(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                                              (previsto dall'art. 22) 
 
  DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA 
 
  1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello  comunitario
di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1. 
    La scheda e' fabbricata in policarbonato. 
    I metodi per la verifica delle caratteristiche delle  patenti  di
guida,  destinati  a  garantire  la  loro  conformita'   alle   norme
internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373. 
  2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida 
    La sicurezza fisica della patente di guida e' minacciata da: 
    - produzione di schede false:  creando  un  nuovo  oggetto  molto
somigliante al documento, sia ex  novo,  sia  copiando  un  documento
originale; 
    - contraffazione:  modificando  le  proprieta'  di  un  documento
originale, ad esempio modificando  alcuni  dei  dati  impressi  sullo
stesso. 
    La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che
consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei  dati,  nel
materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa,  in  una
serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo  di
personalizzazione. 
    a) Il materiale utilizzato per le patenti di  guida  deve  essere
protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche: 
    - schede insensibili ai raggi UV; 
    - fondo arabescato di sicurezza,  concepito  per  resistere  alla
contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che  utilizzi  una
stampa  a  iride  con   inchiostri   multicolori   di   sicurezza   e
un'arabescatura positiva  e  negativa.  Il  motivo  non  deve  essere
composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati
complessi  in  almeno  due  colori  speciali  e  deve  includere  una
microstampa; 
    - elementi variabili ottici che  offrano  un'adeguata  protezione
contro la copiatura e la manomissione della fotografia; 
    - incisione al laser; 
    - nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello
sfondo di sicurezza e la  fotografia  stessa  dovrebbero  sovrapporsi
almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato). 
    b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida  deve
essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle
seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite
con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente  decreto
legislativo: 
    - inchiostri a variazione cromatica , 
    - inchiostro termocromatico, 
    - ologrammi su misura, 
    - immagini variabili incise al laser, 
    - inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente, 
    - stampa iridescente, 
    - filigrana digitale sullo sfondo, 
    - pigmenti infrarossi o fosforescenti, 
    - caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto . 
    3. La patente si compone di due facciate: 
    La pagina 1 contiene: 
    a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo
e grassetto; 
    b)  la  dicitura  «Repubblica  Italiana»  stampata  in  carattere
maiuscolo e grassetto; 
    Con il decreto di cui all'articolo  22,  comma  1,  del  presente
decreto legislativo, puo' essere disposto che  le  suddette  diciture
siano altresi' stampate, dai competenti uffici appartenenti ad ambiti
territoriali ai quali e' riconosciuta  autonomia  linguistica,  nelle
rispettive lingue. 
    c) la sigla distintiva dello  Stato  italiano  «I»,  stampata  in
negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; 
    d) le informazioni specifiche relative alla  patente  rilasciata,
numerate come segue: 
    1) cognome del titolare; 
    2) nome/i del titolare; 
    3) data e luogo di nascita del titolare; 
    4) 
    a) data di rilascio della patente; 
    b) data di scadenza della patente; 
    c) designazione dell'autorita' che rilascia la patente; 
    5) numero della patente; 
    6) fotografia del titolare; 
    7) firma del titolare; 
    8) indirizzo; 
    9) le categorie di veicoli  che  il  titolare  e'  autorizzato  a
guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere
diverso da quello delle categorie armonizzate; 
    e) la  dicitura  «modello  delle  Comunita'  europee»  in  lingua
italiana e la dicitura «patente di guida» nelle  altre  lingue  della
Comunita', stampate in rosa in modo da  costituire  lo  sfondo  della
patente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    - blu: Pantone Reflex Blue, 
    - giallo: Pantone Yellow. 
    La pagina 2 contiene: 
    a) 9) le categorie di veicoli che il titolare  e'  autorizzato  a
guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere
diverso da quello delle categorie armonizzate; 
    10) la data del primo rilascio  per  ciascuna  categoria:  questa
data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad  ogni  ulteriore
sostituzione o cambio; 
    11) la data di scadenza per ciascuna categoria; 
    12) le eventuali  indicazioni  supplementari  o  restrittive,  in
forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata. 
