ARTICOLO 2 Nel quadro degli Accordi Tecnici specifici previsti dall'Articolo 1 le Parti possono: a. elaborare ed attuare, di comune accordo, dei programmi addestrativi; b. promuovere lo scambio di personale militare per effettuare stage informativi di formazione e perfezionamento; c. scambiarsi osservatori in occasione di esercitazioni organizzate a livello nazionale previo invito; d. promuovere lo scambio di informazioni nel campo dell'addestramento e dei materiali; e. agevolare la fornitura e l'acquisizione di materiali, degli equipaggiamenti e delle prestazioni di servizi necessari per le attivita' di addestramento e degli stage previsti; f. sostenere, all'occorrenza, le iniziative che tendono a promuovere la cooperazione industriale tra le imprese marocchine ed italiane e tra queste e gli Enti delle Parti; g. agevolare gli scali delle unita' navali e degli aeromobili delle rispettive Forze Armate. h. prevedere, in virtu' della pluriennale esperienza maturata nell'ambito della Delegazione Italiana di Assistenza Tecnico-Militare (DIATM), la costituzione di Missioni "ad hoc", che potranno avere una durata di sei mesi tacitamente rinnovabili, con il compito di assolvere le esigenze connesse alla cooperazione.