ARTICOLO 2 1. Il Governo italiano riconosce all'ICRANET la personalita' giuridica ed, in particolare, la sua capacita' giuridica di: a) stipulare contratti; b) acquisire ed alienare beni mobili ed immobili; c) stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, l'ICRANET sara' rappresentato dal Direttore.