(Protocollo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             PROTOCOLLO 
      CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
              ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, 
          AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 
                    E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE 
              LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA 
 
IL REGNO DEL BELGIO, 
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, 
LA REPUBBLICA CECA, 
IL REGNO DI DANIMARCA, 
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 
LA REPUBBLICA DI ESTONIA, 
L'IRLANDA, 
LA REPUBBLICA ELLENICA, 
IL REGNO DI SPAGNA, 
LA REPUBBLICA FRANCESE, 
LA REPUBBLICA ITALIANA, 
LA REPUBBLICA DI CIPRO, 
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, 
LA REPUBBLICA DI LITUANIA, 
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, 
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, 
MALTA, 
IL REGNO DEI PAESI BASSI, 
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, 
LA REPUBBLICA DI POLONIA, 
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
LA ROMANIA, 
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, 
LA REPUBBLICA SLOVACCA, 
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, 
IL REGNO DI SVEZIA, 
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 
denominati "LE ALTE PARTI CONTRAENTI", 
 
CONSIDERANDO che, alla luce del fatto che il trattato di  Lisbona  e'
entrato  in  vigore  successivamente  alle  elezioni  del  Parlamento
europeo  del  4-7  giugno  2009  e  secondo  quanto  previsto   nella
dichiarazione adottata dal Consiglio europeo nella riunione dell'11 e
12 dicembre 2008 e  nell'accordo  politico  raggiunto  dal  Consiglio
europeo nella riunione del 18 e 19  giugno  2009,  occorre  prevedere
disposizioni transitorie riguardanti la composizione  del  Parlamento
europeo fino alla scadenza della legislatura 2009-2014, 
CONSIDERANDO che tali disposizioni transitorie devono permettere agli
Stati membri il cui numero di membri del Parlamento  europeo  sarebbe
stato piu' elevato se il trattato di Lisbona fosse stato in vigore al
momento delle elezioni del Parlamento  europeo  del  giugno  2009  di
disporre del numero adeguato di seggi supplementari e di occuparli, 
TENUTO CONTO del numero  di  seggi  per  Stato  membro  previsto  nel
progetto di decisione del Consiglio europeo su cui hanno dato il loro
accordo politico  il  Parlamento  europeo  l'11  ottobre  2007  e  il
Consiglio europeo (dichiarazione n. 5 allegata all'atto finale  della
Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona) e
tenuto conto della dichiarazione n. 4 allegata all'atto finale  della
Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, 
CONSIDERANDO che occorre creare, per il periodo restante tra la  data
di entrata in vigore del presente  protocollo  e  la  scadenza  della
legislatura 2009-2014, i diciotto seggi  supplementari  previsti  per
gli Stati membri  interessati  dall'accordo  politico  raggiunto  dal
Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009, 
CONSIDERANDO che, a tal fine, e' opportuno consentire un  superamento
provvisorio rispettivamente  del  numero  di  membri  del  Parlamento
europeo  per  Stato  membro  e  del  numero  massimo  di  membri  del
Parlamento europeo previsti sia dai trattati  in  vigore  al  momento
delle  elezioni  del  Parlamento  europeo   del   giugno   2009   sia
dall'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato  sull'Unione
europea, quale modificato dal trattato di Lisbona, 
CONSIDERANDO  che  occorre  altresi'   fissare   le   modalita'   che
permetteranno agli Stati  membri  interessati  di  occupare  i  seggi
supplementari provvisoriamente creati, 
CONSIDERANDO che, trattandosi di  disposizioni  transitorie,  occorre
modificare il protocollo sulle disposizioni transitorie  allegato  al
trattato  sull'Unione  europea,   al   trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica, 
 
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: 
 
                             ARTICOLO 1 
 
L'articolo 2 del protocollo sulle disposizioni  transitorie  allegato
al  trattato  sull'Unione  europea,  al  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica e' sostituito dal seguente: 
 
"ARTICOLO 2 
 
"1. Per il periodo della legislatura 2009-2014 restante alla data  di
entrata in vigore del presente articolo,  e  in  deroga  all'articolo
189, secondo comma, e all'articolo 190, paragrafo 2, del trattato che
istituisce la Comunita' europea e all'articolo 107, secondo comma,  e
all'articolo  108,  paragrafo  2,  del  trattato  che  istituisce  la
Comunita' europea  dell'energia  atomica,  che  erano  in  vigore  al
momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009,  e  in
deroga al numero di seggi  previsti  all'articolo  14,  paragrafo  2,
primo comma, del trattato sull'Unione europea, ai 736 seggi esistenti
sono aggiunti i diciotto  seggi  seguenti,  con  conseguente  aumento
provvisorio del numero totale dei membri del Parlamento europeo a 754
fino alla scadenza della legislatura 2009-2014: 
 
 
    


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|Bulgaria   1    |     Paesi Bassi   1|
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|Spagna     4    |     Austria       2|
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|Francia    2    |     Polonia       1|
+----------------+--------------------+
|Italia     1    |     Slovenia      1|
+----------------+--------------------+
|Lettonia   1    |     Svezia        2|
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|Malta      1    |     Regno Unito   1|
+----------------+--------------------+


    
 
 
2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del  trattato  sull'Unione
europea, gli  Stati  membri  interessati  designano  le  persone  che
occuperanno i seggi supplementari previsti al paragrafo 1 secondo  le
rispettive legislazioni nazionali a condizione che tali persone siano
state elette a suffragio universale diretto: 
a) con elezione a suffragio universale diretto  ad  hoc  nello  Stato
membro  interessato,  secondo  le  disposizioni  applicabili  per  le
elezioni del Parlamento europeo; 
b) con riferimento ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo
del 4-7 giugno 2009, oppure 
c) attraverso la nomina del numero richiesto di membri da  parte  del
parlamento nazionale  dello  Stato  membro  interessato,  al  proprio
interno, secondo la procedura fissata da ciascuno degli Stati  membri
interessati. 
In tempo utile prima delle elezioni del Parlamento europeo del  2014,
il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo 14, paragrafo
2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, una decisione che
stabilisce la composizione del Parlamento europeo.".