Allegato I (previsto dall'art. 22) DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA 1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1. La scheda e' fabbricata in policarbonato. I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformita' alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373. 2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida La sicurezza fisica della patente di guida e' minacciata da: - produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale; - contraffazione: modificando le proprieta' di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso. La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione. a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche: - schede insensibili ai raggi UV; - fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa; - elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia; - incisione al laser; - nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato). b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo: - inchiostri a variazione cromatica , - inchiostro termocromatico, - ologrammi su misura, - immagini variabili incise al laser, - inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente, - stampa iridescente, - filigrana digitale sullo sfondo, - pigmenti infrarossi o fosforescenti, - caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto . 3. La patente si compone di due facciate: La pagina 1 contiene: a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo e grassetto; b) la dicitura «Repubblica Italiana» stampata in carattere maiuscolo e grassetto; Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, puo' essere disposto che le suddette diciture siano altresi' stampate, dai competenti uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali e' riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue. c) la sigla distintiva dello Stato italiano «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue: 1) cognome del titolare; 2) nome/i del titolare; 3) data e luogo di nascita del titolare; 4) a) data di rilascio della patente; b) data di scadenza della patente; c) designazione dell'autorita' che rilascia la patente; 5) numero della patente; 6) fotografia del titolare; 7) firma del titolare; 8) indirizzo; 9) le categorie di veicoli che il titolare e' autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate; e) la dicitura «modello delle Comunita' europee» in lingua italiana e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della Comunita', stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente: Parte di provvedimento in formato grafico - blu: Pantone Reflex Blue, - giallo: Pantone Yellow. La pagina 2 contiene: a) 9) le categorie di veicoli che il titolare e' autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate; 10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio; 11) la data di scadenza per ciascuna categoria; 12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata. I codici sono stabiliti nel modo seguente: - Codici da 01 a 99: : codici comunitari armonizzati - CONDUCENTE (motivi medici) 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi 01.01 Occhiali 01.02 Lenti a contatto 01.03 Occhiali protettivi 01.04 Lente opaca 01.05 Occlusore oculare 01.06 Occhiali o lenti a contatto 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione 02.01 Apparecchi acustici monoauricolari 02.02 Apparecchi acustici biauricolari 03. Protesi/ortosi per gli arti 03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori 03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori 05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici) 05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto) 05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della citta'/regione 05.03 Guida senza passeggeri 05.04 Velocita' di guida limitata a... km/h 05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente 05.06 Guida senza rimorchio 05.07 Guida non autorizzata in autostrada 05.08 Niente alcool MODIFICHE DEL VEICOLO 10. Cambio di velocita' modificato 10.01 Cambio manuale 10.02 Cambio automatico 10.03 Cambio elettronico 10.04 Leva del cambio adattata 10.05 Senza cambio marce secondario 15. Frizione modificata 15.01 Pedale della frizione adattato 15.02 Frizione manuale 15.03 Frizione automatica 15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile 20. Dispositivi di frenatura modificati 20.01 Pedale del freno modificato 20.02 Pedale del freno allargato 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro 20.04 Pedale del freno ad asola 20.05 Pedale del freno basculante 20.06 Freno di servizio manuale (adattato) 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza 20.09 Freno di stazionamento modificato 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato) 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile 20.13 Freno a ginocchio 20.14 Freno di servizio a comando elettrico 25. Dispositivi di accelerazione modificati 25.01 Pedale dell'acceleratore modificato 25.02 Acceleratore ad asola 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante 25.04 Acceleratore manuale 25.05 Acceleratore a ginocchio 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro 25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione 30.01 Pedali paralleli 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi) 30.03 Acceleratore e freno a slitta 30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili 30.06 Fondo rialzato 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore 30.10 Sostegno per calcagno/gamba 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico 35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.) 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato di accelerazione e frenatura 40. Sterzo modificato 40.01 Servosterzo standard 40.02 Servosterzo rinforzato 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza 40.04 Piantone del volante prolungato 40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.) 40.06 Volante inclinabile 40.07 Volante verticale 40.08 Volante orizzontale 40.09 Sterzo controllato tramite piede 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) 40.11 Volante con impugnatura a manovella 40.12 Volante dotato di ortosi della mano 40.13 Con ortosi collegata al tendine 42. Retrovisore/i modificato/i 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro 42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 43. Sedile conducente modificato 43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato 43.06 Cinture di sicurezza modificate 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio) 44.01 Impianto frenante su una sola leva 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore 44.04 Leva dell'acceleratore (adattata) 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati) 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) 44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente 45. Solo per motocicli con sidecar 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo) QUESTIONI AMMINISTRATIVE 70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL) 71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR) 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1) 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1) 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non piu' di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) 76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E) 77. Limitata a veicoli di categoria D con non piu' di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E). 78. Limitata a veicoli con cambio automatico 79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE 90.01: a sinistra 90.02: a destra 90.03: sinistra 90.04: destra 90.05: mano 90.06: piede 90.07: utilizzabile. 95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012). 96. Conducente che ha superato una prova di capacita' e di comportamento in conformita' delle disposizioni dell'allegato V. - Codici 100 e superiori : codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. - Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali e' rilasciata la patente, puo' essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11; - 13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente; b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (delle voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13). c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente. 4. Disposizioni particolari a) La patente di guida reca, su entrambe le facciate, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale e' sottoposto all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla Commissione Europea. MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA (art. 22) Pagina 1 (fronte): PATENTE DI GUIDA; REPUBBLICA ITALIANA Pagina 2 (verso): 1. Cognome; 2. Nome; 3. Data e luogo di nascita; 4a. Patente rilasciata il; 4b. Validita' fino al; 4c. Rilasciata da; 5. Patente n....; 6. Fotografia; 7. Firma del titolare; 8. Indirizzo; 9. Categorie; 10. Categoria rilasciata il; 11. Categoria validita' fino al; 12. Restrizioni; 13. Riconoscimento. ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO Parte di provvedimento in formato grafico