(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 195 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1, le parole: «dal decreto-legge 28  aprile  2009»  sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 28 aprile 2009» e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In considerazione  di  quanto
previsto dal periodo  precedente  ed  allo  scopo  di  assicurare  la
massima funzionalita' delle attivita'  di  monitoraggio  del  rischio
sismico, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011
e  di  1  milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2013,  per   il
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  2,
comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui  all'articolo  5,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
novembre 2005, n. 244. Il Commissario delegato  puo'  nominare  quali
sub-Commissari i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1,  comma  2,
del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  nonche'   i
presidenti delle province interessate, per le rispettive  competenze.
Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi  o  indennita'  di
alcun genere»; 
    al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge n. 39 del 2009,»  sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
77 del 2009,»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis.  Ferma  la  previsione  di  cui  all'articolo  2-bis  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo e' tenuto a trasmettere
al  Parlamento  informative  sulle  spese  sostenute  nella  fase  di
emergenza. Le informative sono trasmesse entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e a conclusione dell'emergenza. 
    2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1  e  2,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso  che  la
presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di  cui
alle medesime disposizioni e' dovuta limitatamente  a  quelli  per  i
quali le udienze processuali erano fissate  in  data  ricompresa  nel
periodo dal 6 aprile  2009  al  31  luglio  2009,  ad  eccezione  dei
processi  tributari  di  primo  e   secondo   grado   e   di   quelli
amministrativi di primo grado gia' definiti. 
    2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "9-bis.  Le  ordinanze  di  cui  all'articolo  191  del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
limitatamente ai territori colpiti dagli eventi  sismici  di  cui  al
presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte"». 
    All'articolo 2, al  comma  2,  dopo  le  parole:  «Consiglio  dei
Ministri» sono inserite le  seguenti:  «di  cui  al  comma  1,  primo
periodo,» e le parole: «del relativo impianto» sono sostituite  dalle
seguenti: «il relativo impianto». 
    All'articolo 3: 
    al comma 4,  dopo  le  parole:  «del  credito  originario,»  sono
inserite le seguenti: «ai crediti di lavoro,»; 
    il comma 5 e' soppresso. 
    All'articolo 4: 
    al comma 1, la lettera e) e' soppressa; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In fase di prima attuazione,  fino  e  non  oltre  il  31
dicembre  2010,  l'Unita'  operativa,  con  oneri  a   carico   delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma  2,  del  presente
decreto, continua, nella ricorrenza  di  situazioni  di  urgenza,  ad
adottare gli interventi alternativi di cui all'articolo 2, comma  12,
del decreto-legge n. 90 del 2008»; 
    al comma 2, dopo la parola: «avvia» sono inserite le seguenti: «,
sentite le rappresentanze degli enti locali,» e le  parole:  «di  cui
alla  determinazione  del  Sottosegretario  di  Stato   all'emergenza
rifiuti» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  al  decreto  del
Sottosegretario di Stato alla  soluzione  dell'emergenza  rifiuti  in
Campania n. 226». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis. - (Disposizioni concernenti  l'attivita'  del  Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano). -
1. Alla legge 21 marzo  2001,  n.  74,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 3 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Il CNSAS contribuisce, altresi',  alla  prevenzione  ed  alla
vigilanza   degli   infortuni    nell'esercizio    delle    attivita'
alpinistiche, scialpinistiche,  escursionistiche  e  degli  sport  di
montagna, delle attivita' speleologiche e  di  ogni  altra  attivita'
connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo,  ricreativo
e culturale, ivi  comprese  le  attivita'  professionali,  svolte  in
ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi"; 
    b)	il comma 3 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza  ed  emergenza
sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni  con  le  strutture
operative regionali e provinciali del CNSAS, atte  a  disciplinare  i
servizi di soccorso e di eli-soccorso"; 
    c)	all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "5-bis.  Le  societa'  esercenti  o  concessionarie  di  impianti
funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite  convenzioni
con il CNSAS per l'evacuazione  e  per  la  messa  in  sicurezza  dei
passeggeri". 
    2.	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche
al regolamento di cui al decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379. 
