(Accordo - Art. 5)
                             ARTICOLO 5 
 
  Le attivita' militari saranno pianificate e coordinate  da  esperti
degli Stati Maggiori delle rispettive Forze Armate e per  il  tramite
degli Addetti per la Difesa. Riunioni di  pianificazione  bilaterale,
periodiche  o  specifiche,  potranno,  se  necessario,   aver   luogo
alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, nelle  date  e  con  la
frequenza che verranno stabilite di comune accordo nel  quadro  degli
Accordi Tecnici.