(Accordo - Art. 15)
                             ARTICOLO 15 
 
  Ciascuna   Parte   garantira'   il   trattamento   dei    materiali
classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche  e
di ogni altra informazione a carattere classificato,  ricevuta  sulla
base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non  inferiori
alla  classifica  corrispondente  a  quella  assegnata  dalla   Parte
originatrice e adottera' tutti i  provvedimenti  necessari  affinche'
tale classifica sia mantenuta tanto a lungo  quanto  richiesto  dalla
Parte originatrice. 
  Per informazione, documento e/o  materiale  classificato  s'intende
qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica  di
segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque  circostanza
e in qualunque modo, contenente tali informazioni. 
  La corrispondenza delle classifiche  di  sicurezza  adottate  dalle
Parti e' la seguente: 
    


PER LA REPUBBLICA    corrispondenza in lingua   PER IL REGNO DEL
ITALIANA             francese                   MAROCCO

SEGRETISSIMO         TRES SECRET                (in lingua araba)
SEGRETO              SECRET DEFENSE
RISERVATISSIMO       CONFIDENTIEL DEFENCE
RISERVATO            DIFFUSION RESTREINTE

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Le due Parti garantiscono che gli eventuali documenti, i  materiali
e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per  gli
scopi ai quali  sono  stati  specificatamente  destinati  secondo  le
intese tra le  Parti  e  nell'ambito  delle  finalita'  del  presente
Accordo. 
  Il trasferimento a Paesi terzi  di  informazioni,  documenti,  dati
tecnici e materiali per la Difesa, classificati e  non  classificati,
resi disponibili nell'ambito del  presente  Accordo,  sara'  soggetto
alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e
delle Societa' che li hanno resi disponibili,  a  meno  che  non  sia
diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti. 
  Qualora, ai sensi del presente Accordo,  informazioni  classificate
dovessero essere scambiate  tra  Industria  e/o  Enti  diversi  dalle
Parti, Accordi  separati  potranno  essere  presi  tra  le  Autorita'
responsabili dei due Paesi. 
In questo caso, le clausole di sicurezza del presente Accordo restano
applicabili  alle  informazioni  classificate  scambiate  in   questo
contesto.