ARTICOLO 11 1. I privilegi e le immunita' sono concessi dal presente Accordo al personale dell'ICRANET, assunto dal Direttore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo secondo, lettera a) dello Statuto, per garantire unicamente lo svolgimento delle attivita' ufficiali dell'ICRANET. 2. Il personale dell'ICRANET godra' a tal fine in territorio italiano dei seguenti privilegi e immunita': a) immunita' dalla custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti pena della reclusione non inferiore ai quattro anni, nel qual caso le competenti Autorita' italiane notificheranno immediatamente tale provvedimento al Direttore; b) immunita' dal sequestro o dall'ispezione del bagaglio ufficiale fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza; c) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere membri del personale dell'ICRANET; d) esenzione, per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano all'atto della presa di servizio presso l'ICRANET, da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti e indennita' pagati dall'ICRANET; e) esenzione per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana; f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri; g) il diritto di importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini - a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso l'ICRANET per un massimo di due spedizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che sara' registrato in una serie speciale; h) il diritto di esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dall'ICRANET, senza divieti e restrizioni fiscali, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso; i) liberta' di detenere e gestire, per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili ed immobili. Tale personale potra' liberamente portare i propri titoli esteri e la propria valuta fuori della Repubblica italiana. 3. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, l'ICRANET ne informera' le autorita' italiane. Almeno una volta all'anno l'ICRANET comunichera' alle autorita' italiane l'elenco del personale, dei coniugi e dei familiari a loro carico. 4. Le autorita' italiane rilasceranno ai membri del personale dell'ICRANET, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunita' e facilitazioni, una carta di identita' speciale che attesti che il titolare di tale documento e' un funzionario dell'ICRANET o il coniuge o un familiare a carico e che essi godono dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni previsti nel presente Articolo. 5. I privilegi e le immunita' previsti nel presente Accordo sono conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore togliera' l'immunita' a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' impedisca il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'ICRANET. 6. L'ICRANET ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le autorita' italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunita' previsti nel presente Accordo. 7. Fatti salvi i privilegi e le immunita' concessi in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunita' avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.