(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2009, N. 193 
 
  All'articolo 1: 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il  cui  mandato
e' scaduto il 31 dicembre 2009  e  per  i  quali  non  e'  consentita
un'ulteriore   conferma   secondo   quanto   previsto   dall'articolo
42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici  di  pace  il
cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e  per  i  quali  non  e'
consentita   un'ulteriore   conferma    secondo    quanto    previsto
dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre  1991,  n.  374,  e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2010,  fino  alla
riforma organica della magistratura onoraria e, comunque,  non  oltre
il 31 dicembre 2010"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "2-bis.  Il  secondo  comma   dell'articolo   50   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che per  i  giudici
onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla
possibilita' di conferma". 
  All'articolo 3: 
  al comma 1, il terzo periodo e' soppresso e, al quarto periodo,  le
parole: "all'interno di altri distretti della  stessa  regione"  sono
soppresse; 
  al comma 5, dopo le parole: "Napoli e Palermo;"  sono  inserite  le
seguenti: "per il distretto di  Palermo  si  considera  limitrofo  il
distretto di Cagliari;", dopo le parole:  "Messina  e  Catania"  sono
inserite le seguenti: "; per il distretto  di  Catania  si  considera
limitrofo il distretto di Reggio  Calabria"  e  le  parole:  "per  la
Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per la Sicilia si considerano limitrofe  le  regioni
Calabria e Sardegna"; 
  al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di
trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno  di  100
chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennita'
di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive
modificazioni, e' ridotta della meta' di quanto previsto dal medesimo
articolo. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni
e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio).  -
1.  Con  provvedimento  motivato,  il   Consiglio   superiore   della
magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai  magistrati
nominati con il decreto ministeriale  2  ottobre  2009  sussista  una
scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1,
comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato
dal presente decreto,  puo'  attribuire  esclusivamente  ai  predetti
magistrati,  in  deroga  all'articolo  13,  comma  2,   del   decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160,  e  successive  modificazioni,  le
funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche  antecedentemente
al conseguimento della prima valutazione di professionalita'. 
  2.   Fino   al   conseguimento   della   prima    valutazione    di
professionalita', l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati
per i quali e' prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati
requirenti di chi al comma 1 deve essere assentito per  iscritto  dal
procuratore della Repubblica ovvero dal  procuratore  aggiunto  o  da
altro magistrato appositamente delegato  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106. 
  3. Il procuratore della  Repubblica  puo'  disporre,  con  apposita
direttiva di carattere generale, che  l'assenso  scritto  di  cui  al
comma 2 non sia necessario se si procede  nelle  forme  del  giudizio
direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti  al
giudice  del  dibattimento  per  la  convalida  dell'arresto   e   il
contestuale giudizio. 
  4. Al decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  160,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nel capo I, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 9-bis. - (Assegnazione di sede  al  termine  del  periodo  di
tirocinio). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con
provvedimento motivato, il Consiglio  superiore  della  magistratura,
previo parere del consiglio giudiziario,  assegna  i  magistrati  che
hanno  ottenuto  un  positivo  giudizio   di   idoneita'   ai   sensi
dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30  gennaio  2006,
n. 26, e successive modificazioni, a una  sede  provvisoria,  per  la
durata di due anni e sei mesi. 
  2.   Dopo   il   conseguimento   della   prima    valutazione    di
professionalita', con provvedimento motivato, il Consiglio  superiore
della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna,
anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui  al
comma 1 agli uffici giudiziari individuati  quali  disponibili  dallo
stesso Consiglio superiore della magistratura"; 
  b) all'articolo 13,  comma  1,  le  parole:  "e  l'assegnazione  al
relativo ufficio dei magistrati che non hanno  ancora  conseguito  la
prima valutazione" sono soppresse. 
  5. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n.  150,
si interpreta nel senso che  non  trova  applicazione  ai  magistrati
destinati  agli  uffici  aventi  sede  nella  provincia  autonoma  di
Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli
33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica  26  luglio
1976, n. 752, e  successive  modificazioni,  il  divieto  contemplato
dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.
160, e successive modificazioni. 
  Art. 3-ter. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006,  n.
240). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006,  n.
240, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare
la  tempestiva  adozione  dei   programmi   per   l'informatizzazione
predisposti dal Ministero della giustizia  per  l'organizzazione  dei
servizi  giudiziari,  in  modo  da  garantire   l'uniformita'   delle
procedure di gestione nonche'  le  attivita'  di  monitoraggio  e  di
verifica della qualita' e dell'efficienza del servizio. 
  1-ter. Il magistrato capo  dell'ufficio  giudiziario  e'  tenuto  a
comunicare  al  Ministro  della  giustizia,  esclusivamente  per  via
informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi  all'andamento
dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati  dallo  stesso
Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al  solo
fine di monitorare  la  produttivita'  dei  servizi  stessi.  I  dati
trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e
possono essere pubblicati in forma sintetica nel  sito  internet  del
Ministero della giustizia". 
  Art. 3-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006,
n. 26, concernenti la  formazione  dei  magistrati  che  aspirano  al
conferimento di incarichi direttivi,  e  al  decreto  legislativo  23
febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari). - 1.  Al
decreto  legislativo  30  gennaio   2006,   n.   26,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la
seguente: 
  "d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i  magistrati
giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli  incarichi
direttivi di primo e di secondo grado"; 
  b) nel titolo III, dopo il capo II e' inserito il seguente: 
 
                            "CAPO II-bis 
 
            CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI 
           INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 
 
  Art. 26-bis. -  (Oggetto).  -  1.  I  corsi  di  formazione  per  i
magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli
incarichi direttivi di primo e di  secondo  grado  sono  mirati  allo
studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche'
all'acquisizione  delle   competenze   riguardanti   la   conoscenza,
l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di
gestione delle risorse umane e  materiali  utilizzati  dal  Ministero
della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. 
  2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla
base delle schede valutative redatte  dai  docenti  nonche'  di  ogni
altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di
valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi,  con
esclusivo riferimento alle capacita' organizzative. 
  3.  Gli  elementi  di  valutazione  sono  comunicati  al  Consiglio
superiore della magistratura per  le  valutazioni  di  competenza  in
ordine al conferimento dell'incarico direttivo. 
  4. Gli elementi di  valutazione  conservano  validita'  per  cinque
anni. 
  5. Possono concorrere all'attribuzione degli  incarichi  direttivi,
sia requirenti che giudicanti, sia di primo  che  di  secondo  grado,
soltanto  i  magistrati  che  abbiano   partecipato   al   corso   di
formazione". 
  2. All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo  23
febbraio 2006, n. 109, dopo le  parole:  "sul  servizio  giudiziario"
sono  inserite  le  seguenti:  "o   sui   servizi   organizzativi   e
informatici". 
  3.  All'attuazione  del  presente  articolo  si  provvede  mediante
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  Art. 3-quinquies. - (Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195,  e
al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160). - 1.  All'articolo  11
della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  terzo  comma,  le  parole:  ",  esclusi  quelli  di  pretore
dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di
procuratore  della  Repubblica  presso  le  stesse   preture,"   sono
soppresse; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al  terzo
comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto
legislativo 5  aprile  2006,  n.  160,  e  successive  modificazioni,
esprime le sue motivate valutazioni solo in  ordine  alle  attitudini
del candidato relative alle capacita' organizzative dei servizi". 
  2. All'articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni,  dopo  le  parole:
"il magistrato puo' essere confermato" sono inserite le seguenti:  ",
previo concerto con il Ministro della giustizia"". 
  All'articolo 4: 
  al comma 1, secondo periodo,  le  parole:  "fino  all'adozione  dei
decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data  di  entrata
in vigore dei decreti"; 
  al comma 2, al primo periodo, le parole: ", nei  casi  consentiti,"
sono soppresse e, al secondo periodo, le parole:  "Fino  all'adozione
del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente
le regole tecniche in materia di notificazioni  e  comunicazioni  per
via telematica, le stesse  sono  effettuale"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino alla data di entrata in vigore dei predetti  decreti,
le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate"; 
  al comma 3: 
  alla lettera a), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: Allo
stesso  modo  si  procede"  sono  inserite  le  seguenti:   "per   le
notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16  marzo
1942, n. 267, e"; 
  la lettera b) e' soppressa; 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del  regio  decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo  51  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente: 
  "Nell'albo e' indicato, oltre al  codice  fiscale,  l'indirizzo  di
posta elettronica certificata comunicato ai sensi  dell'articolo  16,
comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Gli  indirizzi  di
posta elettronica certificata e  i  codici  fiscali,  aggiornati  con
cadenza giornaliera, sono resi  disponibili  per  via  telematica  al
Consiglio nazionale forense e  al  Ministero  della  giustizia  nelle
forme previste dalle regole  tecniche  per  l'adozione  nel  processo
civile e nel processo penale  delle  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione""; 
  al comma 5, al primo periodo, le parole: "all'Allegato n.  6"  sono
sostituite dalle seguenti: "agli Allegati n. 6 e n. 7" e  al  secondo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente ai
supporti che contengono dati informatici per  i  quali  e'  possibile
calcolare le pagine memorizzate"; 
  al comma 6, dopo le parole: "e' versato all'entrata  del  bilancio"
sono inserite le seguenti: "dello Stato"; 
  al comma 7, secondo periodo, le parole:  "senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini  dell'esercizio  dei  diritti  dell'azionista,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del
presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della
Commissione europea, previa notifica da  parte  del  Ministero  della
giustizia"; 
  al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 
  "d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il versamento  della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento  della  gara
tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli  articoli  532,  534  e
534-bis, nonche'  il  pagamento  del  prezzo,  siano  effettuati  con
modalita' telematiche. 
