ALLEGATO A REQUISITI MINIMI DI QUALITA' DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA (art. 257, comma 4, del Regolamento di esecuzione TULPS) A - Requisiti organizzativi minimi delle imprese 1. Iscrizione nel registro delle imprese Essere iscritti nel registro delle imprese commerciali a norma del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni. 2. Requisiti soggettivi (per l'impresa, per il titolare di licenza, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori, per ciascuno dei direttori tecnici): 2.1 quelli indicati dalla legge e dal regolamento di esecuzione del TULPS; 2.2 il titolare di licenza non puo' rivestire la qualifica di guardia giurata; 2.3 il titolare di licenza deve essere munito della rappresentanza legale della societa' e di gestione autonoma dell'istituto. 3. Condotta imprenditoriale e commerciale (per l'impresa, per il titolare, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori): 3.1 non aver rivestito alcuna delle cariche sopra precisate in una societa' che sia fallita ovvero che sia stata sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all'atto della domanda sottoposta ad amministrazione controllata; 3.2 avere la capacita' di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 TULPS) ed in particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/2006; 3.3 dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo del documento unico di regolarita' contributiva, nonche' l'integrale rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello. Tale ultimo obbligo puo' essere assolto mediante esibizione della certificazione del competente ente bilaterale nazionale. 3.3 non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione; 3.4 non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 3.5 essere in regola con gli adempimenti tributari, salvo quanto previsto al punto 6.3. 4. Struttura organizzativa 4.1 Avere una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzionale all'attivita' che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si intende operare, comprendente almeno: 4.1.1 una sede operativa, avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma della legge 5 maggio 1990, nr.46, e del D.M. 22 gennaio 2008, nr.37, per le attivita' e gli adempimenti di cui all'articolo 135 del TULPS; 4.1.2 * un centro di comunicazioni, presidiato da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi, con le caratteristiche di cui all'Allegato E, tipologia A, per la vigilanza di cui all'art. 2 classe A, svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 1 e 2; * una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all'Allegato E, tipologia B, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.1, 2; * una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all'Allegato E tipologia C, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 3; * una centrale operativa a norma UNI 11068:2005 "Centrali di telesorveglianza - caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo" e successivi aggiornamenti ed eventuali successive modifiche o integrazioni, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 4; * un'ulteriore centrale a norma UNI 11068:2005 "Centrali di telesorveglianza - caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo" ed eventuali successive modifiche o integrazioni, o ulteriori una o piu' centrali di cui all'Allegato E, tipologia C, che possano operare in back up tra loro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.5. 4.1.3 una struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i requisiti di qualita' di cui all'Allegato D del presente Regolamento, le prescrizioni del Questore e l'ambito dimensionale e territoriale. 4.1.4 una struttura organizzativa aziendale, rapportata alle dimensioni della stessa, che assicuri il controllo costante durante i servizi, nella sede operativa principale, da parte del titolare della licenza o di un suo institore o di un direttore tecnico; per le sole fasce orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie particolari anche un addetto al coordinamento e controllo che puo' coincidere con l'operatore del centro di comunicazioni e/o della centrale operativa; per singoli servizi di particolare complessita' gestionale, che implichino un impiego contemporaneo di almeno dieci guardie particolari, una di queste dovra' fungere da coordinatore. 4.1.5 la disponibilita' di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi; 4.1.6 l'assolvimento degli oneri di formazione previsti dal D.M. di cui all'art. 138, comma 2, T.U.L.P.S, e dall'Allegato D del presente Regolamento; 4.1.7 l'istituto che opera in ambito territoriale esteso ( art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5 ) dovra' garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione). Alternativamente l'istituto potra' attivare centri di comunicazione o centrali operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il personale operativo impiegato nei servizi. 4.1.8 per ogni area di operativita' dell'istituto distante oltre 100 Km in linea d'aria dalla sede principale dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni, l'istituto dovra' avere punti operativi (distaccati) per il supporto logistico e di sicurezza al personale operativo impiegato in servizio in tali aree; 4.1.9 in ogni area di operativita' l'istituto dovra' dimostrare di possedere una dotazione di automezzi sufficiente a garantire i servizi autorizzati; 4.1.10 per specifiche e motivate esigenze, connesse ad esempio alla conformazione del territorio, all'eccezionalita' del servizio, alla particolare ubicazione degli obiettivi da vigilare, le comunicazioni possono essere assicurate a mezzo di altre tecnologie consolidate (ad es. legate a sistemi GSM, WiMAX, etc) che garantiscano, comunque, la comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi; 4.2 essere in possesso della certificazione di qualita' UNI 10891:2000 "Servizi - istituti di vigilanza privata - Requisiti" e successivi aggiornamenti. 5. Disponibilita' delle dotazioni logistiche e tecnologiche: 5.1 disponibilita' di locali, spazi attrezzati ed aree di rispetto, di dimensioni e caratteristiche idonee e compatibili con il progetto presentato e con le attivita' richieste, idonee per dimensioni, conformazione e posizione alle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di servizio; 5.2 disponibilita' delle attrezzature di sala operativa di cui ai precedenti punti 4.1.2; 5.3 disponibilita' di mezzi di locomozione e di trasporto, conformi alle disposizioni in vigore, muniti dei propri contrassegni, commisurati ai servizi da svolgere, maggiorati di un mezzo di riserva ogni dieci. I mezzi impiegati nei servizi di trasporto valori devono essere blindati, quando e' previsto, e presentare le caratteristiche costruttive e di equipaggiamento indicate nell'Allegato D del presente Regolamento; 5.4 disponibilita' di mezzi di protezione individuale, commisurati al numero delle guardie particolari dipendenti ed ai servizi da svolgere, maggiorati del 10 %, quale dotazione di riserva, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle Direttive Europee pertinenti e relative norme armonizzate o comunque alle normative UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili; 5.5 per il servizio di deposito valori affidati in custodia all'istituto, proprieta' o disponibilita' esclusiva di un caveau avente le caratteristiche costruttive e di sicurezza passiva previste dalla copertura assicurativa obbligatoria. 6. Capacita' economico-finanziaria 6.1 avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle societa', un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell'attivita', almeno pari a quanto previsto nell'Allegato F del presente Regolamento, in funzione della configurazione definita dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza; 6.2 essere in possesso di idonea copertura assicurativa Responsabilita' Civile Contrattuale e Responsabilita' Civile Conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti ed ai livelli dimensionali dell'istituto, con valori minimi comunque non inferiori a quanto riportato nella tabella F1; 6.3 avere, nel caso di debiti tributari accertati le disponibilita' finanziare occorrenti, ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1, per far fronte agli stessi. Il possesso dei requisiti sopra indicati e' accertato dalla certificazione di qualita' rilasciata da uno dei centri di certificazione indipendente previsti dall'articolo 260-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS, ovvero, fino a quando detti organismi non siano operanti, puo' essere dimostrato in ogni altro modo, anche a mezzo di idonee referenze bancarie o assicurative, ferma restando la facolta' del Prefetto di disporre mirati accertamenti. Restano ferme le caratteristiche organizzative e le modalita' di verifica previste, per particolari servizi, dalle altre disposizioni in vigore. 7. Definizione delle tariffe: 7.1 essersi attenuto, nella individuazione delle tariffe, a criteri di: 7.1.1 coerenza con la licenza e con il progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto; 7.1.2 piena copertura dei costi indicati dall'articolo 257-quinquies del Regolamento di esecuzione, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come parametro di riferimento le tabelle del costo del lavoro delle guardie particolari giurate, sulla base delle determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale.