(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                       (previsto all'art. 4, comma 1) 
 
  1.  I  materiali  utilizzati  per  la  costruzione  dei  locali  di
stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature  con
i quali i vitelli possono venire a contatto non devono essere  nocivi
per  i  vitelli  e  devono  poter  essere  accuratamente   puliti   e
disinfettati. 
  2.  Fino  all'istituzione  di  regole   comunitarie   in   materia,
l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti  elettrici  deve
essere conforme alla regolamentazione nazionale in  vigore  volta  ad
evitare qualsiasi scossa elettrica. 
  3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione  devono
consentire di mantenere entro limiti non dannosi  per  i  vitelli  la
circolazione dell'aria, la  quantita'  di  polvere,  la  temperatura,
l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas. 
  4. Ogni impianto  automatico  o  meccanico  indispensabile  per  la
salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una
volta al giorno. Gli  eventuali  difetti  riscontrati  devono  essere
eliminati  immediatamente;  se  cio'  non  fosse  possibile,  occorre
prendere le  misure  adeguate  per  salvaguardare  la  salute  ed  il
benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata  la  riparazione,
ricorrendo  in  particolare  a  metodi  alternativi  disponibili   di
alimentazione e  provvedendo  a   mantenere   condizioni   ambientali
soddisfacenti. 
  Se si utilizza un impianto  di  ventilazione  artificiale,  occorre
prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta  un  ricambio
di aria sufficiente per preservare  la  salute  e  il  benessere  dei
vitelli in caso di guasti all'impianto, nonche' un sistema di allarme
che segnali i guasti  all'allevatore.  Il  sistema  di  allarme  deve
essere verificato regolarmente. 
  5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tale fine,
onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e  fisiologiche,  e'
opportuno prevedere, date  le  diverse  condizioni  climatiche  degli
Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale  che,
in quest'ultimo caso, dovra' essere almeno equivalente alla durata di
illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00  e  le
ore  17.00.  Dovra'  inoltre  essere   disponibile   un'illuminazione
adeguata (fissa o mobile) di intensita' sufficiente per consentire di
controllare i vitelli in qualsiasi momento. 
  6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere
controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno  due
volte al giorno e quelli allevati all'esterno  almeno  una  volta  al
giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono
ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un  vitello  non
reagisca al trattamento dell'allevatore, deve  essere  consultato  al
piu' presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o  feriti
debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta  e
confortevole. 
  7. I locali di stabulazione devono  essere  costruiti  in  modo  da
consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire
a se stesso senza difficolta'. 
  8. I vitelli non debbono essere  legati,  ad  eccezione  di  quelli
stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo  massimo
di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del
latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni
al vitello e debbono essere regolarmente esaminati  ed  eventualmente
aggiustati in modo da  assicurare  una  posizione  confortevole  agli
animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale  da  evitare
il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire  ai  vitelli
di muoversi secondo quanto disposto al punto 7. 
  9. La stalla, i recinti, le  attrezzature  e  gli  utensili  devono
essere  puliti  e  disinfetti  regolarmente  in  modo  da   prevenire
infezioni incrociate  o  lo  sviluppo  di  organismi  infettivi.  Gli
escrementi, l'urina e i foraggi che non sono  stati  mangiati  o  che
sono caduti  sul  pavimento  devono  essere  rimossi  con  la  dovuta
regolarita' per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o
roditori. 
  10. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza  asperita'
per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in  modo  da
non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi
devono essere adeguati alle dimensioni  ed  al  peso  dei  vitelli  e
costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui  si
coricano i vitelli deve essere  confortevole,  pulita,  adeguatamente
prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di  eta'
inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata. 
  11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione  adeguata
alla loro  eta'  e  al  loro  peso  e  conforme  alle  loro  esigenze
comportamentali e fisiologiche, onde  favorire  buone  condizioni  di
salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore
di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno
4,5 mm/litro: una dose giornaliera di alimenti  fibrosi  deve  essere
somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di eta' e  il
quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno  per  i
vitelli di eta' compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai  vitelli  non
deve essere messa la museruola. 
  12. Tutti i vitelli devono  essere  nutriti  almeno  due  volte  al
giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non  sono  alimentati
ad  libitum  o  mediante  un  sistema  automatico  di  alimentazione,
ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti  contemporaneamente
agli altri vitelli del gruppo. 
  13. A partire dalla seconda settimana di eta',  ogni  vitello  deve
poter disporre di acqua  fresca  adeguata  in  quantita'  sufficiente
oppure poter soddisfare il  proprio  fabbisogno  in  liquidi  bevendo
altre bevande, tuttavia, i vitelli malati e sottoposti  a  condizioni
atmosferiche di grande calore devono poter disporre di  acqua  fresca
in ogni momento. 
  14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e  di  acqua
devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da
ridurre al minimo le possibilita' di contaminazione degli alimenti  o
dell'acqua destinati ai vitelli. 
  15.  Ogni  vitello  deve  ricevere  colostro  bovino  quanto  prima
possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.