Allegato I Norme applicabili agli stabilimenti (di cui all'art. 3, comma 1) Fermo restando quanto stabilito ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni: Abbeveratoi. 1. Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite. Alimentazione. 2. Il mangime e' disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non dev'essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione. Lettiera. 3. Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie. Ventilazione e riscaldamento. 4. Vi deve essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento, se necessario in combinazione con i sistemi di riscaldamento per rimuovere l'umidita' in eccesso. Rumore. 5. Il livello sonoro deve essere il piu' basso possibile. La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantita' possibile di rumore e che in ogni caso non arrechino danno agli animali. Luce. 6. Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensita' di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce puo' essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario. 7. Entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurita' di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurita' di almeno 4 ore, esclusi i periodi di attenuazione della luce. Ispezioni. 8. Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali. 9. I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute, come quelli con difficolta' nel camminare o che presentano ascite o malformazioni gravi, e che e' probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario e' contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessita'. Pulizia. 10. Ad ogni depopolamento definitivo, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto con i polli sono pulite e disinfettate accuratamente prima di introdurre nel capannone un nuovo gruppo di animali. Dopo il depopolamento definitivo di un capannone si deve rimuovere tutta la lettiera e predisporre una lettiera pulita. Registrazioni. 11. Il proprietario o il detentore deve registrare, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i seguenti dati: a) il numero di polli introdotti; b) l'area utilizzabile; c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti; d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonche' il numero di volatili abbattuti e la causa; e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione. Le informazioni di cui al presente punto sono contenute in un registro il cui modello e' adottato con decreto di cui all'art. 3, comma 6; in alternativa gli operatori del settore possono utilizzare altri strumenti di registrazione gia' previsti e presenti in azienda, qualora contengono le informazioni di cui al presente punto. Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno tre anni e vengono rese disponibili all'autorita' competente quando effettui un'ispezione o qualora ne faccia richiesta. Interventi chirurgici. 12. Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea. La troncatura del becco puo' tuttavia essere autorizzata dall'Autorita' Sanitaria competente per territorio una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. In tali casi, detta operazione e' effettuata, soltanto previo parere di un veterinario, da personale qualificato su pulcini di eta' inferiore a 10 giorni. Inoltre, l'Autorita' Sanitaria competente per territorio puo' autorizzare la castrazione degli animali. La castrazione e' effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato. Il Ministero della salute, con il decreto di cui all'art. 3, comma 6, stabilisce i criteri generali per autorizzare gli interventi di cui al presente paragrafo.