, devono avvenire nel  rispetto  dei  principi  di  autonomia
gestionale del soggetto gestore e di piena  ed  esclusiva  proprieta'
pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta  esclusivamente
alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualita'  e
prezzo del servizio, in conformita' a  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  garantendo  il  diritto  alla
universalita' ed accessibilita' del servizio"; 
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
"2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo  periodo,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi"
sono sostituite dalle seguenti: ''due anni". 
2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del  decreto  legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2010". 
2-quater.  All'articolo  8-sexies,  comma  2,  terzo   periodo,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   208,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2009,  n.  13,  la  parola:
"centoventi" e' sostituita dalla seguente: "duecentodieci"". 
 
All'articolo 16, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
"8-bis.  Al  fine  di  consentire  una  maggiore  competitivita'  dei
prodotti agro-alimentari italiani e sostenere il made in Italy,  dopo
il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre  2004,
n. 297, sono inseriti i seguenti: 
"2-bis. Non si realizza la  fattispecie  sanzionabile  ai  sensi  del
comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di  controllo
sia stato autorizzato alla  smarchiatura  ai  sensi  del  regolamento
emanato, previa approvazione del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero,  in  mancanza
del provvedimento di  riconoscimento  del  Consorzio,  dal  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e   non   abbia
usufruito, per il prodotto smarchiato, di  contributi  pubblici.  Con
apposito decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali sono  individuate  le  condizioni  e  le  modalita'  legate
all'attivita' di smarchiatura. 
2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del  prodotto  deve  essere
comunicata dal soggetto interessato all'organismo di controllo e  non
esonera dagli obblighi  pecuniari  nei  confronti  del  Consorzio  di
tutela e della struttura di controllo"". 
 
All'articolo  17,  al  comma  2,  dopo  le   parole:   "incarico   di
coordinatore e rilevatore," sono inserite  le  seguenti:  "anche  con
contratti di collaborazione coordinata e  continuativa  con  scadenza
entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle  operazioni
censuarie,". 
 
Dopo l'articolo 17, e' inserito il seguente: 
"Art. 17-bis. - (Disposizioni in materia di fascicolo aziendale delle
imprese di pesca) - 1. Per dare esecuzione  agli  obblighi  derivanti
dagli articoli  71  e  83  del  regolamento  (CE)  n.  1198/2006  del
Consiglio, del 27 luglio 2006,  relativo  al  Fondo  europeo  per  la
pesca, e non incorrere nelle procedure di  infrazione  comunitarie  e
nelle rettifiche finanziarie di  cui  all'articolo  97  del  medesimo
regolamento,  il  fascicolo  aziendale  di  cui  all'articolo  9  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
dicembre 1999, n. 503, relativo a  ciascuna  impresa  di  pesca  deve
contenere anche i dati  relativi  agli  impianti,  alle  quote,  alle
quantita' di pescato, alle dotazioni strutturali,  agli  equipaggi  e
agli esiti dei controlli, delle ispezioni e dei pagamenti  effettuati
nei confronti di ciascuna impresa o beneficiario,  sulla  base  delle
disposizioni impartite dall'autorita' di audit  di  cui  all'articolo
58, paragrafo  1,  lettera  c),  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
1198/2006". 
 
All'articolo  18,  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "la   produzione
conseguita," sono inserite  le  seguenti:  "le  trattenute  e"  e  le
parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2". 
 
All'articolo 19, al comma 2, dopo le parole: "legge 3 agosto 2009, n. 
102"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  per  essere  destinate  alle
finalita' di  cui  al  predetto  articolo  13-bis,  comma  8,  previo
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato". 
 
Dopo l'articolo 19, sono inseriti i seguenti: 
"Art.  19-bis.  -  (Perseguimento  degli  obiettivi  del   patto   di
stabilita' e  crescita  e  coordinamento  informativo,  statistico  e
informatico dei dati  concernenti  i  bilanci  delle  amministrazioni
regionali e locali) - 1. Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica  determinati  con  l'adesione  al
patto di stabilita'  e  crescita,  per  assicurare  il  coordinamento
informativo, statistico e informatico dei  dati  dell'amministrazione
statale, regionale e locale di cui all'articolo 117,  secondo  comma,
lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca  dati
per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo  fiscale  di  cui
all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, entro trenta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, i dati relativi agli accertamenti e  agli  impegni,
nonche' agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti  degli
esercizi  2006,  2007  e  2008,  articolati  secondo  lo  schema   di
classificazione di cui all'Allegato I al presente decreto. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i  predetti
dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e  2011  entro  il  30  giugno
dell'anno successivo a quello di  riferimento,  secondo  il  medesimo
schema di classificazione. 
2. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino  a  tutto  l'anno  2011  le
certificazioni concernenti  il  rendiconto  al  bilancio  degli  enti
locali recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo  delle  spese
per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi, previste dal decreto
del Ministero dell'interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31  agosto  2009,
recante le modalita'  relative  alle  certificazioni  concernenti  il
rendiconto al bilancio 2008 delle  amministrazioni  provinciali,  dei
comuni o unioni di comuni e delle comunita' montane, e dai successivi
decreti. I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi  dal
Ministero dell'interno alla Commissione  tecnica  paritetica  di  cui
all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
3. All'articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009,
n. 42, le parole: "Contestualmente all'adozione del primo  schema  di
decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato  a
tale schema" sono sostituite dalle seguenti:  "Il  Governo  trasmette
alle Camere, entro il 30 giugno 2010". 
Art. 19-ter. - (Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di
liberalizzazione delle rotte marittime) -  1.  Al  fine  di  adeguare
l'ordinamento  nazionale  ai  principi  comunitari  in   materia   di
cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle  relative  rotte,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto e' trasferito a titolo gratuito, da Tirrenia  di
navigazione S.p.a., il cento per cento del capitale sociale della: 
a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla regione Campania; 
b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regione Sardegna; 
c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla regione Toscana. 
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto sono posti in  essere  gli  atti  di
perfezionamento del trasferimento delle societa' di cui alle  lettere
a), b) e c) del comma 1. 
3. Entro i novanta giorni  successivi  al  completamento  degli  atti
relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2, la regione  Campania
cede, per il tramite della societa' Caremar, alla  regione  Lazio,  a
titolo gratuito, il ramo d'azienda di tale  societa'  costituito  dal
complesso delle attivita', passivita' e risorse umane utilizzate  per
l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino. 
4. Le societa' di  cui  al  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  sono
trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si  trovano  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, con le attivita' e passivita' connesse. 
5. I trasferimenti di  cui  ai  commi  1,  2  e  3,  sotto  l'aspetto
contabile, non determinano sui bilanci rispettivamente della societa'
Tirrenia  di  navigazione  e  della  societa'  Caremar  riflessi   di
carattere economico ma solo patrimoniale. 
6. Al fine di assicurare le condizioni per la migliore valorizzazione
delle  societa'  esercenti  i  servizi   di   collegamento   ritenuti
essenziali per le finalita' di cui  all'articolo  8  della  legge  20
dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della  legge  19  maggio
1975, n. 169, nelle more della completa liberalizzazione del  settore
del cabotaggio marittimo attraverso il completamento del processo  di
privatizzazione  entro  il  30   settembre   2010,   le   convenzioni
attualmente in vigore sono prorogate fino  a  tale  data  nei  limiti
degli stanziamenti pro quota di cui ai commi da 16 a 18. 
7. A decorrere dal 1° gennaio  2010,  le  funzioni  e  i  compiti  di
programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio
marittimo di servizio pubblico che si  svolgono  all'interno  di  una
regione sono esercitati  dalla  stessa  regione.  Per  le  regioni  a
statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene
nel rispetto dei relativi statuti. Per le regioni di cui ai commi  1,
lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei servizi  di  cabotaggio  e'
regolata da contratti  di  servizio  secondo  quanto  previsto  dagli
articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  e
successive modificazioni, in quanto applicabili al settore. 
8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la  Siremar-Sicilia  Regionale
Marittima S.p.a., nonche'  la  Caremar-Campania  Regionale  Marittima
S.p.a.,  la  Saremar-Sardegna  Regionale  Marittima   S.p.a.   e   la
Toremar-Toscana Regionale  Marittima  S.p.a.  sono  privatizzate,  in
conformita' alle disposizioni  nazionali  e  comunitarie  vigenti  in
materia, attraverso procedure di gara  aperte,  non  discriminatorie,
atte a determinare un prezzo di mercato, le quali, relativamente alle
privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio, Sardegna  e
Toscana, possono riguardare sia l'affidamento dei  servizi  marittimi
sia l'apertura del capitale ad un socio privato. 
9. Ai fini di cui al comma 8: 
a) entro il 31 dicembre 2009: 
1) e' pubblicato il bando di gara per la privatizzazione di  Tirrenia
di navigazione S.p.a., nonche', per effetto dei trasferimenti di  cui
ai commi da 1 a 7, della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.; 
2) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
della normativa vigente, uno schema di nuova  convenzione  di  durata
non superiore a otto anni con  la  Tirrenia  di  navigazione  S.p.a.,
costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1); 
3) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Regione siciliana, ai sensi della normativa vigente,  uno  schema  di
nuova convenzione di durata  non  superiore  a  dodici  anni  con  la
Siremar-Sicilia Regionale Marittima  S.p.a.,  costituente  uno  degli
atti della gara di cui al numero 1); 
4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana i bandi  di  gara
per  la   privatizzazione,   rispettivamente,   di   Saremar-Sardegna
Regionale Marittima S.p.a. e di Toremar-Toscana  Regionale  Marittima
S.p.a.; 
5) sono  approvati  dalle  regioni  Sardegna  e  Toscana,  secondo  i
rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento  del  servizio
universale e della continuita' territoriale con le isole, gli  schemi
di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le
societa', rispettivamente, Saremar e  Toremar,  costituenti  altresi'
atti delle gare di cui al numero 4); 
b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione  di  quanto  disposto
dal comma 3: 
1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i bandi di gara per
la privatizzazione, rispettivamente,  di  Caremar-Campania  Regionale
Marittima S.p.a. e della societa' della regione Lazio derivante dalla
cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3; 
2)  sono  approvati  dalle  regioni  Campania  e  Lazio,  secondo   i
rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento  del  servizio
universale e della continuita' territoriale con le isole, gli  schemi
di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le
societa', rispettivamente,  Caremar  e  quella  della  regione  Lazio
derivante dalla cessione del  ramo  d'azienda  di  cui  al  comma  3,
costituenti altresi' atti delle gare di cui al numero 1). 
10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma  9  sono
stipulati all'atto del completamento delle procedure di gara  di  cui
al medesimo comma 9. 
11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate sulla base  dei
criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei limiti  degli  stanziamenti
di cui ai commi da 16 a 18,  determinano  le  linee  da  servire,  le
procedure e i tempi di  liquidazione  del  rimborso  degli  oneri  di
servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a
ridurre  i  costi  del  servizio  per  l'utenza,  nonche'  forme   di
flessibilita'  tariffaria  non  distorsive   della   concorrenza.   I
contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati  nel  rispetto
del  mantenimento  del  servizio  universale  e   della   continuita'
territoriale con le isole. 
12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma  9
prevedono la presenza nel collegio sindacale delle  singole  societa'
esercenti i servizi oggetto di convenzione o contratto di servizio di
due rappresentanti designati, rispettivamente,  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e  delle
finanze. Per le societa' Siremar S.p.a.  e  Tirrenia  di  navigazione
S.p.a. il rappresentante  designato  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze assume le funzioni di presidente. 
