(Allegato I)
                             Allegato I 
 
               (art. 1, comma 6, art. 2 comma 1, art. 5 commi 8 e 11, 
                                   art. 6 comma 1, art. 7 commi 2 e 4 
                                           e art. 19, commi 1, 4 e 7) 
 
                   Obiettivi di qualita' dei dati 
 
 
1. Obiettivi di qualita'. 
1. Si applicano gli obiettivi di  qualita'  previsti  dalle  seguenti
tabelle: Tabella 1 
 
                              Tabella 1 
    

---------------------------------------------------------------------
                      | Biossido di  |       |            |
                      |   zolfo,     |       |            |
                      | biossido di  |       |Particolato | Ozono e
                      |azoto e ossidi|Benzene|(PM10/PM2,5)| relativi
                      |  di azoto,   |       |  e piombo  | NO e NO2
                      | monossido di |       |            |
                      |  carbonio    |       |            |
---------------------------------------------------------------------
Misurazioni in siti   |              |       |            |
fissi(1)              |              |       |            |
Incertezza            |15%           |25%    |25%         |15%
Raccolta minima dei   |              |       |            |
dati                  |90%           |90%    |90%         |90% in
Periodo minimo di     |              |       |            |estate
copertura             |              |       |            |75% in
- stazioni di fondo in|              |       |            |inverno
siti urbani e stazioni|              |       |            |
traffico              |-             |35%(2) |-           |-
- stazioni industriali|-             |90%    |-           |-
---------------------------------------------------------------------
Misurazioni indicative|              |       |            |
Incertezza            |25%           |30%    |50%         |30%
Raccolta minima dei   |              |       |            |
dati                  |90%           |90%    |90%         |90%
Periodo minimo di     |              |       |            |
copertura             |14%(4)        |14%(3) |14%(4)      |>10% in
                      |              |       |            |estate
---------------------------------------------------------------------
Incertezza della      |              |       |            |
modellizzazione       |              |       |            |
Medie orarie          |50%           |-      |-           |50%
Medie su otto ore     |50%           |-      |-           |50%
Medie giornaliere     |50%           |-      |da definire |-
Medie annuali         |30%           |50%    |50%         |-
---------------------------------------------------------------------
Stima obiettiva       |              |       |            |
Incertezza            |75%           |100%   |100%        |75%
---------------------------------------------------------------------

    
(1) Per il benzene, il piombo e il particolato e' possibile applicare
misurazioni discontinue invece delle misurazioni in continuo.  A  tal
fine, le misurazioni discontinue devono essere equamente  distribuite
nel corso dell'anno per evitare di falsare  i  risultati  e  si  deve
dimostrare che l'incertezza risponde all'obiettivo  di  qualita'  del
25% e che il periodo di copertura rimane superiore al periodo  minimo
di copertura previsto per  le  misurazioni  indicative.  L'incertezza
dovuta alle misurazioni discontinue puo' essere  determinata  secondo
le procedure stabilite nella norma ISO 11222:2002 "Qualita' dell'aria
- Determinazione dell'incertezza della media temporanea delle  misure
di qualita' dell'aria". Se le misurazioni discontinue sono utilizzate
per valutare il rispetto del valore limite del PM10, occorre valutare
il 90,4 percentile (che deve essere inferiore o uguale  a  50  μg/m³)
anziche' il numero di superamenti, il quale e' fortemente influenzato
dalla copertura dei dati. 
(2)  Distribuita  nell'arco  dell'anno  in  modo   tale   da   essere
rappresentativa delle varie condizioni climatiche e di traffico. 
(3) Misurazione effettuata in un giorno fisso scelto a caso  di  ogni
settimana  dell'anno  in  modo  tale   che   le   misurazioni   siano
uniformemente distribuite nell'arco dell'anno oppure  effettuata  per
otto settimane distribuite equamente nell'arco dell'anno. 
(4) Misurazione effettuata in un giorno variabile di  ogni  settimana
dell'anno  in  modo  tale  che  le  misurazioni  siano  uniformemente
distribuite nell'arco dell'anno oppure effettuata per otto  settimane
distribuite equamente nell'arco dell'anno. 
 
                              Tabella 2 
    

---------------------------------------------------------------------
                  | B(a)P | As, Cd e Ni|  Idrocarburi  | Deposizione
                  |       |            |  diversi dal  |   totale
                  |       |            |   B(a)P, Hg   |
                  |       |            | gassoso totale|
---------------------------------------------------------------------
Incertezza
---------------------------------------------------------------------
Misurazioni in    |       |            |               |
siti fissi        |  50%  |     40%    |      50%      |     70%
e indicative      |       |            |               |
---------------------------------------------------------------------
Tecniche          |       |            |               |
di modellizzazione|  60%  |     60%    |      60%      |     60%
---------------------------------------------------------------------
Tecniche di stima |       |            |               |
obiettiva         | 100%  |    100%    |     100%      |
---------------------------------------------------------------------
Raccolta minima
di dati validi
---------------------------------------------------------------------
Misurazioni in    |       |            |               |
siti fissi e      |  90%  |     90%    |      90%      |     90%
indicative        |       |            |               |
---------------------------------------------------------------------
Periodo minimo
di copertura (1)
---------------------------------------------------------------------
Misurazioni in    |       |            |               |
siti fissi        |  33%  |     50%    |               |
---------------------------------------------------------------------
Misurazioni       |       |            |               |
indicative        |  14%  |     14%    |      14%      |     33%
---------------------------------------------------------------------

    
(1) Possono essere applicati periodi minimi di copertura inferiori  a
quelli indicati nella tabella, senza violare il limite del 14% per le
misurazioni in siti fissi e del 6%  per  le  misurazioni  indicative,
purche' si dimostri che e' rispettata l'incertezza estesa al  livello
di confidenza del  95%  riferita  alla  media  annuale,  calcolata  a
partire dagli obiettivi di qualita'  dei  dati  indicati  in  tabella
sulla base  della  norma  ISO  11222:  2002,  "Qualita'  dell'aria  -
Determinazione dell'incertezza della media temporanea delle misure di
qualita' dell'aria". 
 
 
2. L'incertezza, ad un livello di confidenza  del  95%,  deve  essere
determinata  secondo  i   principi   della   "Guida   all'espressione
dell'incertezza di misura" (UNI CEI ENV 13005-2000),  la  metodologia
ISO 5725:1994 e  le  indicazioni  contenute  nel  rapporto  CEN  "Air
quality  -  Approach  to  uncertainty  estimation  for  ambient   air
reference measurement methods" (CR 14377:2002E). 
3. Per le misurazioni in siti fissi e indicative, le  percentuali  di
incertezza riguardano le singole misurazioni  che  sono  mediate  sui
tempi di prelievo prescritti ad un livello  di  confidenza  del  95%.
L'incertezza  delle   misure   va   interpretata   come   applicabile
nell'intorno del pertinente valore limite o valore obiettivo. 
4. Le misurazioni in siti fissi e indicative devono essere  ripartite
in modo uniforme nel corso dell'anno al fine di evitare risultati non
rappresentativi. 
5. I requisiti relativi alla raccolta minima  di  dati  validi  e  al
periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute
alla  taratura  periodica  o  alla   manutenzione   ordinaria   della
strumentazione, ove tali attivita'  si  svolgano  in  conformita'  ai
programmi di garanzia di qualita'. 
6. Per le tecniche di modellizzazione l'incertezza  corrisponde  allo
scarto massimo tra le concentrazioni determinate con tali tecniche  e
quelle  rilevate  nel  90%  di  una  selezione  di  siti   fissi   di
campionamento, indipendentemente dall'ordine  cronologico  a  cui  si
riferiscono i dati nel  periodo  considerato,  rapportato  al  valore
limite o al valore obiettivo. Per le sostanze inquinanti di cui  alla
tabella 2 tale incertezza  e'  riferita  a  tutti  i  siti  fissi  di
campionamento ed il periodo di mediazione  corrisponde  ad  un  anno.
L'incertezza e' calcolata come indicato all'appendice III,  paragrafo
1.4. 
7.  Ai  fini  dell'applicazione  del  punto  6,  i  siti   fissi   di
campionamento selezionati devono fornire dati  rappresentativi  della
scala coperta dal modello. 
8. Per le tecniche di modellizzazione  l'incertezza  va  interpretata
come applicabile nell'intorno del pertinente valore limite  o  valore
obiettivo. 
9. In caso di utilizzo di tecniche di modellizzazione i  dati  devono
essere accompagnati dalla descrizione del modello e  da  informazioni
relative al grado di incertezza. 
10. Per le tecniche di stima obiettiva l'incertezza corrisponde  alla
deviazione  massima  tra  le  concentrazioni  determinate  con   tali
tecniche e le concentrazioni rilevate con le misurazioni  e  relative
al periodo di mediazione del valore limite o  del  valore  obiettivo,
indipendentemente  dall'ordine  cronologico  dei  periodi  a  cui  si
riferiscono i dati. 
11.  Per  le  misurazioni  in   siti   fissi   e   indicative   delle
concentrazioni del benzo(a)pirene  e  degli  idrocarburi  policiclici
aromatici il campionamento deve avere una durata di 24 ore. I singoli
campioni prelevati durante un periodo non eccedente un  mese  possono
essere combinati e analizzati come un  campione  unico,  purche'  sia
garantita la stabilita' dei singoli campioni in tale periodo. In caso
di difficolta' nella risoluzione analitica  del  benzo(b)fluorantene,
del benzo(j)fluorantene e del benzo(k)fluorantene, le  concentrazioni
di tali inquinanti  possono  essere  riportate  come  somma.  Per  le
misurazioni  in  siti  fissi  e   indicative   delle   concentrazioni
dell'arsenico, del cadmio e del nichel il campionamento  deve  avere,
ove tecnicamente possibile, una durata di 24 ore. 
12. I campionamenti di cui al punto 11  devono  essere  ripartiti  in
modo uniforme nel corso della settimana e dell'anno. 
13. Per la misurazione dei tassi di deposizione il campionamento deve
avere una durata di una settimana  o  di  un  mese.  I  campionamenti
devono essere ripartiti in modo uniforme nel corso dell'anno. I tassi
di deposizione devono essere espressi in μg/m2 giornalieri. 
14. Per la misurazione dei tassi di deposizione si puo' effettuare il
campionamento della sola deposizione umida  se  si  dimostra  che  la
differenza con il campionamento della deposizione totale  non  supera
il 10%. 
 
2. Risultati della valutazione della qualita' dell'aria. 
1. Per le zone e gli agglomerati in cui, in relazione  alle  sostanze
inquinanti di cui alle tabelle 1 e 2, le misurazioni  in  siti  fissi
sono  integrate  o  combinate  con  tecniche  di  modellizzazione   o
misurazioni indicative e per le zone e  gli  agglomerati  in  cui  in
relazione alle sostanze inquinanti di cui alle  tabelle  1  e  2,  le
tecniche di modellizzazione o di stima  obiettiva  o  le  misurazioni
indicative sono l'unica  fonte  di  informazioni,  le  regioni  e  le
province autonome elaborano una apposita relazione contenente: 
a) una descrizione delle attivita' di valutazione svolte; 
b) i metodi utilizzati e loro descrizione; 
c) le fonti dei dati e delle informazioni; 
d)  una  descrizione  dei  risultati,  compresa  l'incertezza  e,  in
particolare, l'estensione di ogni area di superamento o, se del caso,
la lunghezza della strada, all'interno di  una  zona  o  agglomerato,
nonche' l'estensione di ogni area dove le concentrazioni superano  la
soglia di valutazione superiore o inferiore; 
e) la popolazione potenzialmente esposta a  livelli  che  superano  i
valori limite, i valori obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per
la protezione della salute umana; 
f) una mappa che mostri la distribuzione dei livelli  all'interno  di
ogni zona e agglomerato. 
 
3. Qualita' della valutazione in materia di aria ambiente 
1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di qualita'  del
presente allegato e l'accuratezza delle misurazioni: 
a) le misurazioni della qualita' dell'aria effettuate  ai  sensi  del
presente  decreto  devono  essere  riferibili  ai  campioni  e   agli
strumenti di riferimento secondo i requisiti previsti  nella  sezione
5.6.2.2. delle norma ISO/IEC 17025:2005; 
b) devono essere predisposte ed applicate procedure  di  garanzia  di
qualita' per le reti di misura, per le stazioni di misurazione e  per
il  rilevamento,  in  cui  si  prevedano  anche   le   attivita'   di
manutenzione  periodica  volte  a   garantire   l'accuratezza   degli
strumenti di misura; 
c) devono  essere  predisposte  e  applicate  apposite  procedure  di
garanzia di qualita' per la comunicazione dei dati rilevati; 
d) devono  essere  effettuati  i  controlli  volti  ad  accertare  il
rispetto delle procedure di garanzia di qualita'.