(Accordo - Art. 13)
                             ARTICOLO 13 
 
  Le merci e le prestazioni di servizi fornite dalla Parte  ospitante
- compresa l'utilizzazione degli spazi aereo, marittimo e  terrestre,
e l'uso di basi e infrastrutture - saranno oggetto  di  pagamento  di
canoni a carico delle Forze Armate della Parte inviante. 
  I canoni riscossi e le modalita' di pagamento  per  dette  merci  e
servizi saranno definiti da Accordi tecnici specifici.