Allegato
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO
FEDERALE SVIZZERO RELATIVO ALLA NON IMPONIBILITA' DELL'IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO DEI PEDAGGI RISCOSSI AL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO
Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale
Svizzero, di seguito denominati "le Parti contraenti",
- vista la Convenzione del 23 maggio 1958 tra la Repubblica
Italiana e la Confederazione Svizzera relativa alla costruzione e
all'esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo, od
in particolare l'articolo 8;
- rilevato che, con riferimento alla vigente regolamentazione
italiana, l'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n° 289 ha
abrogato il punto 11 dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n° 633 recante "Istituzione e
disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto per cui, a far data dal
l° gennaio 2003, i pedaggi relativi al traforo dei Gran San Bernardo
tra l'Italia e la Svizzera sono assoggettati in Italia
all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- rilevato che, con riferimento alla vigente regolamentazione
svizzera, a far data dal 1° gennaio 1995 I pedaggi relativi al
traforo del Gran San Bernardo tra la Svizzera e l'Italia sono stati
esonerati, in Svizzera, dal pagamento dell'imposta sul valore
aggiunto;
- considerato che il traforo transfrontaliero del Gran San Bernardo
e' gestito da una societa' a partecipazione mista italo-svizzera, con
sede legale in Svizzera, e da due societa' concessionarie con sede
legale nei rispettivi territori;
- constatato che l'introduzione dell'imposizione sul valore
aggiunto o di altra imposizione sulla cifra d'affari da parte di una
o di entrambe le Parti contraenti puo' determinare, ove non risolti
bilateralmente, problemi di carattere sostanziale ed amministrativo;
- considerato che il Governo della Repubblica Italiana, al fine di
avviare a soluzione tali problemi, ha presentato alla Commissione
europea una domanda di deroga ai sensi dell'articolo 30 della
direttiva CEE del 17 maggio 1977, n° 388, intesa ad ottenere
l'autorizzazione dei Consiglio a concludere un accordo con il
Consiglio Federale Svizzero al fine di non imporre l'IVA sui pedaggi
del traforo del Gran San Bernardo;
- visto che il Consiglio, nella sessione del 21 ottobre 2004 ha
deciso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1,
della direttiva CEE dei 17 maggio 1977, n° 388, di autorizzare il
Governo della Repubblica Italiana a concludere un accordo in tal
senso con il Consiglio Federale Svizzero;
- considerato che e' interesse comune delle Parti contraenti di
addivenire ad un accordo nella suddetta materia,
hanno convenuto quanto segue:
I corrispettivi relativi ai pedaggi per il transito nel traforo del
Gran San Bernardo non sono assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto o ad analoga imposta sulla cifra d'affari.
Le Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto
espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie per
l'entrata in vigore del presente accordo. L'accordo entrera' in
vigore alla data di ricezione dell'ultima di dette notifiche.
Il presente accordo resta in vigore fino alla scadenza di dodici
mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti abbia dato
all'altra, per iscritto, un preavviso di denuncia.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Roma, il 31 ottobre 2006, in due esemplari originali nelle
lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo dal a Repubblica Italiana
Ministro Plenipotenziario
Andrea Mochi Onorev.di Saluzzo
Per il Consiglio Federale Svizzero:
Ambasciatore
Bruno Spinner