ARTICOLO 17
Ciascuna delle Parti notifichera' all'altra l'adempimento delle
formalita' richieste sul suo territorio per l'entrata in vigore del
presente Accordo. L'Accordo entrera' in vigore il giorno della
ricezione dell'ultima notifica.
Il presente Accordo e' concluso per una durata di cinque anni. Esso
e' rinnovabile tacitamente per ulteriori periodi di un anno.
Questo Accordo puo' essere emendato, per iscritto e per via
diplomatica, di comune accordo tra le Parti.
Gli emendamenti entreranno in vigore secondo la stessa procedura
prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.
Il presente Accordo puo' essere denunciato dall'una o dall'altra
Parte con un preavviso scritto di sei mesi. Questa denuncia non
arreca pregiudizio all'esecuzione degli Accordi tecnici sottoscritti.
Gli obblighi previsti ai sensi dell'articolo 15 resteranno in vigore.
In fede di che, i Rappresentanti debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Taormina il 10/2/06 in due originali, in lingua italiana,
francese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di
divergenza nell'interpretazione, prevarra' la versione in lingua
francese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL
REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO
ANTONIO MARTINO TAIEB FASSI FIHRI
Ministro della Difesa Ministro Delegato agli Affari Esteri
Parte di provvedimento in formato grafico