Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ARCOLE"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Arcole", e' riservata ai
vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"Arcole" bianco (anche nella versione spumante), "Arcole" rosso
(anche nella versione "novello"), "Arcole" Garganega, Pinot Bianco,
Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Merlot,
Cabernet Sauvignon e Cabernet.
I vini a denominazione di origine controllata "Arcole", con il
riferimento al nome di vitigno, devono essere prodotti eslusivamente
da vigneti piantati in terreni tendenzialmente sabbiosi all'interno
dell'area di produzione di cui all'art. 3, lettera b).
La menzione "riserva" e' riservata alle tipologie "Arcole"
Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Arcole" con uno
dei seguenti riferimenti Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio,
Chardonnay (anche in versione frizzante), Merlot, Cabernet Sauvignon
e Cabernet (da Cabernet frane e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmene're)
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in
ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri
vitigni di colore analogo, non aromatiche, rispettivamente
raccomandati o autorizzati per le province di Vicenza e Verona.
Il vino a denominazione di origine controllata "Arcole" bianco
(anche in versione spumante) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai
vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico
ambito aziendale, iscritti agli albi, nella seguente composizione:
Garganega per almeno il 50%;
altre varieta' a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Arcole" rosso
(anche in versione novello) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai
vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico
ambito aziendale, iscritti agli albi, nella seguente composizione:
Merlot per almeno il 50%;
altre varieta' a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.
Art. 3.
a) La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Arcole" comprende:
provincia di Verona l'intero territorio dei comuni di: Arcole,
Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Bel-
fiore d'Adige, e parzialmente il territorio dei comuni di Caldiero,
San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno,
Pressana, Vago e San Martino B.A., e in provincia di Vicenza gli
interi territori comunali di Lonigo, Sarego, Monte, Orgiano, Sossano.
L'area e' cosi' delimitata:
a partire dal km 322 della strada statale 11, il limite segue
verso ovest la suddetta strada in direzione di Caldiero intersecando
il territorio comunale di Soave e Colognola ai Colli, per piegare a
sud seguendo l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la
quota 40 e ritornando verso nord sulla ss. 11. Da qui il limite
prosegue verso ovest lungo la strada ss. 11 fino ad incrociare in
territorio di Lavagno l'autostrada Serenissima che segue in comune di
San Martino B.A. fino alla localita' Mulino Vecchio, da qui continua
verso sud lungo il confine comunale di San Martino B.A. fino in
prossimita' della localita' Pontoncello dove segue il confine del
comune di Zevio per tutto il suo sviluppo a sud del paese e
raggiungendo a Porto della Bova il confine comunale di Belfiore; lo
segue lungo l'Adige verso Albaredo fino alla localita' Moggia. Da qui
si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo fino a
raggiungere il confine comunale di Vero- nella in localita'
Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Anso'n per dirigersi
verso nord alla localita' Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il
Dugale Gatto per raggiungere verso Nord il confine comunale di
Cologna Veneta. La delimitazione segue quindi il confine comunale di
Cologna Veneta passando per la localita' Pra fino a congiungersi col
confine comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione
sud-est oltrepassando la strada ferrata in disarmo e la localita'
Ponte Rosso. Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confine
comunale fra Pressana e Minerbe; percorre quindi tale delimitazione
fino a collegarsi con il confine provinciale padovano in localita'
Rovenega. Si dirige quindi lungo queste confine provinciale
delimitando prima la via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi
via Argine Padano, entrando nel comune di Roveredo di Gua',
oltrepassa la localita' Caprano fino ad incontrare il fiume Gua'. Il
limite prosegue quindi lungo il fiume Gua' in direzione nord-ovest
fino ad intersecare il confine comunale fra Roveredo di Gua' e
Cologna Veneta in localita' Boara. Da qui viene seguito il confine
del comune di Cologna verso est fino alla localita' Salboro,
dirigendosi quindi verso nord-ovest, lungo il confine provinciale con
Vicenza sino presso S. Sebastiano e passando dalla localita' Orlandi
e proseguendo a nord fino allo scolo Ronego ed al confine del comune
di Orgiano. Da qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso
est passando per Case Corno per raggiungere il confine comunale di
Sossano passando per la localita' Pozza fino al Ponte Sbuso. Da qui
si dirige a nord passando per la localita' Termine, quindi Ponte
Mario fino a raggiungere lo scolo Fiumicello e da qui dirigendosi per
breve tratto verso nord e quindi verso est, sempre lungo il confine
comunale di Sossano, passando per la localita' Campagnola e quindi
alla localita' Pozza. Da qui il confine ridiscende verso sud passando
dalla localita' Fontanella, quindi Pontelo fino al confine comunale
di Orgiano che segue verso nord lungo lo scolo Liona, per piegare a
est passando dalla localita' Dossola fino al confine comunale di
Alonte che segue per breve tratto verso nord fino al confine comunale
di Lonigo. Presso il monte Crearo si congiunge col confine comunale
di Sarego che segue verso nord passando per la localita' Giacomelli
raggiungendo infine il fiume Brendola che costeggia verso sud-est per
poi continuare verso nord passando per la localita' Canova e
Navesella. Da qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est
passando per la localita' Frigon basso e la localita' Muraro dove si
ricongiunge al confine comunale di Lonigo. Questo viene seguito verso
Nord fino alla ferrovia Milano-Venezia che costeggia fino alla
localita' Dovaro per poi proseguire a nord e piegare verso est in
prossimita' della s.s. 11, passando per Ca Bandia fino alla localita'
Ciron per poi dirigersi verso sud-est e raggiungendo il confine
comunale di San Bonifacio in localita' Fossacan. Da qui la
delimitazione continua verso nord lungo il confine provinciale tra
Verona e Vicenza fino alla. s.s. 11 a Torri di Confine e continuare
verso nord fino all'autostrada Serenissima. Questa viene seguita
verso ovest intersecando il torrente Aldega' ed entrando in comune di
Monteforte per proseguire sempre lungo l'autostrada fino alla strada
per San Lorenzo che segue verso sud fino a raggiungere la strada s.s.
11 vicino al ponte sul torrente Alpone in prossimita' dello
zuccherificio di San Bonifacio. La s.s. 11 viene seguita infine verso
ovest fino al punto di partenza al km 322.
b) La zona di produzione dei vini che fanno riferimento al nome
di vitigno di cui all'art. 2, comma 1, comprende, in parte, il
territorio amministrativo dei comuni di: Arcole; Albaredo d'Adige,
Belfiore, Cologna Veneta, San Bonifacio; Veronella e Zimella.
Tale zona e' cosi delimitata:
a partire dal comune di San Bonifacio all'altezza di km 322
della s.s. 11 il limite segue il confine comunale di San Bonifacio in
direzione ovest fino al centro abitato di Castelletto, dove si
inserisce a sud sulla strada provinciale di San Lorenzo per Belflore.
Prosegue per le localita' di fornace ceramica, Mozzele di Sopra
incrocia lo scolo Sereghetto che costeggia ad ovest, fino all'altezza
del cimitero di Belfiore, si immette sulla strada provinciale delle
Terme e verso sud la segue per un breve tratto sino alla localita'
Casoni. Dopo il santuario della Madonna della Stra', devia a sud-est,
lungo via Argine Maronari, passa per il centro, abitato di Belfiore
dove ritorna nella strada provinciale di San Lorenzo n. 39.
La prende a sud, passa la chiesa dei SS. Vito e Modesto il
casello n. 2 dcl consorzio di bonifica Zerpano; le localita'
Pascolone, la Macchina, Casino di Bionde, Torrion di Bionde incontra
il canale Fossa Lunga e lo costeggia a nord fino al ponte Canale. Di
qui prosegue a sud-est per la strada che porta in localita' la Casona
entra nella corte imbocca la carrareccia che per Ponte Rotto si
immette sulla strada Bassa;
Il limite prosegue verso sud sulla strada Salgarello fino al
confine con il comune di Arcole, lo segue verso nord-est fino ad
incrociare la strada campestre che porta in localita' la Fabbrica
sale l'argine del torrente Alpone che costeggia a sud sino alla
Guglia della Battaglia di Arcole, passa il ponte a est entra nel
centro abitato di Arcole e attraverso via Rosario, via Pagnego si
immette in via Padovana.
La percorre per un breve tratto verso sud e in localita' il
Miracolo segue la s.p. Legnaghese passa per Desmonta' e dopo il
cimitero di Albaredo D'Adige, a livello del tabernacolo della Madonna
dell'Assunta prende ad est la strada per Santa Lucia.
Dopo il centro abitito di Santa Lucia, in localita' Palanetto
piega a nord, al capitello di San Antonio prosegue verso est, passa
per la Campagnola arriva nell'abitato di Veronella dove incrocia in
prossimita' della localita' Stra' il confine comunale di Cologna
Veneta. Lo segue verso sud-est fino ad intersecare la strada ferrata
in disarmo, che costeggia verso nord-est passando per la stazione
Veneta e attraversa il fiume Gua'.
A livello del casello di San Felice lascia la ferrovia piega a
sud-est prendendo la strada per San Andrea, Prova, Suppiavento con
localita' Colombarone segue, verso nord, il confine con la provincia
di Vicenza fino alla strada Agugliano San Sebastiano che segue verso
nord-ovest, per San Sebastiano, dove supera il casello della
ferrovia, a livello della cabina Enel di San Sebastiano prende a nord
e attraversa la strada Buche di Maggio. Si immette sulla strada
comunale che verso ovest porta a Baldaria passando per la Conca,
supera il centro abitato di Baldaria incrocia la s.s. 500, che risale
a nord per un breve tratto, per piegare ad est e attraversare il
fiume Gua', sul ponte che si immette sulla s.p. Nuova Padovana. La
percorre in direzione San Bonifacio, fino al ponte sui fiume Togna,
che costeggia a nord fino ai confini con la provincia di Vicenza. La
delimitazione sale quindi lungo il confine del vicentino incontrando
dopo il territorio di Zimella, quello di San Bonifacio e dopo Torre
di Confine giunti a nord sull'autostrada Serenissima, la segue verso
ovest fino al ponte sul fiume Aldega', dove prosegue verso ovest
seguendo il confine comunale di San Bonifacio, fino ad intersecare la
strada per San Lorenzo che segue verso sud fino al ponte sul fiume
Alpone in prossimita' dello zuccherificio di San Bonifacio e da qui
verso ovest lungo la s.s. 11, fino al punto di partenza.
Art. 4.
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Arcole"
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I terreni devono presentare composizione argillosa o
argillososabbiosa.
Per la produzione dei vini indicati con la specificazione, del
nome di vitigno i terreni devono presentare una granulometria
prevalentemente sabbiosa.
Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione
all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di natura torbosa,
limosa o eccessivanente umidi e fertili.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera
semplice o doppia, ad esclusione della varieta' Garganega per la
quale e' consentita l'uso della pergola semplice o doppia, o della
pergoletta aperta.
Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente
disciplinare e non allevati a spalliera, e' consentita l'iscrizione
agli albi anche dei vigneti per un periodo massimo di quindici anni.
Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente
saranno automaticente cancellati dai rispettivi albi.
E' fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale
potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della
vegetazione nell'interfila.
E' fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione
del presente disciplinare, qualsiasi sia la varieta' coltivata, un
numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, ad esclusione della
varieta' Garganega per la quale il numero di ceppi per ettaro non
puo' essere inferiore a 3.000.
I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere comunque atti non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita
l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui
all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali
minimi sono i seguenti:
=====================================================================
| | Titolo alc. vol. nat.
Vitigno |Prod. max uva/ha tonn.| minimo
=====================================================================
Garganega .... | 16 | 9,50
---------------------------------------------------------------------
Pinot bianco .... | 13 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
Pinot grigio .... | 13 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay .... | 14 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
Merlot .... | 15 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
Cabernet .... | 14 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
Cabernet Sauvignon | |
.... | 14 | 10,00
Le uve Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernets qualora siano
destinate, alla produzione di vini designati con il termine "riserva"
devono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
11,00% e una produzione di uva per ettaro di 12 tonn. per ettaro.
Le uve dei vini destinati alla produzione dei vini spumanti
potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
inferiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purche' la
destinazione delle uve atte ad essere elaborare, venga epressamente
indicata nella denuncia annuale delle uve.
In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli e'
ammessa, con provvedimento della regione Veneto, adottato secondo le
procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992, ed al
successivo paragrafo 12, la riduzione del titolo alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini
di cui alla presente denominazione.
Nelle annate favorevoli quantitativi di uva ottenuti da destinare
alla produzione del vino a denominazione di origine controllata
"Arcole", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo
restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato
vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55
dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire
limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per
la produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Arcole" inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare,
dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche
agricole e forestali ed al comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite
massimo previsto dall'ottavo comma del presente articolo, saranno
presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino a
indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Arcole"
devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o
parzialmente nella zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato oppure con
mosto concentrato se proveniente uve prodotte nei vigneti iscritti
negli albi dei vigneti, oppure a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 2, in corso di
invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa
denominazione di origine controllata, di uguale colore e varieta' di
vite e della stessa annata di produzione, per non oltre il 5% per la
complessiva durata dell'invecchiamento.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui
sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione
d'origine controllata per tutta la partita.
I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino "Arcole" bianco
nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono
essere utilizzati per produrre vini spumanti ottenuti secondo le
metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e
comunitarie.
I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino "Arcole"
Chardonnay nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare,
possono essere utilizzati per produrre vini fnizzanti ottenuti
secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative
nazionali e comuntarie.
La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo
all'interno del territorio della regione Veneto.
I vini a denominazione di origine controllata "Arcole" Cabernet
Sauvigno Cabernet e Merlot, designati con la qualifica "riserva"
devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio
di almeno due anni, di cui almeno tre mesi in botti di legno a
partire dal 1o novembre dell'annata di produzione delle uve.
Art. 6.
I vini di cui all'art.1 all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Arcole" Pinot Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: fine caratteristico, tendente al fruttato;
sapore: asciutto, talvolta morbido, vellutato, armonico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima 5 g/l;
estratto secco netto minimo; 16 g/l;
"Arcole" Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: fine caratteristico, elegante;
sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
"Arcole" Chardonnay frizzante:
colore: giallo paglierino tendente, a volte al verdognolo,
brillante;
odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minimo 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
"Arcole" Pinot grigio:
colore: da giallo paglierino ad ambrato, talvolta con riflessi
ramati;
odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore:
asciutto, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
"Arcole" Garganega:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
"Arcole" Merlot:
colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se
invecchiato;
odore: vinoso piuttosto intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol, e 12%
vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l e 22 g/l nella versione
riserva;
"Arcole" Cabernet Sauvignon:
colore; rosso rubino intenso, tendente al granata con
l'invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico con profumo piu' intenso se
invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, austero e vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol, e l2%
vol, nella versione riserva;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l e 22 g/l nella versione
riserva;
"Arcole" Cabernet:
colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
odore: gradevole, con profumo piu' intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol, e 12%
vol, nella versione riserva;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l e 22 g/l nella versione
riserva;
"Arcole" bianco:
colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo 15 g/l;
"Arcole bianco" spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, leggermente fruttato;
sapore: sapido, caratteristico, delicato, nei tipi extra brut,
brut, extra dry, dry, abboccato e dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
"Arcole" rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, intenso e delicato;
sapore: asciutto di medio corpo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
"Arcole" novello:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: vinoso intenso fruttato caratteristico con sentore di
ciliegia;
sapore: asciutto, sapido, leggermente acidulo;
zuccheri riduttori residui massimo: 6 g/1;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata "Arcole" di cui al
presente articolo possono essere elaborati, secondo pratiche
tradizionali, anche in recipienti di legno; in tal caso possano
essere caratterizzati da leggero sentore di legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidita' e
dell'estratto secco.
Art. 7.
I vini a denominazione di origine controllata "Arcole" Cabernet
Sauvignon, Merlot e Cabernet ottenuti da uve con una produzione per
ettaro di dodici tonnellate aventi un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale di 11%, qualora vengano sottoposti ad un periodo di
invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi in botti di
legno, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva di
"riserva", purche' le relative partite siano specificate nella
dichiara- zioni del raccolto come "destinate a riserva". Il periodo
di invecchiamento decorre dal 1o novembre dell'anno di produzione
delle uve.
Art. 8.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Arcole" nelle varie tipologie, e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella
prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli agettivi
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei
a trarre in inganno il consumatore.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
realmente provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al
disposto decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non in grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu'
restrittive.
Nella designazione della tipologia riserva deve figurare obliga-
toriamente l'indicazione dell'arnnata di produzione delle uve.
Art. 9.
Per i vini a denominazione di origine controllata "Arcole"
immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, e' obbligatorio
l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro ed e' fatto divieto
di usare chiusure di tipo: corona, strappo, vite e similari. Qualora
i vini siano confezionati in bottiglie di contenuta nominale compreso
tra lo 0,375 ed i 5 litri, e' obbligatorio l'uso del tappo raso
bocca, salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali e'
consentito l'uso del tappo a vite.
La tappatura dei vini frizzanti spumanti deve essere conforme
alla normativa vigente.