13. Per la privatizzazione dell'intero  capitale  della  Tirrenia  di
navigazione S.p.a., che, a seguito dei trasferimenti di cui ai  commi
da 1 a 7, comporta altresi' la cessione dell'intero capitale  sociale
della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.,  si  applicano,  in
quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1  a  7,  nonche'
dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  13  marzo  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009. 
14. Qualora, ai fini delle procedure di  privatizzazione  di  cui  ai
commi da 8 a 15, si renda necessario l'esercizio dei  poteri  di  cui
all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il  termine  per
il  relativo  esercizio  e'   di   trenta   giorni   dall'avvio   del
procedimento. 
15. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
e successive modificazioni, il secondo periodo e' soppresso. 
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei ,servizi erogati
sulla base delle convenzioni attualmente in  vigore  e  prorogate  ai
sensi del comma 6, nonche' delle nuove convenzioni e dei contratti di
servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite  di  complessivi  euro
184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010  e  per
ciascuno degli anni  della  durata  delle  nuove  convenzioni  e  dei
singoli contratti di servizio, come segue: 
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; 
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895; 
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a.  -  regione  Sardegna:
euro 13.686.441; 
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro
13.005.441; 
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a.  -  regione  Campania:
euro 29.869.832. 
17.  Successivamente  alla  cessione  alla  regione  Lazio  del  ramo
d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago  pontino,
ai sensi del comma 3, le risorse di cui al comma 16, lettera e), sono
cosi' ripartite: ramo Campania: euro  19.839.226;  ramo  Lazio:  euro
10.030.606. 
18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura degli oneri di
servizio pubblico sui contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15
e' incrementato, senza maggiori oneri per lo Stato, per la durata dei
contratti medesimi in misura parametrata al maggiore onere  derivante
dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19  novembre
1997, n. 422,  nonche'  dell'articolo  9,  comma  4,  della  legge  7
dicembre 1999, n. 472. 
19. Nell'ambito delle risorse iscritte in conto residui,  non  ancora
impegnate alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, relative all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 1046, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
l'importo di 7 milioni di  euro,  per  l'anno  2009,  e'  finalizzato
all'ammodernamento e all'adeguamento  alle  norme  internazionali  in
materia di sicurezza marittima della flotta del gruppo Tirrenia. 
20.  Previa  richiesta  delle  regioni  interessate  al  processo  di
privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il CIPE, su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzo
delle risorse del Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  relative  ai
programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE
n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
137 del 16 giugno 2009, per fare fronte a specifiche  criticita'  nel
settore del cabotaggio marittimo. 
21. Al fine di garantire la continuita' territoriale con le isole e a
fronte degli obblighi di servizio  pubblico  sono  riconosciuti  alle
societa' oggetto del processo di privatizzazione di cui ai commi da 8
a 15 il mantenimento degli accosti  gia'  assegnati  e  la  priorita'
nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle  procedure  di
competenza delle  Autorita'  portuali  e  marittime  e  dei  principi
sanciti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' dal codice  della
navigazione. 
22. All'articolo 7-sexies, comma 3,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Nel  limite
massimo complessivo di spesa di 15 milioni di  euro  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 2, comma  36,  della  legge  22  dicembre
2008,  n.  203,  e  successive  modificazioni,  ai  dipendenti  delle
societa' del Gruppo Tirrenia, delle societa' da queste derivanti e di
quelle che  dalle  stesse  acquistano  o  affittano  aziende  o  rami
d'azienda, il Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
puo' concedere per dodici mesi l'intero trattamento  di  integrazione
salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge,
con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il  nucleo
familiare ove spettanti". 
23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a 184.942.251 euro  a
decorrere dal 2010, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti
di bilancio allo scopo finalizzati, pari a  181.370.249  euro  annui,
quanto a 3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a  valere
sulle risorse disponibili sulla contabilita'  speciale  istituita  ai
sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, che sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,
per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, e quanto a 22.002 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e
a 3.572.002 euro a decorrere  dall'anno  2012  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle  disposizioni
di cui ai  commi  da  1  a  22  e'  subordinata  all'emanazione,  ove
occorrente, di apposite norme di attuazione. 
25.  L'articolo  57  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
nonche' l'articolo 1, comma 999, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono abrogati. 
26. Il primo e il secondo periodo del comma l  dell'articolo  26  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono soppressi. 
27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle risorse iscritte per
l'anno  2009  sul  Fondo  per  interventi  strutturali  di   politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del  citato  decreto-legge
n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  307
del 2004, e' versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,.  per
essere trasferita nell'anno 2010 alla contabilita' speciale istituita
ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009,  n.  102.  E'  altresi'  trasferito  alla  citata  contabilita'
speciale di cui al periodo precedente,  con  le  medesime  modalita',
l'importo di 1,5 milioni di  euro  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n.  33,  intendendosi   corrispondentemente   ridotta   la   predetta
autorizzazione di spesa. 
Art. 19-quater. - (Modifiche all'articolo 47 della legge 29  dicembre
1990, n. 428. Causa C-561/07 - Procedura d'infrazione 2005/2433) - 1. 
Al fine di dare attuazione alla sentenza  di  condanna  emessa  dalla
Corte di giustizia delle Comunita' europee 1'1 I  giugno  2009  nella
causa C-561/07, all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
"4-bis. Nel caso in cui sia  stato  raggiunto  un  accordo  circa  il
mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo  2112  del
codice civile trova applicazione nei termini  e  con  le  limitazioni
previste dall'accordo  medesimo  qualora  il  trasferimento  riguardi
aziende: 
a) delle quali sia stato accertato lo stato di  crisi  aziendale,  ai
sensi dell'articolo 2, quinto  comma,  lettera  c),  della  legge  12
agosto 1977, n. 675; 
b) per le quali sia stata disposta  l'amministrazione  straordinaria,
ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  in  caso  di
continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'"; 
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole:  "aziende  o  unita'
produttive delle quali il CIPI abbia  accertato  lo  stato  di  crisi
aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma,  lettera  c),  della
legge 12 agosto 1977, n. 675, o"". 
 
All'articolo 20, comma 1, capoverso 4-bis, le parole: "della presente
legge"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del   presente   decreto
legislativo". 
 
Dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti: 
"Art. 20-bis. - (Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di
tutela  della  vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui alla direttiva  2002/58/CE)  -  1.  Al  fine  di
superare a regime la disciplina introdotta  dall'articolo  44,  comma
1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,  al  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
a) al comma 3 dell'articolo 130 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "nonche' ai sensi di quanto  previsto  dal  comma  3-bis  del
presente articolo"; 
b) dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono inseriti i seguenti: 
"3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento
dei dati di cui all'articolo 129, comma  1,  mediante  l'impiego  del
telefono per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), 
e' consentito nei 
confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con 
modalita' 
semplificate e anche in via telematica, mediante  l'iscrizione  della
numerazione della quale e' intestatario in un registro pubblico delle
opposizioni. 
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito con decreto del
Presidente della Repubblica da adottare ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato  e
delle  Commissioni  parlamentari  competenti  in  materia,   che   si
pronunciano entro trenta  giorni  dalla  richiesta,  nonche',  per  i
relativi profili di  competenza,  il  parere  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle  comunicazioni,  che  si  esprime  entro  il  medesimo
termine, secondo i seguenti criteri e principi generali: 
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad  un
ente o  organismo  pubblico  titolare  di  competenze  inerenti  alla
materia; 
b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e  alla
gestione del registro vi provveda con le risorse umane e  strumentali
di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a  terzi,
che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e  organizzativi,
mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si  avvalgono  del
registro per effettuare le  comunicazioni  corrispondono  tariffe  di
accesso  basate  sugli  effettivi  costi  di   funzionamento   e   di
manutenzione. Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio
provvedimento, determina tali tariffe; 
c) previsione che le modalita' tecniche di funzionamento del registro
consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione
della quale e' intestatario secondo modalita' semplificate  ed  anche
in via telematica o telefonica; 
d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento e di accesso  al
registro mediante interrogazioni  selettive  che  non  consentano  il
trasferimento dei dati presenti nel registro  stesso,  prevedendo  il
tracciamento delle operazioni compiute e la  conservazione  dei  dati
relativi agli accessi; 
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione  al
registro, senza distinzione di settore di attivita'  o  di  categoria
merceologica, e del relativo aggiornamento, nonche'  del  correlativo
periodo massimo di utilizzabilita' dei dati verificati  nel  registro
medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile  in  qualunque  momento,  mediante  strumenti  di   facile
utilizzo e gratuitamente; 
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati  per  le
finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire
all'utente idonee informative, in particolare  sulla  possibilita'  e
sulle modalita' di iscrizione  nel  registro  per  opporsi  a  futuri
contatti; 
g)  previsione  che  l'iscrizione  nel  registro   non   precluda   i
trattamenti dei dati altrimenti acquisiti  e  trattati  nel  rispetto
degli articoli 23 e 24. 
3-quater. La  vigilanza  e  il  controllo  sull'organizzazione  e  il
funzionamento del registro di cui al comma 3-bis  e  sul  trattamento
dei dati sono attribuiti al Garante"; 
c) all'articolo 162: 
1) al comma 2-bis, le parole: "ventimila euro" sono sostituite  dalle
seguenti: ''diecimila euro"; 
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"2-quater. La violazione  del  diritto  di  opposizione  nelle  forme
previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal  relativo  regolamento
e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo". 
2. Il registro previsto dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  introdotto  dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, e'  istituito  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. Fino al  suddetto  termine,  restano  in  vigore  i
provvedimenti  adottati  dal  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali ai sensi dell'articolo 154 del  citato  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive  modificazioni,  in
attuazione dell'articolo 129 del medesimo codice. 
3. All'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,
n. 14, le parole: "sino al 31 dicembre 2009"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ''sino al termine di  sei  mesi  successivi  alla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135". 
4. All'articolo  58  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma l  e'  sostituito  dal
seguente: 
"I. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta
elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza  l'intervento
di un  operatore  o  di  fax  richiede  il  consenso  preventivo  del
consumatore, fatta salva la disciplina  prevista  dall'articolo  130,
comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  per  i
trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione
del pubblico". 
5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
Art. 20-ter. - (Modifiche agli  articoli  14  e  17  della  legge  21
novembre 1967, n. 1185) - 1. Al fine di dare attuazione  all'articolo
1 del regolamento (CE) n.  444/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 6 maggio 2009, alla legge 21 novembre 1967,  n.  1185,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 14. - 1. Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spetta ad
ogni cittadino, fatte  salve  le  cause  ostative  contemplate  nella
presente legge. 
2. Per i minori di eta' inferiore agli anni  quattordici,  l'uso  del
passaporto e' subordinato alla condizione che viaggino  in  compagnia
di uno dei genitori o  di  chi  ne  fa  le  veci,  oppure  che  venga
menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata  da  chi
puo' dare l'assenso o  l'autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  3,
lettera a), il nome della persona, dell'ente  o  della  compagnia  di
trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. 
3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una
autorita' competente al rilascio del passaporto"; 
h) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 17. - 1. Il passaporto ordinario e' valido per dieci  anni.  La
validita' del passaporto puo' essere tuttavia ridotta a  norma  delle
disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facolta' a  norma
di legge. 
2. Per i minori di eta'  inferiore  a  tre  anni,  la  validita'  del
passaporto e' di tre anni; per i minori di eta' compresa  tra  tre  e
diciotto anni, 1a validita' del passaporto e' di cinque anni. 
3. In caso di urgenza ovvero in  caso  di  impossibilita'  temporanea
alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze,
puo' essere emesso un passaporto  temporaneo,  di  validita'  pari  o
inferiore a dodici mesi"". 
E' aggiunto, in fine, il seguente allegato: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico