ARTICOLO 5 Le attivita' militari saranno pianificate e coordinate da esperti degli Stati Maggiori delle rispettive Forze Armate e per il tramite degli Addetti per la Difesa. Riunioni di pianificazione bilaterale, periodiche o specifiche, potranno, se necessario, aver luogo alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, nelle date e con la frequenza che verranno stabilite di comune accordo nel quadro degli Accordi Tecnici.