  In ogni caso il  giudice  dell'esecuzione  puo'  disporre  che  sia
effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo 490, secondo  comma;
almeno  dieci  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto"; 
  d-ter)  all'articolo  533,  primo  comma,  il  primo   periodo   e'
sostituito dal seguente: "Il commissionario assicura agli interessati
la possibilita' di esaminare, anche  con  modalita'  telematiche,  le
cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata  per
l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente
prima del pagamento integrale del prezzo"; 
  d-quater) il primo comma dell'articolo 540 e' abrogato; 
  d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma e'  inserito  il
seguente: 
  "Con  la  stessa  ordinanza,  il  giudice  puo'  stabilire  che  il
versamento  della  cauzione,  la  presentazione  delle  offerte,   lo
svolgimento della gara  tra  gli  offerenti  e,  nei  casi  previsti,
l'incanto, nonche' il pagamento  del  prezzo,  siano  effettuati  con
modalita' telematiche"; 
  d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: "Si applica l'articolo 569, quarto comma""; 
  dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
  "8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di  procedura
civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 161-bis e' inserito il seguente: 
  "Art. 161-ter. - (Vendite con modalita' telematiche). - Il Ministro
della  giustizia   stabilisce   con   proprio   decreto   le   regole
tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni  mobili  e
immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal  codice,  nel
rispetto    dei    principi    di    competitivita',     trasparenza,
semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita'  delle
procedure telematiche. 
  Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al  primo
comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica"; 
  b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono aggiunti  i
seguenti: 
  "Art. 169-quater. - (Ulteriori modalita' del pagamento  del  prezzo
di acquisto). - Il prezzo di acquisto puo' essere versato con sistemi
telematici di pagamento ovvero con carte  di  debito,  di  credito  o
prepagate o con altri  mezzi  di  pagamento  con  moneta  elettronica
disponibili nei circuiti bancario e postale. 
  Art. 169-quinquies. - (Prospetto riepilogativo delle stime e  delle
vendite). - I soggetti nominati commissionari a  norma  dell'articolo
532 del codice, o ai quali sono affidate le  vendite  con  incanto  a
norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al  termine  di  ciascun
semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione,  al  presidente  del
tribunale  e  all'ufficiale  giudiziario   dirigente   un   prospetto
informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di  tutte
le vendite effettuate  nel  periodo  con  indicazione,  per  ciascuna
procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati,  del  valore
ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima
effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita"; 
  c) l'articolo 173-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalita' di presentazione  delle
offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del
prezzo). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo
569, terzo comma, del codice,  puo'  disporre  che  la  presentazione
dell'offerta d'acquisto e la  prestazione  della  cauzione  ai  sensi
degli articoli 571, 579,  580  e  584  del  medesimo  codice  possano
avvenire con sistemi telematici di  pagamento  ovvero  con  carte  di
debito, di credito o prepagate o con altri  mezzi  di  pagamento  con
moneta elettronica disponibili nei  circuiti  bancario  e  postale  e
mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di
una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte  dai  predetti
articoli,  nel  rispetto  della   normativa,   anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici teletrasmessi. 
  Il versamento del prezzo  puo'  essere  effettuato  con  le  stesse
modalita' di cui al primo comma". 
  8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia  che  stabilisce  le
regole  tecnico-operative  per  lo  svolgimento  delle  vendite   con
modalita'   telematiche,   previsto   dall'articolo   161-ter   delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368,  introdotto  dal  comma  8-bis,  lettera  a),  del  presente
articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto"; 
  al comma 9: 
  al primo periodo, le parole: "senza oneri"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri"; 
  al terzo periodo, le  parole:  "senza  ulteriori"  sono  sostituite
dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le convenzioni  di  cui
al   presente   articolo   prevedono   che   gli   oneri    derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono  a
carico degli intermediari abilitati"; 
  al comma 11, le parole: "ai sensi dell'articolo 20,  quinto  comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196". 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  "Art. 4-bis. - (Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1.
All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  le
parole: "per gli anni  2008,  2009  e  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2012"".