(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
                       REQUISITI E CONDIZIONI
1. Visto per "adozione" (V.N.).
    Il  visto  per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un  soggiorno  di  lunga  durata  a  tempo  indeterminato  presso gli
adottanti   o   gli   affidatari,  allo  straniero  destinatario  del
provvedimento  di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla
competente  autorita'  straniera  in  conformita'  alla  legislazione
locale.
    La legge 31 dicembre 1998, n. 476, dispone che la Commissione per
le  adozioni  internazionali  autorizza  l'ingresso  ed  il soggiorno
permanente  del  minore  straniero  adottato  o  affidato  a scopo di
adozione (articoli 32 e 39, lettera h), della legge n. 184/1983, come
modificata  dall'art.  3,  della  legge n. 476/1998). Il rilascio del
visto   e'   pertanto  subordinato  all'emanazione  della  prescritta
autorizzazione.
    L'art.  8,  comma  2,  della predetta legge richiama la normativa
precedente  per  il  perfezionamento  di quelle procedure di adozione
avviate anteriormente all'entrata in vigore della legge o anche in un
momento  successivo  sino  alla costituzione della Commissione e alla
pubblicazione  degli  albo  degli  enti autorizzati. In tali casi, ai
fini del rilascio del visto, occorrera' verificare la sussistenza dei
seguenti requisiti:
      a) dichiarazione  di  idoneita'  all'adozione,  rilasciata  dal
tribunale   italiano   dei  minorenni  competente  per  distretto  di
appartenenza  dei  genitori  adottanti, ai sensi della legge 4 maggio
1983,  n. 184, sulla "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori";
      b) provvedimento  di  adozione  o  di  affidamento pre-adottivo
emesso  dalla  competente  autorita'  straniera  in  conformita' alla
legislazione locale;
      c) dichiarazione   di   conformita'   del   provvedimento  alla
legislazione  dello  Stato straniero, emessa dall'autorita' consolare
italiana competente per luogo d'emissione del provvedimento. Il visto
per  adozione  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno
di  lunga  durata  a  tempo  indeterminato presso gli adottanti o gli
affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione
o  di  affidamento  pre-adottivo  emesso  dalla  competente autorita'
straniera in conformita' alla legislazione locale.
2. Visto per "affari" (V.S.U.).
    Il  visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un
soggiorno  di  breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per
finalita'  economico-commerciali,  per  contatti  o  trattative,  per
l'apprendimento  o  la  verifica dell'uso e del funzionamento di beni
strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali
e di cooperazione industriale.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
      a) la   condizione  di  "operatore  economico-commerciale"  del
richiedente;
      b) la  finalita' economico-commerciale del viaggio per il quale
e' richiesto il visto;
      c) l'esistenza  e  l'effettiva attivita' svolta in Italia dagli
eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in
favore dell'operatore straniero;
      d) adeguati  mezzi  economici di sostentamento, ed in ogni caso
non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la
direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
  Il  visto  per affari puo' essere rilasciato anche alle persone che
accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.).
    Il  visto  per  cure  mediche  consente l'ingresso, al fine di un
soggiorno  di  breve  o  lunga durata, ma sempre a tempo determinato,
allo  straniero  che  abbia  necessita'  di  sottoporsi a trattamenti
medici  presso  istituzioni  sanitarie  italiane, pubbliche o private
accreditate.
    I  requisiti  e  le  condizioni  per l'ottenimento del visto sono
previsti  dall'art.  36,  comma  1,  del  testo  unico  n. 286/1998 e
dall'art. 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999.
    Il visto viene altresi' rilasciato, secondo le modalita' previste
dall'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999,  nell'ambito  dei  Programmi  umanitari di cui all'art. 36,
comma 2, del testo unico n. 286/1998.
    Il   visto  per  cure  mediche  potra'  essere  rilasciato  anche
all'eventuale  accompagnatore  che  assista  lo straniero infermo, in
presenza  di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori
all'importo  stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.).
    Il  visto  diplomatico  per  accreditamento  o  notifica consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo
indeterminato,  allo  straniero, titolare di passaporto diplomatico o
di  servizio,  destinato a prestare servizio presso le rappresentanze
diplomatico-consolari  del  suo  Paese,  in  Italia o presso la Santa
Sede.
    Il   visto   diplomatico   e'  rilasciato  anche  agli  stranieri
componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.
    Le  richieste  di  visto  dovranno  essere  avanzate  per  le vie
diplomatiche,  con  nota  verbale,  e  la concessione del visto sara'
sempre  subordinata  al  preventivo nullaosta rilasciato dal servizio
del cerimoniale del MAE.
5. Visto per "familiare al seguito" (V.N.).
    Il visto per familiare al seguito consente l'ingresso, ai fini di
un  soggiorno  di  lunga  durata a tempo determinato o indeterminato,
allo  straniero  che intenda fare ingresso in Italia al seguito di un
familiare  cittadino  italiano,  o  di  un Paese dell'Unione europea,
ovvero  di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo,
o  al  seguito  di  un familiare straniero di cittadinanza diversa da
quelle  predette,  secondo  quanto previsto dall'art. 29, comma 4 e 5
del testo unico n. 286/1998:
      a) allo  straniero  che desideri entrare in territorio italiano
al  seguito di un familiare residente in Italia, cittadino italiano o
di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo
sullo  spazio  economico  europeo,  puo' essere concesso un visto per
"familiare  al  seguito",  secondo  quanto  previsto  dal decreto del
Presidente   della   Repubblica  1656/1965,  modificato  dai  decreti
legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall'art. 29 del testo unico
n. 286/1998;
      b) allo  straniero  che intenda entrare in Italia al seguito di
un familiare straniero, cittadino di Paesi diversi da quelli indicati
nel  punto  a), titolare di carta di soggiorno, o di visto per lavoro
subordinato  relativo  a  contratto  non  inferiore  a un anno, o per
lavoro  autonomo  non  occasionale,  ovvero  per  studio o per motivi
religiosi,  puo' essere concesso un visto per "familiare al seguito",
alle  condizioni  di  cui  all'art.  29,  comma 4, del testo unico n.
286/1998.
    I  requisiti  per l'ottenimento del visto sono previsti dal comma
7,  dell'art.  5,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
394/1999.
6. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.).
    Il  visto  per  gara  sportiva consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno  di  breve  durata,  allo  sportivo  straniero  che intenda
partecipare  a  singole competizioni o ad una serie di manifestazioni
sportive,  sia a carattere professionistico che dilettantistico, agli
allenatori,   direttori  tecnico-sportivi,  preparatori  atletici  od
accompagnatori.
    Per    la    partecipazione    a    gare    professionistiche   o
dilettantistiche,  a carattere ufficiale o amichevole, nell'ambito di
discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico, e' necessaria
una  comunicazione  scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva
italiana   che   confermi  la  notorieta'  della  competizione  e  la
partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo.
    Quanto   ai  singoli  componenti  la  squadra  o  il  gruppo,  la
rappresentanza  fara' affidamento sulle liste ufficiali di nominativi
o  eventuali lettere di segnalazione presentatele dagli enti sportivi
stranieri,   con   l'indicazione  della  qualifica  di  ciascuno  dei
componenti stessi.
    I  mezzi  di  sussistenza  richiesti  non devono essere inferiori
all'importo  stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
7. Visto per "inserimento nel mercato del lavoro" (V.N.).
    Il   visto  per  inserimento  nel  mercato  del  lavoro  consente
l'ingresso  in  territorio italiano, ai fini di un soggiorno di lunga
durata,  al  cittadino  straniero  in  favore  del  quale  sia  stata
accettata  la  garanzia  per  l'accesso  al  lavoro,  secondo  quanto
previsto  dai  comma  1,  2  e  3  dell'art.  23,  del testo unico n.
286/1998.
    I  requisiti  e  le  condizioni  per l'ottenimento del visto sono
previsti  dagli  articoli 34  e  35  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999.
    Lo  stesso  visto  e'  rilasciato  altresi' agli stranieri che si
trovino  nelle  condizioni  di  cui al comma 4 dell'art. 23 del testo
unico  n.  286/1998,  per  i  quali  non e' prevista l'autorizzazione
sopracitata.  I requisiti  e  le  condizioni,  per  tali  casi,  sono
indicati  dai  comma  5  e 6, dell'art. 35 del decreto del Presidente
della   Repubblica  n.  394/1999  e  dalla  direttiva  del  Ministero
dell'interno  di  cui  al  comma  3  dell'art.  4  del testo unico n.
286/1998, in particolare dagli articoli 2 e 4 della Direttiva stessa.
8. Visto per "invito" (V.S.U.).
    Il  visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno
di  breve  durata,  allo  straniero  invitato  da  enti, istituzioni,
organizzazioni  pubbliche  o  private  ma  notorie,  quale  ospite di
particolari   eventi   e   manifestazioni  di  carattere  politico  o
scientifico-culturale,  le  cui  spese  di  soggiorno  siano a carico
dell'Ente invitante.
    Il  visto  verra' parimenti rilasciato allo straniero convocato o
invitato  dall'autorita' giudiziaria italiana, per la durata indicata
dalla stessa autorita'.
9. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.).
    Il  visto  per  lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai
fini  di  un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o
indeterminato,  allo  straniero  che  intenda esercitare un'attivita'
professionale  o  lavorativa  a  carattere  non subordinato, ai sensi
dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998.
    Per  lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di
cui  all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) del testo unico n.
286/1998, e' richiesta l'autorizzazione al lavoro.
    In   ogni  caso,  la  rappresentanza  diplomatico-consolare  deve
segnalare  l'avvenuto  rilascio  del visto alla Direzione provinciale
del   lavoro,   servizio   ispezioni   del  lavoro,  territorialmente
competente.
    I.  I  requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
previsti  dall'art.  26,  del testo unico n. 286/1998, e dall'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999:
      1) per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste dal
comma 1, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999, la dichiarazione ivi richiesta e' resa dall'amministrazione
preposta  alla  concessione  delle  relative  abilitazioni, licenze e
autorizzazioni  o  alla ricezione della denuncia di inizio attivita',
ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
      2)  per  le  attivita'  iscrivibili  nel registro delle imprese
tenuto   dalle   camere   di   commercio,   l'attestazione   relativa
all'astratta  individuazione delle risorse necessarie di cui al comma
3,  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
394/1999,  riguardante  le attivita' ancora da intraprendere, e' resa
dalla Camera di commercio competente per territorio, in ragione delle
funzioni  attribuite alle camere stesse in tema di sviluppo economico
locale e regolazione del mercato.
    Tale   attestazione   e'  resa  altresi'  dai  competenti  ordini
professionali,  per  le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini
stessi.
    Per  quelle  attivita'  autonome  che  non trovano corrispondente
iscrizione  nel  registro  delle  imprese  e  che siano svincolate da
licenze   e   autorizzazioni,  da  denunce  di  inizio  attivita',  o
dall'iscrizione   ad   albi,  registri  od  elenchi  abilitanti  (es.
attivita'  di  consulenza,  anche  con  contratto  di  collaborazione
coordinata   e   continuativa),  e  per  le  quali  pertanto  non  e'
individuabile    l'Amministrazione   competente   a   rilasciare   la
dichiarazione  e  l'attestazione di cui ai comma 1 e 3, dell'art. 39,
del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  gli
stranieri devono essere in possesso di:
      a) un  idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da
un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle
imprese  e,  nel caso di committente estero, con attestazione analoga
vidimata    dalla   rappresentanza   diplomatico-consolare   italiana
competente;
      b) copia  di  una  formale  dichiarazione  di  responsabilita',
preventivamente  rilasciata  o inviata dal committente italiano o dal
suo  legale  rappresentante alla competente Direzione provinciale del
lavoro,  servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in
virtu'  del  contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto
di lavoro subordinato;
      c) una  dichiarazione  del committente, con cui si assicuri per
il  lavoratore  autonomo  un compenso di importo superiore al livello
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria;
      d) copia  dell'ultimo  bilancio  depositato  presso il registro
delle  imprese,  nel  caso  di  societa'  di  capitali, o dell'ultima
dichiarazione  dei  redditi,  nel  caso  di  societa' di persone o di
impresa  individuale  o  di  committente  non imprenditoriale, da cui
risulti  che  l'entita'  dei proventi o dei redditi sia sufficiente a
garantire il compenso di cui al punto c).
    Per  tali attivita', la documentazione sopra elencata sostituisce
l'attestazione  di  cui  al  comma  3  dell'art.  39  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999.
    Nei  casi di lavoro autonomo da svolgere in qualita' di socio e/o
amministratore  in  societa'  e cooperative gia' in attivita', non e'
richiesta   alcuna  attestazione  circa  i  parametri  finanziari  di
riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente
della    Repubblica   n.   394/1999.   In   tali   casi,   in   luogo
dell'attestazione  stessa,  lo  straniero  socio prestatore d'opera o
soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:
      e) certificato  di iscrizione della societa' nel registro delle
imprese;
      f) copia  di  una  formale  dichiarazione  di  responsabilita',
preventivamente  rilasciata o inviata dal legale rappresentante della
societa'  o  della  cooperativa alla competente Direzione provinciale
del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che
in  virtu'  del  contratto  stipulato  non  verra'  instaurato  alcun
rapporto di lavoro subordinato;
      g) una  dichiarazione  del rappresentante legale della societa'
che  assicuri  per  il socio prestatore d'opera o per il soggetto che
riveste  cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria;
      h) copia  dell'ultimo  bilancio  depositato  presso il Registro
delle  imprese,  nel  caso  di  societa'  di  capitali, o dell'ultima
dichiarazione  dei  redditi,  nel caso di societa' di persone, da cui
risulti  che  l'entita' dei proventi derivanti dall'attivita' sociale
e' sufficiente a garantire il compenso di cui al punto g);
      3)  conformemente  a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 39,
del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  le
dichiarazioni  e  le  attestazioni - o la documentazione sostitutiva,
sopra    indicate    devono    essere    presentate   alla   questura
territorialmente   competente,   per  l'apposizione  del  nulla  osta
provvisorio ai fini dell'ingresso;
      4)  le  dichiarazioni  e  le attestazioni - o la documentazione
sostitutiva,  in  questione, unitamente al nulla osta della questura,
devono  essere  presentate  alla Rappresentanza diplomatico-consolare
italiana  competente,  ai  fini  del  rilascio del visto ai sensi dei
comma  5,  6  e  7,  dell'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e del
comma 6, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999;
      5)  ai  fini  dell'accertamento  da  parte della Rappresentanza
diplomatico-consolare  dei  requisiti previsti dal comma 3, dell'art.
26, del testo unico n. 286/1998, si dispone quanto segue:
        a) in tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito
della  disponibilita' di un alloggio idoneo, mediante l'esibizione un
contratto  di  acquisto  o  locazione  di  un  immobile, mediante una
dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi degli articoli 2 e
4  della  legge  4 gennaio  1968,  n.  15,  ovvero  a  mezzo  di  una
dichiarazione  resa  ai  sensi  delle  medesime norme da un cittadino
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti
di  aver  messo  a  disposizione del richiedente il visto un alloggio
idoneo;
        b) il   requisito   reddituale  minimo  previsto  dal  citato
comma 3,  dell'art.  26 del testo unico n. 286/1998 e' soddisfatto in
presenza  di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini
italiani  o  stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in
presenza  delle  dichiarazioni  previste  ai  precedenti punti 2.c) e
2.g).
    II.  Per  cio'  che  concerne  l'attivita' lavorativa nel settore
dello  sport,  quanto disposto dal comma 17 dell'art. 40, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e' applicabile anche agli
stranieri  che  intendano svolgere attivita' autonoma presso societa'
sportive  non  professionistiche,  diverse  da  quelle previste dalla
legge 23 marzo 1981, n. 91.
    III.  Per  quanto  riguarda  il lavoro autonomo nel settore dello
spettacolo,  i  requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono:
      a) copia  dell'atto  contrattuale di lavoro autonomo, con firma
autenticata  del  gestore,  del  titolare della licenza di esercizio,
dell'impresario  o  di  un  legale  rappresentante, che garantisca al
lavoratore  un  compenso  di  importo superiore a quello previsto dai
contratti  nazionali  per  le categorie di lavoratori subordinati con
qualifiche simili;
      b) copia  di  una  formale  dichiarazione  di  responsabilita',
preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale
rappresentante  alla  competente  Direzione  provinciale  del lavoro,
servizio  ispezione  del lavoro, nella quale si indichi che in virtu'
del  contratto  stipulato  non  verra'  instaurato  alcun rapporto di
lavoro subordinato;
      c) idonea  certificazione  professionale,  rilasciata  da  enti
pubblici  o da qualificati istituti privati del Paese di origine o di
stabile   residenza   del  lavoratore  straniero,  convalidata  dalla
competente autorita' consolare italiana che attesti la legittimazione
dell'organo  straniero  al rilascio della certificazione. Laddove non
esistano  tali  enti  o  non  vengano  rilasciate attestazioni per le
categorie  interessate,  la  certificazione  in  parola  puo'  essere
sostituita  dal  curriculum professionale corredato da pubblicazioni,
registrazioni video o audio, articoli di stampa;
      d) nulla  osta provvisorio ai fini dell'ingresso della questura
territorialmente  competente,  da  richiedere,  in  analogia a quanto
previsto in via generale per il lavoro autonomo dal comma 4 dell'art.
39  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 394/1999, su
esibizione del contratto di lavoro;
      e) disponibilita'   di   un'idonea  sistemazione  alloggiativa,
documentabile    anche    mediante   l'esibizione   di   prenotazione
alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi
degli  articoli 2  e  4,  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a
mezzo  di  una  eventuale  dichiarazione resa ai sensi delle medesime
norme  dalla  controparte  contrattuale,  che attesti di aver messo a
disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.
    Per  artisti  di  chiara  fama  od  alta  e  nota  qualificazione
professionale,  e  per  artisti  o  complessi ingaggiati da noti enti
teatrali,  dalla  R.A.I.,  da  emittenti televisive private o da enti
pubblici,  e  in  ogni  caso  per  brevi  tourne'e  dei lavoratori in
questione,   sara'   sufficiente   l'esibizione  di  copia  dell'atto
contrattuale o di comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto.
    I   visti  d'ingresso  per  lavoro  autonomo  nel  settore  dello
spettacolo  relativi  a soggiorni di breve durata, vengono rilasciati
al  di fuori delle quote di cui all'art. 3 comma 4 del testo unico n.
286/1998. I lavoratori autonomi interessati dovranno essere informati
dell'impossibilita'  di  svolgere  la  loro attivita' per committente
diverso  da  quello  per  il  quale  il  visto  e' stato rilasciato e
dell'impossibilita'  di  ottenere  la  conversione  del  permesso  di
soggiorno per motivi diversi.
10. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.).
    Il  visto  per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di
un  soggiorno  di  breve  o  lunga  durata,  a  tempo  determinato  o
indeterminato,  allo  straniero che sia chiamato in Italia a prestare
un'attivita' lavorativa a carattere subordinato.
    I  requisiti  e  le  condizioni  per l'ottenimento del visto sono
previsti  dagli  articoli  22,  24 e 27 del testo unico n. 286/1998 e
dagli  articoli 29,  30, 31, 38 e 40 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999,  fermi  restando  gli adempimenti richiesti
dagli  articoli 49  e  50 del decreto del Presidente della Repubblica
stesso per l'esercizio di attivita' professionali.
    I  requisiti  e  le  condizioni di rilascio del visto per "lavoro
subordinato"  stabiliti  dall'art. 27, comma 1, lettera p), del testo
unico  n.  286/1998,  e  dall'art.  40,  comma  14,  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999   debbono  intendersi
applicabili  anche  agli  stranieri  destinati  a  svolgere attivita'
sportiva  presso  societa'  non  professionistiche, diverse da quelle
previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.
    Per  gli  stranieri  dipendenti  da  societa'  estere,  destinati
all'imbarco  su  navi  italiane  da  crociera  per  lo svolgimento di
servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre 1986,
n. 856, il visto e' rilasciato dietro formale e documentata richiesta
delle societa' stesse.
    Per  i  marittimi  stranieri  destinati  all'imbarco  su  navi di
bandiera  italiana,  iscritte nel registro internazionale di cui alla
legge  27 febbraio  1998,  n.  30,  il  visto  e'  rilasciato  dietro
richiesta    dell'armatore   o   suo   agente   delegato,   corredata
dall'iscrizione  della  nave  nel  registro  internazionale  e  dalla
relativa   tabella   d'armamento.   La   validita'  del  visto  sara'
corrispondente  alla durata prevista dell'imbarco, che risultera' dal
contratto   di   arruolamento,   se   gia'  perfezionato,  o  da  una
dichiarazione  dello  stesso  armatore.  Tale procedura potra' essere
attivata  in  anticipo,  anche via telefax, ed il visto potra' essere
rilasciato   prescindendo  dalla  residenza  in  loco  del  marittimo
interessato.
    Per  cio'  che  riguarda  i  marittimi  stranieri  che  intendano
imbarcare  o  sbarcare  da  navi  di  bandiera straniera presso porti
italiani,  e'  previsto  il rilascio di visti di transito (successivo
punto 18).
11. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.).
    Il  visto  per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un  soggiorno  di  breve  o lunga durata ma a tempo determinato, allo
straniero   che  per  ragioni  legate  alla  sua  funzione  politica,
governativa  o  di  pubblica  utilita'  debba  recarsi  in territorio
italiano.
    Hanno  accesso  a  tale  categoria  di  visto  gli  stranieri che
rivestano   cariche   governative  o  siano  dipendenti  di  pubblica
amministrazione,    di    enti    pubblici,   o   di   Organizzazioni
internazionali,   inviati  in  Italia  nell'espletamento  delle  loro
funzioni,  ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro
attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica
utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.
    Analogo  visto per missione puo' essere rilasciato agli stranieri
componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche
quando quest'ultimo sia esente dal visto.
12. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.).
    Il  visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno  di  breve  o  lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi
come  coloro  che  abbiano  gia'  ricevuto ordinazione sacerdotale, o
condizione  equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad
organizzazioni   confessionali   iscritte   nell'elenco   tenuto  dal
Ministero dell'interno, che intendano partecipare a manifestazioni di
culto o esercitare attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
      a) l'effettiva condizione di "religioso";
      b) documentate  garanzie  circa  il  carattere  religioso della
manifestazione  o  delle  attivita' addotte a motivo del soggiorno in
Italia.
      c) nei  casi  in  cui le spese di soggiorno dello straniero non
siano  a  carico  di  enti  religiosi, l'interessato deve disporre di
mezzi   di   sussistenza  non  inferiori  all'importo  stabilito  dal
Ministero  dell'interno  con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3,
del testo unico n. 286/1998.
13. Visto di "reingresso" (V.N.).
    Il   visto   di  reingresso  consente  l'entrata  nel  territorio
nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata
a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta
o  permesso di soggiorno che si trovino incidentalmente sprovvisti di
tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.
    I  requisiti  e  le  condizioni  per l'ottenimento del visto sono
previsti  dall'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999.
14. Visto per "residenza elettiva" (V.N.).
    Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai
fini  del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro
Paese  e  sia  in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare
alcuna attivita' lavorativa.
    A  tal  fine,  lo straniero dovra' fornire adeguate e documentate
garanzie  circa  la  disponibilita'  di  un'abitazione  da eleggere a
residenza,  e  di  ampie risorse economiche autonome, di cui si possa
ragionevolmente  supporre  la  continuita'  nel  futuro. Tali risorse
dovranno  provenire  dalla titolarita' di cospicue rendite (pensioni,
vitalizi),  dal possesso di proprieta' immobiliari, dalla titolarita'
di  stabili  attivita' economico-commerciali o da altre fonti diverse
dal lavoro subordinato.
    Al  coniuge  convivente,  ai  figli  minori, ai figli maggiorenni
conviventi  ed  a  carico,  ed  ai  genitori  conviventi a carico del
titolare  di  visto,  potra'  essere  rilasciato analogo visto solo a
condizione che le suddette capacita' finanziarie siano adeguate.
15. Visto per "ricongiungimento familiare" (V.N.).
    Il  visto  per  ricongiungimento familiare consente l'ingresso in
Italia,  ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato
o  indeterminato,  ai cittadini stranieri appartenenti alle categorie
di  seguito  specificate,  che  intendano riacquistare la loro unione
familiare con cittadini italiani - o di un Paese dell'Unione europea,
ovvero  di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo,
o con stranieri di cittadinanza diversa da quelle predette, residenti
o  regolarmente  soggiornanti  in  Italia,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 28 del testo unico n. 286/1998:
      a) il  visto  puo' essere rilasciato allo straniero che intenda
ricongiungersi  con  un  familiare  residente  in  Italia,  cittadino
italiano  o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente
all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo,  qualora ricorrano le
condizioni  previste  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
1656/1965,  modificato  dai  decreti  legislativi  n.  470/1992  e n.
358/1999, e dall'art. 29 del testo unico n. 286/1998.
    Il  visto  per  ricongiungimento familiare sara' rilasciato anche
nel  caso  di adozione di stranieri maggiorenni da parte di cittadini
italiani,  in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal
senso dall'Autorita' giudiziaria italiana competente;
      b) Il  visto  e' altresi' rilasciato allo straniero che intenda
ricongiungersi  con un familiare cittadino di Paesi diversi da quelli
indicati  nel punto a), regolarmente soggiornante in Italia, titolare
di  carta o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
rilasciato  per  lavoro  subordinato, per lavoro autonomo, per asilo,
per studio o per motivi religiosi.
    Il  visto  e'  rilasciato  alle  categorie di familiari di cui ai
comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico n. 286/1998.
    I  requisiti  e  le  condizioni  per l'ottenimento del visto sono
previsti  dall'art.  29,  commi  3,  6,  7,  8 e 9 del testo unico n.
286/1998 e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999.
    La  condizione di familiare a carico prevista dall'art. 29, comma
1,  lettere  c)  e  d)  del  testo  unico  n.  286/1998  deve  essere
idoneamente  documentata  alla  Rappresentanza  diplomatico-consolare
competente al rilascio del visto.
    Il  nullaosta  al ricongiungimento previsto dall'art. 29, comma 7
del  testo  unico  n.  286/1998  deve  essere utilizzato, ai fini del
rilascio  del  visto,  entro sei mesi dalla data di rilascio da parte
della questura competente.
16. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.).
    Il  visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un
soggiorno  di  breve  o  lunga  durata,  ma a tempo determinato, allo
straniero  che  intenda seguire corsi universitari ai sensi dell'art.
39  del  testo  unico  n.  286/1998  e  dell'art.  46 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  corsi  di  studio  o di
formazione  professionale  presso  istituti  riconosciuti  o comunque
qualificati,  ovvero  allo  straniero  che  sia  chiamato  a svolgere
attivita' culturali e di ricerca.
    Il  visto  per  studio  e'  altresi'  rilasciato,  per il periodo
necessario,  allo  straniero  che  si trovi nelle condizioni previste
dall'art.  47, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
      a) documentate  garanzie  circa  il corso di studio, formazione
professionale o attivita' culturale da svolgere;
      b) adeguate  garanzie  circa  i  mezzi  di  sostentamento,  non
inferiori  all'importo  stabilito  dal  Ministero dell'interno con la
Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998;
      c) polizza   assicurativa   per   cure   mediche   e   ricoveri
ospedalieri,  laddove  lo  straniero non abbia diritto all'assistenza
sanitaria  in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con
il suo Paese;
      d) eta' maggiore di anni 14.
    Per  quanto  concerne  le  attivita'  di  studio  che  comportano
l'esercizio   di  attivita'  sanitarie  e'  richiesto  il  preventivo
riconoscimento   del   titolo   di  studio  abilitante  all'esercizio
professionale da parte del Ministero della sanita'.
17. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.).
    Il   visto   per  transito  aeroportuale  consente  al  cittadino
straniero  specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 3 della
ICC),  di  accedere  alla  zona  internazionale  di  transito  di  un
aeroporto,   durante   scali   o   tratte   di  un  volo  o  di  voli
internazionali,  senza  entrare nel territorio della Parte contraente
che   ha   rilasciato  il  visto.  L'obbligo  del  visto  costituisce
un'eccezione  al  diritto  generale  di libero transito attraverso la
zona internazionale di transito degli aeroporti (ICC, I, 2.1.1).
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
      a) valido   passaporto  od  equivalente  documento  di  viaggio
munito,  ove  richiesto,  di  visto  di  ingresso  nel Paese terzo di
destinazione finale;
      b) biglietto aereo o prenotazione.
18. Visto per "transito" (V.S.U.).
    Il  visto  per  transito  consente  ad  un cittadino straniero di
attraversare  il  territorio  delle  parti contraenti nel corso di un
viaggio  da  uno Stato terzo ad altro Stato terzo (ICC, I, 2.1.2), ed
e'  concesso  a  condizione  che allo stesso sia garantito l'ingresso
nello   Stato   di  destinazione  finale  e  che  il  tragitto  debba
ragionevolmente  portarlo  a  transitare  sul  territorio delle altre
parti contraenti (ICC, V, 2.1).
    La  concessione  del visto e' sempre subordinata alla sussistenza
dei  requisiti  minimi  richiesti, in generale, per il rilascio di un
visto  di  breve  durata  per  "turismo".  Ulteriore  requisito e' il
possesso  da  parte  dello  straniero,  ove  necessario, del visto di
ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.
    Il  visto  per  transito  e'  altresi'  rilasciato  ai  marittimi
stranieri  che  intendano  imbarcare  o  sbarcare  da navi straniere,
presso   porti  situati  nel  territorio  nazionale  o  nello  spazio
Schengen.
19. Visto per "trasporto" (V.S.U.).
    Il  visto  per  trasporto  consente  l'ingresso,  ai  fini  di un
soggiorno  di  breve  durata,  allo  straniero che intenda recarsi in
Italia   per  brevi  periodi  per  svolgere  attivita'  professionale
connessa  con  il trasporto di merci o persone, sia per via terrestre
che  per  via  aerea  (autotrasportatori, equipaggi di voli charter o
privati).
    I  requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del visto
sono   costituiti   dalla  documentazione  attestante  la  condizione
professionale  dei  richiedenti,  e da quella inerente l'attivita' da
svolgere in occasione del soggiorno richiesto.
20. Visto per "turismo" (V.S.U.).
    Il  visto  per  turismo consente l'ingresso, per breve durata, in
Italia  e  negli  altri  Paesi  dello  spazio  Schengen  al cittadino
straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.
    I  requisiti  e  le condizioni per l'ottenimento del visto, fatto
salvo  quanto  previsto dall'Istruzione consolare comune di Schengen,
parte III, punto 3, e parte V, punto 1, sono:
      a) adeguati  mezzi  finanziari  di sostentamento, non inferiori
all'importo  stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
      b) il  titolo  di  viaggio di andata e ritorno (o prenotazione)
ovvero la disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio;
      c) la  disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera,
dichiarazione di ospitalita', ecc.).
    Nel  caso  d'invito  da  parte  di cittadino italiano o straniero
regolarmente  residente,  dovra'  essere  esibita  una "dichiarazione
d'invito"  con  cui  il  dichiarante attesti la sua disponibilita' ad
offrire  ospitalita'  in  Italia  al  richiedente  il  visto. Laddove
quest'ultimo  non  disponga  autonomamente  dei  mezzi di sussistenza
previsti  dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art.
4,  comma  3,  del  testo  unico  n.  286/1998,  tale  "dichiarazione
d'invito"  dovra' essere accompagnata dalla ricevuta di un versamento
bancario  effettuato presso una banca operante in Italia da colui che
invita,  in  favore del cittadino straniero richiedente il visto, per
l'importo indicato dalla Direttiva predetta.
    Per i minori di eta' che partecipino a programmi di accoglienza a
carattere  turistico-umanitario approvati dal "Comitato per la tutela
dei  minori  stranieri",  (art.  33 del testo unico n. 286/1998) sono
requisiti necessari:
      a) l'assenso  all'espatrio da parte di chi eserciti la potesta'
genitoriale o da parte del tutore;
      b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.
21. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.).
    Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno
di  lunga  durata,  ai  cittadini  dei  Paesi  con cui l'Italia abbia
stipulato  degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27,
comma  1,  lettera r),  del  testo unico n. 286/1998, e dell'art. 40,
comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
    La  durata  massima  del  visto  e' di un anno, ferme restando le
limitazioni  dell'attivita'  lavorativa  disposte dall'art. 40, comma
16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
    I  requisiti  e  le  condizioni  per l'ottenimento del visto sono
previsti  dagli  specifici accordi internazionali in materia, tenendo
conto   dei  parametri  stabiliti  dal  Ministero  dell'interno  agli
articoli 2  e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo
unico n. 286/1998.