(Accordo - art. 13)
    ARTICOLO 13 
 
    1. Le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere b), 
    c), d), che interverranno alle riunioni dell'ICRANET o a quelle 
    da esso convocate, durante l'esercizio delle loro funzioni e 
    durante i loro viaggi per e dal luogo  di  riunione,  godono  dei
seguenti privilegi ed immunita': 
 
    a) immunita' giurisdizionale per parole dette o scritte e per 
    tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro 
    funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' 
    mantenuta anche dopo  che  gli  interessati  abbiano  cessato  di
esercitare le loro funzioni; 
    b) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; 
    c) diritto a ricevere comunicazioni a  mezzo  di  corrieri  o  in
valigie sigillate; 
    d) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione e  dalla
registrazione degli stranieri; 
    e) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o 
    di cambio accordate a  rappresentanti  di  governi  stranieri  in
missione ufficiale temporanea; 
    f)	le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali e 
    ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango 
    equivalente, fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza. 
 
    2. I privilegi e le immunita' previsti nel presente Articolo sono 
    conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale 
    degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza 
    delle loro funzioni. Questi privilegi e immunita' sono concessi 
    ferma restando la possibilita' dei Governi di revocare 
    l'immunita' dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano 
    un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale 
    immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per  i
quali essa e' accordata.