(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
              DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA
            DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ARCOLE"
                               Art. 1.
    La denominazione di origine controllata "Arcole", e' riservata ai
vini  che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
      "Arcole" bianco (anche nella versione spumante), "Arcole" rosso
(anche  nella  versione "novello"), "Arcole" Garganega, Pinot Bianco,
Pinot  Grigio,  Chardonnay  (anche  in  versione  frizzante), Merlot,
Cabernet Sauvignon e Cabernet.
    I  vini  a  denominazione di origine controllata "Arcole", con il
riferimento  al nome di vitigno, devono essere prodotti eslusivamente
da  vigneti  piantati in terreni tendenzialmente sabbiosi all'interno
dell'area di produzione di cui all'art. 3, lettera b).
    La  menzione  "riserva"  e'  riservata  alle  tipologie  "Arcole"
Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet.
                               Art. 2.
    I  vini  a  denominazione di origine controllata "Arcole" con uno
dei  seguenti  riferimenti  Garganega,  Pinot  Bianco,  Pinot Grigio,
Chardonnay  (anche in versione frizzante), Merlot, Cabernet Sauvignon
e  Cabernet (da Cabernet frane e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmene're)
devono  essere  ottenuti  da uve provenienti da vigneti coltivati, in
ambito  aziendale,  con  i  corrispondenti  vitigni per almeno l'85%.
Possono  concorrere,  fino  a  un  massimo  del  15%, le uve di altri
vitigni   di   colore   analogo,   non   aromatiche,  rispettivamente
raccomandati o autorizzati per le province di Vicenza e Verona.
    Il  vino  a  denominazione di origine controllata "Arcole" bianco
(anche  in  versione spumante) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai
vini,  delle  seguenti  varieta', provenienti dai vigneti di un unico
ambito aziendale, iscritti agli albi, nella seguente composizione:
      Garganega per almeno il 50%;
      altre varieta' a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.
    Il  vino  a  denominazione  di origine controllata "Arcole" rosso
(anche  in  versione  novello) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai
vini,  delle  seguenti  varieta', provenienti dai vigneti di un unico
ambito aziendale, iscritti agli albi, nella seguente composizione:
      Merlot per almeno il 50%;
      altre  varieta' a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.
                               Art. 3.
    a) La  zona  di  produzione  dei  vini a denominazione di origine
controllata "Arcole" comprende:
      provincia  di Verona l'intero territorio dei comuni di: Arcole,
Cologna  Veneta,  Albaredo  d'Adige,  Zimella, Veronella, Zevio, Bel-
fiore  d'Adige,  e parzialmente il territorio dei comuni di Caldiero,
San  Bonifacio,  Soave,  Colognola  ai  Colli,  Monteforte,  Lavagno,
Pressana,  Vago  e  San  Martino  B.A., e in provincia di Vicenza gli
interi territori comunali di Lonigo, Sarego, Monte, Orgiano, Sossano.
