(Accordo - Art. 4)
                             ARTICOLO 4 
 
  Viene istituita una Commissione Mista composta  dai  rappresentanti
delle due Parti, con il compito di: 
  a. promuovere, sviluppare  e  valutare  la  Cooperazione  Militare,
tecnica e industriale tra le Parti nel suo complesso; 
  b. esaminare i problemi di rilievo che potrebbero  sorgere  durante
l'esecuzione del presente Accordo, e proporre le opportune soluzioni;
la Commissione puo', in caso di necessita', avvalersi dell'assistenza
di esperti; 
  c.  sottoporre  eventualmente   all'attenzione   delle   rispettive
Autorita'  nazionali  proposte  e  raccomandazioni  che  tendano   al
miglioramento degli obiettivi del presente Accordo. 
  La Commissione si riunira' alternativamente nell'uno  e  nell'altro
Paese, nelle date che verranno fissate di comune accordo.