    3.	Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi  di  elisoccorso
in  ambiente  montano  ovvero  in  ambienti  ostili  ed  impervi  del
territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso  alpino  e
speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del  Dipartimento  della  protezione  civile  e
dell'ENAC,   e'   disciplinato   l'utilizzo   delle    strumentazioni
tecnologicamente  avanzate,  anche  per  il  volo  notturno,   previa
adeguata formazione del personale addetto. 
    4.	Il  contributo  annuo  a  carico  dello  Stato  destinato   al
pagamento dei premi per l'assicurazione contro  i  rischi  di  morte,
invalidita' permanente e  responsabilita'  civile  verso  terzi,  ivi
compresi gli altri soccorritori, dei volontari  del  CNSAS  impegnati
nelle  operazioni  di  soccorso  o  nelle   esercitazioni,   previsto
dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n.  162,  e'  integrato
per l'anno 2010 di euro 250.000. 
    5.	All'onere di cui al comma 4, pari a 250.000  euro  per  l'anno
2010, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di
protezione civile, di cui all'articolo  1  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225,  come  determinato  dalla  tabella  C  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191». 
    All'articolo  6,  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «proprietario
dell'impianto» il segno di  interpunzione:  «,»  e'  soppresso  e  il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il valore  dell'impianto
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto da riconoscere ai sensi  del  presente  articolo  al
soggetto gia' concessionario del servizio di smaltimento dei  rifiuti
- proprietario dell'impianto e' determinato in 355 milioni di euro». 
    All'articolo 7: 
    al comma 1, le parole da: «, e sono individuate» fino  alla  fine
del comma sono soppresse; 
    al comma 2, le parole da: «In  caso»  fino  a:  «normativo»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «L'eventuale  trasferimento  a  uno  dei
soggetti pubblici di cui al  comma  1  potra'  avvenire  solo  previa
individuazione, con apposito provvedimento normativo,  delle  risorse
finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto,»; 
    al comma 4, al primo periodo, le parole: «per la durata  di  anni
quindici» sono sostituite dalle seguenti:  «per  una  durata  fino  a
quindici anni»; 
    al comma 5, al primo periodo, dopo le parole:  «Al  Dipartimento»
sono inserite le  seguenti:  «della  protezione  civile»  e  dopo  le
parole: «prodotta dall'impianto» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  ai
fini della successiva destinazione sulle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 2»; 
    al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole:  «30  milioni  di
euro annui» sono inserite le seguenti: «per quindici anni a decorrere
dall'anno 2010»; 
    al comma 7, dopo le  parole:  «del  collaudo»  sono  inserite  le
seguenti: «del termovalorizzatore», dopo le parole:  «degli  scarichi
idrici,» sono inserite le seguenti: «l'impianto» ed e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Gli  eventuali  oneri  per  la  messa  in
regola dell'impianto sono posti a carico del soggetto costruttore»; 
    al  comma  8,  al  primo  periodo,  la  parola:  «definitivo»  e'
soppressa; dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Ove
all'esito  del  collaudo  l'impianto  non   raggiunga   i   parametri
produttivi ai sensi del comma 7, l'importo del canone di  affitto  e'
proporzionalmente ridotto»; al terzo periodo,  le  parole:  «prevista
della normativa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «prevista  dalla
normativa»; 
    al comma 9, le parole: «assolvimento alla» sono sostituite  dalle
seguenti: «assolvimento della». 
    All'articolo 8: 
    al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  ferme
restando le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 7»; 
    al comma  2,  dopo  le  parole:  «procedura  di  affidamento»  e'
inserita la seguente: «gia'» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Il  costruttore  deve  inoltre  garantire  l'integrale   e
gratuito trasferimento  delle  conoscenze  tecnologiche  relative  al
funzionamento dell'impianto». 
    All'articolo 9: 
    al comma 1,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «servizi  di
vigilanza dinamica antincendio» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  il
quale continua ad operare esclusivamente con le finalita' di  cui  al
comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 26  maggio  2009,  in  quanto  compatibile»;  al
secondo periodo, dopo  le  parole:  «nel  limite»  sono  inserite  le
seguenti: «di 7,2 milioni di euro nell'ambito»; 
    al comma 2, le parole: «Presso i detti impianti la societa'  ASIA
provvede, prioritariamente, al  conferimento  e  al  trattamento  dei
rifiuti prodotti  nella  citta'  di  Napoli»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Presso i detti impianti la societa' ASIA provvede, secondo
priorita' concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al
trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio  provinciale»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «I  relativi  oneri  sono  a
carico esclusivo della societa' ASIA, che vi  fara'  fronte  mediante
gli introiti derivanti dalle tariffe». 
    All'articolo 10: 
    al comma 1, al primo  periodo,  le  parole:  «e'  eseguita»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono eseguite» ed il secondo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Gli impianti di  discarica  realizzati  nel
corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza  ed  in
deroga  al  citato  decreto  legislativo  ed  alle   norme   indicate
nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della
normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati, alla  data
del 30 giugno 2010, dalla competente struttura del Dipartimento della
protezione civile, con riferimento ai  lavori  eseguiti  fino  al  31
dicembre 2009 per le fasi di realizzazione comunque compiute»; 
    al comma 2, al primo periodo, le parole: «31  dicembre  2009,  si
procede alla  collaudazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2010, si procede al  collaudo»  e  dopo  le  parole:  «di  cui
all'articolo  1»   sono   inserite   le   seguenti:   «del   medesimo
decreto-legge n. 90 del  2008»;  al  terzo  periodo,  le  parole:  «a
regime» sono soppresse; 
    al comma 3, le parole: «di  protezione  civile»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del Presidente del Consiglio dei Ministri»; 
    al comma 5, le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «e per le esigenze della Regione stessa  fino  al  31
dicembre 2011»; 
    al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, mediante le risorse previste dall'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3724 del 29 dicembre  2008,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009»; 
    dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed  urgente  attuazione
di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n.
90 del 2008, l'impianto di recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti  e'
realizzato, acquisita l'intesa rispettivamente con  la  provincia  di
Napoli o con la provincia di Caserta e sentiti i comuni  interessati,
presso un'area individuata nei territori dei comuni  di  Giugliano  o
Villa Literno, ovvero trascorsi inutilmente centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto individuata nel medesimo ambito territoriale  dal  Presidente
della regione Campania». 
    All'articolo 11: 
    al comma 1, dopo le parole:  «le  funzioni  ed  i  compiti»  sono
inserite le seguenti: «spettanti agli organi provinciali in  materia»
e   la   parola:    «anche»    e'    sostituita    dalla    seguente:
«prioritariamente»; 
    al comma 2, al primo  periodo,  le  parole:  «le  amministrazioni
territoriali  competenti»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «le
amministrazioni provinciali», le parole: «delle societa' provinciali»
sono sostituite dalle seguenti: «delle relative societa' da intendere
costituite, in via d'urgenza, nelle forme di  assoluti  ed  integrali
partecipazione   e   controllo   da   parte   delle   amministrazioni
provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre  formalita'  ed
adempimenti procedurali»  e  le  parole:  «possono  subentrare»  sono
sostituite dalle seguenti: «subentrano, fatto salvo  quanto  previsto
dal comma 2-ter,»; al  secondo  periodo,  le  parole:  «in  cui  sono
subentrati» sono sostituite dalle seguenti: «in cui sono subentrate»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  non  si  applicano
nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli. 
    2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010,
le sole attivita' di raccolta, di  spazzamento  e  di  trasporto  dei
rifiuti  e  di  smaltimento  o  recupero   inerenti   alla   raccolta
differenziata  continuano  ad  essere  gestite  secondo  le   attuali
modalita' e forme procedimentali dai comuni»; 
    al comma 3,  alinea,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «di
competenza  delle  amministrazioni  territoriali»  sono  inserite  le
seguenti: «, compresi quelli derivanti dall'attuazione  dell'articolo
13, comma 1» e al secondo periodo sono premesse le  seguenti  parole:
«Fermo quanto previsto dai commi  5-bis,  5-ter  e  5-quater,»  e  la
parola:  «esattori»   e'   sostituita   dalle   seguenti:   «preposti
all'accertamento e alla riscossione»; 
    al comma 4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
province, a tal fine, nell'ambito  delle  proprie  disponibilita'  di
bilancio, possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione,
l'ausilio degli organi di polizia tributaria»; 
    al comma 5, le parole: «In caso di inosservanza degli obblighi di
cui ai commi 3  e  4»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ferma  la
responsabilita' penale ed amministrativa degli amministratori  e  dei
funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le  omissioni  poste
in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente
articolo,»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima
attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU  e  la  TIA
sono calcolate dai comuni sulla  base  di  due  distinti  costi:  uno
elaborato  dalle  province,  anche  per  il  tramite  delle  societa'
provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti  nel  proprio
ambito  territoriale  le  indicazioni  degli  oneri   relativi   alle
attivita'  di  propria  competenza  afferenti  al  trattamento,  allo
smaltimento ovvero al recupero dei  rifiuti,  ed  uno  elaborato  dai
comuni, indicante  gli  oneri  relativi  alle  attivita'  di  propria
competenza di cui al comma 2-ter. I comuni  determinano,  sulla  base
degli oneri sopra distinti, gli importi  dovuti  dai  contribuenti  a
copertura integrale dei costi  derivanti  dal  complessivo  ciclo  di
gestione dei rifiuti. Per la  corretta  esecuzione  delle  previsioni
recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono  ad
emettere, nel termine perentorio  del  30  settembre  2010,  apposito
elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti  alle
amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010. 
    5-ter. Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo  incaricati
della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un  unico
titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti  alle
amministrazioni comunali e provinciali e, entro  e  non  oltre  venti
giorni dall'incasso, provvedono  a  trasferire  gli  importi  su  due
distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato  alla
amministrazione comunale ed un altro  a  quella  provinciale,  ovvero
alla societa' provinciale. Gli importi di cui al presente comma  sono
obbligatoriamente ed  esclusivamente  destinati  a  fronteggiare  gli
oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza. 
    5-quater.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2011,  nella   regione
Campania, le societa' provinciali, per l'esercizio delle funzioni  di
accertamento  e  riscossione  della  TARSU  e  della  TIA,   potranno
avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b),
numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
In ogni caso  i  soggetti  affidatari,  anche  disgiuntamente,  delle
attivita' di accertamento e  riscossione  della  TARSU  e  della  TIA
continuano a svolgere dette attivita' fino alla scadenza dei relativi
contratti, senza possibilita' di proroga o rinnovo degli stessi»; 
    il comma 6 e' soppresso; 
    al comma 7, dopo le parole: «relativa titolarita'»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
    al  comma  8,  al  secondo  periodo,  le  parole:   «alla   scopo
finalizzate» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo finalizzate,
di cui ai commi 7 e 9». 
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis. - (Accordo di programma). - 1.  Per  promuovere  la
riduzione  della  produzione  dei  rifiuti  della  plastica  e  delle
emissioni di CO2, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il   Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   puo'
promuovere un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 206, comma
1, lettera b), del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive   modificazioni,   con    soggetti    pubblici,    aziende
acquedottistiche e associazioni di settore, finalizzato ad aumentare,
anche con impianti distributivi in  aree  pubbliche,  il  consumo  di
acqua potabile di rete senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica». 
    All'articolo 12, al comma 1, dopo le parole: «entrata in  vigore»
sono inserite  le  seguenti:  «della  legge  di  conversione»  ed  e'
aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Al  soggetto  liquidatore
sono, altresi', conferiti compiti di gestione in  via  ordinaria  dei
Consorzi e di amministrazione  dei  relativi  beni,  da  svolgere  in
termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per  il
tramite delle societa' provinciali, nelle attribuzioni di legge,  con
conseguente cessazione degli organi  di  indirizzo  amministrativo  e
gestionale dei Consorzi stessi». 
    All'articolo 13: 
    al comma 1, al terzo periodo, le parole: «a tempo  indeterminato»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  anche  in  sovrannumero   con
riassorbimento,»; 
    al comma 3, le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse. 
    All'articolo 14: 
    al comma 1, dopo le parole:  «contesti  di  propria  competenza,»
sono inserite le seguenti:  «anche  con  riferimento  alle  complesse
iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale,», dopo  le
parole: «qualifica dirigenziale»  sono  inserite  le  seguenti:  «con
incarico di seconda fascia nell'ambito dei  servizi  individuati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  31  luglio  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008» e le
parole: «Gazzetta Ufficiale n. 87 del  2006»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006»; 
    al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ferma
restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere»; 
    al comma 3, le  parole:  «Gazzetta  Ufficiale  n.  95  del»  sono
sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 93 del»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma  4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le  modalita'  di
cui al comma 2 del presente articolo, al fine  di  razionalizzare  la
gestione e l'ottimale  impiego  del  personale  non  dirigenziale  in
servizio presso il Dipartimento della protezione civile in  posizione
di comando o di  fuori  ruolo  da  trasferire  a  domanda  nel  ruolo
speciale  di  protezione  civile,   la   consistenza   del   predetto
contingente  e'  provvisoriamente  determinata  in  misura  pari   al
personale che alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo. 
