(Allegato 1) (parte 1)
                                                           ALLEGATO 1 
 
MONITORAGGIO  E  CLASSIFICAZIONE  DELLE  ACQUE  IN   FUNZIONE   DEGLI
OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE 
 
Il presente allegato stabilisce i criteri per il  monitoraggio  e  la
classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
 
1. CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI 
 
1.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI 
 
I corpi idrici  superficiali  vengono  caratterizzati  e  individuati
secondo quanto riportato in Allegato 3 
 
1.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI 
 
Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei 
 
Parte A - Identificazione dei corpi idrici 
 
L'identificazione dei corpi idrici sotterranei e' necessaria ai  fini
dell'attuazione del presente decreto. 
L'identificazione  dei  complessi  idrogeologici   e   quindi   degli
acquiferi rappresenta la fase propedeutica alla  identificazione  dei
corpi idrici sotterranei. 
E' stato definito un percorso di  caratterizzazione  che  porta  alla
individuazione dei corpi idrici partendo dai complessi  idrogeologici
di cui alla Tabella 1, passando per gli acquiferi  che  rappresentano
gli elementi di riferimento gia' in  larga  parte  individuati  dalle
Regioni. 
 
A.1 Identificazione dei complessi idrogeologici 
 
Sulla base dei criteri  generali  univoci  utili  per  giungere  alla
definizione dei corpi idrici sotterranei sono  state  definite  sette
tipologie di  complessi  idrogeologici  partendo  dalla  Carta  delle
risorse idriche sotterranee di Mouton che costituisce  il  quadro  di
riferimento nazionale omogeneo. 
Tali tipologie sono state  definite  tenendo  in  considerazione  gli
elementi  caratterizzanti  i  complessi  idrogeologici  (litologia  e
assetto  idrogeologico)   e   i   parametri   descrittivi   come   la
produttivita', la facies idrochimica,  i  contaminanti  naturali,  la
vulnerabilita' e l'impatto antropico (tabella 1). 


---------------------------------------------------------------------
Acronimo   Complessi idrogeologici
---------------------------------------------------------------------
DQ         Alluvioni delle depressioni quaternarie
AV         Alluvioni vallive
CA         Calcari
VU         Vulcaniti
DET        Formazioni detritiche degli altipiani plio-quaternarie
LOC        Acquiferi locali
STE        Formazioni sterili
---------------------------------------------------------------------

         Tabella 1 J.J. Fried, J. Mouton, F. Mangano (1982)


Tali sette tipologie  di  Complessi  Idrogeologici  rappresentano  il
quadro ove ricollocare gli  acquiferi  e,  successivamente,  i  corpi
idrici  sotterranei  secondo  lo  schema  di  massima,   di   seguito
riportato. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
*Unita'  di  bilancio:  dominio  dotato  di  una  comprovata   unita'
stratigrafica e/o strutturale, al cui limite si verificano condizioni
che annullano od ostacolano le  possibilita'  di  interscambi  idrici
sotterranei e che al suo interno puo'  contenere  uno  o  piu'  corpi
idrici. 
 
L'individuazione dei limiti delle unita' di bilancio e'  un  processo
iterativo che le Regioni perfezionano nel corso del tempo. 
 
A.2 Criteri per l'identificazione degli acquiferi 
 
L'identificazione degli acquiferi  viene  effettuata  sulla  base  di
criteri  idrogeologici.  L'elaborazione  di  un  modello  concettuale
permettera' di pervenire ad un bilancio in termini di  entrate  e  di
uscite ed alla valutazione della vulnerabilita', tenendo conto  delle
pressioni antropiche. 
La complessita' ed il dettaglio del  modello  aumentano  gradualmente
all'aumentare delle  conoscenze  e  vengono  approfondite  nel  tempo
durante le fasi di caratterizzazione e di monitoraggio. 
L'identificazione degli acquiferi deve comunque soddisfare 2 criteri:
flusso significativo e quantita' significativa. 
Se  uno  o  entrambi  i   criteri   sono   soddisfatti,   le   unita'
stratigrafiche sono da considerarsi acquifero. 
Detti criteri per l'identificazione degli acquiferi  sono  illustrati
nello schema seguente 
(Fig. 1): 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
Figura 1: schema per l'identificazione degli acquiferi 
 
A.3 Delimitazione dei corpi idrici 
 
La delimitazione dei corpi idrici  sotterranei  deve  assicurare  che
vengano  raggiunti  gli  obiettivi  di  qualita'  ambientale  di  cui
all'articolo 76  del  decreto  n.152  del  2006  ed  una  descrizione
appropriata  dello  stato  chimico   e   quantitativo   delle   acque
sotterranee. Il Corpo  Idrico  sotterraneo  e'  per  definizione  "un
volume  distinto  di  acque  sotterranee  contenuto  da  uno  o  piu'
acquiferi". Deve  essere  individuato  come  quella  massa  di  acqua
caratterizzata da omogeneita' nello stato ambientale (qualitativo e/o
quantitativo), tale da permettere, attraverso l'interpretazione delle
misure  effettuate  in  un  numero  significativo  di   stazioni   di
campionamento, di valutarne lo stato e di individuare il trend.  Puo'
essere coincidente con l'acquifero che lo contiene, puo' esserne  una
parte, ovvero corrispondere a piu' acquiferi diversi o loro porzioni. 
Le definizioni di acquifero e di corpo idrico sotterraneo  permettono
di  identificare  i  corpi  idrici  sotterranei  sia   separatamente,
all'interno di strati  diversi  che  si  sovrappongono  su  un  piano
verticale, sia come singolo corpo idrico che si estende tra i diversi
strati. Un corpo idrico sotterraneo puo' essere all'interno di uno  o
piu' acquiferi, come, ad esempio, nel caso di due acquiferi adiacenti
caratterizzati  da  pressioni   simili   e   contenenti   acque   con
caratteristiche qualitative e quantitative analoghe. 
I corpi idrici devono essere delimitati in  modo  da  permettere  una
descrizione appropriata ed  affidabile  dello  stato  quantitativo  e
chimico delle acque sotterranee. 
La valutazione dello stato quantitativo  e'  facilitata  se  i  corpi
idrici sotterranei sono delimitati in modo tale che qualsiasi  flusso
di acqua sotterranea da un corpo  idrico  ad  un  altro  e'  talmente
piccolo da poter essere trascurato nei  calcoli  dei  bilanci  idrici
oppure puo' essere stimato con sufficiente precisione. 
Le Regioni devono tenere conto delle caratteristiche specifiche degli
acquiferi  quando  procedono  alla  delimitazione  dei  corpi  idrici
sotterranei. Per esempio, le caratteristiche  del  flusso  di  alcuni
strati geologici, quali il substrato carsico e fratturato, sono molto
piu' difficili da prevedere rispetto ad altre. La  delimitazione  dei
corpi idrici  deve  essere  vista  come  un  processo  iterativo,  da
perfezionare  nel  corso  del  tempo,  nella  misura  necessaria  per
valutare e gestire adeguatamente  i  rischi  del  non  raggiungimento
degli obiettivi ambientali. 
Potrebbe anche presentarsi il  caso  di  un  flusso  consistente  tra
strati con caratteristiche molto differenti (per esempio, i complessi
carsici  e  l'arenaria).  Le  proprieta'  diverse  di  questi  strati
potrebbero  richiedere  approcci   diversi   di   gestione   per   il
raggiungimento degli obiettivi preposti. In questo caso,  le  Regioni
possono delimitare i confini dei corpi idrici in modo che  coincidano
con i  confini  tra  gli  strati.  Nel  far  cio'  devono,  comunque,
assicurare una adeguata valutazione dello stato quantitativo. 
 
A.4 Criteri per la delimitazione dei corpi idrici sotterranei 
 
La delimitazione dei corpi idrici sotterranei si basa inizialmente su
criteri di tipo fisico ed e' successivamente perfezionata sulla  base
di informazioni concernenti lo stato di qualita' ambientale. 
Due sono, quindi, i criteri  generali  che  si  basano  sui  seguenti
elementi: 
a. confini idrogeologici; 
b. differenze nello stato di qualita' ambientale. 
 
CRITERIO a) 
 
Possono essere assunti come punto di partenza per la  identificazione
geografica dei corpi idrici i limiti geologici. Nei casi  in  cui  la
descrizione  dello  stato  e/o  il  raggiungimento  degli   obiettivi
ambientali  richiedano  una  maggiore  suddivisione  ovvero  non  sia
possibile identificare un limite geologico, si possono utilizzare, ad
esempio, lo spartiacque sotterraneo o le linee di flusso. 
 
CRITERIO b) 
 
Differenze nello stato  di  qualita'  ambientale:  gli  obiettivi  di
qualita' dei corpi idrici sotterranei  e  le  misure  necessarie  per
raggiungerli dipendono dallo stato di  qualita'  esistente.  I  corpi
idrici sotterranei devono essere unita' con uno stato chimico ed  uno
stato quantitativo ben definiti. Quindi, significative variazioni  di
stato di qualita' all'interno  di  acque  sotterranee  devono  essere
prese in considerazione per individuare i confini dei  corpi  idrici,
procedendo, ove necessario, ad una suddivisione in  corpi  idrici  di
dimensioni minori. Qualora le differenze nello stato di  qualita'  si
riducano durante un ciclo di pianificazione, si puo'  procedere  alla
riunificazione dei corpi idrici precedentemente identificati in vista
dei successivi cicli di pianificazione. Laddove, invece, lo stato  di
qualita' sia omogeneo possono essere delimitati estesi  corpi  idrici
sotterranei.  Detti  confini  possono  essere  ridefiniti   ad   ogni
revisione del Piano di gestione  dei  Bacini  Idrografici  ma  devono
restare fissi per il periodo di durata di ciascun piano. 
Qualora  non  siano   disponibili   informazioni   sufficienti   alla
valutazione dello stato di qualita' ambientale nelle fasi iniziali di
attuazione del presente decreto, per individuare i confini dei  corpi
idrici sotterranei, si usano le analisi su pressioni ed impatti  come
indicatori dello  stato  di  qualita'.  Con  il  miglioramento  delle
conoscenze relative allo stato  delle  acque,  i  confini  dei  corpi
idrici devono essere modificati prima della pubblicazione di  ciascun
Piano di gestione dei Bacini Idrografici, ogni 6 anni. 
La suddivisione delle acque sotterranee in corpi  idrici  sotterranei
e' quindi una questione che le Regioni  devono  decidere  sulla  base
delle caratteristiche particolari del loro territorio. 
Nel prendere tali decisioni sara'  necessario  trovare  un  punto  di
equilibrio tra l'esigenza di descrivere adeguatamente lo stato  delle
acque sotterranee e la necessita' di evitare una  suddivisione  degli
acquiferi in un numero di corpi idrici impossibile da gestire. 
 
A.5 Procedura suggerita per l'applicazione pratica del termine  corpo
idrico sotterraneo 
 
La figura 2 suggerisce un procedimento  iterativo  e  gerarchico  per
l'identificazione dei corpi idrici sotterranei, basato  sui  principi
descritti nel presente Allegato. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
Fig. 2 - Procedura suggerita per l'identificazione dei  corpi  idrici
sotterranei 
 
2. MODALITA' PER LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI QUALITA' DEI CORPI
IDRICI 
 
A - STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI 
 
 
A.1.  Elementi  qualitativi  per  la  classificazione   dello   stato
ecologico 
 
A.1.1 - Elementi  qualitativi  per  la  classificazione  dello  stato
ecologico  per  fiumi,  laghi,   acque   di   transizione   e   acque
marino-costiere. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
A.1.2 Corpi idrici superficiali artificiali e corpi idrici fortemente
modificati 
 
Per i corpi idrici superficiali artificiali e  fortemente  modificati
si utilizzano gli elementi di qualita'  applicabili  a  quella  delle
suesposte quattro categorie di acque superficiali naturali  che  piu'
si accosta al corpo idrico artificiale  o  fortemente  modificato  in
questione. 
 
A.2.  Definizioni  normative  per  la  classificazione  dello   stato
ecologico 
 
Tabella  A.2.  Definizione  generale  per  fiumi,  laghi,  acque   di
transizione e acque costiere 
 
Il testo seguente fornisce una definizione  generale  della  qualita'
ecologica. Ai fini della classificazione i valori degli  elementi  di
qualita' dello  stato  ecologico  per  ciascuna  categoria  di  acque
superficiali sono quelli indicati nelle tabelle da A.2.1 a  A.2.4  in
appresso. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
Le acque aventi uno stato inferiore  al  moderato  sono  classificate
come aventi stato scarso o cattivo. 
Le acque che presentano alterazioni considerevoli  dei  valori  degli
elementi di qualita' biologica del tipo di corpo idrico  superficiale
e nelle quali  le  comunita'  biologiche  interessate  si  discostano
sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo  idrico
superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso. 
Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori  degli  elementi
di qualita' biologica del tipo di corpo idrico superficiale  e  nelle
quali mancano ampie porzioni di comunita' biologiche  interessate  di
norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono
classificate come aventi stato cattivo. 
A.2.1. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente
dei fiumi 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
A.2.2. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente
dei laghi 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
A.2.3. Definizioni di stato ecologico elevato,  buono  e  sufficiente
nelle acque di transizione 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
A.2.4. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente
delle acque costiere 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
A.2.5.  Definizioni  del  potenziale  ecologico  massimo,   buono   e
sufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
A.2.6 STATO CHIMICO 
 
Al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico, le Regioni
applicano per le sostanze dell'elenco di priorita', selezionate  come
indicato  ai  punti  A.3.2.5  e  A.3.3.4  gli  standard  di  qualita'
ambientali cosi' come riportati per le diverse matrici nelle  tabelle
1A, 2A, 3A, del presente Allegato. 
Le sostanze dell'elenco di priorita' sono:  le  sostanze  prioritarie
(P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti  sostanze
(E). 
Tali  standard  rappresentano,  pertanto,   le   concentrazioni   che
identificano il buono stato chimico. 
Ai  fini  della   classificazione   delle   acque   superficiali   il
monitoraggio chimico viene eseguito nella matrice acquosa. 
Per le acque marino-costiere e  di  transizione,  limitatamente  alle
sostanze di  cui  in  tabella  2/A,  la  matrice  su  cui  effettuare
l'indagine  e'  individuata  sulla  base  dei  criteri  riportati  al
successivo punto A.2.6.1. 
Analisi supplementari possono essere eseguite nel biota  al  fine  di
acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a determinare cause di
degrado del corpo idrico e fenomeni di bioaccumulo. A  tal  proposito
vengono definiti nella tabella 3/A standard di qualita' per mercurio,
esaclorobenzene ed esaclorobutadiene. 
Tab. 1/A Standard di qualita' nella colonna d'acqua per  le  sostanze
dell'elenco di priorita' 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
A.2.6.1  Standard  di  qualita'  dei  sedimenti  nei   corpi   idrici
marino-costieri e di transizione 
 
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Regioni,
che non  abbiano  gia'  adempiuto  nel  corso  del  2008  ad  attuare
programmi  di  monitoraggio  conformemente  alle   disposizioni   del
presente Allegato e dell'Allegato 3 e loro modifiche ed integrazioni,
provvedono  in  tal  senso,  garantendo  in  2  mesi  consecutivi   2
campionamenti nella colonna d'acqua  ed  uno  nei  sedimenti  per  le
sostanze di cui alla tabella 2/A  al  fine  di  fornire  elementi  di
supporto  per  la  notifica  alla  Commissione  europea,  secondo  la
procedura  prevista  dalle  norme  comunitarie.  In   caso   di   non
superamento per entrambe  le  matrici  si  prosegue,  al  fine  della
classificazione  dello  stato   chimico   limitatamente   ai   citati
parametri, con un campionamento annuale sul sedimento. 
Qualora gli esiti del monitoraggio evidenzino  un  superamento  degli
standard in una o piu' sostanze per entrambe le matrici  o  solo  nei
sedimenti, la Regione individua  la  matrice  su  cui  effettuare  la
classificazione dello stato chimico, secondo  le  frequenze  previste
per le specifiche matrici. 
Nel caso in cui gli esiti del monitoraggio evidenzino un  superamento
per una o piu' sostanze solo per la colonna d'acqua,  ai  fini  della
classificazione, si effettua il monitoraggio nella  colonna  d'acqua,
con cadenza mensile. 
Qualora il superamento avvenga nel sedimento e la classificazione sia
eseguita sulla base dei dati di monitoraggio effettuato nella colonna
d'acqua,  le  Regioni,  ai  fini  del  controllo  delle   alterazioni
riscontrate, hanno comunque l'obbligo di effettuare  un  monitoraggio
almeno annuale dei sedimenti che includa per almeno i  primi  2  anni
batterie di saggi biologici costituite  da  almeno  tre  specie-test,
finalizzati ad evidenziare eventuali effetti ecotossicologici a breve
e a lungo termine, nonche'  ogni  altra  indagine  ritenuta  utile  a
valutare gli eventuali  rischi  per  la  salute  umana  associati  al
superamento riscontrato. 
Sulla base dei risultati di tale monitoraggio, le Regioni valutano la
necessita' di continuare oltre i due  anni  le  indagini  integrative
rispetto  alle  sole  misure  chimiche  da  condurre  sul  sedimento,
l'opportunita' di riconsiderare la classificazione  effettuata  sulla
base del monitoraggio nella colonna  d'acqua  e  adottano  le  misure
necessarie per la tutela del corpo idrico. 
I saggi biologici sono eseguiti utilizzando  protocolli  metodologici
normati o in corso di standardizzazione secondo le indicazioni UNI  e
con specie di organismi appartenenti ad almeno tre differenti livelli
trofici     (da      scegliere      tra      decompositori/saprofiti,
detritivori/filtratori, produttori primari, consumatori). I saggi  di
tossicita' possono  essere  applicati  a  diverse  matrici  naturali,
secondo  la  seguente   priorita':   sedimento   tal   quale,   acqua
interstiziale, elutriato. 
Nel caso di saggi di tossicita' acuta o a breve termine  il  campione
viene considerato privo di tossicita' quando gli effetti di  tutti  i
test sono come da Colonna A della Tabella 2.4  del  "Manuale  per  la
movimentazione dei sedimenti marini" ICRAM-APAT 2007, ovvero EC20  <=
90%,  oppure  effetto  massimo  <=  15%,  anche  se   statisticamente
significativo. 
Nel caso di saggi di tossicita' cronica o a lungo termine il campione
viene considerato privo di tossicita' quando gli effetti di  tutti  i
test sono come da Colonna B della Tabella 2.4  del  "Manuale  per  la
movimentazione dei sedimenti marini" ICRAM-APAT 2007, ovvero  EC20  <
90% e EC50 > 100%, oppure 15% < effetto  massimo  <=  30%,  anche  se
statisticamente significativo. 
In  alternativa  e'  possibile  fare   riferimento   a   criteri   di
ponderazione integrata in accordo con le indicazioni UNI. 
Nel caso  in  cui  non  siano  note  le  cause  del  superamento  e/o
l'estensione  dell'area  interessata,  la  Regione   e'   tenuta   ad
effettuare un monitoraggio di indagine. 
I risultati del monitoraggio effettuato, compreso quello d'indagine e
le misure di tutela adottate, sono riportate nei Piani  di  tutela  e
nei Piani di gestione. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
A.2.7. Standard di qualita'  ambientale  nella  colonna  d'acqua  per
alcune delle sostanze non appartenenti all'elenco di priorita' 
 
Nella tabella 1/B sono definiti standard di qualita'  ambientale  per
alcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui  all'Allegato
8 del presente decreto legislativo. La selezione  delle  sostanze  da
monitorare e' riportata ai  punti  A.3.2.5  e  A.3.3.4  del  presente
Allegato. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
A.2.7.1 Standard di  qualita'  ambientale  per  altre  sostanze,  non
appartenenti all'elenco di  priorita',  nei  sedimenti  per  i  corpi
idrici marino-costieri e di transizione 
 
Nella tabella 3/B sono riportati standard di qualita' ambientale  per
la matrice sedimenti per alcune  delle  sostanze  diverse  da  quelle
dell'elenco  di  priorita',  appartenenti  alle   famiglie   di   cui
all'Allegato 8 del presente decreto legislativo. In quest'ultimo caso
il monitoraggio e' effettuato almeno 1 volta nell'arco di un anno. Se
sono  effettuati  ulteriori  campionamenti  nel  corso  dell'anno  la
conformita' viene valutata sulla media dei campionamenti effettuati. 
Per le sostanze PCB, Diossine, Ipa Totali e  cromo  esavalente  resta
comunque l'obbligo del controllo nei sedimenti in considerazione  del
fatto che per dette sostanze non e'  stato  individuato  lo  standard
nella colonna d'acqua. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
A.2.8. Applicazione degli standard  di  qualita'  ambientale  per  la
valutazione dello stato chimico ed ecologico 
 
1 SQA-MA (standard di qualita' ambientale-media annua):  rappresenta,
ai fini della classificazione del buono stato chimico  ed  ecologico,
la concentrazione da rispettare. Il valore viene calcolato sulla base
della media aritmetica delle concentrazioni rilevate nei diversi mesi
dell'anno. 
2 SQA-CMA (standard  di  qualita'  ambientale-massima  concentrazione
ammissibile): rappresenta la concentrazione da non  superare  mai  in
ciascun sito di monitoraggio. 
3 Per quanto riguarda le  acque  territoriali  si  effettua  solo  la
valutazione dello stato chimico. Pertanto le  sostanze  riportate  in
tabella 1/A sono monitorate qualora vengano scaricate e/o  rilasciate
e/o immesse in queste acque a seguito di attivita' antropiche (ad es.
piattaforme  offshore)  o  a  seguito  di  sversamenti   causati   da
incidenti. 
4 Gli standard di qualita' ambientale  (SQA)  nella  colonna  d'acqua
sono  espressi  sotto  forma  di  concentrazioni  totali  nell'intero
campione d'acqua. Per  i  metalli  invece  l'SQA  si  riferisce  alla
concentrazione disciolta, cioe' alla fase disciolta di un campione di
acqua ottenuto per filtrazione con un  filtro  da  0,45  µm  o  altro
pretrattamento equivalente. 
5 Nel caso delle acque interne superficiali le  Autorita'  Competenti
nel valutare i risultati del monitoraggio  possono  tener  conto  dei
seguenti fattori: pH, durezza e altri  parametri  chimico-fisici  che
incidono sulla biodisponibilita' dei metalli. 
6 Nei sedimenti  ricadenti  in  Regioni  geochimiche  che  presentano
livelli di fondo naturali, dimostrati scientificamente,  dei  metalli
superiori agli SQA di cui alle tabelle 2/A e 3/B, questi ultimi  sono
sostituiti dalle concentrazioni del fondo naturale. Le evidenze della
presenza di livello di  fondo  naturali  per  determinati  inquinanti
inorganici sono riportate nei piani di gestione  e  di  tutela  delle
acque. 
7 Nelle acque in cui e' dimostrata scientificamente  la  presenza  di
metalli in concentrazioni  di  fondo  naturali  superiori  ai  limiti
fissati nelle tabelle 1/A e 1/B, tali livelli di fondo  costituiscono
gli standard da rispettare. Le evidenze della presenza di livello  di
fondo naturali per determinati inquinanti inorganici  sono  riportate
nei piani di gestione e di tutela delle acque. 
8  Il  limite  di  rivelabilita'  e'  definito  come  la  piu'  bassa
concentrazione di un analita nel campione di prova  che  puo'  essere
distinta in modo  statisticamente  significativo  dallo  zero  o  dal
bianco. Il limite di rivelabilita' e' numericamente uguale alla somma
di  3  volte  lo  scarto  tipo  del  segnale  ottenuto   dal   bianco
(concentrazione media calcolata su un numero  di  misure  di  bianchi
indipendenti > 10) del segnale del bianco). 
9 Il limite  di  quantificazione  e'  definito  come  la  piu'  bassa
concentrazione di un analita che  puo'  essere  determinato  in  modo
quantitativo  con  una   determinata   incertezza.   Il   limite   di
quantificazione e' definito come 3 volte il limite di rivelabilita'. 
10 Incertezza di misura: e' il parametro associato  al  risultato  di
una misura che caratterizza la dispersione  dei  valori  che  possono
essere attribuiti al parametro. 
11 Il risultato e' sempre espresso  indicando  lo  stesso  numero  di
decimali usato nella formulazione dello standard. 
12 I criteri minimi di prestazione per  tutti  i  metodi  di  analisi
applicati sono basati su un'incertezza di misura del 50% o  inferiore
(k=2) stimata ad un livello pari al valore degli standard di qualita'
ambientali e su di un limite di quantificazione uguale o inferiore al
30% dello standard di qualita' ambientale. 
13   Ai   fini   dell'elaborazione   della   media   per   gli   SQA,
nell'eventualita' che un risultato analitico sia inferiore al  limite
di  quantificazione  della  metodica   analitica   utilizzata   viene
utilizzato il 50% del valore del limite di quantificazione . 
14 Il punto 13 non si applica alle sommatorie di sostanze, inclusi  i
loro metaboliti e prodotti di reazione o degradazione. In questi casi
i risultati inferiori al  limite  di  quantificazione  delle  singole
sostanze sono considerati zero. 
15 Nel caso in cui il 90% dei  risultati  analitici  siano  sotto  il
limite di quantificazione non e' effettuata la media dei  valori;  il
risultato e' riportato come "minore del limite di quantificazione". 
16 I metodi analitici da utilizzare per la  determinazione  dei  vari
analiti  previsti  nelle  tabelle   del   presente   Allegato   fanno
riferimento alle migliori tecniche disponibili a  costi  sostenibili.
Tali  metodi  sono  tratti  da  raccolte  di  metodi   standardizzati
pubblicati a livello nazionale o a livello internazionale e  validati
in accordo con la norma UNI/ ISO/ EN 17025. 
17 Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono
metodiche   analitiche   standardizzate   a   livello   nazionale   e
internazionale, si applicano le migliori tecniche disponibili a costi
sostenibili  I  metodi  utilizzati,  basati   su   queste   tecniche,
presentano prestazioni minime pari a quelle  elencate  nel  punto  12
validati in accordo con la norma UNI/ ISO/EN 17025. 
18 I risultati delle attivita'  di  monitoraggio  pregresse,  per  le
sostanze inquinanti di cui al punto  17,  sono  utilizzati  a  titolo
conoscitivo in attesa della definizione di protocolli analitici,  che
saranno  resi  disponibili   da   CNR-IRSA,   ISPRA   e   ISS.   Fino
all'adeguamento di tali metodi, lo  standard  si  identifica  con  il
limite di quantificazione dei metodi  utilizzati  che  rispondono  ai
riportati al punto 17. 
 
A.3.  Monitoraggio  dello  stato  ecologico  e  chimico  delle  acque
superficiali 
 
A.3.1. Parte generale 
 
A.3.1.1. Tipi di monitoraggio 
Il monitoraggio si articola in 
1. sorveglianza 
2. operativo 
3. indagine 
Le Regioni sentite le Autorita' di  bacino  nell'ambito  del  proprio
territorio definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza e
un programma di monitoraggio operativo. 
I programmi di monitoraggio  hanno  valenza  sessennale  al  fine  di
contribuire alla predisposizione dei piani di gestione e dei piani di
tutela delle acque. Il primo  periodo  sessennale  e'  2010-2015.  Il
programma di monitoraggio operativo puo' essere  comunque  modificato
sulla base delle informazioni ottenute dalla caratterizzazione di cui
all'Allegato 3 del presente decreto legislativo. Resta fermo  che  il
primo monitoraggio di sorveglianza e quello operativo sono effettuati
nel periodo 2008-2009. I risultati dei  monitoraggi  sono  utilizzati
per la stesura dei piani di gestione,  da  predisporre  conformemente
alle  specifiche  disposizioni   della   Direttiva   2000/60/CE   del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e anche  sulla
base dei Piani di tutela regionali, adeguati alla normativa vigente. 
In taluni casi puo' essere necessario istituire  anche  programmi  di
monitoraggio d'indagine. I programmi  di  monitoraggio  per  le  aree
protette di cui all'articolo 117 e all'Allegato 9  alla  parte  terza
del presente decreto legislativo,  definiti  ai  sensi  del  presente
Allegato, si integrano con quelli gia' in essere in attuazione  delle
relative direttive. 
Le  Regioni  forniscono  una  o  piu'  mappe  indicanti  la  rete  di
monitoraggio di sorveglianza e operativa. Le mappe  con  le  reti  di
monitoraggio sono parte integrante del piano di gestione e del  piano
di tutela delle acque. 
La  scelta  del  programma  di  monitoraggio,  che  comprende   anche
l'individuazione dei siti, si basa sulla valutazione del  rischio  di
cui all'Allegato  3,  punto  1.1,  sezione  C  del  presente  decreto
legislativo; e' soggetta a modifiche  e  aggiornamenti,  al  fine  di
tenere  conto  delle  variazioni  dello  stato  dei   corpi   idrici.
Rimangono, invece, fissi i siti della rete nucleo  di  cui  al  punto
A.3.2.4 del presente Allegato che sono sottoposti a  un  monitoraggio
di sorveglianza con le modalita' di cui al medesimo punto A.3.2.4. 
 
A.3.1.2. Obiettivi del monitoraggio 
L'obiettivo  del  monitoraggio  e'  quello  di  stabilire  un  quadro
generale coerente ed esauriente dello stato ecologico e chimico delle
acque all'interno di ciascun bacino idrografico ivi comprese le acque
marino-costiere assegnate al distretto idrografico in cui  ricade  il
medesimo bacino idrografico e permettere la classificazione di  tutti
i corpi idrici superficiali, "individuati" ai sensi dell'Allegato  3,
punto 1.1, sezione B del  presente  decreto  legislativo,  in  cinque
classi. 
Le autorita' competenti nel  definire  i  programmi  di  monitoraggio
assicurano all'interno di ciascun bacino idrografico: 
o la scelta  dei  corpi  idrici  da  sottoporre  al  monitoraggio  di
sorveglianza e/o operativo in relazione alle  diverse  finalita'  dei
due tipi di controllo; 
o l'individuazione di siti di monitoraggio in numero  sufficiente  ed
in posizione adeguata per la  valutazione  dello  stato  ecologico  e
chimico,  tenendo  conto  ai  fini  dello   stato   ecologico   delle
indicazioni minime riportate nei protocolli di campionamento. 
In particolari corpi idrici  per  alcuni  elementi  di  qualita'  con
grande variabilita' naturale o a causa di pressioni antropiche,  puo'
essere necessario un monitoraggio piu' intensivo (per numero di  siti
e frequenze di campionamento) al fine  di  ottenere  livelli  alti  o
comunque sufficienti di attendibilita' e precisione nella valutazione
dello stato di un corpo idrico. 
Per la categoria "Acque di Transizione", per il primo anno dall'avvio
del monitoraggio, e' consentito di procedere  in  deroga  rispetto  a
quanto    previsto    nel     protocollo     ICRAM,     relativamente
all'individuazione degli habitat  da  monitorare  ed  al  conseguente
posizionamento dei siti di misura. 
In questo caso, nel primo anno il monitoraggio e'  comunque  condotto
in conformita' alle disposizioni del presente decreto  legislativo  e
volto   a   raccogliere   gli    elementi    conoscitivi    necessari
all'individuazione degli  habitat  per  l'adeguamento  dei  piani  di
monitoraggio negli anni successivi . 
 
A.3.1.3. Progettazione del monitoraggio e valutazione del rischio 
Sulla base di quanto disposto nell'Allegato  3  al  presente  decreto
legislativo nella sezione relativa  alle  pressioni  e  agli  impatti
(punto 1.1 sezione C), i corpi idrici sono  assegnati  ad  una  delle
categorie di rischio ivi elencate. 
 
Tab. 3.1. Categorie del rischio 


---------------------------------------------------------------------
 Categoria 
del rischio    Definizione
---------------------------------------------------------------------
    a          Corpi idrici a rischio
    b          Corpi idrici probabilmente a rischio
               (in base ai dati disponibili non è possibile assegnare
                la categoria di rischio sono pertanto necessarie
                ulteriori informazioni)
    c          Corpi idrici non a rischio
---------------------------------------------------------------------


Il monitoraggio  di  sorveglianza  e'  realizzato  nei  corpi  idrici
rappresentativi per ciascun bacino  idrografico,  e  fondamentalmente
appartenenti alle categorie "b" e "c" salvo le eccezioni di  siti  in
corpi idrici a rischio importanti per la valutazione delle variazioni
a lungo termine  risultanti  da  una  diffusa  attivita'  di  origine
antropica o  particolarmente  significativi  su  scala  di  bacino  o
laddove le Regioni ritengano opportuno effettuarlo, sulla base  delle
peculiarita' del proprio territorio. 
La priorita' dell'attuazione  del  monitoraggio  di  sorveglianza  e'
rivolta a quelli di categoria "b" al fine  di  stabilire  l'effettiva
condizione  di  rischio.  Il  monitoraggio  operativo   e',   invece,
programmato per tutti i  corpi  idrici  a  rischio  rientranti  nella
categoria "a". 
Come riportato nella sezione C del  punto  1.1  dell'Allegato  3  del
presente decreto legislativo, tra i corpi idrici  a  rischio  possono
essere inclusi anche corpi idrici che, a causa dell'importanza  delle
pressioni in essi incidenti,  sono  a  rischio  per  il  mantenimento
dell'obiettivo buono. 
 
A.3.2. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza 
 
A.3.2.1. Obiettivi 
Il monitoraggio di sorveglianza e' realizzato per : 
* integrare e convalidare i risultati  dell'analisi  dell'impatto  di
cui alla sezione C del punto 1.1 dell'Allegato 3 del presente decreto
legislativo; 
* la progettazione efficace ed  effettiva  dei  futuri  programmi  di
monitoraggio; 
* la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale
(rete nucleo); 
* la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti  da  una
diffusa attivita' di origine antropica (rete nucleo); 
* tenere sotto osservazione l'evoluzione dello  stato  ecologico  dei
siti di riferimento; 
* classificare i corpi idrici. 
I risultati di  tale  monitoraggio  sono  riesaminati  e  utilizzati,
insieme ai risultati dell'analisi dell'impatto di cui all'Allegato  3
del presente  decreto  legislativo,  per  stabilire  i  programmi  di
monitoraggio successivi. 
Il monitoraggio di sorveglianza e' effettuato per almeno un anno ogni
sei anni (arco temporale di validita' di un piano di gestione). 
 
A.3.2.2. Selezione dei corpi idrici e dei siti di monitoraggio 
Il  monitoraggio  di  sorveglianza  e'  realizzato   su   un   numero
sufficiente e, comunque, rappresentativo di corpi idrici al  fine  di
fornire una valutazione dello stato complessivo  di  tutte  le  acque
superficiali di ciascun bacino e  sotto-bacino  idrografico  compreso
nel distretto idrografico. 
Nel  selezionare  i  corpi  idrici  rappresentativi,   le   Autorita'
competenti, assicurano che il monitoraggio sia effettuato in modo  da
rispettare gli obiettivi specificati al punto  A.3.2.1  del  presente
Allegato comprendendo anche i seguenti siti: 
* nei  quali  la  proporzione  del  flusso  idrico  e'  significativa
nell'ambito dell'intero bacino idrografico; 
* a chiusura di bacino e dei principali sottobacini; 
* nei quali il volume d'acqua presente e'  significativo  nell'ambito
del bacino idrografico, compresi i grandi laghi e laghi artificiali; 
*  in  corpi  idrici  significativi  che  attraversano  la  frontiera
italiana con altri Stati membri; 
* identificati nel quadro della decisione 77/795/CEE sullo scambio di
informazioni; 
*  necessari  per  valutare  la  quantita'  d'inquinanti   trasferiti
attraverso  le  frontiere  italiane  con   altri   Stati   membri   e
nell'ambiente marino; 
* identificati per la definizione delle condizioni di riferimento; 
* di interesse locale. 
 
A.3.2.3. Monitoraggio e validazione dell'analisi di rischio 
Qualora  la  valutazione   del   rischio,   effettuata   sulla   base
dell'attivita' conoscitiva pregressa, abbia una bassa  attendibilita'
(es. per insufficienza dei dati di monitoraggio  pregressi,  mancanza
di dati esaustivi sulle pressioni esistenti e dei relativi  impatti),
il primo monitoraggio  di  sorveglianza  puo'  essere  esteso  ad  un
maggior numero di siti e corpi idrici, rispetto  a  quelli  necessari
nei successivi programmi di sorveglianza. 
Contestualmente, al  fine  di  completare  il  processo  dell'analisi
puntuale delle pressioni e degli impatti, viene  effettuata,  secondo
le modalita' riportate nell'Allegato 3, punto 1.1  ,  sezione  C  del
presente decreto  legislativo,  un'indagine  integrativa  dettagliata
delle attivita' antropiche insistenti sul corpo idrico ed  un'analisi
della loro incidenza sulla qualita'  dello  stesso  per  ottenere  le
informazioni necessarie per l'assegnazione definitiva della classe di
rischio. 
I corpi  idrici  che  a  seguito  della  suddetta  attivita'  vengono
identificati come a  rischio  sono  inseriti  nell'elenco  dei  corpi
idrici gia' identificati come a rischio e come tali  assoggettati  al
programma di monitoraggio operativo. 
 
A.3.2.4. Valutazione delle variazioni a lungo termine  in  condizioni
naturali o risultanti da una diffusa attivita' antropica: definizione
della rete nucleo 
Il monitoraggio di sorveglianza e'  finalizzato  altresi'  a  fornire
valutazioni delle variazioni a lungo termine dovute  sia  a  fenomeni
naturali sia a una diffusa attivita' antropica. 
Per rispondere agli obiettivi, di cui al punto A.3.2.1  del  presente
Allegato, di valutare le variazioni sia naturali sia antropogeniche a
lungo  termine,  e'  selezionato  un  sottoinsieme  di  punti   fissi
denominato rete nucleo. 
Per  le  variazioni  a  lungo  termine  di  origine   naturale   sono
considerati, ove esistenti, i corpi idrici identificati come siti  di
riferimento di cui al punto 1.1.1 dell'Allegato 3 al presente decreto
legislativo, in numero sufficiente per lo studio delle  variazioni  a
lungo termine per  ciascun  bacino  idrografico,  tenendo  conto  dei
diversi tipi di corpo idrico presenti. Qualora, per determinati  tipi
ed elementi biologici relativi non esistano siti di riferimento o non
siano in numero sufficiente per una corretta analisi a lungo termine,
si considerano in sostituzione siti in stato buono. 
La valutazione delle variazioni a lungo  termine  risultanti  da  una
diffusa attivita' di origine antropica richiede la  scelta  di  corpi
idrici e, nel loro ambito, di siti rappresentativi di tale  attivita'
per la determinazione o la conferma dell'impatto. 
Il monitoraggio di sorveglianza nei siti  della  rete  nucleo  ha  un
ciclo piu' breve e  piu'  precisamente  triennale  con  frequenze  di
campionamento di cui alle tabelle 3.6 e 3.7 del presente Allegato. 
I primi risultati del monitoraggio di sorveglianza  effettuato  nella
rete nucleo costituiscono il livello di riferimento per  la  verifica
delle variazioni nel tempo. Rispetto a tale  livello  di  riferimento
sono valutati la graduale riduzione  dell'inquinamento  da  parte  di
sostanze dell'elenco di priorita' (indicate al punto A.2.6)  e  delle
altre sostanze inquinanti di cui all'Allegato 8 del presente  decreto
legislativo,  nonche'  i  risultati  dell'arresto  e  della  graduale
eliminazione delle emissioni  e  perdite  delle  sostanze  pericolose
prioritarie. 
 
