(Accordo - Art. 3)
                             ARTICOLO 3 
 
  La cooperazione avra', tra l'altro, i seguenti obiettivi: 
  a. la definizione di programmi comuni di ricerca, lo sviluppo e  la
produzione di materiali e di equipaggiamenti per la difesa; 
  b. l'assistenza reciproca,  mediante  lo  scambio  di  informazioni
tecniche,  tecnologiche  e  industriali  e  lo   sfruttamento   delle
rispettive capacita' scientifiche,  tecniche  e  industriali  per  lo
sviluppo, la produzione e gli scambi commerciali di  materiali  e  di
equipaggiamenti di difesa, destinati a soddisfare le esigenze dei due
Paesi nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente Accordo. 
  Le Parti agevoleranno il personale interessato, tenuto conto  delle
disposizioni contenute negli Accordi Tecnici specifici.