Allegato I (art. 1, comma 6, art. 2 comma 1, art. 5 commi 8 e 11, art. 6 comma 1, art. 7 commi 2 e 4 e art. 19, commi 1, 4 e 7) Obiettivi di qualita' dei dati 1. Obiettivi di qualita'. 1. Si applicano gli obiettivi di qualita' previsti dalle seguenti tabelle: Tabella 1 Tabella 1 --------------------------------------------------------------------- | Biossido di | | | | zolfo, | | | | biossido di | |Particolato | Ozono e |azoto e ossidi|Benzene|(PM10/PM2,5)| relativi | di azoto, | | e piombo | NO e NO2 | monossido di | | | | carbonio | | | --------------------------------------------------------------------- Misurazioni in siti | | | | fissi(1) | | | | Incertezza |15% |25% |25% |15% Raccolta minima dei | | | | dati |90% |90% |90% |90% in Periodo minimo di | | | |estate copertura | | | |75% in - stazioni di fondo in| | | |inverno siti urbani e stazioni| | | | traffico |- |35%(2) |- |- - stazioni industriali|- |90% |- |- --------------------------------------------------------------------- Misurazioni indicative| | | | Incertezza |25% |30% |50% |30% Raccolta minima dei | | | | dati |90% |90% |90% |90% Periodo minimo di | | | | copertura |14%(4) |14%(3) |14%(4) |>10% in | | | |estate --------------------------------------------------------------------- Incertezza della | | | | modellizzazione | | | | Medie orarie |50% |- |- |50% Medie su otto ore |50% |- |- |50% Medie giornaliere |50% |- |da definire |- Medie annuali |30% |50% |50% |- --------------------------------------------------------------------- Stima obiettiva | | | | Incertezza |75% |100% |100% |75% --------------------------------------------------------------------- (1) Per il benzene, il piombo e il particolato e' possibile applicare misurazioni discontinue invece delle misurazioni in continuo. A tal fine, le misurazioni discontinue devono essere equamente distribuite nel corso dell'anno per evitare di falsare i risultati e si deve dimostrare che l'incertezza risponde all'obiettivo di qualita' del 25% e che il periodo di copertura rimane superiore al periodo minimo di copertura previsto per le misurazioni indicative. L'incertezza dovuta alle misurazioni discontinue puo' essere determinata secondo le procedure stabilite nella norma ISO 11222:2002 "Qualita' dell'aria - Determinazione dell'incertezza della media temporanea delle misure di qualita' dell'aria". Se le misurazioni discontinue sono utilizzate per valutare il rispetto del valore limite del PM10, occorre valutare il 90,4 percentile (che deve essere inferiore o uguale a 50 μg/m³) anziche' il numero di superamenti, il quale e' fortemente influenzato dalla copertura dei dati. (2) Distribuita nell'arco dell'anno in modo tale da essere rappresentativa delle varie condizioni climatiche e di traffico. (3) Misurazione effettuata in un giorno fisso scelto a caso di ogni settimana dell'anno in modo tale che le misurazioni siano uniformemente distribuite nell'arco dell'anno oppure effettuata per otto settimane distribuite equamente nell'arco dell'anno. (4) Misurazione effettuata in un giorno variabile di ogni settimana dell'anno in modo tale che le misurazioni siano uniformemente distribuite nell'arco dell'anno oppure effettuata per otto settimane distribuite equamente nell'arco dell'anno. Tabella 2 --------------------------------------------------------------------- | B(a)P | As, Cd e Ni| Idrocarburi | Deposizione | | | diversi dal | totale | | | B(a)P, Hg | | | | gassoso totale| --------------------------------------------------------------------- Incertezza --------------------------------------------------------------------- Misurazioni in | | | | siti fissi | 50% | 40% | 50% | 70% e indicative | | | | --------------------------------------------------------------------- Tecniche | | | | di modellizzazione| 60% | 60% | 60% | 60% --------------------------------------------------------------------- Tecniche di stima | | | | obiettiva | 100% | 100% | 100% | --------------------------------------------------------------------- Raccolta minima di dati validi --------------------------------------------------------------------- Misurazioni in | | | | siti fissi e | 90% | 90% | 90% | 90% indicative | | | | --------------------------------------------------------------------- Periodo minimo di copertura (1) --------------------------------------------------------------------- Misurazioni in | | | | siti fissi | 33% | 50% | | --------------------------------------------------------------------- Misurazioni | | | | indicative | 14% | 14% | 14% | 33% --------------------------------------------------------------------- (1) Possono essere applicati periodi minimi di copertura inferiori a quelli indicati nella tabella, senza violare il limite del 14% per le misurazioni in siti fissi e del 6% per le misurazioni indicative, purche' si dimostri che e' rispettata l'incertezza estesa al livello di confidenza del 95% riferita alla media annuale, calcolata a partire dagli obiettivi di qualita' dei dati indicati in tabella sulla base della norma ISO 11222: 2002, "Qualita' dell'aria - Determinazione dell'incertezza della media temporanea delle misure di qualita' dell'aria". 2. L'incertezza, ad un livello di confidenza del 95%, deve essere determinata secondo i principi della "Guida all'espressione dell'incertezza di misura" (UNI CEI ENV 13005-2000), la metodologia ISO 5725:1994 e le indicazioni contenute nel rapporto CEN "Air quality - Approach to uncertainty estimation for ambient air reference measurement methods" (CR 14377:2002E). 3. Per le misurazioni in siti fissi e indicative, le percentuali di incertezza riguardano le singole misurazioni che sono mediate sui tempi di prelievo prescritti ad un livello di confidenza del 95%. L'incertezza delle misure va interpretata come applicabile nell'intorno del pertinente valore limite o valore obiettivo. 4. Le misurazioni in siti fissi e indicative devono essere ripartite in modo uniforme nel corso dell'anno al fine di evitare risultati non rappresentativi. 5. I requisiti relativi alla raccolta minima di dati validi e al periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione, ove tali attivita' si svolgano in conformita' ai programmi di garanzia di qualita'. 6. Per le tecniche di modellizzazione l'incertezza corrisponde allo scarto massimo tra le concentrazioni determinate con tali tecniche e quelle rilevate nel 90% di una selezione di siti fissi di campionamento, indipendentemente dall'ordine cronologico a cui si riferiscono i dati nel periodo considerato, rapportato al valore limite o al valore obiettivo. Per le sostanze inquinanti di cui alla tabella 2 tale incertezza e' riferita a tutti i siti fissi di campionamento ed il periodo di mediazione corrisponde ad un anno. L'incertezza e' calcolata come indicato all'appendice III, paragrafo 1.4. 7. Ai fini dell'applicazione del punto 6, i siti fissi di campionamento selezionati devono fornire dati rappresentativi della scala coperta dal modello. 8. Per le tecniche di modellizzazione l'incertezza va interpretata come applicabile nell'intorno del pertinente valore limite o valore obiettivo. 9. In caso di utilizzo di tecniche di modellizzazione i dati devono essere accompagnati dalla descrizione del modello e da informazioni relative al grado di incertezza. 10. Per le tecniche di stima obiettiva l'incertezza corrisponde alla deviazione massima tra le concentrazioni determinate con tali tecniche e le concentrazioni rilevate con le misurazioni e relative al periodo di mediazione del valore limite o del valore obiettivo, indipendentemente dall'ordine cronologico dei periodi a cui si riferiscono i dati. 11. Per le misurazioni in siti fissi e indicative delle concentrazioni del benzo(a)pirene e degli idrocarburi policiclici aromatici il campionamento deve avere una durata di 24 ore. I singoli campioni prelevati durante un periodo non eccedente un mese possono essere combinati e analizzati come un campione unico, purche' sia garantita la stabilita' dei singoli campioni in tale periodo. In caso di difficolta' nella risoluzione analitica del benzo(b)fluorantene, del benzo(j)fluorantene e del benzo(k)fluorantene, le concentrazioni di tali inquinanti possono essere riportate come somma. Per le misurazioni in siti fissi e indicative delle concentrazioni dell'arsenico, del cadmio e del nichel il campionamento deve avere, ove tecnicamente possibile, una durata di 24 ore. 12. I campionamenti di cui al punto 11 devono essere ripartiti in modo uniforme nel corso della settimana e dell'anno. 13. Per la misurazione dei tassi di deposizione il campionamento deve avere una durata di una settimana o di un mese. I campionamenti devono essere ripartiti in modo uniforme nel corso dell'anno. I tassi di deposizione devono essere espressi in μg/m2 giornalieri. 14. Per la misurazione dei tassi di deposizione si puo' effettuare il campionamento della sola deposizione umida se si dimostra che la differenza con il campionamento della deposizione totale non supera il 10%. 2. Risultati della valutazione della qualita' dell'aria. 1. Per le zone e gli agglomerati in cui, in relazione alle sostanze inquinanti di cui alle tabelle 1 e 2, le misurazioni in siti fissi sono integrate o combinate con tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative e per le zone e gli agglomerati in cui in relazione alle sostanze inquinanti di cui alle tabelle 1 e 2, le tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva o le misurazioni indicative sono l'unica fonte di informazioni, le regioni e le province autonome elaborano una apposita relazione contenente: a) una descrizione delle attivita' di valutazione svolte; b) i metodi utilizzati e loro descrizione; c) le fonti dei dati e delle informazioni; d) una descrizione dei risultati, compresa l'incertezza e, in particolare, l'estensione di ogni area di superamento o, se del caso, la lunghezza della strada, all'interno di una zona o agglomerato, nonche' l'estensione di ogni area dove le concentrazioni superano la soglia di valutazione superiore o inferiore; e) la popolazione potenzialmente esposta a livelli che superano i valori limite, i valori obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana; f) una mappa che mostri la distribuzione dei livelli all'interno di ogni zona e agglomerato. 3. Qualita' della valutazione in materia di aria ambiente 1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di qualita' del presente allegato e l'accuratezza delle misurazioni: a) le misurazioni della qualita' dell'aria effettuate ai sensi del presente decreto devono essere riferibili ai campioni e agli strumenti di riferimento secondo i requisiti previsti nella sezione 5.6.2.2. delle norma ISO/IEC 17025:2005; b) devono essere predisposte ed applicate procedure di garanzia di qualita' per le reti di misura, per le stazioni di misurazione e per il rilevamento, in cui si prevedano anche le attivita' di manutenzione periodica volte a garantire l'accuratezza degli strumenti di misura; c) devono essere predisposte e applicate apposite procedure di garanzia di qualita' per la comunicazione dei dati rilevati; d) devono essere effettuati i controlli volti ad accertare il rispetto delle procedure di garanzia di qualita'.