(Accordo - Art. 14)
                             ARTICOLO 14 
 
  La Parte  ricevente  agevolera',  nel  rispetto  delle  leggi,  dei
regolamenti e delle procedure in vigore, l'importazione temporanea di
materiali,  equipaggiamenti,  ed  altri  prodotti  necessari  per  lo
svolgimento di ciascuna esercitazione,  in  franchigia  da  qualunque
imposta o dazio sui materiali. 
  Gli articoli di consumo importati non saranno smerciati  nel  Paese
ricevente senza la preventiva autorizzazione della Parte interessata. 
  Al termine  di  ogni  esercitazione,  gli  articoli  non  consumati
verranno nuovamente rimpatriati alle stesse condizioni che  ne  hanno
regolato l'importazione nel Paese ricevente.