ARTICOLO 3 La cooperazione avra', tra l'altro, i seguenti obiettivi: a. la definizione di programmi comuni di ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiali e di equipaggiamenti per la difesa; b. l'assistenza reciproca, mediante lo scambio di informazioni tecniche, tecnologiche e industriali e lo sfruttamento delle rispettive capacita' scientifiche, tecniche e industriali per lo sviluppo, la produzione e gli scambi commerciali di materiali e di equipaggiamenti di difesa, destinati a soddisfare le esigenze dei due Paesi nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente Accordo. Le Parti agevoleranno il personale interessato, tenuto conto delle disposizioni contenute negli Accordi Tecnici specifici.