Allegato A
REQUISITI E CONDIZIONI
1. Visto per "adozione" (V.N.).
Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli
adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del
provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla
competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione
locale.
La legge 31 dicembre 1998, n. 476, dispone che la Commissione per
le adozioni internazionali autorizza l'ingresso ed il soggiorno
permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di
adozione (articoli 32 e 39, lettera h), della legge n. 184/1983, come
modificata dall'art. 3, della legge n. 476/1998). Il rilascio del
visto e' pertanto subordinato all'emanazione della prescritta
autorizzazione.
L'art. 8, comma 2, della predetta legge richiama la normativa
precedente per il perfezionamento di quelle procedure di adozione
avviate anteriormente all'entrata in vigore della legge o anche in un
momento successivo sino alla costituzione della Commissione e alla
pubblicazione degli albo degli enti autorizzati. In tali casi, ai
fini del rilascio del visto, occorrera' verificare la sussistenza dei
seguenti requisiti:
a) dichiarazione di idoneita' all'adozione, rilasciata dal
tribunale italiano dei minorenni competente per distretto di
appartenenza dei genitori adottanti, ai sensi della legge 4 maggio
1983, n. 184, sulla "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori";
b) provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo
emesso dalla competente autorita' straniera in conformita' alla
legislazione locale;
c) dichiarazione di conformita' del provvedimento alla
legislazione dello Stato straniero, emessa dall'autorita' consolare
italiana competente per luogo d'emissione del provvedimento. Il visto
per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno
di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli
affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione
o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorita'
straniera in conformita' alla legislazione locale.
2. Visto per "affari" (V.S.U.).
Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un
soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per
finalita' economico-commerciali, per contatti o trattative, per
l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni
strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali
e di cooperazione industriale.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) la condizione di "operatore economico-commerciale" del
richiedente;
b) la finalita' economico-commerciale del viaggio per il quale
e' richiesto il visto;
c) l'esistenza e l'effettiva attivita' svolta in Italia dagli
eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in
favore dell'operatore straniero;
d) adeguati mezzi economici di sostentamento, ed in ogni caso
non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la
direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
Il visto per affari puo' essere rilasciato anche alle persone che
accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.).
Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un
soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato,
allo straniero che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti
medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private
accreditate.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
previsti dall'art. 36, comma 1, del testo unico n. 286/1998 e
dall'art. 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999.
Il visto viene altresi' rilasciato, secondo le modalita' previste
dall'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999, nell'ambito dei Programmi umanitari di cui all'art. 36,
comma 2, del testo unico n. 286/1998.
Il visto per cure mediche potra' essere rilasciato anche
all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in
presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.).
Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo
indeterminato, allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o
di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze
diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa
Sede.
Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri
componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.
Le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie
diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto sara'
sempre subordinata al preventivo nullaosta rilasciato dal servizio
del cerimoniale del MAE.
5. Visto per "familiare al seguito" (V.N.).
Il visto per familiare al seguito consente l'ingresso, ai fini di
un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato,
allo straniero che intenda fare ingresso in Italia al seguito di un
familiare cittadino italiano, o di un Paese dell'Unione europea,
ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo,
o al seguito di un familiare straniero di cittadinanza diversa da
quelle predette, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 4 e 5
del testo unico n. 286/1998:
a) allo straniero che desideri entrare in territorio italiano
al seguito di un familiare residente in Italia, cittadino italiano o
di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo
sullo spazio economico europeo, puo' essere concesso un visto per
"familiare al seguito", secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 1656/1965, modificato dai decreti
legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall'art. 29 del testo unico
n. 286/1998;
b) allo straniero che intenda entrare in Italia al seguito di
un familiare straniero, cittadino di Paesi diversi da quelli indicati
nel punto a), titolare di carta di soggiorno, o di visto per lavoro
subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi
religiosi, puo' essere concesso un visto per "familiare al seguito",
alle condizioni di cui all'art. 29, comma 4, del testo unico n.
286/1998.
I requisiti per l'ottenimento del visto sono previsti dal comma
7, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999.
6. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.).
Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che intenda
partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni
sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, agli
allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici od
accompagnatori.
Per la partecipazione a gare professionistiche o
dilettantistiche, a carattere ufficiale o amichevole, nell'ambito di
discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico, e' necessaria
una comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva
italiana che confermi la notorieta' della competizione e la
partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo.
Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la
rappresentanza fara' affidamento sulle liste ufficiali di nominativi
o eventuali lettere di segnalazione presentatele dagli enti sportivi
stranieri, con l'indicazione della qualifica di ciascuno dei
componenti stessi.
I mezzi di sussistenza richiesti non devono essere inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
7. Visto per "inserimento nel mercato del lavoro" (V.N.).
Il visto per inserimento nel mercato del lavoro consente
l'ingresso in territorio italiano, ai fini di un soggiorno di lunga
durata, al cittadino straniero in favore del quale sia stata
accettata la garanzia per l'accesso al lavoro, secondo quanto
previsto dai comma 1, 2 e 3 dell'art. 23, del testo unico n.
286/1998.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
previsti dagli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999.
Lo stesso visto e' rilasciato altresi' agli stranieri che si
trovino nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 23 del testo
unico n. 286/1998, per i quali non e' prevista l'autorizzazione
sopracitata. I requisiti e le condizioni, per tali casi, sono
indicati dai comma 5 e 6, dell'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e dalla direttiva del Ministero
dell'interno di cui al comma 3 dell'art. 4 del testo unico n.
286/1998, in particolare dagli articoli 2 e 4 della Direttiva stessa.
8. Visto per "invito" (V.S.U.).
Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno
di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni,
organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di
particolari eventi e manifestazioni di carattere politico o
scientifico-culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico
dell'Ente invitante.
Il visto verra' parimenti rilasciato allo straniero convocato o
invitato dall'autorita' giudiziaria italiana, per la durata indicata
dalla stessa autorita'.
9. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.).
Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai
fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o
indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita'
professionale o lavorativa a carattere non subordinato, ai sensi
dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998.
Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di
cui all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) del testo unico n.
286/1998, e' richiesta l'autorizzazione al lavoro.
In ogni caso, la rappresentanza diplomatico-consolare deve
segnalare l'avvenuto rilascio del visto alla Direzione provinciale
del lavoro, servizio ispezioni del lavoro, territorialmente
competente.
I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
previsti dall'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e dall'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999:
1) per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste dal
comma 1, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999, la dichiarazione ivi richiesta e' resa dall'amministrazione
preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e
autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita',
ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
2) per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese
tenuto dalle camere di commercio, l'attestazione relativa
all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma
3, dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa
dalla Camera di commercio competente per territorio, in ragione delle
funzioni attribuite alle camere stesse in tema di sviluppo economico
locale e regolazione del mercato.
Tale attestazione e' resa altresi' dai competenti ordini
professionali, per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini
stessi.
Per quelle attivita' autonome che non trovano corrispondente
iscrizione nel registro delle imprese e che siano svincolate da
licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attivita', o
dall'iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (es.
attivita' di consulenza, anche con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non e'
individuabile l'Amministrazione competente a rilasciare la
dichiarazione e l'attestazione di cui ai comma 1 e 3, dell'art. 39,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, gli
stranieri devono essere in possesso di:
a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da
un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle
imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga
vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana
competente;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',
preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal
suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del
lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in
virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto
di lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per
il lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria;
d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro
delle imprese, nel caso di societa' di capitali, o dell'ultima
dichiarazione dei redditi, nel caso di societa' di persone o di
impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui
risulti che l'entita' dei proventi o dei redditi sia sufficiente a
garantire il compenso di cui al punto c).
Per tali attivita', la documentazione sopra elencata sostituisce
l'attestazione di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999.
Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualita' di socio e/o
amministratore in societa' e cooperative gia' in attivita', non e'
richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di
riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999. In tali casi, in luogo
dell'attestazione stessa, lo straniero socio prestatore d'opera o
soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:
e) certificato di iscrizione della societa' nel registro delle
imprese;
f) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',
preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della
societa' o della cooperativa alla competente Direzione provinciale
del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che
in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun
rapporto di lavoro subordinato;
g) una dichiarazione del rappresentante legale della societa'
che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che
riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria;
h) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro
delle imprese, nel caso di societa' di capitali, o dell'ultima
dichiarazione dei redditi, nel caso di societa' di persone, da cui
risulti che l'entita' dei proventi derivanti dall'attivita' sociale
e' sufficiente a garantire il compenso di cui al punto g);
3) conformemente a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 39,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, le
dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione sostitutiva,
sopra indicate devono essere presentate alla questura
territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta
provvisorio ai fini dell'ingresso;
4) le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione
sostitutiva, in questione, unitamente al nulla osta della questura,
devono essere presentate alla Rappresentanza diplomatico-consolare
italiana competente, ai fini del rilascio del visto ai sensi dei
comma 5, 6 e 7, dell'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e del
comma 6, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999;
5) ai fini dell'accertamento da parte della Rappresentanza
diplomatico-consolare dei requisiti previsti dal comma 3, dell'art.
26, del testo unico n. 286/1998, si dispone quanto segue:
a) in tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito
della disponibilita' di un alloggio idoneo, mediante l'esibizione un
contratto di acquisto o locazione di un immobile, mediante una
dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi degli articoli 2 e
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una
dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti
di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio
idoneo;
b) il requisito reddituale minimo previsto dal citato
comma 3, dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998 e' soddisfatto in
presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in
presenza delle dichiarazioni previste ai precedenti punti 2.c) e
2.g).
II. Per cio' che concerne l'attivita' lavorativa nel settore
dello sport, quanto disposto dal comma 17 dell'art. 40, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e' applicabile anche agli
stranieri che intendano svolgere attivita' autonoma presso societa'
sportive non professionistiche, diverse da quelle previste dalla
legge 23 marzo 1981, n. 91.
III. Per quanto riguarda il lavoro autonomo nel settore dello
spettacolo, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono:
a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma
autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio,
dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al
lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai
contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con
qualifiche simili;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',
preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale
rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro,
servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu'
del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di
lavoro subordinato;
c) idonea certificazione professionale, rilasciata da enti
pubblici o da qualificati istituti privati del Paese di origine o di
stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla
competente autorita' consolare italiana che attesti la legittimazione
dell'organo straniero al rilascio della certificazione. Laddove non
esistano tali enti o non vengano rilasciate attestazioni per le
categorie interessate, la certificazione in parola puo' essere
sostituita dal curriculum professionale corredato da pubblicazioni,
registrazioni video o audio, articoli di stampa;
d) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso della questura
territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto
previsto in via generale per il lavoro autonomo dal comma 4 dell'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, su
esibizione del contratto di lavoro;
e) disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa,
documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione
alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi
degli articoli 2 e 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a
mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime
norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a
disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.
Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione
professionale, e per artisti o complessi ingaggiati da noti enti
teatrali, dalla R.A.I., da emittenti televisive private o da enti
pubblici, e in ogni caso per brevi tourne'e dei lavoratori in
questione, sara' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto
contrattuale o di comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto.
I visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello
spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, vengono rilasciati
al di fuori delle quote di cui all'art. 3 comma 4 del testo unico n.
286/1998. I lavoratori autonomi interessati dovranno essere informati
dell'impossibilita' di svolgere la loro attivita' per committente
diverso da quello per il quale il visto e' stato rilasciato e
dell'impossibilita' di ottenere la conversione del permesso di
soggiorno per motivi diversi.
10. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.).
Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di
un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o
indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare
un'attivita' lavorativa a carattere subordinato.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico n. 286/1998 e
dagli articoli 29, 30, 31, 38 e 40 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti
dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
stesso per l'esercizio di attivita' professionali.
I requisiti e le condizioni di rilascio del visto per "lavoro
subordinato" stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera p), del testo
unico n. 286/1998, e dall'art. 40, comma 14, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbono intendersi
applicabili anche agli stranieri destinati a svolgere attivita'
sportiva presso societa' non professionistiche, diverse da quelle
previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.
Per gli stranieri dipendenti da societa' estere, destinati
all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di
servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre 1986,
n. 856, il visto e' rilasciato dietro formale e documentata richiesta
delle societa' stesse.
Per i marittimi stranieri destinati all'imbarco su navi di
bandiera italiana, iscritte nel registro internazionale di cui alla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, il visto e' rilasciato dietro
richiesta dell'armatore o suo agente delegato, corredata
dall'iscrizione della nave nel registro internazionale e dalla
relativa tabella d'armamento. La validita' del visto sara'
corrispondente alla durata prevista dell'imbarco, che risultera' dal
contratto di arruolamento, se gia' perfezionato, o da una
dichiarazione dello stesso armatore. Tale procedura potra' essere
attivata in anticipo, anche via telefax, ed il visto potra' essere
rilasciato prescindendo dalla residenza in loco del marittimo
interessato.
Per cio' che riguarda i marittimi stranieri che intendano
imbarcare o sbarcare da navi di bandiera straniera presso porti
italiani, e' previsto il rilascio di visti di transito (successivo
punto 18).
11. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.).
Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di breve o lunga durata ma a tempo determinato, allo
straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica,
governativa o di pubblica utilita' debba recarsi in territorio
italiano.
Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che
rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica
amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni
internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro
funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro
attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica
utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.
Analogo visto per missione puo' essere rilasciato agli stranieri
componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche
quando quest'ultimo sia esente dal visto.
12. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.).
Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi
come coloro che abbiano gia' ricevuto ordinazione sacerdotale, o
condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad
organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto dal
Ministero dell'interno, che intendano partecipare a manifestazioni di
culto o esercitare attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) l'effettiva condizione di "religioso";
b) documentate garanzie circa il carattere religioso della
manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in
Italia.
c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non
siano a carico di enti religiosi, l'interessato deve disporre di
mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal
Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3,
del testo unico n. 286/1998.
13. Visto di "reingresso" (V.N.).
Il visto di reingresso consente l'entrata nel territorio
nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata
a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta
o permesso di soggiorno che si trovino incidentalmente sprovvisti di
tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999.
14. Visto per "residenza elettiva" (V.N.).
Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai
fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro
Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare
alcuna attivita' lavorativa.
A tal fine, lo straniero dovra' fornire adeguate e documentate
garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a
residenza, e di ampie risorse economiche autonome, di cui si possa
ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro. Tali risorse
dovranno provenire dalla titolarita' di cospicue rendite (pensioni,
vitalizi), dal possesso di proprieta' immobiliari, dalla titolarita'
di stabili attivita' economico-commerciali o da altre fonti diverse
dal lavoro subordinato.
Al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni
conviventi ed a carico, ed ai genitori conviventi a carico del
titolare di visto, potra' essere rilasciato analogo visto solo a
condizione che le suddette capacita' finanziarie siano adeguate.
15. Visto per "ricongiungimento familiare" (V.N.).
Il visto per ricongiungimento familiare consente l'ingresso in
Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato
o indeterminato, ai cittadini stranieri appartenenti alle categorie
di seguito specificate, che intendano riacquistare la loro unione
familiare con cittadini italiani - o di un Paese dell'Unione europea,
ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo,
o con stranieri di cittadinanza diversa da quelle predette, residenti
o regolarmente soggiornanti in Italia, secondo quanto previsto
dall'art. 28 del testo unico n. 286/1998:
a) il visto puo' essere rilasciato allo straniero che intenda
ricongiungersi con un familiare residente in Italia, cittadino
italiano o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente
all'Accordo sullo spazio economico europeo, qualora ricorrano le
condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
1656/1965, modificato dai decreti legislativi n. 470/1992 e n.
358/1999, e dall'art. 29 del testo unico n. 286/1998.
Il visto per ricongiungimento familiare sara' rilasciato anche
nel caso di adozione di stranieri maggiorenni da parte di cittadini
italiani, in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal
senso dall'Autorita' giudiziaria italiana competente;
b) Il visto e' altresi' rilasciato allo straniero che intenda
ricongiungersi con un familiare cittadino di Paesi diversi da quelli
indicati nel punto a), regolarmente soggiornante in Italia, titolare
di carta o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo,
per studio o per motivi religiosi.
Il visto e' rilasciato alle categorie di familiari di cui ai
comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico n. 286/1998.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
previsti dall'art. 29, commi 3, 6, 7, 8 e 9 del testo unico n.
286/1998 e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999.
La condizione di familiare a carico prevista dall'art. 29, comma
1, lettere c) e d) del testo unico n. 286/1998 deve essere
idoneamente documentata alla Rappresentanza diplomatico-consolare
competente al rilascio del visto.
Il nullaosta al ricongiungimento previsto dall'art. 29, comma 7
del testo unico n. 286/1998 deve essere utilizzato, ai fini del
rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di rilascio da parte
della questura competente.
16. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.).
Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un
soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo determinato, allo
straniero che intenda seguire corsi universitari ai sensi dell'art.
39 del testo unico n. 286/1998 e dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, corsi di studio o di
formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque
qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere
attivita' culturali e di ricerca.
Il visto per studio e' altresi' rilasciato, per il periodo
necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste
dall'art. 47, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) documentate garanzie circa il corso di studio, formazione
professionale o attivita' culturale da svolgere;
b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, non
inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la
Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998;
c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri
ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza
sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con
il suo Paese;
d) eta' maggiore di anni 14.
Per quanto concerne le attivita' di studio che comportano
l'esercizio di attivita' sanitarie e' richiesto il preventivo
riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio
professionale da parte del Ministero della sanita'.
17. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.).
Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino
straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 3 della
ICC), di accedere alla zona internazionale di transito di un
aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli
internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente
che ha rilasciato il visto. L'obbligo del visto costituisce
un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la
zona internazionale di transito degli aeroporti (ICC, I, 2.1.1).
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio
munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di
destinazione finale;
b) biglietto aereo o prenotazione.
18. Visto per "transito" (V.S.U.).
Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di
attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un
viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo (ICC, I, 2.1.2), ed
e' concesso a condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso
nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba
ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre
parti contraenti (ICC, V, 2.1).
La concessione del visto e' sempre subordinata alla sussistenza
dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un
visto di breve durata per "turismo". Ulteriore requisito e' il
possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di
ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.
Il visto per transito e' altresi' rilasciato ai marittimi
stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi straniere,
presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio
Schengen.
19. Visto per "trasporto" (V.S.U.).
Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in
Italia per brevi periodi per svolgere attivita' professionale
connessa con il trasporto di merci o persone, sia per via terrestre
che per via aerea (autotrasportatori, equipaggi di voli charter o
privati).
I requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del visto
sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione
professionale dei richiedenti, e da quella inerente l'attivita' da
svolgere in occasione del soggiorno richiesto.
20. Visto per "turismo" (V.S.U.).
Il visto per turismo consente l'ingresso, per breve durata, in
Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen al cittadino
straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto, fatto
salvo quanto previsto dall'Istruzione consolare comune di Schengen,
parte III, punto 3, e parte V, punto 1, sono:
a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione)
ovvero la disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera,
dichiarazione di ospitalita', ecc.).
Nel caso d'invito da parte di cittadino italiano o straniero
regolarmente residente, dovra' essere esibita una "dichiarazione
d'invito" con cui il dichiarante attesti la sua disponibilita' ad
offrire ospitalita' in Italia al richiedente il visto. Laddove
quest'ultimo non disponga autonomamente dei mezzi di sussistenza
previsti dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art.
4, comma 3, del testo unico n. 286/1998, tale "dichiarazione
d'invito" dovra' essere accompagnata dalla ricevuta di un versamento
bancario effettuato presso una banca operante in Italia da colui che
invita, in favore del cittadino straniero richiedente il visto, per
l'importo indicato dalla Direttiva predetta.
Per i minori di eta' che partecipino a programmi di accoglienza a
carattere turistico-umanitario approvati dal "Comitato per la tutela
dei minori stranieri", (art. 33 del testo unico n. 286/1998) sono
requisiti necessari:
a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potesta'
genitoriale o da parte del tutore;
b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.
21. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.).
Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno
di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia
stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27,
comma 1, lettera r), del testo unico n. 286/1998, e dell'art. 40,
comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
La durata massima del visto e' di un anno, ferme restando le
limitazioni dell'attivita' lavorativa disposte dall'art. 40, comma
16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo
conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli
articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo
unico n. 286/1998.