(Allegato I)
 
                                                           ALLEGATO I 
                                  (previsto dall'articolo 3, comma 5) 
 
                               PARTE I 
                         Condizioni generali 
 
1. In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui  all'allegato  del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, relativo  alla  protezione
degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti: 
1) nella parte del fabbricato  dove  sono  stabulati  i  suini  vanno
evitati i rumori continui di intensita'  pari  a  85  dBA  nonche'  i
rumori costanti o improvvisi; 
2) i suini devono essere tenuti alla luce di un'intensita' di  almeno
40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno; 
3) i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo
da permettere agli animali di: 
a) avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal  punto
di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e  pulita,  che
consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente; 
b) riposare e alzarsi con movimenti normali; 
c) vedere  altri  suini;  tuttavia,  nella  settimana  precedente  al
momento previsto del  parto  e  nel  corso  del  medesimo,  scrofe  e
scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della
stessa specie; 
4)  i  suini  devono  avere  accesso  permanente  a   una   quantita'
sufficiente di materiali che consentano loro  adeguate  attivita'  di
esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno,  legno,
segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di  questi,  salvo
che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere; 
5) i pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperita' per
evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in  modo
da non arrecare lesioni o sofferenze ai  suini.  Essi  devono  essere
adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se  non  e'  prevista
una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile; 
6) tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i
suini sono alimentati in gruppo e non  «ad  libitum»  o  mediante  un
sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun  suino  deve
avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri  suini  del
gruppo; 
7) a partire dalla seconda settimana di eta', ogni suino  deve  poter
disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente; 
8) sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi  diversi  da
quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini  e
che possono provocare un danno o la perdita di  una  parte  sensibile
del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione: 
a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei  lattonzoli  mediante
levigatura o troncatura, entro i primi  sette  giorni  di  vita,  che
lasci una superficie  liscia  intatta;  delle  zanne  dei  verri  che
possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri
animali o per motivi di sicurezza; 
b) del mozzamento di una parte della coda; 
c) della castrazione di suini di sesso  maschile  con  mezzi  diversi
dalla lacerazione dei tessuti; 
d) dell'apposizione di un anello al naso,  che  e'  ammessa  soltanto
quando gli animali sono detenuti  in  allevamenti  all'aperto  e  nel
rispetto della normativa nazionale. 
9) il mozzamento  della  coda  e  la  riduzione  degli  incisivi  dei
lattonzoli non devono costituire operazioni  di  routine,  ma  devono
essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai
capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle  code  di  altri  suini.
Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure  intese
ad evitare le morsicature delle code e altri  comportamenti  anormali
tenendo conto delle condizioni  ambientali  e  della  densita'  degli
animali. E' pertanto necessario modificare  condizioni  ambientali  o
sistemi di gestione inadeguati. 
10) Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un
veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo  5  che
disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con  mezzi
idonei e  in  condizioni  igieniche.  Qualora  la  castrazione  o  il
mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita,
essi devono essere effettuati unicamente da parte di  un  veterinario
sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici. 
 
                              PARTE II 
 
       Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini 
 
A. VERRI 
1. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in  modo
da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto  uditivo,
olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre
di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq. 
2. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento,  il  verro
adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto
deve essere libero da ostacoli. 
B. SCROFE E SCROFETTE 
1. Vanno adottate misure per ridurre al  minimo  le  aggressioni  nei
gruppi. 
2. Le scrofe gravide e le scrofette  devono,  se  necessario,  essere
sottoposte a trattamento contro i parassiti interni  od  esterni.  Se
sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite. 
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e
scrofette devono disporre  di  una  lettiera  adeguata  in  quantita'
sufficiente, a meno che cio' non sia tecnicamente realizzabile per il
sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento. 
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una  zona
libera che renda agevole il parto naturale o assistito. 
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi  liberamente
devono essere provvisti  di  strutture,  quali  ad  esempio  apposite
sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli. 
C. LATTONZOLI 
1. Una parte del pavimento,  sufficientemente  ampia  per  consentire
agli animali di  riposare  insieme  contemporaneamente,  deve  essere
piena o ricoperta da un tappetino, da paglia  o  da  altro  materiale
adeguato. 
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono  disporre
di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficolta'. 
3. Nessun lattonzolo deve essere  staccato  dalla  scrofa  prima  che
abbia raggiunto un'eta' di 28 giorni, a meno che la permanenza presso
la madre  influenzi  negativamente  il  benessere  o  la  salute  del
lattonzolo o di quest'ultima. 
4. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette  giorni
prima  di  tale   eta'   qualora   siano   trasferiti   in   impianti
specializzati. Tali impianti devono essere svuotati  e  accuratamente
puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un  nuovo  gruppo  e
devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute  le  scrofe,
in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie  ai
piccoli. 
D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO 
1. Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere  misure  per
evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale. 
2.  Essi  dovrebbero  essere  tenuti  in  gruppi  con  il  minimo  di
commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non  si
conoscono, occorre farlo il  prima  possibile,  di  preferenza  prima
dello svezzamento o entro una settimana dallo  svezzamento.  All'atto
dei mescolamento, i suini  devono  disporre  di  spazi  adeguati  per
allontanarsi e nascondersi dagli altri suini. 
3.  Qualora  si  manifestino  segni  di   lotta   violenta,   occorre
immediatamente indagare le cause  e  adottare  idonee  misure,  quali
fornire agli animali abbondante paglia, se  possibile,  oppure  altro
materiale per esplorazione. Gli animali a rischio  o  particolarmente
aggressivi vanno separati dal gruppo. 
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione
va limitata a condizioni eccezionali  e  dietro  prescrizione  di  un
veterinario.