(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                                  Norme applicabili agli stabilimenti 
                                         (di cui all'art. 3, comma 1) 
  Fermo restando quanto stabilito ai sensi del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 146,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  le
seguenti disposizioni: 
Abbeveratoi. 
  1. Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione  in
modo da ridurre al minimo le perdite. 
Alimentazione. 
  2. Il mangime e' disponibile in qualsiasi  momento  o  soltanto  ai
pasti e non dev'essere ritirato prima di 12 ore dal momento  previsto
per la macellazione. 
Lettiera. 
  3. Tutti i polli hanno accesso in modo permanente  a  una  lettiera
asciutta e friabile in superficie. 
Ventilazione e riscaldamento. 
  4.  Vi  deve  essere  sufficiente  ventilazione  per   evitare   il
surriscaldamento, se necessario in  combinazione  con  i  sistemi  di
riscaldamento per rimuovere l'umidita' in eccesso. 
Rumore. 
  5. Il livello sonoro  deve  essere  il  piu'  basso  possibile.  La
costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione  dei
ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature
sono tali da provocare la minore quantita' possibile di rumore e  che
in ogni caso non arrechino danno agli animali. 
Luce. 
  6. Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensita' di almeno 20
lux  durante  le  ore  di  luce,  misurata  a   livello   dell'occhio
dell'animale e  in  grado  di  illuminare  almeno  l'80  %  dell'area
utilizzabile. Una riduzione  temporanea  del  livello  di  luce  puo'
essere ammessa se ritenuta necessaria in  seguito  al  parere  di  un
veterinario. 
  7. Entro i sette giorni successivi al momento in cui i  polli  sono
collocati nell'edificio  e  fino  a  tre  giorni  prima  del  momento
previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore
e comprendere periodi di oscurita' di almeno 6 ore totali, con almeno
un periodo ininterrotto di oscurita'  di  almeno  4  ore,  esclusi  i
periodi di attenuazione della luce. 
Ispezioni. 
  8.  Tutti  i  polli  presenti  nello  stabilimento  devono   essere
ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare  particolare
attenzione ai segni che  rivelano  un  abbassamento  del  livello  di
benessere e/o di salute degli animali. 
  9. I polli gravemente feriti  o  che  mostrano  segni  evidenti  di
deterioramento  della  salute,  come  quelli  con   difficolta'   nel
camminare o che presentano ascite o malformazioni  gravi,  e  che  e'
probabile che soffrano,  ricevono  una  terapia  appropriata  o  sono
abbattuti immediatamente. Un veterinario e' contattato  ogniqualvolta
se ne presenti la necessita'. 
Pulizia. 
  10. Ad ogni depopolamento definitivo, le parti degli edifici, delle
attrezzature o degli utensili in contatto con i polli sono  pulite  e
disinfettate accuratamente prima di introdurre nel capannone un nuovo
gruppo di animali. Dopo il depopolamento definitivo di  un  capannone
si deve rimuovere  tutta  la  lettiera  e  predisporre  una  lettiera
pulita. 
Registrazioni. 
  11. Il proprietario o il  detentore  deve  registrare,  in  formato
cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello  stabilimento,  i
seguenti dati: 
    a) il numero di polli introdotti; 
    b) l'area utilizzabile; 
    c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti; 
    d) per ogni controllo, il numero di volatili  trovati  morti  con
indicazione delle cause, se  note,  nonche'  il  numero  di  volatili
abbattuti e la causa; 
    e) il numero di polli rimanenti nel gruppo  una  volta  prelevati
quelli destinati alla vendita o alla macellazione. 
  Le informazioni di cui al  presente  punto  sono  contenute  in  un
registro il cui modello e' adottato con decreto di  cui  all'art.  3,
comma 6; in alternativa gli operatori del settore possono  utilizzare
altri strumenti di registrazione gia' previsti e presenti in azienda,
qualora contengono le informazioni di cui al presente punto. 
  Tali registrazioni sono conservate per un  periodo  di  almeno  tre
anni e  vengono  rese  disponibili  all'autorita'  competente  quando
effettui un'ispezione o qualora ne faccia richiesta. 
Interventi chirurgici. 
  12. Sono proibiti tutti gli  interventi  chirurgici,  effettuati  a
fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno  o
perdita  di  una  parte  sensibile  del  corpo  o  alterazione  della
struttura ossea. 
  La  troncatura  del  becco   puo'   tuttavia   essere   autorizzata
dall'Autorita' Sanitaria competente per territorio una volta esaurite
le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo.  In  tali
casi, detta operazione e' effettuata, soltanto previo  parere  di  un
veterinario, da personale qualificato su pulcini di eta' inferiore  a
10 giorni. Inoltre, l'Autorita' Sanitaria competente  per  territorio
puo' autorizzare la castrazione  degli  animali.  La  castrazione  e'
effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad  opera
di personale specificamente formato. 
  Il Ministero della salute, con il decreto di cui all'art. 3,  comma
6, stabilisce i criteri generali per autorizzare  gli  interventi  di
cui al presente paragrafo.