    3-ter. Al fine di assicurare stabilmente  la  piena  operativita'
del  Servizio  nazionale  di  protezione  civile,  il  personale  non
dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 4  luglio  2005,  impegnato  nelle
diverse emergenze in atto e in  servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto presso il Dipartimento  della  protezione
civile, puo' richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
11  luglio  2003,  nell'area   e   nella   posizione   economica   di
appartenenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
    3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  il  personale  non
dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  presta  servizio  presso  gli
uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
puo' richiedere di  transitare  nel  ruolo  di  cui  alla  tabella  A
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 luglio 2005, nell'area e nella posizione economica di appartenenza. 
    3-quinquies. Le dotazioni organiche di fatto, con riferimento  al
personale effettivamente in servizio alla data delle  immissioni  nei
ruoli del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter  e  3-quater,
delle  amministrazioni  di   provenienza   sono   corrispondentemente
ridotte»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Ai fini di cui al comma 4, lettera c), all'articolo 3 del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dopo il comma 4  e'  inserito  il
seguente: 
    "4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni  di  cui
ai commi 3 e 4  non  puo'  superare  complessivamente  il  numero  di
centocinquanta  unita',  ad  esclusione  delle  immissioni  in  ruolo
autorizzate dall'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.
195"». 
    Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
    «Art. 14-bis. - (Disposizioni per indennita' di  trasferimento  e
per l'attribuzione di compiti  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n.
86, dopo le parole: "Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  e
civile" sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco". Alla copertura degli oneri derivanti  dalla  disposizione
di cui al presente comma, pari a euro 436.111 per l'anno  2010  e  ad
euro  849.955  a  decorrere  dall'anno  2011,  si  provvede  mediante
l'utilizzo di una quota parte delle risorse di  cui  al  comma  4-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 	77. 
    2. Per la prosecuzione  delle  attivita'  volte  a  garantire  il
superamento  dell'emergenza  nei  territori  della  regione   Abruzzo
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo  nazionale  dei  vigili
del  fuoco,  in  ragione  dei  precipui  compiti  istituzionali,   e'
affidata, fino al 30 giugno 2010, la  responsabilita'  di  assicurare
gli interventi di soccorso pubblico necessari,  con  oneri  a  carico
delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77». 
    All'articolo 15: 
    al comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Il
Capo del Dipartimento della  protezione  civile  per  lo  svolgimento
delle funzioni di Sottosegretario di Stato non  percepisce  ulteriori
emolumenti»; 
    al comma 2, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori  oneri»  sono
inserite le seguenti: «per la finanza pubblica»; 
    al comma 3, le parole: «e i collegi arbitrali gia'  eventualmente
costituiti  statuiscono  in  conformita'»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui  pendono
i giudizi per i  quali  la  controversia  abbia  completato  la  fase
istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  migliore  esercizio  delle
funzioni di governo, al comma 376  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  la  parola:
"sessantatre'" e' sostituita dalla seguente: " sessessantacinque". 
    3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis,  pari  a
1.023.550 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
    3-quater. All'articolo 2, comma  222,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191,  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  "Agenzia  del
demanio" sono aggiunte le seguenti: ",  fatta  eccezione  per  quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  dichiarati
indispensabili per la  protezione  degli  interessi  della  sicurezza
dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri"». 
    Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
    «Art. 15-bis. - (Modifica dell'articolo 15 del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39). - 1. All'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
    "2.  L'uso  del  logo,  degli  stemmi,   degli   emblemi,   delle
denominazioni  e  di  ogni  altro  segno  distintivo   dell'immagine,
riferiti alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento
della protezione civile, e' esclusivamente riservato  agli  operatori
ad esso appartenenti. 
    3. Ferma la facolta' del Capo del Dipartimento  della  protezione
civile di  autorizzare,  anche  convenzionalmente,  l'uso  temporaneo
delle  denominazioni,  degli  stemmi,  degli  emblemi  e  dei   segni
distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo,  anche
nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con  le
finalita' istituzionali e dell'immagine  attribuite  al  Dipartimento
della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente e' punito
con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che  il  fatto  costituisca
piu' grave reato. 
    3-bis.  L'uso  del  logo,  degli  stemmi,  degli  emblemi,  delle
denominazioni  e  di  ogni  altro  segno  distintivo   dell'immagine,
riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco -  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  e'
esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. 
    3-ter. Ferma la facolta' del Capo di Dipartimento dei vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  di  autorizzare,
anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni,  degli
stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al  comma  3-bis
ed in deroga al  comma  medesimo,  anche  nell'ambito  di  iniziative
culturali ed editoriali in coerenza con le finalita' istituzionali  e
dell'immagine attribuite al Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile,  chiunque  fabbrica,  vende,
espone, adopera industrialmente, ovvero utilizza al  fine  di  trarne
profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui
al predetto comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di  cui  al
medesimo comma, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu'  grave
reato, con la multa da 1.000 a 5.000  euro.  In  via  transitoria,  i
rapporti gia' instaurati alla data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del  decreto-legge  30  dicembre   2009,   n.   195,
applicativi  di  iniziative  culturali   ed   editoriali   intraprese
nell'ambito delle finalita' istituzionali  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, anche attraverso  la  costituzione  di  fondazioni,
continuano a dispiegare la propria efficacia"». 
    L'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 16. — (Gestione della flotta aerea del  Dipartimento  della
protezione civile). - 1. Per assicurare  la  permanenza  di  adeguati
livelli di ordinata gestione e piena funzionalita' della flotta aerea
del Dipartimento della protezione civile nel quadro  delle  attivita'
di contrasto degli incendi boschivi e fino alla scadenza del  vigente
contratto di gestione degli aeromobili antincendio,  il  Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato  ad  incaricare  un  dirigente
pubblico responsabile con compiti di diretta e puntuale verifica  dei
processi di gestione del servizio prestato con  particolare  riguardo
alla congruita', all'efficienza  e  all'efficacia  delle  prestazioni
rese, anche in relazione alla manutenzione degli  aeromobili  e  alla
formazione del personale. Ove l'incarico di cui al presente comma sia
conferito a un dipendente pubblico non  dipendente  dal  Dipartimento
della protezione civile, il medesimo e'  collocato  in  posizione  di
fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico. Agli  oneri
derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a  250.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225,  come  determinata  dalla  Tabella  C
allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
    2. All'atto del subentro del Dipartimento della protezione civile
all'attuale affidataria del servizio di gestione della flotta  aerea,
la copertura degli oneri  relativi  alla  gestione  del  servizio  e'
stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro  annui,  a  valere
sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992,  n.
225». 
    All'articolo 17: 
    al comma 1, le parole: «n. 185 del 2009», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «n. 185 del 2008» e,  all'ultimo  periodo,
dopo  le  parole:  «al  Parlamento,»  sono  inserite   le   seguenti:
«annualmente e»; 
    al comma 2, il terzo e il  quarto  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in  euro
660.000  a   decorrere   dall'anno   2010,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 230.000
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione
di spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001,
n.  93,  di  euro  100.000  dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n.  179,  e  di
euro 10.000 dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  6,
comma 1, della citata legge n. 179 del 2002»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Per interventi  urgenti  concernenti  i  territori  delle
regioni  Emilia-Romagna,  Liguria  e  Toscana  colpiti  dagli  eventi
meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi
giorni del mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 gennaio  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2010,  al  Fondo  per  la  protezione
civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge  3  maggio
1991, n. 142, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
1991, n. 195, e' assegnato, per l'anno 2010, dal CIPE a valere  sulle
risorse di cui all'articolo 2, comma 240,  della  legge  23  dicembre
2009,  n.  191,  l'importo   di   100   milioni   di   euro,   previa
riprogrammazione degli interventi  gia'  deliberati,  ai  fini  della
compatibilita'  degli  effetti  sui  saldi  previsti  a  legislazione
vigente. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma  si
provvede a valere sulle risorse di cui  all'articolo  2,  comma  240,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  che  sono  corrispondentemente
ridotte   di   pari   importo   per   l'anno    2010,    intendendosi
conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia'
preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al  finanziamento
degli interventi di risanamento ambientale. 
    2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
    2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e
successive  modificazioni,  dopo  il  comma  5-bis  e'  inserito   il
seguente: 
    "5-ter.  In  relazione  ad  una  dichiarazione  dello  stato   di
emergenza,  i  soggetti   interessati   da   eventi   eccezionali   e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,  compresi
quelli relativi alle abitazioni e agli  immobili  sedi  di  attivita'
produttive, possono fruire della sospensione o del differimento,  per
un periodo fino a sei mesi, dei  termini  per  gli  adempimenti  e  i
versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni  e
le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento  dei
termini  per  gli  adempimenti  e  per  i  versamenti   tributari   e
contributivi sono disposti  con  legge,  che  deve  assicurare  piena
corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e  la
relativa  copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto  attiene  ai  versamenti
contributivi, il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali.  Il
diritto  e'  riconosciuto,  esclusivamente  in  favore  dei  predetti
soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.  La
sospensione non si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e  ai
versamenti da porre in essere in  qualita'  di  sostituti  d'imposta,
salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria  effettuazione
degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono  versate.
Gli adempimenti di cui al  presente  comma  scaduti  nel  periodo  di
sospensione sono effettuati entro il mese  successivo  alla  data  di
scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a  decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate  di  pari
importo"». 
    Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 17-bis. - (Formazione degli operatori ambientali). - 1.  In
considerazione del carattere  strategico  della  formazione  e  della
ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza  e  continuita',  le
politiche di gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  e  di  protezione  e
valorizzazione   delle   risorse    ambientali,    la    scuola    di
specializzazione di cui all'articolo  7,  comma  4,  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, assume la denominazione di "Scuola  di  specializzazione  in
discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
    Art. 17-ter. - (Disposizioni  per  la  realizzazione  urgente  di
istituti  penitenziari).  -  1.  Il  Commissario  straordinario   per
l'emergenza   conseguente   al   sovrappopolamento   degli   istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale provvede, d'intesa con
il Presidente della regione territorialmente competente e  sentiti  i
sindaci  dei  comuni  interessati,  alla  localizzazione  delle  aree
destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche
in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonche' agli articoli
7 ed 8 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Il  provvedimento  di
localizzazione   comporta   dichiarazione   di   pubblica   utilita',
indifferibilita' ed urgenza delle  opere  e  costituisce  decreto  di
occupazione d'urgenza delle aree individuate. 
    2. L'approvazione delle localizzazioni di  cui  al  comma  1,  se
derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici,  costituisce  variante
degli  stessi  e  produce  l'effetto  dell'imposizione  del   vincolo
preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente  ed
in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e  ad  ogni  altro
avente  diritto  o  interessato  da  essa  previste,  il  Commissario
delegato da' notizia  della  avvenuta  localizzazione  e  conseguente
variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune
e su due giornali, di  cui  uno  a  diffusione  nazionale  ed  uno  a
diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione
decorre dal momento della pubblicazione  all'albo  comunale.  Non  si
applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per  pubblica  utilita',
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
327. 
    3.	Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree di cui al comma 1, il Commissario straordinario  provvede,
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in  possesso  dei  suoli.  Il
verbale  di  immissione  in  possesso  costituisce  provvedimento  di
provvisoria occupazione a favore del Commissario straordinario  o  di
espropriazione, se espressamente indicato, a favore della  regione  o
di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente  indicato  nel
verbale  stesso.  L'indennita'  di  provvisoria  occupazione   o   di
espropriazione e' determinata dal Commissario straordinario entro sei
mesi dalla  data  di  immissione  in  possesso,  tenuto  conto  delle
destinazioni urbanistiche antecedenti la data  del  provvedimento  di
cui al comma 1. 
    4.	Avverso il provvedimento di localizzazione ed  il  verbale  di
immissione   in   possesso   e'   ammesso   esclusivamente    ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse  le  opposizioni  amministrative  previste  dalla   normativa
vigente. 
