(Accordo - art. 4)
    ARTICOLO 4 
 
    1. I locali, gli edifici ed i terreni utilizzati dell'ICRANET, 
    nonche' gli archivi, saranno inviolabili. Le autorita' competenti 
    italiane non entreranno nei locali per svolgere attivita' 
    ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore 
    dell'ICRANET ed alle condizioni con lui concordate. In caso di 
    incendio o altra situazione di emergenza che richieda un 
    immediato intervento protettivo, il consenso del Direttore o del 
    suo rappresentante per entrare nei locali sara' presunto, qualora 
    non sia possibile raggiungere in tempo ne' l'uno ne' l'altro. 
    2. Il Direttore dell'ICRANET si impegna a fare in modo che i 
    locali della sede non vengano utilizzati come rifugio da persone 
    intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti 
    di limitazione della liberta' personale ai sensi della 
    legislazione italiana o che sono ricercate  dall'Italia  ai  fini
dell'estradizione in un altro Paese. 
    3. Le autorita' italiane garantiranno il libero accesso agli 
    edifici, ai locali e  ai  terreni  utilizzati  dall'ICRANET  alle
persone indicate nell'articolo 11 del presente Accordo.