(Accordo - Art. 1)
                               ACCORDO 
 
                NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE MILITARE 
 
                                 TRA 
 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
                  IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO 
 
 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
                  IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO 
 
  di seguito denominati "le Parti", 
  Visto il Trattato di amicizia e di cooperazione tra  la  Repubblica
Italiana ed il Regno del Marocco firmato a Roma il 25 novembre 1991; 
  Desiderosi di rafforzare  e  consolidare  i  rapporti  di  amicizia
esistenti tra i due Paesi, i loro  popoli  e  il  personale  militare
delle loro Forze Armate; 
  Desiderosi di rafforzare la loro collaborazione militare tecnica; 
  Convinti che la cooperazione tra i due Paesi in campo sia  militare
che tecnologico e industriale, in materia di difesa,  possa  favorire
la pace e la sicurezza nella regione mediterranea, 
 
                   HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE: 
 
                             ARTICOLO 1 
 
  Le Parti agiranno di concerto al fine  di  promuovere,  favorire  e
sviluppare la Cooperazione Militare e Tecnica tra i due Paesi, in uno
spirito di reciproca amicizia e comprensione  e  nel  rispetto  delle
legislazioni nazionali dei due Paesi e dei rispettivi impegni assunti
a livello internazionale dai due Paesi. 
  In  conformita'  al  presente  Accordo  potranno  essere  stipulati
Accordi Tecnici specifici tra le Forze Armate delle Parti.