(Accordo - Art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
  Nel quadro degli Accordi Tecnici specifici previsti dall'Articolo 1
le Parti possono: 
  a.  elaborare  ed  attuare,  di  comune  accordo,   dei   programmi
addestrativi; 
  b. promuovere lo scambio di personale militare per effettuare stage
informativi di formazione e perfezionamento; 
  c. scambiarsi osservatori in occasione di esercitazioni organizzate
a livello nazionale previo invito; 
  d.   promuovere   lo   scambio   di    informazioni    nel    campo
dell'addestramento e dei materiali; 
  e. agevolare la fornitura  e  l'acquisizione  di  materiali,  degli
equipaggiamenti e delle  prestazioni  di  servizi  necessari  per  le
attivita' di addestramento e degli stage previsti; 
  f.  sostenere,  all'occorrenza,  le  iniziative   che   tendono   a
promuovere la cooperazione industriale tra le imprese  marocchine  ed
italiane e tra queste e gli Enti delle Parti; 
  g. agevolare gli scali delle unita' navali e degli aeromobili delle
rispettive Forze Armate. 
  h. prevedere,  in  virtu'  della  pluriennale  esperienza  maturata
nell'ambito della Delegazione Italiana di Assistenza Tecnico-Militare
(DIATM), la costituzione di Missioni "ad hoc", che potranno avere una
durata di  sei  mesi  tacitamente  rinnovabili,  con  il  compito  di
assolvere le esigenze connesse alla cooperazione.