    I codici sono stabiliti nel modo seguente: 
    - 
    Codici da 01 a 99: : codici comunitari armonizzati 
    - 
    CONDUCENTE (motivi medici) 
    01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi 
    01.01 Occhiali 
    01.02 Lenti a contatto 
    01.03 Occhiali protettivi 
    01.04 Lente opaca 
    01.05 Occlusore oculare 
    01.06 Occhiali o lenti a contatto 
    02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione 
    02.01 Apparecchi acustici monoauricolari 
    02.02 Apparecchi acustici biauricolari 
    03. Protesi/ortosi per gli arti 
    03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori 
    03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori 
    05. Limitazioni nella guida (il codice deve  essere  indicato  in
dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici) 
    05.01 Guida  in  orario  diurno  (ad  esempio:  da  un'ora  prima
dell'alba ad un'ora dopo il tramonto) 
    05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di  residenza  del
titolare o solo nell'ambito della citta'/regione 
    05.03 Guida senza passeggeri 
    05.04 Velocita' di guida limitata a... km/h 
    05.05 Guida autorizzata  solo  se  accompagnato  da  titolare  di
patente 
    05.06 Guida senza rimorchio 
    05.07 Guida non autorizzata in autostrada 
    05.08 Niente alcool 
    MODIFICHE DEL VEICOLO 
    10. Cambio di velocita' modificato 
    10.01 Cambio manuale 
    10.02 Cambio automatico 
    10.03 Cambio elettronico 
    10.04 Leva del cambio adattata 
    10.05 Senza cambio marce secondario 
    15. Frizione modificata 
    15.01 Pedale della frizione adattato 
    15.02 Frizione manuale 
    15.03 Frizione automatica 
    15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile 
    20. Dispositivi di frenatura modificati 
    20.01 Pedale del freno modificato 
    20.02 Pedale del freno allargato 
    20.03 Pedale del  freno  adattato  per  essere  usato  col  piede
sinistro 
    20.04 Pedale del freno ad asola 
    20.05 Pedale del freno basculante 
    20.06 Freno di servizio manuale (adattato) 
    20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato 
    20.08 Pressione massima sul  freno  di  emergenza  integrato  nel
freno di emergenza 
    20.09 Freno di stazionamento modificato 
    20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico 
    20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato) 
    20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile 
    20.13 Freno a ginocchio 
    20.14 Freno di servizio a comando elettrico 
    25. Dispositivi di accelerazione modificati 
    25.01 Pedale dell'acceleratore modificato 
    25.02 Acceleratore ad asola 
    25.03 Pedale dell'acceleratore basculante 
    25.04 Acceleratore manuale 
    25.05 Acceleratore a ginocchio 
    25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) 
    25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno 
    25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro 
    25.09           Pedale           dell'acceleratore            con
protezione/pieghevole/sfilabile 
    30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione 
    30.01 Pedali paralleli 
    30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi) 
    30.03 Acceleratore e freno a slitta 
    30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi 
    30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili 
    30.06 Fondo rialzato 
    30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno 
    30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale  del
freno 
    30.09 Elemento di  protezione  davanti  ai  pedali  del  freno  e
dell'acceleratore 
    30.10 Sostegno per calcagno/gamba 
    30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico 
    35. Disposizione dei comandi modificata 
    (Interruttori dei  fari,  tergicristalli,  segnalatore  acustico,
indicatori di direzione, ecc.) 
    35.01 Comandi operabili senza compromettere le  altre  operazioni
di guida 
    35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o  dai
suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
    35.03 Comandi operabili  senza  togliere  la  mano  sinistra  dal
volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
    35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante
o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
    35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o  dai
suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal  sistema  combinato
di accelerazione e frenatura 
    40. Sterzo modificato 
    40.01 Servosterzo standard 
    40.02 Servosterzo rinforzato 
    40.03 Sterzo con sistema di sicurezza 
    40.04 Piantone del volante prolungato 
    40.05 Volante adattato (a sezione allargata  e/o  rinforzata,  di
diametro ridotto, ecc.) 
    40.06 Volante inclinabile 
    40.07 Volante verticale 
    40.08 Volante orizzontale 
    40.09 Sterzo controllato tramite piede 
    40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) 
    40.11 Volante con impugnatura a manovella 
    40.12 Volante dotato di ortosi della mano 
    40.13 Con ortosi collegata al tendine 
    42. Retrovisore/i modificato/i 
    42.01  Specchietto  retrovisore  laterale  esterno  (sinistro  o)
destro 
    42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango 
    42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per  controllare
il traffico 
    42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico 
    42.05 Specchietto retrovisore per  ovviare  al  punto  cieco  del
retrovisore 
    42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 
    43. Sedile conducente modificato 
    43.01 Sedile conducente  ad  altezza  adeguata  ed  alla  normale
distanza dal volante e dai pedali 
    43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo 
    43.03 Sedile conducente con supporto laterale che  stabilizza  la
posizione da seduto 
    43.04 Sedile conducente dotato di braccioli 
    43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato 
    43.06 Cinture di sicurezza modificate 
    43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti 
    44. Modifiche ai motocicli (il codice  deve  essere  indicato  in
dettaglio) 
    44.01 Impianto frenante su una sola leva 
    44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore 
    44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore 
    44.04 Leva dell'acceleratore (adattata) 
    44.05 Cambio e frizione manuale (adattati) 
    44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) 
    44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) 
    44.08 Altezza del sedile tale da  permettere  al  conducente,  da
seduto,   di   raggiungere   il   suolo   con   ambedue    i    piedi
contemporaneamente 
    45. Solo per motocicli con sidecar 
    50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero  di  telaio  (codice
identificativo del veicolo) 
    51.  Limitato  ad  uno   specifico   veicolo/targa   (numero   di
registrazione del veicolo) 
    QUESTIONI AMMINISTRATIVE 
    70. Sostituzione  della  patente  n...  rilasciata  da...  (sigla
UE/sigla  ONU  se  si  tratta  di  un  paese   terzo;   ad   esempio:
70.0123456789.NL) 
    71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta
di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR) 
    72. Limitata ai veicoli della  categoria  A  con  cilindrata  non
superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1) 
    73. Limitata ai veicoli della categoria  B  del  tipo  veicoli  a
motore a tre o quattro ruote (B1) 
    74. Limitata ai veicoli della categoria C con  massa  limite  non
superiore a 7 500 kg (C1) 
    75. Limitata ai veicoli della categoria D  con  non  piu'  di  16
posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) 
    76. Limitata ai veicoli della categoria C con  massa  limite  non
superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore
a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso cosi' formato  non
sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite  del
rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E) 
    77. Limitata a veicoli di categoria D con non piu' di 16 posti  a
sedere, oltre a quello del conducente (D1)  con  rimorchio  di  massa
limite non superiore a 750 kg, sempre che  a)  la  massa  limite  del
complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a  12  000
kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a  vuoto  del
veicolo trainate e che b) il  rimorchio  non  sia  impiegato  per  il
trasporto di persone (D1E). 
    78. Limitata a veicoli con cambio automatico 
    79. (...) Limitata a veicoli conformi a  quanto  specificato  fra
parentesi,  in  applicazione  dell'articolo  10,  paragrafo  1  della
direttiva 91/439/CEE 
    90.01: a sinistra 
    90.02: a destra 
    90.03: sinistra 
    90.04: destra 
    90.05: mano 
    90.06: piede 
    90.07: utilizzabile. 
    95. Conducente titolare  di  CQC  (carta  di  qualificazione  del
conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui
alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012). 
    96. Conducente che ha  superato  una  prova  di  capacita'  e  di
comportamento in conformita' delle disposizioni dell'allegato V. 
    - 
    Codici 100 e superiori : codici nazionali, validi unicamente  per
la circolazione sul territorio dello Stato membro che  ha  rilasciato
la patente. 
    - Se un codice si applica a tutte le categorie per  le  quali  e'
rilasciata la patente, puo' essere stampato  nello  spazio  sotto  le
voci 9, 10 e 11; 
    - 
    13. uno spazio riservato  per  l'eventuale  iscrizione  da  parte
dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del  punto
4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili
alla gestione della patente; 
    b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si  trovano  sulle
pagine 1 e 2 della patente (delle voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c),  5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13). 
    c) Sul modello  comunitario  di  patente  di  guida  deve  essere
riservato  uno  spazio  per   potervi   eventualmente   inserire   un
microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente. 
    4. Disposizioni particolari 
    a) La patente di guida reca, su entrambe le facciate, nell'angolo
inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale  tricolore  verde,
bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale e' sottoposto
all'esito  favorevole  della  notifica  del  presente  decreto   alla
Commissione Europea. 
    MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA (art. 22) 
    Pagina 1 (fronte): PATENTE DI GUIDA; REPUBBLICA ITALIANA 
    Pagina 2 (verso): 1.  Cognome;  2.  Nome;  3.  Data  e  luogo  di
nascita; 4a. Patente  rilasciata  il;  4b.  Validita'  fino  al;  4c.
Rilasciata  da;  5.  Patente  n....;  6.  Fotografia;  7.  Firma  del
titolare; 8. Indirizzo; 9. Categorie; 10.  Categoria  rilasciata  il;
11. Categoria validita' fino al; 12. Restrizioni; 13. Riconoscimento. 
 
    ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico