(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  6
                         LUGLIO 2010, N. 103 
 
     All'articolo 1: 
 
     al comma 1, alla lettera c), l'ultimo periodo e' sostituito  dal
seguente: «Tirrenia di Navigazione S.p.A. utilizza i  predetti  nuovi
finanziamenti esclusivamente al fine di evitare che  sia  compromessa
la continuita' del servizio pubblico di navigazione, con  particolare
riferimento alla necessita' di garantire la continuita'  territoriale
con le isole, nonche' per fronteggiare  i  fabbisogni  di  liquidita'
derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare  la  Siremar
S.p.A. per le medesime finalita'». 
 
     Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
 
     «Art. 1-bis.- (Misure urgenti in materia di trasporto stradale e
aereo). - 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
     a) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
 
     "4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la
regolarita' del mercato dell' autotrasporto di  merci  per  conto  di
terzi, nel contratto di trasporto, stipulato  in  forma  scritta,  ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.
286, l'importo a favore del vettore deve essere  tale  da  consentire
almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che  garantiscano,
comunque, il  rispetto  dei  parametri  di  sicurezza  normativamente
previsti.  Tali  costi  minimi  sono  individuati  nell'ambito  degli
accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative
di vettori rappresentati nella Consulta generale per  l'autotrasporto
e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni  associative
dei committenti. Tali accordi possono altresi' prevedere contratti di
trasporto di merci su strada di durata o quantita' garantite,  per  i
quali e' possibile derogare alle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma nonche' alle previsioni di cui agli  articoli  7,  comma  3,  e
7-bis del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  286,  ed  alle
disposizioni in materia di azione diretta. 
 
     4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti  al  comma  4  non
siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  l'Osservatorio
sulle attivita' di autotrasporto di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettera g),  del  decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  284,
determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso
il termine di cui al primo periodo, qualora  entro  ulteriori  trenta
giorni  l'Osservatorio  non   abbia   provveduto   ad   adottare   le
determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai  contratti  di
trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai  commi
6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo. 
 
     4-ter. Qualora dalla fattura risulti indicato  un  corrispettivo
di importo inferiore a quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa,
nel comma 4-bis, l'azione del vettore nei confronti del mittente  per
il pagamento della differenza si prescrive entro  il  termine  di  un
anno, decorrente dal giorno del completamento  della  prestazione  di
trasporto, salvo diverse pattuizioni  fondate  su  accordi  volontari
conclusi ai sensi del comma 4. 
 
     4-quater. In deroga a quanto  previsto  nei  commi  4  e  4-bis,
l'importo del corrispettivo a favore del vettore per  le  prestazioni
di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in  forma
scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, e' rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove  le
suddette prestazioni  siano  effettuate  entro  il  limite  di  cento
chilometri giornalieri, fatte salve diverse  pattuizioni  fondate  su
accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4. 
 
     4-quinquies.  All'atto  della  conclusione  del  contratto,   il
vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata
dagli enti previdenziali, di data non anteriore  a  tre  mesi,  dalla
quale risulti che l'azienda e' in regola ai fini del  versamento  dei
contributi assicurativi e previdenziali"; 
 
     b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
 
     "12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui  al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine  di  pagamento
del corrispettivo relativo ai contratti  di  trasporto  di  merci  su
strada non  puo',  comunque,  essere  superiore  a  sessanta  giorni,
decorrenti dalla  data  di  emissione  della  fattura  da  parte  del
creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine  del  mese  in
cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto.  E'  esclusa
qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta  o  verbale,  che
non  sia  basata  su  accordi  volontari  di  settore,  conclusi  tra
organizzazioni associative di vettori  rappresentati  nella  Consulta
generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma  16,
e organizzazioni associative dei committenti"; 
 
     c) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
 
     "13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12,
il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi  moratori
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Ove il pagamento  del  corrispettivo  avvenga  oltre  il  novantesimo
giorno dalla data di emissione della fattura,  oltre  agli  interessi
moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui  al
comma 14"; 
 
     d) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: 
 
     "13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e  13  si  applicano
anche alle  prestazioni  fatturate  dagli  operatori  della  filiera,
diversi dai vettori, che partecipano  al  servizio  di  trasporto  di
merci su strada"; 
 
     e) al comma 14, le parole: "di cui ai commi 6, 7, 8  e  9"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 13 e 13-bis". 
 
     2. Al  decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
     a) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
 
     "Art. 6-bis. - (Disciplina dei  tempi  di  attesa  ai  fini  del
carico e scarico. Franchigia). - 1. Nel contratto scritto e' indicato
il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli  per  poter
effettuare le operazioni  di  carico  e  scarico,  da  calcolare  dal
momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico  o  scarico  della
merce, che non puo' essere superiore alle due ore di attesa  sia  per
il carico che per lo scarico. A tal fine il committente e'  tenuto  a
fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e  l'orario  in
cui sono previste le operazioni di carico o di  scarico,  nonche'  le
modalita' di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. 
 
     2. Il committente  e'  tenuto  a  corrispondere  al  vettore  un
indennizzo per il superamento del periodo di  franchigia  di  cui  al
comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di  rivalsa
nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo e'  dovuto
per ogni ora o frazione di ora di  ritardo  nelle  operazioni  ed  e'
commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo,  come
definiti in sede di Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto  di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 284. 
 
     3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si  applicano
in caso di diverse pattuizioni fra le  parti,  basate  sugli  accordi
volontari fra le organizzazioni associative di vettori  rappresentati
nella Consulta generale per l'autotrasporto e per  la  logistica,  di
cui all'articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto,
con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle
strutture della grande distribuzione e dedicate  alla  movimentazione
delle merci nelle aree urbane, e su specifici  accordi  di  programma
con le amministrazioni e gli  enti  competenti  per  quanto  riguarda
attivita' di autotrasporto connesse alla movimentazione  delle  merci
nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari,  promossi  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
     4. In caso di contratti  non  stipulati  in  forma  scritta,  il
periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli  in  attesa  di
carico o di scarico non puo' essere complessivamente  superiore  alle
due ore di attesa sia  per  il  carico  che  per  lo  scarico,  e  si
applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 
 
     5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  sono  stabilite  le   modalita'   applicative   delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo  alla
definizione della decorrenza dei tempi  di  franchigia  in  relazione
alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico,  nonche'  alle
modalita' di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi"; 
 
     b) all'articolo 7, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
 
     "4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato  in
forma scritta, anche mediante  richiamo  ad  un  accordo  di  diritto
privato concluso ai sensi dell'articolo  5,  gli  organi  di  polizia
stradale che hanno accertato la violazione, da parte  del  conducente
del veicolo con cui e' stato effettuato il trasporto, dei  limiti  di
velocita' di cui all'articolo 142 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei
tempi di guida e di riposo  di  cui  all'articolo  174  dello  stesso
decreto legislativo, verificano la  compatibilita'  delle  istruzioni
scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della  specifica
prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione  di  cui
e' stata contestata la violazione. Le istruzioni  devono  trovarsi  a
bordo  del  veicolo  e  possono  essere  contenute  nella  scheda  di
trasporto o nella documentazione  equivalente  ovvero  allegate  alla
documentazione equipollente di cui all'articolo  7-bis.  In  mancanza
delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore  ed  al
committente  si  applicano  le  sanzioni  amministrative   pecuniarie
previste per  le  violazioni  contestate  al  conducente.  Le  stesse
sanzioni sono altresi' applicate al vettore e al  committente  quando
le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il  rispetto  delle
predette norme. 
 
     5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale,
quando il contratto di trasporto non sia  stato  stipulato  in  forma
scritta, anche mediante richiamo ad un  accordo  di  diritto  privato
concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente, o un suo  delegato
alla  compilazione,  riporta  sulla  scheda  di  trasporto  o   sulla
documentazione equivalente di cui all'articolo  7-bis,  comma  1,  il
numero  di  iscrizione   del   vettore   all'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori  ovvero  allega   alla   documentazione   ad   essa
equipollente una dichiarazione scritta di aver  preso  visione  della
carta di circolazione del veicolo o di altra  documentazione  da  cui
risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale  degli
autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla
scheda di trasporto  o  sui  documenti  equivalenti  ovvero  non  sia
allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione  sopra  indicata,
al committente e' applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis,
comma 4"; 
 
     c) all'articolo 7-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
 
     «3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda
di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative  al
vettore, comprensive del  numero  di  iscrizione  all'Albo  nazionale
degli  autotrasportatori,  al  committente,  al  caricatore   ed   al
proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso,  come
definiti all'articolo  2,  comma  1,  nonche'  quelle  relative  alla
tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di  carico
e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le  categorie  di
trasporto   di   merci   a   collettame,   ai   fini   dell'esenzione
dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo,
nonche' i documenti di trasporto previsti  dalle  norme  comunitarie,
dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o  da  altra  norma
nazionale in  materia  di  autotrasporto  di  merci,  da  considerare
equipollenti alla scheda di trasporto"; 
 
     d) all'articolo 7-bis,  i  commi  5  e  6  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
     "5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta
a bordo del veicolo la scheda di trasporto  ovvero,  in  alternativa,
copia  del  contratto  in  forma  scritta  o   altra   documentazione
equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, e' punito  con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una  somma  da
40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre
disposto il fermo amministrativo del veicolo, che  verra'  restituito
al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero  a  persona
delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la  scheda
di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma  scritta  o
altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La  scheda  di
trasporto, il contratto  in  forma  scritta  o  altra  documentazione
equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il  termine
di quindici giorni successivi all'accertamento della  violazione.  In
caso di mancata esibizione,  l'ufficio  dal  quale  dipende  l'organo
accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui al  comma
4, con  decorrenza  dei  termini  per  la  notificazione  dal  giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.  Si
applicano le disposizioni degli articoli 214  e  180,  comma  8,  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni. 
 
     6. Le sanzioni di cui ai commi  4  e  5  si  applicano  anche  a
chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello
svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora  non
rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3  ovvero  gli
stessi  non  risultino  compilati  correttamente.  In  tali  casi  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  207  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni"; 
 
     e) dopo l'articolo 7-bis, e' inserito il seguente: 
 
     «Art. 7-ter. - (Disposizioni in materia di azione diretta). - 1.
Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  il  quale  ha
svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore,  a  sua
volta obbligato ad eseguire la  prestazione  in  forza  di  contratto
stipulato con precedente vettore  o  direttamente  con  il  mittente,
inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta  per
il pagamento del corrispettivo nei  confronti  di  tutti  coloro  che
hanno ordinato il trasporto, i quali sono  obbligati  in  solido  nei
limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo
pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno  nei  confronti
della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi  diversa
pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore"; 
 
     f) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
 
     "Art. 8. - (Procedura di accertamento della responsabilita').  -
1.  L'accertamento  della  responsabilita'  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 7, comma 3, puo' essere effettuato contestualmente  alla
contestazione della violazione commessa dall'autore  materiale  della
medesima, da parte delle autorita'  competenti,  mediante  esame  del
contratto  di  trasporto  e   di   ogni   altra   documentazione   di
accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la
scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti  o
equipollenti, ai sensi dell'articolo 7-bis. 
 
     2. In caso di mancata esibizione del contratto di  trasporto  in
forma scritta da parte  del  conducente  all'atto  del  controllo,  e
qualora  sia  presente  a  bordo  del   veicolo   una   dichiarazione
sottoscritta  dal  committente  o  dal   vettore   che   ne   attesti
l'esistenza, l'autorita'  competente,  entro  quindici  giorni  dalla
contestazione  della  violazione,  richiede  ai   soggetti   di   cui
all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni  dalla
notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta. 
 
     3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto
in forma scritta, l'autorita' competente,  in  base  all'esame  dello
stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilita' dei  soggetti
di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste. 
 
     4.  Le  stesse  sanzioni  sono  irrogate  in  caso  di   mancata
presentazione  della  documentazione  richiesta  entro   il   termine
indicato"; 
 
     g) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente: 
 
     «Art. 11-bis. - (Imballaggi e unita' di  movimentazione).  -  1.
Nell'ipotesi in cui la merce da  trasportare  sia  imballata,  oppure
stivata su apposite unita' per la sua movimentazione, il vettore,  al
termine  dell'operazione  di  trasporto,  non  ha  alcun  obbligo  di
gestione e non e' tenuto alla restituzione degli imballaggi  o  delle
unita' di movimentazione utilizzate. 
 
     2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano
accordati per la  riconsegna  degli  imballaggi  o  delle  unita'  di
movimentazione, il vettore non e'  responsabile  per  il  rifiuto  di
restituzione da parte del destinatario di unita' di movimentazione di
numero o di qualita' inferiore rispetto a quelle  con  cui  e'  stato
effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad  un  compenso  per
ogni prestazione accessoria eseguita. 
 
     3. L'esercizio  dell'attivita'  di  commercio  delle  unita'  di
movimentazione usate e' consentito sulla  base  di  apposita  licenza
rilasciata dalla questura  competente  per  territorio.  Il  titolare
della licenza e' tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato
dalla questura quantita' e tipologia delle unita'  di  movimentazione
cedute e acquistate,  nonche'  i  dati  identificativi  dei  soggetti
cedenti e cessionari. 
 
     4. Allo scopo di tutelare l'igiene  e  la  salute  pubblica,  le
operazioni   di   trasporto   su   strada    di    merci    destinate
all'alimentazione umana o animale  sono  svolte  nel  rispetto  della
vigente disciplina comunitaria e nazionale". 
 
     3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera e),  si  applicano
decorso un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
 
     4. All'articolo 4  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  al
comma 5, lettera b), dopo le parole:  "legge  24  dicembre  1985,  n.
808," sono inserite le seguenti: "anche attraverso  l'istituzione  di
un  apposito  fondo  di  garanzia  da  affidare,  mediante   apposita
convenzione,   all'Agenzia   nazionale   per    l'attrazione    degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.,"». 
 
     Nel titolo, dopo le parole: «trasporto marittimo» sono  aggiunte
le seguenti: «ed il sostegno  della  produttivita'  nel  settore  dei
trasporti».