(Allegato I)
                                                           ALLEGATO I 
 
     CRITERI DI SELEZIONE DEL DONATORE DI TESSUTI E/O DI CELLULE 
                  (Articolo 4, comma 1, lettera a)) 
 
    I criteri di selezione dei donatori di  tessuti  e  cellule  sono
basati sull'analisi dei rischi connessi all'applicazione  terapeutica
dei medesimi. Gli indicatori di tali rischi sono individuati mediante
la raccolta dell'anamnesi clinica e comportamentale, l'esecuzione  di
esami fisici, test biologici, accertamento necroscopico (nel caso  di
donatori deceduti) e qualsiasi altro esame pertinente. 
    A meno che una valutazione dei rischi  documentata  ed  approvata
dalla persona responsabile dell'istituto dei tessuti lo  giustifichi,
un soggetto non e' accettato come donatore qualora  ricorra  uno  dei
casi di seguito elencati. 
 
    1. Donatore cadavere 
 
    1.1. Criteri di esclusione 
    1.1.1. Causa di morte sconosciuta, (non si applica  nel  caso  in
cui l'accertamento necroscopico eseguito dopo  il  prelievo  fornisca
informazioni sulla causa di decesso che esclude i criteri di  cui  al
presente allegato); 
    1.1.2. Malattie ad eziologia sconosciuta; 
    1.1.3. Presenza o precedenti manifestazioni di patologie maligne,
eccettuato il carcinoma basocellulare primario, il carcinoma in  situ
della cervice uterina ed alcuni tumori primari  del  sistema  nervoso
centrale  che  sono  valutati   sulla   base   della   documentazione
scientifica. I donatori affetti da patologie maligne  possono  essere
valutati e presi in considerazione  per  la  donazione  della  cornea
tranne nel caso di retinoblastoma,  neoplasia  ematologica  e  tumori
maligni del segmento anteriore dell'occhio; 
    1.1.4. Rischio di trasmissione di  malattie  causate  da  prioni:
Tale rischio riguarda, per esempio: 
    a) persone alle quali  e'  stata  diagnosticata  la  malattia  di
Creutzfeldt-Jakob,  o  la  sua  variante,  ovvero   con   antecedenti
familiari della malattia di Creutzfeldt-Jakob non iatrogena; 
    b) persone con un'anamnesi di demenza a rapida progressione, o di
malattie neurologiche degenerative, comprese le patologie di  origine
sconosciuta; 
    c) riceventi ormoni derivanti dall'ipofisi umana (come gli ormoni
della crescita), riceventi innesti di cornea,  sclera  e  dura  madre
nonche' persone  che  hanno  subito  interventi  neurochirurgici  non
documentati (nei quali puo' essere stata utilizzata la dura madre). 
    Per il rischio di trasmissione della variante della  malattia  di
Creutzfeldt-Jakob non possono  essere  accettati  donatori  che  sono
stati sottoposti a intervento chirurgico o trasfusione  di  sangue  o
somministrazione di emoderivati nel Regno Unito dal 1980 al 1996; 
    1.1.5. Infezioni sistemiche che non  sono  state  controllate  al
momento della donazione, comprese  malattie  batteriche  e  infezioni
sistemiche virali, fungine e parassitarie o  gravi  infezioni  locali
dei tessuti e delle cellule destinati a donazioni. I donatori affetti
da  setticemia  batterica  possono  essere  valutati   e   presi   in
considerazione per la donazione degli occhi solo a condizione che  le
cornee siano destinate ad essere conservate in coltura,  al  fine  di
consentire l'individuazione di eventuali contaminazioni del tessuto; 
    1.1.6. Anamnesi, evidenza clinica o di laboratorio per rischio di
trasmissione di HIV, epatite B acuta o cronica (tranne a  persone  la
cui immunita' e' documentata), epatite C, HTLV  I/II  o  evidenza  di
altri fattori di rischio connessi a tali infezioni; 
    1.1.7.  Anamnesi  positiva  per  malattie  sistemiche  autoimmuni
croniche che potrebbero  pregiudicare  la  qualita'  dei  tessuti  da
prelevare; 
    1.1.8. Non validita' dei risultati  dell'esame  dei  campioni  di
sangue del donatore per: 
    a) emodiluizione, conformemente alle specifiche dell'allegato II,
sezione 2, qualora non sia disponibile un  campione  prelevato  prima
della trasfusione; 
    b) trattamento a base di agenti immunosoppressivi; 
    1.1.9. Positivita'  alle  prove  relative  ad  altri  fattori  di
rischio  connessi  a  malattie  trasmissibili,  sulla  base  di   una
valutazione dei rischi che tenga conto dei viaggi e  dell'esposizione
del donatore a  tali  rischi,  nonche'  della  prevalenza  locale  di
malattie infettive; 
    1.1.10. Presenza sul corpo  del  donatore  di  segni  fisici  che
implicano rischio di malattie trasmissibili, secondo quanto descritto
nell'allegato IV, punto 1.2.3; 
    1.1.11. Ingestione  o  esposizione  a  sostanze  tossiche  (quali
cianuro, piombo, mercurio o oro)  che  possano  essere  trasmesse  al
ricevente in quantita'  tali  da  poterne  compromettere  la  salute;
1.1.12.Vaccinazione recente  con  virus  viventi  attenuati,  ove  il
rischio di trasmissione sia ritenuto possibile; 
    1.1.13. Xenotrapianti. 
 
    1.2. Criteri aggiuntivi per donatore pediatrico 
    1.2.1. I  neonati  da  madri  affette  da  HIV,  o  che  comunque
rientrano in uno dei criteri di esclusione di cui alla  sezione  1.1,
devono essere esclusi dalla donazione fino a che qualsiasi rischio di
trasmissione dell'infezione non sia definitivamente escluso. 
    a) I bambini di eta' inferiore a 18 mesi, nati da  madri  affette
da HIV, epatite B, epatite  C  o  HTLV,  o  a  rischio  di  contrarre
l'infezione, che  sono  stati  allattati  dalle  madri  nei  12  mesi
precedenti,    non    possono    essere     considerati     donatori,
indipendentemente dai risultati degli esami di laboratorio. 
    b) I bambini nati da madri affette da HIV, epatite B, epatite C o
HTLV, o a rischio  di  contrarre  l'infezione,  che  non  sono  stati
allattati dalle madri nei 12 mesi  precedenti  e  che  non  risultano
affetti da HIV, epatite B, epatite C o HTLV sulla  base  degli  esami
analitici o fisici e del controllo delle cartelle  cliniche,  possono
essere ammessi come donatori. 
 
    2. Donatore vivente 
    2.1. Donatore autologo 
    2.1.1. Nel caso di tessuti e cellule  prelevati  e  destinati  ad
essere conservati o coltivati, e' necessario eseguire gli stessi test
di laboratorio minimi previsti per il  donatore  vivente  allogenico.
Eventuali risultati positivi dei test non comportano  necessariamente
il divieto di conservare, trattare e reimpiantare tessuti, cellule  o
qualsiasi  prodotto  derivato,  purche'  sia  possibile   conservarli
isolatamente, al fine di evitare qualsiasi rischio di  contaminazione
crociata  con  altri  innesti  o   di   contaminazione   con   agenti
occasionali, ovvero di miscellanea. 
 
    2.2. Donatore allogenico 
    2.2.1.  Il  donatore  allogenico  e'   selezionato   sulla   base
dell'anamnesi clinica, delle risposte ad un questionario  predisposto
e del colloquio con il medico  responsabile  della  selezione  o  con
personale  sanitario  appositamente  formato,   operante   sotto   la
responsabilita'  del  predetto  conformemente  al  punto  2.2.2.   La
valutazione della idoneita' alla  donazione,  effettuata  dal  medico
responsabile, comprende l'analisi dei fattori che possono contribuire
ad  individuare  e  ad  escludere  soggetti  la  cui  donazione  puo'
costituire un rischio  per  la  loro  salute  o  un  rischio  per  il
ricevente, come la possibilita' di  trasmettere  malattie.  Per  ogni
donazione, la procedura del prelievo  non  deve  interferire  con  lo
stato di salute del donatore, ne' comprometterlo, cosi' come non deve
interferire ne' compromettere lo stato di salute della  madre  e  del
neonato il prelievo della placenta o del sangue cordonale. 
    2.2.2. I criteri di selezione  dei  donatori  allogenici  viventi
sono documentati dall'istituto dei tessuti (o  dal  responsabile  del
trapianto in caso di distribuzione diretta al ricevente)  sulla  base
del tipo di tessuti e  cellule  necessari  per  la  donazione,  delle
condizioni   fisiche   del   donatore,   dell'anamnesi    medica    e
comportamentale e dei risultati delle indagini cliniche ed  esami  di
laboratorio relativi allo stato di salute del donatore. 
    2.2.3. I  criteri  di  esclusione  dalla  donazione  sono  quelli
indicati  dal  punto  1.1.2  al  punto  1.1.13.   La   gravidanza   e
l'allattamento al  seno  costituiscono  motivi  di  esclusione  dalla
donazione, tranne che per la placenta e il sangue cordonale.  Per  la
donazione di cellule progenitrici ematopoietiche  deve  essere  anche
esclusa la possibilita' di trasmissione di patologie ereditarie. 
    3.  Con  accordo  Stato  Regioni  sono  stabiliti  i  criteri  di
selezione dei donatori viventi  e  deceduti  di  cellule  e  tessuti,
predisposti dal Centro Nazionale Trapianti  e  dal  Centro  Nazionale
Sangue,  secondo  l'ambito  di  competenza,  conformemente  a  quanto
previsto dal presente decreto.