(Allegato 1)
                                                           ALLEGATO 1 
                                  (previsto dall'articolo 1, comma 1) 
 
1.  Incremento  di  volume  non  superiore  al  10  per  cento  della
volumetria della costruzione originaria e comunque  non  superiore  a
100 mc. (la presente voce non  si  applica  nelle  zone  territoriali
omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2  aprile
1968, n. 1444, e ad esse assimilabili  e  agli  immobili  soggetti  a
tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c),  del
Codice).  Ogni  successivo  incremento  sullo  stesso   immobile   e'
sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria; 
 
2. interventi di demolizione  e  ricostruzione  con  il  rispetto  di
volumetria e sagoma preesistenti. La presente  voce  non  si  applica
agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma  1,
lettere a), b) e c), del Codice); 
 
3. interventi di demolizione senza  ricostruzione  o  demolizione  di
superfetazioni  (la  presente  voce  non  si  applica  agli  immobili
soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b)
e c), del Codice); 
 
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali:  aperture
di  porte  e  finestre  o  modifica  delle  aperture  esistenti   per
dimensione  e  posizione;  interventi  sulle  finiture  esterne,  con
rifacimento  di  intonaci,  tinteggiature  o  rivestimenti   esterni,
modificativi di quelli  preesistenti;  realizzazione  o  modifica  di
balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni,  ringhiere,
parapetti; chiusura di terrazze o di balconi gia' chiusi su tre  lati
mediante  installazione  di  infissi;   realizzazione,   modifica   o
sostituzione di scale esterne (la presente voce non si  applica  agli
immobili soggetti a tutela  ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,
lettere a), b) e c), del Codice); 
 
5.  interventi  sulle  coperture  degli  edifici  esistenti,   quali:
rifacimento del manto del tetto  e  delle  lattonerie  con  materiale
diverso; modifiche indispensabili  per  l'installazione  di  impianti
tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione  delle
falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole
dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o
modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini  o
elementi consimili (la presente voce non  si  applica  agli  immobili
soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b)
e c), del Codice); 
 
6.  modifiche  che  si  rendono  necessarie  per  l'adeguamento  alla
normativa  antisismica  ovvero  per  il  contenimento   dei   consumi
energetici degli edifici; 
 
7. realizzazione o modifica di autorimesse  pertinenziali,  collocate
fuori terra ovvero parzialmente o totalmente  interrate,  con  volume
non superiore a 50 mc, compresi  percorsi  di  accesso  ed  eventuali
rampe. Ogni successivo intervento  di  realizzazione  o  modifica  di
autorimesse  pertinenziale  allo  stesso  immobile  e'  sottoposto  a
procedura autorizzatoria ordinaria; 
 
8. realizzazione  di  tettoie,  porticati,  chioschi  da  giardino  e
manufatti consimili aperti su piu' lati, aventi  una  superficie  non
superiore a 30 mq; 
 
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici  di  piccole
dimensioni (volume non superiore a 10 mc); 
 
10.   interventi   necessari   al    superamento    delle    barriere
architettoniche, anche comportanti modifica  dei  prospetti  o  delle
pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica  di
volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate  ai  sensi
delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli
immobili soggetti a tutela  ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,
lettere a), b) e c), del Codice); 
 
11. realizzazione o modifica  di  cancelli,  recinzioni,  o  muri  di
contenimento del terreno  (la  presente  voce  non  si  applica  agli
immobili soggetti a tutela  ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,
lettere a), b) e c), del Codice); 
 
12.  interventi  di  modifica  di  muri  di  cinta  esistenti   senza
incrementi di altezza; 
 
13. interventi  sistematici  nelle  aree  di  pertinenza  di  edifici
esistenti, quali: pavimentazioni, accessi  pedonali  e  carrabili  di
larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi
fissi (la presente voce non  si  applica  agli  immobili  soggetti  a
tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c),  del
Codice); 
 
14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle
zone cimiteriali; 
 
15. posa  in  opera  di  cartelli  e  altri  mezzi  pubblicitari  non
temporanei di cui all'art. 153, comma 1  del  Codice,  di  dimensioni
inferiori  a  18  mq,  ivi  comprese  le  insegne  per  le  attivita'
commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli
immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma  1,  lettere
a), b) e c) del Codice); 
 
16. collocazione di tende da sole sulle facciate  degli  edifici  per
locali destinati ad attivita' commerciali e pubblici esercizi; 
 