A.3.2.5. Selezione degli elementi di qualita' 
Nel monitoraggio di sorveglianza per la valutazione e classificazione
dello stato ecologico sono monitorati, almeno per un  periodo  di  un
anno, i parametri  indicativi  di  tutti  gli  elementi  di  qualita'
biologici idromorfologici, fisico-chimici di cui  al  punto  A.1  del
presente Allegato (fatto salve le eccezioni previste al punto  A.3.5)
e le altre sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato  8
del presente decreto legislativo. In riferimento a queste  ultime  il
monitoraggio e' obbligatorio qualora siano scaricate  e/o  rilasciate
e/o immesse e/o gia' rilevate in quantita' significativa  nel  bacino
idrografico o sottobacino. Per quantita' significativa si intende  la
quantita'  di  sostanza  inquinante  che  potrebbe  compromettere  il
raggiungimento di uno  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  77  e
seguenti del presente decreto legislativo; ad esempio uno scarico  si
considera significativo qualora abbia impattato un'area protetta o ha
causato superamenti di qualsiasi standard di cui al punto  A.2.7  del
presente Allegato o ha causato effetti tossici sull'ecosistema. 
La selezione delle sostanze chimiche da controllare  nell'ambito  del
monitoraggio di  sorveglianza  si  basa  sulle  conoscenze  acquisite
attraverso l'analisi delle pressioni  e  degli  impatti.  Inoltre  la
selezione e' guidata anche  da  informazioni  sullo  stato  ecologico
laddove   risultino   effetti   tossici   o   evidenze   di   effetti
ecotossicologici.  Quest'ultima  ipotesi  consente  di   identificare
quelle situazioni in cui vengono  introdotti  nell'ambiente  prodotti
chimici non evidenziati dall'analisi degli impatti e per i  quali  e'
pertanto necessario un  monitoraggio  d'indagine.  Anche  i  dati  di
monitoraggio pregressi costituiscono un  supporto  per  la  selezione
delle sostanze chimiche da monitorare. 
Per quanto riguarda invece la  valutazione  e  classificazione  dello
stato chimico sono da monitorare le sostanze dell'elenco di priorita'
di cui al punto A.2.6 del presente Allegato per le quali a seguito di
un'analisi delle pressioni e degli impatti, effettuata  per  ciascuna
singola sostanza dell'elenco di priorita', risultano attivita' che ne
comportano  scarichi,  emissioni,  rilasci  e  perdite   nel   bacino
idrografico o sottobacino. 
Nell'analisi delle attivita'  antropiche  che  possono  provocare  la
presenza  nelle  acque  di  sostanze  dell'elenco  di  priorita',  e'
necessario tener conto non solo delle attivita' in essere ma anche di
quelle pregresse. La selezione delle sostanze chimiche e'  supportata
da documentazione tecnica  relativa  all'analisi  delle  pressioni  e
degli impatti, che costituisce  parte  integrante  del  programma  di
monitoraggio da inserire nei piani di gestione e nei piani di  tutela
delle acque.  Qualora  non  vi  siano  informazioni  sufficienti  per
effettuare una valida e chiara selezione delle  sostanze  dell'elenco
di priorita', a fini precauzionali e di indagine, sono da  monitorare
tutte le sostanze di cui non si possa escludere a priori la  presenza
nel bacino o sottobacino. 
 
A.3.2.6. Monitoraggio di sorveglianza stratificato 
Nel   monitoraggio   di   sorveglianza   non   sono   da   monitorare
necessariamente nello stesso anno tutti i corpi  idrici  selezionati.
Il programma di sorveglianza puo', pertanto, prevedere  che  i  corpi
idrici siano monitorati anche in  anni  diversi,  con  un  intervallo
temporale preferibilmente non  superiore  a  3  anni,  nell'arco  del
periodo di validita' del piano di gestione  e  del  piano  di  tutela
delle  acque.  In  tal  caso,  nei  diversi  anni  e'  consentito  un
monitoraggio stratificato effettuando il controllo a sottoinsiemi  di
corpi idrici, identificati  sulla  base  di  criteri  geografici  (ad
esempio corpi idrici di un intero bacino  o  sottobacino).  Comunque,
tutti i corpi idrici inclusi nel programma di  sorveglianza  sono  da
monitorare in tempo utile, per consentire la verifica  dell'obiettivo
ambientale e la predisposizione del nuovo Piano di gestione. 
Il monitoraggio stratificato puo' essere applicato  a  decorrere  dal
2010. 
 
A.3.3. Monitoraggio operativo delle acque superficiali 
 
A.3.3.1. Obiettivi 
Il monitoraggio operativo e' realizzato per: 
* stabilire lo stato dei corpi idrici identificati "a rischio" di non
soddisfare gli obiettivi ambientali dell'articolo 77 e  seguenti  del
presente decreto legislativo; 
* valutare qualsiasi variazione dello  stato  di  tali  corpi  idrici
risultante dai programmi di misure; 
* classificare i corpi idrici 
 
A.3.3.2. Selezione dei corpi idrici 
Il monitoraggio operativo e' effettuato per tutti i corpi idrici: 
* che sono stati  classificati  a  rischio  di  non  raggiungere  gli
obiettivi ambientali sulla base dell'analisi delle pressioni e  degli
impatti e/o dei risultati del monitoraggio  di  sorveglianza  e/o  da
precedenti campagne di monitoraggio; 
* nei quali sono scaricate e/o immesse e/o rilasciate e/o presenti le
sostanze riportate nell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del
presente Allegato. 
Ove tecnicamente possibile e'  consentito  raggruppare  corpi  idrici
secondo i criteri riportati al punto A.3.3.5 del presente Allegato  e
limitare il monitoraggio solo a quelli rappresentativi. 
 
A.3.3.3. Selezione dei siti di monitoraggio 
I siti di monitoraggio sono selezionati come segue: 
* per i corpi idrici soggetti a un rischio di pressioni significative
da  parte  di  una  fonte  d'inquinamento  puntuale,   i   punti   di
monitoraggio sono stabiliti in numero sufficiente per poter  valutare
l'ampiezza e l'impatto delle pressioni della fonte d'inquinamento. Se
il corpo e' esposto a varie pressioni da fonte puntuale, i  punti  di
monitoraggio possono essere identificati con la finalita' di valutare
l'ampiezza dell'impatto dell'insieme delle pressioni; 
* per i corpi soggetti a un rischio  di  pressioni  significative  da
parte di una fonte diffusa, nell'ambito di  una  selezione  di  corpi
idrici, si situano punti di  monitoraggio  in  numero  sufficiente  e
posizione adeguata a valutare  ampiezza  e  impatto  delle  pressioni
della fonte diffusa.  La  selezione  dei  corpi  idrici  deve  essere
effettuata in modo che essi siano rappresentativi dei rischi relativi
alle pressioni della fonte diffusa  e  dei  relativi  rischi  di  non
raggiungere un buono stato delle acque superficiali; 
*  Per  i  corpi  idrici  esposti   a   un   rischio   di   pressione
idromorfologica significativa vengono individuati, nell'ambito di una
selezione di corpi, punti di monitoraggio in numero sufficiente ed in
posizione adeguata, per valutare ampiezza e impatto  delle  pressioni
idromorfologiche.  I   corpi   idrici   selezionati   devono   essere
rappresentativi dell'impatto globale della pressione  idromorfologica
a cui sono esposti tutti i corpi idrici. 
Nel caso in cui il corpo idrico  sia  soggetto  a  diverse  pressioni
significative e' necessario distinguerle al fine  di  individuare  le
misure idonee per ciascuna di esse. Conseguentemente  si  considerano
differenti siti di  monitoraggio  e  diversi  elementi  di  qualita'.
Qualora non sia possibile determinare l'impatto di ciascuna pressione
viene considerato l'impatto complessivo. 
 
A.3.3.4. Selezione degli elementi di qualita' 
Per i programmi di monitoraggio operativo devono essere selezionati i
parametri  indicativi   degli   elementi   di   qualita'   biologica,
idromorfologica e chimico-fisica  piu'  sensibili  alla  pressione  o
pressioni significative alle quali i corpi idrici sono soggetti. 
Nelle seguenti tabelle 3.2, 3.3,  3.4  e  3.5  vengono  riportati,  a
titolo  indicativo,  gli  elementi  di  qualita'  piu'   idonei   per
specifiche pressioni per fiumi, laghi, acque di transizione  e  acque
marino-costiere. Quando piu'  di  un  elemento  e'  sensibile  a  una
pressione,   si   scelgono,   sulla   base   del   giudizio   esperto
dell'autorita'  competente,  gli  elementi  piu'  sensibili  per   la
categoria di acque interessata o quelli per i quali si  disponga  dei
sistemi di classificazione piu' affidabili. 
Tra le sostanze chimiche quelle da monitorare  sono  da  individuare,
come nel monitoraggio di sorveglianza, sulla base dell'analisi  delle
pressioni e degli impatti. Le sostanze dell'elenco  di  priorita'  di
cui al punto A.2.6 del  presente  Allegato  sono  monitorate  qualora
vengano scaricate, immesse  o  vi  siano  perdite  nel  corpo  idrico
indagato. Le altre sostanze riportate  all'Allegato  8  del  presente
decreto legislativo sono monitorate qualora tali scarichi, immissioni
o perdite nel corpo idrico siano in quantita' significativa da  poter
essere  un  rischio  per  il  raggiungimento  o  mantenimento   degli
obiettivi di cui all'articolo 77  e  seguenti  del  presente  decreto
legislativo. 
 
Tab. 3.2. Elementi di qualita'  piu'  sensibili  alle  pressioni  che
incidono sui fiumi 
Tab. 3.3. Elementi di qualita'  piu'  sensibili  alle  pressioni  che
incidono sui laghi 
Tab. 3.4. Elementi di qualita' sensibili alle pressioni che  incidono
sulle acque di transizione 
Tab. 3.5. Elementi di qualita' sensibili alle pressioni che  incidono
sulle acque marino-costiere 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
A.3.3.5. Raggruppamento dei corpi idrici 
Al fine di conseguire il miglior rapporto tra costi del  monitoraggio
ed informazioni utili alla tutela delle acque ottenute dallo  stesso,
e' consentito  il  raggruppamento  dei  corpi  idrici  e  tra  questi
sottoporre a monitoraggio operativo solo quelli rappresentativi,  nel
rispetto di quanto riportato al presente paragrafo. 
Il  raggruppamento  puo'   essere   applicato   qualora   l'Autorita'
competente  al  monitoraggio  sia  in  possesso  delle   informazioni
necessarie per effettuare le decisioni di gestione su tutti  i  corpi
idrici del gruppo. In ogni caso, e' necessario che il  raggruppamento
risulti  tecnicamente  e   scientificamente   giustificabile   e   le
motivazioni dello stesso siano riportate nel piano di gestione e  nel
piano di tutela delle acque assieme al protocollo di monitoraggio  ed
e' comunque escluso nel caso di pressioni puntuali significative. 
Il  raggruppamento  dei  corpi   idrici   individuati   e'   altresi'
applicabile solo nel caso in cui per gli  stessi  esistano  tutte  le
seguenti condizioni: 
a) appartengono alla stessa categoria ed allo stesso tipo; 
b)  sono  soggetti  a  pressioni  analoghe  per  tipo,  estensione  e
incidenza; 
c) presentano sensibilita' paragonabile alle suddette pressioni; 
d) presentano i medesimi obiettivi di qualita' da raggiungere; 
e) appartengono alla stessa categoria di rischio. 
Qualora si faccia ricorso al raggruppamento e' possibile  monitorare,
di volta in volta, i diversi corpi idrici  appartenenti  allo  stesso
gruppo  allo  scopo  di   avere   una   migliore   rappresentativita'
dell'intero raggruppamento. 
La classe di qualita' risultante dai dati di monitoraggio  effettuato
sul/i corpo/i idrico/i rappresentativi del raggruppamento, si applica
a tutti gli altri corpi idrici appartenenti allo stesso gruppo. 
Per le caratteristiche fisiografiche delle acque lacustri italiane si
ritiene non appropriata  l'applicazione  del  raggruppamento  per  il
monitoraggio di questa categoria di corpi idrici. 
 
A.3.4.  Ulteriori  indicazioni  per  la   selezione   dei   siti   di
monitoraggio 
All'interno di un corpo idrico selezionato per il monitoraggio,  sono
individuati uno o piu' siti di monitoraggio. Per sito si intende  una
stazione di monitoraggio, individuata da due cooordinate geografiche,
rappresentativa  di  un'area  del  corpo  idrico.  Qualora  non   sia
possibile monitorare nel  sito  individuato  tutti  gli  elementi  di
qualita', si individuano sotto-siti, all'interno della stessa area, i
cui dati di monitoraggio si integrano con quelli  rilevati  nel  sito
principale. 
In tal caso i sotto-siti sono posizionati in modo da  controllare  la
medesima ampiezza e il medesimo insieme di pressioni. 
Nella rappresentazione cartografica va riportato unicamente  il  sito
principale. 
In merito  al  monitoraggio  biologico  e'  opportuno  individuare  e
selezionare l'habitat dominante che sostiene l'elemento  di  qualita'
piu' sensibile alla pressione. 
Nel determinare gli habitat da monitorare si  tiene  conto  anche  di
quanto  riportato,  sull'argomento,   nei   singoli   protocolli   di
campionamento. 
I siti sono localizzati  ad  una  distanza  dagli  scarichi  tale  da
risultare esterne all'area di rimescolamento delle acque (di  scarico
e del corpo recettore) in modo da  valutare  la  qualita'  del  corpo
idrico recettore e non quella degli apporti. A tal fine  puo'  essere
necessario effettuare  misure  di  variabili  chimico-fisiche  (quali
temperatura   e   conducibilita')    onde    dimostrare    l'avvenuto
rimescolamento. 
In base alla scala ed alla  grandezza  della  pressione,  la  Regione
identifica l'ubicazione e la distribuzione dei siti di campionamento. 
Nei casi in cui il corpo idrico e' soggetto a una  o  piu'  pressioni
che causano il rischio del non raggiungimento degli obiettivi, i siti
sono ubicati all'interno della zona d'impatto, conosciuta o prevista,
per monitorare che gli obiettivi vengano raggiunti e che le misure di
contenimento stabilite siano adatte alle pressioni esistenti. 
 
A.3.5 Frequenze 
Il monitoraggio di sorveglianza e' effettuato, per almeno 1 anno ogni
sei anni (periodo di validita' di un piano  di  gestione  del  bacino
idrografico), salvo l'eccezione della rete nucleo che e'  controllata
ogni tre anni. Il ciclo del monitoraggio operativo  varia  invece  in
funzione degli elementi di qualita'  presi  in  considerazione  cosi'
come indicato nelle note delle seguenti tabelle 3.6 e 3.7. 
Nelle suddette tabelle sono riportate le frequenze  di  campionamento
nell'anno di monitoraggio di sorveglianza e operativo,  per  fiumi  e
laghi e per acque di transizione e marino-costiere.  Nell'ambito  del
monitoraggio  operativo  e'  possibile  ridurre   le   frequenze   di
campionamento  solo  se  giustificabili  sulla  base  di   conoscenze
tecniche e indagini di esperti. Queste ultime, riportate in  apposite
relazioni tecniche, sono inserite nel piano di gestione e  nel  piano
di tutela delle acque. 
Nella progettazione dei programmi  di  monitoraggio  si  tiene  conto
della variabilita' temporale e spaziale degli  elementi  di  qualita'
biologici e dei relativi parametri indicativi. Quelli molto variabili
possono richiedere una frequenza di campionamento maggiore rispetto a
quella riportata  nelle  tabelle  3.6  e  3.7.  Puo'  essere  inoltre
previsto anche un programma di campionamento mirato  per  raccogliere
dati in un limitato ma ben definito periodo durante il  quale  si  ha
una maggiore variabilita'. 
Nel caso di sostanze che possono avere un andamento  stagionale  come
ad esempio i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti, le frequenze di
campionamento possono  essere  intensificate  in  corrispondenza  dei
periodi di massimo utilizzo. 
L'Autorita' competente, per ulteriori situazioni  locali  specifiche,
puo' prevedere per ciascuno degli elementi di qualita' da  monitorare
frequenze  piu'  ravvicinate  al  fine  di  ottenere  una  precisione
sufficiente nella validazione delle  valutazioni  dell'analisi  degli
impatti. 
Al contrario, per le sostanze chimiche dell'elenco di priorita' e per
tutte le altre sostanze chimiche per le quali nel primo  monitoraggio
di sorveglianza vengono riscontrate concentrazioni  che  garantiscono
il rispetto dello standard di qualita', le frequenze di campionamento
nei successivi monitoraggi di sorveglianza possono essere ridotte. In
tal caso le modalita' e le motivazioni delle riduzioni sono riportate
nel piano di gestione e nel piano di tutela delle acque. 
 
Tab. 3.6. Monitoraggio di  sorveglianza  e  operativo.  Frequenze  di
campionamento nell’arco di un anno per fiumi e laghi 
Tab. 3.7. Monitoraggio di  sorveglianza  e  operativo.  Frequenze  di
campionamento nell’arco  di  un  anno  per  acque  di  transizione  e
marino-costiere. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
A.3.6. Monitoraggio d'indagine 
Il monitoraggio d'indagine e' richiesto  in  casi  specifici  e  piu'
precisamente: 
* quando sono sconosciute le ragioni  di  eventuali  superamenti  (ad
esempio quando non si ha chiara conoscenza delle  cause  del  mancato
raggiungimento del buono stato  ecologico  e/o  chimico,  ovvero  del
peggioramento dello stato delle acque); 
* quando il monitoraggio di sorveglianza indica  per  un  dato  corpo
idrico il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi, di  cui
all'articolo 77 e seguenti del presente  decreto  legislativo,  e  il
monitoraggio operativo non e' ancora stato definito, al fine di avere
un quadro conoscitivo piu' dettagliato sulle cause che impediscono il
raggiungimento degli obiettivi; 
*  per  valutare   l'ampiezza   e   gli   impatti   dell'inquinamento
accidentale. 
I risultati del monitoraggio costituiscono la base per l'elaborazione
di un programma di misure volte  al  raggiungimento  degli  obiettivi
ambientali e di interventi specifici atti a  rimediare  agli  effetti
dell'inquinamento accidentale. 
Tale tipo di monitoraggio puo' essere piu' intensivo sia  in  termini
di frequenze di campionamento che di numero di corpi idrici  o  parti
di essi. 
Rientrano  nei  monitoraggi  di  indagine  gli  eventuali   controlli
investigativi per situazioni di allarme o a scopo preventivo  per  la
valutazione del rischio sanitario e l'informazione al pubblico oppure
i  monitoraggi  di  indagine  per  la  redazione  di   autorizzazioni
preventive (es.  prelievi  di  acqua  o  scarichi).  Questo  tipo  di
monitoraggio puo' essere considerato  come  parte  dei  programmi  di
misure richiesti dall'art. 116 del  presente  decreto  legislativo  e
puo' includere misurazioni in continuo di alcuni prodotti chimici e/o
l'utilizzo di  determinandi  biologici  anche  se  non  previsti  dal
regolamento  per  quella  categoria  di  corpo  idrico.   L'Autorita'
competente al monitoraggio  definisce  gli  elementi  (es.  ulteriori
indagini su sedimenti e biota, raccolta ed elaborazione di  dati  sul
regime di flusso, morfologia ed uso del suolo, selezione di  sostanze
inquinanti non rilevate precedentemente ecc.)  e  i  metodi  (ad  es.
misure ecotossicologiche, biomarker, tecniche di remote sensing) piu'
appropriati  per  lo  studio   da   realizzare   sulla   base   delle
caratteristiche e problematiche dell'area interessata. 
Il  monitoraggio   d'indagine   non   e'   usato   per   classificare
direttamente, ma contribuisce a  determinare  la  rete  operativa  di
monitoraggio. Pur tuttavia i  dati  che  derivano  da  tale  tipo  di
monitoraggio possono essere utilizzati per la classificazione qualora
forniscano  informazioni   integrative   necessarie   a   un   quadro
conoscitivo piu' di dettaglio. 
 
A.3.7. Aree protette 
Per le aree protette, i programmi di monitoraggio  tengono  conto  di
quanto gia' riportato al  punto  A.3.1.1  del  presente  Allegato.  I
programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque
per la vita dei pesci e dei molluschi  di  cui  all'articolo  79  del
presente decreto legislativo costituiscono fino al 22  dicembre  2013
parte integrante del monitoraggio di cui dal presente Allegato. 
 
A.3.8. Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile 
I corpi idrici superficiali individuati a norma dell'articolo 82  del
presente decreto legislativo che forniscono in media piu' di  100  m3
al giorno sono  designati  come  siti  di  monitoraggio  da  eseguire
secondo  le  modalita'  riportate  ai  paragrafi  precedenti  e  sono
sottoposti ad un monitoraggio supplementare al fine di  soddisfare  i
requisiti previsti dal Decreto Legislativo del 02/02/2001 n. 31. 
Il monitoraggio suppletivo, da  effettuarsi  annualmente  secondo  la
frequenza di campionamento riportata nella tab. 3.8,  riguarda  tutte
le sostanze dell'elenco di  priorita'  di  cui  al  punto  A.2.6  del
presente Allegato scaricate e/o immesse e/o rilasciate, nonche' tutte
le altre sostanze appartenenti alle famiglie di  cui  all'Allegato  8
del presente decreto legislativo scaricate e/o immesse e/o rilasciate
in quantita' significativa da incidere negativamente sullo stato  del
corpo idrico. 
Nel  monitoraggio  si  applicano  i  valori  di  parametro   previsti
dall'Allegato 1 del decreto legislativo del 2 febbraio  2001,  n.  31
nei  casi  in  cui  essi  risultino  piu'  restrittivi   dei   valori
individuati per gli stessi parametri nelle tabelle 1/A, 1/B e 2B  del
presente  Allegato.  I   parametri   di   cui   alla   tabella   1/A,
indipendentemente dalla presenza di scarichi,  immissioni  o  rilasci
conosciuti, sono comunque tutti parte  integrante  di  uno  screening
chimico da effettuarsi con cadenza biennale. 
Tab. 3.8. Frequenza di campionamento 


----------------------------------------
Comunità servita        Frequenza
----------------------------------------
< 10.000                4 volte l'anno
Da 10.000 a 30.000      8 volte l'anno
> 30.000                12 volte l'anno
----------------------------------------


Il monitoraggio supplementare non  si  effettua  qualora  siano  gia'
soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 
1) le posizioni dei siti di  monitoraggio  dello  stato  delle  acque
superficiali risultano anche idonee a un controllo adeguato  ai  fini
della tutela della qualita' dell'acqua destinata alla  produzione  di
acqua potabile; 
2)  la  frequenza  del  campionamento   dello   stato   delle   acque
superficiali non e' in nessun caso piu' bassa di quella fissata nella
tabella 3.8; 
3) il rischio per la qualita' delle acque per l'utilizzo idropotabile
non e' connesso: 
* a un parametro non pertinente alla valutazione  dello  stato  delle
acque superficiali (es. parametri microbiologici); 
* a uno standard di qualita' piu' restrittivo per le  acque  potabili
rispetto a quello previsto per lo stato delle acque superficiali  del
corpo idrico. In tali casi, il corpo idrico puo' non essere a rischio
di non raggiungere lo stato buono ma e' a rischio di  non  rispettare
gli obiettivi di protezione delle acque potabili. 
 
A.3.9. Aree di protezione dell'habitat e delle specie 
I corpi idrici che rientrano nelle aree di protezione dell'habitat  e
delle specie sono compresi nel programma  di  monitoraggio  operativo
qualora, in base alla valutazione dell'impatto e al  monitoraggio  di
sorveglianza, si reputa che essi rischino di non conseguire i  propri
obiettivi ambientali. Il monitoraggio viene effettuato  per  valutare
la  grandezza  e  l'impatto  di   tutte   le   pertinenti   pressioni
significative esercitate su tali corpi idrici e, se  necessario,  per
rilevare le variazioni del loro stato  conseguenti  ai  programmi  di
misure. Il monitoraggio prosegue finche' le  aree  non  soddisfano  i
requisiti in materia di acque sanciti dalla normativa  in  base  alla
quale esse sono designate e finche' non sono raggiunti gli  obiettivi
di cui all'articolo 77 del presente decreto legislativo. 
Qualora un  corpo  idrico  sia  interessato  da  piu'  di  uno  degli
obiettivi si applica quello piu' rigoroso. 
Come gia' riportato nella parte generale del  presente  Allegato,  ai
fini di evitare sovrapposizioni, la valutazione dello  stato  avviene
per quanto possibile attraverso un unico monitoraggio  articolato  in
modo da soddisfare le specifiche esigenze  derivanti  dagli  obblighi
delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. 
 
A.3.10. Precisione e attendibilita' dei risultati del monitoraggio 
La precisione ed il livello  di  confidenza  associato  al  piano  di
monitoraggio  dipendono  dalla  variabilita'  spaziale  e   temporale
associata ai processi naturali ed alla frequenza di campionamento  ed
analisi previste dal piano di monitoraggio stesso. 
Il monitoraggio e' programmato  ed  effettuato  al  fine  di  fornire
risultati con un adeguato livello di precisione e di  attendibilita'.
Una stima di tale livello  e'  indicata  nel  piano  di  monitoraggio
stesso. 
Al fine del raggiungimento di un adeguato livello  di  precisione  ed
attendibilita', e' necessario porre attenzione a: 
* il numero dei corpi idrici inclusi nei vari tipi di monitoraggio; 
* il numero di siti necessario per valutare lo stato  di  ogni  corpo
idrico; 
* la frequenza idonea al monitoraggio dei parametri indicativi  degli
elementi di qualita'. 
Per quanto riguarda i metodi sia di  natura  chimica  che  biologica,
l'affidabilita'  e  la  precisione  dei   risultati   devono   essere
assicurati dalle procedure di  qualita'  interne  ai  laboratori  che
effettuano le attivita' di campionamento ed analisi.  Per  assicurare
che i dati prodotti dai laboratori siano affidabili,  rappresentativi
ed assicurino una corretta valutazione dello stato dei corpi  idrici,
i  laboratori  coinvolti  nelle  attivita'   di   monitoraggio   sono
accreditati od operano in modo conforme a quanto richiesto dalla  UNI
CEN EN ISO 17025. I laboratori devono essere accreditati almeno per i
parametri di maggiore rilevanza od operare secondo  un  programma  di
garanzia della  qualita'/controllo  della  qualita'  per  i  seguenti
aspetti: 
o campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione; 
o documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere
basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale  (CEN,
ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da  CNR-IRSA
per i corpi idrici fluviali e lacustri e metodi  proposti  dall'ISPRA
per le acque marino-costiere e di transizione); 
o procedure per il controllo di  qualita'  interno  ai  laboratori  e
partecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformi
alla ISO Guide 43-1; 
o convalida  dei  metodi  analitici,  determinazione  dei  limiti  di
rivelabilita' e di quantificazione, calcolo dell'incertezza; 
o piani di formazione del personale; 
o procedure per la predisposizione dei rapporti  di  prova,  gestione
delle informazioni. 
Per  i  metodi  per  il  campionamento  degli  elementi  di  qualita'
biologica si fa riferimento  al  manuale  APAT  46/2007,  quaderni  e
notiziari CNR-IRSA per le acque dolci e manuali ISPRA ed ICRAM per le
acque marino-costiere e di transizione. 
I metodi per i parametri chimici sono riportati nei Manuali  e  Linee
Guida APAT/ CNR-IRSA n.  29/2003  e  successivi  aggiornamenti  e  in
"Metodologie Analitiche di Riferimento. Programma di Monitoraggio per
il controllo  dell'Ambiente  marino  costiero  (Triennio  2001-2003)"
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio,  ICRAM,  Roma
2001 e successivi aggiornamenti. 
Per le sostanze dell'elenco di priorita' per  le  acque  superficiali
interne,  nelle  more  della  pubblicazione  dell'aggiornamento   dei
quaderni APAT/CNR-IRSA si fa riferimento per i metodi analitici  alle
metodiche di cui alla seguente tabella 3.9. 
Per  la  misura  della  portata  (solida  e  liquida)  per  le  acque
superficiali interne,  nelle  more  della  pubblicazione  dei  metodi
ISPRA/CNR, si fa riferimento a quelli indicati nell'elenco di seguito
riportato. 
 
Tab. 3.9. Metodi analitici per la misura delle  concentrazioni  delle
sostanze dell'elenco di priorita' nella colonna d'acqua per le  acque
interne. 


-----------------------------------------------------------------------------------
Sostanze dell'elenco di priorità   Metodi analitici
-----------------------------------------------------------------------------------
Alaclor                            EN ISO 6468: 1996; ISO 11370:2000;
                                   APAT 5060 (2003); Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
Antracene                          ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
Atrazina                           EN ISO 11369:1997; EN ISO 10695:2000;
                                   ISO 11370:2000; APAT 5060 (2003); Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
Benzene                            ISO 15680:2003; ISO 11423-1:1997; APAT 5140 (2003)
-----------------------------------------------------------------------------------
Cadmio e composti                  EN ISO 5961:1994; ISO 17294-2:2003; ISO 15586:2003;
                                   APAT 3120 (2003); Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
C10-13-cloroalcani                                  (1) 
-----------------------------------------------------------------------------------
Clorfenvinfos                      DIN EN 12918:1999; ISO 11370:2000;
                                   APAT 5060 (2003); Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
Clorpyrifos (-etil, -metil)        DIN EN 12918:1999; APAT 5060 (2003);
                                   Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
1,2-Dicloroetano                   EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003; APAT 5150 (2003)
-----------------------------------------------------------------------------------
Diclorometano                      EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003; APAT 5150 (2003)
-----------------------------------------------------------------------------------
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) ISO 18856:2004
-----------------------------------------------------------------------------------
Diuron                             EN ISO 11369:1997; APAT 5050 (2003) con LC/MS
-----------------------------------------------------------------------------------
Endosulfan                         EN ISO 6468:1996; APAT 5060 (2003); Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
Fluorantene                        ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
Esaclorobenzene                    EN ISO 6468:1996; APAT 5090 (2003); Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
Esaclorobutadiene                  EN ISO 10301:1997; APAT 5150 (2003)
-----------------------------------------------------------------------------------
Esaclorocicloesano                 EN ISO 6468:1996; APAT 5090 (2003); Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
Isoproturon                        EN ISO 11369:1997; APAT 5050 (2003) con LC/MS
-----------------------------------------------------------------------------------
Piombo e composti                  ISO 17294-2:2003; ISO 11885:2007;ISO 15586:2003; 
                                   APAT 3230 (2003); Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
Mercurio e composti                EN 1483:1997; EN 12338:1998; EN 13506:2001; 
                                   APAT 3200 (2003) ; Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
Naftalene                          ISO 17993:2002; ISO 15680:2003; APAT 5080 (2003) 
-----------------------------------------------------------------------------------
Nichel e composti                  ISO 17294-2:2003; ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; 
                                   APAT 3220 (2003); Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
Nonilfenoli                        ISO 18857-1:2005
-----------------------------------------------------------------------------------
Octilfenoli                        ISO 18857-1:2005
-----------------------------------------------------------------------------------
Pentaclorobenzene                  EN ISO 6468:1996
-----------------------------------------------------------------------------------
Pentaclorofenolo                   EN 12673:1998; ISO 8165-2:1999
-----------------------------------------------------------------------------------
Idrocarburi policiclici aromatici  ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31
Benzo(a)pirene                     ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31
Benzo(b)fluorantene                ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31
Benzo(g,h,i)perilene               ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31
Benzo(k)fluorantene                ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31
Indeno(1,2,3-cd)pirene             ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
Simazina                           EN ISO 11369:1997; EN ISO 10695:2000; 
                                   ISO 11370:2000; APAT 5060 (2003); Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
Composti del tributilstagno        ISO 17353:2004
-----------------------------------------------------------------------------------
Triclorobenzeni                    EN ISO 6468:1996; ISO 15680:2003; APAT 5150 (2003)
-----------------------------------------------------------------------------------
Triclorometano (Cloroformio)       EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003; APAT 5150 (2003)
-----------------------------------------------------------------------------------
Trifluralin                        EN ISO 10695:2000; ISO 11370:2000
-----------------------------------------------------------------------------------
DDT Totale                         EN ISO 6468:1996; APAT 5090 (2003); Istisan 07/31
Aldrin                             EN ISO 6468:1996; APAT 5090 (2003); Istisan 07/31
Endrin                             EN ISO 6468:1996; APAT 5090 (2003); Istisan 07/31
Isodrin                            EN ISO 6468:1996
Dieldrin                           EN ISO 6468:1996; APAT 5090 (2003); Istisan 07/31
-----------------------------------------------------------------------------------
Tetracloroetilene                  EN ISO 10301:1997; EN ISO 15680:2003; 
                                   APAT 5150 (2003)
-----------------------------------------------------------------------------------
Tetraclorometano (Tetracloruro     EN ISO 10301:1997; EN ISO 15680:2003; 
 di Carbonio)                      APAT 5150 (2003)
-----------------------------------------------------------------------------------
Tricloroetilene                    EN ISO 10301:1997; EN ISO 15680:2003;
                                   APAT 5150 (2003)
-----------------------------------------------------------------------------------

(1) Per il parametro C10-13-cloroalcani il monitoraggio  si  effettua
allorche' sara' disponibile il relativo metodo analitico. 
 
Riferimenti metodologici  per  la  misura  della  portata  (solida  e
liquida) dei corsi d'acqua e dei laghi sono: 
*  Manual  on  stream  gauging  -  volume  I  -  Fieldwork  -   World
Meteorological Organization, n° 519; 
* Manual on stream gauging - volume II - Computation of  discharge  -
World Meteorological Organization, n° 519 MO n° 519; 
* Hydrometry - Measurement of liquid  flow  in  open  channels  using
current-maters or floats - ISO 748/2007; 
* Measurement of liquid flow in open channels - Water level measuring
devices - ISO 4373/1995; 
* Measurement of liquid flow in open channels - Part 1: Establishment
and opertion of gauging station - ISO/1100-1; 
* Measurement of liquid flow in open channels - Part 2: Determination
of the stage-discharge relation - ISO/1100-2; 
*  Norme  Tecniche  per  la  raccolta  e  l'elaborazione   dei   dati
idrometeorologici (Parte II, dati idrometrici) - Servizio Idrografico
e Mareografico Nazionale, 1998. 
I  monitoraggi  e  i  relativi  dati  devono  essere  rispettivamente
programmati e gestiti in modo tale da evitare  rischi  di  errore  di
classificazione del corpo idrico al fine di ottimizzare i  costi  per
il  monitoraggio  e  poter  orientare  maggiori  risorse   economiche
all'attuazione delle misure per il  risanamento  degli  stessi  corpi
idrici. 
Le Autorita' competenti riportano nei piani di gestione e  nei  piani
di tutela delle acque la metodologia adottata per garantire  adeguata
attendibilita' e precisione ai risultati derivanti dai  programmi  di
monitoraggio. 
 
A.4 Classificazione e presentazione dello stato ecologico e chimico 
 
Sistemi di classificazione per lo stato ecologico 
Vengono, di seguito, riportati i  sistemi  di  classificazione  dello
stato ecologico per le varie categorie di corpi idrici (fiumi, laghi,
acque  marino-costiere  e  di  transizione).  La  classificazione  e'
effettuata sulla base della valutazione degli  Elementi  di  Qualita'
Biologica (EQB), degli elementi fisico-chimici,  chimici  (inquinanti
specifici) e idromorfologici, nonche' dei metodi  di  classificazione
di cui al presente allegato. 
Per gli elementi biologici la classificazione si effettua sulla  base
del valore di Rapporto di Qualita' Ecologica (RQE), definito al punto
1.1.1, lett. D.2.1, dell'allegato 3, Parte terza del presente decreto
legislativo, ossia del rapporto tra valore  del  parametro  biologico
osservato  e  valore  dello  stesso  parametro,  corrispondente  alle
condizioni  di  riferimento  per  il  "tipo"  di  corpo   idrico   in
osservazione. Pertanto, la classificazione degli  elementi  biologici
deve tener conto del "tipo" di corpo idrico, stabilito in  attuazione
dei criteri tecnici di cui all'allegato 3  del  presente  decreto,  e
delle  relative  condizioni  di   riferimento   tipo-specifiche.   La
tipo-specificita' dei singoli EQB  viene  riportata  all'interno  dei
relativi paragrafi del presente allegato. 
Si sottolinea che, in considerazione della diversa sensibilita' degli
EQB ai vari descrittori utilizzati nella tipizzazione in diversi casi
la tipo specificita' e le condizioni di riferimento sono indicate per
gruppi di tipi (macrotipi). 
ISPRA  predispone  un  manuale  per  la  raccolta   dei   metodi   di
classificazione gia' elaborati, ciascuno per la  propria  competenza,
dall'Istituto Superiore per la Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale
(ISPRA), dall'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale
delle  Ricerche  (CNR-IRSA),  dall'Istituto  per  lo   Studio   degli
Ecosistemi  del  Consiglio  Nazionale   delle   Ricerche   (CNR-ISE),
dall'Istituto Superiore di Sanita',  dall'Agenzia  nazionale  per  le
Nuove tecnologie,  l'Energia  e  lo  Sviluppo  economico  sostenibile
(ENEA), dall'ARPA Lombardia e  dall'Ispettorato  Generale  del  Corpo
Forestale dello Stato  (CFS).  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, avvalendosi degli Istituti e  delle
altre   Amministrazioni   su   riportati,   avvia   un'attivita'   di
coordinamento con le  Regioni,  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, le ARPA e le APPA al fine della validazione  dei  metodi  di
classificazione   indicati   alla   presente   lettera   A4   e   per
l'integrazione dei metodi non ancora definiti. 
 
A. 4.1 Corsi d'acqua 
Fermo restando le disposizioni di cui alla lettera A.1  del  punto  2
del presente allegato, sono riportati, ai fini della  classificazione
dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali, le metriche e/o  gli
indici da utilizzare per i seguenti elementi di qualita' biologica: 
- Macroinvertebrati 
- Diatomee 
- Macrofite 
- Pesci 
 
Macrotipi fluviali per la classificazione 
Ai fini della classificazione, per i macroinvertebrati bentonici e le
diatomee i tipi fluviali di cui all'Allegato 3 del  presente  Decreto
legislativo sono aggregati in 8 gruppi (macrotipi) come indicati alla
Tab. 4.1/a. 
 
Tab. 4.1/a - Macrotipi fluviali e  rapporto  tra  tipi  fluviali  per
Macroinvertebrati e Diatomee 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
Per le macrofite i tipi fluviali di cui all'Allegato 3  del  presente
Decreto legislativo sono aggregati  in  12  gruppi  (macrotipi)  come
indicati alla tabella 4.1/b. 
 
Tab. 4.1/b - Macrotipi fluviali per Macrofite 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
L'elemento di qualita' biologica "Fauna ittica" non risulta sensibile
ai descrittori utilizzati  per  la tipizzazione effettuata  ai  sensi
dell'Allegato 3 del presente decreto legislativo. Pertanto,  ai  fini
della  classificazione  e'  sufficiente  considerare  tutti  i   tipi
fluviali presenti nelle idroecoregioni, prendendo  a  riferimento  di
volta in volta la comunita' ittica attesa,  in  relazione  alle  Zone
zoogeografico-ecologiche riportate nella tabella 4.1.1/h di cui  alla
sezione "Pesci" del paragrafo A.4.1.1 del presente Allegato. 
 
A.4.1.1 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  degli
elementi di qualita' biologica 
 
Macroinvertebrati 
Il sistema di classificazione  per  i  macroinvertebrati,  denominato
MacrOper,  e'  basato  sul  calcolo  dell'indice  denominato   Indice
multimetrico STAR di Intercalibrazione (STAR ICMi), che  consente  di
derivare una classe di qualita' per gli organismi macrobentonici  per
la definizione dello Stato Ecologico. 
Lo STAR ICMi e' applicabile anche  ai  corsi  d'acqua  artificiali  e
fortemente modificati. 
 
Specifiche per i fiumi molto grandi e/o non accessibili(2) 
La classificazione dei fiumi molto grandi e/o non accessibili,  cioe'
"non guadabili", ovvero di quei tipi fluviali per  i  quali  non  sia
possibile effettuare in modo affidabile un campionamento multihabitat
proporzionale, si ottiene dalla combinazione dei valori RQE  ottenuti
per gli indici STAR ICMi e MTS  (Mayfly  Total  Score),  mediante  il
calcolo della media ponderata. 
--------- 
(2) Per i fiumi  molto  grandi  e/o  non  accessibili  il  metodo  di
campionamento richiede l'utilizzo di substrati artificiali a lamelle,
sulla base delle specifiche tecniche  contenute  nelle  pubblicazioni
Buffagni A., Moruzzi E., Belfiore C., Bordin F., Cambiaghi  M.,  Erba
S., Galbiati L., Pagnotta R.,  2007.  Macroinvertebrati  acquatici  e
direttiva 2000/60/EC (WFD) - parte D. Metodo di campionamento  per  i
fiumi non guadabili. IRSA-CNR Notiziario dei metodi analitici,  Marzo
2007 (1), 69-93. 
 
Limiti di classe e classificazione 
In tab. 4.1.1/b sono riportati i valori di RQE relativi ai limiti  di
classe validi sia per lo STAR ICMi sia per  la  media  ponderata  tra
STAR ICMi e MTS, nel caso di fiumi molto grandi e/o non  accessibili,
per i macrotipi fluviali. L'attribuzione a una delle cinque classi di
qualita' per il sito in esame e' da effettuarsi sulla base del valore
medio  dei  valori  dell'indice  utilizzato  relativi  alle   diverse
stagioni di campionamento. 
 
Tab. 4.1.1/b - Limiti di classe fra gli stati per i diversi macrotipi
fluviali 


------------------------------------------------------------------------------
Macrotipo                         Limiti di classe
fluviale  --------------------------------------------------------------------
          Elevato/Buono  Buono/Sufficiente  Sufficiente/Scarso  Scarso/Cattivo
------------------------------------------------------------------------------
   A1          0,97            0,73                0,49              0,24
------------------------------------------------------------------------------
   A2          0,95            0,71                0,48              0,24
------------------------------------------------------------------------------
   C           0,96            0,72                0,48              0,24
------------------------------------------------------------------------------
   M1          0,97            0,72                0,48              0,24
------------------------------------------------------------------------------
M2–M3–M4       0,94            0,70                0,47              0,24
------------------------------------------------------------------------------
   M5          0,97            0,73                0,49              0,24
------------------------------------------------------------------------------

I valori riportati in Tab. 4.1.1/b corrispondono al valore piu' basso
della classe superiore. 
 
La sezione A dell'Appendice al presente Allegato riporta i valori  di
riferimento tipo-specifici ad oggi disponibili, per le  sei  metriche
che compongono lo STAR ICMi  e  per  il  valore  dell'indice  stesso,
nonche' i valori per l'indice MTS. 
 
Diatomee 
L'indice multimetrico da applicare per  la  valutazione  dello  stato
ecologico,  utilizzando  le   comunita'   diatomiche,   e'   l'indice
denominato Indice Multimetrico di Intercalibrazione (ICMi). 
L'ICMi si basa sull'Indice di  Sensibilita'  agli  Inquinanti  IPS  e
sull'Indice Trofico TI. 
 
Limiti di classe e classificazione 
In tabella 4.1.1/c sono riportati i valori di RQE relativi ai  limiti
di classe dell'ICMi, distinti nei macrotipi fluviali  indicati  nella
tabella 4.1/a 
 
Tab. 4.1.1/c Limiti di classe fra gli stati per i  diversi  macrotipi
fluviali. 


------------------------------------------------------------------------------
Macrotipi                         Limiti di classe
          --------------------------------------------------------------------
          Elevato/Buono  Buono/Sufficiente  Sufficiente/Scarso  Scarso/Cattivo
------------------------------------------------------------------------------
   A1          0,87            0,70                0,60              0,30
------------------------------------------------------------------------------
   A2          0,85            0,64                0,54              0,27
------------------------------------------------------------------------------
   C           0,84            0,65                0,55              0,26
------------------------------------------------------------------------------
M1-M2-M3–M4    0,80            0,61                0,51              0,25
------------------------------------------------------------------------------
   M5          0,88            0,65                0,55              0,26
------------------------------------------------------------------------------

I valori riportati in Tab. 4.1.1/c corrispondono al valore piu' basso
della classe superiore. 
 
Nella tabella 4.1.1/d vengono riportati i valori di riferimento degli
indici IPS e TI da utilizzare per il calcolo dei rispettivi RQE. 
 
Tab. 4.1.1/d - Valori di riferimento degli indici  IPS  e  TI  per  i
macrotipi fluviali. 


--------------------------------------------------
Macrotipo          Valori di riferimento
Fluviale  ----------------------------------------
                   IPS                TI
--------------------------------------------------
   A1             18,4               1,7
--------------------------------------------------
   A2             19,6               1,2
--------------------------------------------------
   C              16,7               2,4
--------------------------------------------------
   M1             17,15              1,2
--------------------------------------------------
   M2             14,8               2,8
--------------------------------------------------
   M3             16,8               2,8
--------------------------------------------------
   M4             17,8               1,7
--------------------------------------------------
   M5             16,9               2,0
--------------------------------------------------


Macrofite 
L'indice da applicare  per  la  valutazione  dello  stato  ecologico,
utilizzando le comunita' macrofitiche, e' l'indice denominato "Indice
Biologique Macrophyitique en Riviere" IBMR.  L'  IBMR  e'  un  indice
finalizzato alla valutazione dello stato trofico inteso in termini di
intensita' di produzione primaria. 
Allo stato attuale questo indice non trova applicazione per  i  corsi
d'acqua temporanei mediterranei. 
 
Limiti di classe e classificazione 
Nella tabella 4.1.1/e si riportano i valori di RQE IBMR  relativi  ai
limiti di classe differenziati per Area geografica. 
 
Tab. 4.1.1/e - Valori di RQE IBMR relativi ai limiti  tra  le  classi
Elevata, Buona e Sufficiente 


------------------------------------------------------------------------------
   Area                              Limiti di classe
geografica--------------------------------------------------------------------
          Elevato/Buono  Buono/Sufficiente  Sufficiente/Scarso  Scarso/Cattivo
------------------------------------------------------------------------------
Alpina         0,85            0,70                0,60              0,50
------------------------------------------------------------------------------
Centrale       0,90            0,80                0,65              0,50
------------------------------------------------------------------------------
Mediterranea   0,90            0,80                0,65              0,50
------------------------------------------------------------------------------


In  tabella  4.1.1/f  sono  riportati  i  valori  di  riferimento  da
utilizzare per il calcolo di RQE IBMR per  i  macrotipi  definiti  in
tabella 4.1/b. 
 
Tab. 4.1.1/f -  Valori  di  riferimento  dell'IBMR  per  i  macrotipi
fluviali 


-------------------------------------------------------
Area geografica      Macrotipi    Valore di riferimento
-------------------------------------------------------
Alpina                  Aa               14,5
                        Ab               14
-------------------------------------------------------
Centrale                Ca               12,5
                        Cb               11,5
                        Cc               10,5
-------------------------------------------------------
Mediterranea            Ma               12,5
                        Mb               10,5
                        Mc               10
                        Md               10,5
                        Me               10
                        Mf               11,5
                        Mg               11
-------------------------------------------------------


 
Fauna ittica 
L'indice da utilizzare per l'EQB fauna ittica e' l'Indice dello Stato
Ecologico delle Comunita' Ittiche - ISECI. 
 
Limiti di classe e condizioni di riferimento 
Per quanto riguarda l'elemento di  qualita'  biologica  fauna  ittica
viene presa come condizione di riferimento, corrispondente allo stato
ecologico  elevato,  la  "comunita'  ittica  attesa"  con  tutte   le
popolazioni  che  la  costituiscono  in  buona  condizione  biologica
(popolazioni ben strutturate in classi di eta', capaci di  riprodursi
naturalmente, con buona o sufficiente consistenza demografica). 
Al fine di individuare le comunita'  ittiche  attese  nei  vari  tipi
fluviali  viene  compiuta  una  prima  suddivisione  del   territorio
nazionale su base zoogeografica e una seconda articolazione  su  base
ecologica. La  prima  porta  a  distinguere  tre  "regioni":  Regione
Padana, Regione Italico-peninsulare, Regione delle Isole. La  seconda
porta a distinguere, all'interno  di  ciascuna  regione,  tre  "zone"
(tab. 4.1.1/g): Zona dei Salmonidi, Zona dei Ciprinidi a  deposizione
litofila, Zona dei Ciprinidi a deposizione fitofila;  un'ultima  zona
fluviale, la Zona dei  Mugilidi,  non  viene  considerata  in  quanto
appartenente alle acque di transizione. 
 
Tab. 4.1.1/g - Caratteristiche ambientali delle  tre  "zone  ittiche"
dulcicole in cui e' possibile suddividere i corsi d'acqua italiani. 
 
ZONA DEI SALMONIDI 
Acqua limpida e bene ossigenata; corrente molto veloce, con  presenza
di rapide; fondo a massi, ciottoli  o  ghiaia  grossolana;  scarsa  o
moderata presenza di macrofite;  temperatura  fino  a  16-17  °C,  ma
generalmente inferiore. 
ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA 
Acqua  limpida,  soggetta  pero'   a   torbide   di   breve   durata,
discreta-mente ossigenata; corrente veloce, alternata a zone di acqua
calma e con profondita' maggiore; fondo con  ghiaia  fine  e  sabbia;
moderata presenza di macrofite;  temperatura  raramente  superiore  a
19-20 °C. 
ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA 
Acqua frequentemente  torbida  e  solo  moderatamente  ossigenata  in
alcuni  periodi;  bassa  velocita'  della  corrente;  fondo  fangoso;
abbondanza di macrofite; temperatura fino a 24-25 °C. 
 
La REGIONE PADANA e' composta dalle seguenti idroecoregioni  (livello
1 della tipizzazione di  cui  alla  sezione  A  dell'allegato  3  del
presente decreto): 1) Alpi Occidentali; 2) Prealpi Dolomiti; 3)  Alpi
Centro-Orientali; 4) Alpi  Meridionali;  5)  Monferrato;  6)  Pianura
Padana; 7) Carso; 8) Appennino Piemontese;  9)  Alpi  Mediterranee  -
versante padano; 10) Appennino settentrionale  -  versanti  padano  e
adriatico; 12) Costa Adriatica - parte settentrionale fino  al  Fiume
Vomano compreso; 13) Appennino Centrale - parte  settentrionale  fino
al Fiume Chienti compreso. 
La   REGIONE   ITALICO-PENINSULARE   e'   composta   dalle   seguenti
idroecoregioni: 10) Appennino settentrionale  -  versante  tirrenico;
11) Toscana; 12) Costa Adriatica - parte meridionale a sud del  Fiume
Vomano; 13) Appennino centrale - parte centrale e meridionale  a  sud
del  Fiume  Chienti;  14)  Roma Viterbese;  15)  Basso   Lazio;   16)
Basilicata Tavoliere; 17) Puglia Carsica; 18) Appennino  meridionale;
19) Calabria Nebrodi - parte continentale. 
La REGIONE DELLE ISOLE e' composta dalle seguenti idroecoregioni: 19)
Calabria Nebrodi - parte insulare; 20) Sicilia; 21) Sardegna. 
Tenendo conto della  zonazione  ittica  vengono  individuate  9  zone
zoogeografico-ecologiche fluviali  principali  riportate  nella  tab.
4.1.1/h. 
 
Tab. 4.1.1/h  -  Zone  zoogeografico-ecologiche  fluviali  principali
individuabili in Italia 


-------------------------------------------------------
    zone 
zoogeografico                REGIONI
-ecologiche 
-------------------------------------------------------
                          REGIONE PADANA
-------------------------------------------------------
    I         ZONA DEI SALMONIDI
    II        ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA
    III       ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA
-------------------------------------------------------
                    REGIONE ITALICO-PENINSULARE
-------------------------------------------------------
    IV        ZONA DEI SALMONIDI
    V         ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA
    VI        ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA
-------------------------------------------------------
                        REGIONE DELLE ISOLE
-------------------------------------------------------
    VII       ZONA DEI SALMONIDI
    VIII      ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA
    IX        ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA
-------------------------------------------------------


Nella sezione B dell'Appendice al presente allegato sono indicate  le
9  comunita'  ittiche  attese  che  si  assumono  come  comunita'  di
riferimento. Le indagini correlate  alle  attivita'  di  monitoraggio
condotte dalle Regioni e  dalle  Province  autonome  possono  portare
all'affinamento della comunita' ittica attesa, mediante  osservazioni
ecologiche sugli habitat effettivamente presenti nei corsi d'acqua  e
l'analisi storico-bibliografica delle conoscenze sulla  fauna  ittica
di ogni singola idroecoregione o tipo fluviale. 
Le Regioni che,  a  seguito  delle  indagini  sopraindicate,  abbiano
realizzato l'affinamento delle comunita' ittiche attese,  trasmettono
i risultati delle indagini effettuate  e  le  relative  informazioni,
corredate dalla documentazione scientifica di supporto, al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Ai fini della classificazione, non sono considerate eventuali  specie
campionate non presenti nelle liste delle comunita' ittiche attese  e
nelle liste delle specie aliene. 
 
Tab. 4.1.1/i - Limiti di classe fra gli stati per l'indice ISECI 


------------------------------------------------------------------------------
                                     Limiti di classe
          --------------------------------------------------------------------
          Elevato/Buono  Buono/Sufficiente  Sufficiente/Scarso  Scarso/Cattivo
------------------------------------------------------------------------------
Valore 
ISECI (i)      0,8             0,6                 0,4               0,2
------------------------------------------------------------------------------

I valori riportati in Tab. 4.1.1/i corrispondono al valore piu' basso
della classe superiore. 
 
A.4.1.2 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  degli
elementi di qualita' fisico -chimica a sostegno 
Ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi  idrici
fluviali gli elementi fisico -chimici a  sostegno  del  biologico  da
utilizzare sono i seguenti: 
- Nutrienti (N-NH4, N-NO3, Fosforo totale); 
- Ossigeno disciolto (% di saturazione). 
Per un giudizio complessivo della  classificazione  si  tiene  conto,
secondo i criteri riportati al paragrafo "Altri parametri", anche di: 
- Temperatura; 
- pH; 
- Alcalinita' (capacita' di neutralizzazione degli acidi); 
- Conducibilita'. 
 
Nutrienti e ossigeno disciolto 
I nutrienti e l'ossigeno disciolto, ai  fini  della  classificazione,
vengono integrati  in  un  singolo  descrittore  LIMeco  (Livello  di
Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico)  utilizzato
per derivare la classe di qualita'. 
La procedura prevede che sia calcolato un punteggio sulla base  della
concentrazione,  osservata  nel   sito   in   esame,   dei   seguenti
macrodescrittori: N-NH4, N-NO3, Fosforo totale e  Ossigeno  disciolto
(100 - % di saturazione O2). Il punteggio  LIMeco  da  attribuire  al
sito rappresentativo del corpo idrico e' dato dalla media dei singoli
LIMeco dei  vari  campionamenti  effettuati  nell'arco  dell'anno  in
esame. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino piu' siti  per
il rilevamento dei parametri  fisico-chimici,  il  valore  di  LIMeco
viene calcolato come media ponderata (in  base  alla  percentuale  di
corpo idrico rappresentata da ciascun sito) tra i  valori  di  LIMeco
ottenuti per i diversi siti(3). Nel caso di monitoraggio operativo il
valore di LIMeco da attribuire al sito e' dato dalla media dei valori
di LIMeco ottenuti per ciascuno dei 3 anni di campionamento.  Per  il
monitoraggio di sorveglianza, si fa riferimento al  LIMeco  dell'anno
di controllo  o,  qualora  il  monitoraggio  venisse  effettuato  per
periodi piu' lunghi, alla media dei LIMeco dei vari anni. 
Il LIMeco di ciascun campionamento viene derivato come  media  tra  i
punteggi  attributi  ai  singoli  parametri  secondo  le  soglie   di
concentrazione indicate nella seguente tab.  4.1.2/a,  in  base  alla
concentrazione osservata. 
---------- 
(3)Si deve valutare la percentuale di corpo idrico  rappresentata  da
ciascuno dei siti in esame. Il valore di LIMeco calcolato per un sito
va  moltiplicato  per  la  percentuale  di  corpo  idrico  che   esso
rappresenta; tale valore  va  quindi  sommato  al  valore  di  LIMeco
calcolato in un altro sito del medesimo corpo idrico moltiplicato per
la percentuale di rappresentativita' del sito nel corpo idrico. 
 
Tab. 4.1.2/a - Soglie per  l'assegnazione  dei  punteggi  ai  singoli
parametri per ottenere il punteggio LIMeco 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
* Punteggio da attribuire al singolo parametro 
** Le soglie di concentrazione corrispondenti al Livello 1 sono state
definite sulla base delle concentrazioni osservate in campioni  (115)
prelevati in siti di riferimento (49), appartenenti  a  diversi  tipi
fluviali. In particolare, tali soglie, che permettono  l'attribuzione
di un punteggio pari a 1, corrispondono  al  75°  percentile  (N-NH4,
N-NO3,  e  Ossigeno  disciolto)  o  al  90°  (Fosforo  totale)  della
distribuzione delle concentrazioni di ciascun parametro nei  siti  di
riferimento. I siti di riferimento  considerati  fanno  parte  di  un
database disponibile presso CNR-IRSA. 
 
Per tipi fluviali particolari  le  Regioni  e  le  Province  Autonome
possono derogare ai valori soglia di LIMeco  stabilendo  soglie  tipo
specifiche  diverse,  purche'   sia   dimostrato,   sulla   base   di
un'attivita' conoscitiva specifica ed il  monitoraggio  di  indagine,
che i livelli maggiori di concentrazione dei  nutrienti  o  i  valori
piu' bassi di ossigeno disciolto sono attribuibili  esclusivamente  a
ragioni naturali. Il valore  di  deroga  e  le  relative  motivazioni
devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e devono comunque essere riportate nel Piano di
gestione e nel Piano di tutela delle acque. 
Il valore medio di LIMeco calcolato per il periodo  di  campionamento
e' utilizzato per attribuire la classe di qualita' al sito, secondo i
limiti indicati nella successiva tab 4.1.2/b. 
Conformemente a quanto stabilito nella Direttiva 2000/60/CE, lo stato
ecologico del corpo idrico  risultante  dagli  elementi  di  qualita'
biologica non viene declassato oltre la classe sufficiente qualora il
valore di LIMeco per il corpo idrico osservato dovesse ricadere nella
classe scarso o cattivo. 
 
Tab. 4.1.2/b - Classificazione di qualita' secondo i valori di LIMeco 


------------------------
Stato           LIMeco
------------------------
Elevato*        >= 0,66
Buono           >= 0,50
Sufficiente     >= 0,33
Scarso          >= 0,17
Cattivo         < 0,17
------------------------

* Il limite tra lo stato elevato e lo stato buono  e'  stato  fissato
pari al 10° percentile dei campioni ottenuti da siti di riferimento 
 
Altri parametri 
Gli altri parametri, temperatura, pH, alcalinita'  e  conducibilita',
sono utilizzati esclusivamente per una migliore  interpretazione  del
dato  biologico  e  non  per  la  classificazione.  Ai   fini   della
classificazione in stato elevato e' necessario che sia verificato che
gli stessi non presentino segni di alterazioni antropiche  e  restino
entro la forcella di norma  associata  alle  condizioni  territoriali
inalterate.  Ai  fini  della  classificazione  in  stato  buono,   e'
necessario che sia verificato che detti parametri  non  siano  al  di
fuori  dell'intervallo  dei  valori  fissati  per  il   funzionamento
dell'ecosistema  tipo  specifico  e   per   il   raggiungimento   dei
corrispondenti valor per gli elementi di qualita' biologica. 
 
A.4.1.3 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  degli
elementi di qualita' idromorfologica a sostegno 
Nella  classificazione  dello  stato  ecologico  dei   corpi   idrici
fluviali, gli elementi idromorfologici a  sostegno  vengono  valutati
attraverso  l'analisi  dei  seguenti  aspetti  (ciascuno  dei   quali
descritto da una serie di parametri e/o indicatori): 
-  regime  idrologico  (quantita'  e  variazione  del  regime   delle
portate); 
-     condizioni     morfologiche     (configurazione     morfologica
plano-altimetrica,    configurazione    delle    sezioni    fluviali,
configurazione  e  struttura  del  letto,  vegetazione  nella  fascia
perifluviale, continuita' fluviale  -  entita'  ed  estensione  degli
impatti di opere artificiali sul flusso di acqua, sedimenti  e  biota
-). 
Per i tratti di corpo idrico candidati a  siti  di  riferimento  sono
valutate anche le  condizioni  di  habitat,  conformemente  a  quanto
riportato al successivo paragrafo "Condizioni di habitat". 
 
Regime idrologico 
L'analisi del regime idrologico e' effettuata  in  corrispondenza  di
una sezione trasversale sulla base  dell'Indice  di  Alterazione  del
Regime Idrologico IARI, che fornisce una misura dello scostamento del
regime idrologico osservato rispetto a quello naturale che si avrebbe
in assenza di pressioni antropiche. 
L' indice di alterazione e' definito in maniera differente a  seconda
che  la  sezione  in  cui  si  effettua  la  valutazione  del  regime
idrologico sia dotata o meno di strumentazione per la misura, diretta
o indiretta, della portata. 
La serie delle portate naturali, utilizzata dall'Autorita' competente
per  definire  il  regime  idrologico  di  riferimento  deve   essere
sufficientemente lunga per ottenere una stima idrologica  affidabile.
I  dati  di  portata  sono   stimati   o   ricostruiti   secondo   le
disponibilita' territoriali. I criteri  e  i  modelli  di  stima  e/o
ricostruzione  della  serie  delle  portate  naturali  devono  essere
riportati nei piani di gestione. 
La valutazione dello stato del regime idrologico si articola  in  due
fasi (Fase 1 e Fase 2). 
Nella Fase 1, sulla base del valore assunto da IARI,  e'  individuato
il corrispondente stato del regime  idrologico  cosi'  come  indicato
nella tabella 4.1.3/a. 
 
Tab. 4.1.3/a- Classi di stato idrologico 


-----------------------------------
       IARI                STATO
-----------------------------------
  0 <= IARI <= 0,05       ELEVATO
0,05 < IARI <= 0,15        BUONO
    0,15 < IARI          NON BUONO
-----------------------------------


Nel caso in cui il valore di IARI evidenzi la presenza di  condizioni
critiche, ossia corrispondenti ad  uno  stato  inferiore  al  "BUONO"
(IARI > 0,15), si procede alla Fase 2. 
Nella Fase 2, si  provvede  ad  un  approfondimento  per  individuare
l'origine della criticita' e conseguentemente confermare o variare il
giudizio espresso. 
Nel caso di sezione strumentata, si effettua l'indagine derivata  dal
metodo Indicators  of  Hydrologic  Alterations  (IHA)  che  individua
cinque componenti critiche del regime idrologico fondamentali per  la
regolazione dei processi ecologici fluviali. 
La differenza tra parametri omologhi dedotti dalle due diverse serie,
naturale  e  reale,  e'  valutata  rispetto  ad  un   intervallo   di
accettabilita'  prefissato,  che  definisce  l'accettabilita'   dello
scostamento dalle condizioni naturali. 
Qualora   alcuni   parametri   non   rientrino   nell'intervallo   di
accettabilita'  a  causa  di  un'alterazione  imputabile  a   fattori
naturali (es. variazioni climatiche), e' possibile elevare la  classe
di stato idrologico (indicazioni e motivazioni dell'attribuzione  del
corpo idrico ad una classe piu' elevata devono essere  riportate  nei
piani di gestione). In questi casi deve inoltre essere valutato se si
tratti di una tendenza consolidata e in tal  caso  se  sia  opportuno
rivedere le condizioni di riferimento. 
Se invece  le  cause  sono  di  origine  antropica,  si  conferma  la
valutazione derivante dalla Fase 1 e si  definiscono  le  misure  per
riportare i parametri idrologici critici all'interno  dell'intervallo
di accettabilita' prefissato. 
Nel caso di sezione non strumentata, nella Fase 2, occorre provvedere
al monitoraggio sistematico della portata nella sezione in  esame  al
fine di investigare le cause che hanno determinato le  condizioni  di
criticita',  e   quindi   confermare   o   modificare   il   giudizio
precedentemente espresso secondo le indicazioni sopra riportate. 
 
Condizioni morfologiche 
Le condizioni morfologiche vengono valutate per ciascuno dei seguenti
aspetti: 
- continuita': la continuita' longitudinale riguarda la capacita' del
corso d'acqua di garantire  il  transito  delle  portate  solide;  la
continuita' laterale riguarda  il  libero  manifestarsi  di  processi
fisici di esondazione e di erosione; 
- configurazione morfologica: riguarda la morfologia  planimetrica  e
l'assetto altimetrico; 
- configurazione della sezione: riguarda le variazioni di larghezza e
profondita' della sezione fluviale; 
- configurazione e  struttura  alveo:  riguarda  la  struttura  e  le
caratteristiche tessiturali dell'alveo; 
- vegetazione nella fascia perifluviale: riguarda gli aspetti  legati
alla  struttura  ed  estensione  della   vegetazione   nella   fascia
perifluviale. 
La  classificazione  si  basa  sul  confronto   tra   le   condizioni
morfologiche attuali  e  quelle  di  riferimento  in  modo  da  poter
valutare i processi evolutivi in corso e i valori dei  parametri  per
descriverne lo stato e le tendenze evolutive future. 
La valutazione dello stato morfologico viene effettuata  considerando
la funzionalita' geomorfologica,  l'artificialita'  e  le  variazioni
morfologiche, che concorrono alla formazione dell'Indice di  Qualita'
Morfologica, IQM. 
Sulla base del valore assunto dall'IQM,  e'  definita  la  classe  di
stato morfologico cosi' come indicato nella tabella 4.1.3/b . 
 
Tab. 4.1.3/b - Classi di stato morfologico 


-----------------------------------
       IQM                STATO
-----------------------------------
0,85 <= IQM <= 1         ELEVATO
   IQM < 0,85          NON ELEVATO
-----------------------------------


Classificazione per gli aspetti idromorfologici 
La classificazione per gli aspetti idromorfologici e' ottenuta  dalla
combinazione dello stato definito dagli indici IQM e IARI secondo  la
tabella 4.1.3/c . 
 
Tab. 4.1.3/c - Classi di stato idromorfologico 


                        -------------------------------
                       |       STATO MORFOLOGICO
                       |-------------------------------
                       |    ELEVATO   |  NON ELEVATO
-------------------------------------------------------
           |   ELEVATO  |   ELEVATO   |  NON ELEVATO
STATO      |-------------------------------------------
IDROLOGICO |    BUONO   |   ELEVATO   |  NON ELEVATO
           |-------------------------------------------
           |  NON BUONO | NON ELEVATO |  NON ELEVATO
-------------------------------------------------------


Condizioni di habitat 
Le condizioni di habitat  sono  valutate,  secondo  le  modalita'  di
seguito riportate, per i tratti di corpo idrico candidati a  siti  di
riferimento. Le Regioni possono valutare  le  condizioni  di  habitat
anche nei corpi idrici sottoposti a monitoraggio di sorveglianza  per
acquisire  un  quadro  conoscitivo  piu'  articolato   in   relazione
all'interpretazione del dato biologico. 
La valutazione delle  caratteristiche  degli  habitat  e'  realizzata
sulla  base  di  informazioni  (scala  locale:  tratto)  relative  ai
seguenti  aspetti:  substrato,  vegetazione  nel  canale  e   detrito
organico, caratteristiche di erosione/deposito,  flussi,  continuita'
longitudinale,  struttura  e  modificazione  delle  sponde,  tipi  di
vegetazione/struttura delle sponde e dei territori adiacenti, uso del
suolo adiacente al corso d'acqua e caratteristiche associate. Ai fini
dell'attribuzione di un tratto fluviale  allo  stato  elevato  o  non
elevato, gli elementi  sopra  riportati  devono  essere  formalizzati
nelle seguenti categorie: 
- diversificazione e qualita' degli habitat fluviali e ripari; 
- presenza di strutture artificiali nel tratto considerato; 
- uso del territorio nelle aree fluviali e perifluviali. 
Le informazioni relative a tali  categorie,  opportunamente  mediate,
concorrono a definire lo stato di qualita'  dell'habitat  (Indice  di
Qualita' dell'Habitat: IQH). 
I limiti di classe per l'attribuzione dello stato elevato secondo  la
qualita' dell'habitat sono riportati nelle tabelle 4.1.3/d e 4.1.3/e,
separatamente per: 
- corsi d'acqua temporanei e corsi d'acqua di pianura piccoli e molto
piccoli; 
- tutti i rimanenti tipi fluviali. 
 
Tab. 4.1.3/d - Stato di qualita' dell'habitat  per  i  corsi  d'acqua
temporanei e per i corsi d'acqua di pianura piccoli e molto piccoli. 

-----------------------------------
       IQH         QUALITÀ HABITAT
-----------------------------------
   IQH >= 0,81         ELEVATO
   IQH < 0,81        NON ELEVATO
-----------------------------------


Tab. 4.1.3/e - Stato di qualita' dell'habitat per tutti  i  rimanenti
tipi fluviali. 

-----------------------------------
       IQH         QUALITÀ HABITAT
-----------------------------------
   IQH >= 0,90         ELEVATO
   IQH < 0,90        NON ELEVATO
-----------------------------------


Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino piu' tratti di  corpo
idrico candidati a sito di  riferimento,  per  il  rilevamento  della
qualita' dell'habitat il  valore  di  IQH  e'  calcolato  come  media
ponderata tra i diversi tratti. Occorre  valutare  quale  percentuale
del corpo idrico i diversi tratti in esame rappresentino.  Il  valore
di IQH calcolato per un tratto andra' moltiplicato per la percentuale
di corpo idrico che  esso  rappresenta;  tale  valore  andra'  quindi
sommato al valore di IQH calcolato in un altro  tratto  del  medesimo
corpo idrico moltiplicato per la  percentuale  di  rappresentativita'
del tratto nel corpo idrico. 
La classificazione si basa sul rapporto tra le condizioni osservate e
quelle  attese  in  condizioni  di  riferimento.  Nella   sezione   C
dell'Appendice vengono riportati i valori di riferimento utili per il
calcolo dei rapporti di qualita', qualora il  metodo  di  valutazione
IQH   utilizzato   fosse   basato   sull'applicazione   del    metodo
"CARAVAGGIO". 
Ai fini della classificazione, qualora si faccia anche  ricorso  alla
valutazione delle condizioni di  habitat,  lo  stato  idromorfologico
complessivo,  come  riportato  in  tabella   4.1.3/f,   e'   ottenuto
dall'integrazione delle seguenti componenti: 
- la classe ottenuta dagli aspetti idromorfologici; 
- la classe ottenuta dalla qualita' dell'habitat. 
 
Tab.  4.1.3/f   -   Classificazione   dello   stato   idromorfologico
complessivo qualora sia valutata l'informazione relativa all'habitat. 

                        -----------------------------
                       |   ASPETTI IDROMORFOLOGICI   
                       |-----------------------------
                       |   ELEVATO   |  NON ELEVATO
-----------------------------------------------------
         |   ELEVATO   |   ELEVATO   |    ELEVATO
HABITAT  |-------------------------------------------
         | NON ELEVATO |   ELEVATO   |  NON ELEVATO
-----------------------------------------------------


A.4.2 Corpi idrici lacustri 
Nella classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri
gli elementi di qualita' biologica da considerare sono i seguenti: 
- Fitoplancton 
- Macrofite 
- Pesci 
 
Macrotipi lacustri per la classificazione 
Ai fini della classificazione, i tipi lacustri di cui all'Allegato  3
del presente Decreto legislativo sono aggregati  nei  macrotipi  come
indicati alla Tab. 4.2/a 
 
Tab. 4.2/a - Accorpamento dei tipi lacustri italiani in macrotipi 

---------------------------------------------------------------------
                                     Tipi di cui alla lettera A2 
Macrotipo  Descrizione               dell'allegato 3 del presente
                                     Decreto legislativo
---------------------------------------------------------------------
L1         Laghi con profondità      AL-3
           massima maggiore di 
           125 m
---------------------------------------------------------------------
L2         Altri laghi con           Laghi appartenenti ai tipi 
           profondità media          ME-4/5/7, AL-6/9/10 e AL-1/2, 
           maggiore di 15 m          limitatamente a quelli profondi
                                     più di 15 m.
---------------------------------------------------------------------
L3         Laghi con profondità      Laghi appartenenti ai tipi 
           media minore di 15 m,     ME-2/3/6, AL-5/7/8, S e AL-1/2, 
           non polimittici           limitatamente a quelli profondi
                                     meno di 15 m.
---------------------------------------------------------------------
L4         Laghi polimittici         Laghi appartenenti ai tipi ME-1,
                                     AL-4 
---------------------------------------------------------------------
I1         Invasi dell'ecoregione    Invasi appartenenti ai tipi
           mediterranea con          ME-4/5
           profondità media
           maggiore di 15 m
---------------------------------------------------------------------
I2         Invasi con profondità     Invasi appartenenti ai tipi
           media maggiore di 15 m    ME-7, AL-6/9/10 e AL-1/2,
                                     limitatamente a quelli profondi
                                     più di 15 m.
---------------------------------------------------------------------
I3         Invasi con profondità     Invasi appartenenti ai tipi
           media minore di 15 m,     ME-2/3/6, AL-5/7/8, S e AL-1/2, 
           non polimittici           limitatamente a quelli profondi
                                     meno di 15 m.
---------------------------------------------------------------------
I4         Invasi polimittici        Invasi appartenenti ai tipi
                                     ME-1, AL-4
---------------------------------------------------------------------


A.4.2.1 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  degli
elementi di qualita' biologica 
 
Fitoplancton 
La  classificazione  dei  laghi  e  degli  invasi   a   partire   dal
fitoplancton si basa sulla media dei valori di due  indici,  l'Indice
medio di biomassa e l'Indice di composizione. 
Il calcolo di questi due indici si basa a sua volta  su  piu'  indici
componenti: Concentrazione media di clorofilla  a,  Biovolume  medio,
PTI  (PTIot,  PTIspecies,  MedPTI)  e  Percentuale  di   cianobatteri
caratteristici di acque eutrofe. 
Come  indicato  in  tab.  4.2.1/a,  l'Indice  medio  di  biomassa  e'
ottenuto, per tutti i macrotipi, come media  degli  RQE  normalizzati
della Concentrazione della clorofilla a e del Biovolume. 
L'Indice di composizione e' invece ottenuto attraverso indici diversi
in relazione alla loro applicabilita' ai differenti macrotipi; il suo
valore puo' cosi' corrispondere all'RQE normalizzato del PTIot o  del
PTIspecies, ovvero alla media degli RQE  normalizzati  del  MedPTI  e
della Percentuale di cianobatteri. 
L'Indice complessivo per il  fitoplancton  (ICF),  determinato  sulla
base dei dati di un anno di  campionamento,  si  ottiene  come  media
degli Indici medi di composizione e biomassa. 
Per la classificazione nel caso di monitoraggio operativo si utilizza
il valore medio dei tre ICF calcolati annualmente. 
 
Tab. 4.2.1/a - Componenti degli indici  da  mediare  per  il  calcolo
dell'Indice finale di classificazione 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
* Calcolato come media degli RQE normalizzati degli indici componenti
sottostanti 
** Corrispondente all'RQE normalizzato del singolo indice  componente
sottostante, o calcolato come media degli RQE  normalizzati  dei  due
indici componenti sottostanti per il solo macrotipo I1 
 
Limiti di classe e classificazione 
In tabella 4.2.1/b sono riportati i valori di RQE relativi ai  limiti
di classe dell'Indice complessivo per il  fitoplancton  (ICF).  Nelle
successive tabelle vengono riportati i limiti di classe ed i relativi
valori di riferimento, distinti per macrotipi, per la  Concentrazione
media annua di clorofilla a, il Biovolume medio,  la  Percentuale  di
cianobatteri, il MedPTI, il PTIot e il PTIspecies. 
 
Tab. 4.2.1/b - Limiti di classe, espressi come rapporti  di  qualita'
ecologica (RQE), dell'Indice complessivo per il fitoplancton 

----------------------------------------
                        Limiti di classe
       Stato                 (RQE)
----------------------------------------
   Elevato/Buono              0,8
 Buono/Sufficiente            0,6
 Sufficiente/Scarso           0,4
  Scarso/Cattivo              0,2
----------------------------------------


Nelle tabelle seguenti si riportano  i  valori  di  RQE  relativi  ai
limiti di classe ed ai valori di riferimento degli indici componenti. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
Macrofite 
L'elemento  biologico  macrofite,  o  piante  acquatiche,   basa   la
classificazione   dei   laghi   sull'utilizzo   delle   sole   specie
idrofitiche, cioe' quelle macrofite che hanno modo di svilupparsi  in
ambienti puramente acquatici o su  terreni  o  substrati  che  almeno
periodicamente vengono sommersi dall'acqua. 
Le metriche applicate alle macrofite  per  la  classificazione  degli
ambienti lacustri sono in totale cinque: la  massima  profondita'  di
crescita,  la  frequenza  relativa  delle   specie   con   forma   di
colonizzazione sommersa,  la  frequenza  delle  specie  esotiche,  la
diversita' calcolata come indice Simpson e il punteggio  trofico  per
ciascuna specie. Le  metriche  permettono  di  calcolare  due  indici
MTIspecies, per i laghi di categoria L-AL3, e MacroIMMI, per i  laghi
appartenenti alle tipologie L-AL4, L-AL5 e L-AL6. 
Allo stato attuale questi indici non trovano applicazione per i laghi
mediterranei. 
La metodologia di classificazione e' diversa  a  seconda  dell'indice
che viene applicato e quindi della tipologia di lago che deve  essere
classificato. 
Per determinare il valore dell'indice  MTIspecies  occorre  calcolare
per ciascun sito (inteso come porzione continua di riva, di  ampiezza
variabile, al cui interno  e'  possibile  individuare  una  comunita'
macrofisica omogenea in termini di composizione specifica)  la  media
ponderata  dei  valori  trofici  di  ciascuna  specie  rispetto  alle
abbondanze relative e, per l'intero corpo idrico , la media ponderata
del valore ottenuto per ciascun sito rispetto alla  lunghezza  totale
dei siti con presenza di vegetazione. 
Per la determinazione del valore dell'indice MacroIMMI sono necessari
due passaggi successivi: il primo passaggio  prevede  il  calcolo  in
ciascun sito  (definito  come  sopradetto)  della  media  dei  valori
ottenuti di ciascuna metrica; il secondo passaggio prevede il calcolo
della media ponderata  dei  valori  in  ciascun  sito  rispetto  alla
lunghezza totale dei siti con presenza di vegetazione. L'ambiente  di
applicazione e' costituito dai laghi polimittici  o  non  polimittici
con profondita' massima minore o uguale a 125 m. 
 
Limiti di classe e classificazione 
In tabella 4.2.1/i e in tabella 4.2.1/l sono riportati  i  limiti  di
classe  e  i  valori  di   riferimento,   distinti   per   macrotipi,
rispettivamente per gli indici finali MTIspecies e  MacroIMMI.  Nelle
tabelle successive sono indicati i limiti di classe  e  i  valori  di
riferimento,  distinti  per  macrotipi,  per  le  metriche   (massima
profondita' di crescita, frequenza relativa  delle  specie  sommerse,
frequenza delle specie esotiche, diversita',  punteggio  trofico  per
ciascuna specie) da utilizzare per il calcolo dei suddetti indici. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
Pesci 
La classificazione  dei  laghi  per  l'elemento  biologico  pesci  e'
effettuata attraverso l'applicazione dell'indice LFI (Lake Fish Index
- LFI). Tale indice  e'  composto  da  cinque  metriche.  Il  LFI  e'
applicabile ad ogni lago  con  superficie  >0,5  km2  dell'Ecoregione
Alpina e dell'Ecoregione Mediterranea. 
Per ogni bacino  lacustre  sono  definite  delle  specie  indicatrici
(specie chiave e tipo-specifiche)  per  la  valutazione  dello  stato
della fauna ittica. 
Il valore degli RQE per ogni metrica e' definito dal rapporto tra  il
punteggio della metrica  e  il  punteggio  della  stessa  assunto  in
condizioni di riferimento(4). 
Il valore del Rapporto di Qualita' Ecologica finale  RQEtot,  per  la
valutazione dello stato della fauna ittica, e' calcolato  come  media
aritmetica dei valori degli RQE delle singole metriche. 
--------- 
(4) Le condizioni di riferimento sono individuate sulla base di  dati
storici e di metriche desunte dalla letteratura di settore 
 
Limiti di classe e classificazione 
In tabella 4.2.1/r sono riportati i  valori  di  RQEtot  relativi  ai
limiti di classe dell'Indice LFI. 
Nelle successive tabelle vengono riportati i limiti di  classe  ed  i
relativi valori di riferimento per le seguenti metriche: 
- abbondanza relativa delle specie chiave NPUS (Numero Per Unita'  di
Sforzo) - metrica 1; 
- struttura di popolazione delle specie chiave - Indice di  struttura
PSD - metrica 2; 
-  successo  riproduttivo  delle  specie  chiave   e   delle   specie
tipo-specifiche - metrica 3; 
- diminuzione (%) del numero di specie  chiave  e  tipo-specifiche  -
metrica 4; 
- presenza di specie ittiche alloctone ad elevato impatto  -  metrica
5. 
 
Tab. 4.2.1/r - Limiti di classe RQEtot per la valutazione dello stato
della fauna ittica nei laghi con superficie > 0,5km2 

----------------------------------------
                        Limiti di classe
       Stato               (RQE tot)
----------------------------------------
   Elevato/Buono              0,8
 Buono/Sufficiente            0,6
 Sufficiente/Scarso           0,4
  Scarso/Cattivo              0,2
----------------------------------------


Tab. 4.2.1/s - Limiti di classe RQE1 per la metrica 1 
Tab. 4.2.1/t - Limiti di classe RQE2 per la metrica 2 
Tab. 4.2.1/u - Limiti di classe RQE3 per la metrica 3 
Tab. 4.2.1/v - Limiti di classe RQE4 per la metrica 4 
Tab. 4.2.1/z - Limiti di classe RQE5 per la metrica 5 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
Per quanto riguarda l'EQB "pesci" ogni lago e'  considerato  come  un
unico corpo idrico. 
Nei laghi con superficie superiore a 50km2  -  il  cui  campionamento
presuppone la suddivisione in sottobacini - il  valore  finale  degli
RQE e' calcolato come media aritmetica degli RQE calcolati  per  ogni
sottobacino. 
 
A.4.2.2 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  degli
elementi di qualita' fisico -chimica a sostegno 
Ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi  idrici
lacustri gli elementi fisico -chimici a  sostegno  del  biologico  da
utilizzare sono i seguenti: 
- fosforo totale; 
- trasparenza; 
- ossigeno ipolimnico; 
Per un giudizio complessivo della  classificazione  si  tiene  conto,
secondo i criteri riportati al paragrafo "Altri parametri", anche di: 
- pH; 
- alcalinita'; 
- conducibilita'; 
- ammonio. 
 
Fosforo totale, trasparenza e ossigeno disciolto (LTLeco) 
Ai fini della classificazione, il fosforo totale,  la  trasparenza  e
l'ossigeno disciolto vengono  integrati  in  un  singolo  descrittore
LTLeco (livello trofico laghi per  lo  stato  ecologico)  secondo  la
metodologia di seguito riportata basato su un numero di campionamenti
annuali pari a quelli previsti dal protocollo di  campionamento  APAT
46/2007 -  .  La  procedura  per  il  calcolo  dell'LTL  eco  prevede
l'assegnazione di un punteggio  per  fosforo  totale,  trasparenza  e
ossigeno ipolimnico, misurati in sito, sulla base di quanto  indicato
nelle tabelle 4.2.2/a, 4.2.2/b, 4.2.2/c del presente paragrafo. Dette
tabelle riportano punteggi distinti per i livelli corrispondenti alle
classi elevata, buona e sufficiente per i singoli parametri. 
I livelli per il fosforo totale,  di  cui  alla  tab.  4.2.2/a,  sono
riferiti alla concentrazione media,  ottenuta  come  media  ponderata
rispetto ai volumi o all'altezza degli strati, nel periodo  di  piena
circolazione alla fine della stagione invernale, anche per i laghi  e
gli invasi meromittici. 


Tab. 4.2.2/a - Individuazione dei livelli per il Fosforo 
Totale (µg/l)
------------------------------------------------------------
 Valore di 
fosforo per                   Livello    Livello    Livello
 macrotipi                       1          2          3
------------------------------------------------------------
                 Punteggio       5          4          3
------------------------------------------------------------
L1, L2, I1, I2                <= 8(*)     <= 15       > 15
------------------------------------------------------------
L3, L4, I3, I4               <= 12(**)    <= 20       > 20
------------------------------------------------------------
(*) Valori di riferimento < 5 µg/l
(**) Valori di riferimento < 10 µg/l


I valori di trasparenza per l'individuazione dei livelli, di cui alla
tab. 4.2.2/b, sono ricavati  mediante  il  calcolo  della  media  dei
valori riscontrati nel corso dell'anno di monitoraggio. 


Tab. 4.2.2/b -  Individuazione  dei  livelli  per  la
trasparenza (metri)  
------------------------------------------------------------
  Valore di 
 trasparenza                  Livello    Livello    Livello
per macrotipi                    1          2          3
------------------------------------------------------------
                 Punteggio       5          4          3
------------------------------------------------------------
L1, L2, I1, I2                >= 10(*)    >= 5,5     < 5,5
------------------------------------------------------------
L3, L4, I3, I4                >= 6(**)     >= 3       < 3
------------------------------------------------------------
(*) Valori di riferimento > 15 m  
(**) Valori di riferimento > 10 m  


La concentrazione dell'Ossigeno ipolimnico  e'  ottenuta  come  media
ponderata rispetto al volume degli  strati.  In  assenza  dei  volumi
possono essere utilizzate le  altezze  degli  strati  considerati.  I
valori  di   saturazione   dell'ossigeno   da   utilizzare   per   la
classificazione sono quelli misurati  nell'ipolimnio  alla  fine  del
periodo di stratificazione. In tab. 4.2.2/c, sono riportati i  valori
per l'individuazione dei livelli dell'ossigeno disciolto. 


Tab. 4.2.2/c - Individuazione dei  livelli per l'Ossigeno 
disciolto (% saturazione)
------------------------------------------------------------
  Valore di
  ossigeno 
  disciolto                   Livello    Livello    Livello
per macrotipo                    1          2          3
------------------------------------------------------------
                 Punteggio       5          4          3
------------------------------------------------------------
    Tutti                    > 80 %(*)    > 40 %    <= 40 %
                                          < 80 %
------------------------------------------------------------
(*) Valori di riferimento >90 %  


La somma dei punteggi  ottenuti  per  i  singoli  parametri  (fosforo
totale, trasparenza e ossigeno ipolimnico) costituisce  il  punteggio
da attribuire all'LTLeco , utile per l'assegnazione della  classe  di
qualita' secondo i limiti definiti nella tabella 4.2.2/d  di  seguito
riportata. 
 
Tab. 4.2.2/d - Limiti di classe in termini di LTLeco 

-----------------------------------------------------------------
                                           Limiti di classe
Classificazione                         in caso di trasparenza 
    stato          Limiti di classe   ridotta per cause naturali
-----------------------------------------------------------------
   Elevato                15                      10
-----------------------------------------------------------------
    Buono                12-14                    8-9
-----------------------------------------------------------------
 Sufficiente             < 12                     < 8
-----------------------------------------------------------------


Nel  caso  di  monitoraggio  operativo,  per  la  classificazione  si
utilizzano le medie dei valori misurati nei tre anni per ogni singolo
parametro. Nel caso di monitoraggio di sorveglianza si fa riferimento
ai valori o di un singolo anno o alla media dei valori misurati negli
anni di monitoraggio. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino
piu' siti per il rilevamento dei parametri  fisico-chimici,  ai  fini
della classificazione del corpo idrico si  considera  lo  stato  piu'
basso tra quelli attribuiti alle singole stazioni. 
I valori di cui  alle  tabelle  4.2.2/a,  4.2.2/b,  e  4.2.2/c  sopra
riportate possono essere  derogati  qualora  coesistano  le  seguenti
condizioni: 
- gli elementi di qualita' biologica  del corpo idrico sono risultati
in stato buono o elevato; 
- il superamento dei valori tabellari  e' dovuto alle caratteristiche
peculiari del corpo idrico; 
- non sono presenti pressioni che comportino l'aumento  di  nutrienti
ovvero siano state messe in  atto  tutte  le  necessarie  misure  per
ridurre adeguatamente l'impatto delle pressioni presenti. 
Limitatamente al  parametro  trasparenza,  i  limiti  previsti  dalla
tabella  4.2.2/b  possono   essere   derogati   qualora   l'autorita'
competente  verifichi  che   la   diminuzione   di   trasparenza   e'
principalmente causata dalla presenza di particolato minerale sospeso
dipendente dalle caratteristiche naturali del corpo idrico.  Inoltre,
qualora l'autorita' competente verifichi  che  la  concentrazione  di
riferimento del Fosforo Totale  (µg/l)  per  un  determinato  lago  o
invaso, con particolare attenzione alla  categoria  dei  polimittici,
determinata con metodi paleolimnologici o altri modelli  previsionali
attendibili, risulti essere superiore ai valori indicati  in  tabella
4.2.2/a  possono  essere  derivati  altri  limiti  meno   restrittivi
utilizzando la relazione TP/Chl-a dei laghi alpini (OECD,1982). 
Nel caso di deroga, il corpo idrico non subisce  il  declassamento  a
causa del superamento dei valori tabellari dei nutrienti. 
Nei  piani  di  gestione  devono  essere  riportate  le   motivazioni
dettagliate che giustificano l'applicazione della deroga ed il  nuovo
valore di riferimento per il parametro utilizzato in deroga. 
I corpi idrici ai quali e' stata applicata la deroga per i valori dei
nutrienti, sono sottoposti a  monitoraggio  operativo  e  a  verifica
annuale  finalizzata  ad  accertare  l'assenza  di  un  andamento  di
crescita statisticamente significativo, valutato sulla  base  di  tre
anni  di  campionamenti  stagionali  nella  colonna  d'acqua  e,   se
disponibili, dal confronto con dati pregressi. 
 
Altri parametri 
Per quanto riguarda temperatura, pH,  alcalinita',  conducibilita'  e
ammonio (nell'epilimnio) deve essere verificato che,  ai  fini  della
classificazione in stato elevato, non presentino segni di alterazioni
antropiche e restino entro la variabilita' di  norma  associata  alle
condizioni  inalterate  con  particolare  attenzione  agli  equilibri
legati ai processi fotosintetici. Ai fini  della  classificazione  in
stato buono, deve essere verificato che essi non raggiungano  livelli
superiori alla  forcella  fissata  per  assicurare  il  funzionamento
dell'ecosistema   tipico   specifico   e   il   raggiungimento    dei
corrispondenti valori per  gli  elementi  di  qualita'  biologica.  I
suddetti parametri chimico-fisici ed altri non qui specificati,  sono
utilizzati esclusivamente per una migliore interpretazione  del  dato
biologico, ma non sono da utilizzarsi per la classificazione. 
 
A.4.2.3 Criteri tecnici per la classificazione dei laghi e dei  corpi
idrici lacustri naturali-ampliati o soggetti a regolazione sulla base
degli elementi di qualita' idromorfologica a sostegno 
Nella classificazione dello stato ecologico dei  laghi  e  dei  corpi
idrici  lacustri  naturali-ampliati  o  soggetti  a  regolazione  gli
elementi idromorfologici a sostegno del biologico da utilizzare sono: 
- il livello 
- i parametri morfologici. 
 
Livello 
L'utilizzo del livello per la classificazione avviene  attraverso  il
calcolo della sintesi annuale (Sa) dei dati mensili di  livello  (Im)
come di seguito riportato. 
La sintesi annuale Sa e' definita come la  media  pesata  dei  valori
ricavati per ciascun mese (Im) dell'anno da valutare, con peso 2  per
i mesi da gennaio a luglio (compreso) e peso 1 per i restanti mesi  e
si applica a tutti i macrotipi. In tab. 4.2.3/a si riportano i limiti
di classe per la sintesi annuale Sa. 
 
Tab. 4.2.3/a - Limiti di classe espressi come Sa 

-----------------------------------------
Classificazione stato    Limiti di classe
-----------------------------------------
Elevato(*)               Sa <= 1,25
Buono                    1,25 < Sa <= 1,5
-----------------------------------------
(*) Sa <= 1 rappresentano le condizioni di riferimento


Si definisce il valore mensile di livello (Im) come: 
Im=(delta)H mensile misurato/(delta)H di riferimento 
( (delta)H = variazione di livello) 
La valutazione di qualita' del livello mensile deve  essere  distinta
per  condizione  di  piovosita'  (bassa,  media  o  elevata)  e   per
macrotipi. 
Le condizioni di piovosita', avute nel mese precedente  a  quello  di
misura  del  livello,  sono  stabilite  sulla  base  delle   seguenti
definizioni: 
- condizione bassa: assenza di precipitazione sensibile  (cioe'  >  1
mm),  nel  mese  precedente  a  quello  di  misura.  In   alternativa
utilizzare SPI; 
- condizione media: piovosita' media mensile, nel mese  precedente  a
quello di misura, calcolata su almeno 10 anni di osservazione; 
- condizione elevata: piovosita', nel mese  precedente  a  quello  di
misura, al di sopra (+ 30%) delle piogge medie mensili  calcolate  su
almeno 10 anni di osservazione. In alternativa utilizzare SPI. 
Nella successiva tab. 4.2.3/b si riportano i (delta)H di  riferimento
per le diverse condizioni di piovosita' (bassa, media o elevata). 
 
Tab. 4.2.3/b - (delta)H di riferimento 

---------------------------------------------------------------------
                                              Macrotipi
                                 ------------------------------------
 (delta)H                        L3, L4, I3*, I4*    L1, L2, I1*, I2*
---------------------------------------------------------------------
Valore di riferimento in
condizioni di piovosità bassa 
(delta)H (cm)                           15                 30
---------------------------------------------------------------------
Valore di riferimento in
condizioni di piovosità media
(delta)H (cm)                           10                 20
---------------------------------------------------------------------
Valore di riferimento in
condizioni di piovosità elevata
(delta)H (cm)                           25                 80
---------------------------------------------------------------------

* in questo caso sono da intendersi  solo  invasi  identificati  come
corpi idrici lacustri naturali-ampliati o soggetti a regolazione 
In alternativa alla classificazione con Sa, per  casi  specifici,  le
Regioni possono classificare  attraverso  la  variazione  di  livello
(delta)H giornaliera come riportato in tabella 4.2.3/c 
 
Tab.  4.2.3/c  -  Classificazione  secondo  i  valori   di   (delta)H
giornalieri 

---------------------------------------------------------------------
Classificazione 
     Stato      Descrizione              Limiti di classe
---------------------------------------------------------------------
Elevato (*)     Si ammette un utilizzo   (delta)H <= 10%/giorno
                antropico incidente      profondità media (calcolata
                per un 5% in più         su 15-20 gg consecutivi,
                rispetto alle            precedenti l'abbassamento)
                condizioni di            (delta)H < 25 cm/giorno
                riferimento              (abbassamento sotto il
                                         livello medio pluriennale)
---------------------------------------------------------------------
Buono           Si ammette un utilizzo   10% < (delta)H <= 15%/giorno
                antropico incidente      profondità media (calcolata
                per un 10% in più        su 15-20 gg consecutivi,
                rispetto alle            precedenti l'abbassamento)
                condizioni di            25 <= (delta)H < 30
                riferimento              cm/giorno (abbassamento
                                         sotto il livello medio
                                         pluriennale)
---------------------------------------------------------------------


(*)(delta)H <= 5%/giorno profondita' media  (calcolata  su  15-20  gg
consecutivi,  precedenti  l'abbassamento)  (delta)H  <  20  cm/giorno
(abbassamento sotto il livello medio  pluriennale)  rappresentano  le
condizioni di riferimento per il parametro livello. 
 
I valori di livello misurati (giornalieri,  settimanali,  o  mensili)
devono essere riportati al riferimento assoluto (rispetto al  livello
del mare), per permettere una confrontabilita'  a  livello  nazionale
dei dati raccolti. 
 
Parametri morfologici 
I parametri morfologici da valutare  ai  fini  della  classificazione
morfologica di un corpo idrico sono: 
- la linea di costa intesa come la zona  identificata  attraverso  il
perimetro del corpo idrico lacustre; 
- l'area litorale intesa come la parte di sponda che si trova tra  il
canneto, se presente, e le  piante  emerse  galleggianti  oppure,  in
assenza  della  zona  a  canneto,  la  zona  tra  il  livello   medio
pluriennale del corpo idrico lacustre, dove batte l'onda, e  la  zona
dove arrivano le macrofite emerse, galleggianti; 
- il substrato inteso come la tipologia del  materiale  di  cui  sono
composte sia la zona litorale che la zona pelagica; 
- la profondita' o interrimento intesa  come  evoluzione  morfologica
del fondo del corpo idrico lacustre, considerando  in  particolare  i
delta alluvionali. 
Il metodo di riferimento per la valutazione dei suddetti parametri e'
il Lake Habitat Survey (LHS). 
Tale metodo, mediante l'indice  di  alterazione  morfologica  (LHMS),
permette  di  esprimere  un  giudizio  di  sintesi   sulla   qualita'
morfologica attraverso l'elaborazione di dati raccolti in  campo.  Il
metodo si basa sull'osservazione di 10 punti  o  sezioni  (Hab-plot),
ugualmente distribuite lungo tutto  il  perimetro  del  corpo  idrico
lacustre, in ciascuna delle  quali  si  valutano  le  caratteristiche
della linea  di  costa,  dell'area  litorale,  del  substrato,  della
profondita' locale, della presenza di affluenti e  di  infrastrutture
antropiche.   Vengono   anche   segnalate   e   quindi    conteggiate
nell'elaborazione del giudizio finale, tutte le attivita'  antropiche
insistenti sul  corpo  idrico  lacustre  (es.  attivita'  ricreative,
turistiche, economiche, la presenza  di  campeggi,  porti,  banchine,
opere di ingegneria naturalista o classica, presenza  di  sbarramenti
ecc.), individuate durante il passaggio tra un punto di  osservazione
e l'altro. 
In tab. 4.2.3/d si riportano i parametri da analizzare e una  sintesi
delle pressioni insistenti sul corpo  idrico,  ciascuna  con  diversi
intervalli e relativi punteggi indicativi del passaggio da uno  stato
morfologico all'altro. 
Tab. 4.2.3/d -  Parametri  da  valutare  e  sintesi  delle  attivita'
antropiche 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
Effettuando un'analisi incrociata dei parametri e delle pressioni  di
cui alla tab. 4.2.3/d, attraverso un database e un software dedicato,
si definisce il  punteggio  dell'indice  di  alterazione  morfologica
(LHMS). In tab. 4.2.3/e si riportano le classi di  stato  morfologico
sulla base dei punteggi del LHMS. 
 
Tab. 4.2.3/e - Classificazione secondo i punteggi del LHMS 

---------------------------------------
Classificazione stato    Punteggio
---------------------------------------
Elevato(*)               LHMS <= 2
---------------------------------------
Buono                    2 < LHMS <= 4
---------------------------------------

(*)Il punteggio = 0 rappresenta un valore  indice  di  condizioni  di
riferimento morfologiche. 
 
Classificazione degli elementi idromorfologici a sostegno 
La classificazione idromorfologica  del  corpo  idrico  e'  data  dal
peggiore tra gli indici idrologico Sa e quello morfologico LHMS 
 
A.4.3 Acque marino costiere 
Fermo restando le disposizioni di cui alla lettera A.1  del  punto  2
del presente allegato, sono riportati, ai fini della  classificazione
dello stato ecologico delle acque marino-costiere,  le  metriche  e/o
gli  indici  da  utilizzare  per  i  seguenti  elementi  di  qualita'
biologica: 
- Fitoplancton 
- Macroinvertebrati bentonici 
- Macroalghe 
- Angiosperme (Posidonia oceanica) 
 
Macrotipi marino-costieri per la classificazione 
I criteri per la tipizzazione dei corpi idrici, di cui all'Allegato 3
del presente Decreto  legislativo,  consentono  l'individuazione  dei
tipi marino-costieri, su base geomorfologica e su base idrologica. La
suddivisione dei corpi idrici in tipi e' funzionale alla  definizione
delle condizioni di riferimento tipo-specifiche. 
In considerazione delle caratteristiche dei vari EQB,  le  differenze
tipo-specifiche e conseguentemente le condizioni di riferimento  sono
determinate,  a  seconda  dell'EQB   analizzato,   dalle   condizioni
idrologiche e da quelle morfologiche. 
La  tipo-specificita'  per  il  Fitoplancton  e  i  Macroinvertebrati
bentonici e' caratterizzata dal criterio di tipizzazione  idrologico,
ai fini della  classificazione  per  tali  EQB  i  tipi  delle  acque
marino-costiere , sono aggregati nei 3  gruppi  (macrotipi)  indicati
nella successiva Tab. 4.3/a. 
Per cio' che riguarda  le  Angiosperme  (Posidonia  oceanica)  si  fa
riferimento al solo macrotipo 3 (bassa stabilita') 
Per l'EQB  Macroalghe  la  tipo-specificita'  e'  caratterizzata  dal
criterio di tipizzazione morfologico, le  condizioni  di  riferimento
sono in relazione alle differenti condizioni geomorfologiche, ai fini
della  classificazione  per   questo   EQB   i   tipi   delle   acque
marino-costiere sono aggregati  nei  2  gruppi  (macrotipi)  indicati
nella successiva Tab. 4.3/b. 
 
Tab.  4.3/a  -   Macrotipi   marino-costieri   per   fitoplancton   e
macroinvertebrati bentonici 

---------------------------------------------------------------------
Macrotipi   Stabilità   Descrizione
---------------------------------------------------------------------
1           Alta        Siti costieri fortemente influenzati da
                        apporti d'acqua dolce di origine fluviale;
---------------------------------------------------------------------
2           Media       Siti costieri moderatamente influenzati da
                        apporti d'acqua dolce (influenza
                        continentale);
---------------------------------------------------------------------
3           Bassa       Siti costieri non influenzati da apporti
                        d'acqua dolce continentale.
---------------------------------------------------------------------


Tab. 4.3/b - Macrotipi marino-costieri per macroalghe 

-------------------------------
Macrotipi     Descrizione
-------------------------------
A             rilievi montuosi
-------------------------------
B             terrazzi
-------------------------------


A.4.3.1 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  degli
elementi di qualita' biologica 
 
Fitoplancton 
Il fitoplancton e' valutato attraverso il  parametro  "clorofilla  a"
misurato  in  superficie,  scelto  come  indicatore  della  biomassa.
Occorre fare riferimento non solo ai rapporti di  qualita'  ecologica
(RQE)  ma  anche  ai  valori  assoluti   (espressi   in   mg/m3)   di
concentrazione di clorofilla a.  Come  gia'  indicato  nel  paragrafo
A.4.3 del presente allegato, la tipo-specificita' per il fitoplancton
e'  caratterizzata  dal  criterio  idrologico.  Di  seguito   vengono
indicate le categorie "tipo-specifiche", i valori da  assegnare  alle
condizioni di riferimento e i limiti di classe distinti  per  ciascun
macrotipo. 
 
Modalita' di calcolo, condizioni di riferimento e limiti di classe 
Per il calcolo del valore del parametro "clorofilla a" si applicano 2
tipi di metriche: 
- per i tipi ricompresi nei  macrotipi  2  e  3  il  valore  del  90°
percentile per la distribuzione normalizzata dei dati(5) 
- il valore  della  media  geometrica,  per  i  tipi  ricompresi  nel
macrotipo 1 
---------- 
(5) Le serie annuali o pluriennali  di  clorofilla  sono  spesso  ben
approssimate  da  una  distribuzione   di   tipo   Log-normale.   Per
"normalizzare" queste distribuzioni si applica la  Log-trasformazione
dei dati originari, E  Il  90°  percentile  della  distribuzione  dei
logaritmi deve essere riconvertito in numero (i.e. in  concentrazione
di clorofilla). La Lognormalita' dei dati  di  clorofilla  giustifica
anche  la  scelta  della  Media  Geometrica  al  posto  della   Media
Aritmetica. 
 
La Tab. 4.3.1/a, di seguito riportata, indica per ciascun macrotipo: 
-  i  valori  delle  condizioni  di   riferimento   in   termini   di
concentrazione di "clorofilla a"; 
- i limiti di classe, tra lo stato elevato e lo stato buono, e tra lo
stato buono e lo  stato  sufficiente,  espressi  sia  in  termini  di
concentrazione di clorofilla a, che in termini di RQE; 
- il tipo di metrica da utilizzare. 
Tab. 4.3.1/a Limiti di classe fra gli stati e valori  di  riferimento
per fitoplancton 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
Nella procedura di classificazione dello stato ecologico di un  corpo
idrico  secondo  l'EQB  Fitoplancton,  le  metriche  da   tenere   in
considerazione per il confronto con  i  valori  della  tabella,  sono
quelle relative alle distribuzioni di almeno un anno della clorofilla
a. 
Poiche' il monitoraggio dell'EQB Fitoplancton e' annuale,  alla  fine
del ciclo di monitoraggio operativo (3 anni) si ottiene un valore  di
"clorofilla a" per ogni anno. Il valore da  attribuire  al  sito,  si
basa sul calcolo della media dei valori di  "clorofilla  a"  ottenuti
per ciascuno dei 3 anni di campionamento. Nel caso in cui  le  misure
di risanamento ed intervento siano gia' in atto, si utilizzano solo i
dati dell'ultimo anno. 
 
Macroinvertebrati bentonici 
 
Sistema di classificazione 
Per l'EQB Macroinvertebrati bentonici si applica l'Indice M-AMBI, che
utilizza lo strumento dell' analisi statistica multivariata ed e'  in
grado di riassumere la complessita' delle comunita' di fondo  mobile,
permettendo una lettura ecologica dell'ecosistema in esame. 
Come  indicato  nel  paragrafo  A.4.3  del  presente   allegato,   la
tipo-specificita' per i macroinvetebrati bentonici e'  caratterizzata
dal criterio idrologico. Pertanto le categorie "tipo-specifiche"  per
i macroinvertebrati sono quelle associabili ai macrotipi 1, 2 e 3. 
Modalita' di calcolo dell'M-AMBI, condizioni di riferimento e  limiti
di classe 
L'M-AMBI e' un indice  multivariato  che  deriva  da  una  evoluzione
dell'AMBI integrato con l'Indice di diversita' di  Shannon-Wiener  ed
il numero di specie (S). La modalita' di calcolo dell'M-AMBI  prevede
l'elaborazione delle suddette 3 componenti con  tecniche  di  analisi
statistica multivariata. Per il  calcolo  dell'indice  e'  necessario
l'utilizzo di un software gratuito (AZTI  Marine  Biotic  Index-  New
Version AMBI 4.1)  da  applicarsi  con  l'ultimo  aggiornamento  gia'
disponibile della lista delle specie. 
Il valore dell'M-AMBI varia tra 0 ed 1 e corrisponde al  Rapporto  di
Qualita' Ecologica (RQE). 
Nella tab. 4.3.1/b sono riportati: 
- i valori di riferimento per ciascuna metrica che compone l'M-AMBI; 
- i limiti di classe dell'M-AMBI, espressi in termini di RQE, tra  lo
stato elevato e lo stato buono, e tra  lo  stato  buono  e  lo  stato
sufficiente. 
I  valori  delle  condizioni  di  riferimento  e  i  relativi  limiti
Buono/Sufficiente  ed  Elevato/Buono  descritti  in  tabella   devono
intendersi relativi al solo macrotipo 3 (bassa stabilita'). 
  
 
Tab. 4.3.1/b - Limiti di classe e valori di riferimento per l'M-AMBI 

---------------------------------------------------------------------
Macrotipo   Valori di riferimento                RQE
            ---------------------------------------------------------
            AMBI    H'     S        Elevato/Buono   Buono/Sufficiente
---------------------------------------------------------------------
3           0,5     4      30       0,81            0,61
---------------------------------------------------------------------


Macroalghe 
 
Sistema di classificazione 
Il metodo da applicare per la classificazione dell' EQB Macroalghe e'
il CARLIT. 
La tipo-specificita' per  le  macroalghe  e'  definita  dal  criterio
geomorfologico di cui all'Allegato 3 sez. A.3  del  presente  decreto
legislativo.  I  macrotipi  su  base  geomorfologica  da  tenere   in
considerazione  sono:  A)  rilievi  montuosi  e  B)  terrazzi.  Nella
procedura di valutazione dell'Indice CARLIT e'  necessario  precisare
anche i seguenti elementi  morfologici:  la  morfologia  della  costa
(blocchi metrici, falesia bassa, falesia alta), il diverso  grado  di
inclinazione della frangia infralitorale, l'orientazione della costa,
il grado di  esposizione  all'idrodinamismo,  il  tipo  di  substrato
(naturale, artificiale). 
 
Modalita' di calcolo del CARLIT, condizioni di riferimento  e  limiti
di classe 
Sulla base dei diversi elementi  morfologici  precedentemente  citati
sono  individuate  alcune  situazioni  geomorfologiche  rilevanti,  a
ciascuna delle quali e' assegnato un Valore di Qualita' Ecologica  di
riferimento (EQVrif) come riportato nella tab. 4.3.1/c. 
 
Tab. 4.3.1/c - Valori di riferimento per il CARLIT 

-----------------------------------------------
Situazione geomorfologica rilevante      EQVrif
-----------------------------------------------
Blocchi naturali                         12,2
Scogliera bassa naturale                 16,6
Falesia alta naturale                    15,3
Blocchi artificiali                      12,1
Struttura bassa artificiale              11,9
Struttura alta artificiale               8,0
-----------------------------------------------


L'indice CARLIT si basa  su  una  prima  valutazione  del  Valore  di
Qualita'  Ecologica  (VQE),  in  ogni  sito  e  per  ogni   categoria
geomorfologica rilevante. 
Il risultato finale dell'applicazione  del  CARLIT  non  fornisce  un
valore assoluto, ma direttamente il rapporto  di  qualita'  ecologica
(RQE). 
La tabella seguente riporta i limiti di classe, espressi  in  termini
di RQE, tra lo stato elevato e lo stato buono, e tra lo stato buono e
lo stato sufficiente. 
 
Tab. 4.3.1/d - Limiti di classe per Elemento  di  qualita'  biologica
"MACROALGHE" secondo il metodo CARLIT espresso in termini di RQE 

---------------------------------------------------------------------
                                      Rapporti di qualità ecologica 
                                               RQE CARLIT
      Sistema di                     --------------------------------
classificazione adottato  Macrotipi  Elevato/Buono  Buono/Sufficiente 
---------------------------------------------------------------------
        CARLIT              A e B         0,75           0,60
---------------------------------------------------------------------


Angiosperme - Prateria a Posidonia oceanica 
 
Sistema di classificazione 
Per l'EQB Posidonia oceanica si applica l'Indice PREI. 
L'Indice PREI include il calcolo di cinque descrittori:  la  densita'
della prateria (fasci  m-2);  la  superficie  fogliare  fascio,  (cm2
fascio-1); il rapporto tra la biomassa degli epifiti (mg fascio-1)  e
la biomassa fogliare fascio (mg fascio-1); la profondita' del  limite
inferiore e la tipologia del limite inferiore. 
La densita' della prateria,  la  superficie  fogliare  fascio  ed  il
rapporto tra la biomassa degli epifiti e la biomassa fogliare vengono
valutati alla profondita' standard di 15 m,  su  substrato  sabbia  o
matte; nei casi in cui lo sviluppo  batimetrico  della  prateria  non
consenta il campionamento  alla  profondita'  standard,  puo'  essere
individuata, motivandone la scelta, una profondita'  idonea  al  caso
specifico. 
Le praterie a P.oceanica vengono monitorate nel  piano  infralitorale
non influenzato da apporti d'acqua dolce  significativi,  ovvero  nel
macrotipo 3: bassa  stabilita',  siti  costieri  non  influenzati  da
apporti d'acqua dolce e continentale. 
 
Modalita' di calcolo dell'indice PREI, condizioni  di  riferimento  e
limiti di classe 
La modalita' di calcolo dell'indice PREI prevede l'applicazione della
seguente equazione: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
Il valore del PREI varia tra 0 ed 1  e  corrisponde  al  Rapporto  di
Qualita' Ecologica (RQE). 
Il risultato finale dell'applicazione dell'Indice PREI  non  fornisce
un valore assoluto, ma direttamente il rapporto di qualita' ecologica
(RQE). La tabella 4.3.1/e riporta i limiti  di  classe,  espressi  in
termini di RQE. 
Nel sistema di classificazione seguente lo stato cattivo  corrisponde
ad una recente non sopravvivenza di P.  oceanica,  ovvero,  alla  sua
scomparsa da meno di cinque anni. 
 
 
Tab. 4.3.1/e - Limiti di classe degli RQE per  Elemento  di  Qualita'
Biologica "Posidonia oceanica", e condizioni di riferimento  riferiti
ai valori dell'Indice PREI. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
A.4.3.2 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  degli
elementi di qualita' fisico-chimica e idromorfologica a sostegno 
Nelle acque marino  costiere  con  l'espressione:  "a  sostegno",  si
intende  che  gli  elementi  di  qualita'  fisico-chimica,  salvo  le
eccezioni riportate nella Tab. 4.3.2/b, devono essere considerati nel
sistema  di  classificazione  dello  stato   ecologico,   in   quanto
concorrono   alla   definizione   di   tale   stato.   Gli   elementi
idromorfologici   devono    essere    utilizzati    per    migliorare
l'interpretazione dei  risultati  biologici,  in  modo  da  pervenire
all'assegnazione di uno stato ecologico certo. 
Si  riportano  di  seguito  le  tabelle  che  indicano  gli  elementi
idromorfologici, Tab.  4.3.2/a  e  fisico-chimici,  Tab.  4.3.2/b,  a
sostegno dei vari EQB. 
 
Tab. 4.3.2/a- Elementi idromorfologici a sostegno dei vari EQB 

---------------------------------------------------------------------
EQB                           Elementi idromorfologici(*)
---------------------------------------------------------------------
Fitoplancton                  regime correntometrico
---------------------------------------------------------------------
Macroalghe ed Angiosperme     escursione mareale, esposizione al moto
                              ondoso, regime correntometrico,