(Accordo - Art. 17)
                             ARTICOLO 17 
 
  Ciascuna delle Parti notifichera' all'altra l'adempimento delle 
formalita' richieste sul suo territorio per l'entrata in  vigore  del
presente Accordo. L'Accordo entrera' in vigore il giorno della 
ricezione dell'ultima notifica. 
  Il presente Accordo e' concluso per una durata di cinque anni. Esso 
e' rinnovabile tacitamente per ulteriori periodi di un anno. 
  Questo Accordo puo' essere emendato, per iscritto e per via 
diplomatica, di comune accordo tra le Parti. 
  Gli emendamenti entreranno in vigore secondo la stessa procedura 
prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. 
  Il presente Accordo puo' essere denunciato dall'una o dall'altra 
Parte con un preavviso scritto  di  sei  mesi.  Questa  denuncia  non
arreca pregiudizio all'esecuzione degli Accordi tecnici sottoscritti. 
Gli obblighi previsti ai sensi dell'articolo 15 resteranno in vigore. 
  In fede di che, i Rappresentanti debitamente autorizzati dai 
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
 
  Fatto a Taormina il 10/2/06 in due originali, in lingua italiana, 
francese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. In  caso  di
divergenza nell'interpretazione, prevarra' la versione in lingua 
francese. 
 
 
    


PER IL GOVERNO DELLA               PER IL GOVERNO DEL
 REPUBBLICA ITALIANA                REGNO DEL MAROCCO

    ANTONIO MARTINO                  TAIEB FASSI FIHRI
 Ministro della Difesa     Ministro Delegato agli Affari Esteri 
    
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico