Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28
AGOSTO 2000, N. 240.
All'articolo 1:
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro
che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo
comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione
di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica
istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale
di cui al presente comma e' inserito a domanda, previo superamento
della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti,
all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento
dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria
banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i
predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38
miliardi per l'anno 2000, per il completamento della predetta
sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione.
6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto
dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova
concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti
previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio
1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono
stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso
delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione,
nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali,
nonche' le relative modalita' di svolgimento. Con il medesimo decreto
vengono determinati i criteri e le modalita' di costituzione delle
commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di
esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame
finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia
ai fini dell'esito del concorso, per esami e titoli, in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole
di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito
positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno
accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie
permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma
6-bis.";
dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. All'articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "un anno scolastico" sono
sostituite dalle seguenti: "un quinquennio";
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In tal caso
il personale, alla cessazione del comando, e' assegnato con priorita'
ad una sede disponibile di sua scelta .".
All'articolo 2:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "lire 69,5 miliardi
per l'anno 2000," sono inserite le seguenti: "lire 119,5 miliardi per
l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002,";
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti
didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza
pregiudicare la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli studenti,
il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare alle
Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente
dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di
lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002.Agli stessi fini il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e' autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione musicale
finanziati in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta
rilevanza in ambito nazionale, nonche' agli enti finanziatori
obbligati alla manutenzione dei conservatori, la somma di lire 2
miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, complessivamente pari a lire 4
miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3
miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione.";
al comma 3, secondo periodo della novella, dopo le parole:
"programmazione economica," sono inserite le seguenti: "sentito il
parere delle Commissioni parlamentari competenti,"; al sesto periodo
della novella, dopo le parole: "programmazione economica", sono
aggiunte le seguenti: ", sentito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti";
dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Elezione delle rappresentanze sindacali unitarie). -
1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al
personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, sono indette entro trenta giorni dalla
attivazione dell'apposito comparto di cui all'articolo 2, comma 6,
della stessa legge".