17. interventi puntuali di adeguamento  della  viabilita'  esistente,
quali:  adeguamento  di  rotatorie,   riconfigurazione   di   incroci
stradali,  realizzazione  di  banchine   e   marciapiedi,   manufatti
necessari  per  la  sicurezza  della  circolazione,  nonche'   quelli
relativi alla realizzazione di parcheggi  a  raso  a  condizione  che
assicurino la permeabilita' del suolo, sistemazione e arredo di  aree
verdi; 
 
18.  interventi  di  allaccio  alle  infrastrutture   a   rete,   ove
comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo; 
 
19. linee elettriche e telefoniche su  palo  a  servizio  di  singole
utenze di altezza non superiore, rispettivamente,  a  metri  10  e  a
metri 6,30; 
 
20. adeguamento di cabine elettriche o del gas,  ovvero  sostituzione
delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe; 
 
21.   interventi   sistematici   di   arredo    urbano    comportanti
l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli  impianti  di
pubblica illuminazione; 
 
22. installazione di impianti tecnologici esterni per  uso  domestico
autonomo, quali condizionatori e impianti di  climatizzazione  dotati
di unita' esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente  voce  non
si applica agli immobili soggetti a  tutela  ai  sensi  dell'articolo
136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
 
23. parabole satellitari condominiali e impianti  di  condizionamento
esterni centralizzati, nonche' impianti per l'accesso  alle  reti  di
comunicazione elettronica di piccole dimensioni  con  superficie  non
superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc  (la  presente  voce
non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo
136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
 
24. Installazione  di  impianti  di  radiocomunicazioni  elettroniche
mobili, di cui all'articolo 87  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di  antenne
non superiori a 6 metri se collocati su  edifici  esistenti,  e/o  la
realizzazione di sopralzi di infrastrutture  esistenti  come  pali  o
tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione  di  apparati
di telecomunicazioni a servizio  delle  antenne,  costituenti  volumi
tecnici, tali comunque da  non  superare  l'altezza  di  metri  3  se
collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente  a
terra; 
 
25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione  non
superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate; 
 
26. impianti tecnici esterni  al  servizio  di  edifici  esistenti  a
destinazione produttiva, quali  sistemi  per  la  canalizzazione  dei
fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne
fumarie; 
 
27. posa in opera di  manufatti  completamente  interrati  (serbatoi,
cisterne etc.), che  comportino  la  modifica  della  morfologia  del
terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate; 
 
28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di
25 mq (la presente  voce  non  si  applica  nelle  zone  territoriali
omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale  n.  1444
del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle  aree  vincolate  ai  sensi
dell'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del  Codice),  ferme
restando  le  diverse  e  piu'  favorevoli  previsioni  del   decreto
legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante  "Attuazione  della
direttiva  2006/32/CE  relativa  all'efficienza  degli   usi   finali
dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della  direttiva
93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, recante "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"; 
 
29. nuovi  pozzi,  opere  di  presa  e  prelievo  da  falda  per  uso
domestico,   preventivamente    assentiti    dalle    Amministrazioni
competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo; 
 
30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4  m  ed
esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o  a  fondi
agricoli interclusi, nonche' la riapertura  di  tratti  tombinati  di
corsi d'acqua; 
 
31. interventi di ripascimento localizzato di tratti  di  arenile  in
erosione, manutenzione di dune artificiali in  funzione  antierosiva,
ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa; 
 
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa  dalle
acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi; 
 
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o
sulle isole fluviali; 
 
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di  immobili
esistenti, per superfici non  superiori  a  100  mq,  preventivamente
assentita dalle amministrazioni competenti; 
 
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni  agrarie
tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per
superfici non superiori a 5000 mq,  preventivamente  assentiti  dalle
amministrazioni competenti; 
 
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi  nelle  aree
di cui all'articolo 136, comma  1,  lettere  c)  e  d),  del  Codice,
preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti; 
 
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con
superficie non superiore a 10 mq; 
 
38. occupazione temporanea di  suolo  privato,  pubblico,  o  di  uso
pubblico, con strutture mobili, chioschi e  simili,  per  un  periodo
superiore a 120 giorni; 
 
39.  strutture  stagionali  non  permanenti  collegate  ad  attivita'
turistiche,  sportive  o  del  tempo  libero,  da  considerare   come
attrezzature amovibili.