ARTICOLO 8 1. L'ICRANET sara' autorizzato ad impiantare nella propria sede sistemi di comunicazione. 2. Il Governo italiano adottera' tutti i provvedimenti idonei ad agevolare l'ICRANET nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di comunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani. 3. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata all'ICRANET o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dall'ICRANET, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potra' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza.