ARTICOLO 13 Le merci e le prestazioni di servizi fornite dalla Parte ospitante - compresa l'utilizzazione degli spazi aereo, marittimo e terrestre, e l'uso di basi e infrastrutture - saranno oggetto di pagamento di canoni a carico delle Forze Armate della Parte inviante. I canoni riscossi e le modalita' di pagamento per dette merci e servizi saranno definiti da Accordi tecnici specifici.