ALLEGATO A
REQUISITI MINIMI DI QUALITA' DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
(art. 257, comma 4, del Regolamento di esecuzione TULPS)
A - Requisiti organizzativi minimi delle imprese
1. Iscrizione nel registro delle imprese
Essere iscritti nel registro delle imprese commerciali a norma del
D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni.
2. Requisiti soggettivi (per l'impresa, per il titolare di licenza,
per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno
dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari,
per ciascuno degli institori, per ciascuno dei direttori tecnici):
2.1 quelli indicati dalla legge e dal regolamento di esecuzione del
TULPS;
2.2 il titolare di licenza non puo' rivestire la qualifica di
guardia giurata;
2.3 il titolare di licenza deve essere munito della rappresentanza
legale della societa' e di gestione autonoma dell'istituto.
3. Condotta imprenditoriale e commerciale (per l'impresa, per il
titolare, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per
ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci
accomandatari, per ciascuno degli institori):
3.1 non aver rivestito alcuna delle cariche sopra precisate in una
societa' che sia fallita ovvero che sia stata sottoposta a
liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all'atto della domanda
sottoposta ad amministrazione controllata;
3.2 avere la capacita' di obbligarsi richiesta dalla legge (art.
134 TULPS) ed in particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni
ostative previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/2006;
3.3 dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo del
documento unico di regolarita' contributiva, nonche' l'integrale
rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto
collettivo nazionale di categoria, e della contrattazione
territoriale di secondo livello. Tale ultimo obbligo puo' essere
assolto mediante esibizione della certificazione del competente ente
bilaterale nazionale.
3.3 non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui
all'art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero che sia comunque
concluso il periodo di emersione;
3.4 non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro.
3.5 essere in regola con gli adempimenti tributari, salvo quanto
previsto al punto 6.3.
4. Struttura organizzativa
4.1 Avere una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa,
coerente e funzionale all'attivita' che si intende svolgere ed ai
livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si intende
operare, comprendente almeno:
4.1.1 una sede operativa, avente impianti tecnici, tecnologici e
di sicurezza, a norma della legge 5 maggio 1990, nr.46, e del D.M. 22
gennaio 2008, nr.37, per le attivita' e gli adempimenti di cui
all'articolo 135 del TULPS;
4.1.2
* un centro di comunicazioni, presidiato da guardie giurate per
tutto il tempo di effettuazione dei servizi, con le caratteristiche
di cui all'Allegato E, tipologia A, per la vigilanza di cui all'art.
2 classe A, svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 1
e 2;
* una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui
all'Allegato E, tipologia B, presidiata sulle 24 ore da guardie
giurate, per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E
svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.1, 2;
* una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui
all'Allegato E tipologia C, presidiata sulle 24 ore da guardie
giurate, per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E
svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 3;
* una centrale operativa a norma UNI 11068:2005 "Centrali di
telesorveglianza - caratteristiche procedurali, strutturali e di
controllo" e successivi aggiornamenti ed eventuali successive
modifiche o integrazioni, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate
per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta
nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 4;
* un'ulteriore centrale a norma UNI 11068:2005 "Centrali di
telesorveglianza - caratteristiche procedurali, strutturali e di
controllo" ed eventuali successive modifiche o integrazioni, o
ulteriori una o piu' centrali di cui all'Allegato E, tipologia C, che
possano operare in back up tra loro, presidiata sulle 24 ore da
guardie giurate per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed
E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.5.
4.1.3 una struttura direzionale e di controllo coerente e
funzionale ai servizi, secondo i requisiti di qualita' di cui
all'Allegato D del presente Regolamento, le prescrizioni del Questore
e l'ambito dimensionale e territoriale.
4.1.4 una struttura organizzativa aziendale, rapportata alle
dimensioni della stessa, che assicuri il controllo costante durante i
servizi, nella sede operativa principale, da parte del titolare della
licenza o di un suo institore o di un direttore tecnico; per le sole
fasce orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie
particolari anche un addetto al coordinamento e controllo che puo'
coincidere con l'operatore del centro di comunicazioni e/o della
centrale operativa; per singoli servizi di particolare complessita'
gestionale, che implichino un impiego contemporaneo di almeno dieci
guardie particolari, una di queste dovra' fungere da coordinatore.
4.1.5 la disponibilita' di un numero di guardie giurate
corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi,
compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno
un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili
assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi;
4.1.6 l'assolvimento degli oneri di formazione previsti dal D.M.
di cui all'art. 138, comma 2, T.U.L.P.S, e dall'Allegato D del
presente Regolamento;
4.1.7 l'istituto che opera in ambito territoriale esteso ( art.
2, lett. c), ambiti 3, 4, 5 ) dovra' garantire un idoneo sistema di
comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra
la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi,
con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione).
Alternativamente l'istituto potra' attivare centri di comunicazione o
centrali operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di
garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il personale
operativo impiegato nei servizi.
4.1.8 per ogni area di operativita' dell'istituto distante oltre
100 Km in linea d'aria dalla sede principale dello stesso o da altro
punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di
comunicazioni, l'istituto dovra' avere punti operativi (distaccati)
per il supporto logistico e di sicurezza al personale operativo
impiegato in servizio in tali aree;
4.1.9 in ogni area di operativita' l'istituto dovra' dimostrare
di possedere una dotazione di automezzi sufficiente a garantire i
servizi autorizzati;
4.1.10 per specifiche e motivate esigenze, connesse ad esempio
alla conformazione del territorio, all'eccezionalita' del servizio,
alla particolare ubicazione degli obiettivi da vigilare, le
comunicazioni possono essere assicurate a mezzo di altre tecnologie
consolidate (ad es. legate a sistemi GSM, WiMAX, etc) che
garantiscano, comunque, la comunicazione diretta tra la centrale
operativa e il personale operativo impiegato nei servizi;
4.2 essere in possesso della certificazione di qualita' UNI
10891:2000 "Servizi - istituti di vigilanza privata - Requisiti" e
successivi aggiornamenti.
5. Disponibilita' delle dotazioni logistiche e tecnologiche:
5.1 disponibilita' di locali, spazi attrezzati ed aree di rispetto,
di dimensioni e caratteristiche idonee e compatibili con il progetto
presentato e con le attivita' richieste, idonee per dimensioni,
conformazione e posizione alle esigenze di sicurezza connesse alle
tipologie di servizio;
5.2 disponibilita' delle attrezzature di sala operativa di cui ai
precedenti punti 4.1.2;
5.3 disponibilita' di mezzi di locomozione e di trasporto, conformi
alle disposizioni in vigore, muniti dei propri contrassegni,
commisurati ai servizi da svolgere, maggiorati di un mezzo di riserva
ogni dieci. I mezzi impiegati nei servizi di trasporto valori devono
essere blindati, quando e' previsto, e presentare le caratteristiche
costruttive e di equipaggiamento indicate nell'Allegato D del
presente Regolamento;
5.4 disponibilita' di mezzi di protezione individuale, commisurati
al numero delle guardie particolari dipendenti ed ai servizi da
svolgere, maggiorati del 10 %, quale dotazione di riserva, conformi
ai requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle Direttive Europee
pertinenti e relative norme armonizzate o comunque alle normative
UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili;
5.5 per il servizio di deposito valori affidati in custodia
all'istituto, proprieta' o disponibilita' esclusiva di un caveau
avente le caratteristiche costruttive e di sicurezza passiva previste
dalla copertura assicurativa obbligatoria.
6. Capacita' economico-finanziaria
6.1 avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un
patrimonio personale netto e, nelle societa', un capitale interamente
versato e mantenuto per tutta la durata dell'attivita', almeno pari a
quanto previsto nell'Allegato F del presente Regolamento, in funzione
della configurazione definita dal progetto organizzativo e tecnico
operativo e dalla licenza;
6.2 essere in possesso di idonea copertura assicurativa
Responsabilita' Civile Contrattuale e Responsabilita' Civile Conto
Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti ed ai
livelli dimensionali dell'istituto, con valori minimi comunque non
inferiori a quanto riportato nella tabella F1;
6.3 avere, nel caso di debiti tributari accertati le disponibilita'
finanziare occorrenti, ad integrazione di quanto previsto al punto
6.1, per far fronte agli stessi.
Il possesso dei requisiti sopra indicati e' accertato dalla
certificazione di qualita' rilasciata da uno dei centri di
certificazione indipendente previsti dall'articolo 260-ter del
Regolamento di esecuzione del TULPS, ovvero, fino a quando detti
organismi non siano operanti, puo' essere dimostrato in ogni altro
modo, anche a mezzo di idonee referenze bancarie o assicurative,
ferma restando la facolta' del Prefetto di disporre mirati
accertamenti.
Restano ferme le caratteristiche organizzative e le modalita' di
verifica previste, per particolari servizi, dalle altre disposizioni
in vigore.
7. Definizione delle tariffe:
7.1 essersi attenuto, nella individuazione delle tariffe, a criteri
di:
7.1.1 coerenza con la licenza e con il progetto organizzativo e
tecnico-operativo dell'istituto;
7.1.2 piena copertura dei costi indicati dall'articolo
257-quinquies del Regolamento di esecuzione, individuati in relazione
ai servizi previsti nella licenza, avendo come parametro di
riferimento le tabelle del costo del lavoro delle guardie particolari
giurate, sulla base delle determinazione degli oneri derivanti
dall'applicazione del CCNL di categoria e degli integrativi
territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro, della Salute e della
Previdenza Sociale.