(Accordo - Art. 10)
                             ARTICOLO 10 
 
  Il personale interessato si conformera'  alle  direttive  impartite
dalle Autorita' militari dell'ente ospitante. 
  In caso di mancanza alle direttive di cui sopra, saranno  informate
le Autorita' militari  del  Paese  d'origine  del  personale  che  ha
trasgredito  affinche'  adottino  nei  loro   confronti   le   misure
disciplinari previste dai rispettivi regolamenti di disciplina.