    L'area e' cosi' delimitata:
      a  partire  dal km 322 della strada statale 11, il limite segue
verso  ovest la suddetta strada in direzione di Caldiero intersecando
il  territorio  comunale di Soave e Colognola ai Colli, per piegare a
sud  seguendo  l'unghia  di  collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la
quota  40  e  ritornando  verso  nord  sulla ss. 11. Da qui il limite
prosegue  verso  ovest  lungo  la strada ss. 11 fino ad incrociare in
territorio di Lavagno l'autostrada Serenissima che segue in comune di
San  Martino B.A. fino alla localita' Mulino Vecchio, da qui continua
verso  sud  lungo  il  confine  comunale  di San Martino B.A. fino in
prossimita'  della  localita'  Pontoncello  dove segue il confine del
comune  di  Zevio  per  tutto  il  suo  sviluppo  a  sud  del paese e
raggiungendo  a  Porto della Bova il confine comunale di Belfiore; lo
segue lungo l'Adige verso Albaredo fino alla localita' Moggia. Da qui
si  dirige  verso  est  lungo  il confine comunale di Albaredo fino a
raggiungere   il   confine  comunale  di  Vero-  nella  in  localita'
Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Anso'n per dirigersi
verso  nord alla localita' Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il
Dugale  Gatto  per  raggiungere  verso  Nord  il  confine comunale di
Cologna  Veneta. La delimitazione segue quindi il confine comunale di
Cologna  Veneta passando per la localita' Pra fino a congiungersi col
confine  comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione
sud-est  oltrepassando  la  strada  ferrata in disarmo e la localita'
Ponte  Rosso. Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confine
comunale  fra  Pressana e Minerbe; percorre quindi tale delimitazione
fino  a  collegarsi  con il confine provinciale padovano in localita'
Rovenega.   Si   dirige   quindi  lungo  queste  confine  provinciale
delimitando prima la via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi
via   Argine  Padano,  entrando  nel  comune  di  Roveredo  di  Gua',
oltrepassa  la localita' Caprano fino ad incontrare il fiume Gua'. Il
limite  prosegue  quindi  lungo il fiume Gua' in direzione nord-ovest
fino  ad  intersecare  il  confine  comunale  fra  Roveredo di Gua' e
Cologna  Veneta  in  localita' Boara. Da qui viene seguito il confine
del  comune  di  Cologna  verso  est  fino  alla  localita'  Salboro,
dirigendosi quindi verso nord-ovest, lungo il confine provinciale con
Vicenza  sino presso S. Sebastiano e passando dalla localita' Orlandi
e  proseguendo a nord fino allo scolo Ronego ed al confine del comune
di  Orgiano.  Da  qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso
est  passando  per  Case Corno per raggiungere il confine comunale di
Sossano  passando  per la localita' Pozza fino al Ponte Sbuso. Da qui
si  dirige  a  nord  passando  per la localita' Termine, quindi Ponte
Mario fino a raggiungere lo scolo Fiumicello e da qui dirigendosi per
breve  tratto  verso nord e quindi verso est, sempre lungo il confine
comunale  di  Sossano,  passando per la localita' Campagnola e quindi
alla localita' Pozza. Da qui il confine ridiscende verso sud passando
dalla  localita'  Fontanella, quindi Pontelo fino al confine comunale
di  Orgiano  che segue verso nord lungo lo scolo Liona, per piegare a
est  passando  dalla  localita'  Dossola  fino al confine comunale di
Alonte che segue per breve tratto verso nord fino al confine comunale
di  Lonigo.  Presso il monte Crearo si congiunge col confine comunale
di  Sarego  che segue verso nord passando per la localita' Giacomelli
raggiungendo infine il fiume Brendola che costeggia verso sud-est per
poi  continuare  verso  nord  passando  per  la  localita'  Canova  e
Navesella.  Da  qui  il confine comunale di Sarego prosegue verso est
passando  per la localita' Frigon basso e la localita' Muraro dove si
ricongiunge al confine comunale di Lonigo. Questo viene seguito verso
Nord  fino  alla  ferrovia  Milano-Venezia  che  costeggia  fino alla
localita'  Dovaro  per  poi  proseguire a nord e piegare verso est in
prossimita' della s.s. 11, passando per Ca Bandia fino alla localita'
Ciron  per  poi  dirigersi  verso  sud-est  e raggiungendo il confine
comunale   di   San  Bonifacio  in  localita'  Fossacan.  Da  qui  la
delimitazione  continua  verso  nord lungo il confine provinciale tra
Verona  e  Vicenza fino alla. s.s. 11 a Torri di Confine e continuare
verso  nord  fino  all'autostrada  Serenissima.  Questa viene seguita
verso ovest intersecando il torrente Aldega' ed entrando in comune di
Monteforte  per proseguire sempre lungo l'autostrada fino alla strada
per San Lorenzo che segue verso sud fino a raggiungere la strada s.s.
11   vicino  al  ponte  sul  torrente  Alpone  in  prossimita'  dello
zuccherificio di San Bonifacio. La s.s. 11 viene seguita infine verso
ovest fino al punto di partenza al km 322.
    b)  La  zona di produzione dei vini che fanno riferimento al nome
di  vitigno  di  cui  all'art.  2,  comma  1, comprende, in parte, il
territorio  amministrativo  dei  comuni di: Arcole; Albaredo d'Adige,
Belfiore, Cologna Veneta, San Bonifacio; Veronella e Zimella.
    Tale zona e' cosi delimitata:
      a  partire  dal  comune  di San Bonifacio all'altezza di km 322
della s.s. 11 il limite segue il confine comunale di San Bonifacio in
direzione  ovest  fino  al  centro  abitato  di  Castelletto, dove si
inserisce a sud sulla strada provinciale di San Lorenzo per Belflore.
Prosegue  per  le  localita'  di  fornace  ceramica, Mozzele di Sopra
incrocia lo scolo Sereghetto che costeggia ad ovest, fino all'altezza
del  cimitero  di Belfiore, si immette sulla strada provinciale delle
Terme  e  verso  sud la segue per un breve tratto sino alla localita'
Casoni. Dopo il santuario della Madonna della Stra', devia a sud-est,
lungo  via  Argine Maronari, passa per il centro, abitato di Belfiore
dove ritorna nella strada provinciale di San Lorenzo n. 39.
    La  prende  a  sud,  passa  la  chiesa  dei SS. Vito e Modesto il
casello  n.  2  dcl  consorzio  di  bonifica  Zerpano;  le  localita'
Pascolone,  la Macchina, Casino di Bionde, Torrion di Bionde incontra
il  canale Fossa Lunga e lo costeggia a nord fino al ponte Canale. Di
qui prosegue a sud-est per la strada che porta in localita' la Casona
entra  nella  corte  imbocca  la  carrareccia  che per Ponte Rotto si
immette sulla strada Bassa;
    Il  limite  prosegue  verso  sud  sulla strada Salgarello fino al
confine  con  il  comune  di  Arcole, lo segue verso nord-est fino ad
incrociare  la  strada  campestre  che porta in localita' la Fabbrica
sale  l'argine  del  torrente  Alpone  che  costeggia a sud sino alla
Guglia  della  Battaglia  di  Arcole,  passa il ponte a est entra nel
centro  abitato  di  Arcole  e attraverso via Rosario, via Pagnego si
immette in via Padovana.
    La  percorre  per  un  breve  tratto  verso sud e in localita' il
Miracolo  segue  la  s.p.  Legnaghese  passa  per Desmonta' e dopo il
cimitero di Albaredo D'Adige, a livello del tabernacolo della Madonna
dell'Assunta prende ad est la strada per Santa Lucia.
    Dopo  il  centro  abitito  di Santa Lucia, in localita' Palanetto
piega  a  nord, al capitello di San Antonio prosegue verso est, passa
per  la  Campagnola arriva nell'abitato di Veronella dove incrocia in
prossimita'  della  localita'  Stra'  il  confine comunale di Cologna
Veneta.  Lo segue verso sud-est fino ad intersecare la strada ferrata
in  disarmo,  che  costeggia  verso nord-est passando per la stazione
Veneta e attraversa il fiume Gua'.
    A  livello  del  casello di San Felice lascia la ferrovia piega a
sud-est  prendendo  la  strada per San Andrea, Prova, Suppiavento con
localita'  Colombarone segue, verso nord, il confine con la provincia
di  Vicenza fino alla strada Agugliano San Sebastiano che segue verso
nord-ovest,   per  San  Sebastiano,  dove  supera  il  casello  della
ferrovia, a livello della cabina Enel di San Sebastiano prende a nord
e  attraversa  la  strada  Buche  di  Maggio. Si immette sulla strada
comunale  che  verso  ovest  porta  a Baldaria passando per la Conca,
supera il centro abitato di Baldaria incrocia la s.s. 500, che risale
a  nord  per  un  breve  tratto, per piegare ad est e attraversare il
fiume  Gua',  sul  ponte che si immette sulla s.p. Nuova Padovana. La
percorre  in  direzione San Bonifacio, fino al ponte sui fiume Togna,
che  costeggia a nord fino ai confini con la provincia di Vicenza. La
delimitazione  sale quindi lungo il confine del vicentino incontrando
dopo  il  territorio di Zimella, quello di San Bonifacio e dopo Torre
di  Confine giunti a nord sull'autostrada Serenissima, la segue verso
ovest  fino  al  ponte  sul  fiume Aldega', dove prosegue verso ovest
seguendo il confine comunale di San Bonifacio, fino ad intersecare la
strada  per  San  Lorenzo che segue verso sud fino al ponte sul fiume
Alpone  in  prossimita' dello zuccherificio di San Bonifacio e da qui
verso ovest lungo la s.s. 11, fino al punto di partenza.
                               Art. 4.
    Le  condizioni  ambientali  di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini a denominazione di origine controllata "Arcole"
devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
    I    terreni   devono   presentare   composizione   argillosa   o
argillososabbiosa.
    Per  la  produzione  dei vini indicati con la specificazione, del
nome  di  vitigno  i  terreni  devono  presentare  una  granulometria
prevalentemente sabbiosa.
    Sono  pertanto  da  considerarsi  esclusi ai fini dell'iscrizione
all'albo  dei  vigneti,  quelli ubicati in terreni di natura torbosa,
limosa o eccessivanente umidi e fertili.
      Le  viti  devono  essere  allevate  esclusivamente  a spalliera
semplice  o  doppia,  ad  esclusione  della varieta' Garganega per la
quale  e'  consentita  l'uso della pergola semplice o doppia, o della
pergoletta aperta.
    Per   vigneti   piantati  prima  dell'approvazione  del  presente
disciplinare  e  non allevati a spalliera, e' consentita l'iscrizione
agli albi anche dei vigneti per un periodo massimo di quindici anni.
    Trascorso  tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente
saranno automaticente cancellati dai rispettivi albi.
    E'  fatto  obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale
potatura,  a  secco  ed  in  verde,  che  assicuri  l'apertura  della
vegetazione nell'interfila.
    E' fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione
del  presente  disciplinare,  qualsiasi sia la varieta' coltivata, un
numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, ad esclusione della
varieta'  Garganega  per  la  quale il numero di ceppi per ettaro non
puo' essere inferiore a 3.000.
    I  sesti  d'impianto,  le  forme  d'allevamento  ed  i sistemi di
potatura,   devono   essere   comunque   atti   non   modificare   le
caratteristiche delle uve e del vino.
    E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura; e' tuttavia consentita
l'irrigazione di soccorso.
    La  produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
delle  varieta'  di  viti  destinate  alla produzione dei vini di cui
all'art.  2  e  i  rispettivi  titoli alcolometrici volumici naturali
minimi sono i seguenti:
=====================================================================
                      |                      | Titolo alc. vol. nat.
       Vitigno        |Prod. max uva/ha tonn.|        minimo
=====================================================================
Garganega ....        |          16          |          9,50
---------------------------------------------------------------------
Pinot bianco ....     |          13          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
Pinot grigio ....     |          13          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay ....       |          14          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
Merlot ....           |          15          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
Cabernet ....         |          14          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
Cabernet Sauvignon    |                      |
....                  |          14          |         10,00
    Le  uve  Merlot,  Cabernet  Sauvignon  e  Cabernets qualora siano
destinate, alla produzione di vini designati con il termine "riserva"
devono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
11,00% e una produzione di uva per ettaro di 12 tonn. per ettaro.
    Le  uve  dei  vini  destinati  alla  produzione dei vini spumanti
potranno  avere  un  titolo  alcolometrico  volumico  minimo naturale
inferiore  dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purche' la
destinazione  delle  uve atte ad essere elaborare, venga epressamente
indicata nella denuncia annuale delle uve.
    In  annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli e'
ammessa,  con provvedimento della regione Veneto, adottato secondo le
procedure  di  cui  all'art.  10  della  legge  n.  164/1992,  ed  al
successivo  paragrafo  12,  la  riduzione  del  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini
di cui alla presente denominazione.
    Nelle annate favorevoli quantitativi di uva ottenuti da destinare
alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata
"Arcole",  devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la
produzione  globale  non  superi  del  20%  i  limiti medesimi, fermo
restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    La  regione  Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato
vitivinicolo   regionale   istituito   con   legge  regionale  n.  55
dell'8 maggio   1985,   sentite   le   organizzazioni   di  categoria
interessate,  di  anno  in anno, prima della vendemmia puo' stabilire
limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per
la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Arcole"  inferiore  a  quelli  fissati  dal  presente  disciplinare,
dandone   comunicazione  immediata  al  Ministero  per  le  politiche
agricole  e  forestali  ed  al  comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
    I  rimanenti  quantitativi  fino  al  raggiungimento  del  limite
massimo  previsto  dall'ottavo  comma  del presente articolo, saranno
presi  in  carico  per  la  produzione  di  vino  da  tavola o vino a
indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.
                               Art. 5.
    Le   operazioni   di   vinificazione  delle  uve  destinate  alla
produzione  dei  vini a denominazione di origine controllata "Arcole"
devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o
parzialmente  nella zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali,  leali  e  costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
    E'  consentito  l'arricchimento,  nel  rispetto  della  normativa
nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato oppure con
mosto  concentrato  se  proveniente uve prodotte nei vigneti iscritti
negli  albi  dei  vigneti,  oppure  a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
    E'  ammessa  la colmatura dei vini di cui all'art. 2, in corso di
invecchiamento  obbligatorio,  con  vini  aventi  diritto alla stessa
denominazione  di origine controllata, di uguale colore e varieta' di
vite  e della stessa annata di produzione, per non oltre il 5% per la
complessiva durata dell'invecchiamento.
    La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per  tutti  i  vini.  Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui
sopra,  ma  non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine.  Oltre  detto  limite decade il diritto alla denominazione
d'origine controllata per tutta la partita.
    I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino "Arcole" bianco
nel  rispetto  di  quanto disposto dal presente disciplinare, possono
essere  utilizzati  per  produrre  vini  spumanti ottenuti secondo le
metodologie  di  elaborazione  previste  dalle  normative nazionali e
comunitarie.
    I  mosti  ed  i  vini  idonei  alla  produzione del vino "Arcole"
Chardonnay nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare,
possono  essere  utilizzati  per  produrre  vini  fnizzanti  ottenuti
secondo  le  metodologie  di  elaborazione  previste  dalle normative
nazionali e comuntarie.
    La  elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo
all'interno del territorio della regione Veneto.
    I  vini  a denominazione di origine controllata "Arcole" Cabernet
Sauvigno  Cabernet  e  Merlot,  designati  con la qualifica "riserva"
devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio
di  almeno  due  anni,  di  cui  almeno  tre mesi in botti di legno a
partire dal 1o novembre dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 6.
    I  vini  di  cui  all'art.1  all'atto  dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    "Arcole" Pinot Bianco:
      colore: giallo paglierino;
      odore: fine caratteristico, tendente al fruttato;
      sapore: asciutto, talvolta morbido, vellutato, armonico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima 5 g/l;
      estratto secco netto minimo; 16 g/l;
    "Arcole" Chardonnay:
      colore: giallo paglierino;
      odore: fine caratteristico, elegante;
      sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16 g/l;
    "Arcole" Chardonnay frizzante:
      colore:  giallo  paglierino  tendente,  a  volte al verdognolo,
brillante;
      odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
      sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
      acidita' totale minimo 5,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    "Arcole" Pinot grigio:
      colore:  da giallo paglierino ad ambrato, talvolta con riflessi
ramati;
      odore:   delicato,   caratteristico,   fruttato;        sapore:
asciutto,   armonico,   caratteristico;         titolo  alcolometrico
volumico totale minimo: 11% vol;       acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    "Arcole" Garganega:
      colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
      odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
      sapore: asciutto, leggermente amarognolo, acidulo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 18 g/l;
    "Arcole" Merlot:
      colore:  rosso  rubino  se  giovane,  tendente  al  granato  se
invecchiato;
      odore: vinoso piuttosto intenso, caratteristico;
      sapore: asciutto, leggermente amarognolo;
      titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,5% vol, e 12%
vol. nella versione riserva;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto  secco  netto  minimo:  18 g/l e 22 g/l nella versione
riserva;
    "Arcole" Cabernet Sauvignon:
      colore;   rosso   rubino   intenso,  tendente  al  granata  con
l'invecchiamento;
      odore:  vinoso  caratteristico  con  profumo  piu'  intenso  se
invecchiato;
      sapore: asciutto, armonico, austero e vellutato se invecchiato;
      titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,5% vol, e l2%
vol, nella versione riserva;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto  secco  netto  minimo:  20 g/l e 22 g/l nella versione
riserva;
    "Arcole" Cabernet:
      colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
      odore: gradevole, con profumo piu' intenso se invecchiato;
      sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;
      titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,5% vol, e 12%
vol, nella versione riserva;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto  secco  netto  minimo:  20 g/l e 22 g/l nella versione
riserva;
    "Arcole" bianco:
      colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
      odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
      sapore:   asciutto,   di  medio  corpo,  armonico,  leggermente
amarognolo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo 15 g/l;
    "Arcole bianco" spumante:
      spuma: fine e persistente;
      colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
      odore: caratteristico, leggermente fruttato;
      sapore:  sapido, caratteristico, delicato, nei tipi extra brut,
brut, extra dry, dry, abboccato e dolce;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    "Arcole" rosso:
      colore: rosso rubino;
      odore: vinoso, intenso e delicato;
      sapore: asciutto di medio corpo e armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20 g/l;
    "Arcole" novello:
      colore: rosso rubino chiaro;
      odore:  vinoso  intenso  fruttato caratteristico con sentore di
ciliegia;
      sapore: asciutto, sapido, leggermente acidulo;
      zuccheri riduttori residui massimo: 6 g/1;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 17 g/l.
    I  vini a denominazione di origine controllata "Arcole" di cui al
presente   articolo   possono   essere  elaborati,  secondo  pratiche
tradizionali,  anche  in  recipienti  di  legno;  in tal caso possano
essere caratterizzati da leggero sentore di legno.
    E'  facolta'  del  Ministero delle politiche agricole e forestali
modificare,   con   proprio   decreto,   i   limiti  dell'acidita'  e
dell'estratto secco.
                               Art. 7.
    I  vini  a denominazione di origine controllata "Arcole" Cabernet
Sauvignon,  Merlot  e Cabernet ottenuti da uve con una produzione per
ettaro  di  dodici tonnellate aventi un titolo alcolometrico volumico
minimo  naturale  di 11%, qualora vengano sottoposti ad un periodo di
invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi in botti di
legno,  possono  portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva di
"riserva",  purche'  le  relative  partite  siano  specificate  nella
dichiara-  zioni  del raccolto come "destinate a riserva". Il periodo
di  invecchiamento  decorre  dal  1o novembre dell'anno di produzione
delle uve.
                               Art. 8.
    Nella  presentazione  e  designazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Arcole"  nelle  varie  tipologie,  e'  vietata
l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella
prevista   dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  agettivi
"extra",  "fine",  "scelto",  "selezionato" e similari. E' consentito
l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni
sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei
a trarre in inganno il consumatore.
    Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita'  amministrative,  frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
realmente provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al
disposto decreto ministeriale 22 aprile 1992.
    Le  menzioni  facoltative  esclusi  i  marchi  e i nomi aziendali
possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri
tipografici  non  in  grandi  o  evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione  di  origine  del  vino,  salve  le norme generali piu'
restrittive.
    Nella  designazione della tipologia riserva deve figurare obliga-
toriamente l'indicazione dell'arnnata di produzione delle uve.
                               Art. 9.
    Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Arcole"
immessi  al  consumo  in  contenitori fino a 5 litri, e' obbligatorio
l'utilizzo  delle tradizionali bottiglie di vetro ed e' fatto divieto
di  usare chiusure di tipo: corona, strappo, vite e similari. Qualora
i vini siano confezionati in bottiglie di contenuta nominale compreso
tra  lo  0,375  ed  i  5  litri, e' obbligatorio l'uso del tappo raso
bocca,  salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali e'
consentito l'uso del tappo a vite.
    La  tappatura  dei  vini  frizzanti spumanti deve essere conforme
alla normativa vigente.