    5.	L'utilizzazione  di  un   bene   immobile   in   assenza   del
provvedimento di  localizzazione  o  del  verbale  di  immissione  in
possesso, o comunque di  un  titolo  ablatorio  valido,  puo'  essere
disposta dal Commissario straordinario, in via di somma urgenza,  con
proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilita'  ed
urgenza  della  utilizzazione.  L'atto   di   acquisizione   di   cui
all'articolo 43, comma 1, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e'  adottato,  ove
ritenuto necessario, con successivo  provvedimento,  dal  Commissario
straordinario a favore del patrimonio indisponibile dello Stato. 
    6.	Il Commissario straordinario puo' avvalersi  del  Dipartimento
della protezione civile per le attivita' di progettazione, scelta del
contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali
ed  infrastrutturali  attuati  in  esecuzione  del  programma   degli
interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14. 
    7.	In deroga all'articolo  118  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente
fino al 50 per cento. 
    8.	Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi volti
alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento  di
quelle esistenti, l'utilizzo delle risorse  di  cui  all'articolo  2,
comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avviene in deroga  a
quanto stabilito dall'articolo 18,  comma  3,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e  dalla  delibera  CIPE  6  marzo  2009,  n.  2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. 
    Art.  17-quater.  -  (Prevenzione   delle   infiltrazioni   della
criminalita' organizzata negli interventi  per  la  realizzazione  di
istituti penitenziari). - 1. I prefetti, negli ambiti territoriali di
rispettiva competenza, assicurano  il  coordinamento  e  l'unita'  di
indirizzo di tutte le attivita' finalizzate  alla  prevenzione  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento  ed
esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi  e
forniture pubbliche connessi  agli  interventi  di  cui  all'articolo
17-ter. 
    2.	Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle  attivita'
di  cui  al  comma  1,  il  Comitato  di  coordinamento  per   l'alta
sorveglianza delle grandi opere  costituito  ai  sensi  dell'articolo
180, comma 2, del codice dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,   opera   a   immediato,   diretto   supporto    dei    prefetti
territorialmente competenti,  attraverso  una  sezione  specializzata
istituita presso la prefettura che costituisce una forma di  raccordo
operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non  puo'  configurarsi
quale  articolazione  organizzativa  di  livello  dirigenziale.   Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della
giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definite  le  funzioni,  la
composizione, le risorse  umane  e  le  dotazioni  strumentali  della
sezione  specializzata  da  individuare  comunque  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
    3.	I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui  successivi
subappalti  e  subcontratti  aventi  ad  oggetto  lavori,  servizi  e
forniture e nelle erogazioni e concessioni di  provvidenze  pubbliche
attuati  in  esecuzione  del  programma  degli  interventi   di   cui
all'articolo 44-bis del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guida  indicate
dal Comitato di coordinamento per l'alta  sorveglianza  delle  grandi
opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
    4.	Per l'efficacia dei controlli antimafia previsti dal comma  3,
e' prevista la tracciabilita' dei  relativi  flussi  finanziari.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  dei
Ministri dell'interno, della giustizia, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative del presente comma ed e' prevista la  costituzione,  presso
il prefetto territorialmente competente, di elenchi  di  fornitori  e
prestatori  di  servizi,  non  soggetti  a  rischio  di  inquinamento
mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori  attuati  in
esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo  44-bis
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2009,  n.  14.  Il  Governo
presenta   una   relazione   semestrale   alle   Camere   concernente
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. 
    5.	Dal presente articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica». 
    All'articolo 18, al comma 1: 
    l'alinea e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti  dagli
articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per quindici anni a
decorrere dall'anno 2010, e 13, comma 1, pari a  euro  5.000.000  per
l'anno 2010, si provvede:»; 
    la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a)  quanto  ad  euro  35.000.000  per  l'anno  2010  e  ad  euro
30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate  con  riferimento  alla
quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a  sostegno
dell'economia reale, per un importo di  euro  60.300.000  per  l'anno
2010 ed  euro  30.000.000  per  l'anno  2011,  nonche',  al  fine  di
compensare gli effetti in termini di  indebitamento  netto,  mediante
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il  Fondo  di
cui al citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di
euro 5.100.000 per l'anno 2011 e di euro 35.100.000 per l'anno  2012.
Tali disponibilita' di cassa possono essere utilizzate  dal  CIPE  in
sede di assegnazione delle singole annualita' delle risorse del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale».